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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1605/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1605/2023 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. RIGHI ALBERTO e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente contro Controparte_1
[...]
[...]
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. ZANIN SILVIA e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Mogliano Veneto resistenti conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 11/02/2025. Oggetto : Licenziamento individuale per giusta causa. motivazione Premesso che:
- con ricorso depositato il 27/11/2023 la ricorrente, assunta con contratto a tempo determinato dalla società resistente a far data dall'08/06/2023, quale lavapiatti e con inquadramento al 7° livello CCNL Pubblici esercizi (doc. B CCNL Pubblici esercizi e ristorazione collettiva), ristorazione collettiva e commerciale, avente scadenza al 31/10/2023, impugnava il pagina 1 di 5 licenziamento intimato per giusta causa in data 22/08/2023. Chiedeva la ricorrente l'accertamento della nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, perché irrogato a causa delle assenze per malattia della medesima, e l'applicazione della tutela di cui all'art. 2 D.Lgs. 23/15, con conseguente condanna della resistente datrice di lavoro e dei soci illimitatamente responsabili alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un' indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e, in ogni caso, non inferiore a cinque mensilità; in subordine, l'accertamento dell'illegittimità del recesso per mancata contestazione della recidiva, infondatezza e genericità dei fatti addebitati, difetto di proporzionalità della sanzione irrogata, mancanza di adeguata motivazione e mancanza dell'affissione del codice disciplinare in azienda, con applicazione della tutela indennitaria di cui agli artt. 3 c. 1 e 9 c. 1 D. Lgs. 23/2015, o in subordine di quella di cui agli artt. 4 e 9 c. 1 D. Lgs. 23/2015. In ogni caso chiedeva la condanna dei medesimi convenuti al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
- Rappresentava la ricorrente che dopo un periodo di malattia dal 28/07 al 4/08/2023, debitamente comunicata al datore di lavoro, alla ripresa dell'attività il 5/08/23 la convenuta le diceva che era CP_1 stato assunto un altro lavoratore al suo posto e di tornare a casa, salvo il giorno successivo 6/08 chiederle perché non si era presentata a lavoro;
quindi la lavoratrice si assentava per ulteriore malattia dal 7/08 al 04/09/23. Nel frattempo tuttavia riceveva dapprima tre contestazioni disciplinari datate 17/07/2023, quindi le relative sanzioni conservative, e poi la contestazione per l'assenza del 6/08/2023, a seguito della quale veniva intimato il licenziamento in data 22/08/2023.
- con memoria tempestivamente depositata, si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie e la rifusione delle spese di lite;
- nel corso del giudizio, veniva autorizzato il deposito di note difensive e si procedeva quindi alla discussione della causa.
Ritenuto che:
pagina 2 di 5 - il ricorso deve essere accolto in relazione alla domanda di illegittimità del licenziamento irrogato alla ricorrente, con riconoscimento, tuttavia, della sola tutela indennitaria parametrata alle retribuzioni che sarebbero spettate sino alla scadenza del termine del contratto, trattandosi di rapporto a termine, come affermato da costante giurisprudenza anche di legittimità. Devono per contro essere rigettate le domande volte ad ottenere la tutela reale o una maggiore tutela indennitaria in applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 23/15, applicabili ai soli rapporti a tempo indeterminato (art. 1 D.Lgs. 23/15).
- Deve rilevarsi che il licenziamento risulta intimato a seguito di contestazione relativa all'assenza di un singolo giorno (06/08/2023), successivo a quello in cui la ricorrente era stata (pacificamente) allontanata dal luogo di lavoro dopo essere rientrata al termine di un periodo di malattia, ed è provato documentalmente che ella aveva richiesto, il 5/08, se doveva o meno presentarsi il 6, senza ricevere risposta (anche qualora il messaggio non fosse stato letto per tempo dal datore di lavoro, la circostanza induce a ritenere sussistente la buona fede della ricorrente e comunque l'assenza della volontà di assentarsi arbitrariamente). Detta contestazione fa solo un generico riferimento alle precedenti sanzioni comminate per assenze ingiustificate di un singolo giorno (testualmente la lettera di contestazione recita: “tale comportamento, peraltro recidivo”, senza specificare quali - e quante - condotte costituirebbero i precedenti idonei a configurare la recidiva). La lettera di licenziamento fa invece espresso riferimento ad una recidiva reiterata, invero mai contestata in tali termini.
- Le precedenti sanzioni erano state comminate per assenze di un singolo giorno (11 e 16 luglio, con sanzione della multa pari rispettivamente a una e due ore di lavoro) e negligenze nell'espletamento delle mansioni (sanzionate con multa pari a tre ore di lavoro). Tutte le contestazioni sono state redatte in data 17/07/2023 e spedite con raccomandata solo il 4/08/2023, come allegato in memoria difensiva (pag. 3).
- A fronte di un tale quadro, il licenziamento appare illegittimo sotto diversi profili. Innanzitutto la recidiva reiterata su cui si fonda l'adozione della massima sanzione non risulta menzionata nella relativa contestazione. Inoltre la norma del CCNL richiamata prevede: “(7) Incorre nei provvedimenti
pagina 3 di 5 del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che: a) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni;
abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro
o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
”. Appare invero pertinente al fatto contestato la sola previsione della lett. a), che tuttavia prevede al massimo la sanzione della sospensione per assenze di più giorni consecutivi, mentre nel caso di specie si trattava di un solo giorno. L'applicazione della massima sanzione appare pertanto ingiustificata ed in ogni caso sproporzionata, viepiù ove si consideri la previsione dell'art. 145 c. 2 del CCNL: “Articolo 145 – Assenze non giustificate (1) Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro le ventiquattro ore, per gli eventuali accertamenti. (2) Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata corresponsione della retribuzione potrà essere applicata, nel caso di assenza fino a tre giorni, una multa non eccedente l'importo del cinque per cento della retribuzione non corrisposta e nel caso di assenza fino a cinque giorni una multa non eccedente l'importo del dieci per cento della retribuzione non corrisposta.”.
- Non può dunque ritenersi sussistente la giusta causa di recesso invocata dal datore di lavoro. In mancanza di essa, non essendo comunque configurabile, nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il recesso con preavviso (art. 2118 c.c.), il datore di lavoro non poteva recedere dal rapporto in essere. La ricorrente ha pertanto diritto al pagamento delle retribuzioni che avrebbe percepito se il rapporto non fosse stato interrotto, e quindi dovute dal 22/08/2023 al 31/10/2023, oltre interessi legali e rivalutazione, con applicazione del tasso d'interesse di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale.
- L'importo della retribuzione mensile è indicato in ricorso in euro 1.612,93, con quantificazione non contestata dalle parti resistenti.
- Le suddette conclusioni rendono inutile l'ulteriore indagine sulla sussistenza di un intento ritorsivo quale motivo determinante il recesso, atteso che le conseguenze, in presenza di contratto a termine, sarebbero le medesime.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in pagina 4 di 5 dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- accerta l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 22/08/2023;
- condanna i resistenti Controparte_1
e , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_1 pagamento, a favore della ricorrente di una somma pari Parte_1 alle retribuzioni spettanti per il periodo dalla data del licenziamento al 31/10/2023, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, con applicazione del tasso d'interesse di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale;
- condanna i resistenti Controparte_1
e , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_1 pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.600,00 oltre a spese generali e ad accessori di legge (IVA e CPA). Vicenza, 11/02/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1605/2023 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. RIGHI ALBERTO e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente contro Controparte_1
[...]
[...]
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. ZANIN SILVIA e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Mogliano Veneto resistenti conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 11/02/2025. Oggetto : Licenziamento individuale per giusta causa. motivazione Premesso che:
- con ricorso depositato il 27/11/2023 la ricorrente, assunta con contratto a tempo determinato dalla società resistente a far data dall'08/06/2023, quale lavapiatti e con inquadramento al 7° livello CCNL Pubblici esercizi (doc. B CCNL Pubblici esercizi e ristorazione collettiva), ristorazione collettiva e commerciale, avente scadenza al 31/10/2023, impugnava il pagina 1 di 5 licenziamento intimato per giusta causa in data 22/08/2023. Chiedeva la ricorrente l'accertamento della nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, perché irrogato a causa delle assenze per malattia della medesima, e l'applicazione della tutela di cui all'art. 2 D.Lgs. 23/15, con conseguente condanna della resistente datrice di lavoro e dei soci illimitatamente responsabili alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un' indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e, in ogni caso, non inferiore a cinque mensilità; in subordine, l'accertamento dell'illegittimità del recesso per mancata contestazione della recidiva, infondatezza e genericità dei fatti addebitati, difetto di proporzionalità della sanzione irrogata, mancanza di adeguata motivazione e mancanza dell'affissione del codice disciplinare in azienda, con applicazione della tutela indennitaria di cui agli artt. 3 c. 1 e 9 c. 1 D. Lgs. 23/2015, o in subordine di quella di cui agli artt. 4 e 9 c. 1 D. Lgs. 23/2015. In ogni caso chiedeva la condanna dei medesimi convenuti al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
- Rappresentava la ricorrente che dopo un periodo di malattia dal 28/07 al 4/08/2023, debitamente comunicata al datore di lavoro, alla ripresa dell'attività il 5/08/23 la convenuta le diceva che era CP_1 stato assunto un altro lavoratore al suo posto e di tornare a casa, salvo il giorno successivo 6/08 chiederle perché non si era presentata a lavoro;
quindi la lavoratrice si assentava per ulteriore malattia dal 7/08 al 04/09/23. Nel frattempo tuttavia riceveva dapprima tre contestazioni disciplinari datate 17/07/2023, quindi le relative sanzioni conservative, e poi la contestazione per l'assenza del 6/08/2023, a seguito della quale veniva intimato il licenziamento in data 22/08/2023.
- con memoria tempestivamente depositata, si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie e la rifusione delle spese di lite;
- nel corso del giudizio, veniva autorizzato il deposito di note difensive e si procedeva quindi alla discussione della causa.
Ritenuto che:
pagina 2 di 5 - il ricorso deve essere accolto in relazione alla domanda di illegittimità del licenziamento irrogato alla ricorrente, con riconoscimento, tuttavia, della sola tutela indennitaria parametrata alle retribuzioni che sarebbero spettate sino alla scadenza del termine del contratto, trattandosi di rapporto a termine, come affermato da costante giurisprudenza anche di legittimità. Devono per contro essere rigettate le domande volte ad ottenere la tutela reale o una maggiore tutela indennitaria in applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 23/15, applicabili ai soli rapporti a tempo indeterminato (art. 1 D.Lgs. 23/15).
- Deve rilevarsi che il licenziamento risulta intimato a seguito di contestazione relativa all'assenza di un singolo giorno (06/08/2023), successivo a quello in cui la ricorrente era stata (pacificamente) allontanata dal luogo di lavoro dopo essere rientrata al termine di un periodo di malattia, ed è provato documentalmente che ella aveva richiesto, il 5/08, se doveva o meno presentarsi il 6, senza ricevere risposta (anche qualora il messaggio non fosse stato letto per tempo dal datore di lavoro, la circostanza induce a ritenere sussistente la buona fede della ricorrente e comunque l'assenza della volontà di assentarsi arbitrariamente). Detta contestazione fa solo un generico riferimento alle precedenti sanzioni comminate per assenze ingiustificate di un singolo giorno (testualmente la lettera di contestazione recita: “tale comportamento, peraltro recidivo”, senza specificare quali - e quante - condotte costituirebbero i precedenti idonei a configurare la recidiva). La lettera di licenziamento fa invece espresso riferimento ad una recidiva reiterata, invero mai contestata in tali termini.
- Le precedenti sanzioni erano state comminate per assenze di un singolo giorno (11 e 16 luglio, con sanzione della multa pari rispettivamente a una e due ore di lavoro) e negligenze nell'espletamento delle mansioni (sanzionate con multa pari a tre ore di lavoro). Tutte le contestazioni sono state redatte in data 17/07/2023 e spedite con raccomandata solo il 4/08/2023, come allegato in memoria difensiva (pag. 3).
- A fronte di un tale quadro, il licenziamento appare illegittimo sotto diversi profili. Innanzitutto la recidiva reiterata su cui si fonda l'adozione della massima sanzione non risulta menzionata nella relativa contestazione. Inoltre la norma del CCNL richiamata prevede: “(7) Incorre nei provvedimenti
pagina 3 di 5 del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che: a) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni;
abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro
o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
”. Appare invero pertinente al fatto contestato la sola previsione della lett. a), che tuttavia prevede al massimo la sanzione della sospensione per assenze di più giorni consecutivi, mentre nel caso di specie si trattava di un solo giorno. L'applicazione della massima sanzione appare pertanto ingiustificata ed in ogni caso sproporzionata, viepiù ove si consideri la previsione dell'art. 145 c. 2 del CCNL: “Articolo 145 – Assenze non giustificate (1) Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro le ventiquattro ore, per gli eventuali accertamenti. (2) Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata corresponsione della retribuzione potrà essere applicata, nel caso di assenza fino a tre giorni, una multa non eccedente l'importo del cinque per cento della retribuzione non corrisposta e nel caso di assenza fino a cinque giorni una multa non eccedente l'importo del dieci per cento della retribuzione non corrisposta.”.
- Non può dunque ritenersi sussistente la giusta causa di recesso invocata dal datore di lavoro. In mancanza di essa, non essendo comunque configurabile, nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il recesso con preavviso (art. 2118 c.c.), il datore di lavoro non poteva recedere dal rapporto in essere. La ricorrente ha pertanto diritto al pagamento delle retribuzioni che avrebbe percepito se il rapporto non fosse stato interrotto, e quindi dovute dal 22/08/2023 al 31/10/2023, oltre interessi legali e rivalutazione, con applicazione del tasso d'interesse di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale.
- L'importo della retribuzione mensile è indicato in ricorso in euro 1.612,93, con quantificazione non contestata dalle parti resistenti.
- Le suddette conclusioni rendono inutile l'ulteriore indagine sulla sussistenza di un intento ritorsivo quale motivo determinante il recesso, atteso che le conseguenze, in presenza di contratto a termine, sarebbero le medesime.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in pagina 4 di 5 dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- accerta l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 22/08/2023;
- condanna i resistenti Controparte_1
e , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_1 pagamento, a favore della ricorrente di una somma pari Parte_1 alle retribuzioni spettanti per il periodo dalla data del licenziamento al 31/10/2023, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, con applicazione del tasso d'interesse di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale;
- condanna i resistenti Controparte_1
e , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_1 pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.600,00 oltre a spese generali e ad accessori di legge (IVA e CPA). Vicenza, 11/02/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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