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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/06/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 753/2017 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Casaburo Lucia (C.F. ); C.F._2
ATTRICE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._3
Nappi Nicola (C.F. ); C.F._4
CONVENUTO
(P.IVA ); Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – ha convenuto in giudizio e la ditta Parte_1 Controparte_1 [...]
”, al fine di ottenere la condanna degli stessi al pagamento della somma di € CP_2
23.262,18, oltre IVA e interessi legali, nonché al risarcimento dei danni subiti e al pagamento
1 delle spese di lite.
1.1 – A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto quanto segue;
• nell'anno 2012 ha commissionato alla ditta ” alcuni lavori di Controparte_2
manutenzione presso l'immobile di sua proprietà, sito in Nola, alla Via Ugo Foscolo, 20;
• ha nominato l'Arch. quale progettista e direttore dei lavori;
Controparte_1
• dopo circa un anno dall'ultimazione, i lavori eseguiti hanno manifestato difformità e difetti, descritti sia dalla consulenza tecnica di parte, sia dalla CTU espletata nell'ambito del giudizio intrapreso per l'ATP;
• i difetti e le difformità delle opere sono imputabili all'impresa esecutrice delle stesse e al progettista e direttore dei lavori.
Ha chiesto, pertanto, il risarcimento del danno consistente nei costi necessario per l'eliminazione dei vizi, nonché nei disagi derivanti dai medesimi.
1.2 – Con comparsa depositata in data 10.05.2017, si è costituito in giudizio CP_1
rilevando quanto segue:
[...]
• non sussiste la legittimazione passiva del convenuto, poiché la lite è stata transatta tra le parti in data 04.02.2015, con esclusione di qualsiasi responsabilità del progettista e direttore dei lavori e nomina di un nuovo tecnico;
• il convenuto non è responsabile dei difetti lamentati, in quanto tra la committente e la ditta appaltatrice sussisteva un rapporto fiduciario, che ha limitato il ruolo del progettista e direttore dei lavori.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle avverse domande;
ha formulato domande riconvenzionali, al fine di essere manlevato dalla ditta ”, in caso di condanna, e per ottenere Controparte_2
dall'attrice il pagamento del residuo compenso spettante per l'attività professionale espletata, pari a € 7.845,28, oltre interessi.
1.3 – La ditta ” non si è costituita in giudizio, benché regolarmente citata Controparte_2
con notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., perfezionata in data 04.02.2017; essa, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
1.4 – All'esito della prima udienza, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c.; ammesse e acquisite le prove orali, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2 Con provvedimento del 21.02.2025, la causa è stata riservata in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – Nel merito, deve essere esaminata anzitutto la domanda principale formulata da Parte_1
con cui è stato richiesto il risarcimento dei danni derivanti dai vizi delle opere
[...] appaltate alla ditta ”, di cui è stato progettista e Controparte_2 Controparte_1
direttore dei lavori.
2.1 – Al riguardo, si osserva che la domanda in questione è fondata sull'art. 1667 c.c., che riguarda i vizi dell'opera appaltata e prevede che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. In questi casi, ai sensi dell'art. 1668 c.c., il committente può richiedere che i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno.
È stato chiarito, infatti, che, in materia di vizi dell'opera appaltata, il risarcimento del danno costituisce rimedio alternativo ed autonomo rispetto alle tutele approntate a favore del committente dall'art. 1668 c.c., ovvero la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, normalmente consistente nel ristoro delle spese sopportate dall'appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatori (cfr. Corte appello Napoli sez. VII, 19/09/2019, n. 4548;
Cassazione civile sez. II, 24/10/2019, n. 27359; Cassazione civile sez. II, 05/03/1979, n. 1386).
In questa prospettiva, la tutela apprestata al committente dall'art. 1668 c.c. si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica (cfr. Cassazione civile sez. II, 19/04/2006, n.
9033; Cassazione civile sez. II, 02/08/2002, n. 11602).
2.2 – Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato la sussistenza dei difetti delle opere realizzate dalla ditta ”, che sono stati accertati dal CTU nominato nell'ambito del Controparte_2
procedimento instaurato ai fini dell'ATP (cfr. allegato n. 6 dell'atto di citazione).
In effetti, all'interno della relazione redatta dal CTU si dà atto della presenza dei seguenti vizi:
• “le macchie di umidità e presenza di muffe, efflorescenze alle pareti interne in confine con attraversa U.F.; le manifestazioni di distacchi di intonaco, della tinteggiatura esterna dei corpi
3 aggettanti;
le micro lesioni degli intonaci esterni”;
• “la cattiva esecuzione della stesura del manto di asfalto di inadeguato spessore, degli avvallamenti, rigonfiamenti e delle lesioni presenti dello stesso”;
• “dei tentativi di rattoppi non sortiti a nulla, in quanto il manto di asfalto è stato steso in opera, confezionato con componenti di mastice di asfalto, di bitume raffinato e sabbia vagliata in proporzioni non rispondenti alla regola dell'arte e capitolati;
posato a caldo sulla guaina preesistente non rimossa - quest'ultima poggiante a sua volta su un massetto dalle pendenze da recuperare e non eseguito”.
Il consulente, inoltre, ha osservato che i difetti in questione sono imputabili all'errata esecuzione dei lavori in questione e alla difformità degli stessi rispetto a quelli indicati all'interno della SCIA
e al progetto allegato (cfr. allegato n. 2 dell'atto di citazione). In particolare, lo stesso ha evidenziato che è stato apposto un manto di asfalto, rigonfio e lesionato, in luogo del manto di guaina che era stato previsto, ha rilevato l'asfalto è stato posto in opera con uno spessore inadeguato e che lo stesso è stato sovrapposto al preesistente manto di guaina, che avrebbe dovuto essere rimosso. Inoltre, ha rilevato che non sono state apposte le grondaie sul lato confinante con la traversa U.F. e che risultano totalmente mancanti i gocciolatoi sottostanti i frontalini dei corpi aggettanti.
L'esistenza dei vizi lamentati, dunque, è stata dimostrata da parte attrice e, peraltro, risulta riconosciuta stragiudizialmente dalla ditta convenuta, che si è impegnata alla rimozione degli stessi, con atto sottoscritto in data 04.02.2025 (cfr. allegato n. 3 della comparsa di costituzione di
), ma poi non vi ha provveduto;
conseguentemente, l'esecutrice dei lavori Controparte_1
deve essere ritenuta responsabile degli stessi e condannata al risarcimento del danno.
3 – L'attrice ha agito anche nei confronti di , ritenendo che lo stesso sia Controparte_1
responsabile per i difetti e le difformità segnalate, nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori.
3.1 – In effetti, la responsabilità per la difformità e i difetti delle opere appaltate si estende anche al direttore dei lavori, nella misura in cui essa scaturisce dall'inadempimento degli obblighi posti a carico di tale figura professionale, che è chiamata a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato
4 che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto.
Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse;
in particolare, lo stesso è tenuto a vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, a controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, a riferire al committente
(cfr. Cassazione civile sez. III, 09/04/2024, n. 9572; Cassazione civile sez. II, 18/10/2024, n.
27045; Cassazione civile sez. II, 07/02/2020, n. 2913).
In questa prospettiva, il direttore dei lavori ha la funzione di controllare che la esecuzione dei lavori abbia luogo in modo regolare, controllandone la corretta esecuzione da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse. A tale figura professionale non si applica il principio dell'esclusione di responsabilità in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini
(nudus minister), poiché, per le sue peculiari capacità tecniche, egli assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, dovendo impartire le opportune disposizioni al riguardo, e controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/12/2022, n. 36265).
3.2 – Nel caso di specie, è provato che il convenuto ha rivestito la qualità di progettista e direttore dei lavori, come dichiarato all'interno della SCIA sottoscritta dal medesimo;
non è stata allegata né provata alcuna limitazione di responsabilità del medesimo.
Pertanto, alla luce delle delineate coordinate ermeneutiche, deve essere Controparte_1
ritenuto inadempiente, in quanto non ha dimostrato di aver vigilato sull'esecuzione delle opere per cui è causa, avendo omesso di verificare la conformità delle stesse al progetto redatto
(desumibile dalla documentazione allegata alla SCIA) e il rispetto dalle regole dell'arte
5 nell'esecuzione dei lavori. Non rileva, quindi, l'asserita sussistenza di un vincolo fiduciario tra il committente e la ditta appaltatrice, poiché esso non elide le obbligazioni poste a carico del direttore dei lavori;
del resto, non è stato provato che le difformità segnalate dipendano da una modifica concordata del progetto originariamente allegato alla . CP_3
3.3 – La responsabilità del convenuto, inoltre, non è esclusa dall'atto sottoscritto in data
04.02.2025 (cfr. allegato n. 3 della comparsa di costituzione).
Invero, attraverso tale atto, firmato da tutte le parti del presente giudizio, la ditta
[...]
” si è soltanto obbligata alla rimozione dei difetti delle opere realizzate, con il CP_2
controllo di un diverso direttore dei lavori. È stata assunta, pertanto, una nuova obbligazione di garanzia, diversa e autonoma rispetto a quella prevista all'art. 1667 c.c.; tale obbligazione, tuttavia, si affianca a quella prevista dalla legge, ma non la estingue (cfr. Cassazione civile sez. II,
07/06/2018, n. 14815; Cassazione civile sez. II, 04/01/2018, n. 62; Cassazione civile sez. II,
30/01/2001, n. 1320).
In questa prospettiva, l'assunzione di tale obbligazione, che è rimasta inadempiuta, non è idonea neppure a escludere la responsabilità da inadempimento del direttore dei lavori per i difetti e le difformità delle opere inizialmente realizzate;
non rileva, peraltro, che l'incarico di supervisionare i lavori finalizzati all'eliminazione dei vizi sia stato attribuito a un diverso tecnico, poiché ciò attiene a una fase successiva rispetto all'inadempimento degli obblighi professionali posti a carico dell'odierno convenuto, con riferimento ai lavori originariamente appaltati.
Anche il direttore dei lavori, dunque, è solidalmente responsabile dei difetti e delle difformità lamentate da parte attrice, ai sensi dell'art. 2055 c.c..
4 – Occorre procedere, quindi, alla quantificazione del danno risarcibile.
4.1 – Sul punto, il CTU ha provveduto a redigere apposito computo metrico, individuando le opere necessarie per la rimozione dei difetti riscontrati. Il costo di tali opere è stato quantificato dal CTU, includendo anche gli oneri necessari per lo smaltimento dei materiali, sulla base del prezzario regionale dei lavori pubblici dell'anno 2015, con applicazione del ribasso solitamente applicato dalle imprese. Alla luce di tale condivisibile criterio, che non è stato contestato dai
CTP, il CTU ha affermato che per il danno patito dall'odierna attrice è pari a € 6.592,00, oltre
IVA; a tale importo deve essere aggiunto quello relativo agli oneri per conseguire il titolo abilitativo necessario all'esecuzione di tali lavori, che può essere forfettariamente quantificato
6 nella misura del 5% dell'importo dei lavori.
Conseguentemente, il risarcimento del danno spettante all'attrice ammonta a € 6.921,60, oltre
IVA.
4.2 – Peraltro, in tema di appalto, la somma liquidata a favore del committente per l'eliminazione dei vizi e difformità dell'opera, a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 c.c., ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione (cfr.
Cassazione civile sez. II, 21/06/2023, n. 17710). Pertanto, atteso che il danno è stato liquidato in base al prezzario dell'anno 2015, è dovuta la rivalutazione monetaria a decorrere dall'anno 2016.
Inoltre, poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2014,
n. 21396).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dal momento dell'ultimazione dei lavori (17.07.2013) sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data dell'ultimazione dei lavori e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
tale importo, in assenza di una domanda di parte, è liquidabile anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n. 39376).
4.3 – Gli ulteriori danni lamentati da parte attrice riguardano i disagi determinati dai difetti in parola, nel godimento dell'immobile; tali disagi, tuttavia, sono rimasti del tutto sforniti di prova nel corso del presente giudizio e, pertanto, non ne è provata la sussistenza.
Con riferimento a tale profilo, la domanda deve essere rigettata.
7 4.4 – In definitiva, alla luce delle precedenti argomentazioni, in accoglimento della domanda principale, i convenuti devono essere condannati, in solido, al pagamento in favore dell'attrice di
€ 6.921,60, oltre IVA, con rivalutazione monetaria e interessi.
5 – A questo punto, bisogna procedere all'esame della domanda riconvenzionale formulata da
, al fine di ottenere il pagamento del compenso scaturente dall'attività Controparte_1
professionale espletate in favore dell'attrice; esso è stato quantificato sulla base delle tariffe professionali in € 7.845,28 oltre interessi, al netto dell'acconto ricevuto, pari a € 2.000,00.
5.1 – Al riguardo, si evidenzia che i criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati dall'art. 2233 c.c. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi e, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (cfr. Cassazione civile sez. VI,
29/12/2011, n. 29837)
5.2 – L'attrice non ha contestato l'effettivo svolgimento delle attività indicate dal convenuto, ma ha affermato che non sono applicabili le tariffe professionali, poiché il compenso è stato verbalmente determinato dalle parti in € 2.000,00.
Al fine di provare tale circostanza, l'attrice ha articolato un'apposita prova testimoniale. In particolare, il teste , marito di ha confermato la sussistenza Testimone_1 Parte_1 del patto in questione, dichiarando: “L'accordo tra mia moglie e l'architetto è stato raggiunto a casa nostra ed io ero presente. Ricordo che era il 2014 prima di cominciare i lavori. Ricordo che mia moglie ha versato il compenso in tre volte, prima che finissero i lavori”. Inoltre, la teste figlia dell'attrice, ha ribadito l'esistenza di tale accordo, affermando: “Ero Testimone_2
presente quando si accordarono e ricordo che era settembre 2012”.
Tali testimonianze non sono attendibili.
In effetti, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le
8 parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I,
30/03/2023, n. 8988).
Nel caso di specie, lo stretto legame sussistente tra l'attrice e i testi, che appartengono allo stesso nucleo familiare, costituisce un forte elemento soggettivo di inattendibilità. Per giunta, i testi sono incorsi in un'evidente contraddizione, poiché, pur avendo sostenuto di essere presenti nel momento in cui è stato pattuito il compenso spettante all'architetto, hanno riferito due date diverse, in cui tale incontro si sarebbe tenuto (2014 – settembre 2012); siffatta contraddizione costituisce un indice oggettivo, che conferma l'inattendibilità dei testimoni.
La prova testimoniale, pertanto, non è idonea a provare l'esistenza di un accordo relativo al compenso spettante all'odierno convenuto.
5.3 – Non essendo stata provata l'esistenza di un accordo, il compenso deve essere quantificato sulla base delle tariffe professionali, nella misura indicata dal convenuto (cfr. allegato n. 19 della comparsa di costituzione), pari a € 9.845,28, che non è stata specificamente contestata da parte attrice, la quale non ha evidenziato alcuna difformità dei conteggi effettuati dalla controparte rispetto alle tariffe vigenti.
Conseguentemente, tenendo conto dell'acconto versato, pari a € 2.000,00, l'attrice deve essere condannata al pagamento, in favore di dell'importo di € 7.845,28. Controparte_1
Peraltro, sono dovuti gli interessi legali su tale somma, poiché il credito del professionista per il compenso a lui spettante in ragione dell'attività svolta nell'esecuzione di un contratto d'opera è di valuta e, in caso di inadempimento del cliente e di sua costituzione in mora, dà luogo alla corresponsione di interessi nella misura legale, sempre che il creditore non dimostri il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/12/2017, n. 29729).
6 – Il convenuto ha formulato un'ulteriore domanda riconvenzionale, nei confronti della ditta
”, per essere manlevato dalla stessa in caso di condanna. Tale domanda Controparte_2
deve essere qualificata come azione di accertamento delle quote di responsabilità nei rapporti interni tra i danneggianti, ai sensi dell'art. 2055 comma 2 c.p.c., in quanto mira a dimostrare che il danno è scaturito esclusivamente dalla condotta dell'impresa appaltatrice (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/09/2007, n. 19492; Cassazione civile sez. III, 20/06/2008, n. 16810).
9 6.1 – Sul punto, si rileva che, diversamente rispetto a quanto affermato da , Controparte_1
non è stato dimostrato che il danno è imputabile esclusivamente dalla condotta della ditta
”. Infatti, come argomentato in precedenza, i difetti sono scaturiti anche Controparte_2
dall'omesso controllo da parte del direttore dei lavori, che non ha adempiuto agli obblighi professionali finalizzati a evitare il pregiudizio.
Conseguentemente, non può considerarsi superata la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2055 comma 3 c.c., che deve essere applicata anche nel caso in esame.
7 – Le spese di lite devono essere compensate integralmente, nei rapporti tra Parte_1
e , in virtù della reciproca soccombenza, ai sensi dell'art. 92 comma 2 Controparte_1
c.p.c..
7.1 – Alla luce della soccombenza, la ditta ” deve essere condannata alla Controparte_2
refusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario dell'attrice.
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II fascia III del D.M.
552014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riferimento al giudizio di merito, e in applicazione della tabella IX fascia II del medesimo decreto, con riguardo all'ATP; è applicata la riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto, in virtù del valore della lite, prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento;
7.2 – Non occorre procedere alla liquidazione delle spese tra e la ditta Controparte_1
”, alla luce della soccombenza della seconda e del rigetto della domanda Controparte_2
riconvenzionale formulata dalla prima.
7.3 – Alla luce della soccombenza, le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia della ditta ”; Controparte_2
2. accoglie per quanto di ragione la domanda formulata da parte attrice e, per l'effetto, condanna la ditta ” e , in solido, al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_1
dell'importo di € 6.921,60, oltre IVA e rivalutazione monetaria (a Parte_1
10 decorrere dal 01.01.2016 e fino all'effettivo soddisfo); sulla somma de qua decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi dalla data di ultimazione dei lavori
(17.07.2013) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'ultimazione dei lavori e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
3. dichiara che, nei rapporti interni tra e la ditta ”, Controparte_1 Controparte_2
la responsabilità di cui al capo precedente deve essere ripartita in eguale misura;
4. accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale formulata nei confronti dell'attrice e, per l'effetto, la condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1
dell'importo di € 7.845,28, oltre interessi legali a decorrere dal 17.07.2013;
5. compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_1
6. condanna la ditta ” alla rifusione, in favor dell'attrice, delle spese Controparte_2 processuali, che liquida in € 4.372,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA, come per legge;
7. pone le spese di CTU definitivamente a carico di convenuti, in solido.
Nola, 13/06/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 753/2017 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Casaburo Lucia (C.F. ); C.F._2
ATTRICE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._3
Nappi Nicola (C.F. ); C.F._4
CONVENUTO
(P.IVA ); Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – ha convenuto in giudizio e la ditta Parte_1 Controparte_1 [...]
”, al fine di ottenere la condanna degli stessi al pagamento della somma di € CP_2
23.262,18, oltre IVA e interessi legali, nonché al risarcimento dei danni subiti e al pagamento
1 delle spese di lite.
1.1 – A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto quanto segue;
• nell'anno 2012 ha commissionato alla ditta ” alcuni lavori di Controparte_2
manutenzione presso l'immobile di sua proprietà, sito in Nola, alla Via Ugo Foscolo, 20;
• ha nominato l'Arch. quale progettista e direttore dei lavori;
Controparte_1
• dopo circa un anno dall'ultimazione, i lavori eseguiti hanno manifestato difformità e difetti, descritti sia dalla consulenza tecnica di parte, sia dalla CTU espletata nell'ambito del giudizio intrapreso per l'ATP;
• i difetti e le difformità delle opere sono imputabili all'impresa esecutrice delle stesse e al progettista e direttore dei lavori.
Ha chiesto, pertanto, il risarcimento del danno consistente nei costi necessario per l'eliminazione dei vizi, nonché nei disagi derivanti dai medesimi.
1.2 – Con comparsa depositata in data 10.05.2017, si è costituito in giudizio CP_1
rilevando quanto segue:
[...]
• non sussiste la legittimazione passiva del convenuto, poiché la lite è stata transatta tra le parti in data 04.02.2015, con esclusione di qualsiasi responsabilità del progettista e direttore dei lavori e nomina di un nuovo tecnico;
• il convenuto non è responsabile dei difetti lamentati, in quanto tra la committente e la ditta appaltatrice sussisteva un rapporto fiduciario, che ha limitato il ruolo del progettista e direttore dei lavori.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle avverse domande;
ha formulato domande riconvenzionali, al fine di essere manlevato dalla ditta ”, in caso di condanna, e per ottenere Controparte_2
dall'attrice il pagamento del residuo compenso spettante per l'attività professionale espletata, pari a € 7.845,28, oltre interessi.
1.3 – La ditta ” non si è costituita in giudizio, benché regolarmente citata Controparte_2
con notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., perfezionata in data 04.02.2017; essa, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
1.4 – All'esito della prima udienza, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c.; ammesse e acquisite le prove orali, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2 Con provvedimento del 21.02.2025, la causa è stata riservata in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – Nel merito, deve essere esaminata anzitutto la domanda principale formulata da Parte_1
con cui è stato richiesto il risarcimento dei danni derivanti dai vizi delle opere
[...] appaltate alla ditta ”, di cui è stato progettista e Controparte_2 Controparte_1
direttore dei lavori.
2.1 – Al riguardo, si osserva che la domanda in questione è fondata sull'art. 1667 c.c., che riguarda i vizi dell'opera appaltata e prevede che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. In questi casi, ai sensi dell'art. 1668 c.c., il committente può richiedere che i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno.
È stato chiarito, infatti, che, in materia di vizi dell'opera appaltata, il risarcimento del danno costituisce rimedio alternativo ed autonomo rispetto alle tutele approntate a favore del committente dall'art. 1668 c.c., ovvero la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, normalmente consistente nel ristoro delle spese sopportate dall'appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatori (cfr. Corte appello Napoli sez. VII, 19/09/2019, n. 4548;
Cassazione civile sez. II, 24/10/2019, n. 27359; Cassazione civile sez. II, 05/03/1979, n. 1386).
In questa prospettiva, la tutela apprestata al committente dall'art. 1668 c.c. si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica (cfr. Cassazione civile sez. II, 19/04/2006, n.
9033; Cassazione civile sez. II, 02/08/2002, n. 11602).
2.2 – Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato la sussistenza dei difetti delle opere realizzate dalla ditta ”, che sono stati accertati dal CTU nominato nell'ambito del Controparte_2
procedimento instaurato ai fini dell'ATP (cfr. allegato n. 6 dell'atto di citazione).
In effetti, all'interno della relazione redatta dal CTU si dà atto della presenza dei seguenti vizi:
• “le macchie di umidità e presenza di muffe, efflorescenze alle pareti interne in confine con attraversa U.F.; le manifestazioni di distacchi di intonaco, della tinteggiatura esterna dei corpi
3 aggettanti;
le micro lesioni degli intonaci esterni”;
• “la cattiva esecuzione della stesura del manto di asfalto di inadeguato spessore, degli avvallamenti, rigonfiamenti e delle lesioni presenti dello stesso”;
• “dei tentativi di rattoppi non sortiti a nulla, in quanto il manto di asfalto è stato steso in opera, confezionato con componenti di mastice di asfalto, di bitume raffinato e sabbia vagliata in proporzioni non rispondenti alla regola dell'arte e capitolati;
posato a caldo sulla guaina preesistente non rimossa - quest'ultima poggiante a sua volta su un massetto dalle pendenze da recuperare e non eseguito”.
Il consulente, inoltre, ha osservato che i difetti in questione sono imputabili all'errata esecuzione dei lavori in questione e alla difformità degli stessi rispetto a quelli indicati all'interno della SCIA
e al progetto allegato (cfr. allegato n. 2 dell'atto di citazione). In particolare, lo stesso ha evidenziato che è stato apposto un manto di asfalto, rigonfio e lesionato, in luogo del manto di guaina che era stato previsto, ha rilevato l'asfalto è stato posto in opera con uno spessore inadeguato e che lo stesso è stato sovrapposto al preesistente manto di guaina, che avrebbe dovuto essere rimosso. Inoltre, ha rilevato che non sono state apposte le grondaie sul lato confinante con la traversa U.F. e che risultano totalmente mancanti i gocciolatoi sottostanti i frontalini dei corpi aggettanti.
L'esistenza dei vizi lamentati, dunque, è stata dimostrata da parte attrice e, peraltro, risulta riconosciuta stragiudizialmente dalla ditta convenuta, che si è impegnata alla rimozione degli stessi, con atto sottoscritto in data 04.02.2025 (cfr. allegato n. 3 della comparsa di costituzione di
), ma poi non vi ha provveduto;
conseguentemente, l'esecutrice dei lavori Controparte_1
deve essere ritenuta responsabile degli stessi e condannata al risarcimento del danno.
3 – L'attrice ha agito anche nei confronti di , ritenendo che lo stesso sia Controparte_1
responsabile per i difetti e le difformità segnalate, nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori.
3.1 – In effetti, la responsabilità per la difformità e i difetti delle opere appaltate si estende anche al direttore dei lavori, nella misura in cui essa scaturisce dall'inadempimento degli obblighi posti a carico di tale figura professionale, che è chiamata a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato
4 che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto.
Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse;
in particolare, lo stesso è tenuto a vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, a controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, a riferire al committente
(cfr. Cassazione civile sez. III, 09/04/2024, n. 9572; Cassazione civile sez. II, 18/10/2024, n.
27045; Cassazione civile sez. II, 07/02/2020, n. 2913).
In questa prospettiva, il direttore dei lavori ha la funzione di controllare che la esecuzione dei lavori abbia luogo in modo regolare, controllandone la corretta esecuzione da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse. A tale figura professionale non si applica il principio dell'esclusione di responsabilità in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini
(nudus minister), poiché, per le sue peculiari capacità tecniche, egli assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, dovendo impartire le opportune disposizioni al riguardo, e controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/12/2022, n. 36265).
3.2 – Nel caso di specie, è provato che il convenuto ha rivestito la qualità di progettista e direttore dei lavori, come dichiarato all'interno della SCIA sottoscritta dal medesimo;
non è stata allegata né provata alcuna limitazione di responsabilità del medesimo.
Pertanto, alla luce delle delineate coordinate ermeneutiche, deve essere Controparte_1
ritenuto inadempiente, in quanto non ha dimostrato di aver vigilato sull'esecuzione delle opere per cui è causa, avendo omesso di verificare la conformità delle stesse al progetto redatto
(desumibile dalla documentazione allegata alla SCIA) e il rispetto dalle regole dell'arte
5 nell'esecuzione dei lavori. Non rileva, quindi, l'asserita sussistenza di un vincolo fiduciario tra il committente e la ditta appaltatrice, poiché esso non elide le obbligazioni poste a carico del direttore dei lavori;
del resto, non è stato provato che le difformità segnalate dipendano da una modifica concordata del progetto originariamente allegato alla . CP_3
3.3 – La responsabilità del convenuto, inoltre, non è esclusa dall'atto sottoscritto in data
04.02.2025 (cfr. allegato n. 3 della comparsa di costituzione).
Invero, attraverso tale atto, firmato da tutte le parti del presente giudizio, la ditta
[...]
” si è soltanto obbligata alla rimozione dei difetti delle opere realizzate, con il CP_2
controllo di un diverso direttore dei lavori. È stata assunta, pertanto, una nuova obbligazione di garanzia, diversa e autonoma rispetto a quella prevista all'art. 1667 c.c.; tale obbligazione, tuttavia, si affianca a quella prevista dalla legge, ma non la estingue (cfr. Cassazione civile sez. II,
07/06/2018, n. 14815; Cassazione civile sez. II, 04/01/2018, n. 62; Cassazione civile sez. II,
30/01/2001, n. 1320).
In questa prospettiva, l'assunzione di tale obbligazione, che è rimasta inadempiuta, non è idonea neppure a escludere la responsabilità da inadempimento del direttore dei lavori per i difetti e le difformità delle opere inizialmente realizzate;
non rileva, peraltro, che l'incarico di supervisionare i lavori finalizzati all'eliminazione dei vizi sia stato attribuito a un diverso tecnico, poiché ciò attiene a una fase successiva rispetto all'inadempimento degli obblighi professionali posti a carico dell'odierno convenuto, con riferimento ai lavori originariamente appaltati.
Anche il direttore dei lavori, dunque, è solidalmente responsabile dei difetti e delle difformità lamentate da parte attrice, ai sensi dell'art. 2055 c.c..
4 – Occorre procedere, quindi, alla quantificazione del danno risarcibile.
4.1 – Sul punto, il CTU ha provveduto a redigere apposito computo metrico, individuando le opere necessarie per la rimozione dei difetti riscontrati. Il costo di tali opere è stato quantificato dal CTU, includendo anche gli oneri necessari per lo smaltimento dei materiali, sulla base del prezzario regionale dei lavori pubblici dell'anno 2015, con applicazione del ribasso solitamente applicato dalle imprese. Alla luce di tale condivisibile criterio, che non è stato contestato dai
CTP, il CTU ha affermato che per il danno patito dall'odierna attrice è pari a € 6.592,00, oltre
IVA; a tale importo deve essere aggiunto quello relativo agli oneri per conseguire il titolo abilitativo necessario all'esecuzione di tali lavori, che può essere forfettariamente quantificato
6 nella misura del 5% dell'importo dei lavori.
Conseguentemente, il risarcimento del danno spettante all'attrice ammonta a € 6.921,60, oltre
IVA.
4.2 – Peraltro, in tema di appalto, la somma liquidata a favore del committente per l'eliminazione dei vizi e difformità dell'opera, a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 c.c., ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione (cfr.
Cassazione civile sez. II, 21/06/2023, n. 17710). Pertanto, atteso che il danno è stato liquidato in base al prezzario dell'anno 2015, è dovuta la rivalutazione monetaria a decorrere dall'anno 2016.
Inoltre, poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2014,
n. 21396).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dal momento dell'ultimazione dei lavori (17.07.2013) sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data dell'ultimazione dei lavori e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
tale importo, in assenza di una domanda di parte, è liquidabile anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n. 39376).
4.3 – Gli ulteriori danni lamentati da parte attrice riguardano i disagi determinati dai difetti in parola, nel godimento dell'immobile; tali disagi, tuttavia, sono rimasti del tutto sforniti di prova nel corso del presente giudizio e, pertanto, non ne è provata la sussistenza.
Con riferimento a tale profilo, la domanda deve essere rigettata.
7 4.4 – In definitiva, alla luce delle precedenti argomentazioni, in accoglimento della domanda principale, i convenuti devono essere condannati, in solido, al pagamento in favore dell'attrice di
€ 6.921,60, oltre IVA, con rivalutazione monetaria e interessi.
5 – A questo punto, bisogna procedere all'esame della domanda riconvenzionale formulata da
, al fine di ottenere il pagamento del compenso scaturente dall'attività Controparte_1
professionale espletate in favore dell'attrice; esso è stato quantificato sulla base delle tariffe professionali in € 7.845,28 oltre interessi, al netto dell'acconto ricevuto, pari a € 2.000,00.
5.1 – Al riguardo, si evidenzia che i criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati dall'art. 2233 c.c. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi e, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (cfr. Cassazione civile sez. VI,
29/12/2011, n. 29837)
5.2 – L'attrice non ha contestato l'effettivo svolgimento delle attività indicate dal convenuto, ma ha affermato che non sono applicabili le tariffe professionali, poiché il compenso è stato verbalmente determinato dalle parti in € 2.000,00.
Al fine di provare tale circostanza, l'attrice ha articolato un'apposita prova testimoniale. In particolare, il teste , marito di ha confermato la sussistenza Testimone_1 Parte_1 del patto in questione, dichiarando: “L'accordo tra mia moglie e l'architetto è stato raggiunto a casa nostra ed io ero presente. Ricordo che era il 2014 prima di cominciare i lavori. Ricordo che mia moglie ha versato il compenso in tre volte, prima che finissero i lavori”. Inoltre, la teste figlia dell'attrice, ha ribadito l'esistenza di tale accordo, affermando: “Ero Testimone_2
presente quando si accordarono e ricordo che era settembre 2012”.
Tali testimonianze non sono attendibili.
In effetti, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le
8 parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I,
30/03/2023, n. 8988).
Nel caso di specie, lo stretto legame sussistente tra l'attrice e i testi, che appartengono allo stesso nucleo familiare, costituisce un forte elemento soggettivo di inattendibilità. Per giunta, i testi sono incorsi in un'evidente contraddizione, poiché, pur avendo sostenuto di essere presenti nel momento in cui è stato pattuito il compenso spettante all'architetto, hanno riferito due date diverse, in cui tale incontro si sarebbe tenuto (2014 – settembre 2012); siffatta contraddizione costituisce un indice oggettivo, che conferma l'inattendibilità dei testimoni.
La prova testimoniale, pertanto, non è idonea a provare l'esistenza di un accordo relativo al compenso spettante all'odierno convenuto.
5.3 – Non essendo stata provata l'esistenza di un accordo, il compenso deve essere quantificato sulla base delle tariffe professionali, nella misura indicata dal convenuto (cfr. allegato n. 19 della comparsa di costituzione), pari a € 9.845,28, che non è stata specificamente contestata da parte attrice, la quale non ha evidenziato alcuna difformità dei conteggi effettuati dalla controparte rispetto alle tariffe vigenti.
Conseguentemente, tenendo conto dell'acconto versato, pari a € 2.000,00, l'attrice deve essere condannata al pagamento, in favore di dell'importo di € 7.845,28. Controparte_1
Peraltro, sono dovuti gli interessi legali su tale somma, poiché il credito del professionista per il compenso a lui spettante in ragione dell'attività svolta nell'esecuzione di un contratto d'opera è di valuta e, in caso di inadempimento del cliente e di sua costituzione in mora, dà luogo alla corresponsione di interessi nella misura legale, sempre che il creditore non dimostri il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/12/2017, n. 29729).
6 – Il convenuto ha formulato un'ulteriore domanda riconvenzionale, nei confronti della ditta
”, per essere manlevato dalla stessa in caso di condanna. Tale domanda Controparte_2
deve essere qualificata come azione di accertamento delle quote di responsabilità nei rapporti interni tra i danneggianti, ai sensi dell'art. 2055 comma 2 c.p.c., in quanto mira a dimostrare che il danno è scaturito esclusivamente dalla condotta dell'impresa appaltatrice (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/09/2007, n. 19492; Cassazione civile sez. III, 20/06/2008, n. 16810).
9 6.1 – Sul punto, si rileva che, diversamente rispetto a quanto affermato da , Controparte_1
non è stato dimostrato che il danno è imputabile esclusivamente dalla condotta della ditta
”. Infatti, come argomentato in precedenza, i difetti sono scaturiti anche Controparte_2
dall'omesso controllo da parte del direttore dei lavori, che non ha adempiuto agli obblighi professionali finalizzati a evitare il pregiudizio.
Conseguentemente, non può considerarsi superata la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2055 comma 3 c.c., che deve essere applicata anche nel caso in esame.
7 – Le spese di lite devono essere compensate integralmente, nei rapporti tra Parte_1
e , in virtù della reciproca soccombenza, ai sensi dell'art. 92 comma 2 Controparte_1
c.p.c..
7.1 – Alla luce della soccombenza, la ditta ” deve essere condannata alla Controparte_2
refusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario dell'attrice.
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II fascia III del D.M.
552014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riferimento al giudizio di merito, e in applicazione della tabella IX fascia II del medesimo decreto, con riguardo all'ATP; è applicata la riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto, in virtù del valore della lite, prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento;
7.2 – Non occorre procedere alla liquidazione delle spese tra e la ditta Controparte_1
”, alla luce della soccombenza della seconda e del rigetto della domanda Controparte_2
riconvenzionale formulata dalla prima.
7.3 – Alla luce della soccombenza, le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia della ditta ”; Controparte_2
2. accoglie per quanto di ragione la domanda formulata da parte attrice e, per l'effetto, condanna la ditta ” e , in solido, al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_1
dell'importo di € 6.921,60, oltre IVA e rivalutazione monetaria (a Parte_1
10 decorrere dal 01.01.2016 e fino all'effettivo soddisfo); sulla somma de qua decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi dalla data di ultimazione dei lavori
(17.07.2013) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'ultimazione dei lavori e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
3. dichiara che, nei rapporti interni tra e la ditta ”, Controparte_1 Controparte_2
la responsabilità di cui al capo precedente deve essere ripartita in eguale misura;
4. accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale formulata nei confronti dell'attrice e, per l'effetto, la condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1
dell'importo di € 7.845,28, oltre interessi legali a decorrere dal 17.07.2013;
5. compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_1
6. condanna la ditta ” alla rifusione, in favor dell'attrice, delle spese Controparte_2 processuali, che liquida in € 4.372,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA, come per legge;
7. pone le spese di CTU definitivamente a carico di convenuti, in solido.
Nola, 13/06/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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