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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/10/2025, n. 5764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5764 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. NI AC Presidente e relatore Dott. Elena Gelato Consigliere Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2834 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
10/10/2025, vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), difesa dall'Avv. DELLAGO MASSIMO (c.f. P.IVA_1
); C.F._1
RECLAMANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE, contumace
E
Controparte_2
(c.f. ),
[...]
RESISTENTE, contumace
OGGETTO: reclamo contro la sentenza n. 359/2025 emessa dal Tribunale di
Roma in data 23/04/2025.
Conclusioni della reclamante: “Voglia l'on.le Corte di Appello adita accogliere il presente reclamo e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 359/2025 del
Tribunale ordinario di Roma, revocare la liquidazione giudiziale della
[...]
[...] (rubricata al n. 296/2025 del Tribunale ordinario di Controparte_3
Roma) assumendo ogni conseguente provvedimento di legge. Con vittoria di spese e compensi processuali, oltre rimborso spese forfettario, C.P.A. e I.V.A.”.
FATTO E DIRITTO
I. La Sentenza di Apertura della Liquidazione Giudiziale (n. 359/2025)
Il Tribunale Ordinario di Roma, XIV Sezione Civile, ha emesso la Sentenza n.
359/2025 (R.G. 1717-1/2024), depositata nella Camera di Consiglio del 16.04.2025
e pubblicata il 23/04/2025, dichiarando l'apertura della liquidazione giudiziale della
. Controparte_4
A. La Domanda dell'Istante. Il procedimento è stato avviato su ricorso presentato da in data 19.11.2024, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Controparte_1
Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). La ricorrente, che aveva lavorato per la Società dal 01/04/2009 al 31/07/2019, vantava un credito pari a complessivi € 8.865,88 a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto (TFR).
Tale credito derivava da un verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale (in data 16.7.2019), con cui la Società si era obbligata a corrisponderle un importo lordo complessivo di € 28.500,00, ed era stato reso esecutivo dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, in data 4.10.2023. Il verbale, insieme all'atto di precetto, era stato notificato il 23.10.2023. L'Istante aveva inoltre tentato un pignoramento mobiliare presso la sede legale della Società in Roma, Via Casilina n. 3, ma l'impresa era risultata sconosciuta.
B. Motivazioni del tribunale il tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale:
1. mancata costituzione e presunzione di fallibilità: la società debitrice, pur essendo stata ritualmente convocata, non si è costituita nel giudizio di primo grado e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti previsti per le imprese minori
(art. 121 e 2, comma 1, lett. d) ccii).
2. stato di insolvenza: lo stato di insolvenza è stato ritenuto manifesto e r.g. n. 2 comprovato da diversi elementi:
◦ l'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato in data 22.05.2024, dal quale emergeva che la società non era stata rinvenuta presso la sede.
◦ la società era stata posta in scioglimento e liquidazione già nel 2017.
◦ l'ultimo bilancio depositato si riferiva all'esercizio 2021. tali circostanze rendevano palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare alle obbligazioni assunte.
3. ammontare debitorio: dalle richieste formulate ai pubblici registri (ex art. 42
CCII), risultavano ulteriori esposizioni debitorie a carico della società, in particolare presso enti come l'Agenzia delle Entrate (AdE), superiori a Euro 130.000,00.
L'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultava quindi superiore a euro trentamila.
C. Disposizioni della sentenza la sentenza ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, nominando la dott.ssa Daniela Cavaliere come Giudice
Delegato e l'Avv. Stefania Bellei come Curatore. È stata fissata l'adunanza per l'esame dello stato passivo per il 16.09.2025.
II. Il Reclamo di (ex art. 51 CCII) Parte_1
, in persona del liquidatore e Controparte_5 legale rappresentante pro tempore sig. , propone reclamo Parte_2 contro la sentenza n. 359/2025, chiedendone la totale riforma e la revoca della liquidazione giudiziale.
A. Sulla Tempestività e la Conoscenza del Processo. Il reclamo è considerato tempestivo, dato che la sentenza è stata pubblicata il 23/04/2025 e il termine di 30 giorni per la proposizione scade non prima del 23/05/2025.
B. Primo Motivo di Reclamo: Nullità per Omessa Notifica La Reclamante eccepisce la nullità e l'illegittimità della sentenza per violazione del diritto di difesa.
• La società sostiene di aver avuto conoscenza dello svolgimento del procedimento unitario di primo grado e della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (n. 296/2025) solamente in data 01/05/2025, tramite comunicazione del
Curatore.
r.g. n. 3 • La dichiara di non aver ricevuto la notifica del Parte_1 ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione (svoltasi in data
16/04/2025).
• Nonostante il verbale di udienza affermi che la notifica a mezzo PEC sia
"andata a buon fine", la Reclamante sostiene che nel fascicolo telematico del procedimento unitario (R.G. 1717-1/2024) non vi sia alcun documento che attesti l'esito positivo di tale notifica. Per tale ragione, la sentenza è ritenuta nulla e illegittima per violazione del diritto di difesa.
C. Secondo Motivo di Reclamo: Mancata Assoggettabilità (Impresa Minore)
La Reclamante sostiene di rientrare nel novero delle “imprese minori” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, e di non essere pertanto assoggettabile a liquidazione giudiziale, in quanto possedeva e possiede tuttora i requisiti congiunti per essere definita tale.
• produzione di nuovi documenti: viene richiamato il principio per cui, in sede di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (ex art. 51 ccii), non sussistono decadenze né preclusioni per il debitore reclamante, anche se non costituito nel primo grado, stante il pieno effetto devolutivo del reclamo.
• dati contabili a prova: a supporto della tesi del mancato superamento dei limiti dimensionali, vengono prodotti i bilanci dell'ultimo sessennio (2019/2024). I dati contabili (in euro) del 2024 mostrano un attivo patrimoniale di 22.536, ricavi per 50, e un ammontare debiti di 341.597.
• Si sottolinea l'attendibilità dei dati, in quanto coerenti con i bilanci precedenti e con il fatto che la società, sciolta e posta in liquidazione nel 2017, risulta sostanzialmente inattiva da molti anni.
D. Conclusioni Richieste La Pt_1 Parte_1 chiede alla Corte di Appello di accogliere il reclamo, revocare totalmente la liquidazione giudiziale e disporre ogni conseguente provvedimento di legge.
Il reclamo è stato trattenuto in decisione all'udienza del 10/10/2025.
Ritiene la Corte che il reclamo sia fondato quanto al motivo inerente i requisiti dimensionali (non fondato il primo motivo, alla luce dell'allegato n. 3 nel fascicolo del creditore in primo grado).
I bilanci depositati in questa sede - e non contrastati dalle controparti che hanno ritenuto di non costituirsi - denotano che la reclamante non raggiunge alcuno dei tre r.g. n. 4 requisiti dimensionali posti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
Le spese del grado devono essere compensate poiché il creditore in prime cure nulla era tenuto a conoscere la dimensione economia del debitore.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) accoglie il reclamo e per l'effetto revoca l'apertura della liquidazione giudiziale di;
Parte_1
b) compensa le spese di questo giudizio;
c) visto l'art. 53, quarto comma, CCII stabilisce che il liquidatore di
[...] in liquidazione comunichi biimestralmente al Parte_1 curatore i dati della gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa accompagnando detta comunicazione con una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Roma il giorno 10/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NI AC
r.g. n. 5