TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/07/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2352/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
(C.F. ) n. DI (TN) il 26.02.1951 e residente in Primiero San Parte_1 C.F._1 MA di RO (TN) – Via Passo Rolle n. 57 e (C.F. nata Parte_2 C.F._2 a Trento il 16.08.1950 e residente in [...], rappresentate e difese, giusta procura alle liti congiunta materialmente all'atto di citazione mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83 co. 3 cpc, dall'avv. David Del Santo del Foro di CE (C.F.
) e dell'avv. Lorenzo Eccher del Foro di Trento (C.F. ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo sito in Trento – Via delle Orne n. 32; ATTRICI CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il [...], corr. In Primiero – S. Controparte_1 C.F._5 MA di RO (TN) – Via Passo Rolle n. 108, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Callin Tambosi (C.F. ) di Trento, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in C.F._6 Trento – Piazza Venezia n. 28, giusta procura alle liti allegata;
CONVENUTA IN PUNTO: revocazione straordinaria ex artt. 395 n. 3 e 396 cpc. CONCLUSIONI DELLE ATTRICI
-revocare la sentenza n. 747/2022 emessa in data 21.12.2022 e pubblicata nella medesima data dal Tribunale di Trento im composizione monocratica in persona Giudice dott.ssa De Tommaso (nel giudizio di primo grado sub R.G. n. 1609/2020) ai sensi degli artt. 395 n. 3) e 396 cpc, perché dopo la sentenza è stato trovato un documento decisivo (cioè la sentenza n. 575 dd. 11.07.2023 del Tribunale di Trento, Giudice dott.ssa Fiorini, R.G. n. 4319/2019) che le odierne attrici in revocazione non avevano potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore e per l'effetto
– in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale per mala gestio dell'allora Amministratrice sig.ra e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni conseguenti patiti dall'odierna parte attrice per complessivi Euro 15.000,00 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
pagina 1 di 5 -e disporre la restituzione delle somme versate dalle sigg.re e a titolo di Parte_1 Parte_2 spese di lite alla controparte in esecuzione della sentenza impugnata pari ad Euro 5.836,48. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014. CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA dichiarare inammissibile la domanda di revocazione;
respingere le domande proposte e condannarsi le controparti a risarcimento ex art. 96 cpc;
con vittoria di diritti e compensi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione dd. 11.09.2023, ritualmente notificato in pari data, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio chiedendo revocare la sentenza n. 747/2022 emessa e Controparte_1 pubblicata in data 21.12.2022 del Tribunale di Trento, in persona del Giudice dott.ssa De Tommaso (n. 1609.2020 R.G.) ai sensi degli artt. 395 n. 3) e 396 cpc;
“perché dopo la sentenza è stato trovato un documento decisivo (cioè la sentenza n. 575 dd. 11.07.2023 del Tribunale di Trento, Giudice dott.ssa Fiorini, R.G. n. 4319/2019) che le odierne attrici in revocazione non avevano potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore” e, per l'effetto, in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale per mala gestio dell'allora amministratrice DO
, condannando la stessa al risarcimento di tutti i danni patiti dalle attrici quantificati in Controparte_1 complessivi € 15.000,00, o nella somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, e alla restituzione delle somme versate dalle attrici a titolo di spese di giudizio alla controparte in esecuzione della sentenza impugnata, pari ad € 5.836,48; spese di giudizio rifuse. Premettevano le attrici: 1) che il procedimento promosso dalle stesse con atto di citazione notificato in data 20.06.2020 alla convenuta (n. 1609/2020 R.G.), chiedendo accertare e dichiarare Controparte_1 la responsabilità contrattuale per mala gestio della stessa, in qualità di amministratrice DO, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 15.000,00, nella somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, era stato definito dal Giudice dott.ssa De Tommaso con sentenza n. 747/2022 dd. 21.12.2022, pubblicata in pari data, così statuendo:
“Rigetta la domanda e condanna le attrici a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, liquidate in € 4.000,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario a 15%, IVA E CPA come per legge” (v. doc. 20); 2) che le attrici avevano provveduto al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, versando complessivamente l'importo di € 5.836,48; 3) che detta sentenza non veniva mai notificata dall'avv. Carlo Callin Tambosi, legale della né all'avv. David Dal Santo, legale delle CP_1 attrici, né a quest'ultime; 4) che il termine per appellare la sentenza era pertanto scaduto in data 21.06.2023, essendo trascorsi 6 mesi dalla pubblicazione in data 21.12.2022; 5) che in data 11.07.2023 veniva emessa la sentenza n. 575 dd. 11.07.2023 del Tribunale di Trento, Giudice dott. Fiorini (n. 4319/ 2019 R.G.), con cui veniva deciso il giudizio promosso dalle attuali attrici nei confronti del che dichiarava l'annullamento e/o l'invalidità di tutte le delibere assunte Controparte_2 durante l'assemblea DO dd. 08.11.2019 per omessa convocazione della condomina, attuale attrice, (v. doc. 21); 6) che tale documento, ritenuto decisivo, non era stato prodotto nel Parte_2 giudizio n. 1609/2020 R.G. per causa di forza maggiore in quanto sopravvenuto. In fatto esponevano le attrici: 1) che all'assemblea del e Controparte_3
erano e sono proprietarie dei due appartamenti siti al secondo ed ultimo piano – tenutasi Parte_2 in data 08.11.2019 veniva deliberata l'eliminazione della caldaia a gasolio dimessa dal locale centrale termica, e ciò ancorchè non fosse stata raggiunta la maggioranza ex art. 1136 co. 2 c.c.; 2) che per tale ragione e per la mancata convocazione della le attuali attrici, con atto di citazione notificato al Pt_2 pagina 2 di 5 in persona dell'amministratrice in data 25.11.2019 avevano impugnato la CP_2 CP_1 delibera assembleare dd. 08.11.2019, chiedendone la sospensione dell'efficacia esecutiva, nonché l'annullamento; 3) che la né a mezzo raccomandata A.R. e/o pec, né tramite convocazione di CP_1 apposita assemblea DO aveva comunicato ai condomini la ricezione della notifica dell'atto di citazione da parte del legale delle attrici nei confronti del avente ad oggetto la predetta CP_2 impugnazione della delibera;
4) che il procedimento di mediazione obbligatoria, anch'esso mai comunicato ai condomini, si era concluso in data 24.06.2020 con esito negativo per mancata partecipazione del Condominio;
5) che con provvedimento dd. 10.12.2019, comunicato all'amministratrice a mezzo e-mail dd. 11.12.2019, il Tribunale aveva accolto l'istanza di sospensione della delibera assembleare dd. 08.11.2019 impugnata;
6) che anche in tal caso la non aveva CP_1 provveduto a comunicare ai condomini l'intervenuto provvedimento di sospensione;
7) che con PEC dd. 12.12.2019 l'amministratrice veniva notiziata dal fatto che in pari data aveva sporto Parte_1 querela nei confronti di – padre di proprietaria di uno dei Parte_3 Parte_3 Parte_4 due appartamenti posti al primo piano del condominio -, estraneo alla compagine DO in quanto lo stesso nel pomeriggio dd. 10.12.2019 aveva rimosso dal locale caldaia senza alcuna autorizzazione la vecchia caldaia a gasolio DO, tagliando i tubi e collocandola all'esterno dell'immobile; 8) che a parere della ditta Controparte_4 installatrice, “la caldaia in questione era obsoleta, ma con una sostituzione del solo bruciatore, in caso di emergenza avrebbe potuto ancora provvisoriamente funzionare” (v. dichiarazione dd. 24.12.2020);
9) che tale rimozione era avvenuta nonostante la sospensione in data 10.12.2019 dell'efficacia esecutiva della delibera dd. 08.11.2019; 10) che con PEC dd. 13.01.2020 il legale della aveva CP_1 comunicato che la caldaia sarebbe stata rimossa prima della notifica del provvedimento di sospensiva del Tribunale, facendo presente che la caldaia era stata riposizionata nel locale caldaia, ma non ricollegata all'impianto in quanto la stessa era obsoleta e quindi inutilizzabile, per cui la rimessa in pristino avrebbe costituito uno spreco di denaro DO;
11) che, con PEC dd. 03.02.2020 il legale delle attrici aveva evidenziato che la caldaia era stata rimossa dal in data Parte_3
10.12.2019, giorno in cui era stato emesso il provvedimento di sospensione, senza alcuna autorizzazione, facendo presente che la stessa, ancorchè obsoleta, era ancora perfettamente funzionante e comunque utilizzabile qualora un condomino avesse deciso di scollegarsi all'impianto cittadino;
12) che come detto la sentenza n. 575 dd. 11.07.2023 dichiarava l'annullamento e/o l'invalidità di tutte le delibere assunte durante l'assemblea DO dd. 08.11.2019 per omessa convocazione della condomina , ivi compresa la delibera riguardante la rimozione della caldaia Parte_2 DO. Costituitasi con comparsa dd. 06.11.2023 la convenuta , nell'eccepire l'insussistenza Controparte_1 del presupposto di cui all'art. 395 n. 3 cpc, evidenziando come le argomentazioni proposte dalle attrici per richiedere la revocazione della sentenza passata in giudicato avrebbero potuto costituire motivi di appello, che di fatto non era stato proposto, chiedeva dichiarare inammissibile la domanda di revocazione, con conseguente rigetto delle avverse domande e condanna ex art. 96 cpc;
spese di giudizio rifuse. All'udienza dd. 14.02.2024 il procuratore delle attrici richiedeva, “ai fini conciliativi e per una immediata risoluzione della vertenza”, la somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni;
richiesta che non veniva accettata dal procuratore di controparte. A seguito di ordinanza istruttoria dd. 26.02.2024, venivano assunti all'udienza dd. 18.07.2024, oltre all'interrogatorio formale dell'attrice , due testi di parte convenuta. Parte_1
pagina 3 di 5 Con provvedimento in data 29.07.2024 il G.I. fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 cpc. All'udienza dd. 18.06.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, la domanda di revocazione proposta dalle attrici ai sensi degli artt. 395 n. 3 e 396 cpc è inammissibile. Invero, espongono le attrici nell'atto introduttivo del giudizio: 1) che in data 21.12.2022 il Giudice dott.ssa De Tommaso emetteva la sentenza n. 747/2022, pubblicata in pari data, con cui statuiva:
“Rigetta la domanda e condanna le attrici a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, liquidate in € 4.000,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario a 15%, IVA e CPA come per legge” (v. doc. 20); 2) che detta sentenza non era mai stata notificata al legale della convenuta né al CP_1 legale delle attrici e , né personalmente alle stesso;
3) che pertanto il Parte_1 Parte_2 termine per appellare la sentenza era scaduto in data 21.06.2023 ovvero 6 mesi dalla data di pubblicazione della stessa avvenuta il 21.12.2022; 4) che successivamente in data 11.07.2023 veniva emessa la sentenza n. 575 del Tribunale di Trento, in persona del Giudice dott.ssa Fiorini, con cui, a definizione del procedimento n. 1609/2020 R.G. promosso dalle attuali attrici nei confronti del veniva dichiarato l'annullamento e/o l'invalidità di tutte le delibere Controparte_2 assunte all'assemblea DO dd. 08.11.2019 per omessa convocazione della condomina Parte_2
(v doc. 21); 5) che trattavasi di “documento decisivo che le odierne attrici non avevano potuto
[...] produrre nel giudizio sub R.G. n. 1690/2020 per causa di forza maggiore in quanto sopravvenuto”. Ciò posto, deve escludersi che nel caso di specie sussistano i presupposti di cui all'art. 395 n. 3 cpc, ovvero che siano stati “trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”, laddove si consideri che il documento pretesamente ritenuto decisivo è costituito da una sentenza che ha definito il giudizio (n. 4319/2019 R.G.) pendente allorquando il procedimento recante il n. 1609/2020, peraltro promosso dalle stesse attrici, definito con sent. n. 747/2022, doveva essere ancora instaurato. Pur prevedendo l'art. 396 cpc la possibilità di impugnare per revocazione le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello nei casi dei nn. 1,2,3 e 6 previsti dall'art. 395 cpc, è di tutta evidenza che nella fattispecie in esame la mancata produzione nel giudizio n. 1609/2020 R.G. della sentenza n. 575/2023 non è ascrivibile né a fatto dell'avversario, né a causa di forza maggiore, era semplicemente in quanto detta sentenza non era stata ancora emessa. Sul punto giova rammentare che “L'ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 cpc. presuppone che un documento decisivo preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicchè non po' essere utilmente invocata facendo riferimento ad un documento che solo dopo la decisione è divenuto decisivo…” (v. Cass. n. 3591/2017). Stante l'inammissibilità della domanda per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 395 n. 3 cpc in relazione all'art. 396 cpc, ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita. La domanda risarcitoria formulata dalla convenuta ex art. 96 cpc non può trovare accoglimento, non avendo la stessa fornito la prova dei danni asseritamente arrecatile. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
-dichiara inammissibile la domanda attorea;
pagina 4 di 5 -rigetta ogni ulteriore domanda;
-condanna le attrici alla rifusione, in solido, delle spese di giudizio sostenute dalla convenuta, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 04.07.2025 Dott. M. Morandini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
(C.F. ) n. DI (TN) il 26.02.1951 e residente in Primiero San Parte_1 C.F._1 MA di RO (TN) – Via Passo Rolle n. 57 e (C.F. nata Parte_2 C.F._2 a Trento il 16.08.1950 e residente in [...], rappresentate e difese, giusta procura alle liti congiunta materialmente all'atto di citazione mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83 co. 3 cpc, dall'avv. David Del Santo del Foro di CE (C.F.
) e dell'avv. Lorenzo Eccher del Foro di Trento (C.F. ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo sito in Trento – Via delle Orne n. 32; ATTRICI CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il [...], corr. In Primiero – S. Controparte_1 C.F._5 MA di RO (TN) – Via Passo Rolle n. 108, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Callin Tambosi (C.F. ) di Trento, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in C.F._6 Trento – Piazza Venezia n. 28, giusta procura alle liti allegata;
CONVENUTA IN PUNTO: revocazione straordinaria ex artt. 395 n. 3 e 396 cpc. CONCLUSIONI DELLE ATTRICI
-revocare la sentenza n. 747/2022 emessa in data 21.12.2022 e pubblicata nella medesima data dal Tribunale di Trento im composizione monocratica in persona Giudice dott.ssa De Tommaso (nel giudizio di primo grado sub R.G. n. 1609/2020) ai sensi degli artt. 395 n. 3) e 396 cpc, perché dopo la sentenza è stato trovato un documento decisivo (cioè la sentenza n. 575 dd. 11.07.2023 del Tribunale di Trento, Giudice dott.ssa Fiorini, R.G. n. 4319/2019) che le odierne attrici in revocazione non avevano potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore e per l'effetto
– in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale per mala gestio dell'allora Amministratrice sig.ra e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni conseguenti patiti dall'odierna parte attrice per complessivi Euro 15.000,00 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
pagina 1 di 5 -e disporre la restituzione delle somme versate dalle sigg.re e a titolo di Parte_1 Parte_2 spese di lite alla controparte in esecuzione della sentenza impugnata pari ad Euro 5.836,48. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014. CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA dichiarare inammissibile la domanda di revocazione;
respingere le domande proposte e condannarsi le controparti a risarcimento ex art. 96 cpc;
con vittoria di diritti e compensi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione dd. 11.09.2023, ritualmente notificato in pari data, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio chiedendo revocare la sentenza n. 747/2022 emessa e Controparte_1 pubblicata in data 21.12.2022 del Tribunale di Trento, in persona del Giudice dott.ssa De Tommaso (n. 1609.2020 R.G.) ai sensi degli artt. 395 n. 3) e 396 cpc;
“perché dopo la sentenza è stato trovato un documento decisivo (cioè la sentenza n. 575 dd. 11.07.2023 del Tribunale di Trento, Giudice dott.ssa Fiorini, R.G. n. 4319/2019) che le odierne attrici in revocazione non avevano potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore” e, per l'effetto, in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale per mala gestio dell'allora amministratrice DO
, condannando la stessa al risarcimento di tutti i danni patiti dalle attrici quantificati in Controparte_1 complessivi € 15.000,00, o nella somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, e alla restituzione delle somme versate dalle attrici a titolo di spese di giudizio alla controparte in esecuzione della sentenza impugnata, pari ad € 5.836,48; spese di giudizio rifuse. Premettevano le attrici: 1) che il procedimento promosso dalle stesse con atto di citazione notificato in data 20.06.2020 alla convenuta (n. 1609/2020 R.G.), chiedendo accertare e dichiarare Controparte_1 la responsabilità contrattuale per mala gestio della stessa, in qualità di amministratrice DO, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 15.000,00, nella somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, era stato definito dal Giudice dott.ssa De Tommaso con sentenza n. 747/2022 dd. 21.12.2022, pubblicata in pari data, così statuendo:
“Rigetta la domanda e condanna le attrici a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, liquidate in € 4.000,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario a 15%, IVA E CPA come per legge” (v. doc. 20); 2) che le attrici avevano provveduto al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, versando complessivamente l'importo di € 5.836,48; 3) che detta sentenza non veniva mai notificata dall'avv. Carlo Callin Tambosi, legale della né all'avv. David Dal Santo, legale delle CP_1 attrici, né a quest'ultime; 4) che il termine per appellare la sentenza era pertanto scaduto in data 21.06.2023, essendo trascorsi 6 mesi dalla pubblicazione in data 21.12.2022; 5) che in data 11.07.2023 veniva emessa la sentenza n. 575 dd. 11.07.2023 del Tribunale di Trento, Giudice dott. Fiorini (n. 4319/ 2019 R.G.), con cui veniva deciso il giudizio promosso dalle attuali attrici nei confronti del che dichiarava l'annullamento e/o l'invalidità di tutte le delibere assunte Controparte_2 durante l'assemblea DO dd. 08.11.2019 per omessa convocazione della condomina, attuale attrice, (v. doc. 21); 6) che tale documento, ritenuto decisivo, non era stato prodotto nel Parte_2 giudizio n. 1609/2020 R.G. per causa di forza maggiore in quanto sopravvenuto. In fatto esponevano le attrici: 1) che all'assemblea del e Controparte_3
erano e sono proprietarie dei due appartamenti siti al secondo ed ultimo piano – tenutasi Parte_2 in data 08.11.2019 veniva deliberata l'eliminazione della caldaia a gasolio dimessa dal locale centrale termica, e ciò ancorchè non fosse stata raggiunta la maggioranza ex art. 1136 co. 2 c.c.; 2) che per tale ragione e per la mancata convocazione della le attuali attrici, con atto di citazione notificato al Pt_2 pagina 2 di 5 in persona dell'amministratrice in data 25.11.2019 avevano impugnato la CP_2 CP_1 delibera assembleare dd. 08.11.2019, chiedendone la sospensione dell'efficacia esecutiva, nonché l'annullamento; 3) che la né a mezzo raccomandata A.R. e/o pec, né tramite convocazione di CP_1 apposita assemblea DO aveva comunicato ai condomini la ricezione della notifica dell'atto di citazione da parte del legale delle attrici nei confronti del avente ad oggetto la predetta CP_2 impugnazione della delibera;
4) che il procedimento di mediazione obbligatoria, anch'esso mai comunicato ai condomini, si era concluso in data 24.06.2020 con esito negativo per mancata partecipazione del Condominio;
5) che con provvedimento dd. 10.12.2019, comunicato all'amministratrice a mezzo e-mail dd. 11.12.2019, il Tribunale aveva accolto l'istanza di sospensione della delibera assembleare dd. 08.11.2019 impugnata;
6) che anche in tal caso la non aveva CP_1 provveduto a comunicare ai condomini l'intervenuto provvedimento di sospensione;
7) che con PEC dd. 12.12.2019 l'amministratrice veniva notiziata dal fatto che in pari data aveva sporto Parte_1 querela nei confronti di – padre di proprietaria di uno dei Parte_3 Parte_3 Parte_4 due appartamenti posti al primo piano del condominio -, estraneo alla compagine DO in quanto lo stesso nel pomeriggio dd. 10.12.2019 aveva rimosso dal locale caldaia senza alcuna autorizzazione la vecchia caldaia a gasolio DO, tagliando i tubi e collocandola all'esterno dell'immobile; 8) che a parere della ditta Controparte_4 installatrice, “la caldaia in questione era obsoleta, ma con una sostituzione del solo bruciatore, in caso di emergenza avrebbe potuto ancora provvisoriamente funzionare” (v. dichiarazione dd. 24.12.2020);
9) che tale rimozione era avvenuta nonostante la sospensione in data 10.12.2019 dell'efficacia esecutiva della delibera dd. 08.11.2019; 10) che con PEC dd. 13.01.2020 il legale della aveva CP_1 comunicato che la caldaia sarebbe stata rimossa prima della notifica del provvedimento di sospensiva del Tribunale, facendo presente che la caldaia era stata riposizionata nel locale caldaia, ma non ricollegata all'impianto in quanto la stessa era obsoleta e quindi inutilizzabile, per cui la rimessa in pristino avrebbe costituito uno spreco di denaro DO;
11) che, con PEC dd. 03.02.2020 il legale delle attrici aveva evidenziato che la caldaia era stata rimossa dal in data Parte_3
10.12.2019, giorno in cui era stato emesso il provvedimento di sospensione, senza alcuna autorizzazione, facendo presente che la stessa, ancorchè obsoleta, era ancora perfettamente funzionante e comunque utilizzabile qualora un condomino avesse deciso di scollegarsi all'impianto cittadino;
12) che come detto la sentenza n. 575 dd. 11.07.2023 dichiarava l'annullamento e/o l'invalidità di tutte le delibere assunte durante l'assemblea DO dd. 08.11.2019 per omessa convocazione della condomina , ivi compresa la delibera riguardante la rimozione della caldaia Parte_2 DO. Costituitasi con comparsa dd. 06.11.2023 la convenuta , nell'eccepire l'insussistenza Controparte_1 del presupposto di cui all'art. 395 n. 3 cpc, evidenziando come le argomentazioni proposte dalle attrici per richiedere la revocazione della sentenza passata in giudicato avrebbero potuto costituire motivi di appello, che di fatto non era stato proposto, chiedeva dichiarare inammissibile la domanda di revocazione, con conseguente rigetto delle avverse domande e condanna ex art. 96 cpc;
spese di giudizio rifuse. All'udienza dd. 14.02.2024 il procuratore delle attrici richiedeva, “ai fini conciliativi e per una immediata risoluzione della vertenza”, la somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni;
richiesta che non veniva accettata dal procuratore di controparte. A seguito di ordinanza istruttoria dd. 26.02.2024, venivano assunti all'udienza dd. 18.07.2024, oltre all'interrogatorio formale dell'attrice , due testi di parte convenuta. Parte_1
pagina 3 di 5 Con provvedimento in data 29.07.2024 il G.I. fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 cpc. All'udienza dd. 18.06.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, la domanda di revocazione proposta dalle attrici ai sensi degli artt. 395 n. 3 e 396 cpc è inammissibile. Invero, espongono le attrici nell'atto introduttivo del giudizio: 1) che in data 21.12.2022 il Giudice dott.ssa De Tommaso emetteva la sentenza n. 747/2022, pubblicata in pari data, con cui statuiva:
“Rigetta la domanda e condanna le attrici a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, liquidate in € 4.000,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario a 15%, IVA e CPA come per legge” (v. doc. 20); 2) che detta sentenza non era mai stata notificata al legale della convenuta né al CP_1 legale delle attrici e , né personalmente alle stesso;
3) che pertanto il Parte_1 Parte_2 termine per appellare la sentenza era scaduto in data 21.06.2023 ovvero 6 mesi dalla data di pubblicazione della stessa avvenuta il 21.12.2022; 4) che successivamente in data 11.07.2023 veniva emessa la sentenza n. 575 del Tribunale di Trento, in persona del Giudice dott.ssa Fiorini, con cui, a definizione del procedimento n. 1609/2020 R.G. promosso dalle attuali attrici nei confronti del veniva dichiarato l'annullamento e/o l'invalidità di tutte le delibere Controparte_2 assunte all'assemblea DO dd. 08.11.2019 per omessa convocazione della condomina Parte_2
(v doc. 21); 5) che trattavasi di “documento decisivo che le odierne attrici non avevano potuto
[...] produrre nel giudizio sub R.G. n. 1690/2020 per causa di forza maggiore in quanto sopravvenuto”. Ciò posto, deve escludersi che nel caso di specie sussistano i presupposti di cui all'art. 395 n. 3 cpc, ovvero che siano stati “trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”, laddove si consideri che il documento pretesamente ritenuto decisivo è costituito da una sentenza che ha definito il giudizio (n. 4319/2019 R.G.) pendente allorquando il procedimento recante il n. 1609/2020, peraltro promosso dalle stesse attrici, definito con sent. n. 747/2022, doveva essere ancora instaurato. Pur prevedendo l'art. 396 cpc la possibilità di impugnare per revocazione le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello nei casi dei nn. 1,2,3 e 6 previsti dall'art. 395 cpc, è di tutta evidenza che nella fattispecie in esame la mancata produzione nel giudizio n. 1609/2020 R.G. della sentenza n. 575/2023 non è ascrivibile né a fatto dell'avversario, né a causa di forza maggiore, era semplicemente in quanto detta sentenza non era stata ancora emessa. Sul punto giova rammentare che “L'ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 cpc. presuppone che un documento decisivo preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicchè non po' essere utilmente invocata facendo riferimento ad un documento che solo dopo la decisione è divenuto decisivo…” (v. Cass. n. 3591/2017). Stante l'inammissibilità della domanda per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 395 n. 3 cpc in relazione all'art. 396 cpc, ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita. La domanda risarcitoria formulata dalla convenuta ex art. 96 cpc non può trovare accoglimento, non avendo la stessa fornito la prova dei danni asseritamente arrecatile. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
-dichiara inammissibile la domanda attorea;
pagina 4 di 5 -rigetta ogni ulteriore domanda;
-condanna le attrici alla rifusione, in solido, delle spese di giudizio sostenute dalla convenuta, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 04.07.2025 Dott. M. Morandini
pagina 5 di 5