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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2025, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO CO TI Presidente dott. EN GF ED Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 645/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Giovanni Nicola d'Amati Parte_1
APPELLANTE
E
L' con l'avv. Leonardo Vesci Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1110/2025 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 19 aprile 2023 ha adito il Tribunale di Roma in Parte_1 funzione di giudice del lavoro esponendo di essere stato assunto dal Controparte_2 il 15 ottobre 2009, quale giornalista professionista, con qualifica di
[...]
“capo servizio” e incarico di inviato, occupandosi in particolare di inchieste giornalistico- investigative in materia di criminalità organizzata, ciò che gli aveva permesso di ricevere numerosi riconoscimenti per l'attività prestata;
segnatamente, nel 2003 era stato nominato cronista dell'anno, nel 2014 l'organizzazione francese Reporters Sans Frontiéres lo aveva inserito fra i “cento eroi dell'informazione” nel mondo, nel 2015 l'Index on
Pag. 1 di 22 Censorship di Londra lo aveva annoverato tra le diciassette personalità che nel mondo lottano per la libertà di espressione nonché, sempre nel 2015, il Presidente della
Repubblica Italiana, motu proprio, gli aveva conferito l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
di essere stato oggetto di concrete e comprovate minacce e intimidazioni a causa delle inchieste condotte e di essere pertanto sottoposto fin dal settembre 2007 a misure di tutela personale;
che nel gennaio 2016 era stato nominato caporedattore responsabile delle sezioni “Inchieste” e “Attualità” e, dal 1° dicembre 2017, vicedirettore de ”; che in data 4 marzo 2022 l'allora direttore CP_2 responsabile de ”, appresa la notizia dell'imminente CP_2 CP_3 cessione della testata da parte del al Controparte_4 Controparte_5 dell'editore , si era dimesso dal suo incarico;
che il 5 marzo 2022 “al fine Controparte_6 di garantire la continuità editoriale della testata”, egli era stato nominato dal
[...] direttore responsabile della testata “ ”; che tale nomina era stata Controparte_4 CP_2 confermata con lettera del 7 giugno 2022 anche successivamente al trasferimento della testata ” a di avere conseguito “risultati ampiamente CP_2 Controparte_7 positivi in termini di diffusione del periodico” nell'arco di tutto l'anno 2022, anche provvedendo, a completamento del piano editoriale presentato alla redazione, a ideare e progettare una nuova piattaforma multimediale per il rilancio della testata sul web, nonché
a curare la nuova veste grafica ed editoriale dell'edizione cartacea della rivista;
di avere dunque partecipato, unitamente ai vertici aziendali, nella data del 17 ottobre 2022 in
Milano alla presentazione della nuova piattaforma digitale e dell'edizione cartacea rinnovata, illustrandone le caratteristiche agli operatori del mercato e ai media;
che lo stesso editore aveva annunciato la presenza del ricorrente ad analoga iniziativa di promozione del nuovo progetto editoriale, programmata per il giorno 12 gennaio 2023 a
Roma; che nel mese di dicembre 2022, la società aveva tuttavia manifestato la volontà di un avvicendamento nel ruolo di direttore de ” e, conseguentemente, aveva CP_2 interessato della questione il Comitato di redazione;
che era stato informato di tale circostanza con una nota nella quale, tra l'altro, era affermato quanto segue: “La manifestata volontà produrrebbe effetti dal 19 dicembre p.v. e comunque non andrà ad impattare sulla conservazione del Suo posto di lavoro, avendo l'azienda l'intenzione di mantenere la Sua apprezzata professionalità nell'inquadramento, attività e funzioni proprie del Capo Redattore nel pieno rispetto dell'art. 11 CNLG”; che aveva
Pag. 2 di 22 ripetutamente contestato la rimozione dal ruolo di direttore responsabile de “ ” CP_2
– interpretata come un licenziamento dagli organi di informazione sui quali la notizia aveva trovato ampio risalto – e l'adibizione alle mansioni di caporedattore con effetto dal
19 dicembre 2022, rappresentando di non avere mai prestato il proprio consenso alla novazione contrattuale del rapporto dirigenziale instaurato tra le parti, unilateralmente risolto dalla società convenuta, così sollecitando il versamento dell'indennità prevista dall'art. 27 del c.n.l.g., senza tuttavia ottenere positivo riscontro da parte della datrice di lavoro;
che con nota del 24 febbraio 2023 aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa, fondate sulla mancata accettazione da parte propria della novazione del rapporto di lavoro a seguito della revoca dell'incarico di direttore responsabile, nonché sul carattere lesivo della propria dignità professionale dell'attribuzione dell'incarico di caporedattore, peraltro mai accettato, ed infine sul mancato pagamento delle indennità di cui all'art. 27
c.n.l.g.; che il rapporto era dunque cessato formalmente a far data dal 1° marzo 2023; che la convenuta aveva trattenuto le spettanze di fine rapporto, quantificate in € 17.884,81, detraendo dalle stesse l'importo di € 29.313,69 a titolo di indennità di mancato preavviso;
di essere stato assunto a far tempo dal 2 marzo 2023 dal gruppo editoriale GE News
Network in qualità di caporedattore del quotidiano “La Repubblica”.
Richiamati i tratti della figura del direttore giornalistico, disciplinata dall'art. 6 del c.n.l.g.
e ricompresa nella “categoria massima dei dipendenti prevista dal codice civile”, vale a dire quella dei dirigenti, ha argomentato in ordine all'illegittimità della propria rimozione dall'incarico in questione e della successiva adibizione all'incarico, di natura non dirigenziale, di caporedattore “dovendo tale provvedimento essere necessariamente oggetto di una novazione contrattuale tra le parti, novazione alla quale egli non ha mai prestato il suo consenso”, tanto è vero che non solo aveva contestato la decisione aziendale, ma non aveva mai preso servizio nelle nuove funzioni. Ha dunque dedotto che
“nel malcelato intento di sottrarsi agli obblighi previsti dal per il recesso nei Pt_2 confronti del direttore responsabile, la convenuta abbia invano tentato di modificare unilateralmente la natura giuridica del rapporto, inquadrando illegittimamente il ricorrente in una categoria ontologicamente diversa da quella dirigenziale di appartenenza”, con la conseguenza che il recesso era da attribuirsi esclusivamente alla volontà della convenuta e che le dimissioni da egli rassegnate non costituivano altro che
“una presa d'atto di tale volontà aziendale, non potendo ipotizzarsi una legittima
Pag. 3 di 22 prosecuzione del rapporto in difetto del suo indispensabile consenso alla novazione contrattuale”. Sulla base di tanto ha sostenuto di avere diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva di preavviso prevista dall'art. 27 del c.n.l.g. nella misura di 8 mensilità di retribuzione, nonché dell'ulteriore indennizzo nella misura di 12 mensilità per via dell'assenza di giusta causa o di giustificato motivo nel recesso, per un importo complessivo pari a € 449.560,00 (€ 22.478,00 x 20 mensilità), oltre accessori di legge;
che, in via subordinata, aveva comunque diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso, in applicazione dell'art. 32 del c.n.l.g. non essendovi dubbio che “la pretesa della società convenuta di adibire il ricorrente alle mansioni non dirigenziali di capo redattore abbia creato una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignità e configuri in ogni caso giusta causa di dimissioni ai sensi dell'art. 2119 c.c.”; che, infatti, oltre a perdere le ampie prerogative e l'assoluta autonomia riconosciute al direttore responsabile dall'art. 6 del c.n.l.g., si sarebbe ritrovato ad occupare una posizione di 4 livelli inferiore nella linea gerarchica “finanche al di sotto del capo redattore centrale, laddove egli sin dal 2017 aveva comunque svolto le mansioni di vice direttore”; che tale ricostruzione era confermata da giurisprudenza di legittimità ampiamente citata, che aveva affermato che anche l'adibizione ad un incarico parimenti dirigenziale, come quello di vicedirettore, legittimava le dimissioni per giusta causa del direttore responsabile;
che nessun rilievo poteva assumere la circostanza che egli fosse stato assunto quale caporedattore presso il quotidiano “La Repubblica” in quanto tale situazione non rappresentava certamente la causa delle sue dimissioni, quanto piuttosto l'effetto delle stesse, dovendo egli reperire una nuova occupazione;
indicava dunque in € 179.831,04 pari a 8 mensilità, l'indennità spettantegli a tale titolo;
che per tale ragione risultava illegittima la trattenuta operata dalla società convenuta, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, sulle competenze di fine rapporto spettanti per ferie non godute, per ratei di 13ª mensilità e per indennità redazionale, indicando l'ammontare delle spettanze nella somma di € 17.884,81; che aveva diritto al risarcimento del danno all'immagine personale e professionale conseguente all'illegittima condotta tenuta nei suoi confronti dalla società convenuta, considerato che la revoca dell'incarico di direttore responsabile aveva avuto ampio risalto presso gli organi di stampa, che l'aveva interpretata come fosse un licenziamento, indicando la quantificazione del pregiudizio patito nell'importo di €
50.000,00.
Pag. 4 di 22 Sulla base di tanto ha concluso richiedendo di “A) accertare e dichiarare cha la
[...]
ha unilateralmente risolto, con lettera in data 15.12.2022 ed effetto Controparte_8 dal 21.12.2022, il rapporto di lavoro con qualifica dirigenziale di Direttore responsabile intercorso con il ricorrente;
B) per l'effetto di quanto sub A), condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle indennità previste dall'art. 27 del
CNLG per il recesso nei confronti del Direttore responsabile, nella complessiva misura di venti mensilità della retribuzione goduta, pari ad euro 449.560,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge;
C) in subordine a quanto sub A) e B), accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 32 del CNLG e dell'art. 2119 c.c. la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal ricorrente con effetto dal 1.3.2023; per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, dell'importo di euro 179.831,04 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
D) in ogni caso, per effetto di quanto sub A), B) e C), condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 17.884,81
a titolo di spettanze di fine rapporto, illegittimamente trattenuti dalla busta paga del ricorrente del mese di marzo 2023; E) condannare la società convenuta al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente per i titoli di cui al par. IV) del presente ricorso in misura di euro 50.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge”; il tutto, con vittoria di spese del giudizio.
Radicato il contraddittorio, si è costituita in giudizio deducendo Controparte_8
l'infondatezza dell'altrui ricorso. In fatto, ha evidenziato che con scrittura del 7 marzo
2022 l' aveva pattuito con GE News Network che, nell'eventualità di un cambio Pt_1 di proprietà della testata ”, in caso di mancata conferma nel ruolo di direttore CP_2
– e, pertanto, nella piena consapevolezza che ciò sarebbe potuto accadere – quest'ultima società lo avrebbe assunto ed assegnato alla testata “La Repubblica”, demandando al direttore responsabile di quest'ultima testata di assegnargli il ruolo e l'inquadramento ritenuto più opportuno, con precisazione che il medesimo impegno sarebbe valso altresì nel caso in cui l' avesse deciso di rinunciare al ruolo di direttore responsabile della Pt_1 testata ” in caso di conferma da parte del nuovo editore;
che, nonostante CP_2
l'avvenuta conferma dell' nel ruolo di direttore a seguito del trasferimento della Pt_1 testata giornalistica “ ” in capo a la società nel mese CP_2 Controparte_7 di dicembre 2022 aveva riscontrato “l'esigenza di un avvicendamento nel ruolo di
Pag. 5 di 22 direttore de , ritenendo come il Dottor potesse CP_2 Persona_1 incarnare in maniera migliore il processo sinergico con il visto il suo percorso CP_2 pregresso e il perseguimento degli obiettivi editoriali dello stesso”, così informando della questione il Comitato di redazione e lo stesso che aveva precisato a quest'ultimo Pt_1 che “La manifestata volontà produrrebbe effetti dal 19 dicembre p.v. e comunque non andrà ad impattare sulla conservazione del Suo posto di lavoro, avendo l'Azienda
l'intenzione di mantenere la Sua apprezzata professionalità nell'inquadramento, attività
e funzioni proprie del Capo Redattore nel pieno rispetto dell'art. 11 CNLG”; che alle numerose contestazioni sollevate dall' con comunicazioni del 3 gennaio e del 13 Pt_1 febbraio 2023 la società aveva replicato con nota del 21 febbraio 2023 nella quale aveva evidenziato che
• “non era intervenuto da parte dell'azienda alcun recesso dal rapporto di lavoro in essere con l' – peraltro, unico, iniziato con l'assunzione del 2009 – ma Pt_1 una semplice riassegnazione di quest'ultimo alle attività e funzioni proprie di
Caporedattore, nel pieno rispetto dell'art. 11 CNLG e del suo percorso professionale
• quanto accaduto nel dicembre 2022 era un mero avvicendamento nel ruolo di
Direttore che, peraltro, l' aveva detenuto per un periodo di tempo ridotto Pt_1
– con la relativa indennità per il periodo di effettivo svolgimento sempre corrisposta – e che notoriamente è un ruolo con carattere di temporaneità e non definitività
• che l' nel lamentare la violazione dell'art. 2103 c.c. aveva ammesso Pt_1 implicitamente quanto sopra, in quanto norma regolatoria del mutamento di mansioni e non dei recessi…non vertendosi in un caso di risoluzione del rapporto di lavoro che, invero, era ancora in corso in quel momento, trovandosi l' Pt_1 in ferie per sua stessa richiesta”; che, a conferma della ricostruzione, l' aveva rassegnato le proprie dimissioni per Pt_1 asserita giusta causa dal rapporto giornalistico in corso fino a quel momento, con decorrenza dal 1° marzo 2023, senza rispettare il periodo di preavviso, e che fin dal 2 marzo 2023 era stato assunto dal gruppo editoriale GE News Network ed assegnato alla testata “La Repubblica”, come da accordo in tal senso con quest'ultima società del 7 marzo 2022, proprio con qualifica di caporedattore;
che anche in tale ultima veste “il
Pag. 6 di 22 ruolo dell' sarebbe stato tutt'altro che di secondaria rilevanza e, comunque, del Pt_1 tutto in linea con le competenze professionali maturate ed acquisite dal ricorrente nel corso della sua lunghissima carriera di giornalista”, né la società aveva mai reso
“dichiarazioni, tantomeno pubbliche, di voler interrompere il rapporto di lavoro con
l' ed [era] totalmente estranea a quanto poi diffuso dagli organi di informazione”; Pt_1 nemmeno aveva “reso dichiarazioni/posto in essere condotte volte a sminuire il lavoro fatto nel tempo dall' i risultati da questi ottenuti e l'immagine personale e Pt_1 professionale dello stesso”, tentando al contrario di proseguire il rapporto in corso, senza esito.
In diritto, ha dedotto l'infondatezza della domanda di applicazione delle tutele previste dall'art. 27 del c.n.l.g. per carenza del relativo presupposto, ovverossia per l'insussistenza di un atto di recesso o licenziamento da parte propria;
ha sostenuto l'infondatezza della domanda di applicazione delle tutele previste dall'art. 32 del c.n.l.g. per carenza dei relativi presupposti, ovverossia per l'insussistenza di una situazione evidentemente incompatibile con la dignità del ricorrente;
ha affermato l'infondatezza della domanda di restituzione dell'indennità di mancato preavviso trattenuta dalla società, anzi proponendo a sua volta domanda riconvenzionale, con la quale ha richiesto di “condannare il ricorrente alla corresponsione in favore della dell'importo pari Controparte_8
€ 17.123,81, o altra e diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di residuo di quanto dovuto per indennità di mancato preavviso”; ha evidenziato, infine,
l'infondatezza della domanda risarcitoria per insussistenza di qualsiasi danno all'immagine personale e professionale asseritamente arrecato al ricorrente.
Istruita esclusivamente in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n.
1110/2025, depositata il 28 gennaio 2025, che ha respinto il ricorso, in sintesi, affermando che nel caso di specie
• non sussisteva una risoluzione unilaterale del rapporto ad opera della società, ma al più un'ipotesi di demansionamento
• non erano integrati i presupposti dell'art. 32 del c.n.l.g. in quanto non solo l' aveva rassegnato le dimissioni e non aveva invece chiesto la risoluzione Pt_1 del rapporto, ma non risultavano neanche quel cambiamento dell'indirizzo politico del giornale, oppure quella utilizzazione presso altro giornale della stessa
Pag. 7 di 22 azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse, tali da comprometterne la dignità professionale
• lo stesso era stato assunto nel marzo 2022 (recte, 2023) quale Pt_1 caporedattore da “La Repubblica”, ciò che contrastava con la prospettazione della lesione della propria dignità professionale derivante dall'assegnazione di tale ruolo all'interno de ” CP_2
• ai sensi dell'invocato art. 2119 c.c. non si ravvisava né una reazione immediata, né l'esistenza di alcuna causa che non potesse consentire la prosecuzione del rapporto tra le parti e tale da giustificare le dimissioni rassegnate dall' con Pt_1 le conseguenze che ne derivavano in ordine alla negata spettanza in suo favore dell'indennità di mancato preavviso
• era infondata anche la domanda risarcitoria per difetto di allegazione in ordine alla concretizzazione del danno derivato dall'adibizione a mansioni inferiori di caporedattore.
Ha inoltre accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla società per mancato rispetto del termine di preavviso nel recesso da parte del lavoratore, così condannandolo al pagamento a titolo di residuo dell'indennità sostitutiva del preavviso della somma – non contestata – di € 17.123,81 oltre accessori di legge e altresì al pagamento delle spese processuali nella misura di € 6.500,00.
Con atto depositato il 25 marzo 2025 l' ha proposto tempestivo appello avverso la Pt_1 pronuncia.
A sostegno, con un primo motivo, ha censurato l'affermazione secondo la quale nel caso di specie non si sarebbe verificata alcuna risoluzione del rapporto, deducendo in senso contrario che il rapporto di natura dirigenziale era stato invece sciolto unilateralmente dalla società, con assegnazione a mansioni ontologicamente diverse, il che risultava precluso dal disposto dell'art. 2103 c.c., che consente la possibilità di modificare la categoria legale del rapporto o il livello di inquadramento del dipendente solo a fronte della stipulazione di accordi individuali in sede protetta, ciò che difettava radicalmente nel caso di specie. Nella realtà, appariva evidente come “nel malcelato intento di sottrarsi agli obblighi previsti dal per il recesso nei confronti del direttore responsabile, la Pt_2 società appellata abbia invano tentato di modificare unilateralmente la natura giuridica del rapporto, inquadrando il ricorrente in una categoria diversa da quella dirigenziale
Pag. 8 di 22 di appartenenza”. Ha dunque dedotto che “il recesso di fatto dal rapporto dirigenziale non può pertanto che attribuirsi esclusivamente alla volontà dell' e, di Pt_3 conseguenza, le dimissioni successivamente rassegnate dall'appellante non costituiscono altro che una presa d'atto di tale volontà aziendale, non potendo ipotizzarsi una legittima prosecuzione del rapporto in difetto del suo indispensabile consenso alla novazione contrattuale”, come già argomentato nel ricorso introduttivo. Sulla base di tanto ha invocato l'accoglimento delle domande proposte sub A) e B) del ricorso stesso, anche evidenziando l'infondatezza dell'eccezione formulata dalla società in ordine alla misura dell'indennità dirigenziale stante l'incontestato “lavoro rimarchevole per rinnovamento ed il rilancio dell' e del relativo sito web” svolto nel periodo nel quale ebbe ad CP_2 esercitare le funzioni di direttore e la scorrettezza e mala fede della società, che aveva
“sollevato l'appellante dall'incarico dopo poche settimane dalla presentazione pubblica del nuovo progetto multimediale e in modo del tutto inaspettato, nonostante gli ottimi risultati da lui raggiunti e senza dargli modo di raccogliere i frutti del lavoro svolto”.
Con una seconda doglianza ha lamentato il mancato accoglimento della domanda formulata in via subordinata sub C), per l'accertamento della giusta causa nelle dimissioni rassegnate con effetto dal 1° marzo 2023 ai sensi dell'art. 32 del c.n.l.g. e dell'art. 2119
c.c. In particolare, ha sottolineato
• l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 32 del c.n.l.g. fatta propria dal primo giudice, in quanto la locuzione “chiedere la risoluzione del rapporto”, utilizzata dalla norma collettiva, non poteva essere interpretata in altro modo che nel senso di “rassegnare le dimissioni”, restando altrimenti la volontà del lavoratore subordinata in modo arbitrario all'accettazione da parte del datore di lavoro, così modificandosi la natura del negozio, da unilaterale recettizio a bilaterale, e costringendo il lavoratore alla prosecuzione del rapporto contro la propria volontà, oppure a cessarlo, vedendosi tuttavia privato della tutela indennitaria
• l'incompatibilità con la sua dignità professionale dell'assegnazione alle mansioni non dirigenziali di caporedattore, di quattro livelli inferiori rispetto a quelle svolte in precedenza, circostanza sulla quale il Tribunale aveva sostanzialmente omesso di pronunciarsi
• l'irrilevanza della stipulazione di un contratto con “La Repubblica” con qualifica di caporedattore in quanto verificatasi in un momento successivo alle dimissioni
Pag. 9 di 22 ed intercorso inter alios, avendo egli piuttosto dovuto accettare una qualifica inferiore per via delle pregresse vicende accadute con “ ” CP_2
• l'erroneità dell'affermazione dell'insussistenza della giusta causa nelle dimissioni rassegnate, frutto anche dello stravolgimento della portata del precedente giurisprudenziale di legittimità richiamato sul punto. Segnatamente, ha evidenziato o quanto alla loro pretesa intempestività
▪ di non avere mai preso servizio nelle inferiori funzioni di caporedattore
▪ di avere richiesto nelle more il pagamento delle indennità previste dall'art. 27 del c.n.l.g.
▪ di avere dovuto rassegnare le dimissioni, una volta preso atto del diniego aziendale sul punto, manifestato il 21 febbraio 2023
▪ di non avere dunque prestato acquiescenza al provvedimento datoriale
▪ che il tempo trascorso era comunque di soli circa due mesi, dovendosi intendere l'immediatezza in senso relativo rispetto alle circostanze di fatto
▪ che non era ammissibile alcun parallelismo con la diversa fattispecie del licenziamento disciplinare o quanto al reperimento di una nuova occupazione
▪ che Cass. n. 29958/2017, malamente citata dal primo giudice, aveva escluso che tale situazione potesse costituire un mero pretesto per giustificare le dimissioni del lavoratore, avendola piuttosto tale pronuncia definita come “mera supposizione”
▪ che la stessa lettera di impegno all'assunzione presso “La
Repubblica” smentiva la tesi del primo giudice, considerato che egli avrebbe potuto transitare anche in precedenza, ma aveva atteso fino a che era divenuto chiaro che la situazione creatasi con la datrice di lavoro era divenuta insostenibile
Pag. 10 di 22 ▪ che la sua alta professionalità gli consentiva di reperire agevolmente una nuova collocazione, ciò che non escludeva l'illegittimità della precedente condotta datoriale
▪ che dunque il Tribunale aveva invertito il rapporto causa-effetto, basandosi su mere supposizioni, senza curarsi dell'arretramento gerarchico-professionale perpetrato in suo danno.
Quanto alla determinazione dell'indennità, ha sottolineato l'infondatezza delle argomentazioni della società sul punto, in quanto dovevano considerarsi tutti gli elementi retributivi aventi carattere continuativo, nonché l'equivalente della retribuzione in natura così come sancito dall'art. 2121 c.c.
Con un terzo punto ha contestato l'accoglimento della domanda riconvenzionale presentata dalla società, alla luce delle ragioni poste alla base dei primi due motivi di impugnazione, così insistendo per la condanna di questa alla restituzione di quanto indebitamente ottenuto, precisando che stava comunque versando la somma in rate mensili.
Con un quarto motivo, sempre in forza della fondatezza delle precedenti doglianze, ha dedotto l'illegittimità della trattenuta di € 17.884,81 operata dalla società a titolo di indennità di mancato preavviso sulle competenze di fine rapporto.
Con il quinto motivo ha insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria contestando l'affermata carenza di allegazione. Ha dunque sostenuto che “i fatti posti a base della domanda giustificano pienamente la tutela risarcitoria richiesta, in quanto
l'improvvisa rimozione dell'appellante dal ruolo di direttore, nonostante egli avesse poco prima presentato pubblicamente il progetto della nuova piattaforma multimediale per il rilancio della testata sul web e la nuova veste grafica e editoriale dell'edizione cartacea della rivista, da lui ideati e curati, è senz'altro stato interpretato dal pubblico e dagli addetti al settore come indice di inadempienza da parte sua. Anche il fatto che
l'appellante sia stato posizionato nel riquadro di gerenza del periodico al di sotto del capo redattore centrale ha fatto ritenere all'opinione pubblica che egli avesse acconsentito a tale illegittimo declassamento, con riflessi negativi sulla sua immagine”.
Ha dunque concluso richiedendo la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, nonché la condanna de “L'Espresso” alla restituzione della somma di € 27.904,14 corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre
Pag. 11 di 22 rivalutazione monetaria ed interessi di legge, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituita Controparte_8 contestando le argomentazioni dell'appellante e concludendo per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte fondato, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Non può trovare accoglimento il primo motivo di impugnazione, che verte sulle domande proposte nel ricorso introduttivo del giudizio sub A) e B), vale a dire sull'addotta risoluzione in forma unilaterale ad opera della società del rapporto di lavoro dirigenziale sino a quel momento intercorrente tra le parti, sull'addotta mancanza di consenso a quella che la parte appellante qualifica come novazione del rapporto e sulla conseguente spettanza delle indennità previste dall'art. 27 c.n.l.g. per complessive 20 mensilità della retribuzione riconosciuta quale direttore responsabile.
Il primo giudice ha respinto le domande in esame sostanzialmente affermando che non sussisteva una risoluzione unilaterale del rapporto ad opera della società, ma al più un'ipotesi di demansionamento e che nemmeno era configurabile una novazione del rapporto, non accettata dall' per carenza di allegazione dei relativi presupposti. Pt_1
Ritiene la Corte che le censure svolte dalla parte appellante sul punto non colgano il segno.
Occorre richiamare a questo punto il testo dell'articolo 27 del c.n.l.g., rubricato
“Risoluzione del rapporto”, che, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, prevede testualmente quanto segue: “1) Indennità sostitutiva del preavviso. In caso di risoluzione da parte dell'Azienda del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del giornalista non in prova costituito ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente Contratto e non determinata per fatto o per colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, il giornalista ha diritto ad un'indennità sostitutiva del preavviso stabilita nella misura di 8 mensilità di retribuzione. La predetta misura stabilita per l'indennità di mancato preavviso è aumentata di una mensilità per i
Pag. 12 di 22 giornalisti che abbiano un'anzianità di servizio superiore a venti anni. Per l'elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale che si esplica nell'ambito dell'area direzionale, il rapporto di lavoro intercorrente con il direttore, condirettore e vicedirettore, in quanto figure apicali regolate dall'art. 6, può essere risolto dall'azienda anche in assenza di giusta causa e di giustificato motivo. In tal caso verrà corrisposto un indennizzo fino a un massimo di 12 mesi di retribuzione in aggiunta all'indennità sostitutiva del preavviso. Il giornalista, tranne i casi previsti dall'art. 32, non potrà abbandonare l'azienda senza dare un preavviso di due mesi. L'inosservanza di tale disposizione darà diritto all di avere un'indennità equivalente all'importo della CP_9 retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del giornalista”.
Come emerge pianamente dalla lettura della norma in esame, il rapporto di lavoro giornalistico, a prescindere dalla sua natura dirigenziale o meno, resta unitario, nel senso che non si tratta di due species o addirittura genus differenti, come infondatamente sostenuto dalla parte appellante, non rinvenendosi alcuna disposizione del genere neanche nell'intero sistema pattizio, né la difesa del lavoratore è stata in grado di indicarla specificamente.
Invero, in coerenza con la sua unicità, la risoluzione del rapporto di lavoro giornalistico
è trattata unitariamente, prevedendosi solo la facoltà per l'azienda di risolverlo “anche in assenza di giusta causa e di giustificato motivo” nei confronti di “direttore, condirettore
e vicedirettore, in quanto figure apicali regolate dall'art. 6”, per via del vincolo eminentemente fiduciario che lega tali figure all'editore, al che fa da contraltare la previsione di una maggiorazione dell'indennità di preavviso spettante in tale eventualità.
L'appellante confonde dunque la disciplina che regola la risoluzione o comunque la cessazione del rapporto con quella che regola l'assegnazione del lavoratore alle mansioni corrispondenti, dovendosi considerare che l'attribuzione di mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della categoria di appartenenza non implica la cessazione del rapporto, ma costituisce solo un illecito contrattuale da parte del datore di lavoro.
Non ha pertanto pregio la deduzione della difesa dell' che intende ricondurre la Pt_1 rimozione di questi dall'incarico di direttore, con assegnazione a quello inferiore di caporedattore, all'istituto della novazione, con estinzione del rapporto dirigenziale ed instaurazione di un nuovo rapporto, il che comporterebbe l'applicazione della disciplina
Pag. 13 di 22 della risoluzione appena passata in rassegna. Oltretutto, portando alle estreme conseguenze quanto affermato dall'appellante, in ogni caso di inattività del lavoratore si sarebbe in presenza di una cessazione del rapporto, in quanto il completo svuotamento delle mansioni non può essere certamente ricondotto ad una assegnazione di compiti appartenenti alla medesima categoria legale, ciò che risulta radicalmente illogico.
Invero, nel caso di specie non è avvenuta alcuna risoluzione, né alcuna novazione del rapporto di lavoro, il che avrebbe presupposto un'estinzione del precedente, con mutazione in altro rapporto, diverso per l'oggetto o per il titolo;
esso piuttosto è proseguito tra le parti senza soluzione di continuità, sia pure con funzioni differenti – e inferiori – attribuite al lavoratore. Non si ravvede infatti nessun intento novativo – che, oltretutto, ai sensi del disposto dell'art. 1230 c.c., deve risultare “in modo non equivoco”
– né si rinviene l'ulteriore indefettibile elemento dell'aliquid novi, vale a dire la circostanza che la precedente obbligazione sia stata rimpiazzata da un'obbligazione sostanzialmente diversa, atteso che nel caso di specie non si rileva alcuna incompatibilità con le caratteristiche precedenti del rapporto, differenti solo per la successiva assegnazione di compiti di portata minore.
Di tale ricostruzione, peraltro, pareva essere consapevole la stessa parte appellante, se solo si considera che nella prima impugnativa riguardante la rimozione dall'incarico di direttore proposta dall' in data 3 gennaio 2023 si faceva esplicito ed esclusivo Pt_1 riferimento ad un avvenuto demansionamento nei termini seguenti: “…tale provvedimento [ovverossia “la rimozione dal ruolo di Direttore responsabile de
L'Espresso e de L'Espresso.it”, n.d.r.] configura una palese violazione dell'art. 2103 cod. civ. e del , essendo lo svolgimento delle mansioni di capo redattore del tutto Pt_2 incompatibile con la qualifica del mio assistito di Direttore responsabile, oltre che di
Vice Direttore sin dal 2017”, senza che si potesse rinvenire alcun accenno ad una risoluzione del rapporto e, di conseguenza, all'art. 27 del c.n.l.g. e alle indennità ivi previste, ciò che comporta il rigetto del primo motivo di impugnazione.
Si deve a questo punto trattare del secondo motivo di gravame, afferente alla sussistenza o meno di una giusta causa nelle dimissioni rassegnate dall' in ordine al quale Pt_1 appare opportuno riportare in apertura il testo dell'art. 32 del c.n.l.g.
Esso dispone che “Nel caso di sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale ovvero di utilizzazione dell'opera del giornalista in altro giornale della stessa
Pag. 14 di 22 azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse, utilizzazione tale da menomare la dignità professionale del giornalista, questi potrà chiedere la risoluzione del rapporto con diritto alle indennità stabilite dall'art. 27. Uguale diritto spetta al giornalista al quale per fatti che comportino la responsabilità dell'editore si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignità”.
Ritiene in primo luogo la Corte che nella fattispecie disciplinata dall'art. 32, a dispetto della sua peculiare formulazione, si versi comunque in un'ipotesi di dimissioni, quindi di atto unilaterale recettizio, e non di una vera e propria “richiesta di risoluzione del rapporto”, vale a dire un atto sottoposto ad una sorta di accettazione da parte dell'editore.
Invero, ciò emerge altresì dalla lettura dell'art. 27 menzionato in precedenza che, non a caso, nel riferirsi all'art. 32 utilizza la locuzione “abbandonare l'azienda”, con atto dunque prettamente unilaterale, oltre che dell'art. 2, lett. c), della “Convenzione per la gestione transitoria delle prestazioni previdenziali a carattere integrativo in favore dei giornalisti professionisti”, ove si fa esplicito ed inequivoco riferimento alle “dimissioni di cui agli artt. … 32 del cnlg”.
Si deve aggiungere che non è indispensabile che sia integrato il disposto dell'art. 32 in esame per la sussistenza di una giusta causa nelle dimissioni di un giornalista, trovando comunque applicazione la clausola di cui all'art. 2119 c.c. anche al lavoro giornalistico.
Pertanto, anche a prescindere dalla configurabilità di “una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignità”, il giornalista sarebbe comunque legittimato a dimettersi nel caso in cui si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.
Orbene, nel caso di specie l' a seguito del provvedimento datoriale del 15 Pt_1 dicembre 2022 ha certamente subito un marcato declassamento, atteso che gli sono state assegnate mansioni di caporedattore, inferiori non solo a quelle sino a quel momento svolte di direttore, ma inferiori anche a quelle di vicedirettore – espletate presso lo stesso periodico dal 1° dicembre 2017 fino al 4 marzo 2022 – ed inoltre a quelle di caporedattore centrale, figura presente nell'organigramma de “ ”, come dimostrato dal CP_2 documento prodotto sub n. 12 dall'appellante e nemmeno contestato dall'azienda.
Ritiene il collegio che l'avvenuto demansionamento, oltretutto senza che sia stata addotta dall'azienda alcuna esplicita motivazione a giustificazione della rimozione dell' Pt_1 dal ruolo di direttore e della sua assegnazione ad un incarico inferiore, integri quantomeno
Pag. 15 di 22 una situazione che non consente la prosecuzione del rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c.
Tale conclusione, al contrario di quanto opinato dal Tribunale, trova pieno conforto nella sentenza n. 29958/2017 della Corte di cassazione, citata a supporto delle proprie posizioni sia dall' che nella decisione qui impugnata. Infatti, in caso del tutto analogo a Pt_1 quello oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte ha ritenuto che la rimozione dall'incarico di direttore, con assegnazione di funzioni di vicedirettore, oltretutto in una rivista di maggiore notorietà rispetto a quella di provenienza, integrasse per l'appunto una giusta causa di dimissioni del lavoratore.
Ne consegue, si potrebbe dire a fortiori, che la rimozione dall'incarico di direttore con assegnazione di funzioni di caporedattore – come nel caso di specie – giustifica pienamente le dimissioni rassegnate dall' nella data del 24 febbraio 2023. Pt_1
È evidente infatti, al di là del mantenimento della medesima retribuzione, che l'assegnazione dell'incarico di caporedattore ha comportato un chiaro arretramento gerarchico-professionale, non foss'altro che per il rilievo che assume nell'ambito editoriale la figura del direttore, esplicitamente definita dall'art. 6 del c.n.l.g. come
“apicale appartenente alla categoria massima dei dipendenti prevista dal codice civile”, che risponde direttamente all'editore, mentre quella di caporedattore è disciplinata dall'art. 11, lett. f), dello stesso c.n.l.g., ove si precisa che è sottoposta alle disposizioni impartite dal direttore stesso, sia pure in una posizione di preminenza rispetto agli altri giornalisti.
Assodata la giustificatezza delle dimissioni, si deve affrontare l'ulteriore tematica costituita dalla loro tempestività, o meno.
Il primo giudice ha infatti affermato che la reazione dell' non era stata immediata, Pt_1 in quanto a fronte del demansionamento subito il 15 dicembre 2022, le dimissioni erano state rassegnate solo il 24 febbraio 2023, a oltre due mesi di distanza dalla conoscenza del fatto posto a fondamento del recesso.
La Corte non condivide neanche tale statuizione, che merita di essere riformata come richiesto dalla parte appellante.
Infatti, come peraltro ricordato fugacemente dallo stesso Tribunale, il principio dell'immediatezza, condizionante la validità e la tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo e può essere compatibile,
Pag. 16 di 22 nei casi concreti, con un intervallo di tempo necessario per l'apprezzamento del comportamento della controparte, sempre che esso non costituisca tacita acquiescenza alle modificazioni delle condizioni di lavoro, disposte unilateralmente dal datore di lavoro. Ebbene, nel caso di specie, il contegno dell' non ha certamente mai assunto Pt_1
i connotati dell'accettazione rispetto alla nuova situazione, tanto è vero che egli non solo l'ha pressocchè immediatamente contestata, con missiva datata 3 gennaio 2023, ma non ha neppure mai svolto le inferiori funzioni di caporedattore assegnategli fino alla cessazione del rapporto. Non avendo ricevuto alcuna risposta rispetto alle doglianze espresse nella citata nota del 3 gennaio 2023, l' ha quindi reiterato e arricchito le Pt_1 contestazioni con ulteriore lettera del 13 febbraio 2023, alla quale questa volta l'azienda ha infine replicato con nota del 23 febbraio 2023, nella quale si sosteneva la correttezza e legittimità della propria condotta, sollecitando il dipendente al rientro al lavoro al termine del periodo di ferie in godimento in quel momento. Al che l' ha fatto Pt_1 riscontro con la lettera di dimissioni datata il giorno successivo.
Ritiene dunque la Corte che la reazione dell'appellante debba essere qualificata come immediata, certamente con riferimento alla prima occasione nella quale CP_8 ha preso formalmente posizione sulle contestazioni dell' atteso che le
[...] Pt_1 dimissioni sono state presentate il giorno successivo alla ricezione della nota datoriale.
Ma ciò vale anche in riferimento all'intera situazione, risalente al periodo 15-19 dicembre
2022, se si considera che il lavoratore ha manifestato fin da subito il proprio dissenso e non ha mai assunto le funzioni ex novo attribuite, sperando in un ripensamento da parte dell'editore, che non si è tuttavia verificato.
Si aggiunga, più in generale, che anche un periodo di circa due mesi – peraltro inframmezzato dalle festività natalizie – appare in sé idoneo a costituire una reazione tempestiva, nell'ottica di quella relatività dell'immediatezza già posta in luce in precedenza e valida, come è noto, anche per il datore di lavoro quando si risolva ad intimare il licenziamento del proprio dipendente.
A chiusura della questione resta solo da chiarire che l'affermazione, contenuta in sentenza e addotta dalla società, per la quale il recesso sarebbe stato pretestuosamente comunicato a titolo di giusta causa solo allorquando l' si era già procurato un'altra Pt_1 occupazione, non solo costituisce una mera supposizione indimostrata – per come definita dalla già citata Cass. n. 29958/2017, palesemente equivocata nel suo significato sul punto
Pag. 17 di 22 dal Tribunale – ma comunque non escluderebbe affatto la giustificatezza delle dimissioni a causa della dequalificazione alla quale l'appellante era stato sottoposto e che non aveva mai accettato. Si deve invero concordare sul punto con la parte appellante evidenziando che il mero fatto storico che egli abbia infine accettato una posizione di caporedattore presso il quotidiano “La Repubblica” sotto tale profilo non assume alcun valore rispetto alle dimissioni rassegnate, atteso che risulta chiaro come egli non potesse aspirare a svolgere funzioni di direttore anche presso tale ultimo giornale, in quanto ciò avrebbe comportato la rimozione di quello in carica all'epoca, ma è stato di fatto forzato ad accettare funzioni del genere, disponibili in quel momento, pur di non restare privo di un'occupazione e vedere anche la sua considerazione nell'ambiente calare per via dell'inattività. Si aggiunga che proprio l'esistenza di un accordo, per così dire, di
“ripescaggio” con l'editore GE corrobora la tesi dell'assenza di pretestuosità nella tempistica delle dimissioni, atteso che l' avrebbe ben potuto rassegnarle fin da Pt_1 subito ove avesse fatto pieno ed esclusivo affidamento sulla possibilità di assumere un impiego presso il quotidiano “La Repubblica”, con la conseguenza che la circostanza che invece abbia tentato di recuperare la situazione e funzioni di impiego consone presso
” non può ricadere a suo svantaggio. CP_2
Ne discende che all' spetta l'indennità prevista dall'art. 32 stesso che, nel Pt_1 richiamare l'art. 27, ne prevede la corresponsione nella misura di 8 mensilità di retribuzione.
Nel contrasto tra le parti, va a questo punto individuata la retribuzione mensile che deve costituire la base di calcolo per l'indennità in esame.
A tale proposito, all'esito della lettura delle buste paga in atti e della documentazione acquisita, la Corte ritiene che la retribuzione mensile spettante ordinariamente all' Pt_1 debba essere quantificata nell'importo di € 20.350,70.
Come è noto, si deve tenere conto delle sole voci normalmente erogate, nell'ambito delle quali, al contrario di quanto sostenuto dalla società appellata, si devono tuttavia considerare anche le indennità correlate con l'incarico di direttore e con l'attività redazionale, in quanto strettamente connesse con l'attività lavorativa svolta, così come il controvalore della retribuzione in natura costituita dal pagamento del canone di locazione dell'appartamento concesso in uso all' Pt_1
Pag. 18 di 22 Orbene, premesso che la società non ha specificamente contestato la quantificazione delle singole voci, solo osservando che di alcune di esse non si sarebbe dovuto tenere conto, non trattandosi a sua detta di elementi normalmente erogati a titolo retributivo, rispetto alle voci conteggiate dall'appellante si devono dunque defalcare innanzitutto quelle indicate come “lavoro domenicale” e come “rateo aggiornamento professionale”. Infatti, la prima non risulta essere continuativa, tanto è vero che nelle buste paga prodotte si rinviene in misura discontinua e nelle sole mensilità di agosto, ottobre, novembre e dicembre e non anche negli altri cedolini, il che risulta congruo alla luce del fatto che si tratta di un periodico e non di un quotidiano;
la seconda non si rinviene in nessuna delle buste paga versate in atti, né è stata indicata la fonte in base alla quale essa dovrebbe spettare. Va inoltre decurtato il valore dei buoni pasto, trattandosi di voce che non costituisce elemento della retribuzione “normale”, ma integra piuttosto una forma di agevolazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (per tutte, Cass n. 16135/2020).
Le ulteriori voci trovano invece testuale riscontro nei cedolini, oltre che nelle disposizioni contrattuali collettive, nonché nel contratto di locazione dell'appartamento in uso all' – circostanza ugualmente non contestata dalla società – a fronte di un canone Pt_1 mensile di € 2.800,00 che va dunque computato nella retribuzione.
L'ammontare complessivo dell'indennità sostitutiva del preavviso spettante all' Pt_1 va dunque determinato nell'importo di € 162.805,60 corrispondente a 8 mensilità della retribuzione quale direttore, cui sommare gli accessori di legge.
L'accoglimento della domanda proposta sub C) implica quali immediate conseguenze l'infondatezza sia della domanda riconvenzionale formulata dall'azienda, sia delle trattenute effettuate sulla busta paga finale del marzo 2023. Pertanto, Controparte_8 va condannata alla restituzione delle somme indebitamente trattenute (pari a €
[...]
17.884,81 oltre accessori di legge) e di quelle esito della condanna a carico dell' Pt_1 emessa in primo grado anche per le spese processuali (pari a complessivi € 27.904,14 oltre interessi legali, come ribadito all'odierna udienza dalla parte appellante senza alcuna contestazione sul punto ad opera della società appellata).
Resta da affrontare a questo punto la domanda articolata sub E) con la quale l' ha Pt_1 richiesto di essere risarcito del danno alla propria immagine personale e professionale conseguente all'illegittima condotta tenuta nei suoi confronti dalla società convenuta,
Pag. 19 di 22 adducendosi che la revoca dell'incarico di direttore responsabile avrebbe avuto ampio risalto presso gli organi di stampa e indicandosi la quantificazione del pregiudizio patito alla sua immagine nell'importo di € 50.000,00.
La prospettazione dell'appellante ruota intorno alla “ampia risonanza” che la notizia della sua rimozione dall'incarico di direttore de ” avrebbe avuto sugli organi di CP_2 informazione.
In particolare, si è specificamente addotto a confutazione del rigetto della domanda ad opera del Tribunale che “i fatti posti a base della domanda giustificano pienamente la tutela risarcitoria richiesta, in quanto l'improvvisa rimozione dell'appellante dal ruolo di direttore, nonostante egli avesse poco prima presentato pubblicamente il progetto della nuova piattaforma multimediale per il rilancio della testata sul web e la nuova veste grafica e editoriale dell'edizione cartacea della rivista, da lui ideati e curati, è senz'altro stato interpretato dal pubblico e dagli addetti al settore come indice di inadempienza da parte sua. Anche il fatto che l'appellante sia stato posizionato nel riquadro di gerenza del periodico al di sotto del capo redattore centrale ha fatto ritenere all'opinione pubblica che egli avesse acconsentito a tale illegittimo declassamento, con riflessi negativi sulla sua immagine”.
Osserva e ribadisce la Corte, come già evidenziato trattando del primo motivo di gravame, che nel caso di specie non solo non è avvenuta alcuna risoluzione del rapporto – in tal senso erroneamente qualificata dallo stesso – ma si è trattato di un Pt_1 avvicendamento nella direzione che, seppure repentino, è tuttavia astrattamente consentito dalla normativa, stante il vincolo fiduciario che deve legare la figura del direttore con l'editore, e non possiede per natura nessun carattere di particolare offensività, se scisso dall'assegnazione delle inferiori funzioni di caporedattore.
Si consideri, inoltre, che l'appellante, a ben vedere, non fonda la domanda risarcitoria sull'avvenuto demansionamento, che ha costituito la ragione delle dimissioni, quanto piuttosto sulla lesività in sé della rimozione dall'incarico di direzione, interpretato – erroneamente – dagli organi di stampa e da egli stesso come un licenziamento. Tuttavia, una tale qualificazione non è stata in alcun modo espressa dalla società, che ha invece sollecitato l' alla ripresa del lavoro, sia pure nelle inferiori funzioni di Pt_1 caporedattore, né l'azienda risulta avere mai esternato posizioni critiche nei confronti del lavoratore o del suo operato, ciò che non è stato neppure in alcun modo contestato dalla
Pag. 20 di 22 parte appellante. Pertanto, detta qualificazione risulta essere piuttosto una libera (ed erronea) interpretazione operata, non solo dallo stesso ma anche dagli organi di Pt_1 informazione che hanno ripreso la notizia, si ignora di chi divulgata, il che non può in tal senso essere addebitato alla datrice di lavoro.
In sostanza, la prospettazione del lavoratore risulta piuttosto teorizzare che la rimozione dall'incarico di direttore possiederebbe ex se un contenuto lesivo della sua immagine da risarcirsi, il che tuttavia si scontra non solo con il ben noto principio secondo il quale non esiste danno risarcibile in re ipsa, ma anche con la espressa possibilità della sostituzione del direttore ad opera dell'editore, per come prevista dal già citato art. 27 c.n.l.g.
Si può soggiungere, ad abundantiam, che a supporto della propria domanda l' ha Pt_1 prodotto sub 11 tre articoli datati 15 dicembre 2022:
• uno pubblicato su “Professione reporter”
• uno pubblicato su “Dagospia”, che correlava tale situazione con un precedente articolo dell' ritenuto lesivo della figura dell'azionista di maggioranza di Pt_1
GE, ciò che contrasta tuttavia con la successiva assunzione presso “La
Repubblica”
• uno pubblicato su “Primaonline” dove la rimozione è univocamente – ed erroneamente, per quanto più volte chiarito – definita come “licenziamento”.
Non pare tuttavia alla Corte che si tratti di testate di particolare diffusione, non emergendo che tale notizia sia stata riportata da ulteriori quotidiani di rilievo nazionale o da emittenti di altro genere, né risulta che l' abbia subito un serio ostacolo alla propria carriera Pt_1 professionale, o comunque alla propria professionalità a seguito della perdita dell'incarico di direzione presso ”, circostanza oltretutto nemmeno CP_2 specificamente allegata nei propri atti difensivi.
La domanda non merita pertanto accoglimento, dovendosi confermare sul punto la sentenza impugnata.
Sulla base di tutto quanto fino a questo punto esposto l'appello va parzialmente accolto con condanna de al pagamento in favore dell' di Controparte_8 Pt_1 un'indennità sostitutiva del preavviso pari a 8 mensilità della retribuzione e alla restituzione sia di quanto indebitamente trattenuto sull'ultima busta paga per indennità di mancato preavviso, sia di quanto versato dallo stesso in esecuzione della sentenza Pt_1
Pag. 21 di 22 di primo grado con riferimento e all'infondata domanda riconvenzionale, e alle spese processuali.
Quanto a queste ultime, attesa la solo parziale fondatezza delle domande formulate dall' esse possono compensarsi per la metà e per la restante parte vanno poste a Pt_1 carico della società in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 25 marzo 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
1110/2025, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata o condanna l pagamento in favore di Controparte_8 Parte_1 della somma di € 162.805,60 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
o rigetta il ricorso nel resto;
o rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_8
o condanna alla restituzione in favore di Controparte_8 [...]
Pt_4
▪ della somma di € 17.884,81 oltre rivalutazione monetaria e
[...] interessi come per legge
▪ della somma di € 27.904,14 oltre interessi legali versata in esecuzione della sentenza di primo grado;
o compensa per la metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e pone la restante parte, liquidata per ciascun grado di giudizio in € 3.750,00 oltre
15% per spese generali ed accessori di legge, a carico di Controparte_8
[...]
Roma, 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EN GF ED TO CO TI
Pag. 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO CO TI Presidente dott. EN GF ED Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 645/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Giovanni Nicola d'Amati Parte_1
APPELLANTE
E
L' con l'avv. Leonardo Vesci Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1110/2025 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 19 aprile 2023 ha adito il Tribunale di Roma in Parte_1 funzione di giudice del lavoro esponendo di essere stato assunto dal Controparte_2 il 15 ottobre 2009, quale giornalista professionista, con qualifica di
[...]
“capo servizio” e incarico di inviato, occupandosi in particolare di inchieste giornalistico- investigative in materia di criminalità organizzata, ciò che gli aveva permesso di ricevere numerosi riconoscimenti per l'attività prestata;
segnatamente, nel 2003 era stato nominato cronista dell'anno, nel 2014 l'organizzazione francese Reporters Sans Frontiéres lo aveva inserito fra i “cento eroi dell'informazione” nel mondo, nel 2015 l'Index on
Pag. 1 di 22 Censorship di Londra lo aveva annoverato tra le diciassette personalità che nel mondo lottano per la libertà di espressione nonché, sempre nel 2015, il Presidente della
Repubblica Italiana, motu proprio, gli aveva conferito l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
di essere stato oggetto di concrete e comprovate minacce e intimidazioni a causa delle inchieste condotte e di essere pertanto sottoposto fin dal settembre 2007 a misure di tutela personale;
che nel gennaio 2016 era stato nominato caporedattore responsabile delle sezioni “Inchieste” e “Attualità” e, dal 1° dicembre 2017, vicedirettore de ”; che in data 4 marzo 2022 l'allora direttore CP_2 responsabile de ”, appresa la notizia dell'imminente CP_2 CP_3 cessione della testata da parte del al Controparte_4 Controparte_5 dell'editore , si era dimesso dal suo incarico;
che il 5 marzo 2022 “al fine Controparte_6 di garantire la continuità editoriale della testata”, egli era stato nominato dal
[...] direttore responsabile della testata “ ”; che tale nomina era stata Controparte_4 CP_2 confermata con lettera del 7 giugno 2022 anche successivamente al trasferimento della testata ” a di avere conseguito “risultati ampiamente CP_2 Controparte_7 positivi in termini di diffusione del periodico” nell'arco di tutto l'anno 2022, anche provvedendo, a completamento del piano editoriale presentato alla redazione, a ideare e progettare una nuova piattaforma multimediale per il rilancio della testata sul web, nonché
a curare la nuova veste grafica ed editoriale dell'edizione cartacea della rivista;
di avere dunque partecipato, unitamente ai vertici aziendali, nella data del 17 ottobre 2022 in
Milano alla presentazione della nuova piattaforma digitale e dell'edizione cartacea rinnovata, illustrandone le caratteristiche agli operatori del mercato e ai media;
che lo stesso editore aveva annunciato la presenza del ricorrente ad analoga iniziativa di promozione del nuovo progetto editoriale, programmata per il giorno 12 gennaio 2023 a
Roma; che nel mese di dicembre 2022, la società aveva tuttavia manifestato la volontà di un avvicendamento nel ruolo di direttore de ” e, conseguentemente, aveva CP_2 interessato della questione il Comitato di redazione;
che era stato informato di tale circostanza con una nota nella quale, tra l'altro, era affermato quanto segue: “La manifestata volontà produrrebbe effetti dal 19 dicembre p.v. e comunque non andrà ad impattare sulla conservazione del Suo posto di lavoro, avendo l'azienda l'intenzione di mantenere la Sua apprezzata professionalità nell'inquadramento, attività e funzioni proprie del Capo Redattore nel pieno rispetto dell'art. 11 CNLG”; che aveva
Pag. 2 di 22 ripetutamente contestato la rimozione dal ruolo di direttore responsabile de “ ” CP_2
– interpretata come un licenziamento dagli organi di informazione sui quali la notizia aveva trovato ampio risalto – e l'adibizione alle mansioni di caporedattore con effetto dal
19 dicembre 2022, rappresentando di non avere mai prestato il proprio consenso alla novazione contrattuale del rapporto dirigenziale instaurato tra le parti, unilateralmente risolto dalla società convenuta, così sollecitando il versamento dell'indennità prevista dall'art. 27 del c.n.l.g., senza tuttavia ottenere positivo riscontro da parte della datrice di lavoro;
che con nota del 24 febbraio 2023 aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa, fondate sulla mancata accettazione da parte propria della novazione del rapporto di lavoro a seguito della revoca dell'incarico di direttore responsabile, nonché sul carattere lesivo della propria dignità professionale dell'attribuzione dell'incarico di caporedattore, peraltro mai accettato, ed infine sul mancato pagamento delle indennità di cui all'art. 27
c.n.l.g.; che il rapporto era dunque cessato formalmente a far data dal 1° marzo 2023; che la convenuta aveva trattenuto le spettanze di fine rapporto, quantificate in € 17.884,81, detraendo dalle stesse l'importo di € 29.313,69 a titolo di indennità di mancato preavviso;
di essere stato assunto a far tempo dal 2 marzo 2023 dal gruppo editoriale GE News
Network in qualità di caporedattore del quotidiano “La Repubblica”.
Richiamati i tratti della figura del direttore giornalistico, disciplinata dall'art. 6 del c.n.l.g.
e ricompresa nella “categoria massima dei dipendenti prevista dal codice civile”, vale a dire quella dei dirigenti, ha argomentato in ordine all'illegittimità della propria rimozione dall'incarico in questione e della successiva adibizione all'incarico, di natura non dirigenziale, di caporedattore “dovendo tale provvedimento essere necessariamente oggetto di una novazione contrattuale tra le parti, novazione alla quale egli non ha mai prestato il suo consenso”, tanto è vero che non solo aveva contestato la decisione aziendale, ma non aveva mai preso servizio nelle nuove funzioni. Ha dunque dedotto che
“nel malcelato intento di sottrarsi agli obblighi previsti dal per il recesso nei Pt_2 confronti del direttore responsabile, la convenuta abbia invano tentato di modificare unilateralmente la natura giuridica del rapporto, inquadrando illegittimamente il ricorrente in una categoria ontologicamente diversa da quella dirigenziale di appartenenza”, con la conseguenza che il recesso era da attribuirsi esclusivamente alla volontà della convenuta e che le dimissioni da egli rassegnate non costituivano altro che
“una presa d'atto di tale volontà aziendale, non potendo ipotizzarsi una legittima
Pag. 3 di 22 prosecuzione del rapporto in difetto del suo indispensabile consenso alla novazione contrattuale”. Sulla base di tanto ha sostenuto di avere diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva di preavviso prevista dall'art. 27 del c.n.l.g. nella misura di 8 mensilità di retribuzione, nonché dell'ulteriore indennizzo nella misura di 12 mensilità per via dell'assenza di giusta causa o di giustificato motivo nel recesso, per un importo complessivo pari a € 449.560,00 (€ 22.478,00 x 20 mensilità), oltre accessori di legge;
che, in via subordinata, aveva comunque diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso, in applicazione dell'art. 32 del c.n.l.g. non essendovi dubbio che “la pretesa della società convenuta di adibire il ricorrente alle mansioni non dirigenziali di capo redattore abbia creato una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignità e configuri in ogni caso giusta causa di dimissioni ai sensi dell'art. 2119 c.c.”; che, infatti, oltre a perdere le ampie prerogative e l'assoluta autonomia riconosciute al direttore responsabile dall'art. 6 del c.n.l.g., si sarebbe ritrovato ad occupare una posizione di 4 livelli inferiore nella linea gerarchica “finanche al di sotto del capo redattore centrale, laddove egli sin dal 2017 aveva comunque svolto le mansioni di vice direttore”; che tale ricostruzione era confermata da giurisprudenza di legittimità ampiamente citata, che aveva affermato che anche l'adibizione ad un incarico parimenti dirigenziale, come quello di vicedirettore, legittimava le dimissioni per giusta causa del direttore responsabile;
che nessun rilievo poteva assumere la circostanza che egli fosse stato assunto quale caporedattore presso il quotidiano “La Repubblica” in quanto tale situazione non rappresentava certamente la causa delle sue dimissioni, quanto piuttosto l'effetto delle stesse, dovendo egli reperire una nuova occupazione;
indicava dunque in € 179.831,04 pari a 8 mensilità, l'indennità spettantegli a tale titolo;
che per tale ragione risultava illegittima la trattenuta operata dalla società convenuta, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, sulle competenze di fine rapporto spettanti per ferie non godute, per ratei di 13ª mensilità e per indennità redazionale, indicando l'ammontare delle spettanze nella somma di € 17.884,81; che aveva diritto al risarcimento del danno all'immagine personale e professionale conseguente all'illegittima condotta tenuta nei suoi confronti dalla società convenuta, considerato che la revoca dell'incarico di direttore responsabile aveva avuto ampio risalto presso gli organi di stampa, che l'aveva interpretata come fosse un licenziamento, indicando la quantificazione del pregiudizio patito nell'importo di €
50.000,00.
Pag. 4 di 22 Sulla base di tanto ha concluso richiedendo di “A) accertare e dichiarare cha la
[...]
ha unilateralmente risolto, con lettera in data 15.12.2022 ed effetto Controparte_8 dal 21.12.2022, il rapporto di lavoro con qualifica dirigenziale di Direttore responsabile intercorso con il ricorrente;
B) per l'effetto di quanto sub A), condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle indennità previste dall'art. 27 del
CNLG per il recesso nei confronti del Direttore responsabile, nella complessiva misura di venti mensilità della retribuzione goduta, pari ad euro 449.560,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge;
C) in subordine a quanto sub A) e B), accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 32 del CNLG e dell'art. 2119 c.c. la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal ricorrente con effetto dal 1.3.2023; per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, dell'importo di euro 179.831,04 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
D) in ogni caso, per effetto di quanto sub A), B) e C), condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 17.884,81
a titolo di spettanze di fine rapporto, illegittimamente trattenuti dalla busta paga del ricorrente del mese di marzo 2023; E) condannare la società convenuta al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente per i titoli di cui al par. IV) del presente ricorso in misura di euro 50.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge”; il tutto, con vittoria di spese del giudizio.
Radicato il contraddittorio, si è costituita in giudizio deducendo Controparte_8
l'infondatezza dell'altrui ricorso. In fatto, ha evidenziato che con scrittura del 7 marzo
2022 l' aveva pattuito con GE News Network che, nell'eventualità di un cambio Pt_1 di proprietà della testata ”, in caso di mancata conferma nel ruolo di direttore CP_2
– e, pertanto, nella piena consapevolezza che ciò sarebbe potuto accadere – quest'ultima società lo avrebbe assunto ed assegnato alla testata “La Repubblica”, demandando al direttore responsabile di quest'ultima testata di assegnargli il ruolo e l'inquadramento ritenuto più opportuno, con precisazione che il medesimo impegno sarebbe valso altresì nel caso in cui l' avesse deciso di rinunciare al ruolo di direttore responsabile della Pt_1 testata ” in caso di conferma da parte del nuovo editore;
che, nonostante CP_2
l'avvenuta conferma dell' nel ruolo di direttore a seguito del trasferimento della Pt_1 testata giornalistica “ ” in capo a la società nel mese CP_2 Controparte_7 di dicembre 2022 aveva riscontrato “l'esigenza di un avvicendamento nel ruolo di
Pag. 5 di 22 direttore de , ritenendo come il Dottor potesse CP_2 Persona_1 incarnare in maniera migliore il processo sinergico con il visto il suo percorso CP_2 pregresso e il perseguimento degli obiettivi editoriali dello stesso”, così informando della questione il Comitato di redazione e lo stesso che aveva precisato a quest'ultimo Pt_1 che “La manifestata volontà produrrebbe effetti dal 19 dicembre p.v. e comunque non andrà ad impattare sulla conservazione del Suo posto di lavoro, avendo l'Azienda
l'intenzione di mantenere la Sua apprezzata professionalità nell'inquadramento, attività
e funzioni proprie del Capo Redattore nel pieno rispetto dell'art. 11 CNLG”; che alle numerose contestazioni sollevate dall' con comunicazioni del 3 gennaio e del 13 Pt_1 febbraio 2023 la società aveva replicato con nota del 21 febbraio 2023 nella quale aveva evidenziato che
• “non era intervenuto da parte dell'azienda alcun recesso dal rapporto di lavoro in essere con l' – peraltro, unico, iniziato con l'assunzione del 2009 – ma Pt_1 una semplice riassegnazione di quest'ultimo alle attività e funzioni proprie di
Caporedattore, nel pieno rispetto dell'art. 11 CNLG e del suo percorso professionale
• quanto accaduto nel dicembre 2022 era un mero avvicendamento nel ruolo di
Direttore che, peraltro, l' aveva detenuto per un periodo di tempo ridotto Pt_1
– con la relativa indennità per il periodo di effettivo svolgimento sempre corrisposta – e che notoriamente è un ruolo con carattere di temporaneità e non definitività
• che l' nel lamentare la violazione dell'art. 2103 c.c. aveva ammesso Pt_1 implicitamente quanto sopra, in quanto norma regolatoria del mutamento di mansioni e non dei recessi…non vertendosi in un caso di risoluzione del rapporto di lavoro che, invero, era ancora in corso in quel momento, trovandosi l' Pt_1 in ferie per sua stessa richiesta”; che, a conferma della ricostruzione, l' aveva rassegnato le proprie dimissioni per Pt_1 asserita giusta causa dal rapporto giornalistico in corso fino a quel momento, con decorrenza dal 1° marzo 2023, senza rispettare il periodo di preavviso, e che fin dal 2 marzo 2023 era stato assunto dal gruppo editoriale GE News Network ed assegnato alla testata “La Repubblica”, come da accordo in tal senso con quest'ultima società del 7 marzo 2022, proprio con qualifica di caporedattore;
che anche in tale ultima veste “il
Pag. 6 di 22 ruolo dell' sarebbe stato tutt'altro che di secondaria rilevanza e, comunque, del Pt_1 tutto in linea con le competenze professionali maturate ed acquisite dal ricorrente nel corso della sua lunghissima carriera di giornalista”, né la società aveva mai reso
“dichiarazioni, tantomeno pubbliche, di voler interrompere il rapporto di lavoro con
l' ed [era] totalmente estranea a quanto poi diffuso dagli organi di informazione”; Pt_1 nemmeno aveva “reso dichiarazioni/posto in essere condotte volte a sminuire il lavoro fatto nel tempo dall' i risultati da questi ottenuti e l'immagine personale e Pt_1 professionale dello stesso”, tentando al contrario di proseguire il rapporto in corso, senza esito.
In diritto, ha dedotto l'infondatezza della domanda di applicazione delle tutele previste dall'art. 27 del c.n.l.g. per carenza del relativo presupposto, ovverossia per l'insussistenza di un atto di recesso o licenziamento da parte propria;
ha sostenuto l'infondatezza della domanda di applicazione delle tutele previste dall'art. 32 del c.n.l.g. per carenza dei relativi presupposti, ovverossia per l'insussistenza di una situazione evidentemente incompatibile con la dignità del ricorrente;
ha affermato l'infondatezza della domanda di restituzione dell'indennità di mancato preavviso trattenuta dalla società, anzi proponendo a sua volta domanda riconvenzionale, con la quale ha richiesto di “condannare il ricorrente alla corresponsione in favore della dell'importo pari Controparte_8
€ 17.123,81, o altra e diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di residuo di quanto dovuto per indennità di mancato preavviso”; ha evidenziato, infine,
l'infondatezza della domanda risarcitoria per insussistenza di qualsiasi danno all'immagine personale e professionale asseritamente arrecato al ricorrente.
Istruita esclusivamente in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n.
1110/2025, depositata il 28 gennaio 2025, che ha respinto il ricorso, in sintesi, affermando che nel caso di specie
• non sussisteva una risoluzione unilaterale del rapporto ad opera della società, ma al più un'ipotesi di demansionamento
• non erano integrati i presupposti dell'art. 32 del c.n.l.g. in quanto non solo l' aveva rassegnato le dimissioni e non aveva invece chiesto la risoluzione Pt_1 del rapporto, ma non risultavano neanche quel cambiamento dell'indirizzo politico del giornale, oppure quella utilizzazione presso altro giornale della stessa
Pag. 7 di 22 azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse, tali da comprometterne la dignità professionale
• lo stesso era stato assunto nel marzo 2022 (recte, 2023) quale Pt_1 caporedattore da “La Repubblica”, ciò che contrastava con la prospettazione della lesione della propria dignità professionale derivante dall'assegnazione di tale ruolo all'interno de ” CP_2
• ai sensi dell'invocato art. 2119 c.c. non si ravvisava né una reazione immediata, né l'esistenza di alcuna causa che non potesse consentire la prosecuzione del rapporto tra le parti e tale da giustificare le dimissioni rassegnate dall' con Pt_1 le conseguenze che ne derivavano in ordine alla negata spettanza in suo favore dell'indennità di mancato preavviso
• era infondata anche la domanda risarcitoria per difetto di allegazione in ordine alla concretizzazione del danno derivato dall'adibizione a mansioni inferiori di caporedattore.
Ha inoltre accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla società per mancato rispetto del termine di preavviso nel recesso da parte del lavoratore, così condannandolo al pagamento a titolo di residuo dell'indennità sostitutiva del preavviso della somma – non contestata – di € 17.123,81 oltre accessori di legge e altresì al pagamento delle spese processuali nella misura di € 6.500,00.
Con atto depositato il 25 marzo 2025 l' ha proposto tempestivo appello avverso la Pt_1 pronuncia.
A sostegno, con un primo motivo, ha censurato l'affermazione secondo la quale nel caso di specie non si sarebbe verificata alcuna risoluzione del rapporto, deducendo in senso contrario che il rapporto di natura dirigenziale era stato invece sciolto unilateralmente dalla società, con assegnazione a mansioni ontologicamente diverse, il che risultava precluso dal disposto dell'art. 2103 c.c., che consente la possibilità di modificare la categoria legale del rapporto o il livello di inquadramento del dipendente solo a fronte della stipulazione di accordi individuali in sede protetta, ciò che difettava radicalmente nel caso di specie. Nella realtà, appariva evidente come “nel malcelato intento di sottrarsi agli obblighi previsti dal per il recesso nei confronti del direttore responsabile, la Pt_2 società appellata abbia invano tentato di modificare unilateralmente la natura giuridica del rapporto, inquadrando il ricorrente in una categoria diversa da quella dirigenziale
Pag. 8 di 22 di appartenenza”. Ha dunque dedotto che “il recesso di fatto dal rapporto dirigenziale non può pertanto che attribuirsi esclusivamente alla volontà dell' e, di Pt_3 conseguenza, le dimissioni successivamente rassegnate dall'appellante non costituiscono altro che una presa d'atto di tale volontà aziendale, non potendo ipotizzarsi una legittima prosecuzione del rapporto in difetto del suo indispensabile consenso alla novazione contrattuale”, come già argomentato nel ricorso introduttivo. Sulla base di tanto ha invocato l'accoglimento delle domande proposte sub A) e B) del ricorso stesso, anche evidenziando l'infondatezza dell'eccezione formulata dalla società in ordine alla misura dell'indennità dirigenziale stante l'incontestato “lavoro rimarchevole per rinnovamento ed il rilancio dell' e del relativo sito web” svolto nel periodo nel quale ebbe ad CP_2 esercitare le funzioni di direttore e la scorrettezza e mala fede della società, che aveva
“sollevato l'appellante dall'incarico dopo poche settimane dalla presentazione pubblica del nuovo progetto multimediale e in modo del tutto inaspettato, nonostante gli ottimi risultati da lui raggiunti e senza dargli modo di raccogliere i frutti del lavoro svolto”.
Con una seconda doglianza ha lamentato il mancato accoglimento della domanda formulata in via subordinata sub C), per l'accertamento della giusta causa nelle dimissioni rassegnate con effetto dal 1° marzo 2023 ai sensi dell'art. 32 del c.n.l.g. e dell'art. 2119
c.c. In particolare, ha sottolineato
• l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 32 del c.n.l.g. fatta propria dal primo giudice, in quanto la locuzione “chiedere la risoluzione del rapporto”, utilizzata dalla norma collettiva, non poteva essere interpretata in altro modo che nel senso di “rassegnare le dimissioni”, restando altrimenti la volontà del lavoratore subordinata in modo arbitrario all'accettazione da parte del datore di lavoro, così modificandosi la natura del negozio, da unilaterale recettizio a bilaterale, e costringendo il lavoratore alla prosecuzione del rapporto contro la propria volontà, oppure a cessarlo, vedendosi tuttavia privato della tutela indennitaria
• l'incompatibilità con la sua dignità professionale dell'assegnazione alle mansioni non dirigenziali di caporedattore, di quattro livelli inferiori rispetto a quelle svolte in precedenza, circostanza sulla quale il Tribunale aveva sostanzialmente omesso di pronunciarsi
• l'irrilevanza della stipulazione di un contratto con “La Repubblica” con qualifica di caporedattore in quanto verificatasi in un momento successivo alle dimissioni
Pag. 9 di 22 ed intercorso inter alios, avendo egli piuttosto dovuto accettare una qualifica inferiore per via delle pregresse vicende accadute con “ ” CP_2
• l'erroneità dell'affermazione dell'insussistenza della giusta causa nelle dimissioni rassegnate, frutto anche dello stravolgimento della portata del precedente giurisprudenziale di legittimità richiamato sul punto. Segnatamente, ha evidenziato o quanto alla loro pretesa intempestività
▪ di non avere mai preso servizio nelle inferiori funzioni di caporedattore
▪ di avere richiesto nelle more il pagamento delle indennità previste dall'art. 27 del c.n.l.g.
▪ di avere dovuto rassegnare le dimissioni, una volta preso atto del diniego aziendale sul punto, manifestato il 21 febbraio 2023
▪ di non avere dunque prestato acquiescenza al provvedimento datoriale
▪ che il tempo trascorso era comunque di soli circa due mesi, dovendosi intendere l'immediatezza in senso relativo rispetto alle circostanze di fatto
▪ che non era ammissibile alcun parallelismo con la diversa fattispecie del licenziamento disciplinare o quanto al reperimento di una nuova occupazione
▪ che Cass. n. 29958/2017, malamente citata dal primo giudice, aveva escluso che tale situazione potesse costituire un mero pretesto per giustificare le dimissioni del lavoratore, avendola piuttosto tale pronuncia definita come “mera supposizione”
▪ che la stessa lettera di impegno all'assunzione presso “La
Repubblica” smentiva la tesi del primo giudice, considerato che egli avrebbe potuto transitare anche in precedenza, ma aveva atteso fino a che era divenuto chiaro che la situazione creatasi con la datrice di lavoro era divenuta insostenibile
Pag. 10 di 22 ▪ che la sua alta professionalità gli consentiva di reperire agevolmente una nuova collocazione, ciò che non escludeva l'illegittimità della precedente condotta datoriale
▪ che dunque il Tribunale aveva invertito il rapporto causa-effetto, basandosi su mere supposizioni, senza curarsi dell'arretramento gerarchico-professionale perpetrato in suo danno.
Quanto alla determinazione dell'indennità, ha sottolineato l'infondatezza delle argomentazioni della società sul punto, in quanto dovevano considerarsi tutti gli elementi retributivi aventi carattere continuativo, nonché l'equivalente della retribuzione in natura così come sancito dall'art. 2121 c.c.
Con un terzo punto ha contestato l'accoglimento della domanda riconvenzionale presentata dalla società, alla luce delle ragioni poste alla base dei primi due motivi di impugnazione, così insistendo per la condanna di questa alla restituzione di quanto indebitamente ottenuto, precisando che stava comunque versando la somma in rate mensili.
Con un quarto motivo, sempre in forza della fondatezza delle precedenti doglianze, ha dedotto l'illegittimità della trattenuta di € 17.884,81 operata dalla società a titolo di indennità di mancato preavviso sulle competenze di fine rapporto.
Con il quinto motivo ha insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria contestando l'affermata carenza di allegazione. Ha dunque sostenuto che “i fatti posti a base della domanda giustificano pienamente la tutela risarcitoria richiesta, in quanto
l'improvvisa rimozione dell'appellante dal ruolo di direttore, nonostante egli avesse poco prima presentato pubblicamente il progetto della nuova piattaforma multimediale per il rilancio della testata sul web e la nuova veste grafica e editoriale dell'edizione cartacea della rivista, da lui ideati e curati, è senz'altro stato interpretato dal pubblico e dagli addetti al settore come indice di inadempienza da parte sua. Anche il fatto che
l'appellante sia stato posizionato nel riquadro di gerenza del periodico al di sotto del capo redattore centrale ha fatto ritenere all'opinione pubblica che egli avesse acconsentito a tale illegittimo declassamento, con riflessi negativi sulla sua immagine”.
Ha dunque concluso richiedendo la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, nonché la condanna de “L'Espresso” alla restituzione della somma di € 27.904,14 corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre
Pag. 11 di 22 rivalutazione monetaria ed interessi di legge, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituita Controparte_8 contestando le argomentazioni dell'appellante e concludendo per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte fondato, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Non può trovare accoglimento il primo motivo di impugnazione, che verte sulle domande proposte nel ricorso introduttivo del giudizio sub A) e B), vale a dire sull'addotta risoluzione in forma unilaterale ad opera della società del rapporto di lavoro dirigenziale sino a quel momento intercorrente tra le parti, sull'addotta mancanza di consenso a quella che la parte appellante qualifica come novazione del rapporto e sulla conseguente spettanza delle indennità previste dall'art. 27 c.n.l.g. per complessive 20 mensilità della retribuzione riconosciuta quale direttore responsabile.
Il primo giudice ha respinto le domande in esame sostanzialmente affermando che non sussisteva una risoluzione unilaterale del rapporto ad opera della società, ma al più un'ipotesi di demansionamento e che nemmeno era configurabile una novazione del rapporto, non accettata dall' per carenza di allegazione dei relativi presupposti. Pt_1
Ritiene la Corte che le censure svolte dalla parte appellante sul punto non colgano il segno.
Occorre richiamare a questo punto il testo dell'articolo 27 del c.n.l.g., rubricato
“Risoluzione del rapporto”, che, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, prevede testualmente quanto segue: “1) Indennità sostitutiva del preavviso. In caso di risoluzione da parte dell'Azienda del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del giornalista non in prova costituito ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente Contratto e non determinata per fatto o per colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, il giornalista ha diritto ad un'indennità sostitutiva del preavviso stabilita nella misura di 8 mensilità di retribuzione. La predetta misura stabilita per l'indennità di mancato preavviso è aumentata di una mensilità per i
Pag. 12 di 22 giornalisti che abbiano un'anzianità di servizio superiore a venti anni. Per l'elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale che si esplica nell'ambito dell'area direzionale, il rapporto di lavoro intercorrente con il direttore, condirettore e vicedirettore, in quanto figure apicali regolate dall'art. 6, può essere risolto dall'azienda anche in assenza di giusta causa e di giustificato motivo. In tal caso verrà corrisposto un indennizzo fino a un massimo di 12 mesi di retribuzione in aggiunta all'indennità sostitutiva del preavviso. Il giornalista, tranne i casi previsti dall'art. 32, non potrà abbandonare l'azienda senza dare un preavviso di due mesi. L'inosservanza di tale disposizione darà diritto all di avere un'indennità equivalente all'importo della CP_9 retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del giornalista”.
Come emerge pianamente dalla lettura della norma in esame, il rapporto di lavoro giornalistico, a prescindere dalla sua natura dirigenziale o meno, resta unitario, nel senso che non si tratta di due species o addirittura genus differenti, come infondatamente sostenuto dalla parte appellante, non rinvenendosi alcuna disposizione del genere neanche nell'intero sistema pattizio, né la difesa del lavoratore è stata in grado di indicarla specificamente.
Invero, in coerenza con la sua unicità, la risoluzione del rapporto di lavoro giornalistico
è trattata unitariamente, prevedendosi solo la facoltà per l'azienda di risolverlo “anche in assenza di giusta causa e di giustificato motivo” nei confronti di “direttore, condirettore
e vicedirettore, in quanto figure apicali regolate dall'art. 6”, per via del vincolo eminentemente fiduciario che lega tali figure all'editore, al che fa da contraltare la previsione di una maggiorazione dell'indennità di preavviso spettante in tale eventualità.
L'appellante confonde dunque la disciplina che regola la risoluzione o comunque la cessazione del rapporto con quella che regola l'assegnazione del lavoratore alle mansioni corrispondenti, dovendosi considerare che l'attribuzione di mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della categoria di appartenenza non implica la cessazione del rapporto, ma costituisce solo un illecito contrattuale da parte del datore di lavoro.
Non ha pertanto pregio la deduzione della difesa dell' che intende ricondurre la Pt_1 rimozione di questi dall'incarico di direttore, con assegnazione a quello inferiore di caporedattore, all'istituto della novazione, con estinzione del rapporto dirigenziale ed instaurazione di un nuovo rapporto, il che comporterebbe l'applicazione della disciplina
Pag. 13 di 22 della risoluzione appena passata in rassegna. Oltretutto, portando alle estreme conseguenze quanto affermato dall'appellante, in ogni caso di inattività del lavoratore si sarebbe in presenza di una cessazione del rapporto, in quanto il completo svuotamento delle mansioni non può essere certamente ricondotto ad una assegnazione di compiti appartenenti alla medesima categoria legale, ciò che risulta radicalmente illogico.
Invero, nel caso di specie non è avvenuta alcuna risoluzione, né alcuna novazione del rapporto di lavoro, il che avrebbe presupposto un'estinzione del precedente, con mutazione in altro rapporto, diverso per l'oggetto o per il titolo;
esso piuttosto è proseguito tra le parti senza soluzione di continuità, sia pure con funzioni differenti – e inferiori – attribuite al lavoratore. Non si ravvede infatti nessun intento novativo – che, oltretutto, ai sensi del disposto dell'art. 1230 c.c., deve risultare “in modo non equivoco”
– né si rinviene l'ulteriore indefettibile elemento dell'aliquid novi, vale a dire la circostanza che la precedente obbligazione sia stata rimpiazzata da un'obbligazione sostanzialmente diversa, atteso che nel caso di specie non si rileva alcuna incompatibilità con le caratteristiche precedenti del rapporto, differenti solo per la successiva assegnazione di compiti di portata minore.
Di tale ricostruzione, peraltro, pareva essere consapevole la stessa parte appellante, se solo si considera che nella prima impugnativa riguardante la rimozione dall'incarico di direttore proposta dall' in data 3 gennaio 2023 si faceva esplicito ed esclusivo Pt_1 riferimento ad un avvenuto demansionamento nei termini seguenti: “…tale provvedimento [ovverossia “la rimozione dal ruolo di Direttore responsabile de
L'Espresso e de L'Espresso.it”, n.d.r.] configura una palese violazione dell'art. 2103 cod. civ. e del , essendo lo svolgimento delle mansioni di capo redattore del tutto Pt_2 incompatibile con la qualifica del mio assistito di Direttore responsabile, oltre che di
Vice Direttore sin dal 2017”, senza che si potesse rinvenire alcun accenno ad una risoluzione del rapporto e, di conseguenza, all'art. 27 del c.n.l.g. e alle indennità ivi previste, ciò che comporta il rigetto del primo motivo di impugnazione.
Si deve a questo punto trattare del secondo motivo di gravame, afferente alla sussistenza o meno di una giusta causa nelle dimissioni rassegnate dall' in ordine al quale Pt_1 appare opportuno riportare in apertura il testo dell'art. 32 del c.n.l.g.
Esso dispone che “Nel caso di sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale ovvero di utilizzazione dell'opera del giornalista in altro giornale della stessa
Pag. 14 di 22 azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse, utilizzazione tale da menomare la dignità professionale del giornalista, questi potrà chiedere la risoluzione del rapporto con diritto alle indennità stabilite dall'art. 27. Uguale diritto spetta al giornalista al quale per fatti che comportino la responsabilità dell'editore si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignità”.
Ritiene in primo luogo la Corte che nella fattispecie disciplinata dall'art. 32, a dispetto della sua peculiare formulazione, si versi comunque in un'ipotesi di dimissioni, quindi di atto unilaterale recettizio, e non di una vera e propria “richiesta di risoluzione del rapporto”, vale a dire un atto sottoposto ad una sorta di accettazione da parte dell'editore.
Invero, ciò emerge altresì dalla lettura dell'art. 27 menzionato in precedenza che, non a caso, nel riferirsi all'art. 32 utilizza la locuzione “abbandonare l'azienda”, con atto dunque prettamente unilaterale, oltre che dell'art. 2, lett. c), della “Convenzione per la gestione transitoria delle prestazioni previdenziali a carattere integrativo in favore dei giornalisti professionisti”, ove si fa esplicito ed inequivoco riferimento alle “dimissioni di cui agli artt. … 32 del cnlg”.
Si deve aggiungere che non è indispensabile che sia integrato il disposto dell'art. 32 in esame per la sussistenza di una giusta causa nelle dimissioni di un giornalista, trovando comunque applicazione la clausola di cui all'art. 2119 c.c. anche al lavoro giornalistico.
Pertanto, anche a prescindere dalla configurabilità di “una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignità”, il giornalista sarebbe comunque legittimato a dimettersi nel caso in cui si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.
Orbene, nel caso di specie l' a seguito del provvedimento datoriale del 15 Pt_1 dicembre 2022 ha certamente subito un marcato declassamento, atteso che gli sono state assegnate mansioni di caporedattore, inferiori non solo a quelle sino a quel momento svolte di direttore, ma inferiori anche a quelle di vicedirettore – espletate presso lo stesso periodico dal 1° dicembre 2017 fino al 4 marzo 2022 – ed inoltre a quelle di caporedattore centrale, figura presente nell'organigramma de “ ”, come dimostrato dal CP_2 documento prodotto sub n. 12 dall'appellante e nemmeno contestato dall'azienda.
Ritiene il collegio che l'avvenuto demansionamento, oltretutto senza che sia stata addotta dall'azienda alcuna esplicita motivazione a giustificazione della rimozione dell' Pt_1 dal ruolo di direttore e della sua assegnazione ad un incarico inferiore, integri quantomeno
Pag. 15 di 22 una situazione che non consente la prosecuzione del rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c.
Tale conclusione, al contrario di quanto opinato dal Tribunale, trova pieno conforto nella sentenza n. 29958/2017 della Corte di cassazione, citata a supporto delle proprie posizioni sia dall' che nella decisione qui impugnata. Infatti, in caso del tutto analogo a Pt_1 quello oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte ha ritenuto che la rimozione dall'incarico di direttore, con assegnazione di funzioni di vicedirettore, oltretutto in una rivista di maggiore notorietà rispetto a quella di provenienza, integrasse per l'appunto una giusta causa di dimissioni del lavoratore.
Ne consegue, si potrebbe dire a fortiori, che la rimozione dall'incarico di direttore con assegnazione di funzioni di caporedattore – come nel caso di specie – giustifica pienamente le dimissioni rassegnate dall' nella data del 24 febbraio 2023. Pt_1
È evidente infatti, al di là del mantenimento della medesima retribuzione, che l'assegnazione dell'incarico di caporedattore ha comportato un chiaro arretramento gerarchico-professionale, non foss'altro che per il rilievo che assume nell'ambito editoriale la figura del direttore, esplicitamente definita dall'art. 6 del c.n.l.g. come
“apicale appartenente alla categoria massima dei dipendenti prevista dal codice civile”, che risponde direttamente all'editore, mentre quella di caporedattore è disciplinata dall'art. 11, lett. f), dello stesso c.n.l.g., ove si precisa che è sottoposta alle disposizioni impartite dal direttore stesso, sia pure in una posizione di preminenza rispetto agli altri giornalisti.
Assodata la giustificatezza delle dimissioni, si deve affrontare l'ulteriore tematica costituita dalla loro tempestività, o meno.
Il primo giudice ha infatti affermato che la reazione dell' non era stata immediata, Pt_1 in quanto a fronte del demansionamento subito il 15 dicembre 2022, le dimissioni erano state rassegnate solo il 24 febbraio 2023, a oltre due mesi di distanza dalla conoscenza del fatto posto a fondamento del recesso.
La Corte non condivide neanche tale statuizione, che merita di essere riformata come richiesto dalla parte appellante.
Infatti, come peraltro ricordato fugacemente dallo stesso Tribunale, il principio dell'immediatezza, condizionante la validità e la tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo e può essere compatibile,
Pag. 16 di 22 nei casi concreti, con un intervallo di tempo necessario per l'apprezzamento del comportamento della controparte, sempre che esso non costituisca tacita acquiescenza alle modificazioni delle condizioni di lavoro, disposte unilateralmente dal datore di lavoro. Ebbene, nel caso di specie, il contegno dell' non ha certamente mai assunto Pt_1
i connotati dell'accettazione rispetto alla nuova situazione, tanto è vero che egli non solo l'ha pressocchè immediatamente contestata, con missiva datata 3 gennaio 2023, ma non ha neppure mai svolto le inferiori funzioni di caporedattore assegnategli fino alla cessazione del rapporto. Non avendo ricevuto alcuna risposta rispetto alle doglianze espresse nella citata nota del 3 gennaio 2023, l' ha quindi reiterato e arricchito le Pt_1 contestazioni con ulteriore lettera del 13 febbraio 2023, alla quale questa volta l'azienda ha infine replicato con nota del 23 febbraio 2023, nella quale si sosteneva la correttezza e legittimità della propria condotta, sollecitando il dipendente al rientro al lavoro al termine del periodo di ferie in godimento in quel momento. Al che l' ha fatto Pt_1 riscontro con la lettera di dimissioni datata il giorno successivo.
Ritiene dunque la Corte che la reazione dell'appellante debba essere qualificata come immediata, certamente con riferimento alla prima occasione nella quale CP_8 ha preso formalmente posizione sulle contestazioni dell' atteso che le
[...] Pt_1 dimissioni sono state presentate il giorno successivo alla ricezione della nota datoriale.
Ma ciò vale anche in riferimento all'intera situazione, risalente al periodo 15-19 dicembre
2022, se si considera che il lavoratore ha manifestato fin da subito il proprio dissenso e non ha mai assunto le funzioni ex novo attribuite, sperando in un ripensamento da parte dell'editore, che non si è tuttavia verificato.
Si aggiunga, più in generale, che anche un periodo di circa due mesi – peraltro inframmezzato dalle festività natalizie – appare in sé idoneo a costituire una reazione tempestiva, nell'ottica di quella relatività dell'immediatezza già posta in luce in precedenza e valida, come è noto, anche per il datore di lavoro quando si risolva ad intimare il licenziamento del proprio dipendente.
A chiusura della questione resta solo da chiarire che l'affermazione, contenuta in sentenza e addotta dalla società, per la quale il recesso sarebbe stato pretestuosamente comunicato a titolo di giusta causa solo allorquando l' si era già procurato un'altra Pt_1 occupazione, non solo costituisce una mera supposizione indimostrata – per come definita dalla già citata Cass. n. 29958/2017, palesemente equivocata nel suo significato sul punto
Pag. 17 di 22 dal Tribunale – ma comunque non escluderebbe affatto la giustificatezza delle dimissioni a causa della dequalificazione alla quale l'appellante era stato sottoposto e che non aveva mai accettato. Si deve invero concordare sul punto con la parte appellante evidenziando che il mero fatto storico che egli abbia infine accettato una posizione di caporedattore presso il quotidiano “La Repubblica” sotto tale profilo non assume alcun valore rispetto alle dimissioni rassegnate, atteso che risulta chiaro come egli non potesse aspirare a svolgere funzioni di direttore anche presso tale ultimo giornale, in quanto ciò avrebbe comportato la rimozione di quello in carica all'epoca, ma è stato di fatto forzato ad accettare funzioni del genere, disponibili in quel momento, pur di non restare privo di un'occupazione e vedere anche la sua considerazione nell'ambiente calare per via dell'inattività. Si aggiunga che proprio l'esistenza di un accordo, per così dire, di
“ripescaggio” con l'editore GE corrobora la tesi dell'assenza di pretestuosità nella tempistica delle dimissioni, atteso che l' avrebbe ben potuto rassegnarle fin da Pt_1 subito ove avesse fatto pieno ed esclusivo affidamento sulla possibilità di assumere un impiego presso il quotidiano “La Repubblica”, con la conseguenza che la circostanza che invece abbia tentato di recuperare la situazione e funzioni di impiego consone presso
” non può ricadere a suo svantaggio. CP_2
Ne discende che all' spetta l'indennità prevista dall'art. 32 stesso che, nel Pt_1 richiamare l'art. 27, ne prevede la corresponsione nella misura di 8 mensilità di retribuzione.
Nel contrasto tra le parti, va a questo punto individuata la retribuzione mensile che deve costituire la base di calcolo per l'indennità in esame.
A tale proposito, all'esito della lettura delle buste paga in atti e della documentazione acquisita, la Corte ritiene che la retribuzione mensile spettante ordinariamente all' Pt_1 debba essere quantificata nell'importo di € 20.350,70.
Come è noto, si deve tenere conto delle sole voci normalmente erogate, nell'ambito delle quali, al contrario di quanto sostenuto dalla società appellata, si devono tuttavia considerare anche le indennità correlate con l'incarico di direttore e con l'attività redazionale, in quanto strettamente connesse con l'attività lavorativa svolta, così come il controvalore della retribuzione in natura costituita dal pagamento del canone di locazione dell'appartamento concesso in uso all' Pt_1
Pag. 18 di 22 Orbene, premesso che la società non ha specificamente contestato la quantificazione delle singole voci, solo osservando che di alcune di esse non si sarebbe dovuto tenere conto, non trattandosi a sua detta di elementi normalmente erogati a titolo retributivo, rispetto alle voci conteggiate dall'appellante si devono dunque defalcare innanzitutto quelle indicate come “lavoro domenicale” e come “rateo aggiornamento professionale”. Infatti, la prima non risulta essere continuativa, tanto è vero che nelle buste paga prodotte si rinviene in misura discontinua e nelle sole mensilità di agosto, ottobre, novembre e dicembre e non anche negli altri cedolini, il che risulta congruo alla luce del fatto che si tratta di un periodico e non di un quotidiano;
la seconda non si rinviene in nessuna delle buste paga versate in atti, né è stata indicata la fonte in base alla quale essa dovrebbe spettare. Va inoltre decurtato il valore dei buoni pasto, trattandosi di voce che non costituisce elemento della retribuzione “normale”, ma integra piuttosto una forma di agevolazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (per tutte, Cass n. 16135/2020).
Le ulteriori voci trovano invece testuale riscontro nei cedolini, oltre che nelle disposizioni contrattuali collettive, nonché nel contratto di locazione dell'appartamento in uso all' – circostanza ugualmente non contestata dalla società – a fronte di un canone Pt_1 mensile di € 2.800,00 che va dunque computato nella retribuzione.
L'ammontare complessivo dell'indennità sostitutiva del preavviso spettante all' Pt_1 va dunque determinato nell'importo di € 162.805,60 corrispondente a 8 mensilità della retribuzione quale direttore, cui sommare gli accessori di legge.
L'accoglimento della domanda proposta sub C) implica quali immediate conseguenze l'infondatezza sia della domanda riconvenzionale formulata dall'azienda, sia delle trattenute effettuate sulla busta paga finale del marzo 2023. Pertanto, Controparte_8 va condannata alla restituzione delle somme indebitamente trattenute (pari a €
[...]
17.884,81 oltre accessori di legge) e di quelle esito della condanna a carico dell' Pt_1 emessa in primo grado anche per le spese processuali (pari a complessivi € 27.904,14 oltre interessi legali, come ribadito all'odierna udienza dalla parte appellante senza alcuna contestazione sul punto ad opera della società appellata).
Resta da affrontare a questo punto la domanda articolata sub E) con la quale l' ha Pt_1 richiesto di essere risarcito del danno alla propria immagine personale e professionale conseguente all'illegittima condotta tenuta nei suoi confronti dalla società convenuta,
Pag. 19 di 22 adducendosi che la revoca dell'incarico di direttore responsabile avrebbe avuto ampio risalto presso gli organi di stampa e indicandosi la quantificazione del pregiudizio patito alla sua immagine nell'importo di € 50.000,00.
La prospettazione dell'appellante ruota intorno alla “ampia risonanza” che la notizia della sua rimozione dall'incarico di direttore de ” avrebbe avuto sugli organi di CP_2 informazione.
In particolare, si è specificamente addotto a confutazione del rigetto della domanda ad opera del Tribunale che “i fatti posti a base della domanda giustificano pienamente la tutela risarcitoria richiesta, in quanto l'improvvisa rimozione dell'appellante dal ruolo di direttore, nonostante egli avesse poco prima presentato pubblicamente il progetto della nuova piattaforma multimediale per il rilancio della testata sul web e la nuova veste grafica e editoriale dell'edizione cartacea della rivista, da lui ideati e curati, è senz'altro stato interpretato dal pubblico e dagli addetti al settore come indice di inadempienza da parte sua. Anche il fatto che l'appellante sia stato posizionato nel riquadro di gerenza del periodico al di sotto del capo redattore centrale ha fatto ritenere all'opinione pubblica che egli avesse acconsentito a tale illegittimo declassamento, con riflessi negativi sulla sua immagine”.
Osserva e ribadisce la Corte, come già evidenziato trattando del primo motivo di gravame, che nel caso di specie non solo non è avvenuta alcuna risoluzione del rapporto – in tal senso erroneamente qualificata dallo stesso – ma si è trattato di un Pt_1 avvicendamento nella direzione che, seppure repentino, è tuttavia astrattamente consentito dalla normativa, stante il vincolo fiduciario che deve legare la figura del direttore con l'editore, e non possiede per natura nessun carattere di particolare offensività, se scisso dall'assegnazione delle inferiori funzioni di caporedattore.
Si consideri, inoltre, che l'appellante, a ben vedere, non fonda la domanda risarcitoria sull'avvenuto demansionamento, che ha costituito la ragione delle dimissioni, quanto piuttosto sulla lesività in sé della rimozione dall'incarico di direzione, interpretato – erroneamente – dagli organi di stampa e da egli stesso come un licenziamento. Tuttavia, una tale qualificazione non è stata in alcun modo espressa dalla società, che ha invece sollecitato l' alla ripresa del lavoro, sia pure nelle inferiori funzioni di Pt_1 caporedattore, né l'azienda risulta avere mai esternato posizioni critiche nei confronti del lavoratore o del suo operato, ciò che non è stato neppure in alcun modo contestato dalla
Pag. 20 di 22 parte appellante. Pertanto, detta qualificazione risulta essere piuttosto una libera (ed erronea) interpretazione operata, non solo dallo stesso ma anche dagli organi di Pt_1 informazione che hanno ripreso la notizia, si ignora di chi divulgata, il che non può in tal senso essere addebitato alla datrice di lavoro.
In sostanza, la prospettazione del lavoratore risulta piuttosto teorizzare che la rimozione dall'incarico di direttore possiederebbe ex se un contenuto lesivo della sua immagine da risarcirsi, il che tuttavia si scontra non solo con il ben noto principio secondo il quale non esiste danno risarcibile in re ipsa, ma anche con la espressa possibilità della sostituzione del direttore ad opera dell'editore, per come prevista dal già citato art. 27 c.n.l.g.
Si può soggiungere, ad abundantiam, che a supporto della propria domanda l' ha Pt_1 prodotto sub 11 tre articoli datati 15 dicembre 2022:
• uno pubblicato su “Professione reporter”
• uno pubblicato su “Dagospia”, che correlava tale situazione con un precedente articolo dell' ritenuto lesivo della figura dell'azionista di maggioranza di Pt_1
GE, ciò che contrasta tuttavia con la successiva assunzione presso “La
Repubblica”
• uno pubblicato su “Primaonline” dove la rimozione è univocamente – ed erroneamente, per quanto più volte chiarito – definita come “licenziamento”.
Non pare tuttavia alla Corte che si tratti di testate di particolare diffusione, non emergendo che tale notizia sia stata riportata da ulteriori quotidiani di rilievo nazionale o da emittenti di altro genere, né risulta che l' abbia subito un serio ostacolo alla propria carriera Pt_1 professionale, o comunque alla propria professionalità a seguito della perdita dell'incarico di direzione presso ”, circostanza oltretutto nemmeno CP_2 specificamente allegata nei propri atti difensivi.
La domanda non merita pertanto accoglimento, dovendosi confermare sul punto la sentenza impugnata.
Sulla base di tutto quanto fino a questo punto esposto l'appello va parzialmente accolto con condanna de al pagamento in favore dell' di Controparte_8 Pt_1 un'indennità sostitutiva del preavviso pari a 8 mensilità della retribuzione e alla restituzione sia di quanto indebitamente trattenuto sull'ultima busta paga per indennità di mancato preavviso, sia di quanto versato dallo stesso in esecuzione della sentenza Pt_1
Pag. 21 di 22 di primo grado con riferimento e all'infondata domanda riconvenzionale, e alle spese processuali.
Quanto a queste ultime, attesa la solo parziale fondatezza delle domande formulate dall' esse possono compensarsi per la metà e per la restante parte vanno poste a Pt_1 carico della società in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 25 marzo 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
1110/2025, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata o condanna l pagamento in favore di Controparte_8 Parte_1 della somma di € 162.805,60 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
o rigetta il ricorso nel resto;
o rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_8
o condanna alla restituzione in favore di Controparte_8 [...]
Pt_4
▪ della somma di € 17.884,81 oltre rivalutazione monetaria e
[...] interessi come per legge
▪ della somma di € 27.904,14 oltre interessi legali versata in esecuzione della sentenza di primo grado;
o compensa per la metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e pone la restante parte, liquidata per ciascun grado di giudizio in € 3.750,00 oltre
15% per spese generali ed accessori di legge, a carico di Controparte_8
[...]
Roma, 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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