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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente -
2. dott. Giovanni Surdo - Consigliere -
3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.947 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2022
TRA
titolare della ditta TRE EMME COSTRUZIONI (c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Felicita C.F._1
Natalizi Zizzi, presso il cui studio in Fasano (BR) alla Via Nazionale dei Trulli n. 145 è elettivamente domiciliato appellante
E
(P.Iva ), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesco Sion, presso il cui studio in Brindisi alla Via Indipendenza n. 30 alla via è elettivamente domiciliata appellata
AVVERSO
1 la sentenza n. 1472/2022, emessa dal Tribunale di Brindisi depositata il 02/11/2022
(R.G. n. 2312/2017)
*******
All'udienza collegiale del 18.6.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni -che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate- riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
chiese ed ottenne, in danno di ingiunzione di pagamento Controparte_1 Pt_1 della somma di € 5.696,71, oltre accessori (D.I. n. 381/2017 del Tribunale di Brindisi).
propose opposizione avverso il predetto provvedimento monitorio, spiegando Pt_1
inoltre domanda riconvenzionale per la condanna di alla restituzione CP_1 dell'importo di € 2.329,76, corrisposto, a suo dire, in eccedenza a quanto effettivamente dovuto.
si costituì chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda e richiesta. CP_1
La causa, istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale e prova per testi,
è stata decisa con la sentenza in epigrafe (depositata il 02/11/2022) con la quale il
Tribunale di Brindisi ha così provveduto:
- “accoglie per quanto di ragione e nei termini di cui in motivazione l'opposizione proposta dalla ditta avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo del Tribunale di Brindisi n. 381/2017 del 10/03/2017, che per l'effetto revoca, riquantificando il credito vantato dalla nei confronti della Controparte_1
suddetta ditta in euro 4.307,60, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo;
2 - condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della società Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessive euro 1.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre al r.s.f. nella misura del 15%, nonché iva e cap come per legge.”
Avverso la decisione ha proposto appello con atto notificato il 28/11/2022. Pt_1
L'appellata si è costituita chiedendo la conferma dell'impugnata decisione.
All'udienza collegiale del 18.6.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto solo parzialmente l'opposizione a Decreto Ingiuntivo e rigettato la domanda riconvenzionale dell'opponente:
● nonostante fosse emerso dagli elementi probatori la completa fondatezza dell'eccezione di estinzione dei crediti di cui alle fatture 330/2013, 384/2013 e
428/2013 e la, altrettanto piena, fondatezza della domanda riconvenzionale proposta da esso appellante.
*********
L'appello è parzialmente fondato.
Preliminarmente giova osservare che il primo giudice ha ritenuto non provata l'operazione commerciale di cui alla fattura 216/2014 il cui importo era stato pure oggetto dell'ingiunzione di pagamento. La predetta statuizione non è stata oggetto di doglianza e, dunque, è coperta da giudicato.
Alla luce della documentazione in atti deve ritenersi provato il pagamento
3 dell'importo (€ 2.127,46) portato dalla fattura 330/2013, oggetto in parte del D.I. opposto.
La ditta appellante ha fornito piena prova documentale del pagamento effettuato in favore della mediante il deposito dell'originale della fattura quietanzata dal Controparte_1
legale rappresentante della società creditrice, sig. (allegata alle memorie ex art. Parte_3
183 n. 2 co 6 c.p.c., fascicolo di primo grado di parte opponente) e da questi non disconosciuta.
Trattasi di quietanza di pagamento rilasciata al debitore con piena efficacia probatoria ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c. del fatto del ricevuto pagamento, avvenuto con assegno
0074754390, allegato in copia, di € 3.772,38 (di cui € 3.000,00 a copertura della detta fattura, al netto della nota di credito di € 651,59.)
Pertanto, avendo la parte opponente assolto all'onere di provare il dedotto pagamento e l'esatta imputazione dello stesso, il pagamento della fattura 330/13 va imputato al credito azionato da CP_1
Non è risultato provato, invece, che gli ulteriori pagamenti dedotti, per come effettuati a mezzo di assegno bancario, abbiano avuto ad oggetto proprio le somme portate dalle fatture
384/2013 e 428/2013.
Nella specie, l'assegno 0074752969 di € 3.500,00, allegato in atti dall'opponente, non può avere alcuna valenza probatoria in ordine al pagamento non essendo stata la sua produzione accompagnata con quella attestante l'incasso dello stesso.
Trattandosi di eccezione di pagamento mediante la produzione di assegni che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), è consolidato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in caso di adempimento di obbligazione pecuniaria mediante il rilascio di assegni bancari, l'estinzione del debito si perfeziona solo nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna dell'assegno deve considerarsi effettuata, salvo diversa volontà
4 delle parti, pro solvendo” (Cass. civ., sez. II, 5 giugno 2018, n. 14372).
La fotocopia del solo fronte dell'assegno 0074752969 emesso all'ordine di CP_1
[... non può costituire la prova dell'estinzione del debito di cui alle predette fatture.
Parimenti è rimasta sfornita di prova l'affermazione di aver pagato a Controparte_1
l'importo di € 1.000,00 in contanti.
Tantomeno, a fronte dell'eccepito pagamento mediante assegno, può ritenersi, come pretende parte appellante, che l'onere della prova incombesse nuovamente al creditore opposto che, nulla contestando e non comparendo in sede di interrogatorio formale deferitogli, non vi avrebbe assolto. Invero, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. “L'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo”
(Cassazione civile, Sez. VI, 30.01.2020, n. 2276; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20288; Cass. 9 gennaio 2007, n.205; ordinanza 6 novembre 2017, n. 26275).
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione o argomentazione, l'appello va parzialmente accolto nei limiti della motivazione che precede.
Va quindi riformata la statuizione di primo grado nella parte in cui esclude l'imputazione del pagamento della fattura n. 330/2013, a scomputo del debito residuo, e va condannato , titolare della ditta TRE EMME COSTRUZIONI, al pagamento Parte_1 dell'importo di € 2.180,14 portato dalle fatture impagate 384 e 428 entrambe del 2013, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo.
La statuizione della sentenza di primo grado in merito alle spese giudiziali, tuttora
5 conforme -anche alla luce della parziale riforma della decisione sostanziale- al criterio del valore liquidato.
Le spese della presente fase, liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da titolare della ditta Tre Emme Costruzioni, nei Parte_1
confronti di con atto notificato il 28.11.2022 avverso la sentenza n. Controparte_1
1472/2022 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma dell'impugnata sentenza:
- condanna al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di € 2.180,14, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture sino al soddisfo;
- conferma ogni altra statuizione dell'appellata sentenza;
- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 della presente fase, liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 4.3.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Antonio Francesco Esposito
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente -
2. dott. Giovanni Surdo - Consigliere -
3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.947 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2022
TRA
titolare della ditta TRE EMME COSTRUZIONI (c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Felicita C.F._1
Natalizi Zizzi, presso il cui studio in Fasano (BR) alla Via Nazionale dei Trulli n. 145 è elettivamente domiciliato appellante
E
(P.Iva ), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesco Sion, presso il cui studio in Brindisi alla Via Indipendenza n. 30 alla via è elettivamente domiciliata appellata
AVVERSO
1 la sentenza n. 1472/2022, emessa dal Tribunale di Brindisi depositata il 02/11/2022
(R.G. n. 2312/2017)
*******
All'udienza collegiale del 18.6.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni -che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate- riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
chiese ed ottenne, in danno di ingiunzione di pagamento Controparte_1 Pt_1 della somma di € 5.696,71, oltre accessori (D.I. n. 381/2017 del Tribunale di Brindisi).
propose opposizione avverso il predetto provvedimento monitorio, spiegando Pt_1
inoltre domanda riconvenzionale per la condanna di alla restituzione CP_1 dell'importo di € 2.329,76, corrisposto, a suo dire, in eccedenza a quanto effettivamente dovuto.
si costituì chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda e richiesta. CP_1
La causa, istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale e prova per testi,
è stata decisa con la sentenza in epigrafe (depositata il 02/11/2022) con la quale il
Tribunale di Brindisi ha così provveduto:
- “accoglie per quanto di ragione e nei termini di cui in motivazione l'opposizione proposta dalla ditta avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo del Tribunale di Brindisi n. 381/2017 del 10/03/2017, che per l'effetto revoca, riquantificando il credito vantato dalla nei confronti della Controparte_1
suddetta ditta in euro 4.307,60, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo;
2 - condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della società Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessive euro 1.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre al r.s.f. nella misura del 15%, nonché iva e cap come per legge.”
Avverso la decisione ha proposto appello con atto notificato il 28/11/2022. Pt_1
L'appellata si è costituita chiedendo la conferma dell'impugnata decisione.
All'udienza collegiale del 18.6.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto solo parzialmente l'opposizione a Decreto Ingiuntivo e rigettato la domanda riconvenzionale dell'opponente:
● nonostante fosse emerso dagli elementi probatori la completa fondatezza dell'eccezione di estinzione dei crediti di cui alle fatture 330/2013, 384/2013 e
428/2013 e la, altrettanto piena, fondatezza della domanda riconvenzionale proposta da esso appellante.
*********
L'appello è parzialmente fondato.
Preliminarmente giova osservare che il primo giudice ha ritenuto non provata l'operazione commerciale di cui alla fattura 216/2014 il cui importo era stato pure oggetto dell'ingiunzione di pagamento. La predetta statuizione non è stata oggetto di doglianza e, dunque, è coperta da giudicato.
Alla luce della documentazione in atti deve ritenersi provato il pagamento
3 dell'importo (€ 2.127,46) portato dalla fattura 330/2013, oggetto in parte del D.I. opposto.
La ditta appellante ha fornito piena prova documentale del pagamento effettuato in favore della mediante il deposito dell'originale della fattura quietanzata dal Controparte_1
legale rappresentante della società creditrice, sig. (allegata alle memorie ex art. Parte_3
183 n. 2 co 6 c.p.c., fascicolo di primo grado di parte opponente) e da questi non disconosciuta.
Trattasi di quietanza di pagamento rilasciata al debitore con piena efficacia probatoria ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c. del fatto del ricevuto pagamento, avvenuto con assegno
0074754390, allegato in copia, di € 3.772,38 (di cui € 3.000,00 a copertura della detta fattura, al netto della nota di credito di € 651,59.)
Pertanto, avendo la parte opponente assolto all'onere di provare il dedotto pagamento e l'esatta imputazione dello stesso, il pagamento della fattura 330/13 va imputato al credito azionato da CP_1
Non è risultato provato, invece, che gli ulteriori pagamenti dedotti, per come effettuati a mezzo di assegno bancario, abbiano avuto ad oggetto proprio le somme portate dalle fatture
384/2013 e 428/2013.
Nella specie, l'assegno 0074752969 di € 3.500,00, allegato in atti dall'opponente, non può avere alcuna valenza probatoria in ordine al pagamento non essendo stata la sua produzione accompagnata con quella attestante l'incasso dello stesso.
Trattandosi di eccezione di pagamento mediante la produzione di assegni che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), è consolidato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in caso di adempimento di obbligazione pecuniaria mediante il rilascio di assegni bancari, l'estinzione del debito si perfeziona solo nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna dell'assegno deve considerarsi effettuata, salvo diversa volontà
4 delle parti, pro solvendo” (Cass. civ., sez. II, 5 giugno 2018, n. 14372).
La fotocopia del solo fronte dell'assegno 0074752969 emesso all'ordine di CP_1
[... non può costituire la prova dell'estinzione del debito di cui alle predette fatture.
Parimenti è rimasta sfornita di prova l'affermazione di aver pagato a Controparte_1
l'importo di € 1.000,00 in contanti.
Tantomeno, a fronte dell'eccepito pagamento mediante assegno, può ritenersi, come pretende parte appellante, che l'onere della prova incombesse nuovamente al creditore opposto che, nulla contestando e non comparendo in sede di interrogatorio formale deferitogli, non vi avrebbe assolto. Invero, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. “L'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo”
(Cassazione civile, Sez. VI, 30.01.2020, n. 2276; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20288; Cass. 9 gennaio 2007, n.205; ordinanza 6 novembre 2017, n. 26275).
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione o argomentazione, l'appello va parzialmente accolto nei limiti della motivazione che precede.
Va quindi riformata la statuizione di primo grado nella parte in cui esclude l'imputazione del pagamento della fattura n. 330/2013, a scomputo del debito residuo, e va condannato , titolare della ditta TRE EMME COSTRUZIONI, al pagamento Parte_1 dell'importo di € 2.180,14 portato dalle fatture impagate 384 e 428 entrambe del 2013, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo.
La statuizione della sentenza di primo grado in merito alle spese giudiziali, tuttora
5 conforme -anche alla luce della parziale riforma della decisione sostanziale- al criterio del valore liquidato.
Le spese della presente fase, liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da titolare della ditta Tre Emme Costruzioni, nei Parte_1
confronti di con atto notificato il 28.11.2022 avverso la sentenza n. Controparte_1
1472/2022 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma dell'impugnata sentenza:
- condanna al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di € 2.180,14, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture sino al soddisfo;
- conferma ogni altra statuizione dell'appellata sentenza;
- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 della presente fase, liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 4.3.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Antonio Francesco Esposito
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