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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 14426/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14426/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in calce all'atto Parte_1 C.F._1 introduttivo dall'Avv. Luca CERCHIA, presso il cui studio - in Napoli, Via S. Domenico n. 62 - è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Direttore ON P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso i cui uffici - in Firenze, Via Degli Arazzieri n. 4 - è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_3
Firenze, presso i cui uffici - in Firenze, Via Degli Arazzieri n. 4 - è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a cartella esattoriale
Conclusioni delle parti
Per parte attrice, come da note per l'udienza del 28.4.2025:
«a) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'inefficacia della documentazione prodotta ex adverso perché sfornita dell'attestazione di conformità prevista ex lege, con conseguente sua inutilizzabilità ai fini del decidere;
b) accertare e dichiarare altresì la nullità, l'annullabilità e
l'illegittimità della cartella di pagamento oggetto di impugnazione, sia del sottostante decreto di Contr pagamento n. 146653 emesso il 30/04/2015 dall'ente impositore per le motivazioni e causali su esposte;
c) accertare e dichiarare altresì la nullità, l'annullabilità e l'illegittimità della cartella di pagamento oggetto di impugnazione, poiché costituente una duplicazione del titolo costituito, secondo gli assunti di parte avversa, dal decreto n. 146653 emesso il 30/04/2015 dall'ente Contr impositore d) accertare e dichiarare inoltre l'avvenuta estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione e/o decadenza sia con riferimento alla sanzione amministrativa, che con riferimento alle ulteriori sanzioni, agli oneri di riscossione, alle spese ed agli interessi;
e) per
l'effetto, ordinare all'Agenzia delle Entrate – Riscossione nella sua predetta qualità, ovvero Contr all'ente impositore di provvedere a loro cura e spese alla cancellazione del presunto credito azionato dal ruolo esattoriale su indicato, dandone comunicazione all'istante a mezzo lettera racc.ta A/R ovvero a mezzo p.e.c. entro un congruo termine perentorio che l'On.le Giudice adito vorrà fissare;
f) condannare infine l' , in persona del suo legale ON rapp.te p.t., in solido con l'ente impositore , in persona del Controparte_2
Ministro p.t., ovvero chi di essi tenutovi per legge e secondo Giustizia, al pagamento di tutte le spese e competenze professionali maturate per il giudizio de quo, da liquidarsi come da tariffe professionali vigenti e con attribuzione in favore del sottoscritto difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.».
Per parte convenuta AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, come da comparsa di costituzione:
«Piaccia all'On. Tribunale adito, rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese».
Per parte convenuta , come da comparsa di Controparte_2 costituzione:
«Piaccia all'On. Tribunale adito, rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese».
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
ha citato in giudizio l' e il Parte_1 ON
, formulando opposizione ex art. 615, co. Controparte_2
1, cod. proc. civ. avverso la cartella di pagamento n. 041/2021/00252870/34/000, con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 361.948,17, portata dal ruolo n. 2021/005559, relativa ad una sanzione amministrativa elevata dall'Ente impositore Controparte_2 in virtù del decreto di pagamento n. 146653 del 30.4.2015 (doc. n. 1), formulando istanza
[...] di sospensione dell'efficacia esecutiva sia della cartella di pagamento sia del sottostante decreto di pagamento.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: a) che la sanzione amministrativa portata dal decreto di pagamento n. 146653 del 30.4.2015 non gli era mai stata notifica, pertanto l'Ente impositore non avrebbe potuto procedere all'iscrizione sul ruolo esattoriale;
b) la nullità sia della cartella che del decreto di pagamento n. 146653 del 30.4.2015 per il mancato rispetto degli obblighi relativi alle indicazioni ed alla motivazione previsti dallo Statuto dei diritti del Contribuente (L. 212/2000); a detta dell'opponente, gli atti presupposti non sono stati allegati, ne è stato riportato il loro contenuto minimo essenziale, come previsto da consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale qualsiasi atto della Pubblica Amministrazione deve contenere tutte le indicazioni che consentano al cittadino di esercitare il proprio pieno ed inviolabile diritto di difesa;
c) l'omessa notifica del decreto di pagamento n. 146653 del 30.4.2015 ovvero del titolo esecutivo portato dalla cartella impugnata e la conseguente intervenuta prescrizione del credito, stante il decorso del termine quinquennale previsto per le sanzioni dall'articolo 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472,
e per gli interessi dall'art. 2498 - n. 4 cod. civ..
Si è costituita in giudizio rilevando ON
l'infondatezza di tutti motivi di opposizione;
ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione passiva in ordine all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'Ente impositore;
ha ulteriormente dedotto la carenza di legittimazione passiva in ordine all'eccepita prescrizione, dal momento che la stessa sarebbe eventualmente maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo che è stato reso esecutivo il 26.10.2021 e solo preso in consegna in data 10.11.2021 dall'agente della riscossione, che ha provveduto alla notifica in data 17.11.2022. Si è costituito in giudizio il , parimenti Controparte_2 rilevando l'infondatezza dei motivi di opposizione e, nello specifico, deducendo che: a) a seguito della notifica del decreto sanzionatorio n. 146653 (doc.ti n 2 e 3), il proponeva opposizione Pt_1 ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/1981 e dell'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 innanzi al Tribunale di
Firenze (R.G. n. 8744/2015) al fine di ottenere l'annullamento del suddetto provvedimento (doc. n.
4); il giudizio si concludeva con la sentenza di rigetto n. 3854/2016 (doc. n. 5), avverso la quale il proponeva appello;
la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 2516/2019, respingeva Pt_1 la domanda, confermando la sentenza di primo grado n. 3854/2016 del Tribunale di Firenze;
b) nei suddetti giudizi, il si era costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione (doc. 10); l'atto CP_2 di costituzione in giudizio del ha efficacia interruttiva della prescrizione, la quale CP_2 ricomincia a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza (Cass., sent. n.
13081/2004); ha precisato che, allorquando il creditore convenuto si costituisce formulando una domanda comunque tendente all'affermazione del proprio diritto, compie un'attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dal secondo comma dell'art. 2943 cod. civ. e, quindi, ai sensi dell'art. 2945, co. 2, cod. civ., la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (Cass. n. 13438/2013).
Con provvedimento del 15.5.2023, il Giudice, ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata, ha concesso i termini ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ. richiesti da parte opponente e ha fissato l'udienza del 2.10.2023.
Con provvedimento del 7.4.2024, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione - ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per 17.3.2025, poi differita dal nuovo Giudice assegnatario del procedimento al 28.4.2025.
All'udienza in data odierna, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è dunque passata in decisione ex art. 281 sexies cod. proc. civ. sulle conclusioni rassegnate in epigrafe.
******
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve ooservarsi che tutte le eccezioni concernenti la violazione del ditto di difesa di parte attrice appaiono destituite di fondamento e dunque vanno respinte. Invero, in merito a quanto eccepito in ordine alla tardiva costituzione dei convenuti, basti osservare che la costituzione tardiva implica meramente le decadenze previste dall'art. 167 cod. proc. civ., ma non certo la possibilità di articolare mere difese, come avvenuto nel caso di specie. In ogni caso, ogni difesa dell'attore si è adeguatamente spiegata anche sulla comparsa di costituzione dei convenuti nelle memorie ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ..
In merito all'eccepita nullità della cartella impugnata e del decreto di pagamento n.
146653/2015 per violazione del diritto di difesa e mancata motivazione della sottesa pretesa impositiva.
La doglianza è infondata.
A tale proposito occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 L. n. 212/2000, risulta pacifico che l'atto impositivo debba contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione e che la motivazione possa essere assolta anche per relationem, rinviando ad altro atto che costituisca il presupposto, indicandone gli estremi, purché di tale atto l'interessato abbia avuto conoscenza per effetto di precedente notifica (Cass. S.U. n. 11722/2010).
Nella fattispecie, a pag. 5 della cartella di pagamento impugnata, risulta correttamente precisato il dettaglio degli importi dovuti, fornito dall'Ente impositore, ed inoltre risulta dagli atti allegati dal Contr che il dopo aver ricevuto la notifica del suddetto decreto sanzionatorio (doc.ti n 2 e Pt_1
3), ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Firenze.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, «In tema di riscossione, ai sensi dell'art. 25 del
d.P.R. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale non è indispensabile
l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti» (cfr.
Cass. ordinanza n. 6206 del 9.12. 2024).
Inoltre, la Corte Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 22281 del 14.7.2022, ha precisato che nel caso di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 e dall'art. 3 L. n.
241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.
Parimenti infondato è il difetto di allegazione degli atti richiamati nel provvedimento impugnato, eccepito dall'opponente.
Infatti la Corte di Cassazione, chiamata a decidere se l'omessa allegazione, da parte dell'agente della riscossione, sia in sede di cartella quanto nel successivo giudizio d'opposizione, dell'atto prodromico alla cartella di pagamento, ne possa inficiare la validità, ha affermato che la cartella di pagamento, nell'ipotesi in cui faccia seguito all'emissione di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, acquisisce valenza di mera intimazione di pagamento degli importi accertati e non assume, per converso, la qualifica di nuovo e autonomo atto impositivo. Di conseguenza, ai fini della validità della cartella, non v'è necessità dell'allegazione invocata (cfr., ex multis, Cass. n. 16641/2011).
In merito all'eccepita mancata notifica del decreto di pagamento n. 146653 del 30.4.2015 e alla conseguente intervenuta prescrizione del debito.
La doglianza risulta infondata.
Parte opposta ha documentato la notifica della cartella di pagamento in data 1.7.2022 (doc. CP_5 Contr n. 2 e l'Ente impositore ha fornito documentazione probante l'avvenuta opposizione CP_5 del a seguito della notifica del decreto sanzionatorio n. 146653 del 6.5.2015 (doc.ti n. 2 e Pt_1
3), risultando pertanto non rispondente al vero l'eccepita mancata notifica del suddetto decreto.
Il contenzioso intervenuto tra le odierne parti si è concluso con la sentenza n. 2516/2019 della Corte
d'Appello, pubblicata il 15.1.2019, che ha confermato la sentenza di primo grado che aveva Contr rigettato l'opposizione del (cfr doc. 5 fascicolo;
pertanto, si è verificato nella Pt_1 fattispecie un valido periodo di interruzione del termine quinquennale di prescrizione, atteso che l'Ente impositore risulta regolarmente costituito nei giudizi intercorsi nei quali ha formulato una domanda tendente all'affermazione del proprio diritto, compiendo un'attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dal secondo comma dell'art. 2943 cod. civ. (cfr. Cass. n.
13438/2013). In definitiva, per le considerazioni che precedono, i motivi di opposizione devono essere integralmente rigettati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico di parte opponente;
i compensi vanno liquidati in favore di ciascun convenuto, stante la diversità delle difese espletate, come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi di cui al D.M. 147/2022 per le fasi studio e introduttiva, tenuto conto dell'attività defensionale effettuata, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di una fase propriamente istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 14426/2022 R.G., così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 ON
e del delle spese
[...] Controparte_2 processuali del presente giudizio, che si liquidano a favore di ciascun convenuto in € 2.941,00 per compenso, il tutto oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Firenze, 28 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14426/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in calce all'atto Parte_1 C.F._1 introduttivo dall'Avv. Luca CERCHIA, presso il cui studio - in Napoli, Via S. Domenico n. 62 - è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Direttore ON P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso i cui uffici - in Firenze, Via Degli Arazzieri n. 4 - è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_3
Firenze, presso i cui uffici - in Firenze, Via Degli Arazzieri n. 4 - è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a cartella esattoriale
Conclusioni delle parti
Per parte attrice, come da note per l'udienza del 28.4.2025:
«a) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'inefficacia della documentazione prodotta ex adverso perché sfornita dell'attestazione di conformità prevista ex lege, con conseguente sua inutilizzabilità ai fini del decidere;
b) accertare e dichiarare altresì la nullità, l'annullabilità e
l'illegittimità della cartella di pagamento oggetto di impugnazione, sia del sottostante decreto di Contr pagamento n. 146653 emesso il 30/04/2015 dall'ente impositore per le motivazioni e causali su esposte;
c) accertare e dichiarare altresì la nullità, l'annullabilità e l'illegittimità della cartella di pagamento oggetto di impugnazione, poiché costituente una duplicazione del titolo costituito, secondo gli assunti di parte avversa, dal decreto n. 146653 emesso il 30/04/2015 dall'ente Contr impositore d) accertare e dichiarare inoltre l'avvenuta estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione e/o decadenza sia con riferimento alla sanzione amministrativa, che con riferimento alle ulteriori sanzioni, agli oneri di riscossione, alle spese ed agli interessi;
e) per
l'effetto, ordinare all'Agenzia delle Entrate – Riscossione nella sua predetta qualità, ovvero Contr all'ente impositore di provvedere a loro cura e spese alla cancellazione del presunto credito azionato dal ruolo esattoriale su indicato, dandone comunicazione all'istante a mezzo lettera racc.ta A/R ovvero a mezzo p.e.c. entro un congruo termine perentorio che l'On.le Giudice adito vorrà fissare;
f) condannare infine l' , in persona del suo legale ON rapp.te p.t., in solido con l'ente impositore , in persona del Controparte_2
Ministro p.t., ovvero chi di essi tenutovi per legge e secondo Giustizia, al pagamento di tutte le spese e competenze professionali maturate per il giudizio de quo, da liquidarsi come da tariffe professionali vigenti e con attribuzione in favore del sottoscritto difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.».
Per parte convenuta AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, come da comparsa di costituzione:
«Piaccia all'On. Tribunale adito, rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese».
Per parte convenuta , come da comparsa di Controparte_2 costituzione:
«Piaccia all'On. Tribunale adito, rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese».
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
ha citato in giudizio l' e il Parte_1 ON
, formulando opposizione ex art. 615, co. Controparte_2
1, cod. proc. civ. avverso la cartella di pagamento n. 041/2021/00252870/34/000, con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 361.948,17, portata dal ruolo n. 2021/005559, relativa ad una sanzione amministrativa elevata dall'Ente impositore Controparte_2 in virtù del decreto di pagamento n. 146653 del 30.4.2015 (doc. n. 1), formulando istanza
[...] di sospensione dell'efficacia esecutiva sia della cartella di pagamento sia del sottostante decreto di pagamento.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: a) che la sanzione amministrativa portata dal decreto di pagamento n. 146653 del 30.4.2015 non gli era mai stata notifica, pertanto l'Ente impositore non avrebbe potuto procedere all'iscrizione sul ruolo esattoriale;
b) la nullità sia della cartella che del decreto di pagamento n. 146653 del 30.4.2015 per il mancato rispetto degli obblighi relativi alle indicazioni ed alla motivazione previsti dallo Statuto dei diritti del Contribuente (L. 212/2000); a detta dell'opponente, gli atti presupposti non sono stati allegati, ne è stato riportato il loro contenuto minimo essenziale, come previsto da consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale qualsiasi atto della Pubblica Amministrazione deve contenere tutte le indicazioni che consentano al cittadino di esercitare il proprio pieno ed inviolabile diritto di difesa;
c) l'omessa notifica del decreto di pagamento n. 146653 del 30.4.2015 ovvero del titolo esecutivo portato dalla cartella impugnata e la conseguente intervenuta prescrizione del credito, stante il decorso del termine quinquennale previsto per le sanzioni dall'articolo 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472,
e per gli interessi dall'art. 2498 - n. 4 cod. civ..
Si è costituita in giudizio rilevando ON
l'infondatezza di tutti motivi di opposizione;
ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione passiva in ordine all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'Ente impositore;
ha ulteriormente dedotto la carenza di legittimazione passiva in ordine all'eccepita prescrizione, dal momento che la stessa sarebbe eventualmente maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo che è stato reso esecutivo il 26.10.2021 e solo preso in consegna in data 10.11.2021 dall'agente della riscossione, che ha provveduto alla notifica in data 17.11.2022. Si è costituito in giudizio il , parimenti Controparte_2 rilevando l'infondatezza dei motivi di opposizione e, nello specifico, deducendo che: a) a seguito della notifica del decreto sanzionatorio n. 146653 (doc.ti n 2 e 3), il proponeva opposizione Pt_1 ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/1981 e dell'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 innanzi al Tribunale di
Firenze (R.G. n. 8744/2015) al fine di ottenere l'annullamento del suddetto provvedimento (doc. n.
4); il giudizio si concludeva con la sentenza di rigetto n. 3854/2016 (doc. n. 5), avverso la quale il proponeva appello;
la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 2516/2019, respingeva Pt_1 la domanda, confermando la sentenza di primo grado n. 3854/2016 del Tribunale di Firenze;
b) nei suddetti giudizi, il si era costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione (doc. 10); l'atto CP_2 di costituzione in giudizio del ha efficacia interruttiva della prescrizione, la quale CP_2 ricomincia a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza (Cass., sent. n.
13081/2004); ha precisato che, allorquando il creditore convenuto si costituisce formulando una domanda comunque tendente all'affermazione del proprio diritto, compie un'attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dal secondo comma dell'art. 2943 cod. civ. e, quindi, ai sensi dell'art. 2945, co. 2, cod. civ., la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (Cass. n. 13438/2013).
Con provvedimento del 15.5.2023, il Giudice, ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata, ha concesso i termini ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ. richiesti da parte opponente e ha fissato l'udienza del 2.10.2023.
Con provvedimento del 7.4.2024, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione - ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per 17.3.2025, poi differita dal nuovo Giudice assegnatario del procedimento al 28.4.2025.
All'udienza in data odierna, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è dunque passata in decisione ex art. 281 sexies cod. proc. civ. sulle conclusioni rassegnate in epigrafe.
******
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve ooservarsi che tutte le eccezioni concernenti la violazione del ditto di difesa di parte attrice appaiono destituite di fondamento e dunque vanno respinte. Invero, in merito a quanto eccepito in ordine alla tardiva costituzione dei convenuti, basti osservare che la costituzione tardiva implica meramente le decadenze previste dall'art. 167 cod. proc. civ., ma non certo la possibilità di articolare mere difese, come avvenuto nel caso di specie. In ogni caso, ogni difesa dell'attore si è adeguatamente spiegata anche sulla comparsa di costituzione dei convenuti nelle memorie ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ..
In merito all'eccepita nullità della cartella impugnata e del decreto di pagamento n.
146653/2015 per violazione del diritto di difesa e mancata motivazione della sottesa pretesa impositiva.
La doglianza è infondata.
A tale proposito occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 L. n. 212/2000, risulta pacifico che l'atto impositivo debba contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione e che la motivazione possa essere assolta anche per relationem, rinviando ad altro atto che costituisca il presupposto, indicandone gli estremi, purché di tale atto l'interessato abbia avuto conoscenza per effetto di precedente notifica (Cass. S.U. n. 11722/2010).
Nella fattispecie, a pag. 5 della cartella di pagamento impugnata, risulta correttamente precisato il dettaglio degli importi dovuti, fornito dall'Ente impositore, ed inoltre risulta dagli atti allegati dal Contr che il dopo aver ricevuto la notifica del suddetto decreto sanzionatorio (doc.ti n 2 e Pt_1
3), ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Firenze.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, «In tema di riscossione, ai sensi dell'art. 25 del
d.P.R. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale non è indispensabile
l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti» (cfr.
Cass. ordinanza n. 6206 del 9.12. 2024).
Inoltre, la Corte Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 22281 del 14.7.2022, ha precisato che nel caso di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 e dall'art. 3 L. n.
241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.
Parimenti infondato è il difetto di allegazione degli atti richiamati nel provvedimento impugnato, eccepito dall'opponente.
Infatti la Corte di Cassazione, chiamata a decidere se l'omessa allegazione, da parte dell'agente della riscossione, sia in sede di cartella quanto nel successivo giudizio d'opposizione, dell'atto prodromico alla cartella di pagamento, ne possa inficiare la validità, ha affermato che la cartella di pagamento, nell'ipotesi in cui faccia seguito all'emissione di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, acquisisce valenza di mera intimazione di pagamento degli importi accertati e non assume, per converso, la qualifica di nuovo e autonomo atto impositivo. Di conseguenza, ai fini della validità della cartella, non v'è necessità dell'allegazione invocata (cfr., ex multis, Cass. n. 16641/2011).
In merito all'eccepita mancata notifica del decreto di pagamento n. 146653 del 30.4.2015 e alla conseguente intervenuta prescrizione del debito.
La doglianza risulta infondata.
Parte opposta ha documentato la notifica della cartella di pagamento in data 1.7.2022 (doc. CP_5 Contr n. 2 e l'Ente impositore ha fornito documentazione probante l'avvenuta opposizione CP_5 del a seguito della notifica del decreto sanzionatorio n. 146653 del 6.5.2015 (doc.ti n. 2 e Pt_1
3), risultando pertanto non rispondente al vero l'eccepita mancata notifica del suddetto decreto.
Il contenzioso intervenuto tra le odierne parti si è concluso con la sentenza n. 2516/2019 della Corte
d'Appello, pubblicata il 15.1.2019, che ha confermato la sentenza di primo grado che aveva Contr rigettato l'opposizione del (cfr doc. 5 fascicolo;
pertanto, si è verificato nella Pt_1 fattispecie un valido periodo di interruzione del termine quinquennale di prescrizione, atteso che l'Ente impositore risulta regolarmente costituito nei giudizi intercorsi nei quali ha formulato una domanda tendente all'affermazione del proprio diritto, compiendo un'attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dal secondo comma dell'art. 2943 cod. civ. (cfr. Cass. n.
13438/2013). In definitiva, per le considerazioni che precedono, i motivi di opposizione devono essere integralmente rigettati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico di parte opponente;
i compensi vanno liquidati in favore di ciascun convenuto, stante la diversità delle difese espletate, come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi di cui al D.M. 147/2022 per le fasi studio e introduttiva, tenuto conto dell'attività defensionale effettuata, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di una fase propriamente istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 14426/2022 R.G., così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 ON
e del delle spese
[...] Controparte_2 processuali del presente giudizio, che si liquidano a favore di ciascun convenuto in € 2.941,00 per compenso, il tutto oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Firenze, 28 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.