Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 29/04/2026, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02016/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02980/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2980 del 2025, proposto da
RI LA, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giannattasio, Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
«della sentenza di accoglimento n. 523/2024 pubblicata il 28.11.2024 resa dal dott. Francesco Manfredi, quale Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Lodi, all'esito del giudizio R.G. n. 678/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Lodi in data 19.06.2025»;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 1195 del 12 marzo 2026, con cui il Tar ha ordinato alla ricorrente di provvedere alla notifica dell’ordinanza medesima all’amministrazione resistente;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa AU LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Con sentenza indicata in epigrafe, prodotta quale copia informatica del documento informatico tratto dal fascicolo telematico e dotata di asseverazione di conformità all’originale – a valere come titolo per l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 475 c.p.c. – e in tale forma notificata al Ministero il 12 febbraio 2025, il giudice ordinario ha condannato, tra l’altro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto dell’odierna parte ricorrente all’accredito sulla carta del docente l’importo di euro 500,00 per gli anni scolastici “di riferimento di cui al ricorso”, cioè gli anni 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Sulla citata sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale, prodotta in giudizio.
Parte ricorrente lamenta che la porzione di giudicato predetta non è stata eseguita dall’amministrazione, in particolare il Ministero non avrebbe provveduto all’accredito sulla carta del docente della somma predetta.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, depositando una relazione dalla quale risulta l’intervenuto pagamento delle spese legali, non oggetto del presente giudizio di ottemperanza.
All’udienza camerale del 9 aprile 2026, parte ricorrente ha insistito nella propria domanda e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Va precisato che l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 si riferisce al "titolo esecutivo" nel senso dell'atto che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente. Questo differisce dalla "spedizione in forma esecutiva", che, in base all'art. 475 c.p.c., costituisce requisito necessario affinché le sentenze, e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, possano essere effettivamente portati a esecuzione secondo il rito civile, spedizione che dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia all’art. 475 c.p.c. non è più necessaria. Conseguentemente, la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone alcun problema di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 c.p.c., nel senso che il termine di 120 giorni inizia a decorrere dalla notifica del “titolo esecutivo” (sentenza dotata di attestazione di conformità) presso la sede del debitore (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309).
3. Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito – per la parte di interesse – il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, provvedendo ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non è dovuto alcun compenso al commissario stesso.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in quanto risulta manifestamente iniqua in relazione alla natura e misura del debito, finendo per risolversi in una locupletazione. La disposizione esclude infatti l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15).
In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e deve essere in parte accolto.
4. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati anche tenendo conto del valore estremamente contenuto della controversia, e del fatto che le attività difensive, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate.
Le spese vengono distratte in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie il ricorso e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) respinge la domanda di astreinte ex art. 114, comma 1, lett. e), c.p.a.;
d) condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di euro 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre Iva, Cpa, spese generali nella misura del 15%, spese da distrarsi a favore dei difensori del ricorrente meglio indicati in epigrafe, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
AU LL, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AU LL | AR SO |
IL SEGRETARIO