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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/07/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2614/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2614/2024 V.G. congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 6 giugno 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con gli Avv.ti Cinzia Bert e Noemi Fanfarillo
ricorrenti Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023. per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in Coredo (TN) in data 25 agosto 2001, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Coredo (TN),
Parte II, N. 14, Serie A, Anno 2001, e dalla loro unione sono nati i figli (a Per_1
Trento in data 16 dicembre 2001, maggiorenne ed economicamente autosufficiente),
(a Bolzano in data 17 giugno 2003, maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente) e (a Bolzano in data 24 ottobre 2009, minorenne). Per_3
1 Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge;
2) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento Per_3 prevalente presso la residenza della madre a Mezzocorona nella già casa coniugale, sita in via Conte Martini 42, ove manterrà la propria residenza anagrafica;
I diritti di visita saranno liberi, tenuto conto dell'età del figlio e dei buoni rapporti intercorrenti tra i genitori, fermo restando l'impegno da parte di entrambi ad assumere congiuntamente le decisioni riguardanti il minore e ad interessarsi reciprocamente dell'andamento e delle necessità di vita dello stesso.
3) Per quanto esposto in narrativa nessun contributo di mantenimento viene posto
a carico del padre a favore del figlio minore al cui mantenimento sia Per_3 ordinario che straordinario provvederà quindi in toto la madre;
4) Disporre che le detrazioni fiscali per il figlio a carico spetteranno al 100% alla NO . Pt_1
5) Disporre che l'assegno unico, quello provinciale e gli altri emolumenti previsti per il figlio a carico siano percepiti dalla madre , quale genitore Parte_1 collocatario del figlio minore, con l'impegno di a prestarsi ad Parte_2 eventuali sottoscrizioni ed a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta, se necessario;
6) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente alla corresponsione, l'uno in favore dell'altro, di assegni di mantenimento;
7) Le parti dichiarano di aver già regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente ed ogni questione scaturente dal matrimonio e di nulla aver a pretendere in sede di divorzio”.
Le parti hanno dato atto che i tre figli convivono con la madre nella casa coniugale sita in Mezzocorona, in comproprietà tra i coniugi, e che la sig.ra si è Pt_1 impegnata con atto notarile separato ad acquistare dal sig. la sua quota Parte_2 di proprietà dell'abitazione coniugale al corrispettivo già concordato di € 50.000,00
2 (di cui € 15.000,00 già versati - € 10.000,00 in data 20 marzo 2024 ed € 5.000,00 in data 17 maggio 2024 - , con saldo al rogito che i coniugi si sono impegnati a stipulare entro la fine del mese di luglio 2024), determinato tenendo conto che la sig.ra Pt_1 provvederà integralmente al mantenimento sia ordinario che straordinario del figlio minore . Per_3
I coniugi hanno dato atto che il sig. si è già trasferito dal marzo 2022 in Parte_2 un appartamento in locazione a Nave San Rocco (TN), con canone mensile di €
550,00, dove trasferirà anche la propria residenza.
I coniugi, inoltre, hanno allegato che la sig.ra è dipendente della P.A.T. a Pt_1 tempo indeterminato con funzioni amministrative presso il Museo Etnografico
Trentino di San Michele all'Adige con stipendio di circa € 1.500,00 al mese, mentre il sig. dalla fine del 2023 è in disoccupazione e percepisce un'indennità Parte_2 di disoccupazione di circa € 1.000,00 al mese.
Con sentenza di questo Tribunale n. 289/2024 di data 2 ottobre 2024, pubblicata in data 8 ottobre 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 12 maggio 2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale (udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in data 3 luglio 2024) nella fase di separazione personale del presente procedimento, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (n. 289/2024 di data 2 ottobre 2024, pubblicata in data 8 ottobre 2024).
3 Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in Per_3 mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) a Coredo (TN) in data 25 agosto 2001, trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Coredo (TN), Parte II, N. 14, Serie
A, Anno 2001, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2614/2024 V.G. congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 6 giugno 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con gli Avv.ti Cinzia Bert e Noemi Fanfarillo
ricorrenti Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023. per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in Coredo (TN) in data 25 agosto 2001, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Coredo (TN),
Parte II, N. 14, Serie A, Anno 2001, e dalla loro unione sono nati i figli (a Per_1
Trento in data 16 dicembre 2001, maggiorenne ed economicamente autosufficiente),
(a Bolzano in data 17 giugno 2003, maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente) e (a Bolzano in data 24 ottobre 2009, minorenne). Per_3
1 Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge;
2) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento Per_3 prevalente presso la residenza della madre a Mezzocorona nella già casa coniugale, sita in via Conte Martini 42, ove manterrà la propria residenza anagrafica;
I diritti di visita saranno liberi, tenuto conto dell'età del figlio e dei buoni rapporti intercorrenti tra i genitori, fermo restando l'impegno da parte di entrambi ad assumere congiuntamente le decisioni riguardanti il minore e ad interessarsi reciprocamente dell'andamento e delle necessità di vita dello stesso.
3) Per quanto esposto in narrativa nessun contributo di mantenimento viene posto
a carico del padre a favore del figlio minore al cui mantenimento sia Per_3 ordinario che straordinario provvederà quindi in toto la madre;
4) Disporre che le detrazioni fiscali per il figlio a carico spetteranno al 100% alla NO . Pt_1
5) Disporre che l'assegno unico, quello provinciale e gli altri emolumenti previsti per il figlio a carico siano percepiti dalla madre , quale genitore Parte_1 collocatario del figlio minore, con l'impegno di a prestarsi ad Parte_2 eventuali sottoscrizioni ed a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta, se necessario;
6) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente alla corresponsione, l'uno in favore dell'altro, di assegni di mantenimento;
7) Le parti dichiarano di aver già regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente ed ogni questione scaturente dal matrimonio e di nulla aver a pretendere in sede di divorzio”.
Le parti hanno dato atto che i tre figli convivono con la madre nella casa coniugale sita in Mezzocorona, in comproprietà tra i coniugi, e che la sig.ra si è Pt_1 impegnata con atto notarile separato ad acquistare dal sig. la sua quota Parte_2 di proprietà dell'abitazione coniugale al corrispettivo già concordato di € 50.000,00
2 (di cui € 15.000,00 già versati - € 10.000,00 in data 20 marzo 2024 ed € 5.000,00 in data 17 maggio 2024 - , con saldo al rogito che i coniugi si sono impegnati a stipulare entro la fine del mese di luglio 2024), determinato tenendo conto che la sig.ra Pt_1 provvederà integralmente al mantenimento sia ordinario che straordinario del figlio minore . Per_3
I coniugi hanno dato atto che il sig. si è già trasferito dal marzo 2022 in Parte_2 un appartamento in locazione a Nave San Rocco (TN), con canone mensile di €
550,00, dove trasferirà anche la propria residenza.
I coniugi, inoltre, hanno allegato che la sig.ra è dipendente della P.A.T. a Pt_1 tempo indeterminato con funzioni amministrative presso il Museo Etnografico
Trentino di San Michele all'Adige con stipendio di circa € 1.500,00 al mese, mentre il sig. dalla fine del 2023 è in disoccupazione e percepisce un'indennità Parte_2 di disoccupazione di circa € 1.000,00 al mese.
Con sentenza di questo Tribunale n. 289/2024 di data 2 ottobre 2024, pubblicata in data 8 ottobre 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 12 maggio 2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale (udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in data 3 luglio 2024) nella fase di separazione personale del presente procedimento, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (n. 289/2024 di data 2 ottobre 2024, pubblicata in data 8 ottobre 2024).
3 Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in Per_3 mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) a Coredo (TN) in data 25 agosto 2001, trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Coredo (TN), Parte II, N. 14, Serie
A, Anno 2001, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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