Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/06/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 4 giugno 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2313/2024
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Pt_1 Parte_2 tempore, rappresentato e difeso, dall' Avv. Antonello Monoriti
RICORRENTE
E
, c.f. , rappresentata e difesa, dall'avv. Fiorentino De Controparte_1 C.F._1
Leo, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 27 aprile 2024, l' , esponeva: Pt_1
- di essere stato convenuto in giudizio con richiesta di accertamento tecnico preventivo da parte dell'odierno resistente al fine del riconoscimento del proprio stato di invalidità per l'assegno ordinario di invalidità;
- che, disposta la CTU medico legale il consulente nominato aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario richiesto;
- aveva espresso dichiarazione di dissenso.
CP_ Preliminarmente, eccepiva la mancata dimostrazione, da parte della , dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla L. 222/84.
Rilevava che non sussistevano turbe dell'umore e che le alterazioni del tono dell'umore in alcun modo potevano essere oggettivamente ascritte a ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Evidenziava, inoltre, che nella relazione del ctu non era esplicitato alcun criterio clinico o medico-legale in grado di giustificare il riconoscimento del beneficio dalla data individuata nella perizia.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata l'insussistenza del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta dal resistente, con vittoria di spese e compensi.
2.- , costituendosi in giudizio, contestava l'assunto di controparte secondo cui Controparte_1
ella resistente sarebbe stata tenuta a provare la sussistenza del requisito contributivo.
Rilevava che il ricorso per atp aveva come oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari richiesti ai fini della conferma dell'assegno ordinario e che era pacifico che il diritto al rinnovo della prestazione spettasse al permanere della condizione di riduzione della capacità lavorativa, mentre la sussistenza del requisito contributivo era necessaria soltanto in sede di primo riconoscimento.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto;
chiedeva che venisse accertato e dichiarato che era in possesso del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla conferma dell'assegno ordinario d'invalidità, fin dalla data di scadenza della prestazione già riconosciuta in precedenza;
instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
3.- Veniva disposto il richiamo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi dell' . Pt_1
4.- L'udienza del 4 giugno 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso da al Controparte_1 fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere la conferma dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 1831/2023 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati ha ritenuto sussistente il requisito sanitario utile all'assegno ordinario di invalidità sin dalla presentazione della domanda amministrativa e l' ha espresso il proprio dissenso. Pt_1 Con il presente giudizio, l chiede accertarsi l'insussistenza dei requisiti di legge per il Pt_1
riconoscimento delle prestazioni oggetto di controversia.
6.- Nel merito, va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale dell'art. 445 bis cpc, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario.
Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto dei rilievi dell' , è stato disposto il richiamo del ctu che ha Pt_1 espletato l'incarico nel procedimento per atp.
Il consulente nominato nel procedimento per atp, ha ritenuto che è affetta da Controparte_1
“Artrite psoriasica in trattamento farmacologico con methotrexate e farmaci biologici con particolare interessamento delle articolazioni delle ginocchia e delle interfalangee delle mani
e dei piedi. Diabete mellito tipo 2 insulino-trattato ed in scarso compenso metabolico. Disturbo depressivo maggiore ciclico ricorrente con manifestazioni comportamentali in 53enne bracciante agricola stagionale”, con “permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle sue attitudini (bracciante agricola stagionale)” “ fin dal momento della presentazione della domanda amministrativa (ottobre 2021) per la conferma dell'assegno ordinario di invalidità”.
In seguito al disposto richiamo, nel presente procedimento, il ctu ha osservato: “in considerazione dell'obiettività clinica a carico dell'apparato osteoarticolare evidenziata nel corso dell'accertamento peritale ( … dolenti e ridotti di oltre 1/3 i movimenti di flessioestensione e lateralità del tronco. Discreta contrattura dei muscoli paravertebrali.
Manovra di Lasègue positiva a sinistra ai gradi intermedi. I movimenti attivi e passivi delle piccole e grandi articolazioni sono riferiti dolenti, in particolare delle ginocchia e delle interfalangee delle mani e dei piedi che appaiono tumefatte, sono ridotti di oltre 1/4 e si associano a rumore di scrosci) e dell'attività lavorativa di bracciante agricola svolta dalla signora , ritiene non condivisibili i rilievi formulati dal sanitario del Centro Controparte_1
CP_ Medico-Legale della sede di Messina” ed ha concluso ribadendo che la è “affetta Pt_1
fin dal momento della presentazione della domanda amministrativa (ottobre 2021) per la conferma dell'assegno ordinario di invalidità da infermità tali da determinare una permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle sue attitudini
(bracciante agricola stagionale).”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il ctu nel presente giudizio sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
7.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle Controparte_1
condizioni sanitarie utili per la conferma dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla presentazione della domanda amministrativa, come previsto dal ctu.
8.- Tenuto conto dell'esito della lite, le spese del procedimento per atp e del presente procedimento vengono poste a carico dell' e vengono liquidate in dispositivo ex DM 10 Pt_1
marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
vengono, altresì, poste in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, separatamente Pt_1
liquidate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso e dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili per la Controparte_1 conferma dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali del presente procedimento liquidate Pt_1 nella somma di € 4.636,5, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario;
c) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali del procedimento per atp liquidate nella Pt_1 somma di € 1.528,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario;
c) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . Pt_1
Messina, 5 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga