Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00690/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione Provinciale Catanzaro, non costituito in giudizio;
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Battaglia, Silvia Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all’art. 6 bis D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall’articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalle disposizioni citate, nonché la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione in favore del ricorrente delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall’Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RI IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente - ex appartenente al corpo della Polizia Penitenziaria e collocato in quiescenza a domanda con 41 anni di servizio utili e 56 di età - agisce nei confronti dell’I.n.p.s. per l’accertamento del diritto al riconoscimento, nella base di calcolo per la liquidazione del proprio trattamento di fine servizio, T.F.S., dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis D.L. 387/1987, come modificato dall’art. 21 L. 232/1990, e per la condanna dell’istituto previdenziale alla conseguente corresponsione delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, oltre a interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Si è costituito l’Ente previdenziale eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito rilevando che non sussistono i presupposti per il riconoscimento del beneficio di cui al citato art. 6-bis, comma 1, poiché previsto per le sole cessazioni dal servizio per età, inabilità e decesso, né di quello contenuto nel comma 2 secondo cui “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”. Ha inoltre eccepito l’intervenuta decadenza dall’asserito diritto al riconoscimento degli scatti stipendiali ex art. 21 l. N. 232/1990 atteso che avrebbe dovuto presentare domanda entro il 30 giugno dell'anno nel quale erano maturate le anzianità anagrafica e di servizio.
All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In rito va disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa dell’I.n.p.s. sull’assunto che l’istituto ha provveduto a liquidare il trattamento di fine servizio agli odierni ricorrenti, senza gli scatti stipendiali, sulla base dei dati giuridici ed economici trasmessi dall’ex amministrazione di appartenenza, non potendo discostarsi da tali dati.
Invero, secondo costante e consolidata giurisprudenza l’unico soggetto obbligato a corrispondere il T.F.S. è il competente Ente previdenziale nei cui esclusivi confronti deve essere ritualmente instaurata la controversia (Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 13 novembre 2025, n. 3680).
2. Nel merito, ritiene il Tribunale Amministrativo che le censure articolate dal ricorrente siano fondate, in conformità ai propri precedenti (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 29 dicembre 2025, n. 22024; 26 maggio 2025, n. 906; 26 maggio 2025, n. 906; 7 ottobre 2024, n. 1426), che si richiamano anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
In particolare, l’art. 6-bis D.L. 21 settembre 1987, n. 387, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto sicurezza, ha previsto che “ 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto ”.
Il comma 2, della citata norma stabilisce che “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
In base al successivo comma 3 “ I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1° luglio 1991 ”.
Ciò posto, il Collegio condivide l’impostazione di quella parte della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la tesi difensiva dell’I.n.p.s. sovrappone due regimi giuridici aventi diverso oggetto, cioè quello dettato dall’art. 6-bis D.L. 387/1987 in materia di determinazione del T.F.S. per il personale delle Forze di Polizia, che dispone l’applicazione del beneficio pari a sei scatti stipendiali, richiamato poi, per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, dall’art. 1911, comma 3, D. Lgs. 66/2010 recante il codice dell’ordinamento militare, e quello relativo ai presupposti per il conseguimento della pensione di anzianità.
Invero, la corrispondenza tra i relativi requisiti -esistente in origine ma venuta meno per effetto di sopravvenienze normative- non può indurre a condividere la predicabilità di una permanente ed inscindibile connessione tra gli stessi anche a fronte delle citate modifiche normative e che, quindi, la disciplina dell’art. 6-bis citato recepisca automaticamente le novità apportate nel tempo alle disposizioni previdenziali in punto di età pensionabile, e ciò dunque a prescindere dalla considerazione che l’intenzione originaria del legislatore possa essere stata nel senso di operare un parallelismo tra gli istituti.
Va rilevato, peraltro, che il comma 2 non opera un rinvio o un richiamo all’istituto della pensione di anzianità -richiamo invece presente, ex adverso , nel comma 1 che fa riferimento alle ipotesi di cessazione dal servizio “per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”- ma si limita a esplicitare, mediante espressioni numeriche dal significato univoco, il dato anagrafico, indicato in “55 anni di età”, e quello contributivo, vale a dire del possesso di “35 anni di servizio”, richiesti per accedere al beneficio della maggiorazione della base di calcolo del T.F.S.
È stato poi affermato in giurisprudenza che un eventuale difetto di coordinamento, ove effettivamente riscontrabile, dovrebbe trovare correzione in sede legislativa, non certo attraverso un’interpretazione che contravviene al chiaro tenore letterale delle disposizioni rilevanti.
Il Consiglio di Stato ha poi precisato, in argomento, come la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall'anzianità anagrafica e retributiva, precisando altresì che l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165/1997, che riconosce i sei scatti al personale che cessa dal servizio a domanda ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica, pertanto, il regime di calcolo del trattamento di fine servizio (Consiglio di Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2985 e 22 novembre 2023, n. 9997; cfr. anche C.G.A.R.S. 9 marzo 2023, n. 209).
3. Tanto chiarito con riferimento alla portata del perimetro soggettivo e oggettivo di applicabilità delle norme in rassegna, non è persuasiva la tesi dell’I.n.p.s. incentrata sulla decadenza per intervenuto spirare dei termini entro i quali avrebbe dovuto presentare domanda, cioè il 30 giugno dell'anno nel quale erano maturate le anzianità anagrafica e di servizio, ai sensi del più volte citato art. 6-bis, comma 2.
Per confutare la detta asserzione è sufficiente considerare che ove il legislatore avesse voluto far discendere dalla mancata osservanza del termine del 30 giugno dell’anno in cui maturano i due requisiti la conseguenza della decadenza dalla facoltà di chiedere ed ottenere il beneficio, attesa l’incisività di tale effetto, lo avrebbe previsto espressamente.
Milita, inoltre, nel senso appena delineato la considerazione del collegamento ravvisabile, anche in virtù della collocazione nel medesimo contesto testuale delle disposizioni, tra la seconda parte del comma 2, ai sensi del quale “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990” ed il comma 3 dello stesso articolo, il quale prevede che “I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1° luglio 1991 ”.
Dalla lettura in combinato disposto delle due prescrizioni, è possibile dedurre che “ il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2985), con conseguente esclusione della soluzione preclusiva dovuta agli asseriti effetti decadenziali.
Sullo specifico tema la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha poi avuto modo di precisare che “ anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231).
Inoltre la giurisprudenza ha concluso che la disposizione per cui è causa non è in contrasto con il principio costituzionale di copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost.: “ sia perché una norma di copertura finanziaria effettivamente esiste (id est, l’art. 1 del D.L. n. 387 del 1987) sia perché il principio della copertura finanziaria costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice chiamato a interpretare e applicare la legge in coerenza con il complessivo quadro normativo e ordinamentale (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 aprile 2024, n. 1221) ” (T.A.R. Piemonte, 17 aprile 2025, n. 675).
4. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi perché il ricorrente benefici dell’istituto di cui all’art. 6-bis D.L. n. 387/1987, in quanto ex appartenente ad una forza di polizia ad ordinamento militare - Corpo di Polizia Penitenziaria - e che, al momento del collocamento in congedo, era in possesso dell’anzianità anagrafica e contributiva richiesta dalla citata norma ai fini del riconoscimento del beneficio in esame.
Ne deriva l’esito positivo dell’accertamento del diritto dell’esponente a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6-bis D.L. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell’amministrazione di provvedere al ricalcolo ai fini della rideterminazione dell'indennità di buonuscita e relative spettanze, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.
5. Le spese di lite possono essere integralmente compensate vista la natura della controversia e la non univoca giurisprudenza formatasi in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- accerta il diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico di cui all’art. 6-bis D.L. n. 387/1987, con conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali e corresponsione delle spettanti somme aggiuntive;
- condanna l’I.n.p.s. a pagare al ricorrente l’importo derivante dal computo dei sei scatti stipendiali, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte istante.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER ST, Presidente
Arturo Levato, Consigliere
RI IS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI IS | ER ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.