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Articolo 5 della Legge 14 ottobre 1999, n. 403
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Legge 14 ottobre 1999, n. 403
Articolo 5 della Legge 14 ottobre 1999, n. 403
Versione
9 novembre 1999
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione italiana.
Entrata in vigore il 9 novembre 1999
Vedi fonte istituzionale
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