TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 05/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in [...]Parte_1 P.IVA_1
STRAULLU, 35 08100 NUORO ITALIA Difeso dall'avv. CADEDDU NICOLA (c.f. ) C.F._1 con studio in VIA BRUNELLESCHI 31 09170 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. ), residente in [...]Parte_2 P.IVA_2
CARBONI, 4 09170 ORISTANO ITALIA Difeso dall'avv. BARDI ANTONIO (c.f. ), C.F._2 con studio in VIA SEN. E. CARBONI, 4 09170 ORISTANO
– Controparte –
Ruolo: n. 193/2022 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 5 febbraio 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
Parte_1
— 1 — - Accertare la illegittimità e per l'effetto dichiarare nulla e/o an- nullare la Ordinanza Ingiunzione n. 2/2022 del 27.01.2022 emessa dalla PR , con ogni Parte_3 conseguente statuizione di Legge;
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente Giu- dizio.
PROVINCIA DI ORISTANO: 1 accertare la legittimità del provvedimento impugnato e degli atti ad esso presupposti e per l'effetto rigettare la domanda della ricor- rente.
2 dichiarare la responsabilità della ricorrente quale trasgressore per la violazione accertata
3 Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
Il processo riguarda un impianto di depurazione a Montresta, lo- calità gestito da CP_1 Pt_1 Nel 2017 la PR ha svolto accertamenti, all'esito dei quali ha riscontrato che l'impianto scaricava senza autorizzazione, in viola- zione dell'art. 124 c. amb. Il 27 gennaio 2022 ha quindi notificato ordi- nanza-ingiunzione al pagamento di 6.000 €.
Il 23 febbraio 2022 ha depositato opposizione sulla base Pt_1 dei motivi di seguito illustrati.
* * *
I due motivi sono la sostanziale riproposizione di un unico mo- tivo, di cui si propongono due qualificazioni giuridiche diverse.
I motivi sono infondati. In fatto, sostiene di aver preso in gestione un impianto Pt_1 fermo, vetusto e con carenze strutturali non rimediabili. L'unica cosa che si poteva fare, sostiene, era demolire l'impianto. Non a caso, l'ul- tima autorizzazione era stata rilasciata nel 2009 per quattro anni, in modo da consentire la dismissione dell'impianto. Si pianificava, infatti,
— 2 — di far convogliare tutte le acque reflue verso un altro impianto a Mon- tresta, in località Su Segadu, previa esecuzione di lavori per rendere quest'ultimo impianto idoneo a ricevere ulteriori acque reflue. Arrivato il 2013, tuttavia, ha chiesto un'autorizzazione in deroga, che Pt_1 le è stata negata per mancanza dei requisiti necessari. Questi sono fatti pacifici tra le parti. A questo punto, la difesa di consiste nell'addebitare Pt_1 ogni responsabilità al proprietario dell'impianto, Controparte_2 che non ha provveduto nei tempi dovuti ai lavori necessari. Come cor- rettamente rilevato dalla PR, tuttavia, l'art. 14 della convenzione di affidamento prevede l'obbligo (e quindi il potere) di Parte_4
anche la manutenzione straordinaria degli impianti, comprese
[...] eventuali sostituzioni e messe fuori esercizio.
quindi, aveva tutte le risorse necessarie per provvedere Pt_1 al potenziamento dell'impianto in località Su Segadu per poter chiudere definitivamente l'impianto in località Per di più, nel 2014, ben CP_1 tre anni prima degli accertamenti sfociati nella sanzione, aveva ricevuto i fondi necessari dall'Ente Acque della Sardegna. Non hanno quindi pregio gli argomenti in diritto di che Pt_1 pretende di aver operato in modo incolpevole, e comunque in adempi- mento di un dovere. Al contrario, ha operato in piena co- Pt_1 scienza della propria condotta, e non può invocare a propria giustifica- zione l'adempimento di un dovere, in quanto la doverosità della presta- zione di un servizio pubblico non può risolversi nella violazione siste- matica della legge, specialmente quando l'asserita necessità di violare la legge è dipesa dall'inerzia colpevole serbata per anni. Peraltro, non si può non rilevare come non abbia in al- Pt_1 cun modo impugnato il diniego dell'autorizzazione in deroga nel 2013, rendendo così incontestabili, nei propri confronti, i motivi che l'hanno giustificato.
* * *
Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto che la causa è stata di valore pari a 6.000 €, di complessità minima.
Dispositivo
Il Tribunale:
— 3 — 1. rigetta l'opposizione
2. condanna al rimborso delle spese processuali, che si Pt_1 liquidano in 2.540 € per compensi, oltre accessori di legge
Si comunichi.
5 febbraio 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
— 4 —