Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/05/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3181/2024
tra
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MAURIZIO PAPA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. Controparte_1
fisc./p. iva , in persona del presidente legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCEDONE IVANO, GALEANO
MANLIO e NUCCIARONE UGO giusta procura in atti
- Resistente -
I
In fatto ed in diritto
Preliminarmente, va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data il 10.7.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 30.7.2024.
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42, comma 3,
del D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato il 23.1.2024 entro il termine di sei mesi dalla comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa, datata
25.10.2023
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico e procedere all'accertamento tecnico preventivo sulle condizioni sanitarie legittimanti
“il riconoscimento della invalidità civile maturata dalla domanda amministrativa
nella misura non inferiore al 74% ai sensi degli artt. 2 e 13 della L 118/1971 e art. 9
DLGS 509/88”.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione scritta Persona_1
depositata il 17.5.2024 ha ritenuto il ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In particolare il CTU ha accertato che è affetto dalle Parte_1
seguenti infermità: “Coxartrosi bilaterale da trattamento protesico, stato depressivo
II e positività all'HCV. […]. Da quanto detto si può affermare che il signor , Pt_1
tenuto conto degli attuali riferimenti tabellari, può ritenersi invalido al 68%
(sessantotto per cento)”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali ed instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo per avere sottostimato le patologie di cui era affetto il ricorrente.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo
CTU, in persona del dott. , il quale nella relazione depositata l'8.2.2025, Persona_2
ha concluso nel senso di ritenere che è affetto da “Coxartrosi Parte_1
grave bilaterale con significativo deficit deambulatorio in soggetto con
ipertensione arteriosa in labile compenso. HCV positivo con danno epatico. Stato
ansioso depressivo. Per la superiore diagnosi ed il relativo quadro clinico-
funzionale va riconosciuto, a mio giudizio, la condizione di INVALIDO con
riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%(art. 2 e 13 L.
118/71 e art. 9 DL 509/88) percentuale 76%. La decorrenza può farsi valere dalla
data delle operazioni peritali del 4/12/2024 con indicazione ad una revisione dopo
un anno vista la possibilità di miglioramenti clinico-funzionali”.
Da un punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro parzialmente divergenti circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento di tale beneficio.
III Tuttavia, la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito tiene conto di un complesso patologico e di un quadro clinico più aggiornato rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP. Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né
rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuto in capo al ricorrente una condizione di invalidità civile pari al 76%, con conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere l'assegno di invalidità, con decorrenza dal 4.12.2024.
Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario (4.12.2024), successiva alla data della visita medica dinanzi alla Commissione ASP (22.9.2023) sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro , con ricorso iscritto al nr 3181/2024 R.G. Parte_1 CP_1
depositato il 30.7.2024 a seguito di A.T.P.:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente il requisito sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata l'8.2.2025 dal dott. Persona_2
Compensa le spese del giudizio
IV Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
V