Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 4780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4780 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Simona D'Auria alla udienza del
08.5.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12492/2023 R.G. promossa
DA:
, nato a [...] il [...] e (cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Barano d'Ischia alla Via Vincenzo Di Meglio, C.F._1
n. 65 int.1, presso lo studio dell'avv. Paola Boccanfuso (cod. fisc. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato da considerarsi in calce al ricorso;
-RICORRENTE-
CONTRO
L' (c.f. in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in CP_1
Napoli via A. De Gasperi n.55, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello (c.f.
) in virtù di procura generale alle liti per Notaio del C.F._3 Persona_1
distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313;
-RESISTENTE-
OGGETTO: Riconoscimento indennità di malattia temporanea per dipendente marittimo.
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/06/2023 il ricorrente, ha convenuto in giudizio l' in persona CP_1
del suo legale rappresentante p.t. , esponendo: di svolgere l'attività di marittimo con qualifica di comandante, recante matricola n. 120334/1^ ; di aver lavorato a far data dal 10.05.2022, con la predetta qualifica di comandante, alle dipendenze della società “Alilauro S.P.A.” e precisamente a
Tanto premesso parte ricorrente ha chiesto:
- Dichiarare il diritto del sig. a percepire l'indennità di malattia per inabilità Parte_1
temporanea assoluta per malattia fondamentale, per il periodo intercorrente tra il giorno
02.07.2022 (giorno successivo allo sbarco per malattia) ed il giorno 16.07.2022, e per l'effetto: CP_
-Condannare l' al pagamento in favore del sig. della somma di € 2.200,20, ovvero Parte_1
gradatamente di quella diversa somma dovesse emergere in corso di causa.
- Con vittoria di spese e compensi con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.
L' si è costituita in giudizio con memoria depositata il 15/10/2024 eccependo e deducendo: CP_1
- Preliminarmente l'inammissibilità dell'azione per carenza della specifica domanda amministrativa riferita al periodo dal 02.07.2022 al 12.07.2022, non essendo stati inviati telematicamente i certificati medici (considerati come domanda amministrativa) in forma cartacea, come sancito dalla normativa vigente anche nel settore dei lavoratori marittimi;
- Nel merito, e in via subordinata, l'infondatezza della domanda, stante la mancanza della certificazione medica emessa nella data in cui si sostiene che sia insorta la malattia, a prescindere dal suo invio per via telematica.
Tanto premesso l'istituto resistente ha chiesto il rigetto della domanda.
Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa emettendo la presente sentenza
Preliminarmente va vagliata l'eccezione preliminare dell circa l'inammissibilità CP_1 dell'azione, stante il mancato invio telematico dei certificati di malattia volti ad ottenere il pagamento dell'indennità richiesta. Essa, infatti, comporta la carenza della domanda amministrativa telematica e, quindi, l'improponibilità dell'azione giudiziaria.
Il rilievo di parte resistente è fondato e, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.
Come evidenziato, infatti, dall'istituto, l'azione è inammissibile per carenza della specifica domanda amministrativa riferita al periodo dal 02.07.2022 al 12.07.2022. Infatti, l'unica domanda amministrativa pervenuta dopo lo sbarco del 01.07.2022 con la modalità telematica – unica consentita- è quella del 13.07.2022, n. 2200445461 tramite servizio online “Comunicazione integrativa malattia marittimi”, protocollo
.5106.13/07/2022.0144297, per un evento morboso insorto. CP_1
Solo in data 13.07.2022 è stato redatto certificato telematico di apertura malattia n.
320046754 con prognosi fino al 18.07.2022, cui seguivano i certificati n. 320147257
(prognosi 14/07/2022 – 21/07/2022) e n.320900958 (in data 21/07/2022 il lavoratore è stato dichiarato clinicamente guarito).
L' ha, di conseguenza, provveduto alla liquidazione della prestazione, riconoscendo 5 CP_1
giorni di indennizzo completo per il periodo 17 – 21 luglio 2022, con esclusione dei giorni
13, 14, 15 e 16 luglio quale periodo cd. di carenza non indennizzabile, erogando un importo di €.733,40.
L'evento è stato, infatti, qualificato quale malattia complementare, a fronte di un certificato di apertura malattia rilasciato in data 13.07.2022 -ovvero entro i 28 giorni dallo sbarco- e l'indennizzo è stato corrisposto a decorrere dal quarto giorno successivo alla data della denuncia malattia, così come previsto dall'art. 7 della legge n. 831 del 1938 (richiamata anche dalla circolare n.179/2013 par. 8.2, e circolare n.147/1996 paragrafo 3). CP_1
Ai fini dell'erogazione dell'indennità di malattia, infatti, è la trasmissione del certificato medico a costituire la domanda amministrativa che, come per tutte le prestazioni previdenziali, deve essere presentata telematicamente.
L'obbligo dell'invio telematico della certificazione medica per tutti i lavoratori dipendenti, compresi i marittimi, rientra nella riforma generale che ha imposto l'utilizzo della modalità
CP_ telematica per la presentazione di tutte le domande amministrative all avviata con il
Decreto Legge n. 78/2010, convertito con L. 122/2010 e che, all'art. 38, ha disposto : “Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, … gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì
l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi”. Si rileva, poi, l'inidoneità della certificazione cartacea in quanto non inviata dal con CP_2
modalità telematica, atteso che a far tempo dal 3 aprile 2010, data di entrata in vigore del
D.M. del 26.2.2010, i medici dipendenti del S.S.N. o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all' in via telematica il certificato di malattia del lavoratore, CP_1 rilasciandone copia cartacea all'interessato.
Sul punto, l'articolo 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in merito alla certificazione di malattia dispone che: “Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Tale norma, al comma 2, impone l'obbligo di invio telematico dei certificati di malattia e al comma 4 qualifica come illecito disciplinare del medico la mancata trasmissione in via telematica della certificazione.
Ed ancora, l'articolo 2 del DL 663 del 1979 convertito in legge 3 del 1980, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, aveva, in ogni caso, già disposto che: “A decorrere dal
1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all' il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia CP_1
per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall' medesimo.” CP_1
Dunque, l'obbligo di trasmissione telematica dei certificati di malattia per i medici del
S.S.N. esiste dal 2010, e trova fondamento nella Legge, che è stata concretamente attuata con i messaggi pubblicati anche sul sito internet ufficiale. CP_1
Il messaggio n. 610 del 18 febbraio 2020 ha, in dettaglio, ha previsto che: “Nel corso del mese di gennaio 2020, gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera e dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile
(USMAF-SASN) del Ministero della Salute hanno iniziato ad emettere certificati telematici di malattia per i loro assistiti, lavoratori marittimi e aeronaviganti. Tali certificati telematici pervengono all' con le stesse modalità in uso per le altre categorie di lavoratori. Di CP_1
conseguenza, a regime, la certificazione cartacea dei SASN assumerà carattere del tutto marginale e residuale.”
Inoltre, il Messaggio n. 897 del 2 marzo 2023 ha previsto che: “Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, la certificazione medica è trasmessa dal medico curante esclusivamente per via telematica. (…) Tanto premesso, per la categoria dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dal 1° gennaio 2014, l' CP_1
gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia specifiche del settore. Al riguardo, si ricorda che costituisce specificità del settore la competenza all'assistenza sanitaria, ripartita tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi
Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato, disciplinata dagli articoli 3 e 6 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, e dai relativi decreti attuativi. Quanto agli assistiti marittimi, dismessi dall'assistenza USMAF-SASN che transitano, pertanto, negli elenchi degli assistiti del S.S.N. successivamente alla perdita della qualificazione specifica di lavoratore navigante, la certificazione di malattia va trasmessa in modalità telematica ai sensi del suddetto quadro normativo. Con il messaggio n. 610 del 18 febbraio 2020, è stato comunicato l'avvio della trasmissione telematica dei certificati di malattia anche da parte degli ambulatori USMAFSASN. Nel confermare, quindi, che le predette indicazioni sono applicabili anche alla certificazione telematica per i lavoratori marittimi da parte di tutti i soggetti abilitati alla relativa trasmissione, si fa rinvio alle istruzioni diramate con il messaggio n. 610/2020 e alla circolare n. 145/2021 relativa alle istruzioni operative sul servizio “Comunicazione integrativa malattia marittimi”.
A tutto quanto sopra premesso, va evidenziato anche che ai fini dell'erogazione della prestazione indennità di malattia, il lavoratore marittimo deve: “comunicare il numero di
Protocollo Unico del Certificato telematico da indennizzare (PUC); esibire il libretto di navigazione (…) fornire alla Struttura territoriale anche il numero di protocollo del CP_1
certificato telematico da indennizzare (PUC). In completa analogia agli obblighi che oggi regolano il rapporto tra i medici del SSN e le altre categorie di lavoratori, gli uffici CP_3
sono, infatti, tenuti a rilasciare al lavoratore marittimo il numero di Protocollo Unico
[...] del Certificato telematico (PUC).”
In conclusione, nel caso che occupa, il mancato invio telematico dei certificati di malattia volti ad ottenere il pagamento dell'indennità di malattia, ha comportato la carenza della domanda amministrativa telematica e, quindi, l'improponibilità dell'azione giudiziaria.
Al riguardo, si ricorda che la giurisprudenza ha ormai pacificamente considerato inesistente la domanda amministrativa presentata in modalità cartacea dopo l'entrata in vigore dell'art. 38, co.5 del D.L.78/2010, con la conseguenza di ritenere improponibile il successivo ricorso giudiziario.L'accoglimento dell'eccezione della resistente assorbe l'esame della controversia nel merito.
Le spese di lite sono compensate posto che lo stesso , liquidando parzialmente la CP_1 provvidenza, ha indotto in errore l'istante.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- Compensa per intero le spese del giudizio.
Si comunichi.
Napoli, 06/12/2024.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona D'Auria.