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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/02/2024, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr. Elena GIUPPI, all' esito dell'udienza del 24 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n.206\2023, discussa alla medesima udienza, promossa da
, rappresentato e difeso dall' Avv. Valentina Ajmone, con elezione di domicilio presso lo studio della Parte_1 stessa in Lodi Via XX Settembre 51
Ricorrente
contro in persona del suo amministratore delegato, con sede in Controparte_1
Milano Corso Concordia n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Rizzo con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Milano,Piazza Santa Maria Beltrade n.1.
Resistente
e con l'intervento di
CP_
rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Tarzia con elezione di domicilio presso l'ufficio legale dell'Ente in Lodi, via Besana 4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data in data 15 Marzo 2023 il ricorrente in epigrafe indicato, dipendente della società resistente in qualità di guardia giurata dal 4 Aprile 2016 al 19 luglio 2022, con contratto a tempo pieno e indeterminato , conveniva in giudizio la società resistente rassegnando le seguenti conclusioni :
1) Accertare e dichiarare il diritto del signor alle differenze retributive come dai CP_3 conteggi in atti per i titoli sopra specifi nseguentemente, condannare la convenuta al pagamento a favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 3.524,89, di cui € 2.293,42 a titolo di Assegni per il Nucleo Famigliare, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze fino al saldo. In ogni caso condannare la parte convenuta al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
A fondamento della domanda parte ricorrente deduceva :
goduti 9 giorni di ferie mai richiesti dal lavoratore nei mesi di settembre e ottobre 2020, oltre a 150 ore a titolo di roll (anch'essi mai richiesti), nelle giornate puntualmente indicate al capitolo 8
del ricorso;
2) che non gli erano mai stati pagati gli assegni per il nucleo familiare per il periodo da luglio 2020
CP_ a giugno 2021, richiesti con domanda all' in data 24 giugno 2021(domanda approvata).
La società convenuta si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
CP_ Il giudice disponeva la chiamata in causa di ,in quanto litisconsorte necessario con riguardo alla domanda di pagamento degli assegni familiari.
La causa veniva istruita sulla documentazione prodotta in atti dalle parti.
All'udienza del 24 gennaio 2024,dopo la discussione, il Giudice decideva la causa dando lettura in udienza del dispositivo.
Motivi della decisione
Si esaminano,di seguito e separatamente,le domande proposte nel ricorso introduttivo.
Diritto alla retribuzione.
La domanda deve essere rigettata.
Come ammesso dallo stesso ricorrente nelle giornate oggetto di causa ed indicate nei listini paga Pers oggetto di causa a titolo di Ferie e di gli non ha lavorato: benchè il lavoratore assuma di non aver richiesto il godimento delle giornate di ferie e rol, non è contestato che egli ne abbia goduto, non prestando attività lavorativa. Per dette giornate è stato corrisposto il dovuto a titolo di ferie e rol. Il diritto alla retribuzione non spetta.
Diritto agli Assegni familiari.
CP_ In fatto è pacifico che il ricorrente in data 24 giugno 2021 abbia presentato all' domanda per
CP_ ottenere gli assegni famigliari per il periodo 1 luglio 2020- 30 giugno 2021 e che abbia accolto la domanda in data 30 giugno 2021.
È altrettanto pacifico che il datore di lavoro non abbia mai versato al ricorrente gli importi liquidati
CP_ dall' e che lo stesso non abbia mai preso in carico la domanda del lavoratore (si veda punto 3 CP_ della memoria di costituzione dell'
In relazione al periodo oggetto di domanda trova applicazione l'art. 37, comma 1 Dpr 797/1955 il quale dispone che il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell'importo degli assegni familiari,
CP_ fermo restando il successivo conguaglio da parte dell' delle somme versate.
La difesa della società, secondo la quale tenuto al pagamento degli Assegni familiari sarebbe
CP_ l' , non è corretta in quanto detto obbligo di pagamento a carico dell' è stato introdotto CP_4 successivamente allorchè la normativa sopravvenuta(dlgs 29 dicembre 2021 n.230) ,riformando la prestazione previdenziale,ha introdotto l'Assegno Unico, con decorrenza dall'1 marzo 2022.
I crediti oggetto di domanda sono antecedenti (in quanto maturati nel periodo da luglio 2020 a giugno 2021) e dunque il datore di lavoro è tenuto al pagamento degli assegni familiari in favore del lavoratore.
La società resistente è condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
2.293,42 a titolo di assegni familiari relativi al periodo luglio 2020- giugno 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti resistente(con distrazione in favore del procuratore antistatario) e terza chiamata seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
contro Controparte_1
Condanna
La società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 2293,42 a titolo di assegni familiari oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro
2800,00 oltre spese generali Iva e cpa ,con distrazione in favore dei procuratori anticipatari ed in
CP_ favore di liquidate in € 2600,00 oltre spese generali
Termine di 60 giorni per la motivazione
Lodi, così deciso il 24 gennaio 2024
Il Giudice
Dott.E.Giuppi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 ) che dai fogli presenza elaborati dalla società convenuta e dai listini retributivi risultavano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr. Elena GIUPPI, all' esito dell'udienza del 24 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n.206\2023, discussa alla medesima udienza, promossa da
, rappresentato e difeso dall' Avv. Valentina Ajmone, con elezione di domicilio presso lo studio della Parte_1 stessa in Lodi Via XX Settembre 51
Ricorrente
contro in persona del suo amministratore delegato, con sede in Controparte_1
Milano Corso Concordia n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Rizzo con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Milano,Piazza Santa Maria Beltrade n.1.
Resistente
e con l'intervento di
CP_
rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Tarzia con elezione di domicilio presso l'ufficio legale dell'Ente in Lodi, via Besana 4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data in data 15 Marzo 2023 il ricorrente in epigrafe indicato, dipendente della società resistente in qualità di guardia giurata dal 4 Aprile 2016 al 19 luglio 2022, con contratto a tempo pieno e indeterminato , conveniva in giudizio la società resistente rassegnando le seguenti conclusioni :
1) Accertare e dichiarare il diritto del signor alle differenze retributive come dai CP_3 conteggi in atti per i titoli sopra specifi nseguentemente, condannare la convenuta al pagamento a favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 3.524,89, di cui € 2.293,42 a titolo di Assegni per il Nucleo Famigliare, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze fino al saldo. In ogni caso condannare la parte convenuta al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
A fondamento della domanda parte ricorrente deduceva :
goduti 9 giorni di ferie mai richiesti dal lavoratore nei mesi di settembre e ottobre 2020, oltre a 150 ore a titolo di roll (anch'essi mai richiesti), nelle giornate puntualmente indicate al capitolo 8
del ricorso;
2) che non gli erano mai stati pagati gli assegni per il nucleo familiare per il periodo da luglio 2020
CP_ a giugno 2021, richiesti con domanda all' in data 24 giugno 2021(domanda approvata).
La società convenuta si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
CP_ Il giudice disponeva la chiamata in causa di ,in quanto litisconsorte necessario con riguardo alla domanda di pagamento degli assegni familiari.
La causa veniva istruita sulla documentazione prodotta in atti dalle parti.
All'udienza del 24 gennaio 2024,dopo la discussione, il Giudice decideva la causa dando lettura in udienza del dispositivo.
Motivi della decisione
Si esaminano,di seguito e separatamente,le domande proposte nel ricorso introduttivo.
Diritto alla retribuzione.
La domanda deve essere rigettata.
Come ammesso dallo stesso ricorrente nelle giornate oggetto di causa ed indicate nei listini paga Pers oggetto di causa a titolo di Ferie e di gli non ha lavorato: benchè il lavoratore assuma di non aver richiesto il godimento delle giornate di ferie e rol, non è contestato che egli ne abbia goduto, non prestando attività lavorativa. Per dette giornate è stato corrisposto il dovuto a titolo di ferie e rol. Il diritto alla retribuzione non spetta.
Diritto agli Assegni familiari.
CP_ In fatto è pacifico che il ricorrente in data 24 giugno 2021 abbia presentato all' domanda per
CP_ ottenere gli assegni famigliari per il periodo 1 luglio 2020- 30 giugno 2021 e che abbia accolto la domanda in data 30 giugno 2021.
È altrettanto pacifico che il datore di lavoro non abbia mai versato al ricorrente gli importi liquidati
CP_ dall' e che lo stesso non abbia mai preso in carico la domanda del lavoratore (si veda punto 3 CP_ della memoria di costituzione dell'
In relazione al periodo oggetto di domanda trova applicazione l'art. 37, comma 1 Dpr 797/1955 il quale dispone che il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell'importo degli assegni familiari,
CP_ fermo restando il successivo conguaglio da parte dell' delle somme versate.
La difesa della società, secondo la quale tenuto al pagamento degli Assegni familiari sarebbe
CP_ l' , non è corretta in quanto detto obbligo di pagamento a carico dell' è stato introdotto CP_4 successivamente allorchè la normativa sopravvenuta(dlgs 29 dicembre 2021 n.230) ,riformando la prestazione previdenziale,ha introdotto l'Assegno Unico, con decorrenza dall'1 marzo 2022.
I crediti oggetto di domanda sono antecedenti (in quanto maturati nel periodo da luglio 2020 a giugno 2021) e dunque il datore di lavoro è tenuto al pagamento degli assegni familiari in favore del lavoratore.
La società resistente è condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
2.293,42 a titolo di assegni familiari relativi al periodo luglio 2020- giugno 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti resistente(con distrazione in favore del procuratore antistatario) e terza chiamata seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
contro Controparte_1
Condanna
La società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 2293,42 a titolo di assegni familiari oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro
2800,00 oltre spese generali Iva e cpa ,con distrazione in favore dei procuratori anticipatari ed in
CP_ favore di liquidate in € 2600,00 oltre spese generali
Termine di 60 giorni per la motivazione
Lodi, così deciso il 24 gennaio 2024
Il Giudice
Dott.E.Giuppi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 ) che dai fogli presenza elaborati dalla società convenuta e dai listini retributivi risultavano