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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 186 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 discussa all'udienza del 7 marzo 2025 e vertente
TRA
(p.i.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Lijoi
RECLAMANTE
E
e Controparte_1 Controparte_2
RECLAMATI CONTUMACI
NONCHÉ
Controparte_3
RECLAMATA CONTUMACE
1 OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 marzo 2025 il difensore della reclamante ha concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Parte_1
Sezione fallimentare n. 791/2024, che ne ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, su istanza di e Controparte_1 Controparte_2
Con l'unico motivo di reclamo, la ha dedotto di essere in possesso dei Parte_1 requisiti previsti dalla legge per non essere assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, in quanto ai fini del calcolo dell'attivo patrimoniale bisognerebbe escludere il valore delle immobilizzazioni immateriali.
La reclamante ha concluso domandando la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale dell' Parte_1
Le parti reclamate non si sono costituite in giudizio.
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
Ai sensi dell'art. 121 CCII le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano gli imprenditori commerciali che non dimostrino di possedere i requisiti per essere considerati un'impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d) e che siano in stato d'insolvenza.
L'art. 2, comma 1, lett. d) stabilisce a sua volta che per «impresa minore» deve intendersi l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000,00
€ nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000,00 € nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000,00 €.
Il tribunale ha escluso che l' possedesse i requisiti per essere considerata Parte_1 un'impresa minore, dal momento che dai bilanci relativi agli anni 2021 e 2022 risulta un attivo patrimoniale superiore a 300.000,00 €.
Ad avviso della reclamante tale soluzione non sarebbe corretta, perché ai fini dell'accertamento dell'attivo patrimoniale si dovrebbe escludere il valore delle immobilizzazioni immateriali, che nel caso di specie sono costituite dai costi di impianto sostenuti sull'immobile condotto in locazione in cui veniva svolta l'attività d'impresa (pagg. 5
e 6 del reclamo).
2 La tesi non può essere condivisa.
Il d.lgs. n. 169 del 2007 ha modificato il parametro dimensionale costituito dall'ammontare degli investimenti e lo ha sostituito con quello dell'attivo patrimoniale, adottando, in luogo di un criterio di incerta definizione, un criterio di giudizio maggiormente certo che consente di fare riferimento all'elenco delle voci contenuto nell'art. 2424 c.c.
Il concetto di attivo patrimoniale deve dunque desumersi dall'art. 2424 c.c. e comprende le immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie), l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti (Cass. 21647/2018).
Poiché dal bilancio relativo all'anno 2021 risulta un attivo patrimoniale superiore a
300.000,00 €, si deve ritenere che sussistano nel caso di specie i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società.
Il reclamo è pertanto respinto.
Nulla deve essere disposto sulle spese di lite, stante la contumacia delle parti reclamate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione fallimentare n. Parte_1
791/2024.
Nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 186 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 discussa all'udienza del 7 marzo 2025 e vertente
TRA
(p.i.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Lijoi
RECLAMANTE
E
e Controparte_1 Controparte_2
RECLAMATI CONTUMACI
NONCHÉ
Controparte_3
RECLAMATA CONTUMACE
1 OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 marzo 2025 il difensore della reclamante ha concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Parte_1
Sezione fallimentare n. 791/2024, che ne ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, su istanza di e Controparte_1 Controparte_2
Con l'unico motivo di reclamo, la ha dedotto di essere in possesso dei Parte_1 requisiti previsti dalla legge per non essere assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, in quanto ai fini del calcolo dell'attivo patrimoniale bisognerebbe escludere il valore delle immobilizzazioni immateriali.
La reclamante ha concluso domandando la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale dell' Parte_1
Le parti reclamate non si sono costituite in giudizio.
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
Ai sensi dell'art. 121 CCII le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano gli imprenditori commerciali che non dimostrino di possedere i requisiti per essere considerati un'impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d) e che siano in stato d'insolvenza.
L'art. 2, comma 1, lett. d) stabilisce a sua volta che per «impresa minore» deve intendersi l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000,00
€ nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000,00 € nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000,00 €.
Il tribunale ha escluso che l' possedesse i requisiti per essere considerata Parte_1 un'impresa minore, dal momento che dai bilanci relativi agli anni 2021 e 2022 risulta un attivo patrimoniale superiore a 300.000,00 €.
Ad avviso della reclamante tale soluzione non sarebbe corretta, perché ai fini dell'accertamento dell'attivo patrimoniale si dovrebbe escludere il valore delle immobilizzazioni immateriali, che nel caso di specie sono costituite dai costi di impianto sostenuti sull'immobile condotto in locazione in cui veniva svolta l'attività d'impresa (pagg. 5
e 6 del reclamo).
2 La tesi non può essere condivisa.
Il d.lgs. n. 169 del 2007 ha modificato il parametro dimensionale costituito dall'ammontare degli investimenti e lo ha sostituito con quello dell'attivo patrimoniale, adottando, in luogo di un criterio di incerta definizione, un criterio di giudizio maggiormente certo che consente di fare riferimento all'elenco delle voci contenuto nell'art. 2424 c.c.
Il concetto di attivo patrimoniale deve dunque desumersi dall'art. 2424 c.c. e comprende le immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie), l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti (Cass. 21647/2018).
Poiché dal bilancio relativo all'anno 2021 risulta un attivo patrimoniale superiore a
300.000,00 €, si deve ritenere che sussistano nel caso di specie i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società.
Il reclamo è pertanto respinto.
Nulla deve essere disposto sulle spese di lite, stante la contumacia delle parti reclamate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione fallimentare n. Parte_1
791/2024.
Nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
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