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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/09/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4062/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Veronica Marrapodi, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., all'esito dell'udienza di discussione orale tenutasi in data 16/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
BELLOLI ATTILIO, giusta procura agli atti – attore;
nei confronti di
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Cerioli n. 2/A – convenuta contumace;
nonché nei confronti di
(CF. , residente in [...] C.F._3
Trieste n. 22 – chiamata non costituita;
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo, contrariis reiectis, così provvedere: In via principale: autorizzare il sig. ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 524 cod. civ., ad accettare, in nome ed in luogo della rinunciante , CP_1
l'eredità del defunto , deceduto in data 27.2.2020, al solo scopo di Persona_1 soddisfarsi, fino alla concorrenza del proprio credito, sui seguenti beni: - quota di 4/16 della proprietà di immobile ubicato ad AN SA LO (BG), Viale Trieste, censito al catasto fabbricati al foglio 2, particella 559, sub 52, Cat. C/2, classe U, consistenza mq.
11, rendita € 20,45; - quota di 4/16 della nuda proprietà di immobile ubicato ad AN
pagina 1 di 7 SA LO (BG), Viale Trieste n. 20-22, censito al catasto fabbricati al foglio 2, particella
559, sub 82, Cat. A/3, classe 01, consistenza 3 vani, rendita € 185,92; - quota di 4/16 della nuda proprietà di immobile ubicato ad AN SA LO (BG), Viale Trieste n. 4, censito al catasto fabbricati al foglio 2, particella 559, sub 707, Cat. C/2, classe 01, consistenza 4 mq, rendita € 7,44; - quota parte della giacenza presente presso il C/C N.
58589821 intestato al de cuius acceso presso per un totale di € Controparte_3
8.677,00; - quota parte della giacenza presente sul libretto di risparmio N. 35091455, aperto presso per un totale di € 235,00. In ogni caso: con vittoria Controparte_3 di spese e competenze di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo al tribunale l'autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 524
[...] codice civile, ad accettare, il nome e il luogo della rinunciante , l'eredità del CP_1 defunto , al solo scopo di soddisfarsi, fino alla concorrenza del proprio Persona_1 credito, sulle quote di 4/16 della piena proprietà di un immobile sito in AN SA LO
e della nuda proprietà di altri due fabbricati situati nel medesimo Comune.
Più in particolare, l'odierno attore dava atto che, con atto di intimazione di sfratto per morosità ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio e CP_1 CP_4 per sentir convalidare l'intimato sfratto dall'immobile dalle stesse condotto in locazione a
Bergamo, via SAta Costanza Cerioli n. 2/A, nonché per vederle condannate al pagamento dei canoni di locazione scaduti e a scadere sino al rilascio dell'immobile, oltre agli oneri accessori;
che, così, all'udienza del 05/09/2023, il giudice convalidava lo sfratto emettendo contestualmente decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la somma di euro 10.554,00 a titolo di canoni di locazione e oneri accessori scaduti e a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile, con rifusione delle spese di procedura;
che il decreto ingiuntivo veniva notificato alle debitrici in data 14/09/2023, unitamente all'atto di precetto con cui veniva intimato loro il pagamento della somma di euro 13.773,64, oltre interessi e spese occorrende;
che l'immobile veniva rilasciato dalle conduttrici soltanto in data 15/01/2024, per cui dopo la notifica maturavano ulteriori importi a titolo di canoni di locazione non corrisposti ed oneri accessori;
che, a fronte del mancato pagamento del debito, l'odierno attore agiva in via esecutiva con un pignoramento nei confronti di INPS,
pagina 2 di 7 e OS S.p.A., quest'ultima quale datore di lavoro della signora CP_3 CP_4
ma, in base alle dichiarazioni ex articolo 547 c.p.c., comunicava
[...] CP_3 che il conto si era azzerato, l'INPS dichiarava che la signora percepiva una pensione CP_1 mensile di 1.077,82 euro, già gravata da una trattenuta volontaria di euro 170,00 al mese con quota pignorabile pari a soli 14,00 euro, mentre OS (ridenominata nel frattempo
Castelli S.p.A.) comunicava che la signora aveva cessato il rapporto di lavoro e CP_4 le era dovuto il TFR per euro 5.687,83, al lordo delle trattenute, già gravato da una cessione del quinto;
che, dunque, all'udienza del 16/02/2024 il giudice dell'esecuzione assegnava all'odierno attore il trattamento di fine rapporto spettante alla signora , CP_4 sino al soddisfo, liquidando le spese processuali in euro 1.673,00 oltre accessori di legge e costi di registrazione del titolo esecutivo e dell'ordinanza di assegnazione, estinguendo così la procedura;
che, dunque, la predetta esecuzione si rivelava completamente infruttuosa posto che l'importo assegnato non era sufficiente nemmeno a coprire le spese legali; che l'odierno attore, quindi, dava corso a ricerche patrimoniali sulle debitrici al fine di individuare beni da sottoporre ad esecuzione al fine di recuperare il proprio credito, appurando dalla visura ipo-catastale che la signora era intestataria della quota CP_1 di 4/16 della proprietà di un immobile ubicato ad AN SA LO, viale Trieste, della consistenza di 11 mq, nonché della quota di 4/16 della nuda proprietà di altri due cespiti ubicati ad AN SA LO, uno in viale Trieste n. 20-22 della consistenza di tre vani e l'altro in viale Trieste n. 4 della consistenza di 4 mq, immobili che le erano pervenuti a seguito della successione ereditaria del fratello deceduto in data Persona_1
27/02/2020, come risultava dalla nota di trascrizione della dichiarazione di successione n. 15016 RG – 10376 RP presentata il 17/03/2021; che, tuttavia, aveva CP_1 successivamente rinunciato all'eredità - al pari della di lei figlia che per CP_4 effetto di questa rinunzia sarebbe subentrata nella posizione di chiamata - con conseguente devoluzione della relativa quota (al pari di quella degli altri chiamati rinuncianti) in favore della sorella , che, in tal modo, diveniva unica erede CP_2 intestataria del compendio immobiliare del de cuius come risultava dalla Persona_1 nota di trascrizione n. 3048 RG – 2070 RP del 19/01/2024, presentata a rettifica di quella precedente datata 17/03/2021, rinunzia che aveva l'effetto di recare un pregiudizio patrimoniale nei confronti dell'odierno attore, posto che non risultava CP_1 proprietaria di altri immobili né titolare di giacenze bancarie o postali, ma unicamente pagina 3 di 7 titolare di un emolumento pensionistico di circa 1.000 euro, gravato da una trattenuta volontaria e non ulteriormente pignorabile se non per pochi euro; che, ad ogni modo, anche l'altra debitrice solidale risultava completamente priva di beni sui CP_4 quali il creditore avrebbe potuto soddisfarsi, oltre che priva di una occupazione lavorativa, come risultava dalla comunicazione del centro per l'impiego datata 29/04/2024.
Preso atto che la citazione veniva notificata, ai fini della trascrizione della domanda giudiziale e dei conseguenti effetti prenotativi, anche nei confronti di che CP_2 non si costituiva in giudizio, con decreto emesso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. il giudice disponeva la rinnovazione della notificazione della citazione nei confronti della convenuta , rilevando la tardività della prima notificazione eseguita ai sensi CP_1 dell'articolo 143 c.p.c.
Dichiarata la contumacia di ritualmente e tempestivamente evocata in CP_1 giudizio, la causa veniva istruita esclusivamente mediante l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. della dichiarazione di successione relativa al signor presentata in data Persona_1
01/03/2021 dalla signora . CP_2
All'udienza tenutasi in data 16/09/2025, il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva rimessa in decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma c.p.c.
Così riassunti brevemente le domande e i fatti di causa, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Preliminarmente, pare utile osservare che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato sia nei confronti della debitrice rinunziante all'eredità sia nei confronti dell'ulteriore chiamata , che, avendo accettato l'eredità, potrebbe vantare un interesse a CP_2 partecipare al presente giudizio atteso che, a seguito del fruttuoso esperimento dell'azione, saranno i suoi beni a subire un vincolo a garanzia del debito altrui.
Pare necessario premettere, inoltre, che la presente azione è stata esercitata entro il termine di prescrizione quinquennale previsto dal secondo comma dell'articolo 524 codice civile, termine decorrente dal giorno della rinuncia all'eredità.
Ebbene, in punto di diritto va ricordato che la presente azione si fonda sull'art. 524 codice civile, che disciplina l'impugnazione della rinunzia da parte dei creditori, quale strumento volto rendere inopponibile al creditore la rinunzia all'eredità fatta dal suo debitore così da pagina 4 di 7 permettere al primo di agire sul patrimonio ereditario per il soddisfacimento del suo credito come se la rinunzia non ci fosse stata (ex multis, cfr. Cass. Sent. n. 3548/1995).
Il presupposto per l'esercizio dell'impugnazione della rinunzia all'eredità è esclusivamente di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all'eredità da parte del debitore comporti un danno per il creditore in quanto il patrimonio personale del debitore non basta a soddisfare il credito e l'eredità presenta un attivo;
infatti, ai fini dell'azione di impugnazione, non è necessario che siano consapevoli di tale danno i successivi chiamati all'eredità, i quali, a seguito della rinunzia, l'abbiano accettata, né è necessario che la rinunzia all'eredità sia stata preordinata allo scopo specifico di impedire al creditore di soddisfarsi né occorre la consapevolezza da parte del debitore di recare un pregiudizio alle ragioni altrui.
Quanto al presupposto del danno, è sufficiente che al momento della proposizione dell'azione il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrono fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto le ragioni del creditore. Peraltro, secondo quanto chiarito dai giudici di legittimità, ciò si verifica anche quando l'atto dispositivo determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, circostanze il cui onere probatorio incombe sul creditore che agisce in giudizio (cfr. Cass. sent. n. 5994/2020).
Orbene, nel caso di specie, l'attore ha documentato di essere legittimato Parte_1 attivamente all'azione in esame, in quanto nel momento in cui interveniva la rinunzia all'eredità da parte della chiamata , all'eredità del defunto (c.f. CP_1 Persona_1
, nato a [...] il [...] e deceduto il 27/02/2020), già C.F._4 risultava creditore della rinunziante, ovvero titolare di un diritto di credito liquido, esigibile e pure accertato giudizialmente (doc. 4).
Infatti, dalla dichiarazione di successione presentata da , acquisita agli atti CP_2 del giudizio ex art. 213 c.p.c., risulta, tra gli eredi di la signora , Persona_1 CP_1 convenuta in questo giudizio;
dalla medesima dichiarazione si apprende che il patrimonio del de cuius era composto da alcuni fabbricati in piena proprietà e in nuda proprietà, oltre che da un saldo di euro 8.677 sul conto corrente n. 58589821 acceso con , CP_3 il tutto per un valore dell'asse ereditario netto pari ad euro 26.108 (v. dichiarazione di successione).
pagina 5 di 7 Inoltre, dagli esiti delle ispezioni ipo-catastali eseguite dall'odierno attore in data 26 febbraio 2024, risulta che effettivamente la signora era titolare della quota di CP_1
4/16 del diritto di nuda proprietà e del diritto piena intera proprietà sui cespiti siti in
AN SA LO, provenienti dalla successione mortis causa di mentre Persona_1 in data 19 gennaio 2024 veniva registrata la rinunzia all'eredità sia da parte della chiamata
(c.f. ), sia da parte della di lei figlia, CP_1 C.F._2 CP_4
(c.f. ), chiamata in rappresentazione (docc. 12-13-21), fatto che C.F._5 dava luogo ad una nuova dichiarazione che rifletteva il mutato panorama ereditario dove unica erede risultava la signora (v. doc. 13). CP_2
È stato documentalmente provato che l'odierno attore notificava il decreto ingiuntivo e il relativo atto di precetto sia nei confronti di sia nei confronti di CP_1 CP_4 in data 14/09/2023 e che, pertanto, la rinunzia all'eredità interveniva successivamente alla formazione del titolo esecutivo e in pendenza dell'esecuzione presso terzi per il recupero dei canoni di locazione e spese accessorie rimaste impagate.
Pure documentalmente provata è l'assenza di cespiti immobiliari in capo alle debitrici e (dcocc. 18-19-20), l'infruttuosità della procedura di CP_1 CP_4 pignoramento presso terzi eseguita nei confronti di e dell'ex datore di lavoro CP_3 di (docc. 6-9), nonché l'insufficienza dell'emolumento pensionistico di CP_4 cui è titolare ai fini del soddisfacimento del credito vantato dall'attore (doc. CP_1
8).
Per tutto quanto sopra illustrato e argomentato, ritenendo sussistente il presupposto oggettivo del danno alle ragioni creditorie dell'odierno attore, va dichiarata fondata l'impugnazione della rinunzia all'eredità da parte della debitrice con CP_1 conseguente autorizzazione dell'odierno attore ad accettare, ai sensi dell'articolo 524 codice civile, in nome e in luogo della rinunciante , l'eredità del de cuius CP_1
Persona_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la convenuta contumace deve CP_1 essere condannata a rifondere in favore dell'attore l'importo di euro 3.000,00, a titolo di compensi professionali (calcolati in base ai parametri medio-bassi ex D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, per le cause di cognizione aventi un valore compreso nello scaglione euro 5.201-26.000), oltre al rimborso delle spese anticipate a titolo di marca da pagina 6 di 7 bollo e contributo unificato per euro 237,00, al 15% di rimborso forfettario ex lege, i.v.a.
e c.p.a.
Nulla deve disporsi sulle spese di causa nel rapporto processuale tra l'attore e CP_2
tenuto conto della mancata costituzione di quest'ultima, che risulta citata in giudizio
[...] ai soli fini prenotativi della trascrizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattese così provvede:
1. autorizza, ai sensi dell'art. 524 c.c., l'attore ad accettare Parte_1
l'eredità del signor (c.f. , nato a Persona_1 C.F._4
Bergamo il 03/07/1953 e deceduto il 27/02/2020) in nome e luogo della rinunziante , al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari sino alla CP_1 concorrenza del proprio credito e, per l'effetto,
2. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2652, comma 1 c.c.;
3. condanna a rifondere in favore dell'attore l'importo di euro 3.000,00, a CP_1 titolo di compensi professionali, oltre ad euro 237,00 a titolo di rimborso spese, al
15% a titolo di rimborso forfettario ex lege, i.v.a. e c.p.a.;
4. dichiara irripetibili le spese di causa nei confronti di . CP_2
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, il 29/09/2025.
Il Giudice
Veronica Marrapodi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Veronica Marrapodi, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., all'esito dell'udienza di discussione orale tenutasi in data 16/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
BELLOLI ATTILIO, giusta procura agli atti – attore;
nei confronti di
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Cerioli n. 2/A – convenuta contumace;
nonché nei confronti di
(CF. , residente in [...] C.F._3
Trieste n. 22 – chiamata non costituita;
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo, contrariis reiectis, così provvedere: In via principale: autorizzare il sig. ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 524 cod. civ., ad accettare, in nome ed in luogo della rinunciante , CP_1
l'eredità del defunto , deceduto in data 27.2.2020, al solo scopo di Persona_1 soddisfarsi, fino alla concorrenza del proprio credito, sui seguenti beni: - quota di 4/16 della proprietà di immobile ubicato ad AN SA LO (BG), Viale Trieste, censito al catasto fabbricati al foglio 2, particella 559, sub 52, Cat. C/2, classe U, consistenza mq.
11, rendita € 20,45; - quota di 4/16 della nuda proprietà di immobile ubicato ad AN
pagina 1 di 7 SA LO (BG), Viale Trieste n. 20-22, censito al catasto fabbricati al foglio 2, particella
559, sub 82, Cat. A/3, classe 01, consistenza 3 vani, rendita € 185,92; - quota di 4/16 della nuda proprietà di immobile ubicato ad AN SA LO (BG), Viale Trieste n. 4, censito al catasto fabbricati al foglio 2, particella 559, sub 707, Cat. C/2, classe 01, consistenza 4 mq, rendita € 7,44; - quota parte della giacenza presente presso il C/C N.
58589821 intestato al de cuius acceso presso per un totale di € Controparte_3
8.677,00; - quota parte della giacenza presente sul libretto di risparmio N. 35091455, aperto presso per un totale di € 235,00. In ogni caso: con vittoria Controparte_3 di spese e competenze di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo al tribunale l'autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 524
[...] codice civile, ad accettare, il nome e il luogo della rinunciante , l'eredità del CP_1 defunto , al solo scopo di soddisfarsi, fino alla concorrenza del proprio Persona_1 credito, sulle quote di 4/16 della piena proprietà di un immobile sito in AN SA LO
e della nuda proprietà di altri due fabbricati situati nel medesimo Comune.
Più in particolare, l'odierno attore dava atto che, con atto di intimazione di sfratto per morosità ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio e CP_1 CP_4 per sentir convalidare l'intimato sfratto dall'immobile dalle stesse condotto in locazione a
Bergamo, via SAta Costanza Cerioli n. 2/A, nonché per vederle condannate al pagamento dei canoni di locazione scaduti e a scadere sino al rilascio dell'immobile, oltre agli oneri accessori;
che, così, all'udienza del 05/09/2023, il giudice convalidava lo sfratto emettendo contestualmente decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la somma di euro 10.554,00 a titolo di canoni di locazione e oneri accessori scaduti e a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile, con rifusione delle spese di procedura;
che il decreto ingiuntivo veniva notificato alle debitrici in data 14/09/2023, unitamente all'atto di precetto con cui veniva intimato loro il pagamento della somma di euro 13.773,64, oltre interessi e spese occorrende;
che l'immobile veniva rilasciato dalle conduttrici soltanto in data 15/01/2024, per cui dopo la notifica maturavano ulteriori importi a titolo di canoni di locazione non corrisposti ed oneri accessori;
che, a fronte del mancato pagamento del debito, l'odierno attore agiva in via esecutiva con un pignoramento nei confronti di INPS,
pagina 2 di 7 e OS S.p.A., quest'ultima quale datore di lavoro della signora CP_3 CP_4
ma, in base alle dichiarazioni ex articolo 547 c.p.c., comunicava
[...] CP_3 che il conto si era azzerato, l'INPS dichiarava che la signora percepiva una pensione CP_1 mensile di 1.077,82 euro, già gravata da una trattenuta volontaria di euro 170,00 al mese con quota pignorabile pari a soli 14,00 euro, mentre OS (ridenominata nel frattempo
Castelli S.p.A.) comunicava che la signora aveva cessato il rapporto di lavoro e CP_4 le era dovuto il TFR per euro 5.687,83, al lordo delle trattenute, già gravato da una cessione del quinto;
che, dunque, all'udienza del 16/02/2024 il giudice dell'esecuzione assegnava all'odierno attore il trattamento di fine rapporto spettante alla signora , CP_4 sino al soddisfo, liquidando le spese processuali in euro 1.673,00 oltre accessori di legge e costi di registrazione del titolo esecutivo e dell'ordinanza di assegnazione, estinguendo così la procedura;
che, dunque, la predetta esecuzione si rivelava completamente infruttuosa posto che l'importo assegnato non era sufficiente nemmeno a coprire le spese legali; che l'odierno attore, quindi, dava corso a ricerche patrimoniali sulle debitrici al fine di individuare beni da sottoporre ad esecuzione al fine di recuperare il proprio credito, appurando dalla visura ipo-catastale che la signora era intestataria della quota CP_1 di 4/16 della proprietà di un immobile ubicato ad AN SA LO, viale Trieste, della consistenza di 11 mq, nonché della quota di 4/16 della nuda proprietà di altri due cespiti ubicati ad AN SA LO, uno in viale Trieste n. 20-22 della consistenza di tre vani e l'altro in viale Trieste n. 4 della consistenza di 4 mq, immobili che le erano pervenuti a seguito della successione ereditaria del fratello deceduto in data Persona_1
27/02/2020, come risultava dalla nota di trascrizione della dichiarazione di successione n. 15016 RG – 10376 RP presentata il 17/03/2021; che, tuttavia, aveva CP_1 successivamente rinunciato all'eredità - al pari della di lei figlia che per CP_4 effetto di questa rinunzia sarebbe subentrata nella posizione di chiamata - con conseguente devoluzione della relativa quota (al pari di quella degli altri chiamati rinuncianti) in favore della sorella , che, in tal modo, diveniva unica erede CP_2 intestataria del compendio immobiliare del de cuius come risultava dalla Persona_1 nota di trascrizione n. 3048 RG – 2070 RP del 19/01/2024, presentata a rettifica di quella precedente datata 17/03/2021, rinunzia che aveva l'effetto di recare un pregiudizio patrimoniale nei confronti dell'odierno attore, posto che non risultava CP_1 proprietaria di altri immobili né titolare di giacenze bancarie o postali, ma unicamente pagina 3 di 7 titolare di un emolumento pensionistico di circa 1.000 euro, gravato da una trattenuta volontaria e non ulteriormente pignorabile se non per pochi euro; che, ad ogni modo, anche l'altra debitrice solidale risultava completamente priva di beni sui CP_4 quali il creditore avrebbe potuto soddisfarsi, oltre che priva di una occupazione lavorativa, come risultava dalla comunicazione del centro per l'impiego datata 29/04/2024.
Preso atto che la citazione veniva notificata, ai fini della trascrizione della domanda giudiziale e dei conseguenti effetti prenotativi, anche nei confronti di che CP_2 non si costituiva in giudizio, con decreto emesso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. il giudice disponeva la rinnovazione della notificazione della citazione nei confronti della convenuta , rilevando la tardività della prima notificazione eseguita ai sensi CP_1 dell'articolo 143 c.p.c.
Dichiarata la contumacia di ritualmente e tempestivamente evocata in CP_1 giudizio, la causa veniva istruita esclusivamente mediante l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. della dichiarazione di successione relativa al signor presentata in data Persona_1
01/03/2021 dalla signora . CP_2
All'udienza tenutasi in data 16/09/2025, il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva rimessa in decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma c.p.c.
Così riassunti brevemente le domande e i fatti di causa, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Preliminarmente, pare utile osservare che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato sia nei confronti della debitrice rinunziante all'eredità sia nei confronti dell'ulteriore chiamata , che, avendo accettato l'eredità, potrebbe vantare un interesse a CP_2 partecipare al presente giudizio atteso che, a seguito del fruttuoso esperimento dell'azione, saranno i suoi beni a subire un vincolo a garanzia del debito altrui.
Pare necessario premettere, inoltre, che la presente azione è stata esercitata entro il termine di prescrizione quinquennale previsto dal secondo comma dell'articolo 524 codice civile, termine decorrente dal giorno della rinuncia all'eredità.
Ebbene, in punto di diritto va ricordato che la presente azione si fonda sull'art. 524 codice civile, che disciplina l'impugnazione della rinunzia da parte dei creditori, quale strumento volto rendere inopponibile al creditore la rinunzia all'eredità fatta dal suo debitore così da pagina 4 di 7 permettere al primo di agire sul patrimonio ereditario per il soddisfacimento del suo credito come se la rinunzia non ci fosse stata (ex multis, cfr. Cass. Sent. n. 3548/1995).
Il presupposto per l'esercizio dell'impugnazione della rinunzia all'eredità è esclusivamente di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all'eredità da parte del debitore comporti un danno per il creditore in quanto il patrimonio personale del debitore non basta a soddisfare il credito e l'eredità presenta un attivo;
infatti, ai fini dell'azione di impugnazione, non è necessario che siano consapevoli di tale danno i successivi chiamati all'eredità, i quali, a seguito della rinunzia, l'abbiano accettata, né è necessario che la rinunzia all'eredità sia stata preordinata allo scopo specifico di impedire al creditore di soddisfarsi né occorre la consapevolezza da parte del debitore di recare un pregiudizio alle ragioni altrui.
Quanto al presupposto del danno, è sufficiente che al momento della proposizione dell'azione il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrono fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto le ragioni del creditore. Peraltro, secondo quanto chiarito dai giudici di legittimità, ciò si verifica anche quando l'atto dispositivo determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, circostanze il cui onere probatorio incombe sul creditore che agisce in giudizio (cfr. Cass. sent. n. 5994/2020).
Orbene, nel caso di specie, l'attore ha documentato di essere legittimato Parte_1 attivamente all'azione in esame, in quanto nel momento in cui interveniva la rinunzia all'eredità da parte della chiamata , all'eredità del defunto (c.f. CP_1 Persona_1
, nato a [...] il [...] e deceduto il 27/02/2020), già C.F._4 risultava creditore della rinunziante, ovvero titolare di un diritto di credito liquido, esigibile e pure accertato giudizialmente (doc. 4).
Infatti, dalla dichiarazione di successione presentata da , acquisita agli atti CP_2 del giudizio ex art. 213 c.p.c., risulta, tra gli eredi di la signora , Persona_1 CP_1 convenuta in questo giudizio;
dalla medesima dichiarazione si apprende che il patrimonio del de cuius era composto da alcuni fabbricati in piena proprietà e in nuda proprietà, oltre che da un saldo di euro 8.677 sul conto corrente n. 58589821 acceso con , CP_3 il tutto per un valore dell'asse ereditario netto pari ad euro 26.108 (v. dichiarazione di successione).
pagina 5 di 7 Inoltre, dagli esiti delle ispezioni ipo-catastali eseguite dall'odierno attore in data 26 febbraio 2024, risulta che effettivamente la signora era titolare della quota di CP_1
4/16 del diritto di nuda proprietà e del diritto piena intera proprietà sui cespiti siti in
AN SA LO, provenienti dalla successione mortis causa di mentre Persona_1 in data 19 gennaio 2024 veniva registrata la rinunzia all'eredità sia da parte della chiamata
(c.f. ), sia da parte della di lei figlia, CP_1 C.F._2 CP_4
(c.f. ), chiamata in rappresentazione (docc. 12-13-21), fatto che C.F._5 dava luogo ad una nuova dichiarazione che rifletteva il mutato panorama ereditario dove unica erede risultava la signora (v. doc. 13). CP_2
È stato documentalmente provato che l'odierno attore notificava il decreto ingiuntivo e il relativo atto di precetto sia nei confronti di sia nei confronti di CP_1 CP_4 in data 14/09/2023 e che, pertanto, la rinunzia all'eredità interveniva successivamente alla formazione del titolo esecutivo e in pendenza dell'esecuzione presso terzi per il recupero dei canoni di locazione e spese accessorie rimaste impagate.
Pure documentalmente provata è l'assenza di cespiti immobiliari in capo alle debitrici e (dcocc. 18-19-20), l'infruttuosità della procedura di CP_1 CP_4 pignoramento presso terzi eseguita nei confronti di e dell'ex datore di lavoro CP_3 di (docc. 6-9), nonché l'insufficienza dell'emolumento pensionistico di CP_4 cui è titolare ai fini del soddisfacimento del credito vantato dall'attore (doc. CP_1
8).
Per tutto quanto sopra illustrato e argomentato, ritenendo sussistente il presupposto oggettivo del danno alle ragioni creditorie dell'odierno attore, va dichiarata fondata l'impugnazione della rinunzia all'eredità da parte della debitrice con CP_1 conseguente autorizzazione dell'odierno attore ad accettare, ai sensi dell'articolo 524 codice civile, in nome e in luogo della rinunciante , l'eredità del de cuius CP_1
Persona_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la convenuta contumace deve CP_1 essere condannata a rifondere in favore dell'attore l'importo di euro 3.000,00, a titolo di compensi professionali (calcolati in base ai parametri medio-bassi ex D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, per le cause di cognizione aventi un valore compreso nello scaglione euro 5.201-26.000), oltre al rimborso delle spese anticipate a titolo di marca da pagina 6 di 7 bollo e contributo unificato per euro 237,00, al 15% di rimborso forfettario ex lege, i.v.a.
e c.p.a.
Nulla deve disporsi sulle spese di causa nel rapporto processuale tra l'attore e CP_2
tenuto conto della mancata costituzione di quest'ultima, che risulta citata in giudizio
[...] ai soli fini prenotativi della trascrizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattese così provvede:
1. autorizza, ai sensi dell'art. 524 c.c., l'attore ad accettare Parte_1
l'eredità del signor (c.f. , nato a Persona_1 C.F._4
Bergamo il 03/07/1953 e deceduto il 27/02/2020) in nome e luogo della rinunziante , al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari sino alla CP_1 concorrenza del proprio credito e, per l'effetto,
2. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2652, comma 1 c.c.;
3. condanna a rifondere in favore dell'attore l'importo di euro 3.000,00, a CP_1 titolo di compensi professionali, oltre ad euro 237,00 a titolo di rimborso spese, al
15% a titolo di rimborso forfettario ex lege, i.v.a. e c.p.a.;
4. dichiara irripetibili le spese di causa nei confronti di . CP_2
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, il 29/09/2025.
Il Giudice
Veronica Marrapodi
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