Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1440
CS
Accoglimento
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione principio del full cost recovery e del metodo tariffario MTI-3

    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che i costi scorporati dall'AR non si riferissero a canoni di occupazione di demanio idrico afferenti agli anni 2014-2020, ma fossero costi stabiliti ex lege nel 2021 e quindi di competenza degli esercizi 2020 e 2021. Ha affermato che non vi è rischio di duplicazione dei costi in quanto mai contabilizzati in precedenza. Ha inoltre ritenuto che lo stralcio dei canoni violasse il principio del full cost recovery, impedendo al gestore ASA di recuperare il canone di concessione del demanio idrico determinato dalla legge regionale.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica ad almeno un controinteressato

    Il Consiglio di Stato ha accolto il motivo di appello, ritenendo che gli utenti del servizio idrico abbiano un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato (delibera AR che non riconosceva determinati costi nella tariffa). Ha affermato che la mancata notifica ad almeno uno degli utenti controinteressati comporta l'inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione del Codice del Processo Amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1440
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1440
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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