Accoglimento
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01440/2026REG.PROV.COLL.
N. 04667/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4667 del 2025, proposto da
Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Asa - Azienda Servizi Ambientali Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Autorità Idrica NA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Diani, Carmine Podda, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Tiziana Sgobbo in Roma, corso Trieste 61;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano (Sezione Prima) n. 882/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Servizi Ambientali s.p.a. e dell’Autorità Idrica NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il consigliere SA EN e uditi per le parti gli avvocati Riccardo Farnetani, Tiziana Sgobbo, per l’avvocato Carmine Podda, e l’avvocato dello Stato Fabio Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dalla deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito AR) n. 215/2023/R/id del 16 maggio 2023 recante “ Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto dall’Autorità Idrica NA per il gestore ASA S.p.A ”;
b) dalla “ l’istruttoria svolta dall’Autorità Idrica NA dell’8 maggio 2023 con relativa proposta di aggiornamento tariffario ”.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) Il Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.), come definito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
b) l’Azienda Servizi Ambientali s.p.a. (di seguito A.S.A.) è una società a prevalente capitale pubblico affidataria del S.I.I. sino al 31 dicembre 2031 sulla base di convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2002 con l’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 “NA Costa” (all’epoca AATO ed ora Autorità Idrica NA (di seguito A.I.T.);
c) la Regione NA, con legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50, ha statuito “ Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. n. 77/2016” con le quali ha disposto un criterio di determinazione dei canoni di concessione del demanio idrico per occupazioni tramite scarichi di fognature ed impianti di depurazione per i Gestori del S.I.I. degli ATO della Regione, con efficacia dalla fine di dicembre 2021 stabilendone anche l’importo a carico di ciascun gestore, che per A.S.A. è: per il canone di tipologia A (occupazioni concessionate) euro 19.648,13; per il canone di tipologia B (occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato) euro 95.766,08; per il canone di tipologia C (occupazioni con impianti di fognatura e depurazione)euro 408.000,00, per un totale di euro 523.415;
d) ai sensi dell’art.4 della citata legge regionale, tale somma poteva essere pagata in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 ovvero rateizzata sulla base di accordi, modalità quest’ultima utilizzata da A.S.A.;
e) in sede di aggiornamento biennale tariffario per il periodo 2022-2023 per il gestore A.S.A., l’A.I.T., con deliberazione del Consiglio direttivo n.15 del 25 novembre 2022 in un primo momento aveva inserito l’importo di euro 523.415 come conguaglio per l’anno 2021 nella componente RcERCa nell’anno 2023, e poi il medesimo importo nella tariffa nella componente ERCal negli anni 2022-2023;
f) a seguito di interlocuzione con AR, e recependone le indicazioni, A.I.T. con istruttoria dell’8 maggio 2023 modificava la propria proposta tariffaria.
g) tale proposta veniva approvata da AR con la deliberazione n. 215/2023/R/id del 16 maggio 2023, recante “ Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto dall’Autorità Idrica NA per il gestore ASA S.p.A ” che non riconosceva nella componente tariffaria ERCal, stralciandolo, il costo di euro 405.145 relativo a canoni di concessione per l’occupazione del demanio idrico ritenendolo non di competenza degli anni 2020 e 2021 bensì degli anni precedenti a (2014-2021), e nella componente tariffaria RcERCa “ per le annualità 2020-2021 i conguagli derivanti dai maggiori oneri deliberati dalla Regione NA per le medesime annualità, dato che tali oneri non erano stati previsti nelle predisposizioni tariffarie 2020-2021 ”, nella misura di euro 118.270 più euro 405.145, stralciandoli dalla componente dei conguagli tariffari relativi ai costi ambientali;
h) con ricorso al T.a.r. per la Lombardia la ricorrente, odierna appellata, ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti sub 1., articolando un unico motivo di gravame (esteso da pag. 7 a pag. 18), con il quale ha lamentato:
- “ Violazione e falsa applicazione del principio del full cost recovery e dell’art. 154 del D.Lgs.n.152/2005; violazione e falsa applicazione degli artt.3,4,5, 26 e 27 della Deliberazione AR 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, integrata e modificata tra l’altro dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023); violazione e falsa applicazione della Legge n. 241/1990 e del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, perplessità e contraddittorietà della motivazione ”.
3. AR e A.I.T. si sono costituiti nel giudizio di primo grado, rispettivamente per resistere al ricorso e per ribadire il proprio dissenso dalle indicazioni di AR espresso nella nota dell’8 maggio 2023.
4. L’impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per Lombardia ha accolto il ricorso e per l’effetto annullato il provvedimento impugnato e l’atto presupposto, condannando AR al pagamento delle spese di lite a favore del gestore A.S.A..
4.1. In particolare il Tribunale, dopo avere richiamato il quadro normativo di riferimento e la giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla disciplina statale relativa alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ha ritenuto che:
- “ Il metodo tariffario MTI-3 per il quadriennio 2020 -2023 prevede, in continuità con il precedente periodo regolatorio, un meccanismo di determinazione dell’aggiornamento delle tariffe mediante il ricorso al moltiplicatore tariffario theta. ”;
- “ È del tutto evidente che la Legge Regionale n. 50/2021, in eccezione al principio d'irretroattività della legge (costituzionalmente sancito solo per le norme penali) ha commisurato gli aumenti dei canoni a far data dalle occupazioni risalenti al 2016 e introdotto un nuovo canone per le occupazioni con impianti di fognatura e depurazione, commisurandolo alle occupazioni a far data dal 2014. ”;
- “ […] è evidente che i costi scorporati non si riferiscono a canoni di occupazione di demanio idrico afferenti gli anni 2014-2020, come erroneamente ritenuto da AR, ma si tratta di costi stabiliti ex lege nel 2021 (tabella A allegata alla Legge Regionale) e perciò non sono costi di competenza di esercizi pregressi ma costi di competenza degli esercizi 2020 e 2021 per come correttamente contabilizzati nel bilancio certificato di ASA. ”:
-“ nel caso di specie non può configurarsi il rischio di duplicazioni di costi in quanto essi non sono mai stati contabilizzati in precedenza, perché – come detto - è solo dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 50/2021 che è divenuto certo l’importo e l’obbligo del gestore di provvedere al pagamento delle occupazioni in essere .”;
- “ Vanno quindi accolte le censure di parte ricorrente, dal momento che, sotto il profilo motivazionale, il contenuto dell’atto istruttorio richiamato per relationem dal provvedimento impugnato evidenzia una divergenza interpretativa rispetto alla tesi sostenuta da AR. ”;
- “ Fondate sono anche le censure con cui il gestore ha dedotto la violazione del metodo tariffario e del principio del full cost recovery. Il Collegio, infatti, non condivide l’assunto dell’Autorità secondo cui lo stralcio dei canoni non violerebbe il principio del full cost recovery, dal momento che – a suo dire – avrebbe comunque assicurato l’invarianza del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario (moltiplicatore tariffario 2022 pari a 1,072 e moltiplicatore tariffario 2023 pari a 1,104), attraverso una rimodulazione dei conguagli e un aumento della componente FoNI. ”;
“ Lo stralcio dei canoni operato da AR si pone in evidente in contrasto con tale principio, dal momento che impedisce al gestore ASA di recuperare il canone di concessione del demanio idrico di cui è causa, determinato ed imposto ex novo dalla L.R. n. 50 del dicembre 2021. La tesi dell’invarianza del VGR non fa venire meno l’illegittimità dello stralcio del costo sostenuto e contabilizzato dal gestore nel 2021. ”.
5. Avverso tale pronuncia AR ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 9 giugno 2025 e depositato in data 10 giugno 2025 lamentando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 9 a pag. 34):
I. “ inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica ad almeno un controinteressato; violazione dell’articolo 41, comma 2, CPA ”.
II. “ violazione dell’articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE e del principio del full cost recovery; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 154, commi 1 e 4, d.lgs. n. 152 del 2006; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1, l. n. 481 del 1995; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3, comma 1, lett. c) ed f), d.P.C.M. 20 luglio 2012; violazione e falsa applicazione della l.r. NA n. 50 del 2021, spec. preambolo, articoli 1, 2, 3 e 4; erroneità della sentenza di primo grado in ordine al riconoscimento di costi inerenti ad attività svolte dal gestore in anni pregressi ”.
III “ violazione dell’articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE e del principio del full cost recovery; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 154, commi 1 e 4, d.lgs. n. 152 del 2006; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1, l. n. 481 del 1995; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3, comma 1, lett. c) ed f), d.P.C.M. 20 luglio 2012; violazione e falsa applicazione del metodo MTI-3 e s.m.i; erroneità della sentenza di primo grado anche in ordine alla determinazione delle componenti tariffarie ”.
IV “ violazione dell’articolo 154, comma 4, d.lgs. n. 152 2006; violazione dell’articolo 3, comma 1, lett. c) ed f), d.P.C.M. 20 luglio 2012 ”.
5.1. L’appellante ha censurato la sentenza di prime cure, evidenziando che:
- “ Il Tar ha completamente omesso di rilevare la inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica ad almeno un controinteressato. Nella vicenda di cui è causa l’Ente di governo d’ambito, ossia l’Autorità idrica toscana non può ritenersi soggetto controinteressato. ASA, infatti, ha impugnato anche l’istruttoria compiuta da AIT […] Nel caso che ci occupa deve riconoscersi la qualità di soggetto controinteressato ad un utente del servizio idrico - facilmente individuabile dal gestore in quanto propria controparte commerciale - che subisce l’effetto negativo dell’accoglimento della pretesa di parte appellata a vedersi riconosciuti maggiori costi, rispetto a quanto stabilito con la deliberazione 215/2023/R/idr. ”;
- “ Invero, dall’istruttoria e alla luce della l.r. NA n. 50 del 2021 appare chiaro che gli oneri pretesi da controparte afferiscano ad attività del gestore per annualità pregresse. […] Se può essere vero che l’obbligo al pagamento delle somme stabilite nella l.r. NA n. 50 del 2021 è sorto nel 2021, non è contestabile che le obbligazioni sottostanti a quelle somme sono pregresse: nel preambolo della citata legge regionale (preambolo che forma parte integrante della legge regionale nell’ordinamento toscano) si fa espresso riferimento alla “gestione tecnico amministrativa delle occupazioni in essere da parte dei gestori del servizio idrico integrato, nonché i criteri e le modalità di pagamento degli indennizzi e delle occupazioni del demanio idrico pregresse a far data dalla loro esigibilità individuata nell’anno 2014” .”;
- “ La pronuncia di primo grado è criticabile in quanto presuppone l’automatico e integrale riconoscimento in tariffa delle somme indicate dalla l.r. NA n. 50 del 2021 che opera esclusivamente sul piano del rapporto tra ente concedente e concessionario e non certamente sul versante tariffario. ”;
- “ In altri termini, vale la regola tariffaria – trasversale ad ogni settore – e affermata più volte in giurisprudenza, secondo cui non può essere gravata l’utenza finale di rettifiche/recuperi tariffari retroattivi per negligenze imputabili al gestore; il riconoscimento non può che avvenire che per il futuro ”;
- “ In definitiva, la sentenza appellata si palesa illegittima poiché si è basata unicamente sul criterio di emersione in bilancio degli oneri (sicuramente afferenti all’attività realizzata dal gestore in anni pregressi), trascurando completamente i principi della regolazione tariffaria indipendente enucleati in precedenza che impediscono l’accoglimento della pretesa avversaria. ”;
- “ Il giudice di primo grado confonde il tema del riconoscimento di oneri ricollegabili ad attività svolta dal gestore in anni pregressi e quello della corretta individuazione della componente tariffaria per effettuare il riconoscimento. ”;
- “ La nota AIT applica quanto previsto dalla delib. 15 del 2022 circa il recepimento delle prescrizioni di AR già in fase istruttoria, di talché a fronte di tale circostanza nessun obbligo vi era per l’Autorità di motivare espressamente su quelle che il Tar chiama “divergenze interpretative”. Tali divergenze peraltro riguardano al più l’individuazione delle componenti tariffarie, ossia l’applicazione del precedente sent. n. 161 del 2023, non anche lo stralcio delle somme relative ad annualità pregresse ”.
5.2. L’appellante ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza gravata, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
6. In data 10 giugno 2025 la parte appellante ha presentato istanza di fissazione dell’udienza.
7. A.S.A. e A.I.T. si sono costituiti in giudizio con una memoria, rispettivamente in data 7 luglio 2025 e 8 luglio 2025.
7.1. Nella propria memoria A.S.A. ha concluso chiedendo, ove occorra, la sospensione del giudizio e la remissione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità della legge regionale NA n.50/2021 e la reiezione dell’appello, con la conferma della sentenza gravata e per l’effetto l’annullamento in parte qua della deliberazione di AR n. 215 del 16 maggio 2023, nonché, in quanto occorra e sempre in parte qua , dell’istruttoria svolta dall’Autorità Idrica NA dell’8 maggio 2023 con relativa proposta di aggiornamento tariffario. Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi del giudizio e condanna al rimborso del contributo unificato versato in primo grado.
7.2. Nella sua memoria A.I.T. ha concluso con la richiesta di reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
8. Nella memoria depositata il 9 gennaio 2026 A.S.A. ha ribadito le osservazioni e le conclusioni evidenziate nella memoria di costituzione in giudizio, formulando altresì la richiesta di ammettere “ verificazione o CTU a conferma dell’inesistenza dell’asserito double counting ”.
9. Nella memoria depositata in data 9 gennaio 2026 A.I.T. ha ribadito le osservazioni e le conclusioni formulate con la memoria di costituzione in giudizio.
10. Con la memoria di replica depositata il 14 gennaio 2026 AR ha insistito nella richiesta di accoglimento dell’odierno gravame e di annullamento della sentenza impugnata.
11. Con la memoria di replica depositata in data 16 gennaio 2026 la parte appellata, nel comunicare la sopravvenuta approvazione da parte di AR dell’aggiornamento tariffario per il quarto periodo regolatorio (MTI4), ha insistito nelle conclusioni formulate con la memoria del 9 gennaio 2026.
12. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 27 gennaio 2026.
13. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare fondato.
14. Ciò detto, con il primo motivo di appello si lamenta l’inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica ad almeno un controinteressato, non rivestendo l’Ente di governo d’ambito, e cioè l’A.I.T. tale qualifica.
Tale doglianza è meritevole di favorevole considerazione.
Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. St. Ad. Plen., n. 9/1996, n. 22/1987) la qualità di controinteressato va riconosciuta a coloro che, da un lato, siano portatori di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, di natura eguale e contraria a quella del ricorrente (così detto elemento sostanziale) e, dall'altro, siano nominativamente indicati nel provvedimento impugnato o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (così detto elemento formale) in tal senso. Inoltre, questa qualifica deve riconoscersi solo a chi, dal provvedimento stesso, riceva un vantaggio diretto e immediato, cioè un positivo ampliamento della sua sfera giuridica, e non invece in capo a chi subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7173/2024; VI, n.16/2024; Sez. V, n. 256/2022). Nel caso di specie la delibera impugnata prevede un aggiornamento della tariffa idrica più favorevole ai consumatori, dal momento che: a) non ha riconosciuto nella componente tariffaria ERCal, stralciandoli, il costo relativo a canoni di concessione per l'occupazione del demanio idrico di € 405.145 ritenendoli non di competenza degli anni 2020 e 2021; b) non ha riconosciuto nella componente tariffaria RcERCa “per le annualità 2020-2021 i conguagli derivanti dai maggiori oneri deliberati dalla Regione NA per le medesime annualità, dato che tali oneri non erano stati previsti nelle predisposizioni tariffarie 2020-2021”, nella misura di € 118.270 + €405.000, stralciandoli dalla componente dei conguagli tariffari relativi ai costi ambientali. Nel caso in cui i costi in questione fossero stati riconosciuti gli utenti del servizio avrebbero dovuto corrispondere una più alta remunerazione del servizio idrico in ragione di una maggiore somma riconosciuta a suo favore in bolletta. Non v’è dubbio quindi che gli utenti godano di un vantaggio dalla delibera impugnata, che fa corrispondere a un interesse qualificato. Del resto, uno qualunque degli utenti in questione avrebbe potuto impugnare la delibera dell’AR, qualora la stessa in modo speculare avesse riconosciuto i costi in questione a favore del gestore del servizio idrico.
Riconosciuta, pertanto, in capo agli utenti del servizio idrico la titolarità di un interesse analogo e contrario a quello che legittima l’originaria ricorrente alla proposizione del ricorso (cd. elemento sostanziale) è necessario verificare la circostanza che il provvedimento impugnato riguardi nominativamente un soggetto determinato, esplicitamente menzionato o comunque agevolmente individuabile (cd. elemento formale). Ora, appare evidente che il gestore A.S.A., avendo la piena conoscenza degli utenti ai quali il servizio in argomento viene fornito e ai quali inoltra la relativa bolletta, aveva la capacità di individuare facilmente almeno uno di costoro al quale notificare il ricorso in qualità di controinteressato.
La necessità di instaurare il contraddittorio processuale con gli utenti del servizio idrico deriva dall’ulteriore considerazione che il giudicato che si forma all’esito del presente giudizio condiziona direttamente il rapporto giuridico tra gestore del servizio e utente, sicché quest’ultimo deve avere la possibilità in questa sede di contestare le ragioni del primo, dal momento che la regola giuridica che si forma nel presente giudizio conforma ineluttabilmente il rapporto negoziale a valle.
15. Pertanto, la mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati comporta l’inammissibilità del ricorso con riferimento all’impugnazione al contenuto prescrittivo della deliberazione dell’Arera, per palese violazione del combinato disposto degli articoli 27, comma 1, 41, comma 2 del codice del processo amministrativo, da cui promana chiaramente l’onere di notificazione in esame (cfr. Cons. Stato, Sez. II n. 11340 del 27 dicembre 2022).
Inoltre, come ricordato nella citata sentenza della Sezione n. 11340/2022, “ nessuna efficacia sanante del difetto di costituzione del contraddittorio può assumere la proposizione dell’intervento ad opponendum ad opera di tre utenti del servizio idrico, sia in quanto la costituzione in giudizio di una parte può sanare eventuali difetti della notifica di una chiamata in giudizio che, sia pure irregolarmente, è intervenuta, ma non per sostituire un’attività processuale di cui è onerato il ricorrente, sia in considerazione della diversa posizione garantita agli interventori, meramente subordinata rispetto alla posizione della parte rispetto alla quale svolgono il loro intervento di sostegno (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, decisione 3 aprile 2006, n. 1729).
Va altresì sottolineato che «l’effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato, pacificamente riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della notificazione, non si verifica sia nel caso in cui la notificazione sia stata totalmente omessa, non potendo l’intervento in giudizio porre nel nulla gli effetti della decadenza dall'impugnazione, che si producono allo scadere del termine per la sua proposizione, sia nel caso di inesistenza della notificazione, allorché l’intervento spontaneo avvenga oltre il termine utile per la proposizione dell'impugnazione; al contrario, ove l’intervento ad opponendum si sia verificato nel segmento temporale fra la conoscenza del provvedimento impugnato ed i termini per la proposizione del ricorso, la spontaneità della costituzione, per di più intesa a tutelare, nel merito, gli interessi dell’opponente, rende superflua la notificazione, essendosi il contraddittorio comunque costituito ed essendo quindi stato raggiunto lo scopo della prescrizione tassativa» (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 6 dicembre 2013, n. 5852; negli stessi termini, Consiglio di Stato, sezione IV, decisione 12 maggio 2009, n. 2923). ”.
Né d’altra parte la mancata notificazione del ricorso di primo grado ad almeno uno degli utenti del servizio in qualità di controinteressato è stata negata da A.S.A. e A.I.T. che si limitano ad affermare che nel caso di specie non troverebbe applicazione la previsione dell’art. 41 comma 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, in quanto si è in presenza di un atto di carattere generale, quale è la deliberazione tariffaria, rispetto alla quale non sarebbe configurabile la posizione di uno o più controinteressati, che certamente non possono essere individuati né sono individuabili in base all’atto stesso di approvazione dell’aggiornamento tariffario. Argomento non convincente dal momento che la prescrizione impugnata non si rivolge ad una pluralità indeterminata di soggetti, ma a un novero di utenti facilmente individuabili in quanto parte di un rapporto negoziale in essere con il gestore del servizio idrico.
16. L’ accoglimento del motivo esaminato, con la conseguente inammissibilità del ricorso in primo grado, stante la sua natura pregiudiziale rende superfluo considerare le altre censure sollevate, essendo inidonee a supportare una diversa conclusione.
17. Tanto premesso, l’appello merita di essere accolto e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, va dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.
17. Sussistono giusti motivi in ragione della complessità della questione trattata per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 4667/2025), lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UI IA IN, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
SA EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA EN | UI IA IN |
IL SEGRETARIO