Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5048/24 R.G.V.
TRA
e rappresentati e difesi rispettivamente la prima Parte_1 Parte_2 dall'avv. Ambrosi Fabrizio e il secondo dall'avv. Felli Maria Rita giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio congiunto ( cessazione degli effetti civili del matrimonio ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del
2/1/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 4/11/24 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni ivi indicate. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in CU ( FR ) il 30/9/89; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( l'1/8/90 ) e ( il 17/8/94 ), entrambi maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente autosufficienti;
che con decreto del Tribunale di Frosinone del 20-21/5/14 è stata omologata la loro separazione consensuale;
che con decreto dell'11/5/23 lo stesso Tribunale, su ricorso congiunto dei coniugi,
2023 l'assegno di mantenimento dovuto dal nei confronti della moglie alla Pt_2 somma di € 200,00 mensili.
Le parti documentavano le rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni “1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) Nella casa familiare sita in CU (Fr), Via DR PE 1, di proprietà vi Pt_3 continuerà a vivere il sig. con il figlio maggiorenne ed economicamente Parte_2 Per_1 autosufficiente;
3) Il sig. verserà alla signora la somma mensile di € 200,00 Parte_2 Parte_1
(duecento,00 euro) a titolo di assegno di divorzio, entro il 5 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT del suindicato mese di ogni anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
4) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.”. I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il Giudice rel. disponeva in conformità, fissando a tal fine termine fino al 7/1/25.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 2/1/25 le parti insistevano nella loro domanda congiunta come formulata in ricorso.
Con ordinanza dell'8/1/25 il Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente di questo Tribunale in sede di separazione in data 7/5/14, dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso e da esse richiamate nelle predette note del 2/1/25.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CU
( FR ) il 30/9/89 da e , trascritto nel registro degli atti Parte_2 Parte_1 di matrimonio del Comune di CU dell'anno 1989, Atto n. 9, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di CU per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 14/1/25.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )