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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 9409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9409 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il Giudice, dott. Elisa Tomassi, in funzione di giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 18.12.25, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 14400/25
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente IC S. AR Parte_1
a Fonseca n. 70, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Avino, elettivamente domiciliato come in atti in Napoli, via S. Teresa degli Scalzi n. 134. RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore. CP_1
RESISTENTE- contumace
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 12.6.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis cpc , conclusosi con il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità con decorrenza dal 19.2.2024; che aveva notificato infruttuosamente all a mezzo pec in data 11.2.2025 il modello AP70. CP_1
Concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare che l'istante, , Parte_1 nato a [...] il [...], ha diritto alla liquidazione dei ratei della prestazione richiesta e quindi della assegno di invalidità civile con decorrenza dal 19/02/2024 a tutt'oggi, in quanto il modello ap70 è stato regolarmente inoltrato a mezzo posta certificata e tutt'ora la prestazione non liquidata. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
L convenuto, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in CP_1 giudizio, rimanendo contumace. All'udienza cartolare odierna, come sostituita dalle note sopra indicate, la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Invero, per come sottolineato dal procuratore di parte ricorrente nelle note di t.s. depositate in occasione della odierna udienza, si è verificato il pagamento dei ratei arretrati in data 8/7/2025. Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione in mancanza della costituzione dell e del resto è stata documentata mediante la produzione del modello TE08 CP_1 che reca detta data. Il detto riconoscimento determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. Infatti, il pagamento è avvenuto successivamente al deposito del ricorso, essendo stato disposto il pagamento stesso nel decorso 8.7.2025 laddove il ricorso è stato depositato il 12.6.25 e notificato il 2.7.2025. La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee a determinare il venir meno di ogni ragione di contrasto e appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr. Cass., sentt. 17312/2015). La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio deve assumere la forma di sentenza, ancorché, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente sopra menzionato, di sentenza di mero rito.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito della lite appare logico ritenere che la domanda sarebbe stata accolta nel merito;
va considerato il fatto che il pagamento è avvenuto in data successiva al deposito del ricorso, così come lo stesso accoglimento della domanda, risalente al 8.7.2025, con ritardo rispetto alla notifica del modello AP70, risalente al 11.2.2025. Pertanto, tali circostanze, globalmente valutate, rendono equa la condanna dell al pagamento delle spese di lite, secondo la regola della soccombenza CP_1 virtuale, spese che vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione, anche se l'accoglimento della domanda risalente a pochi giorni dopo la notifica del ricorso, su prospetto di conteggi verosimilmente antecedenti, rende corretta la compensazione in misura pari a un terzo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento di due terzi delle spese di lite, quantificando detti due CP_1 terzi in euro € 1628,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo. Si comunichi. Napoli, 18.12.25
Il giudice
Dr.Elisa Tomassi