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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/12/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 02/12/2025, dinanzi al Giudice dott.ssa RI ES TI, nel procedimento iscritto al n. 535/2025 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Maurizio Prestia per delega dell'avv. Giuseppe CALABRIA e l'avv. Roberto PALMISANO per delega dell'avv.
RI STANGANELLI, i quali discutono la causa riportandosi ai propri atti e verbali di causa e concludono insistendo in tutte le domande ed eccezioni ivi proposte.
Il Giudice
Preso atto, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono a far parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
RI ES TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
RI ES TI, nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 535 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa
da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Calabria del foro di Vibo Valentia;
- appellante-
contro
rappresentata e difesa dall'avv. RI Stanganelli;
Controparte_1
-appellata -
e nei confronti di
, in persona del Prefetto legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
-appellata -
1 Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palmi,
n. 383/2024, depositata in cancelleria in data 21.10.2024, con la quale è stata accolta la domanda proposta in primo grado dall'appellata , e per l'effetto è stata Controparte_1 dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito oggetto della cartella di pagamento n. 09420130002687101000, sottesa all'intimazione di pagamento opposta (n. 094 Contr 20239003906320 000), con condanna della resistente alla refusione delle spese.
Con l'atto introduttivo del gravame, notificato alle controparti via PEC consegnata il
18.4.2025, censura la sentenza di primo grado, nella parte Parte_1 in cui si è ritenuta non raggiunta la prova della regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione, ed in particolare dell'intimazione di pagamento consegnata “in data 2-10-2017, in Gioia Tauro, Via Varese, alla sorella dell'attrice, , a fronte di una residenza Controparte_4 anagrafica dell'attrice in Gioia Tauro, Via Don Sturzo, 3, come attestato dal certificato di residenza storico in atti”: ritiene l'appellante che la motivazione del giudice a quo, in base alla quale “la presunzione di residenza nella residenza anagrafica può essere superata dimostrando che l'indirizzo di consegna corrisponde alla residenza effettiva, ma ciò non è emerso, anche perché il suddetto soggetto consegnatario non è stato qualificato convivente”, sia errata, per i seguenti motivi d'appello: 1) la suddetta intimazione è stata notificata alla via
Varese, n. 12, di Gioia Tauro, mediante consegna, in assenza del destinatario, in busta sigillata alla sig.ra che si è qualificata sorella e successivo invio di raccomandata Controparte_4 informativa alla contribuente (CAN), ed il difensore della ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, ha dichiarato che la sua assistita è residente in [...]; 2) diversamente da quanto statuito dal primo Giudice, nessuna prescrizione è intervenuta, in quanto, dopo la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento e prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione, è stata notificata dal concessionario l'intimazione di pagamento sopra indicata, e inoltre ai crediti in esame si applica la sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 68, comma 1, del dl 18/2020, come modificato e integrato, per il periodo dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Chiede dunque che, in totale riforma dell'impugnata sentenza, il Tribunale voglia “dichiarare la domanda spiegata in primo grado infondata in fatto e in diritto. In ogni caso: condannare
2 l'appellato al rimborso in favore dell'appellante delle spese del presente giudizio nonché di quello di primo grado”.
L'appellata , nel costituirsi in giudizio, ribadisce la correttezza della sentenza CP_4 appellata, in quanto sia l'intimazione del 2017 che la successiva CAN sono state notificate ad un indirizzo diverso da quello di residenza dell'attrice, come dimostrato dal certificato di residenza storico - già allegato al fascicolo - da cui si evince che l'attrice è residente sulla Via don Sturzo n.3 a far data dal 27.05.2008, e che il certificato prevale certamente sull'indicazione di una diversa residenza nell'atto introduttivo, trattandosi di una mera svista, probabilmente dovuta alla consultazione di documenti non aggiornati.
La , con la comparsa di costituzione depositata, eccepisce il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
2. L'appello è infondato.
Deve premettersi che, dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado, in atti, emerge che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva chiesto Controparte_1 accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
09420239003906320000, notificata il 18/09/2023, limitatamente alla cartella n.
09420130002687101000, relativa a presunta contravvenzione al Codice della Strada elevata dalla , lamentando la prescrizione della pretesa, per decorso del Controparte_2 termine quinquennale.
Contr Nel costituirsi in primo grado, il concessionario aveva depositato, in allegato alla memoria di costituzione, la ricevuta di ritorno della raccomandata postale, attestante la notifica della cartella presupposta in data 22.3.2013, nonché la notifica di una successiva intimazione di pagamento in data 2.10.2017, aveva anche invocato la sospensione del termine di prescrizione disposta dall'art. 68 D.L. n. 18/2020, dal 8-3-2020 al 31-08-2021.
La sentenza di primo grado, accogliendo le tesi esposte dalla ricorrente, ha correttamente ritenuto che “Nel caso di specie, dopo la regolare notifica della cartella di pagamento, risulta una intimazione di pagamento, il cui plico è stato consegnato, in data 2-10-2017, in Gioia
Tauro, Via Varese, alla sorella dell'attrice, , a fronte di una residenza Controparte_4 anagrafica dell'attrice in Gioia Tauro, Via Don Sturzo, 3, come attestato dal certificato di residenza storico in atti. Come noto, la presunzione di residenza nella residenza anagrafica
3 può essere superata dimostrando che l'indirizzo di consegna corrisponde alla residenza effettiva, ma ciò non è emerso, anche perché il suddetto soggetto consegnatario non è stato qualificato convivente. Quindi, poiché il termine di prescrizione (decorrente dall'anno 2013) si era maturato ben prima della sospensione disposta dal D.L. n. 68/2020, il credito in discorso deve ritenersi estinto”.
Invero, com'è noto, la notifica della cartella esattoriale può essere eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, ed in tal caso resta regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982 (“in quanto tale forma
"semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”: in tal senso, v. ex multis
Cass. civile, Sez. V, Ordinanza n. 9866 dell'11/04/2024).
Sebbene quindi la notificazione a mezzo del servizio postale possa essere eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia, senza necessità di indicare la qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata (il cui contenuto è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall'art. 139 cod. proc. civ.), restando a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, tuttavia l'operatività della presunzione di consegna resta pur sempre “subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione è quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti” (Cass. Sez. V, Ordinanza n. 11815 del 18/06/2020).
Nel caso che occupa, la parte appellata, ricorrente in primo grado, ha depositato certificato storico di residenza, da cui risulta che ella è stata residente in [...], fino al
27.5.2008, per poi trasferirsi in altra via dello stesso comune di Gioia Tauro (Traversa Don
Sturzo, 3): a fronte della risultanza anagrafica, la mera indicazione di residenza effettuata dal difensore nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non accompagnata da alcun elemento ulteriore, non appare un indizio sufficientemente grave, preciso e concordante, tale da dimostrare che la residenza effettiva diverga da quella anagrafica.
Da quanto detto, consegue che – in difetto di prova su ulteriori atti interruttivi, il termine quinquennale di prescrizione, applicabile ex art. 28 della legge 689/81 in ragione della natura del credito, è maturato nel marzo 2018 (cinque anni dopo la notifica della cartella esattoriale 4 presupposta, eseguita via posta il marzo 2013), con l'ulteriore corollario che non è applicabile al caso che occupa la normativa emergenziale, invocata dall'appellante, ma riferita solo ai crediti ancora non prescritti alla data dell'8.2.2020.
Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (nel 2024), il credito era già prescritto.
L'appello va dunque rigettato, avendo correttamente il giudice a quo dichiarato la prescrizione del credito.
4. Attesa la soccombenza, l'appellante va condannato alla refusione delle spese di lite del presente grado, liquidate in favore dello Stato complessivamente in euro 852,00 (valori minimi dello scaglione fino a euro 5.200,00, senza fase istruttoria perché non svolta), oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge.
Vanno invece compensate le spese della , che non ha dato causa al presente grado CP_2
d'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice d.ssa RI ES TI, definitivamente pronunciando nella causa d'appello proposta da e nei confronti di Parte_2 [...]
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, così provvede: Controparte_2
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado, liquidate in favore dello Stato complessivamente in euro 852,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, compensando le spese della . CP_2
Palmi, 2 dicembre 2025.
Il Giudice
RI ES TI
5
Sezione Civile
All'udienza del 02/12/2025, dinanzi al Giudice dott.ssa RI ES TI, nel procedimento iscritto al n. 535/2025 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Maurizio Prestia per delega dell'avv. Giuseppe CALABRIA e l'avv. Roberto PALMISANO per delega dell'avv.
RI STANGANELLI, i quali discutono la causa riportandosi ai propri atti e verbali di causa e concludono insistendo in tutte le domande ed eccezioni ivi proposte.
Il Giudice
Preso atto, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono a far parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
RI ES TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
RI ES TI, nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 535 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa
da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Calabria del foro di Vibo Valentia;
- appellante-
contro
rappresentata e difesa dall'avv. RI Stanganelli;
Controparte_1
-appellata -
e nei confronti di
, in persona del Prefetto legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
-appellata -
1 Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palmi,
n. 383/2024, depositata in cancelleria in data 21.10.2024, con la quale è stata accolta la domanda proposta in primo grado dall'appellata , e per l'effetto è stata Controparte_1 dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito oggetto della cartella di pagamento n. 09420130002687101000, sottesa all'intimazione di pagamento opposta (n. 094 Contr 20239003906320 000), con condanna della resistente alla refusione delle spese.
Con l'atto introduttivo del gravame, notificato alle controparti via PEC consegnata il
18.4.2025, censura la sentenza di primo grado, nella parte Parte_1 in cui si è ritenuta non raggiunta la prova della regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione, ed in particolare dell'intimazione di pagamento consegnata “in data 2-10-2017, in Gioia Tauro, Via Varese, alla sorella dell'attrice, , a fronte di una residenza Controparte_4 anagrafica dell'attrice in Gioia Tauro, Via Don Sturzo, 3, come attestato dal certificato di residenza storico in atti”: ritiene l'appellante che la motivazione del giudice a quo, in base alla quale “la presunzione di residenza nella residenza anagrafica può essere superata dimostrando che l'indirizzo di consegna corrisponde alla residenza effettiva, ma ciò non è emerso, anche perché il suddetto soggetto consegnatario non è stato qualificato convivente”, sia errata, per i seguenti motivi d'appello: 1) la suddetta intimazione è stata notificata alla via
Varese, n. 12, di Gioia Tauro, mediante consegna, in assenza del destinatario, in busta sigillata alla sig.ra che si è qualificata sorella e successivo invio di raccomandata Controparte_4 informativa alla contribuente (CAN), ed il difensore della ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, ha dichiarato che la sua assistita è residente in [...]; 2) diversamente da quanto statuito dal primo Giudice, nessuna prescrizione è intervenuta, in quanto, dopo la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento e prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione, è stata notificata dal concessionario l'intimazione di pagamento sopra indicata, e inoltre ai crediti in esame si applica la sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 68, comma 1, del dl 18/2020, come modificato e integrato, per il periodo dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Chiede dunque che, in totale riforma dell'impugnata sentenza, il Tribunale voglia “dichiarare la domanda spiegata in primo grado infondata in fatto e in diritto. In ogni caso: condannare
2 l'appellato al rimborso in favore dell'appellante delle spese del presente giudizio nonché di quello di primo grado”.
L'appellata , nel costituirsi in giudizio, ribadisce la correttezza della sentenza CP_4 appellata, in quanto sia l'intimazione del 2017 che la successiva CAN sono state notificate ad un indirizzo diverso da quello di residenza dell'attrice, come dimostrato dal certificato di residenza storico - già allegato al fascicolo - da cui si evince che l'attrice è residente sulla Via don Sturzo n.3 a far data dal 27.05.2008, e che il certificato prevale certamente sull'indicazione di una diversa residenza nell'atto introduttivo, trattandosi di una mera svista, probabilmente dovuta alla consultazione di documenti non aggiornati.
La , con la comparsa di costituzione depositata, eccepisce il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
2. L'appello è infondato.
Deve premettersi che, dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado, in atti, emerge che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva chiesto Controparte_1 accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
09420239003906320000, notificata il 18/09/2023, limitatamente alla cartella n.
09420130002687101000, relativa a presunta contravvenzione al Codice della Strada elevata dalla , lamentando la prescrizione della pretesa, per decorso del Controparte_2 termine quinquennale.
Contr Nel costituirsi in primo grado, il concessionario aveva depositato, in allegato alla memoria di costituzione, la ricevuta di ritorno della raccomandata postale, attestante la notifica della cartella presupposta in data 22.3.2013, nonché la notifica di una successiva intimazione di pagamento in data 2.10.2017, aveva anche invocato la sospensione del termine di prescrizione disposta dall'art. 68 D.L. n. 18/2020, dal 8-3-2020 al 31-08-2021.
La sentenza di primo grado, accogliendo le tesi esposte dalla ricorrente, ha correttamente ritenuto che “Nel caso di specie, dopo la regolare notifica della cartella di pagamento, risulta una intimazione di pagamento, il cui plico è stato consegnato, in data 2-10-2017, in Gioia
Tauro, Via Varese, alla sorella dell'attrice, , a fronte di una residenza Controparte_4 anagrafica dell'attrice in Gioia Tauro, Via Don Sturzo, 3, come attestato dal certificato di residenza storico in atti. Come noto, la presunzione di residenza nella residenza anagrafica
3 può essere superata dimostrando che l'indirizzo di consegna corrisponde alla residenza effettiva, ma ciò non è emerso, anche perché il suddetto soggetto consegnatario non è stato qualificato convivente. Quindi, poiché il termine di prescrizione (decorrente dall'anno 2013) si era maturato ben prima della sospensione disposta dal D.L. n. 68/2020, il credito in discorso deve ritenersi estinto”.
Invero, com'è noto, la notifica della cartella esattoriale può essere eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, ed in tal caso resta regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982 (“in quanto tale forma
"semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”: in tal senso, v. ex multis
Cass. civile, Sez. V, Ordinanza n. 9866 dell'11/04/2024).
Sebbene quindi la notificazione a mezzo del servizio postale possa essere eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia, senza necessità di indicare la qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata (il cui contenuto è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall'art. 139 cod. proc. civ.), restando a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, tuttavia l'operatività della presunzione di consegna resta pur sempre “subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione è quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti” (Cass. Sez. V, Ordinanza n. 11815 del 18/06/2020).
Nel caso che occupa, la parte appellata, ricorrente in primo grado, ha depositato certificato storico di residenza, da cui risulta che ella è stata residente in [...], fino al
27.5.2008, per poi trasferirsi in altra via dello stesso comune di Gioia Tauro (Traversa Don
Sturzo, 3): a fronte della risultanza anagrafica, la mera indicazione di residenza effettuata dal difensore nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non accompagnata da alcun elemento ulteriore, non appare un indizio sufficientemente grave, preciso e concordante, tale da dimostrare che la residenza effettiva diverga da quella anagrafica.
Da quanto detto, consegue che – in difetto di prova su ulteriori atti interruttivi, il termine quinquennale di prescrizione, applicabile ex art. 28 della legge 689/81 in ragione della natura del credito, è maturato nel marzo 2018 (cinque anni dopo la notifica della cartella esattoriale 4 presupposta, eseguita via posta il marzo 2013), con l'ulteriore corollario che non è applicabile al caso che occupa la normativa emergenziale, invocata dall'appellante, ma riferita solo ai crediti ancora non prescritti alla data dell'8.2.2020.
Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (nel 2024), il credito era già prescritto.
L'appello va dunque rigettato, avendo correttamente il giudice a quo dichiarato la prescrizione del credito.
4. Attesa la soccombenza, l'appellante va condannato alla refusione delle spese di lite del presente grado, liquidate in favore dello Stato complessivamente in euro 852,00 (valori minimi dello scaglione fino a euro 5.200,00, senza fase istruttoria perché non svolta), oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge.
Vanno invece compensate le spese della , che non ha dato causa al presente grado CP_2
d'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice d.ssa RI ES TI, definitivamente pronunciando nella causa d'appello proposta da e nei confronti di Parte_2 [...]
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, così provvede: Controparte_2
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado, liquidate in favore dello Stato complessivamente in euro 852,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, compensando le spese della . CP_2
Palmi, 2 dicembre 2025.
Il Giudice
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