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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/09/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1989/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1989/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLETTI MATTEO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in V. ROVERELLA N. 23 47521 CESENA presso il difensore avv. BELLETTI MATTEO.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANDI Controparte_2 P.IVA_2
AUGUSTO, elettivamente domiciliato in VIA DOGANA 820 47826 VERUCCHIO presso il difensore avv. GRANDI AUGUSTO. pagina 1 di 13 APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate, in via telematica, il
18/11/2024 e 4/12/2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Forlì, la società in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, proponendo, a norma dell'art. 645 c.p.c., opposizione avverso il decreto n. 294/2021, con cui l'adìto Tribunale, in data 25/2/2021, le aveva ingiunto di pagare, in favore della ricorrente odierna convenuta, la complessiva somma di € 6.087,41, a titolo di corrispettivo per gli interventi di manutenzione eseguiti dall'ingiungente sull'automezzo di proprietà dell'ingiunta, così come meglio descritti nelle fatture n. 20952 del 31/07/2020 e n. 20971 dell'11/08/2020, allegate al ricorso monitorio.
In particolare, la società opponente aveva chiesto : “«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza respinta e disattesa: 1) Dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n°294/2021 – n°361/2021 R.G., emesso dal Tribunale di
Forlì - in data 25/02/2021, con il quale si ingiunge a di pagare alla società CP_1 la somma di € 6.087,41, oltre agli interessi di mora ex D. Lgs. Controparte_2
231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo ed alle spese e compensi del procedimento monitorio, liquidate in complessivi € 645,50, oltre CPA e IVA come per legge e rimborso spese generali 15% e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta, per tutti i motivi e i titoli esposti nella narrativa del presente atto. In via riconvenzionale: 2) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale in cui è incorsa la con riferimento agli interventi Controparte_3 di cui alla fattura n°20486 del 30/04/2020, per tutti i motivi e i titoli di cui alla narrativa pagina 2 di 13 del presente atto. 3) accertare e dichiarare conseguentemente che gli interventi effettuati da di cui alla fattura n°20971 del giorno 11/08/2020, sono stati Controparte_2 effettuati in “garanzia” e comunque al fine di emendare detti inadempimenti e, conseguentemente, dichiarare non dovuta la somma di €5.620,49 portata da tale fattura, per tutti i motivi e i titoli di cui alla narrativa del presente atto. 4) Accertare e dichiarare che per l'effettuazione e il completamento degli interventi di cui alla fattura
[...]
n°20971/2020, il mezzo Tg. BN287MM è stato inutilizzato per 50 giorni e, CP_2 per l'effetto, condannare l'opposta a rifondere all'opponente i danni da forzato inutilizzo/fermo tecnico di tale mezzo pari ad €5.000,00 o a quel diverso importo che risulterà di giustizia in corso di causa, per tutti i motivi e i titoli di cui alla narrativa del presente atto;
5) accertare e dichiarare che la somma di €466,92 di cui alla fattura
[...]
n°20952 del 31/07/2020 non è dovuta all'opposta, per tutti i motivi e titoli CP_2 di cui alla narrativa del presente atto. 6) accertare e dichiarare che a seguito degli errati interventi eseguiti dall'opposta e di cui alla fattura n°20486 del Controparte_2
30/04/2020 si è verificata la rottura del turbocompressore del mezzo Tg. BN287MM e condannare quindi l'opposta a corrispondere all'opponente a titolo risarcitorio l'importo di €1.654,66 pari al controvalore del dispositivo fornito dall'opponente all'opposta in sostituzione di quello danneggiatosi o quel diverso importo che risulterà di giustizia in corso di causa per tutti i motivi e i titoli di cui alla narrativa del presente atto;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, la società si era costituita CP_2 in giudizio, e, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione ex adverso dedotti, aveva concluso chiedendo : “«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinte e disattese, nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata, in fatto e in diritto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, rigettare le domande riconvenzionali di danni formulate dall'opponente; in ogni caso accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in atti, che l'opponente società CP_1 sia debitrice di della somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto o Controparte_2 di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi di mora di cui al D.lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura fino al saldo effettivo pagina 3 di 13 ed alle spese e compensi della fase monitoria così come indicati nel decreto e che nulla è dovuto dall'opposta all'opponente e, per l'effetto, condannare al pagamento in CP_1 favore di delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, o di Controparte_2 quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi, compensi e spese legali così come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di opposizione, comprensivi di spese generali, Iva e
Cpa come per legge e condanna di al risarcimento del danno per lite temeraria CP_1 da liquidarsi d'ufficio anche ai sensi dell'art. 96, co. 3 cpc».
Con sentenza n. 357/2023, resa in data 10/5/2023, il Tribunale di Forlì rigettava la proposta opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite, nonché al pagamento della somma di € 3.000,00 a titolo di lite temeraria ex art. 96 c. III c.p.c.
In particolare, il Tribunale rilevava il mancato assolvimento da parte dell'opponente dell'onere probatorio sulla stessa incombente e l'incontestata corretta esecuzione da CP_1 parte dell'opposta-ingiungente delle prestazioni descritte nelle fatture allegate all'originario ricorso monitorio, evidenziando altresì, ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 96 c.p.c., l'immotivato rifiuto da parte dell'opponente della proposta conciliativa formulata dal Giudice a norma dell'art. 185 bis c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società ha CP_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte, la società Controparte_2 proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
In particolare, la società appellante, quali motivi di gravame, ha nuovamente dedotto l'inadempimento dell'ingiungente appellata, la non debenza dell'importo di cui alla fattura n. 952, l'ingiusta reiezione delle domande riconvenzionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da fermo tecnico del veicolo e per la sostituzione del propulsore reso inutilizzabile dall'inadempimento dell'opposta, e, infine, l'illegittimità della condanna a norma dell'art. 96 c.p.c.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo “in totale riforma della Sentenza
n°357/2023 pubblicata il 10/05/23 non notificata, emessa, (nel procedimento distinto al pagina 4 di 13 n°1133/2021 R.G.), dal Tribunale di Forlì in data 10/05/23 – Giudice Dott. Emanuele
Picci, 1) Dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n°294/2021 – n°361/2021 R.G., emesso dal Tribunale di Forlì - in data 25/02/2021, con il quale si ingiunge a di pagare alla società la somma di CP_1 Controparte_2
€6.087,41, oltre agli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo ed alle spese e compensi del procedimento monitorio, liquidate in complessivi €645,50, oltre CPA e IVA come per legge e rimborso spese generali 15% e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta, per tutti i motivi e i titoli esposti nella narrativa del presente atto. In via riconvenzionale: 2) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale in cui è incorsa la CP_3 con riferimento agli interventi di cui alla fattura n°20486 del 30/04/2020,
[...] per tutti i motivi e i titoli di cui alla narrativa del presente atto. 3) accertare e dichiarare conseguentemente che gli interventi effettuati da di cui alla fattura Controparte_2
n°20971 del giorno 11/08/2020, sono stati effettuati in “garanzia” e comunque al fine di emendare detti inadempimenti e, conseguentemente, dichiarare non dovuta la somma di
€5.620,49 portata da tale fattura, per tutti i motivi e i titoli di cui alla narrativa del presente atto. 4) Accertare e dichiarare che per l'effettuazione e il completamento degli interventi di cui alla fattura n°20971/2020, il mezzo Tg. BN287MM Controparte_2
è stato inutilizzato per 50 giorni e, per l'effetto, condannare l'opposta a rifondere all'opponente i danni da forzato inutilizzo/fermo tecnico di tale mezzo pari ad €5.000,00
o a quel diverso importo che risulterà di giustizia in corso di causa, per tutti i motivi e i titoli di cui alla narrativa del presente atto;
5) accertare e dichiarare che la somma di
€466,92 di cui alla fattura n°20952 del 31/07/2020 non è dovuta Controparte_2 all'opposta, per tutti i motivi e titoli di cui alla narrativa del presente atto. 6) accertare e dichiarare che a seguito degli errati interventi eseguiti dall'opposta e di cui alla fattura n°20486 del 30/04/2020 si è verificata la rottura del Controparte_2 turbocompressore del mezzo Tg. BN287MM e condannare quindi l'opposta a corrispondere all'opponente a titolo risarcitorio l'importo di €1.654,66 pari al controvalore del dispositivo fornito dall'opponente all'opposta in sostituzione di quello danneggiatosi o quel diverso importo che risulterà di giustizia in corso di causa per tutti i motivi e i titoli di cui alla narrativa del presente atto;
7) Dato atto che , a seguito CP_1 pagina 5 di 13 della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ha corrisposto a la somma di €8.241,72 e in ottemperanza a quanto Controparte_2 disposto dal Tribunale di Forlì con la sentenza impugnata, ha corrisposto a controparte l'ulteriore somma di €9.111,39, e così complessivamente €17.353,11, condannare
[...]
a rimborsare/restituire a , la predetta somma di €17.353,11, CP_2 CP_1 maggiorata degli interessi ex art. 1284 comma 4 C.c. dal dovuto al saldo effettivo, per tuti i motivi esposti nella narrativa del presente atto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, la società si è Controparte_2 costituita in giudizio, e, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di impugnazione ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo “in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità ex art. 348 bis cpc dell'appello formulato da non avendo una CP_1 ragionevole possibilità di essere accolto;
b) nel merito: rigettarsi in toto l'appello formulato da perché infondato - in fatto e diritto - con conferma della sentenza CP_1 impugnata e condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi d'ufficio ai sensi dell'art. 96, terzo comma, del cpc. c) con vittoria di spese e compensi come da parametri ex DM 55/2014, spese generali, iva e cpa come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA La scrivente difesa: a) si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie richieste da , per i motivi già esposti nel giudizio di primo grado”. CP_1
Successivamente, all'esito dell'udienza tenuta, a norma dell'art. 352 c.p.c., in data
4/2/2025, la Corte, previa acquisizione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'appello proposto dalla società sia, solo in parte, meritevole di accoglimento. CP_1
pagina 6 di 13 Per una migliore comprensione della controversia in esame, giova anzitutto ripercorrere, in sintesi, i fatti ed i rapporti giuridici intercorsi tra le parti.
Ed invero, dalle documentate allegazioni svolte dalle parti, si evince che, nell'aprile
2020, la società su richiesta di aveva installato, su un Controparte_2 CP_1 autocarro di proprietà della stessa committente e fornitrice, un propulsore già usato, emettendo per tale prestazione la fattura n. …..846, regolarmente saldata.
Risulta altresì che, successivamente, a causa della rottura del suddetto propulsore, la società aveva commissionato alla società gli interventi di riparazione CP_1 CP_2
e la predisposizione di un preventivo oggetto delle fatture n. …..971 e n. …..952, rimaste insolute e, per ciò, poi azionate da quest'ultima in via monitoria.
Come esposto in premessa, l'originaria opponente e odierna appellante ha CP_1 allegato l'inadempimento di in relazione al solo iniziale intervento di CP_2 installazione del propulsore oggetto della fattura n. …..846, imputando all'ingiungente appellata la sua erronea esecuzione e, in particolare, l'omessa informazione circa l'inidoneità funzionale di questo, e, in ragione di ciò, ha contestato la debenza dell'importo oggetto della successiva fattura n. ……971, in quanto, a suo dire, concernente interventi eseguiti “in garanzia”, al fine, cioè, di emendare i vizi afferenti alla precedente prestazione.
L'ingiunta/appellante ha, inoltre, contestato la debenza dell'importo di cui alla fattura n.
……952, in quanto avente ad oggetto prestazioni meramente propedeutiche alla predisposizione di un preventivo relativo alla sostituzione del cambio.
In ragione delle allegazioni e contestazioni sopra riportate, la società ha, poi, CP_1 chiesto il risarcimento del danno da fermo tecnico dell'autocarro e per la onerosa sostituzione del propulsore irrimediabilmente rotto.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Forlì, dopo aver escluso l'applicabilità della normativa consumeristica (trattandosi di prestazioni rese in forza di contratto d'opera concernente un autocarro utilizzato per scopi aziendali), ha accertato che il propulsore installato da , fornito dalla stessa committente , era usato e, CP_2 CP_1 pagina 7 di 13 inoltre, che, dopo l'installazione di questo, l'autocarro di proprietà della committente, nei successivi due mesi, aveva percorso circa 11 mila Km., evidenziando come tra le parti fosse pacifico, non soltanto che il fermo dell'autocarro era dipeso dalla rottura del propulsore, ma anche e soprattutto che gli interventi di riparazione di cui alla fattura n.
971 azionata in sede monitoria erano stati eseguiti in modo corretto.
Sulla base di quanto sopra esposto, il primo Giudice ha rigettato l'opposizione (nonché la domanda risarcitoria proposta in via “riconvenzionale” dall'opponente), ritenendo, quanto alla fattura n. ….971, che l'opponente non avesse assolto l'onere di CP_1 provare l'inidoneità e/o il deterioramento originari del propulsore per motivi diversi da usura della sua componentistica, senza, per ciò, dare ingresso alla c.t.u. chiesta dall'ingiunta, perché esplorativa, nonché alla prova testi articolata da quest'ultima in quanto vertente su circostanze sostanzialmente ininfluenti.
Con riferimento alla fattura n. ….952, il Tribunale ha, poi, osservato come le incontestate prestazioni ivi descritte, anche se propedeutiche alla redazione di un preventivo, dovevano essere comunque remunerate in quanto, come confermato dai testi escussi, implicanti impegno di ore e competenze tecniche volti al necessario smontaggio e rimontaggio “a terra” del sostituendo cambio.
Prima di esaminare, nel merito, i motivi di impugnazione dedotti dall'appellante, occorre dare atto di quanto allegato da in ordine ai profili di responsabilità ascritti a CP_1 controparte.
Infatti, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la società , con riferimento CP_1 agli interventi di cui alla fattura n. 971, aveva allegato che “tale fattura si riferisca ad interventi di riparazione “in garanzia” resisi necessari al fine di tentare di emendare precedenti interventi, (quelli di cui alla fattura n°20846 del 30/04/2020), eseguiti da controparte in maniera evidentemente imperita e negligente”.
Sempre con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva anche allegato CP_1 che avrebbe dovuto verificare, prima del montaggio, l'idoneità del Controparte_2
pagina 8 di 13 materiale fornito e, laddove anche solo avesse avuto dubbi al riguardo, comunicare l'eventuale inidoneità a . CP_1
Aveva poi dedotto che “nella fattispecie sussiste una responsabilità in capo a
[...] circa i danni poi verificatisi e che quindi nulla le è dovuto da in CP_2 CP_1 relazione agli interventi da costei (mal)eseguiti”.
In particolare, a sostegno della domanda risarcitoria da fermo tecnico, aveva asserito che
“dall'inadempimento nel quale è incorsa controparte, rappresentato dall'aver maldestramente ed erroneamente eseguito gli interventi a lei deferiti dall'opponente e di cui alla fattura n°20486/2020 che hanno determinato la forzata sosta Controparte_2 del mezzo per il periodo sopra indicato arrecando quindi un evidente danno patrimoniale a . CP_1
Nel presente giudizio, e, soprattutto in sede di comparsa conclusionale, l'appellante ha CP_ poi precisato che “da sempre si è sostenuto da parte di – e che il Tribunale non ha purtroppo recepito e valutato - è che la responsabilità di è rinvenibile nel fatto che CP_2 costei pur avendo ben saputo o comunque potendo e dovendo ben sapere che quanto il CP_ cliente le proponeva di installare era in realtà un “pezzo” totalmente inidoneo al montaggio, provvide comunque alla sua installazione senza nulla rilevare, eccepire e comunicare”.
Più precisamente, l'opponente/appellante addebita a controparte il fatto che “ pur CP_2 potendo sapere, rectius, pur avendo saputo, che tali componenti erano difettose e avrebbero quindi potuto creare “problemi”, (così come, di lì a poco, puntualmente accadde), installò comunque tali pezzi e ciò, lo si ripete, senza nulla aver CP_ preventivamente comunicato a ”.
Orbene, se questo è il nucleo dei motivi di opposizione, prima, e, adesso, di CP_ impugnazione, con rinuncia, quindi, ad ogni altra censura, spettava a allegare e, a fortiori, dimostrare, in primo luogo, di non essere stata essa stessa a conoscenza dell'originaria inidoneità del propulsore, in secondo luogo, l'imputabilità di detta inidoneità a fattori diversi dalla incontestata usura del propulsore, nonché la sua natura comunque apparente e non occulta per un operatore professionale quale e, CP_2 pagina 9 di 13 quindi, la presenza di anomalie funzionali o di componentistica rilevabili, secondo diligenza quam suis, dal prestatore d'opera incaricato della sua installazione, che, nonostante ciò, aveva ugualmente eseguito la prestazione in modo, però, negligente ed imperito, omettendo di informare la committente della riscontrata o, in ogni caso, riscontrabile inidoneità originaria dell'installando propulsore.
Ove avesse ottemperato al suddetto onus probandi, sarebbe stato poi onere di CP_1 di dimostrare di aver correttamente eseguito l'intervento de quo in ragione CP_2 della natura occulta delle anomalie funzionali ex adverso allegate e provate, della loro imputabilità esclusivamente a usura della sua componentistica, con conseguente inoperatività della “garanzia” invocata da con riferimento ai successivi interventi di CP_1 riparazione descritti nella fattura n. ……971.
Tuttavia, la società non ha sufficientemente assolto all'onere assertivo e CP_1 probatorio prioritariamente su di essa gravante, limitandosi ad avanzare richiesta di ammissione di mezzi istruttori, da un lato, meramente esplorativi (ctu), e, dall'altro, inammissibili per genericità, natura valutativa e sostanziale irrilevanza delle capitolate circostanze (prova testi).
Né può assumere rilevanza probatoria decisiva e favorevole alla tesi di parte appellante l'assunto secondo cui la “PEC, del 21/08/02, inviata dall'opposta all'opponente in risposta a ben due precedenti, PEC di contestazione (del 13/08/20 e del 14/08/20) inviatele da , costituirebbe “un'evidente confessione del fatto che l'opposta – CP_1 come logico che fosse essendo “del mestiere, era perfettamente a conoscenza:”...malgrado il nostro parere contrario all'utilizzo degli stessi particolari....”, CP_ del fatto che le componenti usate fornitele da per il montaggio e (purtroppo) ritualmente montate, presentavano o avrebbero potuto presentare nel breve periodo rilevanti “problemi” di affidabilità”.
Infatti, a tacere della non inequivocità del contenuto della sopra riportata corrispondenza nel senso prospettato da in ogni caso, l'asserita consapevolezza o, CP_1 quantomeno, la facile conoscibilità di tale originaria inidoneità da parte dell'appellata pagina 10 di 13 mal si concilia con l'incontestata circostanza che, nell'arco dei due mesi successivi all'installazione in questione, l'autocarro dotato del propulsore montato da abbia CP_2 percorso circa undici mila KM, il che, anzi, attesta una natura occulta del vizio/anomalia che ha, in concreto, provocato la rottura del pezzo.
Diversamente opinando, tale inconveniente si sarebbe palesato con tempistiche ben più rapide, subito dopo il montaggio.
Ne consegue che, anche in ragione della incontestata correttezza esecutiva delle prestazioni oggetto dell'azionata fattura n. ….971, l'appello deve essere, in parte qua, rigettato.
A identica conclusione si deve pervenire con riferimento alla fattura n. …..952.
Infatti, già in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la società aveva CP_1 asserito che gli interventi descritti in fattura, di cui comunque si contestava l'effettiva ed anche corretta esecuzione, “non sono comunque mai stati autorizzati dall'opponente al pari del relativo corrispettivo il quale mai è stato concordato o accettato”.
Le doglianze poi reiterate dall'odierna appellante sono state, tuttavia, adeguatamente confutate dall'ingiungente la quale, tramite i testi escussi in primo grado, CP_2 ha fornito puntuale prova sia di aver anticipatamente informato la committente dell'onerosità del preventivo in relazione alla necessità di effettuare operazioni di smontaggio del cambio, sia della loro effettiva esecuzione.
Pertanto, anche il sopra esaminato motivo di appello deve essere respinto.
Infine, per quel che concerne l'ulteriore motivo di gravame avente ad oggetto la reiezione della domanda di risarcimento dei danni da fermo tecnico e da sostituzione del propulsore, sul punto, è sufficiente rilevare come il suo accoglimento presupponeva il positivo accertamento dell'inadempimento dell'appellata, sicchè, alla luce della diversa e contraria statuizione assunta in punto di an debeatur, la pretesa risarcitoria in esame deve essere disattesa.
pagina 11 di 13 La società ha, infine, impugnato il capo di sentenza recante la sua condanna ex CP_1 art. 96 c.p.c.
Come in precedenza esposto, il Giudice di prime cure ha fondato la dichiarata responsabilità dell'allora opponente per non avere quest'ultima, in modo ritenuto immotivato, aderito alla proposta conciliativa formulata a norma dell'art. 185 bis c.p.c.
Il motivo di impugnazione in esame è fondato.
Infatti, in considerazione dell'entità della proposta conciliativa formulata dal primo
Giudice, di poco migliorativa rispetto a quella dell'opposto decreto ingiuntivo, il rifiuto opposto dall'ingiunta non risulta del tutto immotivato e improntato a censurabili ragioni ostruzionistiche, sicchè la mera infondatezza dell'opposizione proposta da non CP_1 appare di per sé sufficiente a giustificare la qui censurata statuizione recante, per ciò, una condanna, ex art. 96 c.p.c., sostanzialmente ipertrofica anche in relazione alla natura e valore della materia del contendere.
Conseguentemente, in parziale accoglimento del proposto appello, l'impugnata sentenza va, in parte qua, riformata.
Infine, per quel che concerne le spese di lite, da valutarsi in base all'esito complessivo della controversia e, quindi, del generale principio di soccombenza sostanziale, si ritiene che, nella fattispecie in commento, avuto riguardo alla prevalente soccombenza dell'opponente e appellante in entrambi i gradi di giudizio, ricorrano le CP_1 condizioni per una loro parziale compensazione in misura di 1/5, liquidando i restanti
4/5, come da dispositivo, a carico della società da ultimo menzionata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 12 di 13 in parziale accoglimento dell'appello proposto da e, quindi, in parziale riforma CP_1 della sentenza n. 357/2023, resa dal Tribunale di Forlì in data 10/5/2023,
RIGETTA la domanda formulata da a norma dell'art. 96 c.p.c. Controparte_2
DISPONE la parziale compensazione delle spese di entrambi in gradi di giudizio in misura di 1/5 e, per l'effetto, condanna al rimborso, in favore di dei restanti CP_1 Controparte_2
4/5 liquidati, per il giudizio di primo grado, in € 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, e, quanto al giudizio di appello, in € 4.550,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
CONFERMA nel resto, l'appellata sentenza.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 2/09/2025
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1989/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLETTI MATTEO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in V. ROVERELLA N. 23 47521 CESENA presso il difensore avv. BELLETTI MATTEO.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANDI Controparte_2 P.IVA_2
AUGUSTO, elettivamente domiciliato in VIA DOGANA 820 47826 VERUCCHIO presso il difensore avv. GRANDI AUGUSTO. pagina 1 di 13 APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate, in via telematica, il
18/11/2024 e 4/12/2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Forlì, la società in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, proponendo, a norma dell'art. 645 c.p.c., opposizione avverso il decreto n. 294/2021, con cui l'adìto Tribunale, in data 25/2/2021, le aveva ingiunto di pagare, in favore della ricorrente odierna convenuta, la complessiva somma di € 6.087,41, a titolo di corrispettivo per gli interventi di manutenzione eseguiti dall'ingiungente sull'automezzo di proprietà dell'ingiunta, così come meglio descritti nelle fatture n. 20952 del 31/07/2020 e n. 20971 dell'11/08/2020, allegate al ricorso monitorio.
In particolare, la società opponente aveva chiesto : “«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza respinta e disattesa: 1) Dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n°294/2021 – n°361/2021 R.G., emesso dal Tribunale di
Forlì - in data 25/02/2021, con il quale si ingiunge a di pagare alla società CP_1 la somma di € 6.087,41, oltre agli interessi di mora ex D. Lgs. Controparte_2
231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo ed alle spese e compensi del procedimento monitorio, liquidate in complessivi € 645,50, oltre CPA e IVA come per legge e rimborso spese generali 15% e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta, per tutti i motivi e i titoli esposti nella narrativa del presente atto. In via riconvenzionale: 2) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale in cui è incorsa la con riferimento agli interventi Controparte_3 di cui alla fattura n°20486 del 30/04/2020, per tutti i motivi e i titoli di cui alla narrativa pagina 2 di 13 del presente atto. 3) accertare e dichiarare conseguentemente che gli interventi effettuati da di cui alla fattura n°20971 del giorno 11/08/2020, sono stati Controparte_2 effettuati in “garanzia” e comunque al fine di emendare detti inadempimenti e, conseguentemente, dichiarare non dovuta la somma di €5.620,49 portata da tale fattura, per tutti i motivi e i titoli di cui alla narrativa del presente atto. 4) Accertare e dichiarare che per l'effettuazione e il completamento degli interventi di cui alla fattura
[...]
n°20971/2020, il mezzo Tg. BN287MM è stato inutilizzato per 50 giorni e, CP_2 per l'effetto, condannare l'opposta a rifondere all'opponente i danni da forzato inutilizzo/fermo tecnico di tale mezzo pari ad €5.000,00 o a quel diverso importo che risulterà di giustizia in corso di causa, per tutti i motivi e i titoli di cui alla narrativa del presente atto;
5) accertare e dichiarare che la somma di €466,92 di cui alla fattura
[...]
n°20952 del 31/07/2020 non è dovuta all'opposta, per tutti i motivi e titoli CP_2 di cui alla narrativa del presente atto. 6) accertare e dichiarare che a seguito degli errati interventi eseguiti dall'opposta e di cui alla fattura n°20486 del Controparte_2
30/04/2020 si è verificata la rottura del turbocompressore del mezzo Tg. BN287MM e condannare quindi l'opposta a corrispondere all'opponente a titolo risarcitorio l'importo di €1.654,66 pari al controvalore del dispositivo fornito dall'opponente all'opposta in sostituzione di quello danneggiatosi o quel diverso importo che risulterà di giustizia in corso di causa per tutti i motivi e i titoli di cui alla narrativa del presente atto;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, la società si era costituita CP_2 in giudizio, e, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione ex adverso dedotti, aveva concluso chiedendo : “«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinte e disattese, nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata, in fatto e in diritto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, rigettare le domande riconvenzionali di danni formulate dall'opponente; in ogni caso accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in atti, che l'opponente società CP_1 sia debitrice di della somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto o Controparte_2 di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi di mora di cui al D.lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura fino al saldo effettivo pagina 3 di 13 ed alle spese e compensi della fase monitoria così come indicati nel decreto e che nulla è dovuto dall'opposta all'opponente e, per l'effetto, condannare al pagamento in CP_1 favore di delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, o di Controparte_2 quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi, compensi e spese legali così come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di opposizione, comprensivi di spese generali, Iva e
Cpa come per legge e condanna di al risarcimento del danno per lite temeraria CP_1 da liquidarsi d'ufficio anche ai sensi dell'art. 96, co. 3 cpc».
Con sentenza n. 357/2023, resa in data 10/5/2023, il Tribunale di Forlì rigettava la proposta opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite, nonché al pagamento della somma di € 3.000,00 a titolo di lite temeraria ex art. 96 c. III c.p.c.
In particolare, il Tribunale rilevava il mancato assolvimento da parte dell'opponente dell'onere probatorio sulla stessa incombente e l'incontestata corretta esecuzione da CP_1 parte dell'opposta-ingiungente delle prestazioni descritte nelle fatture allegate all'originario ricorso monitorio, evidenziando altresì, ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 96 c.p.c., l'immotivato rifiuto da parte dell'opponente della proposta conciliativa formulata dal Giudice a norma dell'art. 185 bis c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società ha CP_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte, la società Controparte_2 proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
In particolare, la società appellante, quali motivi di gravame, ha nuovamente dedotto l'inadempimento dell'ingiungente appellata, la non debenza dell'importo di cui alla fattura n. 952, l'ingiusta reiezione delle domande riconvenzionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da fermo tecnico del veicolo e per la sostituzione del propulsore reso inutilizzabile dall'inadempimento dell'opposta, e, infine, l'illegittimità della condanna a norma dell'art. 96 c.p.c.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo “in totale riforma della Sentenza
n°357/2023 pubblicata il 10/05/23 non notificata, emessa, (nel procedimento distinto al pagina 4 di 13 n°1133/2021 R.G.), dal Tribunale di Forlì in data 10/05/23 – Giudice Dott. Emanuele
Picci, 1) Dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n°294/2021 – n°361/2021 R.G., emesso dal Tribunale di Forlì - in data 25/02/2021, con il quale si ingiunge a di pagare alla società la somma di CP_1 Controparte_2
€6.087,41, oltre agli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo ed alle spese e compensi del procedimento monitorio, liquidate in complessivi €645,50, oltre CPA e IVA come per legge e rimborso spese generali 15% e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta, per tutti i motivi e i titoli esposti nella narrativa del presente atto. In via riconvenzionale: 2) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale in cui è incorsa la CP_3 con riferimento agli interventi di cui alla fattura n°20486 del 30/04/2020,
[...] per tutti i motivi e i titoli di cui alla narrativa del presente atto. 3) accertare e dichiarare conseguentemente che gli interventi effettuati da di cui alla fattura Controparte_2
n°20971 del giorno 11/08/2020, sono stati effettuati in “garanzia” e comunque al fine di emendare detti inadempimenti e, conseguentemente, dichiarare non dovuta la somma di
€5.620,49 portata da tale fattura, per tutti i motivi e i titoli di cui alla narrativa del presente atto. 4) Accertare e dichiarare che per l'effettuazione e il completamento degli interventi di cui alla fattura n°20971/2020, il mezzo Tg. BN287MM Controparte_2
è stato inutilizzato per 50 giorni e, per l'effetto, condannare l'opposta a rifondere all'opponente i danni da forzato inutilizzo/fermo tecnico di tale mezzo pari ad €5.000,00
o a quel diverso importo che risulterà di giustizia in corso di causa, per tutti i motivi e i titoli di cui alla narrativa del presente atto;
5) accertare e dichiarare che la somma di
€466,92 di cui alla fattura n°20952 del 31/07/2020 non è dovuta Controparte_2 all'opposta, per tutti i motivi e titoli di cui alla narrativa del presente atto. 6) accertare e dichiarare che a seguito degli errati interventi eseguiti dall'opposta e di cui alla fattura n°20486 del 30/04/2020 si è verificata la rottura del Controparte_2 turbocompressore del mezzo Tg. BN287MM e condannare quindi l'opposta a corrispondere all'opponente a titolo risarcitorio l'importo di €1.654,66 pari al controvalore del dispositivo fornito dall'opponente all'opposta in sostituzione di quello danneggiatosi o quel diverso importo che risulterà di giustizia in corso di causa per tutti i motivi e i titoli di cui alla narrativa del presente atto;
7) Dato atto che , a seguito CP_1 pagina 5 di 13 della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ha corrisposto a la somma di €8.241,72 e in ottemperanza a quanto Controparte_2 disposto dal Tribunale di Forlì con la sentenza impugnata, ha corrisposto a controparte l'ulteriore somma di €9.111,39, e così complessivamente €17.353,11, condannare
[...]
a rimborsare/restituire a , la predetta somma di €17.353,11, CP_2 CP_1 maggiorata degli interessi ex art. 1284 comma 4 C.c. dal dovuto al saldo effettivo, per tuti i motivi esposti nella narrativa del presente atto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, la società si è Controparte_2 costituita in giudizio, e, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di impugnazione ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo “in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità ex art. 348 bis cpc dell'appello formulato da non avendo una CP_1 ragionevole possibilità di essere accolto;
b) nel merito: rigettarsi in toto l'appello formulato da perché infondato - in fatto e diritto - con conferma della sentenza CP_1 impugnata e condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi d'ufficio ai sensi dell'art. 96, terzo comma, del cpc. c) con vittoria di spese e compensi come da parametri ex DM 55/2014, spese generali, iva e cpa come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA La scrivente difesa: a) si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie richieste da , per i motivi già esposti nel giudizio di primo grado”. CP_1
Successivamente, all'esito dell'udienza tenuta, a norma dell'art. 352 c.p.c., in data
4/2/2025, la Corte, previa acquisizione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'appello proposto dalla società sia, solo in parte, meritevole di accoglimento. CP_1
pagina 6 di 13 Per una migliore comprensione della controversia in esame, giova anzitutto ripercorrere, in sintesi, i fatti ed i rapporti giuridici intercorsi tra le parti.
Ed invero, dalle documentate allegazioni svolte dalle parti, si evince che, nell'aprile
2020, la società su richiesta di aveva installato, su un Controparte_2 CP_1 autocarro di proprietà della stessa committente e fornitrice, un propulsore già usato, emettendo per tale prestazione la fattura n. …..846, regolarmente saldata.
Risulta altresì che, successivamente, a causa della rottura del suddetto propulsore, la società aveva commissionato alla società gli interventi di riparazione CP_1 CP_2
e la predisposizione di un preventivo oggetto delle fatture n. …..971 e n. …..952, rimaste insolute e, per ciò, poi azionate da quest'ultima in via monitoria.
Come esposto in premessa, l'originaria opponente e odierna appellante ha CP_1 allegato l'inadempimento di in relazione al solo iniziale intervento di CP_2 installazione del propulsore oggetto della fattura n. …..846, imputando all'ingiungente appellata la sua erronea esecuzione e, in particolare, l'omessa informazione circa l'inidoneità funzionale di questo, e, in ragione di ciò, ha contestato la debenza dell'importo oggetto della successiva fattura n. ……971, in quanto, a suo dire, concernente interventi eseguiti “in garanzia”, al fine, cioè, di emendare i vizi afferenti alla precedente prestazione.
L'ingiunta/appellante ha, inoltre, contestato la debenza dell'importo di cui alla fattura n.
……952, in quanto avente ad oggetto prestazioni meramente propedeutiche alla predisposizione di un preventivo relativo alla sostituzione del cambio.
In ragione delle allegazioni e contestazioni sopra riportate, la società ha, poi, CP_1 chiesto il risarcimento del danno da fermo tecnico dell'autocarro e per la onerosa sostituzione del propulsore irrimediabilmente rotto.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Forlì, dopo aver escluso l'applicabilità della normativa consumeristica (trattandosi di prestazioni rese in forza di contratto d'opera concernente un autocarro utilizzato per scopi aziendali), ha accertato che il propulsore installato da , fornito dalla stessa committente , era usato e, CP_2 CP_1 pagina 7 di 13 inoltre, che, dopo l'installazione di questo, l'autocarro di proprietà della committente, nei successivi due mesi, aveva percorso circa 11 mila Km., evidenziando come tra le parti fosse pacifico, non soltanto che il fermo dell'autocarro era dipeso dalla rottura del propulsore, ma anche e soprattutto che gli interventi di riparazione di cui alla fattura n.
971 azionata in sede monitoria erano stati eseguiti in modo corretto.
Sulla base di quanto sopra esposto, il primo Giudice ha rigettato l'opposizione (nonché la domanda risarcitoria proposta in via “riconvenzionale” dall'opponente), ritenendo, quanto alla fattura n. ….971, che l'opponente non avesse assolto l'onere di CP_1 provare l'inidoneità e/o il deterioramento originari del propulsore per motivi diversi da usura della sua componentistica, senza, per ciò, dare ingresso alla c.t.u. chiesta dall'ingiunta, perché esplorativa, nonché alla prova testi articolata da quest'ultima in quanto vertente su circostanze sostanzialmente ininfluenti.
Con riferimento alla fattura n. ….952, il Tribunale ha, poi, osservato come le incontestate prestazioni ivi descritte, anche se propedeutiche alla redazione di un preventivo, dovevano essere comunque remunerate in quanto, come confermato dai testi escussi, implicanti impegno di ore e competenze tecniche volti al necessario smontaggio e rimontaggio “a terra” del sostituendo cambio.
Prima di esaminare, nel merito, i motivi di impugnazione dedotti dall'appellante, occorre dare atto di quanto allegato da in ordine ai profili di responsabilità ascritti a CP_1 controparte.
Infatti, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la società , con riferimento CP_1 agli interventi di cui alla fattura n. 971, aveva allegato che “tale fattura si riferisca ad interventi di riparazione “in garanzia” resisi necessari al fine di tentare di emendare precedenti interventi, (quelli di cui alla fattura n°20846 del 30/04/2020), eseguiti da controparte in maniera evidentemente imperita e negligente”.
Sempre con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva anche allegato CP_1 che avrebbe dovuto verificare, prima del montaggio, l'idoneità del Controparte_2
pagina 8 di 13 materiale fornito e, laddove anche solo avesse avuto dubbi al riguardo, comunicare l'eventuale inidoneità a . CP_1
Aveva poi dedotto che “nella fattispecie sussiste una responsabilità in capo a
[...] circa i danni poi verificatisi e che quindi nulla le è dovuto da in CP_2 CP_1 relazione agli interventi da costei (mal)eseguiti”.
In particolare, a sostegno della domanda risarcitoria da fermo tecnico, aveva asserito che
“dall'inadempimento nel quale è incorsa controparte, rappresentato dall'aver maldestramente ed erroneamente eseguito gli interventi a lei deferiti dall'opponente e di cui alla fattura n°20486/2020 che hanno determinato la forzata sosta Controparte_2 del mezzo per il periodo sopra indicato arrecando quindi un evidente danno patrimoniale a . CP_1
Nel presente giudizio, e, soprattutto in sede di comparsa conclusionale, l'appellante ha CP_ poi precisato che “da sempre si è sostenuto da parte di – e che il Tribunale non ha purtroppo recepito e valutato - è che la responsabilità di è rinvenibile nel fatto che CP_2 costei pur avendo ben saputo o comunque potendo e dovendo ben sapere che quanto il CP_ cliente le proponeva di installare era in realtà un “pezzo” totalmente inidoneo al montaggio, provvide comunque alla sua installazione senza nulla rilevare, eccepire e comunicare”.
Più precisamente, l'opponente/appellante addebita a controparte il fatto che “ pur CP_2 potendo sapere, rectius, pur avendo saputo, che tali componenti erano difettose e avrebbero quindi potuto creare “problemi”, (così come, di lì a poco, puntualmente accadde), installò comunque tali pezzi e ciò, lo si ripete, senza nulla aver CP_ preventivamente comunicato a ”.
Orbene, se questo è il nucleo dei motivi di opposizione, prima, e, adesso, di CP_ impugnazione, con rinuncia, quindi, ad ogni altra censura, spettava a allegare e, a fortiori, dimostrare, in primo luogo, di non essere stata essa stessa a conoscenza dell'originaria inidoneità del propulsore, in secondo luogo, l'imputabilità di detta inidoneità a fattori diversi dalla incontestata usura del propulsore, nonché la sua natura comunque apparente e non occulta per un operatore professionale quale e, CP_2 pagina 9 di 13 quindi, la presenza di anomalie funzionali o di componentistica rilevabili, secondo diligenza quam suis, dal prestatore d'opera incaricato della sua installazione, che, nonostante ciò, aveva ugualmente eseguito la prestazione in modo, però, negligente ed imperito, omettendo di informare la committente della riscontrata o, in ogni caso, riscontrabile inidoneità originaria dell'installando propulsore.
Ove avesse ottemperato al suddetto onus probandi, sarebbe stato poi onere di CP_1 di dimostrare di aver correttamente eseguito l'intervento de quo in ragione CP_2 della natura occulta delle anomalie funzionali ex adverso allegate e provate, della loro imputabilità esclusivamente a usura della sua componentistica, con conseguente inoperatività della “garanzia” invocata da con riferimento ai successivi interventi di CP_1 riparazione descritti nella fattura n. ……971.
Tuttavia, la società non ha sufficientemente assolto all'onere assertivo e CP_1 probatorio prioritariamente su di essa gravante, limitandosi ad avanzare richiesta di ammissione di mezzi istruttori, da un lato, meramente esplorativi (ctu), e, dall'altro, inammissibili per genericità, natura valutativa e sostanziale irrilevanza delle capitolate circostanze (prova testi).
Né può assumere rilevanza probatoria decisiva e favorevole alla tesi di parte appellante l'assunto secondo cui la “PEC, del 21/08/02, inviata dall'opposta all'opponente in risposta a ben due precedenti, PEC di contestazione (del 13/08/20 e del 14/08/20) inviatele da , costituirebbe “un'evidente confessione del fatto che l'opposta – CP_1 come logico che fosse essendo “del mestiere, era perfettamente a conoscenza:”...malgrado il nostro parere contrario all'utilizzo degli stessi particolari....”, CP_ del fatto che le componenti usate fornitele da per il montaggio e (purtroppo) ritualmente montate, presentavano o avrebbero potuto presentare nel breve periodo rilevanti “problemi” di affidabilità”.
Infatti, a tacere della non inequivocità del contenuto della sopra riportata corrispondenza nel senso prospettato da in ogni caso, l'asserita consapevolezza o, CP_1 quantomeno, la facile conoscibilità di tale originaria inidoneità da parte dell'appellata pagina 10 di 13 mal si concilia con l'incontestata circostanza che, nell'arco dei due mesi successivi all'installazione in questione, l'autocarro dotato del propulsore montato da abbia CP_2 percorso circa undici mila KM, il che, anzi, attesta una natura occulta del vizio/anomalia che ha, in concreto, provocato la rottura del pezzo.
Diversamente opinando, tale inconveniente si sarebbe palesato con tempistiche ben più rapide, subito dopo il montaggio.
Ne consegue che, anche in ragione della incontestata correttezza esecutiva delle prestazioni oggetto dell'azionata fattura n. ….971, l'appello deve essere, in parte qua, rigettato.
A identica conclusione si deve pervenire con riferimento alla fattura n. …..952.
Infatti, già in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la società aveva CP_1 asserito che gli interventi descritti in fattura, di cui comunque si contestava l'effettiva ed anche corretta esecuzione, “non sono comunque mai stati autorizzati dall'opponente al pari del relativo corrispettivo il quale mai è stato concordato o accettato”.
Le doglianze poi reiterate dall'odierna appellante sono state, tuttavia, adeguatamente confutate dall'ingiungente la quale, tramite i testi escussi in primo grado, CP_2 ha fornito puntuale prova sia di aver anticipatamente informato la committente dell'onerosità del preventivo in relazione alla necessità di effettuare operazioni di smontaggio del cambio, sia della loro effettiva esecuzione.
Pertanto, anche il sopra esaminato motivo di appello deve essere respinto.
Infine, per quel che concerne l'ulteriore motivo di gravame avente ad oggetto la reiezione della domanda di risarcimento dei danni da fermo tecnico e da sostituzione del propulsore, sul punto, è sufficiente rilevare come il suo accoglimento presupponeva il positivo accertamento dell'inadempimento dell'appellata, sicchè, alla luce della diversa e contraria statuizione assunta in punto di an debeatur, la pretesa risarcitoria in esame deve essere disattesa.
pagina 11 di 13 La società ha, infine, impugnato il capo di sentenza recante la sua condanna ex CP_1 art. 96 c.p.c.
Come in precedenza esposto, il Giudice di prime cure ha fondato la dichiarata responsabilità dell'allora opponente per non avere quest'ultima, in modo ritenuto immotivato, aderito alla proposta conciliativa formulata a norma dell'art. 185 bis c.p.c.
Il motivo di impugnazione in esame è fondato.
Infatti, in considerazione dell'entità della proposta conciliativa formulata dal primo
Giudice, di poco migliorativa rispetto a quella dell'opposto decreto ingiuntivo, il rifiuto opposto dall'ingiunta non risulta del tutto immotivato e improntato a censurabili ragioni ostruzionistiche, sicchè la mera infondatezza dell'opposizione proposta da non CP_1 appare di per sé sufficiente a giustificare la qui censurata statuizione recante, per ciò, una condanna, ex art. 96 c.p.c., sostanzialmente ipertrofica anche in relazione alla natura e valore della materia del contendere.
Conseguentemente, in parziale accoglimento del proposto appello, l'impugnata sentenza va, in parte qua, riformata.
Infine, per quel che concerne le spese di lite, da valutarsi in base all'esito complessivo della controversia e, quindi, del generale principio di soccombenza sostanziale, si ritiene che, nella fattispecie in commento, avuto riguardo alla prevalente soccombenza dell'opponente e appellante in entrambi i gradi di giudizio, ricorrano le CP_1 condizioni per una loro parziale compensazione in misura di 1/5, liquidando i restanti
4/5, come da dispositivo, a carico della società da ultimo menzionata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 12 di 13 in parziale accoglimento dell'appello proposto da e, quindi, in parziale riforma CP_1 della sentenza n. 357/2023, resa dal Tribunale di Forlì in data 10/5/2023,
RIGETTA la domanda formulata da a norma dell'art. 96 c.p.c. Controparte_2
DISPONE la parziale compensazione delle spese di entrambi in gradi di giudizio in misura di 1/5 e, per l'effetto, condanna al rimborso, in favore di dei restanti CP_1 Controparte_2
4/5 liquidati, per il giudizio di primo grado, in € 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, e, quanto al giudizio di appello, in € 4.550,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
CONFERMA nel resto, l'appellata sentenza.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 2/09/2025
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
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