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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 06/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG.1977/23
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 28.02.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che parte ricorrente ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, così come specificate in quelle indicate nella nota depositata per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott. Carlo Di Rosa ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n.1977/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Orlando del foro di Trapani Parte_1
ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...] ( ), residente a Salemi e Controparte_1 C.F._1 domiciliato a Vita nella Via Ruggero Settimo n. 36
Resistente Contumace
Conclusioni: come da verbale
Con ricorso introduttivo la deduceva di essere creditrice nei confronti di Parte_1 CP_1
della somma di € 8.000,00, in forza della sentenza n 1703 delle date 21/03-4/07/2022 con
[...]
la quale la Corte di Appello di Palermo – Terza Sezione Penale confermava quella resa in primo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
grado dal Tribunale di Marsala, che condannava il alla pena di giustizia, oltre Controparte_1
spese processuali e il risarcimento dei danni in proprio favore, parte civile costituita, mediante il pagamento in di lei favore della somma di € 6.000,00 nonchè di € 800,00 a titolo di spese processuali per il giudizio di appello la detta sentenza, notificata insieme con l'atto di precetto al il CP_1
4/10/2022; affermava di aver iniziato una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di
Trapani iscritta al n. 7/2023 RGE in danno del resistente che però veniva interrotta stante il mancato deposito la nota di trascrizione dell'accettazione dell'eredità dei fondi pignorati, pervenuti al debitore per successione ai propri genitori e che era interesse del Persona_1 CP_2
creditore ricorrente incoare nuovamente l'azione esecutiva immobiliare, ma necessita ripristinare la continuità delle trascrizioni, in assenza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità, così come risultava dalla certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. del 27/04/2023 depositata nella citata procedura esecutiva.
Chiedeva concludendo di accertare che il ha tacitamente accettato l'eredità, ai sensi e per gli CP_1 effetti di cui all'art. 476 c.c., avendo posto in essere atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare.
Dichiarare conseguentemente e per l'effetto che il sig. , quale erede dei coniugi Controparte_1
e , ha acquistato la proprietà dei beni caduti in successione. CP_2 Persona_1
Il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati al a mezzo CP_1
servizio postale, nel rispetto dei termini a comparire considerando che il plico è stato depositato presso l'ufficio postale e inviato l'avviso del “CAD”, pertanto, in questa sede viene dichiarato contumace.
Si osserva che il ricorrente chiede che venga accertata l'accettazione tacita dell'eredità da parte del avendo acquisito nel proprio patrimonio l'eredità ricevuta a seguito del decesso dei propri CP_1
genitori.
A mente dell'art. 476 cc “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede".
Sul punto, al Corte di legittimità ha sancito: "L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476
c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede." (Cass. civ. sez.
6-2 del 1A.03.2021 n. 5569) e, tra le
Tribunale di Trapani Sezione Civile
tante: "L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile" (Cass. civ. sez. 2 n. 10796 dell'11.05.2009; conf.: Cass. civ. sez.
6-2 n. 22317 del 21.10.2014; Cass. civ. sez.
6-2 n. 11478 del 30.04.2021).
Si osserva che parte ricorrente ha allegato l'atto di divisione ereditaria del 17.07.2008 ai rogiti del
Notaio – repertorio 19087 – registrato il 23.07.2008 e trascritto a Trapani il Persona_2
24.07.2008 ai nn 20242/14217. In tale atto i germani e chiamati Controparte_1 CP_3 all'eredità per le successioni legittime in morte della madre nata il [...] CP_2
e deceduta il 31 dicembre 1989 e in morte del padre nato il [...] e Persona_1
deceduto il 29 dicembre 2007, hanno posto fine alla comunione ereditaria, adottando le rispettive quote.
Orbene, alla luce di tali circostanze fattuali, provate per tabulas, risultano integrati i requisiti per accogliere la domanda con riferimento sia al profilo della volontà di accettazione l'eredità, sia sotto il profilo della sua qualifica di “chiamato all'eredità”
Difatti, con l'atto di divisione ereditaria il ha inequivocabilmente manifestato la Controparte_1
volontà di accettare puramente e semplicemente l'eredità relitta dei propri genitori.
Alla luce di quanto precede la domanda attorea risulta fondata e deve essere accolta, con declaratoria come da dispositivo, unitamente alla domanda diretta a disporsi la trascrizione della presente sentenza, a mente dell'art. 2648 co. 3 cc.
PQM
Il Tribunale di Trapani in funzione di giudice unico ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dichiara altresì che nato a [...] il [...], è erede in morte della madre Controparte_1 CP_2
nata il [...] e deceduta il 31 dicembre 1989 e in morte del padre
[...] CP_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Sebastiano nato il [...] e deceduto il 29 dicembre 2007, per effetto dell'accettazione tacita ex art. 476 cc intervenuta in data 23.07.2008;
ordina
la trascrizione ex art. 2648 cc della presente sentenza, a cura e spese di parte ricorrente, salvo rivalsa verso il resistente contumace;
Così deciso in Trapani, in data 05/03/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
RG.1977/23
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 28.02.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che parte ricorrente ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, così come specificate in quelle indicate nella nota depositata per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott. Carlo Di Rosa ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n.1977/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Orlando del foro di Trapani Parte_1
ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...] ( ), residente a Salemi e Controparte_1 C.F._1 domiciliato a Vita nella Via Ruggero Settimo n. 36
Resistente Contumace
Conclusioni: come da verbale
Con ricorso introduttivo la deduceva di essere creditrice nei confronti di Parte_1 CP_1
della somma di € 8.000,00, in forza della sentenza n 1703 delle date 21/03-4/07/2022 con
[...]
la quale la Corte di Appello di Palermo – Terza Sezione Penale confermava quella resa in primo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
grado dal Tribunale di Marsala, che condannava il alla pena di giustizia, oltre Controparte_1
spese processuali e il risarcimento dei danni in proprio favore, parte civile costituita, mediante il pagamento in di lei favore della somma di € 6.000,00 nonchè di € 800,00 a titolo di spese processuali per il giudizio di appello la detta sentenza, notificata insieme con l'atto di precetto al il CP_1
4/10/2022; affermava di aver iniziato una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di
Trapani iscritta al n. 7/2023 RGE in danno del resistente che però veniva interrotta stante il mancato deposito la nota di trascrizione dell'accettazione dell'eredità dei fondi pignorati, pervenuti al debitore per successione ai propri genitori e che era interesse del Persona_1 CP_2
creditore ricorrente incoare nuovamente l'azione esecutiva immobiliare, ma necessita ripristinare la continuità delle trascrizioni, in assenza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità, così come risultava dalla certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. del 27/04/2023 depositata nella citata procedura esecutiva.
Chiedeva concludendo di accertare che il ha tacitamente accettato l'eredità, ai sensi e per gli CP_1 effetti di cui all'art. 476 c.c., avendo posto in essere atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare.
Dichiarare conseguentemente e per l'effetto che il sig. , quale erede dei coniugi Controparte_1
e , ha acquistato la proprietà dei beni caduti in successione. CP_2 Persona_1
Il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati al a mezzo CP_1
servizio postale, nel rispetto dei termini a comparire considerando che il plico è stato depositato presso l'ufficio postale e inviato l'avviso del “CAD”, pertanto, in questa sede viene dichiarato contumace.
Si osserva che il ricorrente chiede che venga accertata l'accettazione tacita dell'eredità da parte del avendo acquisito nel proprio patrimonio l'eredità ricevuta a seguito del decesso dei propri CP_1
genitori.
A mente dell'art. 476 cc “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede".
Sul punto, al Corte di legittimità ha sancito: "L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476
c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede." (Cass. civ. sez.
6-2 del 1A.03.2021 n. 5569) e, tra le
Tribunale di Trapani Sezione Civile
tante: "L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile" (Cass. civ. sez. 2 n. 10796 dell'11.05.2009; conf.: Cass. civ. sez.
6-2 n. 22317 del 21.10.2014; Cass. civ. sez.
6-2 n. 11478 del 30.04.2021).
Si osserva che parte ricorrente ha allegato l'atto di divisione ereditaria del 17.07.2008 ai rogiti del
Notaio – repertorio 19087 – registrato il 23.07.2008 e trascritto a Trapani il Persona_2
24.07.2008 ai nn 20242/14217. In tale atto i germani e chiamati Controparte_1 CP_3 all'eredità per le successioni legittime in morte della madre nata il [...] CP_2
e deceduta il 31 dicembre 1989 e in morte del padre nato il [...] e Persona_1
deceduto il 29 dicembre 2007, hanno posto fine alla comunione ereditaria, adottando le rispettive quote.
Orbene, alla luce di tali circostanze fattuali, provate per tabulas, risultano integrati i requisiti per accogliere la domanda con riferimento sia al profilo della volontà di accettazione l'eredità, sia sotto il profilo della sua qualifica di “chiamato all'eredità”
Difatti, con l'atto di divisione ereditaria il ha inequivocabilmente manifestato la Controparte_1
volontà di accettare puramente e semplicemente l'eredità relitta dei propri genitori.
Alla luce di quanto precede la domanda attorea risulta fondata e deve essere accolta, con declaratoria come da dispositivo, unitamente alla domanda diretta a disporsi la trascrizione della presente sentenza, a mente dell'art. 2648 co. 3 cc.
PQM
Il Tribunale di Trapani in funzione di giudice unico ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dichiara altresì che nato a [...] il [...], è erede in morte della madre Controparte_1 CP_2
nata il [...] e deceduta il 31 dicembre 1989 e in morte del padre
[...] CP_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Sebastiano nato il [...] e deceduto il 29 dicembre 2007, per effetto dell'accettazione tacita ex art. 476 cc intervenuta in data 23.07.2008;
ordina
la trascrizione ex art. 2648 cc della presente sentenza, a cura e spese di parte ricorrente, salvo rivalsa verso il resistente contumace;
Così deciso in Trapani, in data 05/03/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile