Art. 11. Denuncia di provvidenze ottenute - Detrazioni
Il denunciante deve dichiarare ogni provvidenza ricevuta per danni di guerra o comunque per il recupero, il ripristino o la sostituzione del bene, nonche' l'amministrazione o l'ente che l'ha erogata, e l'ammontare.
Deve altresi' dichiarare gli indennizzi o compensi percepiti o da percepire da societa' assicuratrici, da altri enti o privati, da Stati esteri in base ad accordi o convenzioni internazionali, nonche' le somme che siano state ammesse a detrazione quali perdite per danni di guerra, ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436 , e del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio 9 maggio 1950, n. 203, ed i beni gia' dichiarati perduti e dei quali abbia riacquistato comunque il possesso.
Dall'indennizzo o dal contributo concesso dalla presente legge vanno detratte le somme che siano state percepite o si debbano percepire per una delle provvidenze di cui ai commi precedenti.
Ove il danneggiato abbia usufruito, a causa dei danni di guerra, di finanziamenti a tasso di favore, con garanzia statale o con contributi statali, la minor somma pagata rispetto all'interesse legale corrente sara' computata ai fini della detrazione di cui al presente articolo.
Il denunciante deve dichiarare ogni provvidenza ricevuta per danni di guerra o comunque per il recupero, il ripristino o la sostituzione del bene, nonche' l'amministrazione o l'ente che l'ha erogata, e l'ammontare.
Deve altresi' dichiarare gli indennizzi o compensi percepiti o da percepire da societa' assicuratrici, da altri enti o privati, da Stati esteri in base ad accordi o convenzioni internazionali, nonche' le somme che siano state ammesse a detrazione quali perdite per danni di guerra, ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436 , e del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio 9 maggio 1950, n. 203, ed i beni gia' dichiarati perduti e dei quali abbia riacquistato comunque il possesso.
Dall'indennizzo o dal contributo concesso dalla presente legge vanno detratte le somme che siano state percepite o si debbano percepire per una delle provvidenze di cui ai commi precedenti.
Ove il danneggiato abbia usufruito, a causa dei danni di guerra, di finanziamenti a tasso di favore, con garanzia statale o con contributi statali, la minor somma pagata rispetto all'interesse legale corrente sara' computata ai fini della detrazione di cui al presente articolo.