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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A nella causa R.G n. 2108/2025 VG. promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: scioglimento del matrimonio;
all'udienza del 9.07.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 22.09.2012 contratto matrimonio civile in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 24.06.2020 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con sentenza di omologazione n. 140/2024 pubbl. il 25.07.2024. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza del 9.07.2025 fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge. Nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 22.09.2012, trascritto nel registro atti di matrimonio alla Parte_2 parte I serie / n. 21 uff. 3 anno 2012Comune di Venezia;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 9.07.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“
1. ognuno dei ricorrenti provvederà al proprio sostentamento;
2. la figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 residenza presso casa della madre e collocamento alternato della stessa presso l'abitazione del padre e della madre a rotazione settimanale dal sabato mattina al venerdì sera successivo;
Per_
3. nella settimana in cui permane nella casa di uno dei genitore, l'altro potrà trascorrere con la figlia almeno un pomeriggio a settimana (fatti salvi migliori accordi tra le parti);
4. ciascun genitore provvederà direttamente e personalmente alle spese ordinarie della figlia durante i periodi di permanenza di questa presso ognuno di loro;
le spese straordinarie, individuate secondo le modalità e i criteri di cui al vigente Protocollo in uso avanti a questo Ill.mo Tribunale, saranno suddivise nella misura del 50% tra i coniugi, previo accordo su esborsi di misura superiore ad € 250,00 ed esibizione su richiesta del giustificativo di spesa sostenuta;
5. i ricorrenti provvederanno a concordare ogni anno, entro il 31.05, il periodo delle vacanze estive da trascorrere con la figlia in modo da assicurare ad entrambi di trascorrere con la stessa due settimane, anche non consecutive;
per le altre feste scolastiche e festività, inclusi Natale, S. Stefano, Capodanno, Primo dell'Anno, Pasqua, Pasquetta e per il giorno del compleanno della minore, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. In ogni caso i ricorrenti potranno diversamente accordarsi sul diritto di visita, previo preavviso e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
6. tutti i sussidi, l'assegno unico, ossia assegni familiari, assegni provinciali e regionali saranno incassati dalla madre;
le eventuali detrazioni familiari dalla Parte_2 dichiarazione dei redditi saranno come per legge a favore di ciascun coniuge al 50%;
7. i genitori si prestano reciprocamente l'espresso consenso per il rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento valido all'espatrio; per quanto concerne il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore, i genitori prestano l'assenso, prendendo atto che ciò dovrà comunque essere manifestato avanti alla competente autorità;
8. le spese legali del presente giudizio sono compensate tra le parti.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 9.07.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A nella causa R.G n. 2108/2025 VG. promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: scioglimento del matrimonio;
all'udienza del 9.07.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 22.09.2012 contratto matrimonio civile in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 24.06.2020 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con sentenza di omologazione n. 140/2024 pubbl. il 25.07.2024. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza del 9.07.2025 fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge. Nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 22.09.2012, trascritto nel registro atti di matrimonio alla Parte_2 parte I serie / n. 21 uff. 3 anno 2012Comune di Venezia;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 9.07.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“
1. ognuno dei ricorrenti provvederà al proprio sostentamento;
2. la figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 residenza presso casa della madre e collocamento alternato della stessa presso l'abitazione del padre e della madre a rotazione settimanale dal sabato mattina al venerdì sera successivo;
Per_
3. nella settimana in cui permane nella casa di uno dei genitore, l'altro potrà trascorrere con la figlia almeno un pomeriggio a settimana (fatti salvi migliori accordi tra le parti);
4. ciascun genitore provvederà direttamente e personalmente alle spese ordinarie della figlia durante i periodi di permanenza di questa presso ognuno di loro;
le spese straordinarie, individuate secondo le modalità e i criteri di cui al vigente Protocollo in uso avanti a questo Ill.mo Tribunale, saranno suddivise nella misura del 50% tra i coniugi, previo accordo su esborsi di misura superiore ad € 250,00 ed esibizione su richiesta del giustificativo di spesa sostenuta;
5. i ricorrenti provvederanno a concordare ogni anno, entro il 31.05, il periodo delle vacanze estive da trascorrere con la figlia in modo da assicurare ad entrambi di trascorrere con la stessa due settimane, anche non consecutive;
per le altre feste scolastiche e festività, inclusi Natale, S. Stefano, Capodanno, Primo dell'Anno, Pasqua, Pasquetta e per il giorno del compleanno della minore, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. In ogni caso i ricorrenti potranno diversamente accordarsi sul diritto di visita, previo preavviso e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
6. tutti i sussidi, l'assegno unico, ossia assegni familiari, assegni provinciali e regionali saranno incassati dalla madre;
le eventuali detrazioni familiari dalla Parte_2 dichiarazione dei redditi saranno come per legge a favore di ciascun coniuge al 50%;
7. i genitori si prestano reciprocamente l'espresso consenso per il rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento valido all'espatrio; per quanto concerne il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore, i genitori prestano l'assenso, prendendo atto che ciò dovrà comunque essere manifestato avanti alla competente autorità;
8. le spese legali del presente giudizio sono compensate tra le parti.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 9.07.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -