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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 431/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AVERSANO MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6707/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2011 0055509029000 TRIBUTI LOCALI 2024
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.FER.AM n. 02880202400011362000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120025183732000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120028972266000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120031502371000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130026748640000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140028802711000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160005861084000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220036161990000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4858/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: l'avv. Nominativo_1 si riporta agli atti propri depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880202400011362000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avente ad oggetto il veicolo di sua proprietà notificata in data 21.10.2024,
Il ricorso si fondava su plurimi profili di illegittimità dell'atto impugnato, tra cui:
1. Omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte al fermo;
2. Prescrizione dei crediti tributari sottesi;
3. Violazione degli obblighi di motivazione;
4. Decadenza e prescrizione delle sanzioni e degli interessi, per decorso del termine quinquennale, come confermato da pronunce della giurisprudenza tributaria (CTP Pavia n. 219/2021).Alla luce di quanto sopra, il ricorrente chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
la dichiarazione di illegittimità del fermo amministrativo per i motivi esposti;
l'annullamento delle cartelle esattoriali sottese;
la condanna dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione alle spese di lite, ovvero la loro compensazione in caso di rigetto.
L'ADER, costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso, sia della sospensiva, per difetto di allegazione del periculum, che del merito, sul presupposto dell'intervenuta notifica di tutte le cartelle presupposte e non impugnate, della sussistenza nell'atto di tutti requisiti necessari a motivarlo.
La Corte, con ordinanza interlocutoria, disponeva a carico di parte resistente la indicizzazione dei molteplici documenti depositati in allegato alle controdeduzioni ( comprensivi delle relate di notifica delle cartelle presupposte e delle successive intimazioni di pagamento).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Va preliminarmente osservato che l'allegato difetto di motivazione dell'atto impugnato non può essere condiviso ravvisandosi in quest'ultimo specifica indicazione di dettaglio della pretesa creditoria, con indicazione non solo delle cartelle presupposte ma, per ciascuna di esse, anche il dettaglio della pretesa tributaria sottostante.
Quanto alla contestazione dei singoli atti prodromici, si osserva che parte ricorrente, nell'impugnare l'atto, limita la sua contestazione a nove cartelle specifiche ( leggasi otto, posto che la cartella n.
0282014002880271100 è menzionata due volte nell'atto introduttivo)
Pertanto, ai fini della valutazione delle difese di parte resistente (ADER), in particolare per quanto attiene all'eccezione di difetto di notifica degli atti prodromici ed all'intervenuta prescrizione, attesa la moltitudine non meglio precisata documentazione depositata con l'atto introduttivo, per la quale la parte è stata onerata di specifica indicizzazione, si fa riferimento alle memorie integrative del 13.10.2025 ed agli allegati ivi menzionati per ciascuna cartella specificamente contestata da parte ricorrente.
Ciò premesso, dal confronto del già menzionato atto di parte con la documentazione allegata emerge quanto segue.
1)Cartella n. 02820110055509029000: a questa ha fatto seguito l'intimazione di pagamento n.
0282024900245955800 del 28.02.2024 debitamente notificata (. All. 14 e 14 a);
2)cartella n. 02820120025183732000: a questa cartella ha fatto seguito l'avviso di intimazione n.
02820239006781045000 del 13.07.2023, debitamente notificato a persona di famiglia (v. all. 9 e all. risultante depositato sotto allegato n. 9);
3)cartella n. 02820120028972266000: l'avviso di intimazione di pagamento da ultimo emesso con n.
02820239009273344000 (v. all. 12 a)) non risulta debitamente notificato( v. All. 12), risultando sulla cartolina solo una compiuta giacenza senza indicazioni di avvenuti avvisi al destinatario (v. cassaz. n.8895/2022 );
4)cartella n. 02820120031502371000: l'avviso di intimazione n. 02820239009273344000 allegato come atto in interruttivo non risulta debitamente notificato ( v. All. 12), risultando sulla cartolina solo una compiuta giacenza senza indicazioni di avvenuti avvisi al destinatario (v. cassaz. n.8895/2022 );
5) cartella n. 02820130026748640000: l'avviso di intimazione n. 02820239013826607000 ( all. 13 a)) non risulta debitamente notificato, risultando solo una compiuta giacenza senza indicazione di avvisi al destinatario ( v. all. 13);
6)cartella n. 0282014002880271100: risulta seguita dall'avviso di intimazione n. 02820249002459558000 debitamente notificato ( v. all. 14 e 14 a));
7)cartella n. 02820160005861084000: risulta seguita dall'avviso di intimazione n. 02820249002459558000 debitamente notificato ( v. all. 14 e 14 a));
8)cartella n. 02820220036161990000: la cartella in questione ( v. all. 8 a)) non risulta notificata, risultando sub all.8 delle memorie integrative una notifica annullata;
né risulta agli atti l'avviso di intimazione successivo
(n.02820249004048848000) riferito da parte resistente e da cui poter desumere la sua correlazione alla suddetta cartella, risultando sub all. 15 delle memorie un generico atto di notifica. Ne consegue che, con riferimento alle cartelle debitamente notificate, sub 1, 2, 6 e 7, non si configurano fattispecie di prescrizione e decadenza della pretesa tributaria sottostante.
La pretesa creditoria sottesa all'atto impugnato deve, invece, ritenersi infondata, per difetto di preventiva notifica di atti interruttivi ed intervenuta prescrizione, con riguardo alle cartelle presupposte e specificamente impugnate da parte ricorrente sub 3 (n. 02820120028972266000), 4 (n. 02820120031502371000), 5 (n.
02820130026748640000) e 8 (n. 02820220036161990000).
Pertanto, il ricorso può essere accolto solo per questa parte.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente proncunciando, accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva.
Compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AVERSANO MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6707/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2011 0055509029000 TRIBUTI LOCALI 2024
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.FER.AM n. 02880202400011362000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120025183732000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120028972266000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120031502371000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130026748640000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140028802711000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160005861084000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220036161990000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4858/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: l'avv. Nominativo_1 si riporta agli atti propri depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880202400011362000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avente ad oggetto il veicolo di sua proprietà notificata in data 21.10.2024,
Il ricorso si fondava su plurimi profili di illegittimità dell'atto impugnato, tra cui:
1. Omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte al fermo;
2. Prescrizione dei crediti tributari sottesi;
3. Violazione degli obblighi di motivazione;
4. Decadenza e prescrizione delle sanzioni e degli interessi, per decorso del termine quinquennale, come confermato da pronunce della giurisprudenza tributaria (CTP Pavia n. 219/2021).Alla luce di quanto sopra, il ricorrente chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
la dichiarazione di illegittimità del fermo amministrativo per i motivi esposti;
l'annullamento delle cartelle esattoriali sottese;
la condanna dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione alle spese di lite, ovvero la loro compensazione in caso di rigetto.
L'ADER, costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso, sia della sospensiva, per difetto di allegazione del periculum, che del merito, sul presupposto dell'intervenuta notifica di tutte le cartelle presupposte e non impugnate, della sussistenza nell'atto di tutti requisiti necessari a motivarlo.
La Corte, con ordinanza interlocutoria, disponeva a carico di parte resistente la indicizzazione dei molteplici documenti depositati in allegato alle controdeduzioni ( comprensivi delle relate di notifica delle cartelle presupposte e delle successive intimazioni di pagamento).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Va preliminarmente osservato che l'allegato difetto di motivazione dell'atto impugnato non può essere condiviso ravvisandosi in quest'ultimo specifica indicazione di dettaglio della pretesa creditoria, con indicazione non solo delle cartelle presupposte ma, per ciascuna di esse, anche il dettaglio della pretesa tributaria sottostante.
Quanto alla contestazione dei singoli atti prodromici, si osserva che parte ricorrente, nell'impugnare l'atto, limita la sua contestazione a nove cartelle specifiche ( leggasi otto, posto che la cartella n.
0282014002880271100 è menzionata due volte nell'atto introduttivo)
Pertanto, ai fini della valutazione delle difese di parte resistente (ADER), in particolare per quanto attiene all'eccezione di difetto di notifica degli atti prodromici ed all'intervenuta prescrizione, attesa la moltitudine non meglio precisata documentazione depositata con l'atto introduttivo, per la quale la parte è stata onerata di specifica indicizzazione, si fa riferimento alle memorie integrative del 13.10.2025 ed agli allegati ivi menzionati per ciascuna cartella specificamente contestata da parte ricorrente.
Ciò premesso, dal confronto del già menzionato atto di parte con la documentazione allegata emerge quanto segue.
1)Cartella n. 02820110055509029000: a questa ha fatto seguito l'intimazione di pagamento n.
0282024900245955800 del 28.02.2024 debitamente notificata (. All. 14 e 14 a);
2)cartella n. 02820120025183732000: a questa cartella ha fatto seguito l'avviso di intimazione n.
02820239006781045000 del 13.07.2023, debitamente notificato a persona di famiglia (v. all. 9 e all. risultante depositato sotto allegato n. 9);
3)cartella n. 02820120028972266000: l'avviso di intimazione di pagamento da ultimo emesso con n.
02820239009273344000 (v. all. 12 a)) non risulta debitamente notificato( v. All. 12), risultando sulla cartolina solo una compiuta giacenza senza indicazioni di avvenuti avvisi al destinatario (v. cassaz. n.8895/2022 );
4)cartella n. 02820120031502371000: l'avviso di intimazione n. 02820239009273344000 allegato come atto in interruttivo non risulta debitamente notificato ( v. All. 12), risultando sulla cartolina solo una compiuta giacenza senza indicazioni di avvenuti avvisi al destinatario (v. cassaz. n.8895/2022 );
5) cartella n. 02820130026748640000: l'avviso di intimazione n. 02820239013826607000 ( all. 13 a)) non risulta debitamente notificato, risultando solo una compiuta giacenza senza indicazione di avvisi al destinatario ( v. all. 13);
6)cartella n. 0282014002880271100: risulta seguita dall'avviso di intimazione n. 02820249002459558000 debitamente notificato ( v. all. 14 e 14 a));
7)cartella n. 02820160005861084000: risulta seguita dall'avviso di intimazione n. 02820249002459558000 debitamente notificato ( v. all. 14 e 14 a));
8)cartella n. 02820220036161990000: la cartella in questione ( v. all. 8 a)) non risulta notificata, risultando sub all.8 delle memorie integrative una notifica annullata;
né risulta agli atti l'avviso di intimazione successivo
(n.02820249004048848000) riferito da parte resistente e da cui poter desumere la sua correlazione alla suddetta cartella, risultando sub all. 15 delle memorie un generico atto di notifica. Ne consegue che, con riferimento alle cartelle debitamente notificate, sub 1, 2, 6 e 7, non si configurano fattispecie di prescrizione e decadenza della pretesa tributaria sottostante.
La pretesa creditoria sottesa all'atto impugnato deve, invece, ritenersi infondata, per difetto di preventiva notifica di atti interruttivi ed intervenuta prescrizione, con riguardo alle cartelle presupposte e specificamente impugnate da parte ricorrente sub 3 (n. 02820120028972266000), 4 (n. 02820120031502371000), 5 (n.
02820130026748640000) e 8 (n. 02820220036161990000).
Pertanto, il ricorso può essere accolto solo per questa parte.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente proncunciando, accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva.
Compensa le spese.