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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/07/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
1
N. 11289/2024 R.C.
N......................Sent. N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di GENOVA
VII SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott. Roberto BRACCIALINI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11289/2024 promossa da :
(C.F. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Genova, Via Novella 23/6, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Fera del Foro di Genova attore in opposizione contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Saviotti del Foro di
Milano convenuta opposta e anche nei confronti di
Controparte_2
(C.F. ) quale terzo pignorato
[...] P.IVA_2
convenuta contumace
CONCLUSIONI
Per come da atto di citazione in opposizione, Parte_1
richiamato sia nella memoria 171-ter n. 1), sia nelle note di precisazione delle conclusioni depositate il 09/04/2025:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale:
1 2
in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo;
sempre in via preliminare, sospendere l'esecuzione in quanto sussiste oltre al fumus boni iuris, di cui si è diffusamente trattato, anche il periculum in mora;
sul punto valga quanto riportato alle pagg. 2 e 3 del reclamo (all. sub. 6 cit.); in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione e, quindi, negare l'efficacia attuale del titolo esecutivo o comunque dell'azione esecutiva, con conseguente invalidazione degli atti compiuti e la negazione radicale del potere di iniziare e proseguire il processo esecutivo nei confronti del IGnor Parte_1
in subordine, accertare che l'esposizione del IGnor ammonta a Euro 3.824,07, Parte_1
come da estratto conto prodotto sub doc. n. 6 al decreto ingiuntivo (relativa al contratto n.
048195224), oltre gli interessi su di essa maturati, s.e. ad oggi pari a Euro 2.256,62.
Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.”.
Per come da foglio di precisazione delle Controparte_1
conclusioni depositato il 10/04/2025:
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale, previa ogni pronuncia e declaratoria meglio vista:
1. In via preliminare, respingere l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 2729/2023 Tribunale di Genova RG 8115/2023;
2. In via principale accertare e dichiarare il diritto di a procedere ad esecuzione CP_1
forzata per la minor somma di euro 7.114,33 (a titolo di saldo capitale interessi e spese legali, dedotto l'importo di € 3.360,00 già incassato nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi), oltre alle spese di notifica dell'atto di precetto pari ad € 30,66, e oltre agli ulteriori interessi moratori dalla data del precetto al saldo effettivo, con ogni consequenziale statuizione;
3. Sempre in via principale rideterminare la liquidazione delle spese processuali di cui alla fase di reclamo per i motivi sopra esposti;
4. In ogni caso, con vittoria di diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge.”.
2 3
$1: premesse
In data 09/04/2024 (per il tramite della sua Controparte_1
mandataria ha notificato al IG. atto di Controparte_3 Parte_1
precetto per la complessiva somma di euro 11.432,23, oltre accessori e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 2729/2023 emesso in suo favore dal Tribunale di Genova.
Il successivo 16/05/2024, la procedente ha notificato allo CP_1
stesso e alla Parte_1 Controparte_2
suo datore di lavoro, atto di pignoramento presso terzi.
[...]
Con ricorso ex art. 615, co. 2 c.p.c., notificato il 08/08/2024, Parte_1
ha proposto opposizione all'esecuzione, chiedendo in via cautelare ed urgente la sospensione della procedura esecutiva e nel merito di revocare, annullare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 2729/2023.
Con decreto inaudita altera parte del 23/07/2024, il G.E. deIGnato ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione e fissato udienza per discutere i motivi dell'opposizione e a scioglimento della riserva assunta il 03/10/2024, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione e assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito.
ha pertanto notificato, in data 11/11/2024, atto di citazione Parte_1
con il quale ha riassunto l'opposizione ex art. 615, co. 2 c.p.c. proposta in precedenza avverso l'atto di precetto a lui notificato in data 09/04/2024 da . CP_1
Contemporaneamente, ha proposto anche reclamo avverso il provvedimento del G.E. che aveva rigettato la sua richiesta di sospensione dell'esecuzione.
Con ordinanza del 17/12/2024, il Collegio deIGnato ha accolto il reclamo, sospendendo l'esecuzione presso terzi instaurata da e CP_1
condannando quest'ultima al pagamento delle spese ivi liquidate.
$2: difese introduttive
Nel proprio atto di riassunzione ha ribadito le allegazioni della Parte_1
fase sommario-cautelare, affermando in particolare:
3 4
• che l'ingiunzione di pagamento di cui al decreto ingiuntivo n.
2729/2023 era fondata su due contratti di finanziamento, il n. 048190218 avente ad oggetto l'obbligazione solidale tra e Parte_1 Persona_1
(quest'ultima in qualità di garante) per l'importo di euro 6.493,54, e il n.
048195224 avente ad oggetto l'obbligazione del solo per Parte_1
l'importo di euro 3.824,07;
• che il 01/02/2024 era stata sottoscritta una transazione tra e la IG.ra , avente ad oggetto il contratto n. CP_1 Per_1
048190218 alla base dell'obbligazione solidale, con cui la si era Per_1
impegnata a pagare la somma di euro 6.000,00 a tacitazione di qualsiasi pretesa;
• che in virtù dell'art. 1304 c.c., l'esponente aveva dichiarato di voler profittare della transazione conclusa dalla e che pertanto l'obbligazione Per_1
derivante dal contratto transatto doveva considerarsi estinta e, quindi, il relativo importo di euro 6.493,54 non più dovuto;
• che tuttavia, con l'atto di precetto notificato il 09/04/2024,
gli ha intimato il pagamento dell'intero importo di euro CP_1
11.432,23, oltre interessi e spese successive;
• che tale importo derivava dalla quota capitale riconosciuta dal decreto ingiuntivo n. 2729/2023, ossia euro 10.317,61 (frutto della somma dei debiti derivanti da entrambi i contratti di finanziamento euro 6.493,54 + euro
3.824,07), sulla quale venivano calcolati interessi a partire dal 06/11/2015, per un totale di euro 5.967,82 e a cui si aggiungevano le spese liquidate con il decreto ingiuntivo e le spese di precetto, meno l'importo di euro 6.000,00 pagato dalla a a titolo transattivo;
Per_1 CP_1
• che l'operazione di calcolo effettuata dalla creditrice nell'atto di precetto è errata;
CP_1
• che infatti, a seguito dell'estinzione dell'obbligazione solidale derivante dal contratto n. 048190218 per effetto dell'intervenuta transazione sottoscritta dalla IG.ra e assecondata dall'esponente ex art. 1304 c.c., Per_1
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l'esposizione debitoria “capitale” dell'opponente è pari soltanto all'ammontare dell'obbligazione assunta da lui in proprio con il diverso contratto n. 048195224, ossia euro 3.824,07, ed è solo su questo minore importo che si sarebbero dovuti calcolare gli interessi.
L'opponente ha quindi concluso chiedendo, in via pregiudiziale, la dichiarazione di improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione, e quindi la revoca del decreto ingiuntivo, nonché la sospensione dell'esecuzione.
Nel merito ha chiesto di accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione della sua obbligazione nei confronti della creditrice in conseguenza della CP_1
transazione intervenuta tra questa e la e per l'effetto dichiarare inefficace il Per_1
titolo esecutivo;
in subordine, ha chiesto di accertare che, in conseguenza della medesima transazione, la sua esposizione debitoria nei confronti della creditrice ammonta soltanto a euro 3.824,07, oltre gli interessi su di essa maturati, e pertanto di dichiarare parzialmente inefficaci il titolo esecutivo e il precetto per l'importo eccedente questi importi.
Costituendosi nell'odierna sede di riassunzione, la creditrice CP_1
, e per essa la mandataria ha chiesto in via preliminare di
[...] Controparte_3
confermare l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 2729/2023 del Tribunale di Genova e di respingere l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria.
Nel merito in via principale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto di a procedere a esecuzione forzata per l'importo di euro 7.114,33, CP_1
oltre interessi al 7% dalla data del precetto fino alla sentenza resa all'esito del presente giudizio, oltre le spese di precetto, meno la somma di euro 3.600,00 già incassata dalla creditrice nell'ambito dell'esecuzione presso terzi.
Sempre in via principale, ha chiesto altresì di accertare la reciproca soccombenza delle parti nella fase di reclamo e, per l'effetto, rideterminare la liquidazione delle spese processuali fatta dal Collegio, compensandole integralmente tra le parti.
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Il tutto con vittoria di spese.
A sostegno delle proprie richieste la convenuta ha fatto presente:
• rispetto all'omesso esperimento della mediazione obbligatoria, che i contratti sottoscritti da e dalla IG.ra sono Parte_1 Per_1
inquadrabili nella categoria dei contratti di finanziamento al consumo e non rientrano pertanto tra i contratti bancari e finanziari per i quali sussiste l'obbligo di esperire la mediazione;
• rispetto al diritto della creditrice di procedere a esecuzione forzata per l'importo indicato sopra, che tale importo è già stato esattamente accertato in fase di reclamo;
• rispetto alle spese dovute da per la fase di CP_1
reclamo, che il Collegio avrebbe dovuto riconoscere la soccombenza reciproca delle parti, dal momento che la creditrice aveva chiesto, sia pure in subordine, di accertare il proprio credito nella misura di euro 3.824,07, oltre interessi e spese, ossia in misura pari all'importo indicato come dovuto in via subordinata anche dall'opponente e ritenuto dovuto in via provvisoria dal Collegio.
Radicato il contraddittorio sulle difese introduttive, e registrata la contumacia della datrice , la causa è stata istruita in via esclusivamente Controparte_2
documentale e trattenuta in decisione all'udienza del 25.6 u.s. nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
$3: motivi della decisione
Sul versante processuale, si tenga presente che in sede di discussione conclusiva il difensore dell'opponente ha precisato che la domanda di improcedibilità dell'azione monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione costituiva un mero refuso ed è pertanto da intendersi rinunciata (cfr. verbale del 25/06/2025).
Ciò premesso, il merito dell'odierna vertenza consiste essenzialmente nello stabilire se e in quale misura i debiti da finanziamento assunti da si Parte_1
siano estinti per effetto della transazione conclusa tra e la garante CP_1
a seguito della transazione intervenuta l' 1/02/2024. Per_1
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Al riguardo, si ritiene di confermare, in quanto assolutamente esatte, le conclusioni a cui era già pervenuto il Collegio di questa VII Sezione in sede di reclamo in ordine all'accertamento e all'esatta quantificazione del debito residuo per capitale e interessi di nei confronti di . Parte_1 CP_1
Tali conclusioni sono pertanto di seguito testualmente riprodotte e integralmente fatte proprie dallo scrivente:
“…
Nel merito va invece affermato, come già accennato sopra, l'erroneità della valutazione del
G.E. nell'aver ritenuto sussistente una transazione c.d. parziale.
Il giudice di prime cure ha infatti confuso due piani completamente diversi tra loro, ossia il piano processuale ed il piano sostanziale.
Circa il primo, correttamente ha depositato ricorso monitorio unitario Controparte_1
per ottenere il riconoscimento sommario del proprio credito derivante dai due contratti n. 048190218 avente ad oggetto l'obbligazione solidale tra e per l'importo di euro 6.493,54 ed Per_1 Parte_1
il contratto n. 048195224 avente ad oggetto l'obbligazione del solo per l'importo di euro Parte_1
3.824,07 avuto riguardo ai principi elaborati da dottrina e giurisprudenza in tema di abuso del diritto afferente c.d. la parcellizzazione del credito, da parte del medesimo credito, in una pluralità di iniziative giudiziarie contro il medesimo debitore.
Quindi correttamente è stata ingiunto, con un unico ricorso e, conseguentemente con un unico decreto ingiuntivo, un importo unitario derivante dalla sommatoria degli importi dei due contratti di cui sopra.
Tuttavia, se tale credito è unitario a livello processuale, non lo è anche a livello sostanziale.
Ed infatti è proprio in ciò l'errore di fatto in cui è incorso il giudice di prime cure, ossia considerare l'importo portato dal D.I. unitario anche sul piano sostanziale laddove, invece, i due contratti si configurano come negozi giuridici del tutto distinti tra loro, con oggetto e cause autonome, senza che appaia evincibile un'interdipendenza biunivoca e funzionale tale da poterli considerare come un negozio unitario ove le singole cause si fondono in una unica.
Quindi la transazione intervenuta sul debito solidale di euro 6.493,54 - transazione definita con il pagamento di euro 6.000,00 da parte della coobbligata - in relazione al Per_1
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contratto n. 048190218 tra la IG.ra in qualità di coobbligata in solido e Per_1 CP_1
in presenza della dichiarazione ex art. 1304 c.c. del , anch'Egli coobbligato in
[...] Parte_1
solido, è del tutto idonea a spiegare effetti anche nei confronti dell'odierno reclamante in quanto non è affatto “parziale” ma, viceversa, “unitaria”, in quanto ha, come oggetto, un singolo, preciso e determinato contratto intercorso tra le parti, estinguendone le contrapposte obbligazioni per l'intero.
La predetta transazione, in altri termini, ha posto nel nulla un contratto individuabile singolarmente ed unitario nella sua struttura e funzione.
Erronea, quindi, la motivazione resa dal G.E. nell'impugnata ordinanza così come
l'operazione di calcolo degli interessi compiuta da nell'atto di precetto, in quanto Controparte_1
questi ultimi vanno calcolati solamente sull'importo derivante dall'unico contratto ancora in essere, individuato nel n. 048195224 avente ad oggetto l'obbligazione del solo per l'importo di Parte_1
euro 3.824,07 e non su di una somma che ancora considera l'esistenza dell'altro contratto, la cui obbligazione di pagamento è stata estinta per intervenuto transazione.
Pertanto, sul capitale di euro 3.824,07 vanno calcolati gli interessi al 7% con decorrenza dal 06.11.2015 e sino all'atto di emissione del precetto - febbraio 2024 -, risultando essi pari ad euro 2.211,88…”
Si rinvia quindi per il fondamentale tema di merito controverso all' ordinanza del 17/12/2024 resa nel procedimento R.G. n. 10486/2024.
Traducendo in termini monetari le corrette indicazioni del Collegio circa la portata estintiva della transazione intervenuta con la condebitrice, ne discende che l'importo totale dovuto da per capitale e interessi fino alla data di Parte_1
emissione dell'atto di precetto risultava, pertanto, essere pari a euro 6.035,95 (euro
3.824,07 di somma capitale + euro 2.211,88 di interessi moratori).
A tale importo si devono aggiungere gli ulteriori interessi moratori maturati e maturandi dalla data di emissione del precetto fino al saldo, sempre al tasso del 7%, come stabilito nel decreto ingiuntivo n. 2729/2023 (cfr. all. 4 di parte opponente). Il relativo prospetto di calcolo fino alla data di emissione della presente decisione si presenta come segue:
Calcolo Interessi a Tasso Fisso
8 9
Capitale: € 3.824,07
Data Iniziale: 06/11/2015
Data Finale: 02/07/2025
Tasso di Interesse: 7 %
Interessi: Nessuna capitalizzazione
Dal: Al: Capitale: Tasso: Giorni: Interessi:
06/11/2015 02/07/2025 € 3.824,07 7,00% 3526 € 2.585,91
Totale colonna giorni: 3526
Totale interessi: € 2.585,91
Capitale + interessi: € 6.409,98
Dall'importo di euro 6.409,98 così determinato va però detratto l'ammontare complessivo delle somme già riscosse dalla creditrice nell'ambito dell'esecuzione presso terzi da lei promossa con atto di pignoramento notificato il 16/05/2024, fino alla sospensione della procedura esecutiva disposta con l'ordinanza collegiale del
17/12/2024.
Si tratta di euro 3.360,00, i quali vanno imputati prima agli interessi e poi al capitale, conformemente al dettato dell'art. 1194 c.c., determinandosi così i seguenti differenziali : euro 6.409,98 – euro 3.360,00, con un saldo a debito del di euro 3.049,98, a cui andranno sommati gli eventuali ulteriori Parte_1
interessi moratori fino al pagamento finale.
L'opponente contesta che in sede di reclamo il Collegio abbia erroneamente addebitato a lui per intero i compensi e le spese del decreto ingiuntivo n. 2729/2023, omettendo di rilevare che tali compensi e spese erano stati anch'essi ricompresi nella transazione IGlata dalla IG.ra , e quindi assorbiti nell'importo di euro Per_1
6.000,00 pagato da quest'ultima.
L'obiezione merita di essere solo parzialmente accolta. In effetti, dalla lettura della transazione parrebbe desumersi che le parti abbiano voluto tranIGere, elidendole, anche le spese legali derivanti dal suddetto decreto ingiuntivo (cfr. spec.
9 10
art. 3 della transazione, all. 5 di parte opponente che prevede: “A definizione della controversia, di cui alle premesse. e di qualsivoglia altra controversia anche futura, relativamente al decreto ingiuntivo indicato in premessa, nonché a tacitazione integrale di ogni pretesa della creditrice anche a titolo di spese legali, la IG.ra si impegna a versare a la Per_1 Controparte_1
somma omnicomprensiva pari a € 6.000,00 […]”).
Tuttavia, come correttamente già osservato dal Collegio in sede di reclamo,
l'ingiunzione di pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo n. 2729/2023, essendo precedente alla transazione intervenuta con la IG.ra , si riferiva sia Per_1
all'obbligazione solidale derivante dal contratto di finanziamento n. 048190218 (quella estinta con la transazione), sia all'obbligazione assunta in proprio da Parte_1
con il diverso contratto n. 048195224, di cui la non era parte. Per_1
Di conseguenza, appare corretto suddividere i compensi e le spese liquidati dal decreto ingiuntivo in misura proporzionale all'ammontare delle obbligazioni derivanti dai due distinti contratti di finanziamento e ritenere assorbita nella transazione soltanto la quota dei compensi e delle spese riferibili al rapporto transatto con la
: non può ritenersi che la transazione (come detto, intervenuta soltanto Per_1
rispetto al primo dei due contratti di finanziamento) possa aver ricompreso ed estinto anche la quota dei compensi legali e delle spese riferibili al secondo e diverso contratto di finanziamento, di cui la non era né parte, né garante. Per_1
Pertanto, dal totale dei compensi e delle spese liquidati dal decreto ingiuntivo n. 2729/2023 occorre scorporare la quota di essi corrispondente al solo debito assunto in proprio da , in base ai seguenti calcoli: Parte_1
- il debito per capitale assunto in proprio da Parte_1
ammonta a euro 3.824,07, pari a circa il 37% della somma capitale complessiva di cui è stato ingiunto il pagamento nel decreto ingiuntivo n. 2729/2023, ossia euro 10.317,61;
- deve, quindi, il 37% dei compensi e delle spese Parte_1
complessivamente liquidati dal decreto ingiuntivo, ossia il 37% di euro 712,50
(frutto della somma di euro 567,00 per compensi + euro 145,50 per spese) =
10 11
euro 263,62, che si aggiungono all'importo di euro 3.049,98 da egli dovuto per capitale e interessi come sopra calcolato.
È invece da rigettare la domanda di di rideterminazione CP_1
delle spese processuali liquidate dal Collegio in sede di reclamo in quanto infondata.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto nelle proprie difese, CP_1
è risultata completamente soccombente in sede di reclamo, per cui giustamente il
[...]
Collegio ha posto le relative spese di fase a suo carico. Lungi dall'aver proposto alcuna domanda subordinata (come invece ha fatto nella fase di merito), in sede di reclamo la finanziaria si è limitata infatti unicamente a richiedere che: “L' On.le Collegio del
Tribunale, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., previi gli incombenti di rito e/o di merito meglio visti
e ritenuti Voglia respingere il reclamo proposto dal IG. in quanto inammissibile, Parte_1
infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione di conferma del provvedimento impugnato e con il favore di spese e compensi anche della presente fase” (cfr. il reclamo di nel procedimento R.G. n. 10486/2024). CP_1
Deve addivenirsi a conclusioni parzialmente diverse rispetto alle spese di lite della presente fase di merito, tenuto conto delle seguenti circostanze.
In questa sede, l'opponente è comunque stato riconosciuto Parte_1
debitore nei confronti di , sia pure per un importo inferiore a CP_1
quello indicato nell'atto di precetto.
Già in sede di reclamo il Collegio aveva correttamente accertato che, alla data del precetto, il debito di verso ammontava a euro Parte_1 CP_1
6.035,95 tra capitale e interessi (al netto dei compensi e delle spese), a fronte di un importo precettato di euro 11.432,23 (comprensivo di invece di compensi e spese) : per cui veniva richiesto l'intero saldo di un debito che per la metà era già estinto, il che rendeva inevitabile il giudizio oppositivo .
Tale scarto IGnificativo tra l'importo realmente dovuto alla data del precetto e quello in esso intimato – sicuramente superiore a euro 4.000,00 al netto dei compensi e delle spese della fase monitoria e di quella esecutiva – giustifica le seguenti statuizioni sulle spese di lite in base ai principi della soccombenza reciproca e parziale:
11 12
- compensazione delle spese di lite nella misura della metà;
- la restante metà (comprensiva anche dei compensi e delle spese dell'atto di precetto) viene posta a carico della creditrice . CP_1
Ciò anche in considerazione del fatto che l'insistenza nel pretendere il saldo totale anche dopo l'estinzione di metà del debito e del rilievo che nei contatti volti a trovare una soluzione conciliativa intervenuti tra e Parte_1 CP_1
, successivamente alla conclusione della transazione con la IG.ra (in data
[...] Per_1
01/02/2024), si è ostinatamente mantenuta su importi più elevati di CP_1
quelli realmente dovuti dal debitore a seguito di detta transazione (cfr. in particolare docc. da 10 a 14 di parte opposta che si riferiscono a “contatti” e proposte formulate dalle parti nel giugno del 2024, ossia dopo la conclusione della transazione e ben prima dell'ordinanza del 03/10/2024 con cui il G.E. aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata da , successivamente accolta dal Parte_1
Collegio a seguito del reclamo).
È invece infondata, sul versante delle spese processuali, la doglianza dell'opponente relativa alla mancata accettazione della proposta conciliativa da lui rivolta alla creditrice in data 15/12/2023 e ai maggiori oneri che ne sarebbero derivati.
Infatti, tale proposta è stata avanzata prima della conclusione della transazione tra e la IG.ra , ossia prima che quest'ultima estinguesse CP_1 Per_1
l'obbligazione solidale contratta insieme con , come riconosciuto Parte_1
nell'odierna decisione (cfr. all. di parte opponente alla memoria ex art. 171-ter n. 1
c.p.c.); per cui legittimamente la creditrice non aveva assecondato una proposta di tacitazione lontana - in quel momento - dal debito maturato.
Rispetto alla metà delle spese di lite da porsi a carico di , le CP_1
competenze di fase vengono determinate per l'intero sulla base dei valori medi del pertinente scaglione tariffario, da riferirsi all'ammontare del debito effettivamente accertato a carico di (euro 3.049,98 per capitale e interessi fino alla Parte_1
data della sentenza) in base alla regola tariffaria che ancora la liquidazione giudiziale al
“decisum”, limitando però alla metà del valore minimo i compensi per la fase istruttoria,
12 13
che è consistita nella sola confutazione delle istanze istruttorie dell'opposto, senza che ne sia seguito alcun pratico seguito acquisitivo. Il relativo prospetto di calcolo si presenta come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo dimezzato: € 213,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare € 1.914,00
Quindi l'importo complessivo delle spese processuali da liquidare in base al criterio del decisum è pari a euro 1.914,00. La metà di queste deve essere compensata tra le parti, mentre la restante metà viene posta a carico di , ossia CP_1
euro 957,00 (metà di euro 1.914,00).
P.Q.M.
• Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da
[...]
, accertando il diritto della creditrice di Parte_1 Controparte_1
procedere a esecuzione forzata per i seguenti importi:
- euro 3.049,98 a titolo di capitale e interessi moratori maturati fino alla data di emissione dell'odierna sentenza, a cui andranno sommati gli eventuali ulteriori interessi moratori che matureranno dalla data odierna fino al saldo come da decreto ingiuntivo n. 2729/2023;
- euro 263,62 a titolo di compensi e spese della fase monitoria.
• Per l'effetto dichiara l' inefficacia del precetto opposto oltre la misura economica sopra indicata, con conseguente revoca della sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.G. n. 2267/2024 e proseguibilità della procedura espropriativa stessa fino alla concorrenza degli indicati debiti residui.
13 14
• Conferma la liquidazione delle spese della fase di reclamo come stabilita nella medesima ordinanza e condanna a rifondere a Controparte_1
la metà delle spese dell'odierno procedimento, liquidate Parte_1
per tale frazione in euro 957,00, con distrazione degli onorari non riscossi e delle spese in favore del difensore dell'opponente. Compensa tra le parti la restante metà.
Genova, 7 luglio 2025
Il Giudice unico deIGnato Dott. Roberto Braccialini
(Sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott. Michele Munari)
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N. 11289/2024 R.C.
N......................Sent. N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di GENOVA
VII SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott. Roberto BRACCIALINI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11289/2024 promossa da :
(C.F. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Genova, Via Novella 23/6, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Fera del Foro di Genova attore in opposizione contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Saviotti del Foro di
Milano convenuta opposta e anche nei confronti di
Controparte_2
(C.F. ) quale terzo pignorato
[...] P.IVA_2
convenuta contumace
CONCLUSIONI
Per come da atto di citazione in opposizione, Parte_1
richiamato sia nella memoria 171-ter n. 1), sia nelle note di precisazione delle conclusioni depositate il 09/04/2025:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale:
1 2
in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo;
sempre in via preliminare, sospendere l'esecuzione in quanto sussiste oltre al fumus boni iuris, di cui si è diffusamente trattato, anche il periculum in mora;
sul punto valga quanto riportato alle pagg. 2 e 3 del reclamo (all. sub. 6 cit.); in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione e, quindi, negare l'efficacia attuale del titolo esecutivo o comunque dell'azione esecutiva, con conseguente invalidazione degli atti compiuti e la negazione radicale del potere di iniziare e proseguire il processo esecutivo nei confronti del IGnor Parte_1
in subordine, accertare che l'esposizione del IGnor ammonta a Euro 3.824,07, Parte_1
come da estratto conto prodotto sub doc. n. 6 al decreto ingiuntivo (relativa al contratto n.
048195224), oltre gli interessi su di essa maturati, s.e. ad oggi pari a Euro 2.256,62.
Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.”.
Per come da foglio di precisazione delle Controparte_1
conclusioni depositato il 10/04/2025:
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale, previa ogni pronuncia e declaratoria meglio vista:
1. In via preliminare, respingere l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 2729/2023 Tribunale di Genova RG 8115/2023;
2. In via principale accertare e dichiarare il diritto di a procedere ad esecuzione CP_1
forzata per la minor somma di euro 7.114,33 (a titolo di saldo capitale interessi e spese legali, dedotto l'importo di € 3.360,00 già incassato nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi), oltre alle spese di notifica dell'atto di precetto pari ad € 30,66, e oltre agli ulteriori interessi moratori dalla data del precetto al saldo effettivo, con ogni consequenziale statuizione;
3. Sempre in via principale rideterminare la liquidazione delle spese processuali di cui alla fase di reclamo per i motivi sopra esposti;
4. In ogni caso, con vittoria di diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge.”.
2 3
$1: premesse
In data 09/04/2024 (per il tramite della sua Controparte_1
mandataria ha notificato al IG. atto di Controparte_3 Parte_1
precetto per la complessiva somma di euro 11.432,23, oltre accessori e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 2729/2023 emesso in suo favore dal Tribunale di Genova.
Il successivo 16/05/2024, la procedente ha notificato allo CP_1
stesso e alla Parte_1 Controparte_2
suo datore di lavoro, atto di pignoramento presso terzi.
[...]
Con ricorso ex art. 615, co. 2 c.p.c., notificato il 08/08/2024, Parte_1
ha proposto opposizione all'esecuzione, chiedendo in via cautelare ed urgente la sospensione della procedura esecutiva e nel merito di revocare, annullare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 2729/2023.
Con decreto inaudita altera parte del 23/07/2024, il G.E. deIGnato ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione e fissato udienza per discutere i motivi dell'opposizione e a scioglimento della riserva assunta il 03/10/2024, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione e assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito.
ha pertanto notificato, in data 11/11/2024, atto di citazione Parte_1
con il quale ha riassunto l'opposizione ex art. 615, co. 2 c.p.c. proposta in precedenza avverso l'atto di precetto a lui notificato in data 09/04/2024 da . CP_1
Contemporaneamente, ha proposto anche reclamo avverso il provvedimento del G.E. che aveva rigettato la sua richiesta di sospensione dell'esecuzione.
Con ordinanza del 17/12/2024, il Collegio deIGnato ha accolto il reclamo, sospendendo l'esecuzione presso terzi instaurata da e CP_1
condannando quest'ultima al pagamento delle spese ivi liquidate.
$2: difese introduttive
Nel proprio atto di riassunzione ha ribadito le allegazioni della Parte_1
fase sommario-cautelare, affermando in particolare:
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• che l'ingiunzione di pagamento di cui al decreto ingiuntivo n.
2729/2023 era fondata su due contratti di finanziamento, il n. 048190218 avente ad oggetto l'obbligazione solidale tra e Parte_1 Persona_1
(quest'ultima in qualità di garante) per l'importo di euro 6.493,54, e il n.
048195224 avente ad oggetto l'obbligazione del solo per Parte_1
l'importo di euro 3.824,07;
• che il 01/02/2024 era stata sottoscritta una transazione tra e la IG.ra , avente ad oggetto il contratto n. CP_1 Per_1
048190218 alla base dell'obbligazione solidale, con cui la si era Per_1
impegnata a pagare la somma di euro 6.000,00 a tacitazione di qualsiasi pretesa;
• che in virtù dell'art. 1304 c.c., l'esponente aveva dichiarato di voler profittare della transazione conclusa dalla e che pertanto l'obbligazione Per_1
derivante dal contratto transatto doveva considerarsi estinta e, quindi, il relativo importo di euro 6.493,54 non più dovuto;
• che tuttavia, con l'atto di precetto notificato il 09/04/2024,
gli ha intimato il pagamento dell'intero importo di euro CP_1
11.432,23, oltre interessi e spese successive;
• che tale importo derivava dalla quota capitale riconosciuta dal decreto ingiuntivo n. 2729/2023, ossia euro 10.317,61 (frutto della somma dei debiti derivanti da entrambi i contratti di finanziamento euro 6.493,54 + euro
3.824,07), sulla quale venivano calcolati interessi a partire dal 06/11/2015, per un totale di euro 5.967,82 e a cui si aggiungevano le spese liquidate con il decreto ingiuntivo e le spese di precetto, meno l'importo di euro 6.000,00 pagato dalla a a titolo transattivo;
Per_1 CP_1
• che l'operazione di calcolo effettuata dalla creditrice nell'atto di precetto è errata;
CP_1
• che infatti, a seguito dell'estinzione dell'obbligazione solidale derivante dal contratto n. 048190218 per effetto dell'intervenuta transazione sottoscritta dalla IG.ra e assecondata dall'esponente ex art. 1304 c.c., Per_1
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l'esposizione debitoria “capitale” dell'opponente è pari soltanto all'ammontare dell'obbligazione assunta da lui in proprio con il diverso contratto n. 048195224, ossia euro 3.824,07, ed è solo su questo minore importo che si sarebbero dovuti calcolare gli interessi.
L'opponente ha quindi concluso chiedendo, in via pregiudiziale, la dichiarazione di improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione, e quindi la revoca del decreto ingiuntivo, nonché la sospensione dell'esecuzione.
Nel merito ha chiesto di accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione della sua obbligazione nei confronti della creditrice in conseguenza della CP_1
transazione intervenuta tra questa e la e per l'effetto dichiarare inefficace il Per_1
titolo esecutivo;
in subordine, ha chiesto di accertare che, in conseguenza della medesima transazione, la sua esposizione debitoria nei confronti della creditrice ammonta soltanto a euro 3.824,07, oltre gli interessi su di essa maturati, e pertanto di dichiarare parzialmente inefficaci il titolo esecutivo e il precetto per l'importo eccedente questi importi.
Costituendosi nell'odierna sede di riassunzione, la creditrice CP_1
, e per essa la mandataria ha chiesto in via preliminare di
[...] Controparte_3
confermare l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 2729/2023 del Tribunale di Genova e di respingere l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria.
Nel merito in via principale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto di a procedere a esecuzione forzata per l'importo di euro 7.114,33, CP_1
oltre interessi al 7% dalla data del precetto fino alla sentenza resa all'esito del presente giudizio, oltre le spese di precetto, meno la somma di euro 3.600,00 già incassata dalla creditrice nell'ambito dell'esecuzione presso terzi.
Sempre in via principale, ha chiesto altresì di accertare la reciproca soccombenza delle parti nella fase di reclamo e, per l'effetto, rideterminare la liquidazione delle spese processuali fatta dal Collegio, compensandole integralmente tra le parti.
5 6
Il tutto con vittoria di spese.
A sostegno delle proprie richieste la convenuta ha fatto presente:
• rispetto all'omesso esperimento della mediazione obbligatoria, che i contratti sottoscritti da e dalla IG.ra sono Parte_1 Per_1
inquadrabili nella categoria dei contratti di finanziamento al consumo e non rientrano pertanto tra i contratti bancari e finanziari per i quali sussiste l'obbligo di esperire la mediazione;
• rispetto al diritto della creditrice di procedere a esecuzione forzata per l'importo indicato sopra, che tale importo è già stato esattamente accertato in fase di reclamo;
• rispetto alle spese dovute da per la fase di CP_1
reclamo, che il Collegio avrebbe dovuto riconoscere la soccombenza reciproca delle parti, dal momento che la creditrice aveva chiesto, sia pure in subordine, di accertare il proprio credito nella misura di euro 3.824,07, oltre interessi e spese, ossia in misura pari all'importo indicato come dovuto in via subordinata anche dall'opponente e ritenuto dovuto in via provvisoria dal Collegio.
Radicato il contraddittorio sulle difese introduttive, e registrata la contumacia della datrice , la causa è stata istruita in via esclusivamente Controparte_2
documentale e trattenuta in decisione all'udienza del 25.6 u.s. nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
$3: motivi della decisione
Sul versante processuale, si tenga presente che in sede di discussione conclusiva il difensore dell'opponente ha precisato che la domanda di improcedibilità dell'azione monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione costituiva un mero refuso ed è pertanto da intendersi rinunciata (cfr. verbale del 25/06/2025).
Ciò premesso, il merito dell'odierna vertenza consiste essenzialmente nello stabilire se e in quale misura i debiti da finanziamento assunti da si Parte_1
siano estinti per effetto della transazione conclusa tra e la garante CP_1
a seguito della transazione intervenuta l' 1/02/2024. Per_1
6 7
Al riguardo, si ritiene di confermare, in quanto assolutamente esatte, le conclusioni a cui era già pervenuto il Collegio di questa VII Sezione in sede di reclamo in ordine all'accertamento e all'esatta quantificazione del debito residuo per capitale e interessi di nei confronti di . Parte_1 CP_1
Tali conclusioni sono pertanto di seguito testualmente riprodotte e integralmente fatte proprie dallo scrivente:
“…
Nel merito va invece affermato, come già accennato sopra, l'erroneità della valutazione del
G.E. nell'aver ritenuto sussistente una transazione c.d. parziale.
Il giudice di prime cure ha infatti confuso due piani completamente diversi tra loro, ossia il piano processuale ed il piano sostanziale.
Circa il primo, correttamente ha depositato ricorso monitorio unitario Controparte_1
per ottenere il riconoscimento sommario del proprio credito derivante dai due contratti n. 048190218 avente ad oggetto l'obbligazione solidale tra e per l'importo di euro 6.493,54 ed Per_1 Parte_1
il contratto n. 048195224 avente ad oggetto l'obbligazione del solo per l'importo di euro Parte_1
3.824,07 avuto riguardo ai principi elaborati da dottrina e giurisprudenza in tema di abuso del diritto afferente c.d. la parcellizzazione del credito, da parte del medesimo credito, in una pluralità di iniziative giudiziarie contro il medesimo debitore.
Quindi correttamente è stata ingiunto, con un unico ricorso e, conseguentemente con un unico decreto ingiuntivo, un importo unitario derivante dalla sommatoria degli importi dei due contratti di cui sopra.
Tuttavia, se tale credito è unitario a livello processuale, non lo è anche a livello sostanziale.
Ed infatti è proprio in ciò l'errore di fatto in cui è incorso il giudice di prime cure, ossia considerare l'importo portato dal D.I. unitario anche sul piano sostanziale laddove, invece, i due contratti si configurano come negozi giuridici del tutto distinti tra loro, con oggetto e cause autonome, senza che appaia evincibile un'interdipendenza biunivoca e funzionale tale da poterli considerare come un negozio unitario ove le singole cause si fondono in una unica.
Quindi la transazione intervenuta sul debito solidale di euro 6.493,54 - transazione definita con il pagamento di euro 6.000,00 da parte della coobbligata - in relazione al Per_1
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contratto n. 048190218 tra la IG.ra in qualità di coobbligata in solido e Per_1 CP_1
in presenza della dichiarazione ex art. 1304 c.c. del , anch'Egli coobbligato in
[...] Parte_1
solido, è del tutto idonea a spiegare effetti anche nei confronti dell'odierno reclamante in quanto non è affatto “parziale” ma, viceversa, “unitaria”, in quanto ha, come oggetto, un singolo, preciso e determinato contratto intercorso tra le parti, estinguendone le contrapposte obbligazioni per l'intero.
La predetta transazione, in altri termini, ha posto nel nulla un contratto individuabile singolarmente ed unitario nella sua struttura e funzione.
Erronea, quindi, la motivazione resa dal G.E. nell'impugnata ordinanza così come
l'operazione di calcolo degli interessi compiuta da nell'atto di precetto, in quanto Controparte_1
questi ultimi vanno calcolati solamente sull'importo derivante dall'unico contratto ancora in essere, individuato nel n. 048195224 avente ad oggetto l'obbligazione del solo per l'importo di Parte_1
euro 3.824,07 e non su di una somma che ancora considera l'esistenza dell'altro contratto, la cui obbligazione di pagamento è stata estinta per intervenuto transazione.
Pertanto, sul capitale di euro 3.824,07 vanno calcolati gli interessi al 7% con decorrenza dal 06.11.2015 e sino all'atto di emissione del precetto - febbraio 2024 -, risultando essi pari ad euro 2.211,88…”
Si rinvia quindi per il fondamentale tema di merito controverso all' ordinanza del 17/12/2024 resa nel procedimento R.G. n. 10486/2024.
Traducendo in termini monetari le corrette indicazioni del Collegio circa la portata estintiva della transazione intervenuta con la condebitrice, ne discende che l'importo totale dovuto da per capitale e interessi fino alla data di Parte_1
emissione dell'atto di precetto risultava, pertanto, essere pari a euro 6.035,95 (euro
3.824,07 di somma capitale + euro 2.211,88 di interessi moratori).
A tale importo si devono aggiungere gli ulteriori interessi moratori maturati e maturandi dalla data di emissione del precetto fino al saldo, sempre al tasso del 7%, come stabilito nel decreto ingiuntivo n. 2729/2023 (cfr. all. 4 di parte opponente). Il relativo prospetto di calcolo fino alla data di emissione della presente decisione si presenta come segue:
Calcolo Interessi a Tasso Fisso
8 9
Capitale: € 3.824,07
Data Iniziale: 06/11/2015
Data Finale: 02/07/2025
Tasso di Interesse: 7 %
Interessi: Nessuna capitalizzazione
Dal: Al: Capitale: Tasso: Giorni: Interessi:
06/11/2015 02/07/2025 € 3.824,07 7,00% 3526 € 2.585,91
Totale colonna giorni: 3526
Totale interessi: € 2.585,91
Capitale + interessi: € 6.409,98
Dall'importo di euro 6.409,98 così determinato va però detratto l'ammontare complessivo delle somme già riscosse dalla creditrice nell'ambito dell'esecuzione presso terzi da lei promossa con atto di pignoramento notificato il 16/05/2024, fino alla sospensione della procedura esecutiva disposta con l'ordinanza collegiale del
17/12/2024.
Si tratta di euro 3.360,00, i quali vanno imputati prima agli interessi e poi al capitale, conformemente al dettato dell'art. 1194 c.c., determinandosi così i seguenti differenziali : euro 6.409,98 – euro 3.360,00, con un saldo a debito del di euro 3.049,98, a cui andranno sommati gli eventuali ulteriori Parte_1
interessi moratori fino al pagamento finale.
L'opponente contesta che in sede di reclamo il Collegio abbia erroneamente addebitato a lui per intero i compensi e le spese del decreto ingiuntivo n. 2729/2023, omettendo di rilevare che tali compensi e spese erano stati anch'essi ricompresi nella transazione IGlata dalla IG.ra , e quindi assorbiti nell'importo di euro Per_1
6.000,00 pagato da quest'ultima.
L'obiezione merita di essere solo parzialmente accolta. In effetti, dalla lettura della transazione parrebbe desumersi che le parti abbiano voluto tranIGere, elidendole, anche le spese legali derivanti dal suddetto decreto ingiuntivo (cfr. spec.
9 10
art. 3 della transazione, all. 5 di parte opponente che prevede: “A definizione della controversia, di cui alle premesse. e di qualsivoglia altra controversia anche futura, relativamente al decreto ingiuntivo indicato in premessa, nonché a tacitazione integrale di ogni pretesa della creditrice anche a titolo di spese legali, la IG.ra si impegna a versare a la Per_1 Controparte_1
somma omnicomprensiva pari a € 6.000,00 […]”).
Tuttavia, come correttamente già osservato dal Collegio in sede di reclamo,
l'ingiunzione di pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo n. 2729/2023, essendo precedente alla transazione intervenuta con la IG.ra , si riferiva sia Per_1
all'obbligazione solidale derivante dal contratto di finanziamento n. 048190218 (quella estinta con la transazione), sia all'obbligazione assunta in proprio da Parte_1
con il diverso contratto n. 048195224, di cui la non era parte. Per_1
Di conseguenza, appare corretto suddividere i compensi e le spese liquidati dal decreto ingiuntivo in misura proporzionale all'ammontare delle obbligazioni derivanti dai due distinti contratti di finanziamento e ritenere assorbita nella transazione soltanto la quota dei compensi e delle spese riferibili al rapporto transatto con la
: non può ritenersi che la transazione (come detto, intervenuta soltanto Per_1
rispetto al primo dei due contratti di finanziamento) possa aver ricompreso ed estinto anche la quota dei compensi legali e delle spese riferibili al secondo e diverso contratto di finanziamento, di cui la non era né parte, né garante. Per_1
Pertanto, dal totale dei compensi e delle spese liquidati dal decreto ingiuntivo n. 2729/2023 occorre scorporare la quota di essi corrispondente al solo debito assunto in proprio da , in base ai seguenti calcoli: Parte_1
- il debito per capitale assunto in proprio da Parte_1
ammonta a euro 3.824,07, pari a circa il 37% della somma capitale complessiva di cui è stato ingiunto il pagamento nel decreto ingiuntivo n. 2729/2023, ossia euro 10.317,61;
- deve, quindi, il 37% dei compensi e delle spese Parte_1
complessivamente liquidati dal decreto ingiuntivo, ossia il 37% di euro 712,50
(frutto della somma di euro 567,00 per compensi + euro 145,50 per spese) =
10 11
euro 263,62, che si aggiungono all'importo di euro 3.049,98 da egli dovuto per capitale e interessi come sopra calcolato.
È invece da rigettare la domanda di di rideterminazione CP_1
delle spese processuali liquidate dal Collegio in sede di reclamo in quanto infondata.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto nelle proprie difese, CP_1
è risultata completamente soccombente in sede di reclamo, per cui giustamente il
[...]
Collegio ha posto le relative spese di fase a suo carico. Lungi dall'aver proposto alcuna domanda subordinata (come invece ha fatto nella fase di merito), in sede di reclamo la finanziaria si è limitata infatti unicamente a richiedere che: “L' On.le Collegio del
Tribunale, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., previi gli incombenti di rito e/o di merito meglio visti
e ritenuti Voglia respingere il reclamo proposto dal IG. in quanto inammissibile, Parte_1
infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione di conferma del provvedimento impugnato e con il favore di spese e compensi anche della presente fase” (cfr. il reclamo di nel procedimento R.G. n. 10486/2024). CP_1
Deve addivenirsi a conclusioni parzialmente diverse rispetto alle spese di lite della presente fase di merito, tenuto conto delle seguenti circostanze.
In questa sede, l'opponente è comunque stato riconosciuto Parte_1
debitore nei confronti di , sia pure per un importo inferiore a CP_1
quello indicato nell'atto di precetto.
Già in sede di reclamo il Collegio aveva correttamente accertato che, alla data del precetto, il debito di verso ammontava a euro Parte_1 CP_1
6.035,95 tra capitale e interessi (al netto dei compensi e delle spese), a fronte di un importo precettato di euro 11.432,23 (comprensivo di invece di compensi e spese) : per cui veniva richiesto l'intero saldo di un debito che per la metà era già estinto, il che rendeva inevitabile il giudizio oppositivo .
Tale scarto IGnificativo tra l'importo realmente dovuto alla data del precetto e quello in esso intimato – sicuramente superiore a euro 4.000,00 al netto dei compensi e delle spese della fase monitoria e di quella esecutiva – giustifica le seguenti statuizioni sulle spese di lite in base ai principi della soccombenza reciproca e parziale:
11 12
- compensazione delle spese di lite nella misura della metà;
- la restante metà (comprensiva anche dei compensi e delle spese dell'atto di precetto) viene posta a carico della creditrice . CP_1
Ciò anche in considerazione del fatto che l'insistenza nel pretendere il saldo totale anche dopo l'estinzione di metà del debito e del rilievo che nei contatti volti a trovare una soluzione conciliativa intervenuti tra e Parte_1 CP_1
, successivamente alla conclusione della transazione con la IG.ra (in data
[...] Per_1
01/02/2024), si è ostinatamente mantenuta su importi più elevati di CP_1
quelli realmente dovuti dal debitore a seguito di detta transazione (cfr. in particolare docc. da 10 a 14 di parte opposta che si riferiscono a “contatti” e proposte formulate dalle parti nel giugno del 2024, ossia dopo la conclusione della transazione e ben prima dell'ordinanza del 03/10/2024 con cui il G.E. aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata da , successivamente accolta dal Parte_1
Collegio a seguito del reclamo).
È invece infondata, sul versante delle spese processuali, la doglianza dell'opponente relativa alla mancata accettazione della proposta conciliativa da lui rivolta alla creditrice in data 15/12/2023 e ai maggiori oneri che ne sarebbero derivati.
Infatti, tale proposta è stata avanzata prima della conclusione della transazione tra e la IG.ra , ossia prima che quest'ultima estinguesse CP_1 Per_1
l'obbligazione solidale contratta insieme con , come riconosciuto Parte_1
nell'odierna decisione (cfr. all. di parte opponente alla memoria ex art. 171-ter n. 1
c.p.c.); per cui legittimamente la creditrice non aveva assecondato una proposta di tacitazione lontana - in quel momento - dal debito maturato.
Rispetto alla metà delle spese di lite da porsi a carico di , le CP_1
competenze di fase vengono determinate per l'intero sulla base dei valori medi del pertinente scaglione tariffario, da riferirsi all'ammontare del debito effettivamente accertato a carico di (euro 3.049,98 per capitale e interessi fino alla Parte_1
data della sentenza) in base alla regola tariffaria che ancora la liquidazione giudiziale al
“decisum”, limitando però alla metà del valore minimo i compensi per la fase istruttoria,
12 13
che è consistita nella sola confutazione delle istanze istruttorie dell'opposto, senza che ne sia seguito alcun pratico seguito acquisitivo. Il relativo prospetto di calcolo si presenta come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo dimezzato: € 213,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare € 1.914,00
Quindi l'importo complessivo delle spese processuali da liquidare in base al criterio del decisum è pari a euro 1.914,00. La metà di queste deve essere compensata tra le parti, mentre la restante metà viene posta a carico di , ossia CP_1
euro 957,00 (metà di euro 1.914,00).
P.Q.M.
• Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da
[...]
, accertando il diritto della creditrice di Parte_1 Controparte_1
procedere a esecuzione forzata per i seguenti importi:
- euro 3.049,98 a titolo di capitale e interessi moratori maturati fino alla data di emissione dell'odierna sentenza, a cui andranno sommati gli eventuali ulteriori interessi moratori che matureranno dalla data odierna fino al saldo come da decreto ingiuntivo n. 2729/2023;
- euro 263,62 a titolo di compensi e spese della fase monitoria.
• Per l'effetto dichiara l' inefficacia del precetto opposto oltre la misura economica sopra indicata, con conseguente revoca della sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.G. n. 2267/2024 e proseguibilità della procedura espropriativa stessa fino alla concorrenza degli indicati debiti residui.
13 14
• Conferma la liquidazione delle spese della fase di reclamo come stabilita nella medesima ordinanza e condanna a rifondere a Controparte_1
la metà delle spese dell'odierno procedimento, liquidate Parte_1
per tale frazione in euro 957,00, con distrazione degli onorari non riscossi e delle spese in favore del difensore dell'opponente. Compensa tra le parti la restante metà.
Genova, 7 luglio 2025
Il Giudice unico deIGnato Dott. Roberto Braccialini
(Sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott. Michele Munari)
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