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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/02/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 285/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 285/2021 tra
Parte_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE
e
(già Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO
Oggi 11 febbraio 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Barbara Romano, presente il MOT dott.
Alessandro Morgante, sono comparsi:
Per li avv.ti GRIMOLDI LUCA;
Parte_1
Per oggi , l'avv. PEDRINI LUCIA TERESA Controparte_2 Controparte_1
Per la pratica forense è presente il dott. . Persona_1
Il Giudice preliminarmente dà atto che sono stati depositati i fogli di precisazione delle conclusioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio, rimettendo le parti dinanzi a sé alle ore 16 e ss. per la lettura del provvedimento.
Il giudice
Barbara Romano
Successivamente lo stesso giorno alle ore 16.15, presente il MOT dott. Alessandro Morgante, e per gli avv.ti GRIMOLDI LUCA e LUCIANO Parte_1
COSTANTINI; per oggi , l'avv. PEDRINI LUCIA TERESA Controparte_2 CP_1 _2
Per la pratica forense è presente il dott. . Persona_1
Il giudice pagina 1 di 18 Dà lettura del dispositivo e dà atto che le parti danno per letta della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Barbara Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 285/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
COSTANTINI LUCIANO, BONINI MAURO FRANCO e GRIMOLDI LUCA
( , elettivamente domiciliato in Genova, Piazza dei Giustiniani 7/D presso il C.F._1 difensore avv. COSTANTINI LUCIANO
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro già (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. TURCI MARCO e dell'avv. PEDRINI LUCIA TERESA ( ), C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CECCARDI, 4/30 16121 GENOVA presso i predetti difensori
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione depositati in telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Controparte_2 il decreto ingiuntivo n. 13925/2019 con il quale il Tribunale ordinario di Milano le aveva ingiunto il pagamento, in favore di , del complessivo importo di Controparte_3 euro 406.491,07, di cui euro 396.632,32 a titolo di capitale, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio, a saldo di sette fatture emesse in esecuzione di un contratto di appalto di servizi concluso in data 12 giugno 2017 avente ad oggetto una congerie di prestazioni nel loro complesso riconducibili all'ambito della logistica, indicate nell'art. 2 del contratto, verso la corresponsione di corrispettivi determinati in base ai criteri definiti nel documento allegato sub lett. A) al contratto, di seguito indicate:
- fattura n. 581 in data 1.9.2018 per euro 460.181,55;
- fattura n. 666 in data 1.10.2018 per euro 427.935,12;
- fattura n. 747 in data 2.11.2018 per euro 344.465,77;
pagina 2 di 18 - fattura n. 843 in data 3.12.2018 per euro 429.869,39;
- fattura n. 1 in data 18.12.2018 per euro 493.198,76;
- fattura n. 22 in data 30.1.2019 per euro 378.888,75;
- fattura n. 70 in data 22.2.2019 per euro 345.619,95
e che erano state onorate soltanto in parte, e precisamente:
- la fattura n. 581 è stata pagata per euro 433.397,55;
- la fattura n. 666 è stata pagata per euro 379.448,66;
- la fattura n. 747 è stata pagata per euro 288.036,97;
- la fattura n. 843 è stata pagata per euro 404.998,39;
- la fattura n. 1 è stata pagata per euro 484.525,36;
- la fattura n. 22 è stata pagata per euro 333.012,75;
- la fattura n. 70 è stata pagata per euro 160.107,29.
A sostegno dell'opposizione deduceva: i) l'incompetenza per territorio del Tribunale ordinario di Milano in virtù della convenzionale indicazione del Tribunale ordinario di Genova ex art. 28 c.p.c. in virtù dell'art. 15 del contratto di appalto ovvero in applicazione del foro generale delle persone giuridiche o del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione;
ii) il difetto di prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria oggetto del titolo monitorio;
iii) l'inesatto adempimento, da parte di delle prestazioni dedotte in T_ contratto, da cui sarebbe maturato un credito risarcitorio in proprio favore, complessivamente determinato in euro 418.918,95, in ragione di: danni al magazzino, danni fisici alle merci Whirlpool e/o ai relativi imballi, danni da errata spedizione e/o inversione di prodotti, differenze inventariali merci
Whirlpool e gruppo Marantz;
iv) conseguentemente ha eccepito la compensazione tra detta pretesa risarcitoria e la pretesa al corrispettivo di che fosse risultata sussistente in esito al giudizio. T_ si costituiva in giudizio e contraddiceva rispetto alle eccezioni di rito e di merito nonché rispetto T_ alle contestazioni mosse da _2
A seguito di declaratoria di incompetenza per territorio mediante sentenza n. 6447/2020 da parte del
Tribunale ordinario di Milano in favore del Tribunale di Genova, indicato quale foro negoziale esclusivo all'art. 15 del contratto di appalto, con atto di citazione ritualmente notificato T_ riassumeva il giudizio innanzi a questo Tribunale e a sua volta, costituitasi in giudizio, resisteva _2 sostenendo, da un lato, l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta da in sede T_ monitoria a dare conto della sussistenza della pretesa creditoria ivi dedotta e opponendo in compensazione un controcredito di natura risarcitoria, di importo complessivamente pari ad euro
418.918,95, maturato a fronte di danni in tesi provocati da nell'esecuzione delle proprie T_ prestazioni logistiche.
Respinta l'istanza formulata da di emissione di ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., la T_ causa veniva rinviata all'udienza del 7.2.2023 per comparizione personale delle parti ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.. A detta udienza la difesa della convenuta faceva presente che si Controparte_2 era nelle more fusa per incorporazione nella come da visura depositata in atti. Controparte_1
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la veniva istruita mediante l'assunzione di prove per interrogatorio formale e per testi e quindi avviata alla fase decisoria per la discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c..
pagina 3 di 18 2. Tanto premesso, occorre, dunque, verificare se dalle risultanze processuali possa evincersi l'insorgenza del diritto di credito al corrispettivo rivendicato da in ipotesi di accertamento T_ positivo, occorre ulteriormente appurare se sia maturato il controcredito risarcitorio opposto da _2 in compensazione.
Si ritiene che al fine di incrinare il fondamento della pretesa al corrispettivo vantata da non basti T_ il richiamo effettuato da alla consolidata (e condivisa) giurisprudenza secondo cui le fatture, _2 diversamente dal procedimento monitorio, non rivestono attitudine probatoria nel giudizio a cognizione piena che si instaura a seguito dell'opposizione ove si tenga presente che la giurisprudenza di legittimità distingue tra contestazione del fatto e semplice rilievo della mancata prova circa il reale accadimento del fatto. Detto con le parole della Corte: “dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato: conseguentemente, la parte ha onere di affermare esplicitamente che il fatto allegato dalla controparte non è storicamente accaduto, dovendosi ritenere, in difetto di tale espressa dichiarazione, che l'affermazione si estrinsechi nella semplice osservazione della mancanza di prova del fatto, inidonea a sortire gli effetti della contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass., sez. VI, 27 agosto 2020 n. 17889). Ne consegue, alla luce di detto principio, che l'osservazione di in ordine al difetto di prova circa _2
l'esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali ha radicato la propria pretesa creditoria, T_ nonché in ordine all'inidoneità probatoria della documentazione da quest'ultima prodotta in sede monitoria, non è suscettibile di essere apprezzata alla stregua di una contestazione, tale da rendere i fatti costitutivi di detta pretesa controversi e dunque bisognosi di essere comprovati in giudizio ad iniziativa della parte a ciò onerata.
Non integrando le richiamate deduzioni defensionali di gli estremi di una contestazione, ne _2 consegue che i fatti costitutivi del credito invocato da come definiti nella prospettazione T_ contenuta nel ricorso monitorio, risultano non contestati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e, in quanto tali suscettibili di radicare il convincimento circa l'insorgenza della pretesa.
2.1. Siffatta conclusione risulta vieppiù corroborata dalla condotta stragiudiziale e processuale di
_2
Sotto il primo profilo, è emerso che ha provveduto al pagamento, sia pure non integrale, delle _2 fatture prodotte da a corredo della domanda monitoria, comportamento che si appalesa T_ logicamente incompatibile con gli asserti contenuti negli scritti difensivi di laddove sostiene di _2 non comprendere a che titolo sarebbero state emesse dette fatture o quali prestazioni assume di T_ avere eseguito, e anzi presuntivamente indicativo del fatto che le prestazioni descritte in dette fatture in realtà siano state eseguite.
Sotto il secondo profilo, l'affermazione dell'inesistenza di prova dei fatti costitutivi del credito oggetto della domanda principale risulta incompatibile con la circostanza che non ha formulato una _2 domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento e non ha preteso la ripetizione degli importi pagati a fronte delle fatture emesse da T_
Inoltre, come è stato rilevato, l'ulteriore profilo costituito dalla veicolazione in giudizio, da parte di di un controcredito risarcitorio, in ragione di danni asseritamente cagionati da _2 T_ nell'esecuzione delle prestazioni logistiche oggetto del contratto di appalto, attesta la consapevolezza, da parte della prima, dell'effettiva esecuzione di tali prestazioni, sia pure, secondo la propria prospettazione, in modo inesatto.
pagina 4 di 18 2.2. - Infatti, le risultanze dei mezzi di prova orali assunti in giudizio danno contezza dell'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture allegate all'iniziativa monitoria.
In particolare, in risposta ai capitoli di prova n. ri 2) e 3), formulati da in seconda memoria: (i) il T_ ES , quadro direttivo di SI s.r.l., escusso nell'udienza in data 6 ottobre Testimone_1
2023, pur avendo dichiarato di non conoscere le fatture rammostrategli, ha comunque dichiarato di essere a conoscenza delle prestazioni rese da e che le prestazioni indicate in ciascuna delle T_ fatture sottopostegli sono state effettivamente eseguite da in favore di (ii) il ES T_ _2
, impiegato di fino al 2022 con incarico di responsabile IT, escusso nell'udienza Testimone_2 _2 in data 6 ottobre 2023, ha confermato che, nel periodo cui si riferiscono le fatture emesse da SI rammostrategli, quest'ultima ha reso prestazioni per (iii) il ES , responsabile dei _2 Tes_3 magazzini fino al 2022, escusso nell'udienza del 6 ottobre 2023, ha confermato che abbia _2 T_ svolto le prestazioni di cui alle fatture rammostrategli (emesse da e indicate in dettaglio nei T_ suddetti capitoli di prova), delle quali ha dichiarato di avere svolto un controllo “ex ante”; (iv) il ES
dipendente di fino al 2022 con qualifica di gestore del settore Testimone_4 _2 logistica, ha confermato che SI abbia svolto le prestazioni indicate nelle fatture rammostrategli;
(v) il ES , responsabile del reparto di produzione di presso escusso Testimone_5 T_ Tes_6 nell'udienza in data 19 gennaio 2024, ha confermato che ha svolto le prestazioni indicate nelle T_ fatture sottopostegli;
(vi) il ES , già dipendente di con qualifica di Testimone_7 T_ responsabile di magazzino, escusso nell'udienza in data 19 gennaio 2024, ha confermato che nel periodo indicato nelle fatture sottopostegli, che ha dichiarato di non avere mai visto prima, ha T_ effettuato prestazioni per conto di (vii) il ES , dipendente di con _2 Testimone_8 T_ qualifica di responsabile di magazzino, escusso nell'udienza del 19 gennaio 2024, ha confermato che le prestazioni sono state svolte mentre non ha potuto riferire alcunché circa gli importi indicati nelle fatture;
(viii) il ES già dipendente fino al 2020-2021 con mansioni di Testimone_9 T_ responsabile della logistica ricoperte negli ultimi anni di servizio, escusso nell'udienza in data 1 marzo
2024, ha confermato che le prestazioni indicate nelle fatture mostrategli sono state eseguite in quanto si occupava del magazzino, pur non essendo a conoscenza delle fatture;
(ix) infine, Testimone_10
, Presidente del consiglio di amministrazione di in sede di interrogatorio formale svoltosi
[...] _2 nell'udienza in data 1 marzo 2024, pur dichiarando di non essere a conoscenza delle fatture mostrategli, ha comunque confermato che tra le parti fosse stato perfezionato un contratto di appalto, per cui ha dichiarato di presumere che le prestazioni siano state rese.
Le richiamate deposizioni testimoniali sub i), iii), iv), v), vii), viii), provenienti da soggetti che hanno prestato servizio all'epoca dei fatti per le società parti in causa, risultano di univoco tenore: i testimoni sentiti sulla circostanza oggetto del capitolo di prova n. 2), sopra citato, hanno confermato che T_ abbia svolto le prestazioni indicate nelle fatture ivi menzionate in dettaglio.
Anche se alcuni hanno dichiarato di “non essere a conoscenza delle fatture” o di “non averle viste”, tutti i testi hanno, comunque, confermato che SI abbia reso prestazioni in favore di _2
Inoltre, è rilevante la risposta resa in sede di interrogatorio formale dal Presidente del consiglio di amministrazione di ( ) in quanto conforta ulteriormente il convincimento, già _2 Tes_10 univocamente desunto dalle risultanze delle deposizioni testimoniali, circa l'effettiva esecuzione, da parte di delle prestazioni di logistica menzionate in ciascuna delle fatture indicate nel capitolo di T_ prova n. 2).
pagina 5 di 18 2.3. - Per quanto attiene alla quantificazione del corrispettivo a fronte dell'esecuzione di dette prestazioni, il Tribunale rileva che non ha avanzato puntuali e specifiche contestazioni in ordine _2 alla correttezza degli importi indicati in corrispondenza delle singole voci (corrispondenti ad una distinta prestazione logistica) contenute in ciascuna delle fatture emesse da T_
Al contempo, la già citata deposizione del ES , già responsabile dei magazzini Tes_3 _2 conferma l'assenza di profili di erroneità circa le quantificazioni degli importi afferenti alle singole voci indicate in ciascuna fattura in quanto egli ha dichiarato di avere svolto un controllo, dal medesimo definito ex ante, circa le fatture emesse da che gli sono state mostrate in sede di escussione;
da T_ ciò è possibile evincere che abbia accettato senza riserve la quantificazione operata da _2 T_ nelle proprie fatture.
Tali emergenze processuali inducono a ritenere che gli importi rivendicati da non siano vulnerati T_ da errori o incongruità in ordine alla quantificazione che, dunque, risulta conforme al dettato dell'art. 5 del contratto di appalto, che richiama i criteri indicati nella documentazione allegata “A”, e del successivo accordo integrativo del corrispettivo raggiunto dalle parti. A tale ultimo riguardo si osserva ulteriormente che, sebbene il documento denominato “addendum” prodotto in giudizio non risulti sottoscritto dalle parti, in ogni caso le deposizioni dei testi e sono Tes_3 Testimone_9 coincidenti nel confermare, in risposta al capitolo di prova n. 7 della seconda memoria di che tra T_ le due Società fosse intervenuto un accordo per ridefinire il corrispettivo spettante a a fronte T_ dell'impegno di quest'ultima a non recedere anticipatamente dal contratto di appalto.
2.4. - Le esaminate risultanze di causa supportano la conclusione che abbia effettivamente svolto T_ le prestazioni logistiche oggetto del contratto di appalto, indicate in dettaglio in ciascuna delle fatture n.ri 581 del 1.9.2018, 666 del 1.10.2018, 747 del 2.11.2018, 843 del 3.12.2018, 1 del 18.12.2018, 22 del 30.1.2019, 70 del 22.2.2019, e che gli importi ivi indicati siano coerenti con le intese raggiunte dalle parti.
3. - Posto quanto precede, lo scrutinio circa la fondatezza della domanda giudiziale formulata da T_ postula la disamina delle contestazioni sviluppate da con le quali essa ha lamentato l'inesatto _2 adempimento della prestazione da parte della Società appaltatrice.
E' noto, infatti, che “l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito
l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass., sez. II, ord. 23 settembre 2024 n.
25410).
Occorre, dunque, stabilire se si sia resa responsabile delle inesattezze adempitive dedotte da T_
dalle quali sarebbe derivato a carico di quest'ultima un danno complessivamente pari ad euro _2
418.918,95.
Tali inesattezze si appuntano essenzialmente su quattro ordini di aspetti che, nel prosieguo saranno oggetto di partita disamina: i) danni al magazzino;
ii) danni a prodotti;
iii) danni da errata spedizione ed inversione di prodotti;
iv) differenze inventariali dovute a smarrimenti e furti.
3.1. - In primo luogo, ha lamentato che il personale riconducibile a abbia cagionato danni _2 T_
a molteplici elementi del magazzino che essa ha dovuto riparare a proprie spese, onde ripristinarne la funzionalità; si tratta in particolare dei danni recati: ad un carrello di HI, ad un portone carraio, a tre portoni sezionali, a pannelli coibentati, al locale carica dei muletti ed alle pareti in cartongesso. pagina 6 di 18 A fronte di tale rilievo ha contestato sia che tali danni si siano verificati, sia che essi possano T_ esserle imputati.
Tuttavia, dalle evidenze documentali acquisite in virtù delle produzioni effettuate da con l'atto _2 di citazione in opposizione, nonché con la comparsa di risposta a seguito di riassunzione, dal contegno processuale di e dalle prove orali assunte, è possibile trarre conferma di quanto sostenuto da T_
_2
3.1.1. - Per quanto riguarda il danno ad un carrello di HI, ha emesso, nei confronti di _2
la fattura n. 574 del 9.7.2018, recante l'importo complessivo di euro 550,79, iva compresa, a T_ seguito della fattura di pari importo emessa da HI a suo carico, in data 28.6.2018, n.
7590193442 (doc.
2.14 a-c, prodotti da . _2
L'emissione di tali fatture è stata preceduta da uno scambio di comunicazioni mediante posta elettronica in data 11.6.2018 tra soggetti riconducibili alle parti in causa: ad un primo messaggio con il quale il mittente ( ha chiesto al destinatario ) Email_1 Email_2 indicazioni su come gestire la questione del danno occorso al carrello elevatore (indicato in dettaglio nell'oggetto del messaggio), è seguito un riscontro con il quale il secondo ha affermato, per quanto qui rileva, “trattieni su nostra fattura di Maggio e chiudi la partita tu direttamente con Parte_2
HI” (doc.
2.14 b, prodotto da . Da tale ultima comunicazione, non revocata in dubbio da _2 quanto a provenienza e contenuto, si evince che quest'ultima fosse consapevole sia della T_ effettiva verificazione di tale danno, sia di averlo provocato e di doverne, quindi, affrontare le relative conseguenze, secondo modalità da essa stessa definite: avrebbe ristorato HI ed avrebbe _2 successivamente decurtato una somma pari all'importo a tal uopo corrisposto da quanto dovuto a T_ in virtù della fattura relativa la mese di maggio.
3.1.2. - Per quanto concerne il danno ad un portone carraio, ha emesso nei confronti di la _2 T_ fattura n. 768 del 24.9.2018, recante l'importo complessivo di euro 5.674,34, iva compresa (2.16 a, prodotto da , a seguito della fattura n. 302 del 21.5.2018 di importo pari ad euro 4.651,10 (priva _2 di indicazione dell'iva, trattandosi di operazione soggetta ad inversione contabile) emessa dalla
[...] per l'esecuzione dei lavori di ripristino di detto portone carraio (doc.
2.16 c, Controparte_4 prodotto da , in essa descritti in dettaglio. _2
Quanto ai portoni sezionali (n.ri 20 e 47), risulta che abbia emesso nei confronti di la _2 T_ fattura n. 769 del 24.9.2018, recante l'importo complessivo di euro 3.972,32, iva compresa (doc. 2.17
a, prodotto da , a seguito della fattura n. 575 del 31.8.2018, di importo pari ad euro 3.256,00 _2
(priva di indicazione dell'iva, trattandosi di operazione soggetta ad inversione contabile), emessa da per l'esecuzione dei lavori di ripristino di tali portoni sezionali (doc.
2.17 c, Controparte_4 prodotto da . _2
L'emissione delle citate fatture da parte di è stata preceduta da uno scambio di comunicazioni _2 mediante posta elettronica con le quali soggetti riferibili alle parti in causa hanno definito i rapporti tra le parti in merito ai citati danni. In particolare, in data 3.8.2018 il mittente Email_1 ha rappresentato al destinatario quanto segue: “[…] ho fatto fare i preventivi che Email_3 mi hai chiesto per i portoni delle due ribalte e se sei d'accordo darei l'ok per procedere ai lavori a meno che non debba intervenire qualche perito (comunque ci sono le foto). In allegato trovi anche il costo della porta carraia che avevo poi dovuto far riparare velocemente perché creava problemi alla messa in funzione dell'allarme […]”. A tale messaggio è seguito riscontro in pari data del seguente tenore: “Grazie , procedi con i lavori […]” (doc.
2.17 b, prodotto da . Per_2 _2
pagina 7 di 18 Dal richiamato scambio di messaggi, non censurato da quanto a provenienza e contenuto, si T_ desume che: i) ha preliminarmente reso noto a di avere chiesto ed ottenuto i preventivi di _2 T_ spesa per la riparazione dei portoni sezionali ed ha trasmesso la fattura n. 302/2018, emessa da
[...]
a seguito della già eseguita riparazione della porta carraia, ciò sul presupposto che tali Controparte_4 esborsi dovessero essere sopportati da ii) dal sintetico “procedi” di si evince che, anche T_ T_ senza arrivare ad “un espresso riconoscimento di responsabilità”, essa condivideva sia la necessità di eseguire gli interventi sui portoni sezionali, sia che la relativa spesa, indicata nella citata fattura n.
302/2018, fosse a suo carico.
3.1.3. - ha emesso nei confronti di la fattura n. 795 del 1.10.2018, recante l'importo _2 T_ complessivo di euro 2.366,80, iva compresa (doc.
2.20 a, prodotto da , a seguito della _2 emissione, da parte di della fattura n. 637 del 28.9.2018, di importo pari ad euro Controparte_4
1.940,00 (priva di indicazione dell'iva, trattandosi di operazione soggetta ad inversione contabile), in ragione della esecuzione di lavori di ripristino del portone sezionale n. 29, indicati in dettaglio nella fattura stessa (doc.
2.20 lett. c). Emerge, inoltre, che, tramite messaggi di posta elettronica, abbia _2 trasmesso a in data 18.9.2018, il preventivo di spesa per la riparazione di tale portone e, in data T_
1.10.2018, la citata fattura n. 637/2018 (doc.
2.20 b, prodotto da . _2
Sebbene manchi, in questo caso, la risposta di si capisce che la procedura sarà la stessa, di T_ riaddebito del costo da parte di a non appena riceverà la fattura dei lavori di riparazione _2 T_ da mentre risulta debole la generica negazione da parte di della verificazione dei danni al CP_4 T_ magazzino o della loro imputabilità a comportamenti tenuti dal proprio personale sulla base del fatto che non avesse accesso esclusivo al magazzino sito in Monticelli d'Ongina (p. 19 comparsa di risposta prodotta nel giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di Milano (doc. D in allegato alla comparsa di costituzione;
p. 15 memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. di . _2 T_
3.1.4. In ordine ai lamentati danni a pannelli coibentati del locale carica dei muletti ed alle pareti in cartongesso dell'area uffici, ha emesso nei confronti di la fattura n. 1111 del 31.12.2018, _2 T_ recante l'importo complessivo di euro 3.538,00, iva compresa (doc.
2.30 a, prodotto da , a _2 seguito della emissione, da parte di RIM Servizi di , della fattura n. 2018F000065 del Persona_3
31.12.2018 di pari importo (doc.
2.30 c, prodotto da . _2
L'emissione di tali fatture è stata preceduta da uno scambio di messaggi di posta elettronica tra le parti: in data 11.12.2018 il mittente ha trasmesso al destinatario Email_1 il preventivo di spesa relativo agli interventi di ripristino necessari ad ovviare ai Email_4 sopra descritti danni;
il giorno successivo il destinatario ha riscontrato tale messaggio ed ha negato che fosse responsabile della relativa causazione, addebitandola alla Società che in precedenza ha T_ gestito il magazzino;
in data 12.12.2018 il mittente riconducibile a ( ) ha replicato che il _2 Tes_11 danno sulla parete del locale carica batteria si era verificato nel mese di febbraio 2018, “una settimana prima dell'audit Ikea” con ciò postulandone l'addebito a in pari data quest'ultima ha T_ riscontrato con “Ok. Procedi pure” esprimente condivisione della prospettazione di circa _2
l'addebitabilità a proprio carico, seppure del solo danno alla parete del locale batteria (2.30 b, prodotto da . _2
3.1.5. - Le risultanze delle prove orali offrono conferma non solo dei danni al magazzino di cui si può ritenere che si sia riconosciuta responsabile sulla base della disamina della richiamata T_ documentazione (danni a carrello HI;
ad un portone carraio ed ai portoni sezionali n. ri 20 e 47 e ai pannelli coibentati del locale carica dei muletti), ma consentono di ritenere raggiunta la prova circa pagina 8 di 18 la verificazione e la ascrivibilità a anche del danno al portone sezionale n. 29 ed alle pareti in T_ cartongesso dell'area uffici che si sono ritenuti non specificamente contestati.
Rilevano, in particolare, le deposizioni rese dai seguenti testimoni in ordine al capitolo di prova n. 35) della seconda memoria di _2
Il ES , quadro direttivo di escusso nell'udienza del 6.10.2023, ha Testimone_1 T_ dichiarato: “So che vi erano stati dei danneggiamenti al capannone durante la vigenza del contratto, qualche porta, urti, uscite di emergenza, estintori ma non sono in grado di quantificarli”. Il ES già responsabile dei magazzini di escusso nell'udienza del 6.10.2023, ha Tes_3 _2 dichiarato: “So che vi sono stati danni che mi sono stati denunciati dai dipendenti stessi della SI.
Viene fatta poi la perizia per quantificare i danni, ed il relativo costo confluisce poi nelle fatture che vengono rammostrate e che riconosco”. Il ES già dipendente escusso nell'udienza del 6.10.2023, ha Testimone_4 _2 dichiarato: “confermo la circostanza e ricordo i danni che mi sono stati indicati e di cui alle fatture dei fornitori per la manutenzione che erano state condivise con […]”. T_
Il ES , impiegata di escussa nell'udienza del 19.1.2024, ha dichiarato, anche in Tes_12 _2 risposta ai successivi capitoli 36, 37, 38: “confermo e riconosco le fatture che mi sono state rammostrate sia quelle ricevute che quelle emesse”.
Il ES , dipendente con qualifica di responsabile di magazzino, escusso Testimone_8 T_ nell'udienza del 19.1.2024, ha dichiarato: “Non ricordo con precisione però preciso che vi erano stati alcuni danni ai carrelli e al portone, anche se non conosco le fatture rammostratemi in quanto non le ho mai viste prima”. Il ES già dipendente escusso nell'udienza in data 1.3.2024, ha dichiarato: Testimone_9 T_
“Ricordo che i carrelli si rompevano ed in tal caso chiamavo io per la riparazione. A parte i danni ai carrelli non ricordo altri tipi di danni”.
Tutte le deposizioni sopra richiamate hanno confermato, nel loro complesso, la circostanza oggetto del capitolo 35) e dunque che durante la movimentazione dei prodotti a cura degli addetti di si sono T_ verificati danni al magazzino;
alcune di dette deposizioni (testi ) hanno Tes_3 Tes_4 Tes_12 confermato altresì, più specificamente, che i danni occorsi al magazzino coincidono con quelli per la cui refusione SC ha emesso le fatture in precedenza esaminate.
3.1.6. - A chiusura della trattazione dell'argomento danni al magazzino, occorre rilevare che la ascrivibilità di essi alla sfera di SI riposa, oltre che sulle emergenze di causa di cui si è dato conto,- anche sulla previsione contenuta nella clausola 7.2 del contratto di appalto, secondo cui “L'Appaltatore sarà responsabile per i danni da perdita e/o danneggiamento di beni, cose e merci del Committente e/o di terzi in custodia e/o nella disponibilità dell'Appaltatore”.
Il richiamato dettato contrattuale è di per sé dirimente al fine di escludere rilievo al dato, pure dedotto da circa la presenza nel magazzino di soggetti ad essa non riconducibili sia anteriormente sia T_ contestualmente ad essa, tanto più che in giudizio non è emerso alcun elemento che consenta di ascrivere all'azione di terzi soggetti la causazione degli specifici danni lamentati da _2
3.1.7. - Per le ragioni sin qui esposte, risulta fondata la contestazione sviluppata da circa la _2 responsabilità dell'appaltatore rispetto alla causazione dei danni sopra enucleati al magazzino, nella misura indicata nelle fatture n.ri 574/2018, 768/2018, 769/2018, 795/2018, 1111/2018, complessivamente quantificati in euro 16.102,25, iva compresa.
pagina 9 di 18 3.2. - In secondo luogo, ha lamentato che abbia cagionato danni a prodotti di HI. _2 T_
A riprova di tale asserto ha valorizzato il fatto che tutte le operazioni logistiche relative ai _2 prodotti erano gestite a livello informatico attraverso un apposito programma (WMS) - in uso esclusivamente a personale riconducibile a - collegato ad altro programma (SAP), gestito T_ direttamente da HI. Tale programma permetteva di censire eventuali danni ai prodotti ed agli imballaggi, accertati nell'immediato in base a verbali redatti da personale SI.
Ad avviso di HI estraeva dal proprio programma SAP i report sui danni con la relativa _2 quantificazione e li addebitava a suo carico;
a sua volta allocava il peso economico di tale _2 addebito a T_
La produzione sub 4) di (“Estratti SAP”), un preteso estratto informatico di verbali “fisici” di _2 danno (DDC, c.d. Damage Data Collection) asseritamente redatti da personale di dovrebbe T_ corroborare la riportata prospettazione.
3.2.1. - Le risultanze di causa escludono la fondatezza dell'addebito in questione, per più ordini di ragioni.
Sotto un primo profilo, i testimoni escussi hanno smentito la tesi sostenuta da secondo cui il _2 programma informatico WMS sarebbe stato gestito esclusivamente da personale di T_
Rilevano, su questo specifico aspetto, le deposizioni rese sui capitoli 24, 25, 27, formulati da e T_ sui capitoli 9, 10, formulati da nelle rispettive seconde memorie. _2
Il ES , escusso nell'udienza del 6.10.2023, in risposta ai citati capitoli 9 e Testimone_1
24, ha dichiarato che “la movimentazione della merce nel deposito era gestita a livello informatico attraverso un software di proprietà di , mentre, in risposta ai capitoli 25, 27 e 10, ha dichiarato _2 che l'immissione e l'aggiornamento dei dati erano effettuati da personale di entrambe le società. Il ES , escusso nell'udienza del 6.10.2023, in risposta al capitolo 9 ha chiarito che il Testimone_2 software era in uso a in virtù di una licenza e non a titolo di proprietà, mentre in risposta al _2 capitolo 10 ha dichiarato che l'inserimento dei dati poteva essere effettuato, oltre che da personale anche da personale “se vi erano degli errori che non potevano essere corretti da T_ _2 personale ; in risposta al capitolo 27 ha affermato che “l'inserimento avveniva da parte del T_ personale che si occupava della classificazione, dell'inserimento nel sistema informatico WMS e T_ nel sistema di HI, contestualmente”. Il ES escusso nell'udienza del 6.10.2023, in risposta al capitolo 10 ha affermato che Tes_3
“operatività giornaliera era data dal personale SI […]” e che “un paio di persone per _2 potevano andare a correggere i dati nel sistema”; in risposta al capitolo 27 ha dichiarato che “non è vero, venivano inseriti nel sistema da . T_
Il ES , escusso nell'udienza del 6.10.2023, in risposta ai capitoli 10 e 27 Testimone_4 ha in sostanza fornito risposte di analogo tenore: la gestione del software spettava a il personale T_ di poteva intervenire per effettuare correzioni inventariali. _2
Il ES , escusso nell'udienza del 19.1.2024, in risposta al capitolo 25 ha affermato Testimone_5 che “l'immissione e l'aggiornamento dei dati lo poteva fare anche HI. Su certe lavorazioni anche il personale poteva accedere al sistema”; sul capitolo 27 ha dichiarato che “inizialmente i T_ dati li registravamo noi come e poi passava tutto in mano a ritengo per i controlli”; sul T_ _2 capitolo 10 “[…] preciso che oltre a noi addetti SI la pistola era usata anche [da] in _2 particolare ricordo che ciò veniva fatto dall'addetto al magazzino ”. Persona_4
pagina 10 di 18 Il ES , escusso nell'udienza del 19.1.2024, in risposta al capitolo 25 ha affermato: Testimone_7
“Anche noi di SI immettevamo i dati nel programma perché sparavamo con le pistole e quindi caricavamo i prodotti, però i dipendenti erano quelli che sistemavano poi il tutto a livello di _2 programma provvedendo alla fatturazione. Una volta che noi avevamo inserito i prodotti nel programma i dati venivano gestiti dai dipendenti . _2
Il ES , escusso nell'udienza del 19.1.2024, sul capitolo 25 ha dichiarato: “noi come Testimone_8
SI ci occupavamo del data entry degli articoli in ingresso e in uscita utilizzando delle pistole in radiofrequenza. Anche i dipendenti per lo più nella figura di , intervenivano in _2 Per_4 questo programma, facendo anche lui alcune cose per l'immissione e trasferimenti. RA in particolare si occupava di fare le verifiche di quanto era stato inserito nel programma, faceva anche variazioni per spostamento merci. Noi facevamo solo data entry e poi la gestione dei dati caricati nel programma era di competenza ; sul capitolo 27: “i danni ai materiali li inserivamo anche noi _2 oltre a . _2
, Presidente del consiglio di amministrazione di in sede di Testimone_10 Controparte_1 interrogatorio formale nell'udienza in data 1.3.2024, in risposta al capitolo 24 ha dichiarato: “[…] So che tale programma veniva gestito anche da noi ma non conosco i dettagli”. Il ES escusso nell'udienza in data 1.3.2024, ha dichiarato sul capitolo 24: “il Testimone_9 software veniva gestito non solo da ma da altre persone, ovvero da HI, da ma _2 T_ anche altri magazzini HI vi potevano accedere da remoto. […]”.
Le deposizioni testimoniali e la risposta del Presidente del consiglio di amministrazione di _2 nell'interrogatorio formale confermano che, contrariamente a quanto sostenuto da le risultanze _2 ricavabili dal software costituivano l'esito dell'iniziativa non solo di ma anche di e T_ _2 perfino - secondo quanto dichiarato dal ES - di HI. Tes_9
Da ciò segue che risulta altresì smentita la tesi di secondo cui i report sui danni alle merci di cui _2 al documento 4, da essa prodotto con l'atto di citazione in opposizione e con la comparsa di risposta a seguito della riassunzione, costituiscono una fonte elaborata esclusivamente da T_
Inoltre, tale documento risulta inattendibile nella misura in cui, per un verso, contiene dati riferiti anche ad altri magazzini, per altro verso, contiene dati riferiti anche ad altri clienti: rilevano, rispettivamente, le risposte dei testi e sul capitolo 21 formulato da nella Tes_7 Tes_8 Testimone_9 _2 propria seconda memoria secondo le quali il prospetto di cui al documento 4) contiene l'indicazione di danni anche di altri magazzini ed il programma software era unico per tutti i magazzini (testi Tes_7
e , nonché, sotto altro aspetto, quanto dichiarato dal ES secondo cui il citato Tes_8 Tes_3 documento rammostratogli corrisponde ai dati estrapolati dal programma, non solo relativi al cliente
HI, ma anche a Tes_13
Le indicate deposizioni valgono a destituire di attendibilità l'unica ricostruzione di diverso tenore fornita, in risposta al medesimo capitolo, dal solo ES ad avviso del quale il detto prospetto Tes_4 corrisponde ad un estratto redatto da HI contenente l'indicazione dei danni ai prodotti sulla base di dati inseriti nel sistema da personale SI.
Sotto un secondo profilo, risulta contraddetta la prospettazione di in ordine al fatto che le fatture _2 da essa emesse nei confronti di sono conseguenti a corrispondenti addebiti del cliente HI T_
a suo carico.
pagina 11 di 18 Al fine di dare conto degli addebiti finali del cliente HI, ha valorizzato la produzione _2 documentale sub 5) a corredo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e della comparsa di risposta a seguito della riassunzione. Tale produzione comprende:
- la fattura n. 7390446643 del 30.4.2019 emessa da HI nei confronti di recante _2
l'importo di euro 64.531,00;
- il documento denominato “nota di debito” (sotto la voce “tipologia documento”), mittente
HI Italia s.r.l., destinatario nel quale è menzionata la fattura 7390458285 del _2
30.5.2019, recante l'importo di euro 50.000,00;
- il documento denominato “nota di debito”, mittente HI Italia s.r.l., destinatario _2 nel quale è menzionata la fattura 7590297664 del 30.4.2019, recante l'importo di euro 2.610,00;
- il documento denominato “nota di debito”, mittente HI Italia s.r.l., destinatario _2 nel quale è menzionata la fattura 7390484525 del 30.7.2019, recante l'importo di euro
70.884,00.
Sennonché tali documenti risultano emessi in date posteriori rispetto alle n. 9 fatture emesse da _2 nei confronti di (prodotte dalla prima sub doc.
2.6 a;
2.15 a;
2.21 a);
2.22 a;
2.25 a;
2.26 a;
2.27 T_
a;
2.31 a;
2.32 a, recanti rispettivamente le seguenti date: 22.2.2018; 11.9.2018; 11.10.2018;
11.10.2018; 13.11.2018; 13.11.2018; 11.12.2018; 14.2.2019; 13.3.2019), ragion per cui è all'evidenza smentita la prospettazione secondo cui le fatture da ultimo richiamate sarebbero consequenziali a corrispondenti addebiti di HI a carico di _2
Inoltre, non vi è corrispondenza in ordine agli importi, posto che la sommatoria degli importi oggetto delle fatture che assume essere state emesse da HI nei propri confronti è pari ad euro _2
188.025,00, mentre la sommatoria degli importi oggetto delle citate fatture emesse da nei _2 confronti di è pari ad euro 238.719,00. T_
Sotto un terzo profilo, dalla disamina dei sopra menzionati documenti emessi da HI non emerge che i relativi addebiti siano afferenti a danni a prodotti cagionati nel magazzino di Monticelli d'Ongina presso il quale svolgeva attività logistica. T_
In ragione delle esaminate risultanze di causa, la contestazione sviluppata da circa l'inesattezza _2 adempitiva ascritta a in relazione a danni provocati a prodotti HI risulta sfornita di T_ supporto probatorio.
3.3. - In terzo luogo, ha contestato a errori durante la fase di movimentazione dei prodotti, _2 T_
i quali avrebbero provocato inversioni ed erronee spedizioni;
pertanto, intende addebitare a gli T_ esborsi affrontati per porvi rimedio. ha negato di avere realizzato gli errori di spedizione dedotti da sostenendo di avere T_ _2 eseguito per tutta la durata del rapporto le indicazioni fornite da _2
3.3.1. - La contestazione risulta parzialmente fondata nei termini che seguono.
I seguenti testimoni, chiamati a deporre sui capitoli di prova 39) - 42) formulati da nella propria _2 seconda memoria in ordine a tale questione, hanno confermato che nella vigenza del rapporto contrattuale per cui è causa si siano realizzate inversioni o erronee spedizioni:
- ES : “ricordo che durante la vigenza del contratto vi erano state Testimone_1 delle inversioni o erronee spedizioni ma non sono in grado di quantificarle. Potrei dire un paio al mese” (cap. 39);
pagina 12 di 18 - ES : “so che vi erano stati degli addebiti per inversioni o erronee spedizioni che se Tes_3 erano di importi medio-piccoli gestiti direttamente dai miei collaboratori. Non so se siano state pagate ma lo presumo anche perché diversamente ci avrebbero sollecitato il pagamento” (cap. 39), “Anche qui conoscevo gli eventi, sapevo che sarebbero state addebitate a ma non T_ visionavo o non ricordo il singolo documento contabile” (cap. 42);
- ES “confermo la circostanza, preciso che in caso appunto di Testimone_4 erronee spedizioni i nostri clienti ci giravano le fatture e noi a nostra volta le giravamo a
Ad ogni errore emergeva un costo per il nostro cliente che ci veniva girato e noi poi lo T_ giravamo a Ciò risulta tutto documentato” (cap. 39); T_
- ES : “confermo e riconosco le fatture di addebito ricevute dai vari clienti” (cap. Tes_12
39); la ES ha confermato anche i capitoli 40), 41) e 42);
- ES : “potevano esserci state delle inversioni di spedizioni ma io non ricordo Testimone_5 nello specifico” (cap. 39);
- ES : “ricordo che qualche inversione o erronea spedizione vi era stata ma Testimone_7 non ricordo nello specifico quelle che mi sono state elencate” (cap. 39).
I restanti testimoni hanno dichiarato di non essere a conoscenza delle fatture indicate nel capitolo 39) ma non delle inversioni di spedizioni cui si riferiscono ( o di non essere a conoscenza Testimone_14 di tali circostanze ( ); il solo ES ha espressamente negato la Testimone_8 Testimone_9 verificazione di errori o inversioni per erronee spedizioni.
Si ritiene comprovata la circostanza oggetto del capitolo 39) - e, dunque, si ritiene comprovato che vi siano state inversioni ed erronee spedizioni ascrivibili all'operato di personale durante la vigenza T_ del contratto di appalto per cui è causa - in virtù delle sopra trascritte deposizioni di univoco tenore.
Peraltro, il fatto è stato confermato anche dai dipendenti di SI (ha riferito Testimone_1 di un paio di erronee spedizioni al mese) e (sia pure in termini meno perentori) e ciò Testimone_5 induce a ritenere inattendibile sul punto la deposizione del ES che, invece, ha Testimone_9 recisamente negato la circostanza.
3.3.2. - Per quanto concerne il profilo della puntuale individuazione delle spedizioni e delle inversioni ascrivibili al negligente operato di dalla disamina delle fatture prodotte in giudizio emerge che T_ solo alcune di esse, emesse da soggetti terzi a carico di sono univocamente riconducibili ad _2 attività logistica svolta nel magazzino di Monticelli d'Ongina, presso il quale operava T_
Il riferimento corre alle fatture emesse da n.ri 628121 del 29.11.2017, recante Parte_3
l'importo di euro 300,00 (operazione posta in essere con il meccanismo dell'inversione contabile), e 633391 del 1.12.2017, recante l'importo di euro 1.685,00 (operazione esente i.v.a.) - successivamente addebitate da con la fattura n. 147/2018 - dalle quali si desume che le spedizioni ivi CP_5 T_ menzionate hanno interessato il predetto magazzino. Al contrario, le restanti fatture passive, a fronte delle quali ha emesso a carico di la fattura n. 147/2018 (fatture emesse da Sesap s.r.l. n. _2 T_
2017 – 004464, n. 2017 – 004465) non recano alcun elemento testuale che consenta di collegare la relativa causale ad attività logistica svolta da (doc.
2.2 c, prodotto da . T_ _2
Pertanto, riguardo alla fattura n. 147/2018 (doc.
2.2 a, prodotto da , risulta fondata la pretesa di _2 alla refusione, esclusivamente, degli importi di euro 300,00 e 1685,00 già addebitati a suo carico _2 da l'importo di euro 300,00 deve essere maggiorato dell'i.v.a. al 22%, per Parte_3 complessivi euro 366,00, trattandosi di operazione posta in essere con il meccanismo dell'inversione contabile, a differenza dell'importo di euro 1685,00, in quanto trattasi di operazione esente i.v.a. pagina 13 di 18 Risulta, inoltre, fondata la pretesa di cui alla fattura n. 148/2018, recante l'importo di euro 671,00, i.v.a. compresa (doc.
2.3 a, prodotto da , in quanto essa è relativa e conseguente ad una fattura emessa _2 da nei confronti di (n. 267/2017 del 14.9.2017 di pari importo: doc.
2.3 c, Parte_4 _2 prodotto da in relazione ad una prestazione di trasporto effettuato da Piacenza a Lecce in data _2
4.8.2017.
Invece, le fatture n. 149/2018, 182/2018, 423/2018, 426/2018, 879/2018, 907/2018, 1097/2018, emesse da a carico di (rispettivamente doc.
2.4 a;
2.5 a;
2.7 a;
2.10 a;
2.23 a;
2.24 a;
2.28 a, _2 T_ prodotti da , sono relative a fatture emesse da soggetti terzi nei confronti della prima (prodotte _2 rispettivamente sub doc.
2.4 c-d;
2.5 c-d;
2.7 c;
2.10 b;
2.23 b;
2.24 b;
2.28 c, da , dalle quali _2 ultime, tuttavia, non è possibile evincere alcun dato in grado di offrire univoca contezza circa la loro riconducibilità ad attività logistica erroneamente posta in essere da in termini di inversioni o T_ errate spedizioni.
Per quanto concerne la fattura n. 83/2018, emessa da a carico di (doc.
2.1 a, prodotto da _2 T_
, emerge il difetto di corrispondenza tra l'importo in essa indicato, euro 183,00 iva compresa, e _2
l'importo indicato nella fattura n. 1800006584 del 31.1.2018, emessa dal terzo Sittam s.r.l. a carico di euro 146,40 iva compresa (doc.
2.1 c, prodotto da;
non risultando possibile individuare _2 _2 il parametro in base al quale è stata effettuata la relativa quantificazione, la pretesa veicolata con la fattura n. 83/2018 non è suscettibile di trovare seguito.
3.3.3. - In definitiva l'addebito concernente inversioni ed erronee spedizioni risulta fondato limitatamente a complessivi euro 2.722,00, segnatamente con riguardo alle pretese di cui alle fatture emesse da a carico di n.ri 628121 del 29.11.2017, recante l'importo di euro Parte_3 _2
300,00 (da incrementare con i.v.a. al 22% in sede di riaddebito a per complessivi euro 366,00), T_
e 633391 del 1.12.2017, recante l'importo di euro 1685,00 (importi che ha addebitato a _2 T_ con la fattura n. 147/2018), nonché da nei confronti di (n. 267/2017 del Parte_4 _2
14.9.2017, recante l'importo di euro 671,00), a fronte della quale ha emesso la fattura n. _2
148/2018 di pari importo.
3.4. - In quarto luogo, ha contestato a mancanze inventariali dovute, a seconda dei casi, a _2 T_ smarrimenti o furti.
3.4.1. - Risulta documentalmente fondata la contestazione circa la sottrazione di materiale di un terzo,
depositato presso il magazzino di Monticelli d'Ongina e non rinvenuto in fase di Controparte_6 prelievo. Il terzo ha rivendicato i materiali non rinvenuti nel magazzino mediante l'emissione della fattura n. 379 del 30.3.2018 per euro 267,17, nella quale i materiali sono stati indicati in dettaglio (doc.
2.9 c, prodotto da , la cui refusione ha preteso nei confronti di con la fattura n. 425 _2 _2 T_ del 17.5.2018, recante l'importo di euro 269,17 (di cui euro 2,00 per marca da bollo) (doc.
2.9 a, prodotto da . _2
La prova della fondatezza di tale addebito risiede nello scambio di messaggi di posta elettronica intervenuti tra personale riconducibile alle due Società parti in causa (doc.
2.9 b, prodotto da , _2 ed in particolare dalla comunicazione in data 9.3.2018, inviata da a Email_5
nella quale il mittente, informato della sottrazione dei materiali, manifesta Email_1 disappunto e dispiacere per l'accaduto e l'intenzione di avviare una indagine interna per individuare l'autore della sottrazione.
pagina 14 di 18 3.4.2. - Invece, non è meritevole di positivo scrutinio la censura relativa a mancanze inventariali in relazione alle restanti fatture, emesse per tale causale, da a carico di prodotte dalla prima _2 T_ sub doc.
2.8 a, 2.11 a, 2.12 a, 2.13 a, 2.18 a, 2.19 a, 2.29 a.; in particolare, si osserva che dalla disamina delle fatture rispettivamente emesse dai terzi danneggiati nei confronti di di cui ai doc.
2.8 b, _2
2.11 c, 2.12 c, 2.13 b, 2.18 c, 2.19 c, 2.29 b (prodotti da , non emerge alcun dato che permetta di _2 stabilire che i fatti dannosi a fronte dei quali sono state emesse le fatture da ultimo menzionate si siano effettivamente verificati nel magazzino di Monticelli d'Ongina e siano imputabili a T_
3.4.3. - Risulta, del pari, infondata la pretesa alla refusione dell'importo di euro 141.966,66, invocata da nei confronti di con la fattura n. 734/2019 (doc.
2.32 a, prodotto da , in ragione _2 T_ _2 di contestate mancanze inventariali di merce del terzo HI.
Tali mancanze inventariali risultano dalla documentazione allegata ai messaggi p.e.c. intercorsi tra personale di HI e (datati 27.12.2018 e 10.2.2019) nonché tra personale di e _2 _2 T_
(in data 6.3.2019) che ha preceduto l'emissione della fattura n. 734/2019 (doc.
2.32 b, prodotto da nonché dalle prove testimoniali. _2
In particolare, con il citato messaggio p.e.c. in data 6.3.2019, ha inoltrato a la _2 T_ documentazione - a propria volta ricevuta da HI con comunicazioni in data 27.12.2018 e
10.2.2019 - concernente le risultanze dell'inventario posto in essere nei giorni 21/23 dicembre 2018 presso il magazzino di Monticelli d'Ongina, dalle quali emergerebbe una differenza negativa di valore pari ad euro 141.966,67.
Sennonché difetta la prova che abbia affrontato un effettivo esborso in favore di HI in _2 relazione a dette differenze inventariali negative nella medesima misura indicata nella fattura n.
734/2019, emessa nei confronti di T_
Invero, ha inteso comprovare tale circostanza per testimoni, mediante la formulazione nella _2 propria seconda memoria del capitolo 34 volto ad accertare se le sopra indicate mancanze inventariali negative “sono state rimborsate da a HI in via di compensazione monetaria Controparte_2
(quanto alla fattura HI n. 7390505945 del 27.9.2019 (Prod. SC n. 6.1) nell'ambito dei rapporti di dare/avere reciproci con le clienti HI come da estratto conto che mi si rammostra
(Prod. SC n. 7.1) e, per il resto, in via di compensazione materiale con pregresse differenze inventariali positive”.
I testi escussi su tale circostanza hanno dichiarato quanto segue:
- il ES ha dichiarato di non essere a conoscenza della circostanza;
Testimone_1
- il ES : “E' vero, confermo la circostanza e riconosco i documenti che mi Testimone_2 vengono rammostrati. Non so cosa voglia dire la frase compensazione materiale con pregresse differenze inventariali positive”;
- il ES “confermo la circostanza, preciso che la regola era la Testimone_4 compensazione monetaria ma poteva anche accadere che un bene che mancava ad una precedente conta saltasse fuori successivamente ecco perché vi era una differenza inventariale positiva. Non ricordo però che per questa specifica fattura HI vi sia stata una compensazione materiale con pregresse differenze inventariali positive”;
- il ES : “confermo la circostanza e preciso che non posso riferire in merito alle Testimone_14 differenze inventariali per quanto già indicato in precedenza”;
pagina 15 di 18 - il ES : “E' vero, confermo che si tratta di fatture HI che sono state saldate Tes_12 tramite compensazione monetaria, mentre non sono in grado di riferire in merito alla compensazione materiale”;
- i testi , , e hanno Testimone_5 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 dichiarato di non essere a conoscenza della circostanza.
Sulla scorta di tali deposizioni non può ritenersi comprovata la circostanza oggetto del citato capitolo
34. Per quanto concerne la c.d. “compensazione materiale”, alcuno dei testimoni sentiti è stato in grado di offrire contezza circa le modalità attraverso le quali tale congegno avrebbe avuto effettivamente luogo rispetto alle differenze inventariali negative, relative ai prodotti HI.
Neppure può ritenersi raggiunta la prova della compensazione monetaria, attraverso la quale _2 assume di avere pagato la fattura n. 7390505945 del 27.9.2019, emessa da HI nei propri confronti (doc. 6.1, prodotto da . _2
Si osserva al riguardo che, pur avendo i testi , e confermato la Tes_2 Tes_4 Tes_14 Tes_12 circostanza, in realtà il documento prodotto da sub 7.1, ad essi rammostrato al fine di dare conto _2 dell'invocata compensazione monetaria, non risulta idoneo a confortare tale assunto;
si tratta, invero, di una serie di tabelle di cui non è possibile stabilire autore, data di formazione né, per altro verso,
l'effettiva attendibilità dei dati ivi riportati. Ne consegue che l'asserto di circa le adottate modalità di soddisfacimento della pretesa del terzo _2
HI, danneggiato dalle mancanze inventariali negative, è privo di conforto probatorio.
Poiché il profilo dell'effettivo soddisfacimento delle ragioni di HI costituisce il necessario presupposto logico-giuridico della pretesa alla refusione fatta valere da nei confronti di _2 T_ con la fattura n. 734/2019, difettando, per le ragioni dianzi enucleate, la prova di esso, consegue eo ipso
l'infondatezza di tale pretesa.
In altri termini, la mancanza di prova circa l'effettiva tacitazione delle pretese maturate da HI preclude a la prospettiva di riversare nei confronti di il relativo peso economico. _2 T_
3.4.4. - Alla luce delle argomentazioni espresse, la contestazione veicolata da afferente a _2 differenze inventariali imputabili a risulta fondata in relazione all'importo di euro 267,17, T_ oggetto della fattura n. 425/2018.
4. - In conclusione, alla luce delle argomentazioni sin qui articolate, l'eccezione di inesatto adempimento, formulata da nei confronti di risulta fondata solo in parte, con esclusivo _2 T_ riguardo ai seguenti profili:
- danni al magazzino, quantificati in complessivi euro 16.102,25;
- danni provocati da inversioni ed erronee spedizioni, quantificati in complessivi euro 2.722,00;
- danni dovuti a mancanze inventariali causate da furto, quantificati in complessivi euro 269,17; così per complessivi euro 19.093,42.
L'importo omnicomprensivo di tali voci di danno, imputabili ad inesatto inadempimento di T_ costituisce il credito risarcitorio valorizzato da in compensazione rispetto al credito residuale al _2 corrispettivo dedotto in via principale da T_
Trattandosi di reciproche pretese originate da un medesimo rapporto giuridico, non viene in rilievo la disciplina dettata dagli artt. 1241-1252 c.c. in tema di compensazione, la quale presuppone l'autonomia dei titoli giuridici da cui traggono fonte i crediti reciprocamente vantati dalle parti.
pagina 16 di 18 In tal caso tra le reciproche pretese non ha luogo una compensazione in senso proprio, bensì un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. A tale accertamento il giudice può procedere senza che sia necessaria una apposita eccezione di parte;
si usa l'espressione compensazione impropria o atecnica in quanto, pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è per questo soggetta alla relativa disciplina tipica.
La giurisprudenza ha chiarito che l'identità del rapporto non è esclusa dalla circostanza che uno dei due crediti sia di valore, ad esempio di natura risarcitoria, derivando da inadempimento, e l'altro di valuta, in quanto in tal caso la valutazione delle reciproche pretese si risolve in un mero accertamento contabile di dare e avere (ex multis, Cass., sez. II, 11.3.1997 n. 2171; Cass., sez. lav., 29.8.2012 n.
14688).
Tanto premesso, nel caso di specie il residuo credito al corrispettivo vantato da - in ragione del T_ parziale pagamento (nei termini sopra definiti sub § 1 della parte dedicata allo svolgimento del processo), delle fatture n.ri 581 del 1.9.2018, 666 del 1.10.2018, 747 del 2.11.2018, 843 del 3.12.2018,
1 del 18.12.2018, 22 del 30.1.2019, 70 del 22.2.2019 - pari ad euro 396.632,32, è eliso in parte qua dal controcredito risarcitorio maturato da quantificato in euro 19.093,42. _2
Conseguentemente, la pretesa creditoria veicolata in giudizio da risulta fondata nei limiti del T_ minor importo di euro 377.538,90, in relazione al quale deve essere pronunciata la condanna di
[...]
già all'adempimento in favore della prima. CP_1 Controparte_2
Sull'importo così determinato debbono essere applicati gli interessi di mora al tasso legale decorrenti dalla data di scadenza indicata in ciascuna delle fatture appena citate, già dedotte da in fase T_ monitoria, fino al saldo.
5. - In considerazione dell'esito del giudizio, caratterizzato da una parziale soccombenza reciproca, il
Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo e la condanna di alla refusione, in favore di della restante parte dei due _2 T_ terzi.
In applicazione dei parametri medi del conferente scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022 le spese si quantificano, limitatamente alle fasi effettivamente svoltesi innanzi a questo Tribunale a seguito della riassunzione della causa, in complessivi euro 16.575,00, per compensi professionali, di cui euro 10.411,00 per la fase di trattazione ed istruzione ed euro 6.164,00 per la fase decisionale ed in € 1.241,00 per esborsi. Pertanto, la parte dei due terzi da porre a carico di si quantifica in complessivi euro 11.050,00 per compensi _2 professionali ed in € 827,34 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.n.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
- condanna già al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...]
, dell'importo di euro 377.538,90, oltre agli interessi di mora Controparte_3 al tasso legale, decorrenti dalla data di scadenza delle fatture al saldo;
- compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna al pagamento, Controparte_1 in favore di a responsabilità limitata, della restante parte dei due terzi, Controparte_3 quantificati in complessivi euro 11.050,00, per compensi professionali ed in € 827,34 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.n.p.a. come per legge. pagina 17 di 18 Genova, 11 febbraio 2025
(Minuta redatta dal Mot dott. Alessandro Morgante)
Il giudice
Barbara Romano
pagina 18 di 18
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 285/2021 tra
Parte_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE
e
(già Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO
Oggi 11 febbraio 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Barbara Romano, presente il MOT dott.
Alessandro Morgante, sono comparsi:
Per li avv.ti GRIMOLDI LUCA;
Parte_1
Per oggi , l'avv. PEDRINI LUCIA TERESA Controparte_2 Controparte_1
Per la pratica forense è presente il dott. . Persona_1
Il Giudice preliminarmente dà atto che sono stati depositati i fogli di precisazione delle conclusioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio, rimettendo le parti dinanzi a sé alle ore 16 e ss. per la lettura del provvedimento.
Il giudice
Barbara Romano
Successivamente lo stesso giorno alle ore 16.15, presente il MOT dott. Alessandro Morgante, e per gli avv.ti GRIMOLDI LUCA e LUCIANO Parte_1
COSTANTINI; per oggi , l'avv. PEDRINI LUCIA TERESA Controparte_2 CP_1 _2
Per la pratica forense è presente il dott. . Persona_1
Il giudice pagina 1 di 18 Dà lettura del dispositivo e dà atto che le parti danno per letta della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Barbara Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 285/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
COSTANTINI LUCIANO, BONINI MAURO FRANCO e GRIMOLDI LUCA
( , elettivamente domiciliato in Genova, Piazza dei Giustiniani 7/D presso il C.F._1 difensore avv. COSTANTINI LUCIANO
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro già (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. TURCI MARCO e dell'avv. PEDRINI LUCIA TERESA ( ), C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CECCARDI, 4/30 16121 GENOVA presso i predetti difensori
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione depositati in telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Controparte_2 il decreto ingiuntivo n. 13925/2019 con il quale il Tribunale ordinario di Milano le aveva ingiunto il pagamento, in favore di , del complessivo importo di Controparte_3 euro 406.491,07, di cui euro 396.632,32 a titolo di capitale, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio, a saldo di sette fatture emesse in esecuzione di un contratto di appalto di servizi concluso in data 12 giugno 2017 avente ad oggetto una congerie di prestazioni nel loro complesso riconducibili all'ambito della logistica, indicate nell'art. 2 del contratto, verso la corresponsione di corrispettivi determinati in base ai criteri definiti nel documento allegato sub lett. A) al contratto, di seguito indicate:
- fattura n. 581 in data 1.9.2018 per euro 460.181,55;
- fattura n. 666 in data 1.10.2018 per euro 427.935,12;
- fattura n. 747 in data 2.11.2018 per euro 344.465,77;
pagina 2 di 18 - fattura n. 843 in data 3.12.2018 per euro 429.869,39;
- fattura n. 1 in data 18.12.2018 per euro 493.198,76;
- fattura n. 22 in data 30.1.2019 per euro 378.888,75;
- fattura n. 70 in data 22.2.2019 per euro 345.619,95
e che erano state onorate soltanto in parte, e precisamente:
- la fattura n. 581 è stata pagata per euro 433.397,55;
- la fattura n. 666 è stata pagata per euro 379.448,66;
- la fattura n. 747 è stata pagata per euro 288.036,97;
- la fattura n. 843 è stata pagata per euro 404.998,39;
- la fattura n. 1 è stata pagata per euro 484.525,36;
- la fattura n. 22 è stata pagata per euro 333.012,75;
- la fattura n. 70 è stata pagata per euro 160.107,29.
A sostegno dell'opposizione deduceva: i) l'incompetenza per territorio del Tribunale ordinario di Milano in virtù della convenzionale indicazione del Tribunale ordinario di Genova ex art. 28 c.p.c. in virtù dell'art. 15 del contratto di appalto ovvero in applicazione del foro generale delle persone giuridiche o del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione;
ii) il difetto di prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria oggetto del titolo monitorio;
iii) l'inesatto adempimento, da parte di delle prestazioni dedotte in T_ contratto, da cui sarebbe maturato un credito risarcitorio in proprio favore, complessivamente determinato in euro 418.918,95, in ragione di: danni al magazzino, danni fisici alle merci Whirlpool e/o ai relativi imballi, danni da errata spedizione e/o inversione di prodotti, differenze inventariali merci
Whirlpool e gruppo Marantz;
iv) conseguentemente ha eccepito la compensazione tra detta pretesa risarcitoria e la pretesa al corrispettivo di che fosse risultata sussistente in esito al giudizio. T_ si costituiva in giudizio e contraddiceva rispetto alle eccezioni di rito e di merito nonché rispetto T_ alle contestazioni mosse da _2
A seguito di declaratoria di incompetenza per territorio mediante sentenza n. 6447/2020 da parte del
Tribunale ordinario di Milano in favore del Tribunale di Genova, indicato quale foro negoziale esclusivo all'art. 15 del contratto di appalto, con atto di citazione ritualmente notificato T_ riassumeva il giudizio innanzi a questo Tribunale e a sua volta, costituitasi in giudizio, resisteva _2 sostenendo, da un lato, l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta da in sede T_ monitoria a dare conto della sussistenza della pretesa creditoria ivi dedotta e opponendo in compensazione un controcredito di natura risarcitoria, di importo complessivamente pari ad euro
418.918,95, maturato a fronte di danni in tesi provocati da nell'esecuzione delle proprie T_ prestazioni logistiche.
Respinta l'istanza formulata da di emissione di ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., la T_ causa veniva rinviata all'udienza del 7.2.2023 per comparizione personale delle parti ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.. A detta udienza la difesa della convenuta faceva presente che si Controparte_2 era nelle more fusa per incorporazione nella come da visura depositata in atti. Controparte_1
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la veniva istruita mediante l'assunzione di prove per interrogatorio formale e per testi e quindi avviata alla fase decisoria per la discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c..
pagina 3 di 18 2. Tanto premesso, occorre, dunque, verificare se dalle risultanze processuali possa evincersi l'insorgenza del diritto di credito al corrispettivo rivendicato da in ipotesi di accertamento T_ positivo, occorre ulteriormente appurare se sia maturato il controcredito risarcitorio opposto da _2 in compensazione.
Si ritiene che al fine di incrinare il fondamento della pretesa al corrispettivo vantata da non basti T_ il richiamo effettuato da alla consolidata (e condivisa) giurisprudenza secondo cui le fatture, _2 diversamente dal procedimento monitorio, non rivestono attitudine probatoria nel giudizio a cognizione piena che si instaura a seguito dell'opposizione ove si tenga presente che la giurisprudenza di legittimità distingue tra contestazione del fatto e semplice rilievo della mancata prova circa il reale accadimento del fatto. Detto con le parole della Corte: “dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato: conseguentemente, la parte ha onere di affermare esplicitamente che il fatto allegato dalla controparte non è storicamente accaduto, dovendosi ritenere, in difetto di tale espressa dichiarazione, che l'affermazione si estrinsechi nella semplice osservazione della mancanza di prova del fatto, inidonea a sortire gli effetti della contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass., sez. VI, 27 agosto 2020 n. 17889). Ne consegue, alla luce di detto principio, che l'osservazione di in ordine al difetto di prova circa _2
l'esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali ha radicato la propria pretesa creditoria, T_ nonché in ordine all'inidoneità probatoria della documentazione da quest'ultima prodotta in sede monitoria, non è suscettibile di essere apprezzata alla stregua di una contestazione, tale da rendere i fatti costitutivi di detta pretesa controversi e dunque bisognosi di essere comprovati in giudizio ad iniziativa della parte a ciò onerata.
Non integrando le richiamate deduzioni defensionali di gli estremi di una contestazione, ne _2 consegue che i fatti costitutivi del credito invocato da come definiti nella prospettazione T_ contenuta nel ricorso monitorio, risultano non contestati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e, in quanto tali suscettibili di radicare il convincimento circa l'insorgenza della pretesa.
2.1. Siffatta conclusione risulta vieppiù corroborata dalla condotta stragiudiziale e processuale di
_2
Sotto il primo profilo, è emerso che ha provveduto al pagamento, sia pure non integrale, delle _2 fatture prodotte da a corredo della domanda monitoria, comportamento che si appalesa T_ logicamente incompatibile con gli asserti contenuti negli scritti difensivi di laddove sostiene di _2 non comprendere a che titolo sarebbero state emesse dette fatture o quali prestazioni assume di T_ avere eseguito, e anzi presuntivamente indicativo del fatto che le prestazioni descritte in dette fatture in realtà siano state eseguite.
Sotto il secondo profilo, l'affermazione dell'inesistenza di prova dei fatti costitutivi del credito oggetto della domanda principale risulta incompatibile con la circostanza che non ha formulato una _2 domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento e non ha preteso la ripetizione degli importi pagati a fronte delle fatture emesse da T_
Inoltre, come è stato rilevato, l'ulteriore profilo costituito dalla veicolazione in giudizio, da parte di di un controcredito risarcitorio, in ragione di danni asseritamente cagionati da _2 T_ nell'esecuzione delle prestazioni logistiche oggetto del contratto di appalto, attesta la consapevolezza, da parte della prima, dell'effettiva esecuzione di tali prestazioni, sia pure, secondo la propria prospettazione, in modo inesatto.
pagina 4 di 18 2.2. - Infatti, le risultanze dei mezzi di prova orali assunti in giudizio danno contezza dell'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture allegate all'iniziativa monitoria.
In particolare, in risposta ai capitoli di prova n. ri 2) e 3), formulati da in seconda memoria: (i) il T_ ES , quadro direttivo di SI s.r.l., escusso nell'udienza in data 6 ottobre Testimone_1
2023, pur avendo dichiarato di non conoscere le fatture rammostrategli, ha comunque dichiarato di essere a conoscenza delle prestazioni rese da e che le prestazioni indicate in ciascuna delle T_ fatture sottopostegli sono state effettivamente eseguite da in favore di (ii) il ES T_ _2
, impiegato di fino al 2022 con incarico di responsabile IT, escusso nell'udienza Testimone_2 _2 in data 6 ottobre 2023, ha confermato che, nel periodo cui si riferiscono le fatture emesse da SI rammostrategli, quest'ultima ha reso prestazioni per (iii) il ES , responsabile dei _2 Tes_3 magazzini fino al 2022, escusso nell'udienza del 6 ottobre 2023, ha confermato che abbia _2 T_ svolto le prestazioni di cui alle fatture rammostrategli (emesse da e indicate in dettaglio nei T_ suddetti capitoli di prova), delle quali ha dichiarato di avere svolto un controllo “ex ante”; (iv) il ES
dipendente di fino al 2022 con qualifica di gestore del settore Testimone_4 _2 logistica, ha confermato che SI abbia svolto le prestazioni indicate nelle fatture rammostrategli;
(v) il ES , responsabile del reparto di produzione di presso escusso Testimone_5 T_ Tes_6 nell'udienza in data 19 gennaio 2024, ha confermato che ha svolto le prestazioni indicate nelle T_ fatture sottopostegli;
(vi) il ES , già dipendente di con qualifica di Testimone_7 T_ responsabile di magazzino, escusso nell'udienza in data 19 gennaio 2024, ha confermato che nel periodo indicato nelle fatture sottopostegli, che ha dichiarato di non avere mai visto prima, ha T_ effettuato prestazioni per conto di (vii) il ES , dipendente di con _2 Testimone_8 T_ qualifica di responsabile di magazzino, escusso nell'udienza del 19 gennaio 2024, ha confermato che le prestazioni sono state svolte mentre non ha potuto riferire alcunché circa gli importi indicati nelle fatture;
(viii) il ES già dipendente fino al 2020-2021 con mansioni di Testimone_9 T_ responsabile della logistica ricoperte negli ultimi anni di servizio, escusso nell'udienza in data 1 marzo
2024, ha confermato che le prestazioni indicate nelle fatture mostrategli sono state eseguite in quanto si occupava del magazzino, pur non essendo a conoscenza delle fatture;
(ix) infine, Testimone_10
, Presidente del consiglio di amministrazione di in sede di interrogatorio formale svoltosi
[...] _2 nell'udienza in data 1 marzo 2024, pur dichiarando di non essere a conoscenza delle fatture mostrategli, ha comunque confermato che tra le parti fosse stato perfezionato un contratto di appalto, per cui ha dichiarato di presumere che le prestazioni siano state rese.
Le richiamate deposizioni testimoniali sub i), iii), iv), v), vii), viii), provenienti da soggetti che hanno prestato servizio all'epoca dei fatti per le società parti in causa, risultano di univoco tenore: i testimoni sentiti sulla circostanza oggetto del capitolo di prova n. 2), sopra citato, hanno confermato che T_ abbia svolto le prestazioni indicate nelle fatture ivi menzionate in dettaglio.
Anche se alcuni hanno dichiarato di “non essere a conoscenza delle fatture” o di “non averle viste”, tutti i testi hanno, comunque, confermato che SI abbia reso prestazioni in favore di _2
Inoltre, è rilevante la risposta resa in sede di interrogatorio formale dal Presidente del consiglio di amministrazione di ( ) in quanto conforta ulteriormente il convincimento, già _2 Tes_10 univocamente desunto dalle risultanze delle deposizioni testimoniali, circa l'effettiva esecuzione, da parte di delle prestazioni di logistica menzionate in ciascuna delle fatture indicate nel capitolo di T_ prova n. 2).
pagina 5 di 18 2.3. - Per quanto attiene alla quantificazione del corrispettivo a fronte dell'esecuzione di dette prestazioni, il Tribunale rileva che non ha avanzato puntuali e specifiche contestazioni in ordine _2 alla correttezza degli importi indicati in corrispondenza delle singole voci (corrispondenti ad una distinta prestazione logistica) contenute in ciascuna delle fatture emesse da T_
Al contempo, la già citata deposizione del ES , già responsabile dei magazzini Tes_3 _2 conferma l'assenza di profili di erroneità circa le quantificazioni degli importi afferenti alle singole voci indicate in ciascuna fattura in quanto egli ha dichiarato di avere svolto un controllo, dal medesimo definito ex ante, circa le fatture emesse da che gli sono state mostrate in sede di escussione;
da T_ ciò è possibile evincere che abbia accettato senza riserve la quantificazione operata da _2 T_ nelle proprie fatture.
Tali emergenze processuali inducono a ritenere che gli importi rivendicati da non siano vulnerati T_ da errori o incongruità in ordine alla quantificazione che, dunque, risulta conforme al dettato dell'art. 5 del contratto di appalto, che richiama i criteri indicati nella documentazione allegata “A”, e del successivo accordo integrativo del corrispettivo raggiunto dalle parti. A tale ultimo riguardo si osserva ulteriormente che, sebbene il documento denominato “addendum” prodotto in giudizio non risulti sottoscritto dalle parti, in ogni caso le deposizioni dei testi e sono Tes_3 Testimone_9 coincidenti nel confermare, in risposta al capitolo di prova n. 7 della seconda memoria di che tra T_ le due Società fosse intervenuto un accordo per ridefinire il corrispettivo spettante a a fronte T_ dell'impegno di quest'ultima a non recedere anticipatamente dal contratto di appalto.
2.4. - Le esaminate risultanze di causa supportano la conclusione che abbia effettivamente svolto T_ le prestazioni logistiche oggetto del contratto di appalto, indicate in dettaglio in ciascuna delle fatture n.ri 581 del 1.9.2018, 666 del 1.10.2018, 747 del 2.11.2018, 843 del 3.12.2018, 1 del 18.12.2018, 22 del 30.1.2019, 70 del 22.2.2019, e che gli importi ivi indicati siano coerenti con le intese raggiunte dalle parti.
3. - Posto quanto precede, lo scrutinio circa la fondatezza della domanda giudiziale formulata da T_ postula la disamina delle contestazioni sviluppate da con le quali essa ha lamentato l'inesatto _2 adempimento della prestazione da parte della Società appaltatrice.
E' noto, infatti, che “l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito
l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass., sez. II, ord. 23 settembre 2024 n.
25410).
Occorre, dunque, stabilire se si sia resa responsabile delle inesattezze adempitive dedotte da T_
dalle quali sarebbe derivato a carico di quest'ultima un danno complessivamente pari ad euro _2
418.918,95.
Tali inesattezze si appuntano essenzialmente su quattro ordini di aspetti che, nel prosieguo saranno oggetto di partita disamina: i) danni al magazzino;
ii) danni a prodotti;
iii) danni da errata spedizione ed inversione di prodotti;
iv) differenze inventariali dovute a smarrimenti e furti.
3.1. - In primo luogo, ha lamentato che il personale riconducibile a abbia cagionato danni _2 T_
a molteplici elementi del magazzino che essa ha dovuto riparare a proprie spese, onde ripristinarne la funzionalità; si tratta in particolare dei danni recati: ad un carrello di HI, ad un portone carraio, a tre portoni sezionali, a pannelli coibentati, al locale carica dei muletti ed alle pareti in cartongesso. pagina 6 di 18 A fronte di tale rilievo ha contestato sia che tali danni si siano verificati, sia che essi possano T_ esserle imputati.
Tuttavia, dalle evidenze documentali acquisite in virtù delle produzioni effettuate da con l'atto _2 di citazione in opposizione, nonché con la comparsa di risposta a seguito di riassunzione, dal contegno processuale di e dalle prove orali assunte, è possibile trarre conferma di quanto sostenuto da T_
_2
3.1.1. - Per quanto riguarda il danno ad un carrello di HI, ha emesso, nei confronti di _2
la fattura n. 574 del 9.7.2018, recante l'importo complessivo di euro 550,79, iva compresa, a T_ seguito della fattura di pari importo emessa da HI a suo carico, in data 28.6.2018, n.
7590193442 (doc.
2.14 a-c, prodotti da . _2
L'emissione di tali fatture è stata preceduta da uno scambio di comunicazioni mediante posta elettronica in data 11.6.2018 tra soggetti riconducibili alle parti in causa: ad un primo messaggio con il quale il mittente ( ha chiesto al destinatario ) Email_1 Email_2 indicazioni su come gestire la questione del danno occorso al carrello elevatore (indicato in dettaglio nell'oggetto del messaggio), è seguito un riscontro con il quale il secondo ha affermato, per quanto qui rileva, “trattieni su nostra fattura di Maggio e chiudi la partita tu direttamente con Parte_2
HI” (doc.
2.14 b, prodotto da . Da tale ultima comunicazione, non revocata in dubbio da _2 quanto a provenienza e contenuto, si evince che quest'ultima fosse consapevole sia della T_ effettiva verificazione di tale danno, sia di averlo provocato e di doverne, quindi, affrontare le relative conseguenze, secondo modalità da essa stessa definite: avrebbe ristorato HI ed avrebbe _2 successivamente decurtato una somma pari all'importo a tal uopo corrisposto da quanto dovuto a T_ in virtù della fattura relativa la mese di maggio.
3.1.2. - Per quanto concerne il danno ad un portone carraio, ha emesso nei confronti di la _2 T_ fattura n. 768 del 24.9.2018, recante l'importo complessivo di euro 5.674,34, iva compresa (2.16 a, prodotto da , a seguito della fattura n. 302 del 21.5.2018 di importo pari ad euro 4.651,10 (priva _2 di indicazione dell'iva, trattandosi di operazione soggetta ad inversione contabile) emessa dalla
[...] per l'esecuzione dei lavori di ripristino di detto portone carraio (doc.
2.16 c, Controparte_4 prodotto da , in essa descritti in dettaglio. _2
Quanto ai portoni sezionali (n.ri 20 e 47), risulta che abbia emesso nei confronti di la _2 T_ fattura n. 769 del 24.9.2018, recante l'importo complessivo di euro 3.972,32, iva compresa (doc. 2.17
a, prodotto da , a seguito della fattura n. 575 del 31.8.2018, di importo pari ad euro 3.256,00 _2
(priva di indicazione dell'iva, trattandosi di operazione soggetta ad inversione contabile), emessa da per l'esecuzione dei lavori di ripristino di tali portoni sezionali (doc.
2.17 c, Controparte_4 prodotto da . _2
L'emissione delle citate fatture da parte di è stata preceduta da uno scambio di comunicazioni _2 mediante posta elettronica con le quali soggetti riferibili alle parti in causa hanno definito i rapporti tra le parti in merito ai citati danni. In particolare, in data 3.8.2018 il mittente Email_1 ha rappresentato al destinatario quanto segue: “[…] ho fatto fare i preventivi che Email_3 mi hai chiesto per i portoni delle due ribalte e se sei d'accordo darei l'ok per procedere ai lavori a meno che non debba intervenire qualche perito (comunque ci sono le foto). In allegato trovi anche il costo della porta carraia che avevo poi dovuto far riparare velocemente perché creava problemi alla messa in funzione dell'allarme […]”. A tale messaggio è seguito riscontro in pari data del seguente tenore: “Grazie , procedi con i lavori […]” (doc.
2.17 b, prodotto da . Per_2 _2
pagina 7 di 18 Dal richiamato scambio di messaggi, non censurato da quanto a provenienza e contenuto, si T_ desume che: i) ha preliminarmente reso noto a di avere chiesto ed ottenuto i preventivi di _2 T_ spesa per la riparazione dei portoni sezionali ed ha trasmesso la fattura n. 302/2018, emessa da
[...]
a seguito della già eseguita riparazione della porta carraia, ciò sul presupposto che tali Controparte_4 esborsi dovessero essere sopportati da ii) dal sintetico “procedi” di si evince che, anche T_ T_ senza arrivare ad “un espresso riconoscimento di responsabilità”, essa condivideva sia la necessità di eseguire gli interventi sui portoni sezionali, sia che la relativa spesa, indicata nella citata fattura n.
302/2018, fosse a suo carico.
3.1.3. - ha emesso nei confronti di la fattura n. 795 del 1.10.2018, recante l'importo _2 T_ complessivo di euro 2.366,80, iva compresa (doc.
2.20 a, prodotto da , a seguito della _2 emissione, da parte di della fattura n. 637 del 28.9.2018, di importo pari ad euro Controparte_4
1.940,00 (priva di indicazione dell'iva, trattandosi di operazione soggetta ad inversione contabile), in ragione della esecuzione di lavori di ripristino del portone sezionale n. 29, indicati in dettaglio nella fattura stessa (doc.
2.20 lett. c). Emerge, inoltre, che, tramite messaggi di posta elettronica, abbia _2 trasmesso a in data 18.9.2018, il preventivo di spesa per la riparazione di tale portone e, in data T_
1.10.2018, la citata fattura n. 637/2018 (doc.
2.20 b, prodotto da . _2
Sebbene manchi, in questo caso, la risposta di si capisce che la procedura sarà la stessa, di T_ riaddebito del costo da parte di a non appena riceverà la fattura dei lavori di riparazione _2 T_ da mentre risulta debole la generica negazione da parte di della verificazione dei danni al CP_4 T_ magazzino o della loro imputabilità a comportamenti tenuti dal proprio personale sulla base del fatto che non avesse accesso esclusivo al magazzino sito in Monticelli d'Ongina (p. 19 comparsa di risposta prodotta nel giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di Milano (doc. D in allegato alla comparsa di costituzione;
p. 15 memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. di . _2 T_
3.1.4. In ordine ai lamentati danni a pannelli coibentati del locale carica dei muletti ed alle pareti in cartongesso dell'area uffici, ha emesso nei confronti di la fattura n. 1111 del 31.12.2018, _2 T_ recante l'importo complessivo di euro 3.538,00, iva compresa (doc.
2.30 a, prodotto da , a _2 seguito della emissione, da parte di RIM Servizi di , della fattura n. 2018F000065 del Persona_3
31.12.2018 di pari importo (doc.
2.30 c, prodotto da . _2
L'emissione di tali fatture è stata preceduta da uno scambio di messaggi di posta elettronica tra le parti: in data 11.12.2018 il mittente ha trasmesso al destinatario Email_1 il preventivo di spesa relativo agli interventi di ripristino necessari ad ovviare ai Email_4 sopra descritti danni;
il giorno successivo il destinatario ha riscontrato tale messaggio ed ha negato che fosse responsabile della relativa causazione, addebitandola alla Società che in precedenza ha T_ gestito il magazzino;
in data 12.12.2018 il mittente riconducibile a ( ) ha replicato che il _2 Tes_11 danno sulla parete del locale carica batteria si era verificato nel mese di febbraio 2018, “una settimana prima dell'audit Ikea” con ciò postulandone l'addebito a in pari data quest'ultima ha T_ riscontrato con “Ok. Procedi pure” esprimente condivisione della prospettazione di circa _2
l'addebitabilità a proprio carico, seppure del solo danno alla parete del locale batteria (2.30 b, prodotto da . _2
3.1.5. - Le risultanze delle prove orali offrono conferma non solo dei danni al magazzino di cui si può ritenere che si sia riconosciuta responsabile sulla base della disamina della richiamata T_ documentazione (danni a carrello HI;
ad un portone carraio ed ai portoni sezionali n. ri 20 e 47 e ai pannelli coibentati del locale carica dei muletti), ma consentono di ritenere raggiunta la prova circa pagina 8 di 18 la verificazione e la ascrivibilità a anche del danno al portone sezionale n. 29 ed alle pareti in T_ cartongesso dell'area uffici che si sono ritenuti non specificamente contestati.
Rilevano, in particolare, le deposizioni rese dai seguenti testimoni in ordine al capitolo di prova n. 35) della seconda memoria di _2
Il ES , quadro direttivo di escusso nell'udienza del 6.10.2023, ha Testimone_1 T_ dichiarato: “So che vi erano stati dei danneggiamenti al capannone durante la vigenza del contratto, qualche porta, urti, uscite di emergenza, estintori ma non sono in grado di quantificarli”. Il ES già responsabile dei magazzini di escusso nell'udienza del 6.10.2023, ha Tes_3 _2 dichiarato: “So che vi sono stati danni che mi sono stati denunciati dai dipendenti stessi della SI.
Viene fatta poi la perizia per quantificare i danni, ed il relativo costo confluisce poi nelle fatture che vengono rammostrate e che riconosco”. Il ES già dipendente escusso nell'udienza del 6.10.2023, ha Testimone_4 _2 dichiarato: “confermo la circostanza e ricordo i danni che mi sono stati indicati e di cui alle fatture dei fornitori per la manutenzione che erano state condivise con […]”. T_
Il ES , impiegata di escussa nell'udienza del 19.1.2024, ha dichiarato, anche in Tes_12 _2 risposta ai successivi capitoli 36, 37, 38: “confermo e riconosco le fatture che mi sono state rammostrate sia quelle ricevute che quelle emesse”.
Il ES , dipendente con qualifica di responsabile di magazzino, escusso Testimone_8 T_ nell'udienza del 19.1.2024, ha dichiarato: “Non ricordo con precisione però preciso che vi erano stati alcuni danni ai carrelli e al portone, anche se non conosco le fatture rammostratemi in quanto non le ho mai viste prima”. Il ES già dipendente escusso nell'udienza in data 1.3.2024, ha dichiarato: Testimone_9 T_
“Ricordo che i carrelli si rompevano ed in tal caso chiamavo io per la riparazione. A parte i danni ai carrelli non ricordo altri tipi di danni”.
Tutte le deposizioni sopra richiamate hanno confermato, nel loro complesso, la circostanza oggetto del capitolo 35) e dunque che durante la movimentazione dei prodotti a cura degli addetti di si sono T_ verificati danni al magazzino;
alcune di dette deposizioni (testi ) hanno Tes_3 Tes_4 Tes_12 confermato altresì, più specificamente, che i danni occorsi al magazzino coincidono con quelli per la cui refusione SC ha emesso le fatture in precedenza esaminate.
3.1.6. - A chiusura della trattazione dell'argomento danni al magazzino, occorre rilevare che la ascrivibilità di essi alla sfera di SI riposa, oltre che sulle emergenze di causa di cui si è dato conto,- anche sulla previsione contenuta nella clausola 7.2 del contratto di appalto, secondo cui “L'Appaltatore sarà responsabile per i danni da perdita e/o danneggiamento di beni, cose e merci del Committente e/o di terzi in custodia e/o nella disponibilità dell'Appaltatore”.
Il richiamato dettato contrattuale è di per sé dirimente al fine di escludere rilievo al dato, pure dedotto da circa la presenza nel magazzino di soggetti ad essa non riconducibili sia anteriormente sia T_ contestualmente ad essa, tanto più che in giudizio non è emerso alcun elemento che consenta di ascrivere all'azione di terzi soggetti la causazione degli specifici danni lamentati da _2
3.1.7. - Per le ragioni sin qui esposte, risulta fondata la contestazione sviluppata da circa la _2 responsabilità dell'appaltatore rispetto alla causazione dei danni sopra enucleati al magazzino, nella misura indicata nelle fatture n.ri 574/2018, 768/2018, 769/2018, 795/2018, 1111/2018, complessivamente quantificati in euro 16.102,25, iva compresa.
pagina 9 di 18 3.2. - In secondo luogo, ha lamentato che abbia cagionato danni a prodotti di HI. _2 T_
A riprova di tale asserto ha valorizzato il fatto che tutte le operazioni logistiche relative ai _2 prodotti erano gestite a livello informatico attraverso un apposito programma (WMS) - in uso esclusivamente a personale riconducibile a - collegato ad altro programma (SAP), gestito T_ direttamente da HI. Tale programma permetteva di censire eventuali danni ai prodotti ed agli imballaggi, accertati nell'immediato in base a verbali redatti da personale SI.
Ad avviso di HI estraeva dal proprio programma SAP i report sui danni con la relativa _2 quantificazione e li addebitava a suo carico;
a sua volta allocava il peso economico di tale _2 addebito a T_
La produzione sub 4) di (“Estratti SAP”), un preteso estratto informatico di verbali “fisici” di _2 danno (DDC, c.d. Damage Data Collection) asseritamente redatti da personale di dovrebbe T_ corroborare la riportata prospettazione.
3.2.1. - Le risultanze di causa escludono la fondatezza dell'addebito in questione, per più ordini di ragioni.
Sotto un primo profilo, i testimoni escussi hanno smentito la tesi sostenuta da secondo cui il _2 programma informatico WMS sarebbe stato gestito esclusivamente da personale di T_
Rilevano, su questo specifico aspetto, le deposizioni rese sui capitoli 24, 25, 27, formulati da e T_ sui capitoli 9, 10, formulati da nelle rispettive seconde memorie. _2
Il ES , escusso nell'udienza del 6.10.2023, in risposta ai citati capitoli 9 e Testimone_1
24, ha dichiarato che “la movimentazione della merce nel deposito era gestita a livello informatico attraverso un software di proprietà di , mentre, in risposta ai capitoli 25, 27 e 10, ha dichiarato _2 che l'immissione e l'aggiornamento dei dati erano effettuati da personale di entrambe le società. Il ES , escusso nell'udienza del 6.10.2023, in risposta al capitolo 9 ha chiarito che il Testimone_2 software era in uso a in virtù di una licenza e non a titolo di proprietà, mentre in risposta al _2 capitolo 10 ha dichiarato che l'inserimento dei dati poteva essere effettuato, oltre che da personale anche da personale “se vi erano degli errori che non potevano essere corretti da T_ _2 personale ; in risposta al capitolo 27 ha affermato che “l'inserimento avveniva da parte del T_ personale che si occupava della classificazione, dell'inserimento nel sistema informatico WMS e T_ nel sistema di HI, contestualmente”. Il ES escusso nell'udienza del 6.10.2023, in risposta al capitolo 10 ha affermato che Tes_3
“operatività giornaliera era data dal personale SI […]” e che “un paio di persone per _2 potevano andare a correggere i dati nel sistema”; in risposta al capitolo 27 ha dichiarato che “non è vero, venivano inseriti nel sistema da . T_
Il ES , escusso nell'udienza del 6.10.2023, in risposta ai capitoli 10 e 27 Testimone_4 ha in sostanza fornito risposte di analogo tenore: la gestione del software spettava a il personale T_ di poteva intervenire per effettuare correzioni inventariali. _2
Il ES , escusso nell'udienza del 19.1.2024, in risposta al capitolo 25 ha affermato Testimone_5 che “l'immissione e l'aggiornamento dei dati lo poteva fare anche HI. Su certe lavorazioni anche il personale poteva accedere al sistema”; sul capitolo 27 ha dichiarato che “inizialmente i T_ dati li registravamo noi come e poi passava tutto in mano a ritengo per i controlli”; sul T_ _2 capitolo 10 “[…] preciso che oltre a noi addetti SI la pistola era usata anche [da] in _2 particolare ricordo che ciò veniva fatto dall'addetto al magazzino ”. Persona_4
pagina 10 di 18 Il ES , escusso nell'udienza del 19.1.2024, in risposta al capitolo 25 ha affermato: Testimone_7
“Anche noi di SI immettevamo i dati nel programma perché sparavamo con le pistole e quindi caricavamo i prodotti, però i dipendenti erano quelli che sistemavano poi il tutto a livello di _2 programma provvedendo alla fatturazione. Una volta che noi avevamo inserito i prodotti nel programma i dati venivano gestiti dai dipendenti . _2
Il ES , escusso nell'udienza del 19.1.2024, sul capitolo 25 ha dichiarato: “noi come Testimone_8
SI ci occupavamo del data entry degli articoli in ingresso e in uscita utilizzando delle pistole in radiofrequenza. Anche i dipendenti per lo più nella figura di , intervenivano in _2 Per_4 questo programma, facendo anche lui alcune cose per l'immissione e trasferimenti. RA in particolare si occupava di fare le verifiche di quanto era stato inserito nel programma, faceva anche variazioni per spostamento merci. Noi facevamo solo data entry e poi la gestione dei dati caricati nel programma era di competenza ; sul capitolo 27: “i danni ai materiali li inserivamo anche noi _2 oltre a . _2
, Presidente del consiglio di amministrazione di in sede di Testimone_10 Controparte_1 interrogatorio formale nell'udienza in data 1.3.2024, in risposta al capitolo 24 ha dichiarato: “[…] So che tale programma veniva gestito anche da noi ma non conosco i dettagli”. Il ES escusso nell'udienza in data 1.3.2024, ha dichiarato sul capitolo 24: “il Testimone_9 software veniva gestito non solo da ma da altre persone, ovvero da HI, da ma _2 T_ anche altri magazzini HI vi potevano accedere da remoto. […]”.
Le deposizioni testimoniali e la risposta del Presidente del consiglio di amministrazione di _2 nell'interrogatorio formale confermano che, contrariamente a quanto sostenuto da le risultanze _2 ricavabili dal software costituivano l'esito dell'iniziativa non solo di ma anche di e T_ _2 perfino - secondo quanto dichiarato dal ES - di HI. Tes_9
Da ciò segue che risulta altresì smentita la tesi di secondo cui i report sui danni alle merci di cui _2 al documento 4, da essa prodotto con l'atto di citazione in opposizione e con la comparsa di risposta a seguito della riassunzione, costituiscono una fonte elaborata esclusivamente da T_
Inoltre, tale documento risulta inattendibile nella misura in cui, per un verso, contiene dati riferiti anche ad altri magazzini, per altro verso, contiene dati riferiti anche ad altri clienti: rilevano, rispettivamente, le risposte dei testi e sul capitolo 21 formulato da nella Tes_7 Tes_8 Testimone_9 _2 propria seconda memoria secondo le quali il prospetto di cui al documento 4) contiene l'indicazione di danni anche di altri magazzini ed il programma software era unico per tutti i magazzini (testi Tes_7
e , nonché, sotto altro aspetto, quanto dichiarato dal ES secondo cui il citato Tes_8 Tes_3 documento rammostratogli corrisponde ai dati estrapolati dal programma, non solo relativi al cliente
HI, ma anche a Tes_13
Le indicate deposizioni valgono a destituire di attendibilità l'unica ricostruzione di diverso tenore fornita, in risposta al medesimo capitolo, dal solo ES ad avviso del quale il detto prospetto Tes_4 corrisponde ad un estratto redatto da HI contenente l'indicazione dei danni ai prodotti sulla base di dati inseriti nel sistema da personale SI.
Sotto un secondo profilo, risulta contraddetta la prospettazione di in ordine al fatto che le fatture _2 da essa emesse nei confronti di sono conseguenti a corrispondenti addebiti del cliente HI T_
a suo carico.
pagina 11 di 18 Al fine di dare conto degli addebiti finali del cliente HI, ha valorizzato la produzione _2 documentale sub 5) a corredo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e della comparsa di risposta a seguito della riassunzione. Tale produzione comprende:
- la fattura n. 7390446643 del 30.4.2019 emessa da HI nei confronti di recante _2
l'importo di euro 64.531,00;
- il documento denominato “nota di debito” (sotto la voce “tipologia documento”), mittente
HI Italia s.r.l., destinatario nel quale è menzionata la fattura 7390458285 del _2
30.5.2019, recante l'importo di euro 50.000,00;
- il documento denominato “nota di debito”, mittente HI Italia s.r.l., destinatario _2 nel quale è menzionata la fattura 7590297664 del 30.4.2019, recante l'importo di euro 2.610,00;
- il documento denominato “nota di debito”, mittente HI Italia s.r.l., destinatario _2 nel quale è menzionata la fattura 7390484525 del 30.7.2019, recante l'importo di euro
70.884,00.
Sennonché tali documenti risultano emessi in date posteriori rispetto alle n. 9 fatture emesse da _2 nei confronti di (prodotte dalla prima sub doc.
2.6 a;
2.15 a;
2.21 a);
2.22 a;
2.25 a;
2.26 a;
2.27 T_
a;
2.31 a;
2.32 a, recanti rispettivamente le seguenti date: 22.2.2018; 11.9.2018; 11.10.2018;
11.10.2018; 13.11.2018; 13.11.2018; 11.12.2018; 14.2.2019; 13.3.2019), ragion per cui è all'evidenza smentita la prospettazione secondo cui le fatture da ultimo richiamate sarebbero consequenziali a corrispondenti addebiti di HI a carico di _2
Inoltre, non vi è corrispondenza in ordine agli importi, posto che la sommatoria degli importi oggetto delle fatture che assume essere state emesse da HI nei propri confronti è pari ad euro _2
188.025,00, mentre la sommatoria degli importi oggetto delle citate fatture emesse da nei _2 confronti di è pari ad euro 238.719,00. T_
Sotto un terzo profilo, dalla disamina dei sopra menzionati documenti emessi da HI non emerge che i relativi addebiti siano afferenti a danni a prodotti cagionati nel magazzino di Monticelli d'Ongina presso il quale svolgeva attività logistica. T_
In ragione delle esaminate risultanze di causa, la contestazione sviluppata da circa l'inesattezza _2 adempitiva ascritta a in relazione a danni provocati a prodotti HI risulta sfornita di T_ supporto probatorio.
3.3. - In terzo luogo, ha contestato a errori durante la fase di movimentazione dei prodotti, _2 T_
i quali avrebbero provocato inversioni ed erronee spedizioni;
pertanto, intende addebitare a gli T_ esborsi affrontati per porvi rimedio. ha negato di avere realizzato gli errori di spedizione dedotti da sostenendo di avere T_ _2 eseguito per tutta la durata del rapporto le indicazioni fornite da _2
3.3.1. - La contestazione risulta parzialmente fondata nei termini che seguono.
I seguenti testimoni, chiamati a deporre sui capitoli di prova 39) - 42) formulati da nella propria _2 seconda memoria in ordine a tale questione, hanno confermato che nella vigenza del rapporto contrattuale per cui è causa si siano realizzate inversioni o erronee spedizioni:
- ES : “ricordo che durante la vigenza del contratto vi erano state Testimone_1 delle inversioni o erronee spedizioni ma non sono in grado di quantificarle. Potrei dire un paio al mese” (cap. 39);
pagina 12 di 18 - ES : “so che vi erano stati degli addebiti per inversioni o erronee spedizioni che se Tes_3 erano di importi medio-piccoli gestiti direttamente dai miei collaboratori. Non so se siano state pagate ma lo presumo anche perché diversamente ci avrebbero sollecitato il pagamento” (cap. 39), “Anche qui conoscevo gli eventi, sapevo che sarebbero state addebitate a ma non T_ visionavo o non ricordo il singolo documento contabile” (cap. 42);
- ES “confermo la circostanza, preciso che in caso appunto di Testimone_4 erronee spedizioni i nostri clienti ci giravano le fatture e noi a nostra volta le giravamo a
Ad ogni errore emergeva un costo per il nostro cliente che ci veniva girato e noi poi lo T_ giravamo a Ciò risulta tutto documentato” (cap. 39); T_
- ES : “confermo e riconosco le fatture di addebito ricevute dai vari clienti” (cap. Tes_12
39); la ES ha confermato anche i capitoli 40), 41) e 42);
- ES : “potevano esserci state delle inversioni di spedizioni ma io non ricordo Testimone_5 nello specifico” (cap. 39);
- ES : “ricordo che qualche inversione o erronea spedizione vi era stata ma Testimone_7 non ricordo nello specifico quelle che mi sono state elencate” (cap. 39).
I restanti testimoni hanno dichiarato di non essere a conoscenza delle fatture indicate nel capitolo 39) ma non delle inversioni di spedizioni cui si riferiscono ( o di non essere a conoscenza Testimone_14 di tali circostanze ( ); il solo ES ha espressamente negato la Testimone_8 Testimone_9 verificazione di errori o inversioni per erronee spedizioni.
Si ritiene comprovata la circostanza oggetto del capitolo 39) - e, dunque, si ritiene comprovato che vi siano state inversioni ed erronee spedizioni ascrivibili all'operato di personale durante la vigenza T_ del contratto di appalto per cui è causa - in virtù delle sopra trascritte deposizioni di univoco tenore.
Peraltro, il fatto è stato confermato anche dai dipendenti di SI (ha riferito Testimone_1 di un paio di erronee spedizioni al mese) e (sia pure in termini meno perentori) e ciò Testimone_5 induce a ritenere inattendibile sul punto la deposizione del ES che, invece, ha Testimone_9 recisamente negato la circostanza.
3.3.2. - Per quanto concerne il profilo della puntuale individuazione delle spedizioni e delle inversioni ascrivibili al negligente operato di dalla disamina delle fatture prodotte in giudizio emerge che T_ solo alcune di esse, emesse da soggetti terzi a carico di sono univocamente riconducibili ad _2 attività logistica svolta nel magazzino di Monticelli d'Ongina, presso il quale operava T_
Il riferimento corre alle fatture emesse da n.ri 628121 del 29.11.2017, recante Parte_3
l'importo di euro 300,00 (operazione posta in essere con il meccanismo dell'inversione contabile), e 633391 del 1.12.2017, recante l'importo di euro 1.685,00 (operazione esente i.v.a.) - successivamente addebitate da con la fattura n. 147/2018 - dalle quali si desume che le spedizioni ivi CP_5 T_ menzionate hanno interessato il predetto magazzino. Al contrario, le restanti fatture passive, a fronte delle quali ha emesso a carico di la fattura n. 147/2018 (fatture emesse da Sesap s.r.l. n. _2 T_
2017 – 004464, n. 2017 – 004465) non recano alcun elemento testuale che consenta di collegare la relativa causale ad attività logistica svolta da (doc.
2.2 c, prodotto da . T_ _2
Pertanto, riguardo alla fattura n. 147/2018 (doc.
2.2 a, prodotto da , risulta fondata la pretesa di _2 alla refusione, esclusivamente, degli importi di euro 300,00 e 1685,00 già addebitati a suo carico _2 da l'importo di euro 300,00 deve essere maggiorato dell'i.v.a. al 22%, per Parte_3 complessivi euro 366,00, trattandosi di operazione posta in essere con il meccanismo dell'inversione contabile, a differenza dell'importo di euro 1685,00, in quanto trattasi di operazione esente i.v.a. pagina 13 di 18 Risulta, inoltre, fondata la pretesa di cui alla fattura n. 148/2018, recante l'importo di euro 671,00, i.v.a. compresa (doc.
2.3 a, prodotto da , in quanto essa è relativa e conseguente ad una fattura emessa _2 da nei confronti di (n. 267/2017 del 14.9.2017 di pari importo: doc.
2.3 c, Parte_4 _2 prodotto da in relazione ad una prestazione di trasporto effettuato da Piacenza a Lecce in data _2
4.8.2017.
Invece, le fatture n. 149/2018, 182/2018, 423/2018, 426/2018, 879/2018, 907/2018, 1097/2018, emesse da a carico di (rispettivamente doc.
2.4 a;
2.5 a;
2.7 a;
2.10 a;
2.23 a;
2.24 a;
2.28 a, _2 T_ prodotti da , sono relative a fatture emesse da soggetti terzi nei confronti della prima (prodotte _2 rispettivamente sub doc.
2.4 c-d;
2.5 c-d;
2.7 c;
2.10 b;
2.23 b;
2.24 b;
2.28 c, da , dalle quali _2 ultime, tuttavia, non è possibile evincere alcun dato in grado di offrire univoca contezza circa la loro riconducibilità ad attività logistica erroneamente posta in essere da in termini di inversioni o T_ errate spedizioni.
Per quanto concerne la fattura n. 83/2018, emessa da a carico di (doc.
2.1 a, prodotto da _2 T_
, emerge il difetto di corrispondenza tra l'importo in essa indicato, euro 183,00 iva compresa, e _2
l'importo indicato nella fattura n. 1800006584 del 31.1.2018, emessa dal terzo Sittam s.r.l. a carico di euro 146,40 iva compresa (doc.
2.1 c, prodotto da;
non risultando possibile individuare _2 _2 il parametro in base al quale è stata effettuata la relativa quantificazione, la pretesa veicolata con la fattura n. 83/2018 non è suscettibile di trovare seguito.
3.3.3. - In definitiva l'addebito concernente inversioni ed erronee spedizioni risulta fondato limitatamente a complessivi euro 2.722,00, segnatamente con riguardo alle pretese di cui alle fatture emesse da a carico di n.ri 628121 del 29.11.2017, recante l'importo di euro Parte_3 _2
300,00 (da incrementare con i.v.a. al 22% in sede di riaddebito a per complessivi euro 366,00), T_
e 633391 del 1.12.2017, recante l'importo di euro 1685,00 (importi che ha addebitato a _2 T_ con la fattura n. 147/2018), nonché da nei confronti di (n. 267/2017 del Parte_4 _2
14.9.2017, recante l'importo di euro 671,00), a fronte della quale ha emesso la fattura n. _2
148/2018 di pari importo.
3.4. - In quarto luogo, ha contestato a mancanze inventariali dovute, a seconda dei casi, a _2 T_ smarrimenti o furti.
3.4.1. - Risulta documentalmente fondata la contestazione circa la sottrazione di materiale di un terzo,
depositato presso il magazzino di Monticelli d'Ongina e non rinvenuto in fase di Controparte_6 prelievo. Il terzo ha rivendicato i materiali non rinvenuti nel magazzino mediante l'emissione della fattura n. 379 del 30.3.2018 per euro 267,17, nella quale i materiali sono stati indicati in dettaglio (doc.
2.9 c, prodotto da , la cui refusione ha preteso nei confronti di con la fattura n. 425 _2 _2 T_ del 17.5.2018, recante l'importo di euro 269,17 (di cui euro 2,00 per marca da bollo) (doc.
2.9 a, prodotto da . _2
La prova della fondatezza di tale addebito risiede nello scambio di messaggi di posta elettronica intervenuti tra personale riconducibile alle due Società parti in causa (doc.
2.9 b, prodotto da , _2 ed in particolare dalla comunicazione in data 9.3.2018, inviata da a Email_5
nella quale il mittente, informato della sottrazione dei materiali, manifesta Email_1 disappunto e dispiacere per l'accaduto e l'intenzione di avviare una indagine interna per individuare l'autore della sottrazione.
pagina 14 di 18 3.4.2. - Invece, non è meritevole di positivo scrutinio la censura relativa a mancanze inventariali in relazione alle restanti fatture, emesse per tale causale, da a carico di prodotte dalla prima _2 T_ sub doc.
2.8 a, 2.11 a, 2.12 a, 2.13 a, 2.18 a, 2.19 a, 2.29 a.; in particolare, si osserva che dalla disamina delle fatture rispettivamente emesse dai terzi danneggiati nei confronti di di cui ai doc.
2.8 b, _2
2.11 c, 2.12 c, 2.13 b, 2.18 c, 2.19 c, 2.29 b (prodotti da , non emerge alcun dato che permetta di _2 stabilire che i fatti dannosi a fronte dei quali sono state emesse le fatture da ultimo menzionate si siano effettivamente verificati nel magazzino di Monticelli d'Ongina e siano imputabili a T_
3.4.3. - Risulta, del pari, infondata la pretesa alla refusione dell'importo di euro 141.966,66, invocata da nei confronti di con la fattura n. 734/2019 (doc.
2.32 a, prodotto da , in ragione _2 T_ _2 di contestate mancanze inventariali di merce del terzo HI.
Tali mancanze inventariali risultano dalla documentazione allegata ai messaggi p.e.c. intercorsi tra personale di HI e (datati 27.12.2018 e 10.2.2019) nonché tra personale di e _2 _2 T_
(in data 6.3.2019) che ha preceduto l'emissione della fattura n. 734/2019 (doc.
2.32 b, prodotto da nonché dalle prove testimoniali. _2
In particolare, con il citato messaggio p.e.c. in data 6.3.2019, ha inoltrato a la _2 T_ documentazione - a propria volta ricevuta da HI con comunicazioni in data 27.12.2018 e
10.2.2019 - concernente le risultanze dell'inventario posto in essere nei giorni 21/23 dicembre 2018 presso il magazzino di Monticelli d'Ongina, dalle quali emergerebbe una differenza negativa di valore pari ad euro 141.966,67.
Sennonché difetta la prova che abbia affrontato un effettivo esborso in favore di HI in _2 relazione a dette differenze inventariali negative nella medesima misura indicata nella fattura n.
734/2019, emessa nei confronti di T_
Invero, ha inteso comprovare tale circostanza per testimoni, mediante la formulazione nella _2 propria seconda memoria del capitolo 34 volto ad accertare se le sopra indicate mancanze inventariali negative “sono state rimborsate da a HI in via di compensazione monetaria Controparte_2
(quanto alla fattura HI n. 7390505945 del 27.9.2019 (Prod. SC n. 6.1) nell'ambito dei rapporti di dare/avere reciproci con le clienti HI come da estratto conto che mi si rammostra
(Prod. SC n. 7.1) e, per il resto, in via di compensazione materiale con pregresse differenze inventariali positive”.
I testi escussi su tale circostanza hanno dichiarato quanto segue:
- il ES ha dichiarato di non essere a conoscenza della circostanza;
Testimone_1
- il ES : “E' vero, confermo la circostanza e riconosco i documenti che mi Testimone_2 vengono rammostrati. Non so cosa voglia dire la frase compensazione materiale con pregresse differenze inventariali positive”;
- il ES “confermo la circostanza, preciso che la regola era la Testimone_4 compensazione monetaria ma poteva anche accadere che un bene che mancava ad una precedente conta saltasse fuori successivamente ecco perché vi era una differenza inventariale positiva. Non ricordo però che per questa specifica fattura HI vi sia stata una compensazione materiale con pregresse differenze inventariali positive”;
- il ES : “confermo la circostanza e preciso che non posso riferire in merito alle Testimone_14 differenze inventariali per quanto già indicato in precedenza”;
pagina 15 di 18 - il ES : “E' vero, confermo che si tratta di fatture HI che sono state saldate Tes_12 tramite compensazione monetaria, mentre non sono in grado di riferire in merito alla compensazione materiale”;
- i testi , , e hanno Testimone_5 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 dichiarato di non essere a conoscenza della circostanza.
Sulla scorta di tali deposizioni non può ritenersi comprovata la circostanza oggetto del citato capitolo
34. Per quanto concerne la c.d. “compensazione materiale”, alcuno dei testimoni sentiti è stato in grado di offrire contezza circa le modalità attraverso le quali tale congegno avrebbe avuto effettivamente luogo rispetto alle differenze inventariali negative, relative ai prodotti HI.
Neppure può ritenersi raggiunta la prova della compensazione monetaria, attraverso la quale _2 assume di avere pagato la fattura n. 7390505945 del 27.9.2019, emessa da HI nei propri confronti (doc. 6.1, prodotto da . _2
Si osserva al riguardo che, pur avendo i testi , e confermato la Tes_2 Tes_4 Tes_14 Tes_12 circostanza, in realtà il documento prodotto da sub 7.1, ad essi rammostrato al fine di dare conto _2 dell'invocata compensazione monetaria, non risulta idoneo a confortare tale assunto;
si tratta, invero, di una serie di tabelle di cui non è possibile stabilire autore, data di formazione né, per altro verso,
l'effettiva attendibilità dei dati ivi riportati. Ne consegue che l'asserto di circa le adottate modalità di soddisfacimento della pretesa del terzo _2
HI, danneggiato dalle mancanze inventariali negative, è privo di conforto probatorio.
Poiché il profilo dell'effettivo soddisfacimento delle ragioni di HI costituisce il necessario presupposto logico-giuridico della pretesa alla refusione fatta valere da nei confronti di _2 T_ con la fattura n. 734/2019, difettando, per le ragioni dianzi enucleate, la prova di esso, consegue eo ipso
l'infondatezza di tale pretesa.
In altri termini, la mancanza di prova circa l'effettiva tacitazione delle pretese maturate da HI preclude a la prospettiva di riversare nei confronti di il relativo peso economico. _2 T_
3.4.4. - Alla luce delle argomentazioni espresse, la contestazione veicolata da afferente a _2 differenze inventariali imputabili a risulta fondata in relazione all'importo di euro 267,17, T_ oggetto della fattura n. 425/2018.
4. - In conclusione, alla luce delle argomentazioni sin qui articolate, l'eccezione di inesatto adempimento, formulata da nei confronti di risulta fondata solo in parte, con esclusivo _2 T_ riguardo ai seguenti profili:
- danni al magazzino, quantificati in complessivi euro 16.102,25;
- danni provocati da inversioni ed erronee spedizioni, quantificati in complessivi euro 2.722,00;
- danni dovuti a mancanze inventariali causate da furto, quantificati in complessivi euro 269,17; così per complessivi euro 19.093,42.
L'importo omnicomprensivo di tali voci di danno, imputabili ad inesatto inadempimento di T_ costituisce il credito risarcitorio valorizzato da in compensazione rispetto al credito residuale al _2 corrispettivo dedotto in via principale da T_
Trattandosi di reciproche pretese originate da un medesimo rapporto giuridico, non viene in rilievo la disciplina dettata dagli artt. 1241-1252 c.c. in tema di compensazione, la quale presuppone l'autonomia dei titoli giuridici da cui traggono fonte i crediti reciprocamente vantati dalle parti.
pagina 16 di 18 In tal caso tra le reciproche pretese non ha luogo una compensazione in senso proprio, bensì un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. A tale accertamento il giudice può procedere senza che sia necessaria una apposita eccezione di parte;
si usa l'espressione compensazione impropria o atecnica in quanto, pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è per questo soggetta alla relativa disciplina tipica.
La giurisprudenza ha chiarito che l'identità del rapporto non è esclusa dalla circostanza che uno dei due crediti sia di valore, ad esempio di natura risarcitoria, derivando da inadempimento, e l'altro di valuta, in quanto in tal caso la valutazione delle reciproche pretese si risolve in un mero accertamento contabile di dare e avere (ex multis, Cass., sez. II, 11.3.1997 n. 2171; Cass., sez. lav., 29.8.2012 n.
14688).
Tanto premesso, nel caso di specie il residuo credito al corrispettivo vantato da - in ragione del T_ parziale pagamento (nei termini sopra definiti sub § 1 della parte dedicata allo svolgimento del processo), delle fatture n.ri 581 del 1.9.2018, 666 del 1.10.2018, 747 del 2.11.2018, 843 del 3.12.2018,
1 del 18.12.2018, 22 del 30.1.2019, 70 del 22.2.2019 - pari ad euro 396.632,32, è eliso in parte qua dal controcredito risarcitorio maturato da quantificato in euro 19.093,42. _2
Conseguentemente, la pretesa creditoria veicolata in giudizio da risulta fondata nei limiti del T_ minor importo di euro 377.538,90, in relazione al quale deve essere pronunciata la condanna di
[...]
già all'adempimento in favore della prima. CP_1 Controparte_2
Sull'importo così determinato debbono essere applicati gli interessi di mora al tasso legale decorrenti dalla data di scadenza indicata in ciascuna delle fatture appena citate, già dedotte da in fase T_ monitoria, fino al saldo.
5. - In considerazione dell'esito del giudizio, caratterizzato da una parziale soccombenza reciproca, il
Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo e la condanna di alla refusione, in favore di della restante parte dei due _2 T_ terzi.
In applicazione dei parametri medi del conferente scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022 le spese si quantificano, limitatamente alle fasi effettivamente svoltesi innanzi a questo Tribunale a seguito della riassunzione della causa, in complessivi euro 16.575,00, per compensi professionali, di cui euro 10.411,00 per la fase di trattazione ed istruzione ed euro 6.164,00 per la fase decisionale ed in € 1.241,00 per esborsi. Pertanto, la parte dei due terzi da porre a carico di si quantifica in complessivi euro 11.050,00 per compensi _2 professionali ed in € 827,34 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.n.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
- condanna già al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...]
, dell'importo di euro 377.538,90, oltre agli interessi di mora Controparte_3 al tasso legale, decorrenti dalla data di scadenza delle fatture al saldo;
- compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna al pagamento, Controparte_1 in favore di a responsabilità limitata, della restante parte dei due terzi, Controparte_3 quantificati in complessivi euro 11.050,00, per compensi professionali ed in € 827,34 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.n.p.a. come per legge. pagina 17 di 18 Genova, 11 febbraio 2025
(Minuta redatta dal Mot dott. Alessandro Morgante)
Il giudice
Barbara Romano
pagina 18 di 18