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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/11/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 683/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(Sezione specializzata per le imprese)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Dott. Francesca Altrui Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 683/2023
Tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Caforio ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Bartolo n.10 e/o presso l'indirizzo pec come da procura in calce all'atto di appello Email_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Settineri ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Giovanni Gentile n.8, pec come da procura in atti Appellato Email_2 avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.1717/23
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1 “In via principale e nel merito - Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del monitorio opposto, perché emesso in difetto di prova scritta;
- In integrale accoglimento dell'opposizione proposta, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'insussistenza, inesigibilità ed infondatezza della pretesa creditoria avversaria, per quanto esposto in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia Sezione Specializzata Imprese disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così decidere
a. in via principale e nel merito respingere il proposto gravame perché infondato tanto in fatto quanto in diritto, confermando la condanna dell'appellante al pagamento del decreto Ingiuntivo 1744/2019 così come dichiarato dal Tribunale di Perugia Sezione Specializzata Imprese nella sentenza
1717/2023 di cui si chiede l'integrale conferma in ogni sua parte insistendo anche ai fini della dichiarazione di inammissibilità a norma dell'art. 345 c.p.c. di ogni nuovo documento depositato per la prima volta nel presente procedimento;
b. condannare, inoltre, controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado, oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi a favore dello scrivente difensore”
Con ordinanza del 10/10/24 veniva sospesa la provvisoria esecutività della sentenza di I grado;
successivamente veniva fissata, per la precisazione delle conclusioni previa concessione dei termini per conclusionali e repliche, l'udienza del 4/6/25, all'esito della quale gli atti venivano rimessi al
Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello avverso la Parte_2
sentenza n.1717/23 con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo con cui il medesimo Tribunale gli aveva intimato il pagamento della somma di euro
50.000,00 in favore di quale prezzo della cessione da parte di quest'ultimo, in suo Controparte_1
favore, della titolarità del marchio registrato Il deduceva di essersi opposto CP_2 Pt_1
al decreto ingiuntivo in quanto in realtà il non gli aveva mai ceduto tale marchio essendo CP_1
il contratto di cessione, stipulato in data 29/9/06, sottoposto ad una condizione sospensiva - ossia l'esito positivo dell'azione legale che il cedente doveva intraprendere verso tale società E.T. Software SR ovvero l'avvenuta conclusione di un accordo con la stessa - che non si era mai avverata. Il fatto che il marchio appartenesse ancora al , poi – continuava l'appellante – era testimoniato CP_1 anche dalle susseguenti domande di rinnovo di esso, depositate da quest'ultimo a suo nome pur dopo il contratto di cessione in questione, né a diverse conclusioni avrebbe potuto condurre la circostanza della presunta voltura in favore di esso opponente del dominio www.romaonline.net poiché marchio e dominio informatico sono due cose diverse ed in ogni caso il marchio avrebbe dovuto considerarsi decaduto per non uso non avendolo, il , utilizzato per oltre un quinquennio. CP_1
L'appellante dava poi atto che in I grado si era costituita la controparte affermando che l'avvenuto trasferimento del marchio in ragione dell'avveramento della condizione sospensiva prevista nella cessione era invece testimoniato dal pacifico utilizzo da parte di società riferibili al del Pt_1
dominio www.romaonline.net e chiedendo pertanto il rigetto dell'opposizione. Aggiungeva quindi il che il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, aveva così statuito: “Rigetta l'opposizione e Pt_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto - n. 1744/2019 - che dichiara esecutivo;
-condanna l'attore- opponente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite che si liquidano in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali ex art. 2 DM 55/14 in misura del 15% del compenso medesimo, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta e non detraibile, come per legge.”
Ebbene il con il primo motivo di appello, deduceva l'erroneità della sentenza impugnata Pt_1
laddove aveva ritenuto che il marchio si fosse trasferito semplicemente per effetto del contratto di cessione, senza considerare che in realtà lo stesso era stato più volte rinnovato, dopo la stipula di tale contratto, dallo stesso quale titolare di esso, che la pretesa cessione non era mai stata CP_1 nemmeno registrata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi come previsto dall'art.138 del Codice della proprietà industriale e che in ogni caso il marchio in questione non era stato utilizzato per oltre un quinquennio con conseguente sua decadenza ex art.24 CPI. Con il secondo motivo di appello, poi, il deduceva l'erroneità della sentenza impugnata pure laddove aveva ritenuto che il Pt_1
trasferimento del marchio fosse dimostrato dall'intestazione in capo ad esso appellante del dominio www.romaonline.net e ciò in primo luogo perché la titolarità del dominio non corrisponde necessariamente alla titolarità del marchio ed in secondo luogo perché il dominio gli era stato ceduto da altro soggetto ossia la E.T. Software SR con contratto stipulato il 7/2/07, contratto che, essendo indispensabile ai fini del decidere, l'appellante chiedeva di depositare in questa sede;
concludeva quindi come sopra.
Si costituiva anche in II grado contestando le avverse argomentazioni anzitutto in Controparte_1
relazione alla pretesa inefficacia, per mancato avveramento della condizione prevista, del contratto di cessione del marchio, avendo piuttosto colto nel segno il Tribunale laddove aveva stigmatizzato la circostanza per cui il aveva contestato la cessione solo in relazione al profilo della sua omessa Pt_1
registrazione e, in secondo luogo, osservando che il rinnovo del marchio in questione era stato da lui effettuato nel giugno del 2007, dunque nonostante la precedente stipula della cessione in favore del perché la condizione sospensiva ivi prevista (ossia la definizione del contenzioso con la E.T. Pt_1
Software, società che aveva posto in essere un uso fraudolento del marchio si era CP_2
avverata successivamente, nel settembre del 2007. Né – aggiungeva il – l'appellante aveva CP_1
mai posto in dubbio il chiaro significato del contratto di cessione, da lui regolarmente approvato e sottoscritto, e quindi i suoi effetti. Quanto al secondo motivo di appello il osservava che CP_1 del resto l'appellante aveva sempre impiegato il nome utilizzando il dominio CP_2
www.romaonline.net nell'ambito della sua attività di impresa on line svolta attraverso le società a lui riferibili, dapprima la EL di MI RO e US AN e poi la Italia HO SR.
Concludeva quindi come sopra.
Tutto ciò posto, la Corte osserva che l'appello è infondato.
Va anzitutto ricostruita in breve la vicenda da cui si è originato il presente giudizio. Con contratto in data 29/9/06 – stipulato fra titolare del marchio, registrato a suo nome sin dal Controparte_1
11/6/97, , la società ed il in CP_2 Controparte_3 Pt_1
proprio – il aveva ceduto in favore della società EL il predetto marchio, CP_1
prevedendosene contestualmente la sua formale intestazione al le parti avevano però Pt_1 sottoposto il trasferimento del marchio alla condizione sospensiva data dall'avvenuta definizione con esito positivo, eventualmente anche in via bonaria, di un'azione legale che il si accingeva CP_1
ad intraprendere nei confronti di una terza società, la E.T. Software SR che stava utilizzando fraudolentemente sul web il nome a dominio www.romaonline.net recante, appunto, la denominazione del marchio oggetto di cessione: ciò perché – come si era dato espressamente atto nel contratto – la EL era interessata all'utilizzo su internet di tale nome a dominio. Risulta poi dalla documentazione depositata dal – come correttamente osservato dal Tribunale – che sin CP_1
dai mesi successivi alla stipula del contratto il nome a dominio in questione veniva regolarmente utilizzato da società riferibili al in primis la Del resto tale circostanza è stata anche Pt_1 Parte_3
esplicitamente ammessa nel presente grado di giudizio dallo stesso che nel proprio atto di Pt_1
appello ha affermato di aver stipulato, sin dal 7/2/07, anche un contratto di cessione avente specificamente ad oggetto il predetto nome a dominio – contratto non acquisibile in questa sede non sussistendo più, a seguito della riforma dell'art.345, comma 3, cpc , la possibilità di acquisire nuovi documenti in appello ove pure indispensabili ai fini del decidere (né rilevando in contrario il riferimento dell'appellante all'art.437, comma 2, cpc riguardante il contenzioso in materia di lavoro)
- nel quale lo stesso gli era stato ceduto proprio dalla E.T. Software, la stessa società dalla quale il
[...]
si era impegnato, in favore del ad ottenere la cessazione dell'utilizzo del dominio. CP_1 Pt_1
La condizione sospensiva data dalla possibilità per la EL di utilizzare indisturbatamente il nome a dominio in questione si era dunque avverata – consistendo la stessa, benché l'oggetto del contratto fosse rappresentato dal trasferimento del marchio, nell'ottenimento da parte della Parte_3 dell'utilizzo indisturbato (non del marchio stesso, ma) del nome a dominio - sicché da quel momento era certamente esigibile, da parte del , il pagamento del prezzo pattuito di euro 50.000,00. CP_1
Da quel momento tuttavia, ed a tutt'oggi, nessun pagamento era stato effettuato dal e ciò Pt_1
nonostante che lo stesso non avesse mai, per diversi anni, mosso alcuna contestazione alle varie missive ricevute dall'odierno appellato che sollecitava il pagamento del prezzo della cessione, evidenziando ogni volta il pieno e pacifico utilizzo, da parte delle società riferibili al del Pt_1
nome a dominio www.romaonline.net.
Ciò posto, e venendo al primo motivo di appello, si rileva che le circostanze dedotte dal e che Pt_1
a suo dire dovrebbero dimostrare che non vi era stata, da parte del , cessione del marchio CP_1 in suo favore – vale a dire l'avvenuto rinnovo di esso a nome dello stesso sia in data CP_1
11/6/07 sia, anche a distanza di molto tempo dalla stipula della cessione, in data 27/6/17, nonché la mancata registrazione di tale cessione con conseguente voltura della titolarità del marchio in favore di esso appellante – non conducono in realtà alle conclusioni dallo stesso addotte. Ed invero il trasferimento del marchio, come correttamente osservato dal Tribunale, si perfeziona con il solo contratto di cessione mentre la registrazione di esso e la voltura della titolarità del marchio in favore del cessionario rappresentano la forma di pubblicità necessaria ai soli fini dell'opponibilità ai terzi della cessione: ne consegue che sin dalla stipula del contratto del 29/9/06 il era divenuto Pt_1
titolare del marchio e ben avrebbe quindi potuto provvedere lui stesso alle formalità pubblicitarie posto che la trascrizione della cessione di un marchio può essere effettuata sia dal cedente sia dal cessionario. Ed invero all'art.5 del contratto di cessione in atti era stato previsto che “il cedente si impegna a collaborare con la cessionaria per la trascrizione presso le Autorità competenti del presente atto e di quanto necessario a perfezionare il trasferimento anche ai fini della opponibilità nei confronti di terzi da effettuarsi a favore del dott. ”: dunque si trattava non di un Parte_1
impegno con cui il si obbligava, lui, a curare la trascrizione ma di un impegno a CP_1
collaborare con la parte cessionaria laddove – deve intendersi – una tale collaborazione fosse stata necessaria o richiesta;
ma il non ha mai dedotto di aver avuto bisogno di una specifica Pt_1
collaborazione del ai fini della trascrizione né ha mai dedotto di aver avuto difficoltà ad CP_1
eseguirla, cosa che, anzi, avrebbe potuto fare in qualunque momento.
Né a diverse conclusioni potrebbe addivenirsi tenuto conto del fatto che in data 11/6/07 e poi in data
27/6/17 il avesse depositato a suo nome domanda di rinnovo del marchio: al riguardo CP_1
debbono infatti condividersi le deduzioni di parte appellata laddove ha evidenziato come il
[...]
, che ancora nel 2007, e poi nel 2017 ormai da oltre dieci anni, non aveva ricevuto il CP_1 pagamento del prezzo pattuito, avesse comunque interesse a rinnovare il marchio anche onde evitare che lo stesso potesse decadere, cosa comunque non avveratasi - con ciò respingendosi anche le deduzioni del sul punto - giacché il marchio risulta essere stato sempre Pt_1 CP_2
utilizzato se non altro mediante richiamo di tale denominazione proprio nel nome a dominio che il aveva iniziato ad utilizzare poco tempo dopo la cessione in suo favore (la circostanza è Pt_1
pacifica e testimoniata anche dalla pagina web del sito www.romaonline.net a suo tempo depositata dall'appellato in sede monitoria).
Del resto sebbene nel contratto di cessione si era dato espressamente atto che era “interesse della
EL acquistare la titolarità del dominio e più in generale del marchio Email_3 libero da ogni onere e peso”, non emerge in realtà dagli atti alcun particolare CP_2 interesse del all'utilizzo del marchio in quanto tale ma solo, piuttosto, all'utilizzo sul web del Pt_1
relativo nome a dominio – in effetti sempre utilizzato mediante società a lui riferibili – una volta ottenuto il quale l'appellante, pur essendo già divenuto per effetto della cessione titolare anche del marchio (che quindi ben avrebbe potuto volturare in qualsiasi momento in suo favore) non aveva inteso più curare alcun incombente relativamente, appunto, al marchio nè versare i 50.000,00 euro pattuiti in favore dell'odierno appellato.
L'appello andrà pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della specialità della materia e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione specializzata per le imprese, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Condanna lo stesso alla rifusione delle spese processuali sostenute da in Controparte_1 questa sede, che si liquidano in euro 5.800,00 per compenso professionale oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da atto della sussistenza, a carico del dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 Pt_1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 14/11/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. C. Baglioni)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(Sezione specializzata per le imprese)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Dott. Francesca Altrui Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 683/2023
Tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Caforio ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Bartolo n.10 e/o presso l'indirizzo pec come da procura in calce all'atto di appello Email_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Settineri ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Giovanni Gentile n.8, pec come da procura in atti Appellato Email_2 avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.1717/23
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1 “In via principale e nel merito - Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del monitorio opposto, perché emesso in difetto di prova scritta;
- In integrale accoglimento dell'opposizione proposta, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'insussistenza, inesigibilità ed infondatezza della pretesa creditoria avversaria, per quanto esposto in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia Sezione Specializzata Imprese disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così decidere
a. in via principale e nel merito respingere il proposto gravame perché infondato tanto in fatto quanto in diritto, confermando la condanna dell'appellante al pagamento del decreto Ingiuntivo 1744/2019 così come dichiarato dal Tribunale di Perugia Sezione Specializzata Imprese nella sentenza
1717/2023 di cui si chiede l'integrale conferma in ogni sua parte insistendo anche ai fini della dichiarazione di inammissibilità a norma dell'art. 345 c.p.c. di ogni nuovo documento depositato per la prima volta nel presente procedimento;
b. condannare, inoltre, controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado, oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi a favore dello scrivente difensore”
Con ordinanza del 10/10/24 veniva sospesa la provvisoria esecutività della sentenza di I grado;
successivamente veniva fissata, per la precisazione delle conclusioni previa concessione dei termini per conclusionali e repliche, l'udienza del 4/6/25, all'esito della quale gli atti venivano rimessi al
Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello avverso la Parte_2
sentenza n.1717/23 con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo con cui il medesimo Tribunale gli aveva intimato il pagamento della somma di euro
50.000,00 in favore di quale prezzo della cessione da parte di quest'ultimo, in suo Controparte_1
favore, della titolarità del marchio registrato Il deduceva di essersi opposto CP_2 Pt_1
al decreto ingiuntivo in quanto in realtà il non gli aveva mai ceduto tale marchio essendo CP_1
il contratto di cessione, stipulato in data 29/9/06, sottoposto ad una condizione sospensiva - ossia l'esito positivo dell'azione legale che il cedente doveva intraprendere verso tale società E.T. Software SR ovvero l'avvenuta conclusione di un accordo con la stessa - che non si era mai avverata. Il fatto che il marchio appartenesse ancora al , poi – continuava l'appellante – era testimoniato CP_1 anche dalle susseguenti domande di rinnovo di esso, depositate da quest'ultimo a suo nome pur dopo il contratto di cessione in questione, né a diverse conclusioni avrebbe potuto condurre la circostanza della presunta voltura in favore di esso opponente del dominio www.romaonline.net poiché marchio e dominio informatico sono due cose diverse ed in ogni caso il marchio avrebbe dovuto considerarsi decaduto per non uso non avendolo, il , utilizzato per oltre un quinquennio. CP_1
L'appellante dava poi atto che in I grado si era costituita la controparte affermando che l'avvenuto trasferimento del marchio in ragione dell'avveramento della condizione sospensiva prevista nella cessione era invece testimoniato dal pacifico utilizzo da parte di società riferibili al del Pt_1
dominio www.romaonline.net e chiedendo pertanto il rigetto dell'opposizione. Aggiungeva quindi il che il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, aveva così statuito: “Rigetta l'opposizione e Pt_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto - n. 1744/2019 - che dichiara esecutivo;
-condanna l'attore- opponente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite che si liquidano in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali ex art. 2 DM 55/14 in misura del 15% del compenso medesimo, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta e non detraibile, come per legge.”
Ebbene il con il primo motivo di appello, deduceva l'erroneità della sentenza impugnata Pt_1
laddove aveva ritenuto che il marchio si fosse trasferito semplicemente per effetto del contratto di cessione, senza considerare che in realtà lo stesso era stato più volte rinnovato, dopo la stipula di tale contratto, dallo stesso quale titolare di esso, che la pretesa cessione non era mai stata CP_1 nemmeno registrata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi come previsto dall'art.138 del Codice della proprietà industriale e che in ogni caso il marchio in questione non era stato utilizzato per oltre un quinquennio con conseguente sua decadenza ex art.24 CPI. Con il secondo motivo di appello, poi, il deduceva l'erroneità della sentenza impugnata pure laddove aveva ritenuto che il Pt_1
trasferimento del marchio fosse dimostrato dall'intestazione in capo ad esso appellante del dominio www.romaonline.net e ciò in primo luogo perché la titolarità del dominio non corrisponde necessariamente alla titolarità del marchio ed in secondo luogo perché il dominio gli era stato ceduto da altro soggetto ossia la E.T. Software SR con contratto stipulato il 7/2/07, contratto che, essendo indispensabile ai fini del decidere, l'appellante chiedeva di depositare in questa sede;
concludeva quindi come sopra.
Si costituiva anche in II grado contestando le avverse argomentazioni anzitutto in Controparte_1
relazione alla pretesa inefficacia, per mancato avveramento della condizione prevista, del contratto di cessione del marchio, avendo piuttosto colto nel segno il Tribunale laddove aveva stigmatizzato la circostanza per cui il aveva contestato la cessione solo in relazione al profilo della sua omessa Pt_1
registrazione e, in secondo luogo, osservando che il rinnovo del marchio in questione era stato da lui effettuato nel giugno del 2007, dunque nonostante la precedente stipula della cessione in favore del perché la condizione sospensiva ivi prevista (ossia la definizione del contenzioso con la E.T. Pt_1
Software, società che aveva posto in essere un uso fraudolento del marchio si era CP_2
avverata successivamente, nel settembre del 2007. Né – aggiungeva il – l'appellante aveva CP_1
mai posto in dubbio il chiaro significato del contratto di cessione, da lui regolarmente approvato e sottoscritto, e quindi i suoi effetti. Quanto al secondo motivo di appello il osservava che CP_1 del resto l'appellante aveva sempre impiegato il nome utilizzando il dominio CP_2
www.romaonline.net nell'ambito della sua attività di impresa on line svolta attraverso le società a lui riferibili, dapprima la EL di MI RO e US AN e poi la Italia HO SR.
Concludeva quindi come sopra.
Tutto ciò posto, la Corte osserva che l'appello è infondato.
Va anzitutto ricostruita in breve la vicenda da cui si è originato il presente giudizio. Con contratto in data 29/9/06 – stipulato fra titolare del marchio, registrato a suo nome sin dal Controparte_1
11/6/97, , la società ed il in CP_2 Controparte_3 Pt_1
proprio – il aveva ceduto in favore della società EL il predetto marchio, CP_1
prevedendosene contestualmente la sua formale intestazione al le parti avevano però Pt_1 sottoposto il trasferimento del marchio alla condizione sospensiva data dall'avvenuta definizione con esito positivo, eventualmente anche in via bonaria, di un'azione legale che il si accingeva CP_1
ad intraprendere nei confronti di una terza società, la E.T. Software SR che stava utilizzando fraudolentemente sul web il nome a dominio www.romaonline.net recante, appunto, la denominazione del marchio oggetto di cessione: ciò perché – come si era dato espressamente atto nel contratto – la EL era interessata all'utilizzo su internet di tale nome a dominio. Risulta poi dalla documentazione depositata dal – come correttamente osservato dal Tribunale – che sin CP_1
dai mesi successivi alla stipula del contratto il nome a dominio in questione veniva regolarmente utilizzato da società riferibili al in primis la Del resto tale circostanza è stata anche Pt_1 Parte_3
esplicitamente ammessa nel presente grado di giudizio dallo stesso che nel proprio atto di Pt_1
appello ha affermato di aver stipulato, sin dal 7/2/07, anche un contratto di cessione avente specificamente ad oggetto il predetto nome a dominio – contratto non acquisibile in questa sede non sussistendo più, a seguito della riforma dell'art.345, comma 3, cpc , la possibilità di acquisire nuovi documenti in appello ove pure indispensabili ai fini del decidere (né rilevando in contrario il riferimento dell'appellante all'art.437, comma 2, cpc riguardante il contenzioso in materia di lavoro)
- nel quale lo stesso gli era stato ceduto proprio dalla E.T. Software, la stessa società dalla quale il
[...]
si era impegnato, in favore del ad ottenere la cessazione dell'utilizzo del dominio. CP_1 Pt_1
La condizione sospensiva data dalla possibilità per la EL di utilizzare indisturbatamente il nome a dominio in questione si era dunque avverata – consistendo la stessa, benché l'oggetto del contratto fosse rappresentato dal trasferimento del marchio, nell'ottenimento da parte della Parte_3 dell'utilizzo indisturbato (non del marchio stesso, ma) del nome a dominio - sicché da quel momento era certamente esigibile, da parte del , il pagamento del prezzo pattuito di euro 50.000,00. CP_1
Da quel momento tuttavia, ed a tutt'oggi, nessun pagamento era stato effettuato dal e ciò Pt_1
nonostante che lo stesso non avesse mai, per diversi anni, mosso alcuna contestazione alle varie missive ricevute dall'odierno appellato che sollecitava il pagamento del prezzo della cessione, evidenziando ogni volta il pieno e pacifico utilizzo, da parte delle società riferibili al del Pt_1
nome a dominio www.romaonline.net.
Ciò posto, e venendo al primo motivo di appello, si rileva che le circostanze dedotte dal e che Pt_1
a suo dire dovrebbero dimostrare che non vi era stata, da parte del , cessione del marchio CP_1 in suo favore – vale a dire l'avvenuto rinnovo di esso a nome dello stesso sia in data CP_1
11/6/07 sia, anche a distanza di molto tempo dalla stipula della cessione, in data 27/6/17, nonché la mancata registrazione di tale cessione con conseguente voltura della titolarità del marchio in favore di esso appellante – non conducono in realtà alle conclusioni dallo stesso addotte. Ed invero il trasferimento del marchio, come correttamente osservato dal Tribunale, si perfeziona con il solo contratto di cessione mentre la registrazione di esso e la voltura della titolarità del marchio in favore del cessionario rappresentano la forma di pubblicità necessaria ai soli fini dell'opponibilità ai terzi della cessione: ne consegue che sin dalla stipula del contratto del 29/9/06 il era divenuto Pt_1
titolare del marchio e ben avrebbe quindi potuto provvedere lui stesso alle formalità pubblicitarie posto che la trascrizione della cessione di un marchio può essere effettuata sia dal cedente sia dal cessionario. Ed invero all'art.5 del contratto di cessione in atti era stato previsto che “il cedente si impegna a collaborare con la cessionaria per la trascrizione presso le Autorità competenti del presente atto e di quanto necessario a perfezionare il trasferimento anche ai fini della opponibilità nei confronti di terzi da effettuarsi a favore del dott. ”: dunque si trattava non di un Parte_1
impegno con cui il si obbligava, lui, a curare la trascrizione ma di un impegno a CP_1
collaborare con la parte cessionaria laddove – deve intendersi – una tale collaborazione fosse stata necessaria o richiesta;
ma il non ha mai dedotto di aver avuto bisogno di una specifica Pt_1
collaborazione del ai fini della trascrizione né ha mai dedotto di aver avuto difficoltà ad CP_1
eseguirla, cosa che, anzi, avrebbe potuto fare in qualunque momento.
Né a diverse conclusioni potrebbe addivenirsi tenuto conto del fatto che in data 11/6/07 e poi in data
27/6/17 il avesse depositato a suo nome domanda di rinnovo del marchio: al riguardo CP_1
debbono infatti condividersi le deduzioni di parte appellata laddove ha evidenziato come il
[...]
, che ancora nel 2007, e poi nel 2017 ormai da oltre dieci anni, non aveva ricevuto il CP_1 pagamento del prezzo pattuito, avesse comunque interesse a rinnovare il marchio anche onde evitare che lo stesso potesse decadere, cosa comunque non avveratasi - con ciò respingendosi anche le deduzioni del sul punto - giacché il marchio risulta essere stato sempre Pt_1 CP_2
utilizzato se non altro mediante richiamo di tale denominazione proprio nel nome a dominio che il aveva iniziato ad utilizzare poco tempo dopo la cessione in suo favore (la circostanza è Pt_1
pacifica e testimoniata anche dalla pagina web del sito www.romaonline.net a suo tempo depositata dall'appellato in sede monitoria).
Del resto sebbene nel contratto di cessione si era dato espressamente atto che era “interesse della
EL acquistare la titolarità del dominio e più in generale del marchio Email_3 libero da ogni onere e peso”, non emerge in realtà dagli atti alcun particolare CP_2 interesse del all'utilizzo del marchio in quanto tale ma solo, piuttosto, all'utilizzo sul web del Pt_1
relativo nome a dominio – in effetti sempre utilizzato mediante società a lui riferibili – una volta ottenuto il quale l'appellante, pur essendo già divenuto per effetto della cessione titolare anche del marchio (che quindi ben avrebbe potuto volturare in qualsiasi momento in suo favore) non aveva inteso più curare alcun incombente relativamente, appunto, al marchio nè versare i 50.000,00 euro pattuiti in favore dell'odierno appellato.
L'appello andrà pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della specialità della materia e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione specializzata per le imprese, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Condanna lo stesso alla rifusione delle spese processuali sostenute da in Controparte_1 questa sede, che si liquidano in euro 5.800,00 per compenso professionale oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da atto della sussistenza, a carico del dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 Pt_1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 14/11/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. C. Baglioni)