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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 10219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10219 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 20617/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SQ CI, con cui elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Secondigliano n. 324;
-APPELLANTE –
CONTRO
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Bracco, con cui elettivamente domicilia in Napoli, al Viale A. Gramsci n. 18;
- APPELLATA -
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2
- APPELLATA contumace –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9179/2024 del Giudice di Pace di Napoli, depositata il 2.04.2024
Conclusioni: all'udienza cartolare del 22 ottobre 2025 le parti hanno concluso chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ha proposto gravame avverso la Parte_1 sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma.
Più precisamente, la sentenza impugnata, nella contumacia dell'ente impositore, ha dichiarato inammissibile l'opposizione dal medesimo spiegata avverso la cartella esattoriale n. 07120190135088458000 emessa a suo carico per contravvenzioni al codice della strada elevate dal La pronuncia ha ritenuto che Controparte_2
l'opposizione recuperatoria fosse stata instaurata in violazione dei termini di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 150/2011, perché iscritta a ruolo oltre i trenta giorni dalla notifica della cartella. Ha, pertanto, dichiarato inammissibile la domanda, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'agente della riscossione costituito.
Secondo la prospettazione difensiva fornita dall'appellante, il giudice di prime cure è incorso in un evidente travisamento dei fatti laddove ha ritenuto l'intempestività della domanda. Difatti, a fronte della ritenuta notifica della cartella in data 8.08.2022, l'opposizione era stata instaurata mediante notifica dell'atto introduttivo in data
21.09.2022 ed iscritta a ruolo in data 6.10.2022. Così motivando il giudice di pace avrebbe omesso di considerare che, trovando applicazione la disciplina di cui all'art 7 D.Lgs. n. 150/2011, ai fini della tempestività andava computato il periodo di sospensione feriale e che l'ammissibilità della domanda, in assenza di mutamento del rito, andava determinata in relazione alla forma in concreto assunta benché erronea, pertanto, per il caso della citazione avuto riguardo alla data di notifica della stessa. Di conseguenza, correttamente accertata l'ammissibilità della domanda, la stessa andava decisa nel merito e accolta stante la contumacia del e, Controparte_2 dunque, l'assenza di prova dell'avvenuta notifica dei sottesi verbali, dovendone conseguire la riforma della sentenza anche in punto di spese. Su tali premesse ha richiesto l'accoglimento del gravame mediante la declaratoria di ammissibilità e fondatezza dell'azione con riproposizione delle conclusioni rassegnate con l'originaria opposizione e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è costituita l' resistendo all'appello di cui ha Controparte_1 eccepito l'infondatezza sul rilievo dell'esatta declaratoria di inammissibilità della domanda. Ha inoltre reiterato, per scrupolo difensivo, le eccezioni tutte avanzate con la comparsa di costituzione in primo grado, concludendo per il rigetto del gravame.
Il sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_2
- 2 - Il giudizio è pervenuto all'udienza cartolare per la rimessione in decisione del 22 ottobre 2025, fissata con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., allorquando è stato riservato in decisione su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'appello va accolto per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare va dichiarata la contumacia del non Controparte_2 costituito.
Va rilevato che l'odierno giudizio origina dall'impugnazione della cartella esattoriale n. 07120190135088458000 emessa per contravvenzioni al codice della strada elevate dal notificata ad istanza di in Controparte_2 Controparte_1 data 8.08.2025, circostanza pacifica tra le parti, documentalmente provata e accertata in sentenza. Con il libello introduttivo l'opponente si doleva dell'illegittimità della cartella per l'omessa previa notifica dei sottesi verbali di contestazione, con conseguente intervenuta decadenza dal potere di notifica ex art 201 C.d.S. ed insussistenza del titolo esecutivo. Eccepiva, altresì, l'illegittimità dell'atto per omessa sottoscrizione, per incertezza in ordine al criterio di calcolo degli interessi e per illegittimità delle maggiorazioni applicate ex art 27 L. 689/1981, proponendo così un cumulo di domande. Nello stesso atto introduttivo, precisava che il suddetto cumulo lo aveva indotto ad introdurre l'opposizione mediante atto di citazione, ma nel termine di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 150/2011, onde non incorrere in preclusioni attesa la natura recuperatoria della primaria doglianza con cui lamentava l'omessa notifica dei verbali di contravvenzione sottesi alla cartella opposta. Specificava, ancora, che alle opposizioni a verbale, anche di natura recuperatoria, si applica la sospensione feriale dei termini.
Tanto premesso, va osservato che in relazione a tale profilo la Suprema Corte ha ripetutamente affermato, segnatamente a seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite n. 22080 del 2017, che laddove la parte deduca con l'opposizione a cartella che quest'ultima costituisca il primo atto con il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, la domanda deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 150 del 2011, pertanto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella.
Per altro verso, ha però precisato che la medesima opposizione può assolvere a plurime funzioni, ovvero anche a quella di eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (cfr. Cass. civ., ord. n. 21905/2022, Cass. civ., ord. n. 16333/2020), cosicché per tali censure risulta comunque
- 3 - ammissibile il ricorso al rito ordinario ed alla forma della citazione per l'atto introduttivo del giudizio, sganciati dai termini di decadenza di cui all'art. 7 comma 3 del D.lgs. cit.
Nello specifico, a corredo del principio posto dalle S.U. con la richiamata decisione n. 22080/2017, i giudici di legittimità hanno affermato che “qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione dell'infrazione al Codice della Strada proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o comunque concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse – pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione – soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. Di conseguenza, i vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.” (Cass. civ., ord. n. 22094/2019).
Tanto precisato, risulta ammissibile che, a fronte del cumulo dei motivi esposti, la parte abbia proposto un'unica opposizione, sebbene introdotta con atto di citazione.
L'appellante censura appunto l'erronea declaratoria di tardività ed inammissibilità dell'opposizione proposta in funzione recuperatoria.
Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.
Parte opponente, odierna appellante, ha allegato di aver introdotto il giudizio nel prescritto termine decadenziale di trenta giorni mediante notificazione dell'atto di citazione in data 21.09.2022, a fronte della notifica della cartella avvenuta in data
8.08.2022.
È bene rilevare che la riferita data di notifica dell'atto di citazione, pur in assenza del deposito del fascicolo di parte del primo grado da parte dell'opponente, deve dirsi provata in virtù del principio di non contestazione.
E' costante il principio secondo cui “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto generica e, come tale, priva di effetti, la contestazione con cui il convenuto aveva eccepito "l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva" in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione)” (Cass. civ., ord. n 9439/2022). D'altra parte, la data di notifica della citazione integra certamente fatto che rientra nella sfera di conoscibilità del convenuto, in quanto il richiamato
- 4 - principio opera per l'appunto in questi limiti “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione” (Cass. civ., ord. n. 4681/2023).
Parte opposta, odierna appellata, nella comparsa di costituzione del primo grado non ha posto in contestazione, tanto meno specificamente, la data di notificazione della citazione introduttiva. Piuttosto ha genericamente eccepito la tardività della domanda perché proposta, per l'appunto, con atto di citazione ex art 615 c.p.c. anziché con ricorso ex art. 7 D.Lgs. n. 150/2011 da depositarsi nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella, assumendone l'intempestività.
Analogamente nella costituzione nel presente grado di giudizio, non contesta la circostanza specificamente allegata dall'appellante a sostegno del gravame, limitandosi a sostenere la correttezza della decisione resa dal giudice di prime cure con riferimento alla data di iscrizione a ruolo della citazione sul presupposto che la conservazione dell'atto può trovare applicazione solo a fronte della valutazione della tempestività dell'azione secondo il rito erroneamente omesso, nella fattispecie il ricorso.
Pertanto, in ossequio ai superiori principi, deve dirsi che il fatto è provato coerentemente con quanto ulteriormente precisato sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero che “I fatti allegati da una parte possono considerarsi "pacifici", esonerando la stessa dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri” (Cass. civ., ord. n. 23862/2020).
Ne discende la fondatezza del motivo di appello, con la conseguente erronea declaratoria di tardività dell'opposizione.
Va difatti rammentato che all'opposizione recuperatoria ex art. 7 D.Lgs. n. 150/2011 si applica la sospensione feriale dei termini processuali e che ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione recuperatoria a nulla rileva l'impiego della forma della citazione per l'atto introduttivo in luogo di quella del ricorso, in quanto il differente rito concretamente seguito non sortisce effetti preclusivi.
Al riguardo si osserva che nella materia si rinviene una deroga ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di conversione dell'atto introduttivo ove questo risulti
- 5 - difforme dal rito normativamente prescritto, secondo i quali di norma la tempestività dell'atto va valutata con riferimento a ciò che determina la pendenza della lite nel rito erroneamente omesso. Nel caso specifico dell'opposizione a cartella in funzione recuperatoria erroneamente introdotta con citazione ex art 615, co. 1 c.p.c., le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno invece formulato un principio di diritto opposto, espressamente richiamato dall'appellante, valorizzando la portata innovativa della previsione di cui all'art. 4, co, 5 D.Lgs. n. 150/2011. In tal senso, è stato condivisibilmente sostenuto che “Nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7)” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 758/2022).
Pertanto, a fronte della notifica della cartella opposta risalente all'8.08.2022 e della notifica dell'atto introduttivo avvenuta il 21.09.2022, l'azione era certamente tempestiva ed ammissibile, tenuto conto della sospensione feriale dei termini.
L'appellante ha dedotto che a tale approdo avrebbe dovuto conseguire, altresì, l'accoglimento della domanda, stante la contumacia dell'ente impositore e la mancanza di prova dell'avvenuta notifica del verbale, reiterando le conclusioni formulate in primo grado.
Sul punto giova precisare che “l'appellante, soccombente in primo grado per questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sede di gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domande e ciò in quanto l'impugnazione costituisce già manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di merito oggetto di assorbimento cd. improprio nella pronunzia di prime cure (Principio affermato in relazione ad un atto di gravame, avverso ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. di improcedibilità del ricorso per tardiva instaurazione del procedimento di mediazione, in cui le domande di merito
- 6 - oggetto di assorbimento c.d. improprio per effetto della pronunzia in rito erano state solo genericamente reiterate attraverso il rinvio al ricorso introduttivo del giudizio)” (Cass. civ., sent. n. 28078/2024).
La domanda, oltre che ammissibile per quanto esposto, risulta altresì fondata per l'assenza di prova dell'avvenuta notifica dei verbali di contravvenzione sottesi alla cartella impugnata, stante la contumacia del nel primo grado di Controparte_2 giudizio. Difatti, l'art. 201, co. 5 C.d.S., sancisce che l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto (ex multis vd. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 22080/2017 cit.).
In ragione di quanto precede, l'opposizione spiegata in primo grado va accolta tenuto conto, altresì, che nell'opposizione recuperatoria avverso cartella esattoriale l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale quale vizio di formazione della pretesa dell'amministrazione, senza necessità di contestare il merito della violazione del Codice della Strada (Cass. civ., sent. n. 4690/22; Cass. civ, sent. n. 34631/2021; Cass. civ., ord. 3318/2021; Cass. civ., ord. n. 11789 del 06/05/2019, ord. n. 3318 del 10/02/2021).
In definitiva, l'appello risulta fondato e va accolto con annullamento della cartella impugnata ed assorbimento di ogni ulteriore questione.
Va evidenziato, infine, che nella materia dell'opposizione a cartella su verbale di contravvenzione al codice della strada, la giurisprudenza di legittimità ravvisa un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione (Cass. civ., SS. UU., sent. n. 7514/2022; Cass., 26 giugno 2017, n. 15900; Cass., 21 maggio 2013, n. 12385; Cass., 10 novembre 2011, n. 23459; Cass., 20 novembre 2007, n. 24154).
Corollario di detto principio è il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 d. lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere
- 7 - dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (cfr. tra le tante Cass., sez. 6 - 3, sent. n. 2570/2017; Cass. sez. 6 - 3, sent. n. 3105/2017).
All'appellante, in riforma della sentenza impugnata, va dunque riconosciuto il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. e ii. alla luce del valore della controversia (fino a € 1.100) e dell'effettiva attività processuale espletata (per il grado di appello tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione dei valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate, con attribuzione all'Avv. SQ CI che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti di e del
[...] Controparte_1 Controparte_2 iscritta al n. 20617/2024 R.G., così provvede:
1. accoglie l'appello;
per l'effetto,
2. in riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibile l'azione proposta in primo grado e annulla la cartella impugnata per omessa previa notifica dei sottesi verbali di accertamento di contravvenzione al codice della strada;
3. condanna le parti appellate in solido, e Controparte_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di Controparte_2
per compenso professionale per il primo grado in € 173,00, per Parte_1 il secondo grado in € 232,00; per entrambi i gradi, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. SQ CI dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 6 novembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
- 8 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 20617/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SQ CI, con cui elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Secondigliano n. 324;
-APPELLANTE –
CONTRO
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Bracco, con cui elettivamente domicilia in Napoli, al Viale A. Gramsci n. 18;
- APPELLATA -
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2
- APPELLATA contumace –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9179/2024 del Giudice di Pace di Napoli, depositata il 2.04.2024
Conclusioni: all'udienza cartolare del 22 ottobre 2025 le parti hanno concluso chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ha proposto gravame avverso la Parte_1 sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma.
Più precisamente, la sentenza impugnata, nella contumacia dell'ente impositore, ha dichiarato inammissibile l'opposizione dal medesimo spiegata avverso la cartella esattoriale n. 07120190135088458000 emessa a suo carico per contravvenzioni al codice della strada elevate dal La pronuncia ha ritenuto che Controparte_2
l'opposizione recuperatoria fosse stata instaurata in violazione dei termini di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 150/2011, perché iscritta a ruolo oltre i trenta giorni dalla notifica della cartella. Ha, pertanto, dichiarato inammissibile la domanda, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'agente della riscossione costituito.
Secondo la prospettazione difensiva fornita dall'appellante, il giudice di prime cure è incorso in un evidente travisamento dei fatti laddove ha ritenuto l'intempestività della domanda. Difatti, a fronte della ritenuta notifica della cartella in data 8.08.2022, l'opposizione era stata instaurata mediante notifica dell'atto introduttivo in data
21.09.2022 ed iscritta a ruolo in data 6.10.2022. Così motivando il giudice di pace avrebbe omesso di considerare che, trovando applicazione la disciplina di cui all'art 7 D.Lgs. n. 150/2011, ai fini della tempestività andava computato il periodo di sospensione feriale e che l'ammissibilità della domanda, in assenza di mutamento del rito, andava determinata in relazione alla forma in concreto assunta benché erronea, pertanto, per il caso della citazione avuto riguardo alla data di notifica della stessa. Di conseguenza, correttamente accertata l'ammissibilità della domanda, la stessa andava decisa nel merito e accolta stante la contumacia del e, Controparte_2 dunque, l'assenza di prova dell'avvenuta notifica dei sottesi verbali, dovendone conseguire la riforma della sentenza anche in punto di spese. Su tali premesse ha richiesto l'accoglimento del gravame mediante la declaratoria di ammissibilità e fondatezza dell'azione con riproposizione delle conclusioni rassegnate con l'originaria opposizione e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è costituita l' resistendo all'appello di cui ha Controparte_1 eccepito l'infondatezza sul rilievo dell'esatta declaratoria di inammissibilità della domanda. Ha inoltre reiterato, per scrupolo difensivo, le eccezioni tutte avanzate con la comparsa di costituzione in primo grado, concludendo per il rigetto del gravame.
Il sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_2
- 2 - Il giudizio è pervenuto all'udienza cartolare per la rimessione in decisione del 22 ottobre 2025, fissata con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., allorquando è stato riservato in decisione su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'appello va accolto per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare va dichiarata la contumacia del non Controparte_2 costituito.
Va rilevato che l'odierno giudizio origina dall'impugnazione della cartella esattoriale n. 07120190135088458000 emessa per contravvenzioni al codice della strada elevate dal notificata ad istanza di in Controparte_2 Controparte_1 data 8.08.2025, circostanza pacifica tra le parti, documentalmente provata e accertata in sentenza. Con il libello introduttivo l'opponente si doleva dell'illegittimità della cartella per l'omessa previa notifica dei sottesi verbali di contestazione, con conseguente intervenuta decadenza dal potere di notifica ex art 201 C.d.S. ed insussistenza del titolo esecutivo. Eccepiva, altresì, l'illegittimità dell'atto per omessa sottoscrizione, per incertezza in ordine al criterio di calcolo degli interessi e per illegittimità delle maggiorazioni applicate ex art 27 L. 689/1981, proponendo così un cumulo di domande. Nello stesso atto introduttivo, precisava che il suddetto cumulo lo aveva indotto ad introdurre l'opposizione mediante atto di citazione, ma nel termine di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 150/2011, onde non incorrere in preclusioni attesa la natura recuperatoria della primaria doglianza con cui lamentava l'omessa notifica dei verbali di contravvenzione sottesi alla cartella opposta. Specificava, ancora, che alle opposizioni a verbale, anche di natura recuperatoria, si applica la sospensione feriale dei termini.
Tanto premesso, va osservato che in relazione a tale profilo la Suprema Corte ha ripetutamente affermato, segnatamente a seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite n. 22080 del 2017, che laddove la parte deduca con l'opposizione a cartella che quest'ultima costituisca il primo atto con il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, la domanda deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 150 del 2011, pertanto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella.
Per altro verso, ha però precisato che la medesima opposizione può assolvere a plurime funzioni, ovvero anche a quella di eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (cfr. Cass. civ., ord. n. 21905/2022, Cass. civ., ord. n. 16333/2020), cosicché per tali censure risulta comunque
- 3 - ammissibile il ricorso al rito ordinario ed alla forma della citazione per l'atto introduttivo del giudizio, sganciati dai termini di decadenza di cui all'art. 7 comma 3 del D.lgs. cit.
Nello specifico, a corredo del principio posto dalle S.U. con la richiamata decisione n. 22080/2017, i giudici di legittimità hanno affermato che “qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione dell'infrazione al Codice della Strada proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o comunque concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse – pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione – soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. Di conseguenza, i vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.” (Cass. civ., ord. n. 22094/2019).
Tanto precisato, risulta ammissibile che, a fronte del cumulo dei motivi esposti, la parte abbia proposto un'unica opposizione, sebbene introdotta con atto di citazione.
L'appellante censura appunto l'erronea declaratoria di tardività ed inammissibilità dell'opposizione proposta in funzione recuperatoria.
Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.
Parte opponente, odierna appellante, ha allegato di aver introdotto il giudizio nel prescritto termine decadenziale di trenta giorni mediante notificazione dell'atto di citazione in data 21.09.2022, a fronte della notifica della cartella avvenuta in data
8.08.2022.
È bene rilevare che la riferita data di notifica dell'atto di citazione, pur in assenza del deposito del fascicolo di parte del primo grado da parte dell'opponente, deve dirsi provata in virtù del principio di non contestazione.
E' costante il principio secondo cui “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto generica e, come tale, priva di effetti, la contestazione con cui il convenuto aveva eccepito "l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva" in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione)” (Cass. civ., ord. n 9439/2022). D'altra parte, la data di notifica della citazione integra certamente fatto che rientra nella sfera di conoscibilità del convenuto, in quanto il richiamato
- 4 - principio opera per l'appunto in questi limiti “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione” (Cass. civ., ord. n. 4681/2023).
Parte opposta, odierna appellata, nella comparsa di costituzione del primo grado non ha posto in contestazione, tanto meno specificamente, la data di notificazione della citazione introduttiva. Piuttosto ha genericamente eccepito la tardività della domanda perché proposta, per l'appunto, con atto di citazione ex art 615 c.p.c. anziché con ricorso ex art. 7 D.Lgs. n. 150/2011 da depositarsi nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella, assumendone l'intempestività.
Analogamente nella costituzione nel presente grado di giudizio, non contesta la circostanza specificamente allegata dall'appellante a sostegno del gravame, limitandosi a sostenere la correttezza della decisione resa dal giudice di prime cure con riferimento alla data di iscrizione a ruolo della citazione sul presupposto che la conservazione dell'atto può trovare applicazione solo a fronte della valutazione della tempestività dell'azione secondo il rito erroneamente omesso, nella fattispecie il ricorso.
Pertanto, in ossequio ai superiori principi, deve dirsi che il fatto è provato coerentemente con quanto ulteriormente precisato sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero che “I fatti allegati da una parte possono considerarsi "pacifici", esonerando la stessa dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri” (Cass. civ., ord. n. 23862/2020).
Ne discende la fondatezza del motivo di appello, con la conseguente erronea declaratoria di tardività dell'opposizione.
Va difatti rammentato che all'opposizione recuperatoria ex art. 7 D.Lgs. n. 150/2011 si applica la sospensione feriale dei termini processuali e che ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione recuperatoria a nulla rileva l'impiego della forma della citazione per l'atto introduttivo in luogo di quella del ricorso, in quanto il differente rito concretamente seguito non sortisce effetti preclusivi.
Al riguardo si osserva che nella materia si rinviene una deroga ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di conversione dell'atto introduttivo ove questo risulti
- 5 - difforme dal rito normativamente prescritto, secondo i quali di norma la tempestività dell'atto va valutata con riferimento a ciò che determina la pendenza della lite nel rito erroneamente omesso. Nel caso specifico dell'opposizione a cartella in funzione recuperatoria erroneamente introdotta con citazione ex art 615, co. 1 c.p.c., le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno invece formulato un principio di diritto opposto, espressamente richiamato dall'appellante, valorizzando la portata innovativa della previsione di cui all'art. 4, co, 5 D.Lgs. n. 150/2011. In tal senso, è stato condivisibilmente sostenuto che “Nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7)” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 758/2022).
Pertanto, a fronte della notifica della cartella opposta risalente all'8.08.2022 e della notifica dell'atto introduttivo avvenuta il 21.09.2022, l'azione era certamente tempestiva ed ammissibile, tenuto conto della sospensione feriale dei termini.
L'appellante ha dedotto che a tale approdo avrebbe dovuto conseguire, altresì, l'accoglimento della domanda, stante la contumacia dell'ente impositore e la mancanza di prova dell'avvenuta notifica del verbale, reiterando le conclusioni formulate in primo grado.
Sul punto giova precisare che “l'appellante, soccombente in primo grado per questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sede di gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domande e ciò in quanto l'impugnazione costituisce già manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di merito oggetto di assorbimento cd. improprio nella pronunzia di prime cure (Principio affermato in relazione ad un atto di gravame, avverso ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. di improcedibilità del ricorso per tardiva instaurazione del procedimento di mediazione, in cui le domande di merito
- 6 - oggetto di assorbimento c.d. improprio per effetto della pronunzia in rito erano state solo genericamente reiterate attraverso il rinvio al ricorso introduttivo del giudizio)” (Cass. civ., sent. n. 28078/2024).
La domanda, oltre che ammissibile per quanto esposto, risulta altresì fondata per l'assenza di prova dell'avvenuta notifica dei verbali di contravvenzione sottesi alla cartella impugnata, stante la contumacia del nel primo grado di Controparte_2 giudizio. Difatti, l'art. 201, co. 5 C.d.S., sancisce che l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto (ex multis vd. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 22080/2017 cit.).
In ragione di quanto precede, l'opposizione spiegata in primo grado va accolta tenuto conto, altresì, che nell'opposizione recuperatoria avverso cartella esattoriale l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale quale vizio di formazione della pretesa dell'amministrazione, senza necessità di contestare il merito della violazione del Codice della Strada (Cass. civ., sent. n. 4690/22; Cass. civ, sent. n. 34631/2021; Cass. civ., ord. 3318/2021; Cass. civ., ord. n. 11789 del 06/05/2019, ord. n. 3318 del 10/02/2021).
In definitiva, l'appello risulta fondato e va accolto con annullamento della cartella impugnata ed assorbimento di ogni ulteriore questione.
Va evidenziato, infine, che nella materia dell'opposizione a cartella su verbale di contravvenzione al codice della strada, la giurisprudenza di legittimità ravvisa un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione (Cass. civ., SS. UU., sent. n. 7514/2022; Cass., 26 giugno 2017, n. 15900; Cass., 21 maggio 2013, n. 12385; Cass., 10 novembre 2011, n. 23459; Cass., 20 novembre 2007, n. 24154).
Corollario di detto principio è il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 d. lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere
- 7 - dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (cfr. tra le tante Cass., sez. 6 - 3, sent. n. 2570/2017; Cass. sez. 6 - 3, sent. n. 3105/2017).
All'appellante, in riforma della sentenza impugnata, va dunque riconosciuto il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. e ii. alla luce del valore della controversia (fino a € 1.100) e dell'effettiva attività processuale espletata (per il grado di appello tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione dei valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate, con attribuzione all'Avv. SQ CI che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti di e del
[...] Controparte_1 Controparte_2 iscritta al n. 20617/2024 R.G., così provvede:
1. accoglie l'appello;
per l'effetto,
2. in riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibile l'azione proposta in primo grado e annulla la cartella impugnata per omessa previa notifica dei sottesi verbali di accertamento di contravvenzione al codice della strada;
3. condanna le parti appellate in solido, e Controparte_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di Controparte_2
per compenso professionale per il primo grado in € 173,00, per Parte_1 il secondo grado in € 232,00; per entrambi i gradi, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. SQ CI dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 6 novembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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