Art. 4.
Le esenzioni di cui agli articoli 2 e 3 verranno concesse a condizione di reciprocita' a favore delle istituzioni culturali italiane esistenti o da fondare in Danimarca.
Le esenzioni di cui agli articoli 2 e 3 verranno concesse a condizione di reciprocita' a favore delle istituzioni culturali italiane esistenti o da fondare in Danimarca.