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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 402/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Serena Baccolini Consigliere
Rossella Milone Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 402/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIA LUSTRO 29 FOGGIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO ONroparte_1 P.IVA_1
DI PORTA VITTORIA 28 MILANO presso lo studio dell'avv. CRIPPA CRISTIANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BIOLO
ADAMO ( ) C.F._2
pagina 1 di 10 APPELLATA
Conclusioni
Per Parte_1
a) Accertare e dare atto che il contratto bancario per cui è causa è nullo ovvero, in via subordinata, sono nulle le clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125-bis, comma 9, del TUB ovvero all'art. 2033 cc, come meglio specificato in narrativa.
b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario
Per ONroparte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversaria, istanza, eccezione, deduzione
e conclusione, così giudicare:
Nel merito: respingere, anche ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., l'appello proposto da
in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti e Parte_1
per l'effetto confermare l'ordinanza in causa R.G. n. 38107/2022, emessa dal Tribunale di Milano in data 01.02.2023.
Nel merito eventuale, in caso di non creduta ipotesi di revisione anche parziale della sentenza appellata: respingere comunque le domande formulate da
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
Con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive,
I.V.A. e C.P.A. anche del secondo grado giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (da qui anche solo adiva Parte_1 Parte_1
il Tribunale di Milano per ottenere la declaratoria di nullità di un contratto stipulato con pagina 2 di 10 ON
(da qui anche solo o la , per difetto di forma scritta ex ONroparte_1 CP_3
art. 117 Tub o, in subordine, la dichiarazione di nullità delle “clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125-bis, comma 9, del TUB ovvero all'art. 2033 cc”, con “riserva di agire per la determinazione delle somme dovute in ripetizione”.
A fondamento delle domande, il ricorrente:
-in punto di fatto, allegava che il contratto di finanziamento non era stato stipulato in forma scritta
-in punto di diritto, richiamava le previsioni degli artt. 117, 124 (previgente), 127, 125 bis co. 9 TUB e 2033 c.c.
Al ricorso erano allegati un documento denominato “estratto conto storico” contenente estratti conto mensili dal 2014 al 2021 e un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con il quale ON aveva in precedenza richiesto a “copia del contratto e dell'estratto conto Parte_1
storico”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando ONroparte_1
la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
La NC convenuta, in sintesi:
-in punto di fatto allegava che il contratto era stato sottoscritto da e Parte_1
che la carta di credito revolving, concessa in data 3.8.1981, era stata utilizzata per decenni senza contestazioni
-in punto di diritto deduceva che al tempo della stipulazione non era dalla legge prevista la forma scritta del contratto a pena di nullità.
Il Tribunale di Milano, con Ordinanza pubblicata in data 1.2.2023, rigettava le domande e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ritenendo, in sintesi, che:
-ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova grava su chi agisce anche quando l'oggetto della prova è un fatto negativo: un fatto non avvenuto non può essere provato pagina 3 di 10 in modo diretto, ma può essere provato un fatto contrario che valga ad escludere il primo oppure può esserne fornita la prova tramite indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c.;
- nel caso concreto, la parte ricorrente non aveva allegato, né tanto meno provato, che la stipulazione del contratto - pacifica tra le parti - fosse avvenuta oralmente o per fatti concludenti;
-era pacifico che il contratto risalisse al 1981, come era stato allegato dalla e non CP_3
contestato dal ricorrente;
- la richiesta ante causam del cliente si riferiva ad un documento certamente ultradecennale, e, pertanto, la mancata consegna da parte della non costituiva CP_3
inadempimento e tanto meno elemento che consentisse di presumere la conclusione in forma non scritta;
-anteriormente all'entrata in vigore delle Legge n. 154/1992 non sussisteva alcun obbligo di redazione per iscritto del contratto bancario a pena di nullità.
L'Ordinanza del Tribunale è stata appellata da davanti a questa Corte sulla Parte_1
base di due motivi con i quali ha lamentato:
1. l'erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2697 c.c., 115 e 116
c.p.c. e 117 TUB;
2. l'erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 119 TUB, 1284,
1374 e 1375 c.c.
si è costituita anche in appello eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto.
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi. pagina 4 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, alla luce della eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., reiterata dalla parte appellata in sede di precisazione delle conclusioni, va ricordato che l'inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c. (nella formulazione previgente, applicabile nel presente giudizio) deve essere delibata alla prima udienza, prima di procedere alla trattazione: ove, come nel caso di specie, la Corte disponga per la definizione del giudizio con sentenza (fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni), l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (v. Cass. 14696/16).
Nel merito va osservato quanto segue.
1. l'erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2697 c.c., 115 e 116
c.p.c. e 117 TUB;
Con il primo motivo l'appellante censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stato assolto l'onere probatorio in ordine al difetto di forma scritta del contratto.
Secondo l'appellante, in assenza di contestazioni della il Tribunale avrebbe CP_3
dovuto ritenere pacifica la mancanza di forma scritta del contratto, nonché la mancata pattuizione di una valida clausola di determinazione di interessi, spese e commissioni e, quindi, avrebbe dovuto ritenere sollevato esso ricorrente dal relativo onere probatorio.
A sostegno della doglianza, l'appellante evoca il principio di prossimità alla fonte della prova, in base al quale il cliente, che agisca per far valere la nullità delle condizioni economiche unilateralmente applicate dalla potrebbe limitarsi ad allegare la CP_3
circostanza che esse non siano mai state concordate in violazione dell'obbligo di stipulazione scritta, essendo onere della fornire la prova positiva della pattuizione CP_3
scritta.
pagina 5 di 10 Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
In via assorbente può osservarsi, come ha osservato anche il Tribunale, che nel caso di specie la stipulazione del contratto non doveva aver luogo in forma scritta a pena di nullità.
È pacifico, infatti, che il contratto fu concluso nell'agosto 1981, ossia undici anni prima dell'adozione delle disposizioni normative che hanno introdotto l'obbligo di forma scritta per i contratti bancari (art. 3 L. 154/1992 e, successivamente, art. 117 Tub).
L'obbligo della forma scritta “non era previsto, né "ad probationem" né "ad substantiam", prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, che conteneva, in materia di forma dei contratti, una disposizione analoga a quella poi prevista dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993” (Cass. n. 9896/2019).
Ad abundantiam si può comunque osservare che la decisione del Tribunale risulterebbe corretta anche nella parte in cui ha rilevato il mancato assolvimento degli oneri probatori da parte dell'odierno appellante.
La prova della mancata stipulazione per iscritto del contratto, infatti, non potrebbe ritenersi raggiunta per effetto della non contestazione della controparte, poiché la pretesa mancata contestazione della risulta smentita per tabulas: sin dalla costituzione nel CP_3
giudizio di primo grado (cfr. comparsa, pag. 2) la ha integralmente contestato le CP_3
deduzioni di e ha sostenuto la stipula di un valido contratto. Parte_1
non ha, poi, offerto altra prova della stipulazione del contratto in forma Parte_1
diversa dalla forma scritta, né in via diretta né mediante presunzioni e risultano, invece, acquisiti al giudizio elementi idonei a dimostrare in via presuntiva che la stipulazione sia comunque avvenuta per iscritto.
Si può, infatti, notare che:
- al contratto è stato attribuito un numero identificativo (n. 493510***765, riportato anche nel reclamo inviato via pec in data 1.8.2022 da per ottenere la consegna della Parte_1
pagina 6 di 10 documentazione contrattuale, cfr. doc. 1 primo grado , circostanza che nella prassi CP_3
bancaria è abitualmente associata proprio alla presenza di un documento contrattuale
- lo stesso ha formulato prima dell'introduzione del presente giudizio una Parte_1
richiesta alla di trasmissione di copia dei documenti contrattuali, che CP_3
risulterebbe priva di significato se il contratto non fosse stato stipulato per iscritto.
I suddetti rilievi sul mancato assolvimento dell'onere probatorio valgono anche in relazione alla domanda relativa alla pretesa nullità della clausola di pattuizione di interessi in misura ultralegale.
L'appellante non ha, infatti, provato che sia stata pattuita l'applicazione di interessi ad un tasso ultralegale in una forma diversa dalla forma scritta, imposta dall'art. 1284 c.c.
Non è stata provata in via diretta una pattuizione verbale né tale pattuizione verbale può desumersi in via indiziaria.
La mera deduzione che la ha applicato gli interessi, come risulta dagli estratti CP_3
conto prodotti, non è sufficiente, in difetto di allegazione specifica e di prova, a dimostrare che siano stati applicati interessi ultralegali e a provare, quindi, in via indiziaria che siano stati pattuiti verbalmente interessi in misura ultralegale.
2. l'erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 119 TUB, 1284,
1374 e 1375 c.c.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ritiene che la decisione sia erronea nella parte in cui ha considerato prescritto il diritto ad ottenere la copia del contratto poiché
“interpretando la norma alla luce del principio generale di buona fede contrattuale e, in particolare, del dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c., la giurisprudenza si è spinta ad affermare che i clienti hanno diritto a ricevere copia del contratto non solo al momento
pagina 7 di 10 della sottoscrizione, bensì anche, ove occorra, in momenti successivi, senza alcun limite temporale (pag. 11 citazione in appello).
Secondo l'appellante, quindi, “il diritto alla consegna del contratto, infatti, è un diritto specifico e autonomo del cliente nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede e, pertanto, fuoriesce dall'ambito applicativo dell'art.
119, comma 4, del d.lgs. n. 385/1993” (pag. 11 citazione in appello).
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato e che la decisione del Tribunale sia, quindi, corretta anche sotto tale profilo.
Nella consapevolezza di interpretazioni contrastanti nella giurisprudenza di merito, ritiene questa Corte, infatti, di aderire alla soluzione interpretativa che ravvisa il fondamento di un obbligo di consegna del contratto da parte della nell'art. 119 CP_3
TUB, interpretato estensivamente.
La possibilità di una interpretazione estensiva della norma citata è già stata riconosciuta dalla S.C. che ha ritenuto che, oltre alla copia della documentazione inerente a singole operazioni, “anche gli estratti conto possono rientrare nel perimetro applicativo (oltre che dell'art. 2220 cod. civ., pure) dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993”
(Cass. 35039/22).
L'applicazione della norma citata anche ai contratti può, inoltre, costituire una modalità di attuazione della buona fede nell'esecuzione del contratto, idonea a contemperare gli interessi di entrambe le parti.
Come ha osservato la S.C., infatti, la pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è "un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto", in quanto nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del pagina 8 di 10 neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte” (Cass. cit.).
L'applicazione della norma di cui all'art. 119 TUB implica, tuttavia, la delimitazione dell'obbligo di consegna entro il limite temporale dalla stessa norma indicato e cioè
l'obbligo di consegna della sussiste solo per i contratti conclusi nel decennio CP_3
anteriore alla richiesta della copia.
Anche su tale limite temporale la S.C., seppure non in modo specifico con riferimento al contratto, si è espressa, ritenendolo adeguato: “…in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale […] sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme
(codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità
[…], né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti” (Cass. cit., in motivazione).
L'appello, pertanto, deve essere respinto. pagina 9 di 10 Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa), dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 16.10.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Domenico Bonaretti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Serena Baccolini Consigliere
Rossella Milone Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 402/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIA LUSTRO 29 FOGGIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO ONroparte_1 P.IVA_1
DI PORTA VITTORIA 28 MILANO presso lo studio dell'avv. CRIPPA CRISTIANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BIOLO
ADAMO ( ) C.F._2
pagina 1 di 10 APPELLATA
Conclusioni
Per Parte_1
a) Accertare e dare atto che il contratto bancario per cui è causa è nullo ovvero, in via subordinata, sono nulle le clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125-bis, comma 9, del TUB ovvero all'art. 2033 cc, come meglio specificato in narrativa.
b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario
Per ONroparte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversaria, istanza, eccezione, deduzione
e conclusione, così giudicare:
Nel merito: respingere, anche ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., l'appello proposto da
in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti e Parte_1
per l'effetto confermare l'ordinanza in causa R.G. n. 38107/2022, emessa dal Tribunale di Milano in data 01.02.2023.
Nel merito eventuale, in caso di non creduta ipotesi di revisione anche parziale della sentenza appellata: respingere comunque le domande formulate da
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
Con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive,
I.V.A. e C.P.A. anche del secondo grado giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (da qui anche solo adiva Parte_1 Parte_1
il Tribunale di Milano per ottenere la declaratoria di nullità di un contratto stipulato con pagina 2 di 10 ON
(da qui anche solo o la , per difetto di forma scritta ex ONroparte_1 CP_3
art. 117 Tub o, in subordine, la dichiarazione di nullità delle “clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125-bis, comma 9, del TUB ovvero all'art. 2033 cc”, con “riserva di agire per la determinazione delle somme dovute in ripetizione”.
A fondamento delle domande, il ricorrente:
-in punto di fatto, allegava che il contratto di finanziamento non era stato stipulato in forma scritta
-in punto di diritto, richiamava le previsioni degli artt. 117, 124 (previgente), 127, 125 bis co. 9 TUB e 2033 c.c.
Al ricorso erano allegati un documento denominato “estratto conto storico” contenente estratti conto mensili dal 2014 al 2021 e un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con il quale ON aveva in precedenza richiesto a “copia del contratto e dell'estratto conto Parte_1
storico”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando ONroparte_1
la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
La NC convenuta, in sintesi:
-in punto di fatto allegava che il contratto era stato sottoscritto da e Parte_1
che la carta di credito revolving, concessa in data 3.8.1981, era stata utilizzata per decenni senza contestazioni
-in punto di diritto deduceva che al tempo della stipulazione non era dalla legge prevista la forma scritta del contratto a pena di nullità.
Il Tribunale di Milano, con Ordinanza pubblicata in data 1.2.2023, rigettava le domande e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ritenendo, in sintesi, che:
-ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova grava su chi agisce anche quando l'oggetto della prova è un fatto negativo: un fatto non avvenuto non può essere provato pagina 3 di 10 in modo diretto, ma può essere provato un fatto contrario che valga ad escludere il primo oppure può esserne fornita la prova tramite indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c.;
- nel caso concreto, la parte ricorrente non aveva allegato, né tanto meno provato, che la stipulazione del contratto - pacifica tra le parti - fosse avvenuta oralmente o per fatti concludenti;
-era pacifico che il contratto risalisse al 1981, come era stato allegato dalla e non CP_3
contestato dal ricorrente;
- la richiesta ante causam del cliente si riferiva ad un documento certamente ultradecennale, e, pertanto, la mancata consegna da parte della non costituiva CP_3
inadempimento e tanto meno elemento che consentisse di presumere la conclusione in forma non scritta;
-anteriormente all'entrata in vigore delle Legge n. 154/1992 non sussisteva alcun obbligo di redazione per iscritto del contratto bancario a pena di nullità.
L'Ordinanza del Tribunale è stata appellata da davanti a questa Corte sulla Parte_1
base di due motivi con i quali ha lamentato:
1. l'erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2697 c.c., 115 e 116
c.p.c. e 117 TUB;
2. l'erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 119 TUB, 1284,
1374 e 1375 c.c.
si è costituita anche in appello eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto.
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi. pagina 4 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, alla luce della eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., reiterata dalla parte appellata in sede di precisazione delle conclusioni, va ricordato che l'inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c. (nella formulazione previgente, applicabile nel presente giudizio) deve essere delibata alla prima udienza, prima di procedere alla trattazione: ove, come nel caso di specie, la Corte disponga per la definizione del giudizio con sentenza (fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni), l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (v. Cass. 14696/16).
Nel merito va osservato quanto segue.
1. l'erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2697 c.c., 115 e 116
c.p.c. e 117 TUB;
Con il primo motivo l'appellante censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stato assolto l'onere probatorio in ordine al difetto di forma scritta del contratto.
Secondo l'appellante, in assenza di contestazioni della il Tribunale avrebbe CP_3
dovuto ritenere pacifica la mancanza di forma scritta del contratto, nonché la mancata pattuizione di una valida clausola di determinazione di interessi, spese e commissioni e, quindi, avrebbe dovuto ritenere sollevato esso ricorrente dal relativo onere probatorio.
A sostegno della doglianza, l'appellante evoca il principio di prossimità alla fonte della prova, in base al quale il cliente, che agisca per far valere la nullità delle condizioni economiche unilateralmente applicate dalla potrebbe limitarsi ad allegare la CP_3
circostanza che esse non siano mai state concordate in violazione dell'obbligo di stipulazione scritta, essendo onere della fornire la prova positiva della pattuizione CP_3
scritta.
pagina 5 di 10 Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
In via assorbente può osservarsi, come ha osservato anche il Tribunale, che nel caso di specie la stipulazione del contratto non doveva aver luogo in forma scritta a pena di nullità.
È pacifico, infatti, che il contratto fu concluso nell'agosto 1981, ossia undici anni prima dell'adozione delle disposizioni normative che hanno introdotto l'obbligo di forma scritta per i contratti bancari (art. 3 L. 154/1992 e, successivamente, art. 117 Tub).
L'obbligo della forma scritta “non era previsto, né "ad probationem" né "ad substantiam", prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, che conteneva, in materia di forma dei contratti, una disposizione analoga a quella poi prevista dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993” (Cass. n. 9896/2019).
Ad abundantiam si può comunque osservare che la decisione del Tribunale risulterebbe corretta anche nella parte in cui ha rilevato il mancato assolvimento degli oneri probatori da parte dell'odierno appellante.
La prova della mancata stipulazione per iscritto del contratto, infatti, non potrebbe ritenersi raggiunta per effetto della non contestazione della controparte, poiché la pretesa mancata contestazione della risulta smentita per tabulas: sin dalla costituzione nel CP_3
giudizio di primo grado (cfr. comparsa, pag. 2) la ha integralmente contestato le CP_3
deduzioni di e ha sostenuto la stipula di un valido contratto. Parte_1
non ha, poi, offerto altra prova della stipulazione del contratto in forma Parte_1
diversa dalla forma scritta, né in via diretta né mediante presunzioni e risultano, invece, acquisiti al giudizio elementi idonei a dimostrare in via presuntiva che la stipulazione sia comunque avvenuta per iscritto.
Si può, infatti, notare che:
- al contratto è stato attribuito un numero identificativo (n. 493510***765, riportato anche nel reclamo inviato via pec in data 1.8.2022 da per ottenere la consegna della Parte_1
pagina 6 di 10 documentazione contrattuale, cfr. doc. 1 primo grado , circostanza che nella prassi CP_3
bancaria è abitualmente associata proprio alla presenza di un documento contrattuale
- lo stesso ha formulato prima dell'introduzione del presente giudizio una Parte_1
richiesta alla di trasmissione di copia dei documenti contrattuali, che CP_3
risulterebbe priva di significato se il contratto non fosse stato stipulato per iscritto.
I suddetti rilievi sul mancato assolvimento dell'onere probatorio valgono anche in relazione alla domanda relativa alla pretesa nullità della clausola di pattuizione di interessi in misura ultralegale.
L'appellante non ha, infatti, provato che sia stata pattuita l'applicazione di interessi ad un tasso ultralegale in una forma diversa dalla forma scritta, imposta dall'art. 1284 c.c.
Non è stata provata in via diretta una pattuizione verbale né tale pattuizione verbale può desumersi in via indiziaria.
La mera deduzione che la ha applicato gli interessi, come risulta dagli estratti CP_3
conto prodotti, non è sufficiente, in difetto di allegazione specifica e di prova, a dimostrare che siano stati applicati interessi ultralegali e a provare, quindi, in via indiziaria che siano stati pattuiti verbalmente interessi in misura ultralegale.
2. l'erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 119 TUB, 1284,
1374 e 1375 c.c.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ritiene che la decisione sia erronea nella parte in cui ha considerato prescritto il diritto ad ottenere la copia del contratto poiché
“interpretando la norma alla luce del principio generale di buona fede contrattuale e, in particolare, del dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c., la giurisprudenza si è spinta ad affermare che i clienti hanno diritto a ricevere copia del contratto non solo al momento
pagina 7 di 10 della sottoscrizione, bensì anche, ove occorra, in momenti successivi, senza alcun limite temporale (pag. 11 citazione in appello).
Secondo l'appellante, quindi, “il diritto alla consegna del contratto, infatti, è un diritto specifico e autonomo del cliente nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede e, pertanto, fuoriesce dall'ambito applicativo dell'art.
119, comma 4, del d.lgs. n. 385/1993” (pag. 11 citazione in appello).
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato e che la decisione del Tribunale sia, quindi, corretta anche sotto tale profilo.
Nella consapevolezza di interpretazioni contrastanti nella giurisprudenza di merito, ritiene questa Corte, infatti, di aderire alla soluzione interpretativa che ravvisa il fondamento di un obbligo di consegna del contratto da parte della nell'art. 119 CP_3
TUB, interpretato estensivamente.
La possibilità di una interpretazione estensiva della norma citata è già stata riconosciuta dalla S.C. che ha ritenuto che, oltre alla copia della documentazione inerente a singole operazioni, “anche gli estratti conto possono rientrare nel perimetro applicativo (oltre che dell'art. 2220 cod. civ., pure) dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993”
(Cass. 35039/22).
L'applicazione della norma citata anche ai contratti può, inoltre, costituire una modalità di attuazione della buona fede nell'esecuzione del contratto, idonea a contemperare gli interessi di entrambe le parti.
Come ha osservato la S.C., infatti, la pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è "un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto", in quanto nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del pagina 8 di 10 neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte” (Cass. cit.).
L'applicazione della norma di cui all'art. 119 TUB implica, tuttavia, la delimitazione dell'obbligo di consegna entro il limite temporale dalla stessa norma indicato e cioè
l'obbligo di consegna della sussiste solo per i contratti conclusi nel decennio CP_3
anteriore alla richiesta della copia.
Anche su tale limite temporale la S.C., seppure non in modo specifico con riferimento al contratto, si è espressa, ritenendolo adeguato: “…in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale […] sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme
(codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità
[…], né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti” (Cass. cit., in motivazione).
L'appello, pertanto, deve essere respinto. pagina 9 di 10 Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa), dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 16.10.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Domenico Bonaretti
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