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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 31/07/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 173/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice,
viste le note d'udienza depositate con cui le parti precisano le rispettive conclusioni e si riportano integralmente ai propri atti,
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Sara
Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 173/2025 promossa da:
( ) elett dom in Genova via Smirne 1/9 sc dx Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. FEDERICO GAVINO che lo rappresenta e difende ( c.f.
– pec C.F._2 Email_1
- parte appellante - nei confronti di:
( C.F. rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_2 C.F._3
WILLIAM LIMUTI con Studio in Sondrio Galleria Campello, 12 – CF: C.F._4
pec
[...] Email_2
- parte appellata -
Oggetto: opposizione all'esecuzione - appello avverso la sentenza n
311/2024 emessa nel procedimento civile r.g. 125/2024 dal
Giudice di pace di Sondrio
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice appellante
“Piaccia al Tribunale di Sondrio, in veste di Giudice di appello, previe declaratorie meglio viste, previa acquisizione del fascicolo r.e. 3/2023 Tribunale di Sondrio e per i motivi sotto esposti, annullare e/o dichiarare priva di giuridico effetto la sentenza impugnata, dichiarare che il titolo esecutivo costituito dalla ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Genova in data
15 febbraio 2022 prodotta in atti in copia conforme è tutt'ora valido, efficace ed opponibile
pagina 2 di 10 nei confronti della debitrice convenuta per gli effetti di cui agli art. 474 475 Parte_2 cpc costituendo un titolo esecutivo autonomo a carico delle parti del procedimento tenute in via solidale al pagamento,
Accertare la nullità e/o illegittimità della sentenza nella parte in cui indica l'obbligo di preventiva escussione del patrimonio del “soccombente” , nonché il Parte_3 dispositivo per contraddittorietà manifesta con la motivazione.
Respingere la opposizione proposta dalla signora , infondata in fatto e Parte_2 diritto. Dichiarare inammissibili le produzioni documentali offerte dalla appellata/appellante incidentale e respingere l'appello incidentale perché infondato in fatto e diritto.
Porre spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio a carico della convenuta, con gli accessori di legge”
Conclusioni di parte convenuta appellata
“ nel merito in via preliminare pregiudiziale e incidentale:
Voglia il Giudice adito in riforma dell'impugnata Sentenza del Giudice di Pace di Sondrio ed in accoglimento del presente appello incidentale dichiarare la nullità della citazione in riassunzione del primo grado di giudizio introduttiva del giudizio di merito sull'opposizione all'esecuzione essendo la stessa stata notificata al difensore della parte e non alla parte personalmente e pertanto nulla in violazione di quanto previsto dall'art. 137 cpc;
nel merito in via preliminare pregiudiziale ed incidentale ulteriore:
Voglia il Giudice adito in riforma dell'impugnata Sentenza del Giudice di Pace di Sondrio ed in accoglimento del presente appello incidentale previa declaratoria di nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, accertare e dichiarare il decorso del termine assegnato dal G.E. (giorni 90 dalla comunicazione della ordinanza) per l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione; in ragione della nullità della citazione di primo grado pronunciare declaratoria di estinzione del presente giudizio introdotto all'esito della fase sommaria di opposizione all'esecuzione, per il decorso del termine per la valida riassunzione del giudizio (giorni 90 dalla comunicazione del provvedimento) come disposto nell'ordinanza del G.E. dott.
Camnasio richiamata nella parte motiva della presente comparsa;
dichiarare in ogni caso nullo l'atto introduttivo del giudizio svolto da parte attrice in quanto privo delle forme di legge a seguito della novella introdotta con la legge Cartabia;
Nel merito in via principale:
Ferme le eccezioni preliminari e pregiudiziali che precedono e senza rinuncia alle eccezioni dedotte e per la sola denegata ipotesi di mancato accoglimento delle stesse:
Voglia il Giudice d'appello adito, rigettare i motivi di appello proposti da parte del geom
ed accogliere l'opposizione promossa dalla signora ed Pt_1 Parte_2 accertare e dichiarare in ragione dell'intervenuta pronuncia contenuta nella sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova in data 22-09-2023 (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione che ha disposto l'obbligo integrale per il Pt_2 Parte_3
pagina 3 di 10 di Via Puggia di provvedere alle spese di TU svolta in corso di causa;
dichiarare in riforma della Sentenza emessa dal Giudice di Pace di Sondrio che l'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente nei confronti della signora (di Pt_1 Parte_2 cui all'esecuzione 3/2023) è da ritenersi oggi illegittima per sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (ordinanza provvisoria della corte di Appello del 15.02.2021) posta dal alla base dell'esecuzione immobiliare REI 03-2023 intrapresa nei confronti Parte_4 della . Pt_2
In riforma della Sentenza emessa dal Giudice di Pace di Sondrio accertare e dichiarare la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo posto alla base dell'esecuzione immobiliare
REI 03/2023 promossa dal OM. (ordinanza del 15.02.2021 emessa dalla Parte_1
Corte di Appello di Genova) essendo la stessa stata modificata integralmente dalle statuizioni definitive di cui alla Sentenza della Corte di Appello di Genova 22-09-2023 che prevedono che gli onorari del TU OM. debbano essere corrisposte dal Parte_1
a Genova e non dalla signora Controparte_1 Parte_2 confermare le statuizioni di cui all'impugnata sentenza nella parte in cui si conferma la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione promossa dalla signora e Parte_2 conseguentemente che il OM a seguito del deposito della Sentenza emessa Parte_1 dalla Corte di Appello di Genova datata 22-09-2023 contenente la regolamentazione delle spese della TU svolta dal OM , non ha oggi più alcun valido ed efficace titolo Pt_1 esecutivo per poter procedere ad esecuzione forzata nei confronti della signora Pt_2
come già delibato in via sommaria nell'ordinanza di sospensione della procedura
[...] emessa dal G.E. dott. Camnasio, confermando nel merito la medesima ordinanza;
in riforma dell'impugnata Sentenza ed in accoglimento dell'opposizione promossa da disporre l'estinzione della procedura esecutiva REI n. 03/2023 Parte_2 promossa nei confronti della signora con ordine al creditore Parte_2 procedente di procedere a proprie cure e spese alla cancellazione del Pt_1 pignoramento sugli immobili della signora oggetto dell'esecuzione Parte_2 forzata 03/2023; per tutti i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione si chiede disporsi condanna dell'attore appellante ex art. 96 cpc per aver agito e proseguito in Pt_1 giudizio con mala fede e colpa grave;
Rigettare ogni ulteriore e diversa istanza ex adverso formulata da parte appellante
Con vittoria di diritti ed onorari di causa rifusi di entrambe i gradi di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Il presente procedimento trae origine dal provvedimento emesso dal GE del Tribunale di
Sondrio in data 15/1/2024 nell'ambito della procedura esecutiva pendente tra il creditore procedente contro la debitrice esecutata con cui, a fronte Parte_1 Parte_2 dell'eccepita caducazione del titolo esecutivo sollevata dalla debitrice procedente nel corso pagina 4 di 10 dell'udienza di comparizione delle parti a seguito dell'istanza ex art. 495 c.p.c. con cui la debitrice ha proposto la conversione del pignoramento, è stata disposta la sospensione del procedimento esecutivo con assegnazione del termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
- Con atto di citazione citava avanti al Giudice di pace di Parte_1 Parte_2
Sondrio chiedendo l'accertamento della sussistenza e validità del titolo esecutivo azionato in esecuzione costituito dalla ordinanza di liquidazione onorari e spese in favore dell'attività svolta come TU emessa dalla Corte d'Appello di Genova in data 15/2/2022 anche a seguito della sentenza pronunciata all'esito del giudizio che regolamentava diversamente le spese di lite tra le parti di causa.
- Si costituiva che eccepiva: la nullità dell'atto di citazione in violazione Parte_2 dell'art. 137 c.p.c. laddove la notifica era stata effettuata presso il difensore e non preso la parte personalmente, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio di merito;
e nel merito eccepiva la caducazione del titolo esecutivo azionato costituito dal decreto di liquidazione provvisorio dei compensi di spettanza del TU posti a carico della Pt_2 dalla Corte d'Appello di Genova nell'ambito della causa d'appello R.G. 1214/2018 a seguito della Sentenza della Corte d'Appello di Genova, che ha disposto il pagamento delle spese di
TU a carico della controparte Per queste ragioni Controparte_2 chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio di merito e l'illegittimità dell'azione esecutiva per sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo.
- Con sentenza n. 347/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Sondrio in data 26/11/2024 veniva accertata la “caducazione dell'ordinanza del 15/2/2021 essendo stata modificata dalla sentenza in data 22/9/2023” in accoglimento della domanda del convenuto con rigetto della domanda attorea.
- Avverso detta sentenza ha proposta appello eccependo: l'omessa Parte_1 applicazione e/o violazione dell'art 170 cpc / violazione e/o errata applicazione dell'art. 616 primo comma cpc- laddove erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto la nullità della notifica dell'atto di citazione trattandosi invece di opposizione all'esecuzione ex art. 616
c.p.c. correttamente notificata presso il domicilio eletto;
la contraddittorietà della motivazione laddove in motivazione ha ritenuto che le spese a favore del TU sono svincolate dall'esito del giudizio salvo poi ritenere che la sentenza avrebbe causato la caducazione del decreto di liquidazione emesso in corso di giudizio, non sussistendo peraltro alcun obbligo di preventiva escussione. Per queste ragioni chiedeva la riforma della sentenza appellata con accertamento del proprio diritto e rigetto delle pretese avverse.
- Seguiva la costituzione di che esperiva appello incidentale chiedendo Parte_2
l'accoglimento dell'eccepita nullità della citazione in violazione dell'art. 137 c.p.c. con estinzione del giudizio di merito e nel merito riproponeva le difese già avanzate in primo pagina 5 di 10 grado. Per queste ragioni chiedeva in riforma della sentenza impugnata dichiarare la nullità della citazione in violazione dell'art. 137 c.p.c. e conseguentemente decorso il termine di 90 giorni e l'estinzione del giudizio di merito nel merito il rigetto dell'appello.
- Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15/7/2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusionali.
1. Deve essere in primo luogo respinto l'appello incidentale proposto dall'appellata con cui ha contestato la statuizione del Giudice di Pace secondo cui la costituzione in giudizio dell'odierna appellata avrebbe sanato la nullità della citazione. Secondo l'appellata la notifica dell'atto di citazione deve ritenersi radicalmente nulla per essere stata la citazione introduttiva notificata al debitore presso il procuratore costituito in sede esecutiva e non personalmente, con conseguente decorso dei 90 giorni fissati per l'introduzione del giudizio di merito e conseguente improcedibilità del giudizio di merito.
Giova preliminarmente osservare che il giudizio in oggetto è un'opposizione endoesecutiva promossa dal debitore in cui è stata contestata la validità del titolo esecutivo, in seno ad una procedura esecutiva immobiliare, per la quale, a seguito di ordinanza del G.E. di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., il creditore procedente ha introdotto il giudizio di merito citando in causa il predetto debitore esecutato.
Tanto premesso, giova osservare che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire come la struttura bifasica, seppur unitaria, del giudizio di opposizione, comporta che la procura rilasciata per la fase di camerale si intenda rilasciata anche per la fase di merito, salvo che risulti l'espressa limitazione dello ius postulandi alla prima fase (Cass.
17307/2015, 17913/2022).
Nel caso di specie, la procura alle liti rilasciata dalla debitrice al proprio procuratore riferendosi “ad ogni fase e grado del procedimento ivi compresa la fase esecutiva ..” (cfr. doc. 7 appellata prodotto in giudizio dalla appellante come allegato all'appello) evidenzia come non ci sia alcuna limitazione dello ius postulandi.
Sul punto nulla ha specificamente eccepito o contestato l'appellata.
Pertanto, ne deriva che l'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito è stato validamente notificato al difensore già nominato nella fase esecutiva, in assenza di diversa ed esplicita volontà della parte di limitare il mandato.
A tanto consegue il rigetto dell'appello incidentale, seppure per una motivazione differente da quella ritenuta dal Giudice di Pace, essendo l'eccezione di improcedibilità infondata stante la validità della notifica effettuata.
pagina 6 di 10 2. Deve invece essere accolto l'appello principale, con riforma della sentenza impugnata.
In particolare l'odierna appellata ha eccepito l'insussistenza di un valido titolo esecutivo in quanto il decreto di liquidazione compensi TU con cui la Corte d'Appello di Genova ha posto le spese a carico dell'odierna reclamata sarebbe stato caducato dalla successiva sentenza con cui invece sono state poste le spese di TU a carico della controparte, con implicita revoca del precedente decreto.
L'appellante ha eccepito che il decreto di liquidazione deve ritenersi valido a prescindere di quanto successivamente statuito in sentenza, sicché ha errato il Giudice di pace nel ritenere caducato il decreto a seguito della sentenza, contestando inoltre la sentenza laddove ritiene sussistente un obbligo di preventiva escussione del soggetto a cui la sentenza ha posto il pagamento delle spese.
3. Orbene, nei fatti è pacifico che con Decreto di liquidazione datato 15/2/2022 la Corte
d'Appello di Genova nel procedimento civile r.g. 1214/2018 ha emesso in data 15.2.2022 decreto di liquidazione a carico della odierna appellante signora (compenso Parte_2 euro 1.229 + cpa 5% + iva 22% esborsi euro 60) nei seguenti termini: “pone le somme liquidate a carico provvisorio della parte appellante”.
Con Sentenza pronunciata in data 22/9/2023, la Corte d'Appello di Genova così statuiva:
“Condanna il al pagamento delle spese di TU Controparte_3 nella misura già liquidata dalla Corte di Appello con decreto del 15.02.2022”.
4. Tanto premesso giova rilevare da un punto di vista normativo che ai sensi dell'art. 168
D.P.R. n. 115/2002 ("Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia"), ai sensi del quale: "1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede;
2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo".
Va poi richiamato l'art. 171 D.P.R. n. 115/2002 ("Effetti del decreto di pagamento") ai sensi del quale: 1. "Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico". Mentre l'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 ("Opposizione a decreto di pagamento"), il quale dispone testualmente quanto segue: 1. "Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente”.
Dalla citata normativa si evince, tra l'altro, che la liquidazione delle spettanze agli ausiliari pagina 7 di 10 del magistrato e, dunque, anche al TU, viene effettuata con un Decreto di pagamento da parte del magistrato che procede e, dunque, non con la Sentenza conclusiva del relativo procedimento, il quale viene comunicato al TU ed alle parti.
Tale Decreto di liquidazione è titolo provvisoriamente esecutivo che, nei rapporti esterni tra il TU e le parti, diviene definitivo in mancanza di opposizione ex l'art. 170 D.P.R. n.
115/2002, da proporsi entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, da parte del TU e/o delle parti processuali.
In ordine alla loro ripartizione si rileva come le stesse siano soggette, in primo luogo, all'art. 8 D.P.R. n. 115/2002, ai sensi del quale: 1. "Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato 2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico".
In mancanza di norme specifiche su quale parte debba anticipare i compensi del TU, il relativo potere viene esercitato dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento, ponendole di regola di entrambe in via solidale.
In proposito, la Cassazione ha da tempo affermato che "in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza" (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094; in senso sostanzialmente conforme cfr. anche Cass. civile, sez. II, 15 settembre 2008, n. 23586, secondo cui "in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale").
Tuttavia anche in caso di diversa determinazione del giudice, che non viene modificata in sede di opposizione, il giudice dell'esecuzione e quello dell'opposizione alla stessa, nell'interpretare il titolo esecutivo, contenente la liquidazione delle spese in favore del
TU, e, quindi, nell'individuare il soggetto obbligato sono vincolati a quanto statuito nel decreto, non potendo modificare il titolo stesso, il che esulerebbe dal compito interpretativo del titolo da parte di tali giudici.
Invece, nei rapporti interni tra le parti di causa gli onorari e le spese liquidate al TU costituiscono spese di lite, e andranno regolate in sentenza secondo gli ordinari criteri di ripartizione delle spese di cui agli artt. 91 segg. c.p.c.
In ogni caso, la definitiva regolamentazione delle spese di TU, secondo le regole degli pagina 8 di 10 artt. 91 segg. c.p.c., ha efficacia unicamente tra le parti in causa, mentre nei confronti del
TU le parti sono tenute (di regola, in solido) al pagamento del compenso liquidatogli in precedenza con il citato Decreto ex art. 168 D.P.R. n. 115/2002.
Quindi, la parte escussa dal TU per il pagamento dei compensi non può opporgli la diversa regolamentazione delle spese contenuta in Sentenza, dovendo pagare l'intero compenso, dopo di che potrà agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti della parte a cui carico sono state poste in Sentenza (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. II, 30 dicembre
2009, n. 28094; Cass. civile, sez. II, 15 settembre 2008, n. 23586; Cass. civile, sez. I. 8 luglio 1 Cass. civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094 in Giust. civ. Mass. 2009, 12,
1780: "In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza." 996 n. 6199).
Pertanto, l'unico titolo esecutivo azionabile dal TU è il Decreto di liquidazione emesso a suo favore, mentre il diverso titolo esecutivo costituito dalla sentenza è azionabile soltanto tra le parti stesse, e non opponibile ai terzi.
Quindi la parte a cui è stato richiesto il pagamento sulla base titolo esecutivo rappresentato dal Decreto di liquidazione, non può opporre al TU il diverso titolo esecutivo costituito dalla sentenza ma, semmai, potrà agire in regresso verso la controparte risultata soccombente.
Non può infatti ritenersi che la sentenza - nonostante l'imprecisa statuizione in dispositivo
“Condanna il al pagamento delle spese di TU Controparte_3 nella misura già liquidata dalla Corte di Appello con decreto del 15.02.2022” che deve intendersi come “pone le spese di TU come liquidate con decreto del 15.02.2022 definitivamente a carico del ” - pronunciata in danno di una sola parte funge, in Parte_3 parte qua, da revoca implicita del decreto di liquidazione delle stesse spese che, in corso di procedimento, l'autorità giudiziaria abbia provvisoriamente posto a carico di una o di tutte le parti del processo in solido, riguardando infatti i meri rapporti interni tra le parti di causa.
Per le ragioni sin qui esposte, rigetta l'appello incidentale e in accoglimento dell'appello principale in riforma della sentenza appellata accerta e dichiara che il titolo esecutivo costituito dal decreto emesso dalla Corte di Appello di Genova in data 15 febbraio 2022 prodotta in atti in copia conforme è tutt'ora valido, efficace ed opponibile nei confronti della debitrice convenuta Parte_2
Spese di lite
pagina 9 di 10 Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste a carico di parte appellata ed in favore di parte appellante e si liquidano per il procedimento avanti al
Giudice di Pace in euro 633,00 a titolo di compensi ex DM 55/2014 (per procedimento avanti al Giudice di Pace, secondo lo scaglione da 1.100,00 a euro 5.200,00 valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. ed euro 98,00 per spese esenti e per il presente procedimento di appello in euro 852,00 a titolo di compensi ex DM 55/2014
(per procedimento avanti al tribunale, secondo lo scaglione da 1.100,00 a euro 5.200,00 valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate esclusa la fase istruttoria), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e
C.P.A. ed euro 180,44 per esborsi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale;
2) in accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza appellata accerta e dichiara che il titolo esecutivo costituito dal decreto emesso dalla Corte di Appello di
Genova in data 15 febbraio 2022 è tutt'ora valido, efficace ed opponibile nei confronti della debitrice Parte_2
2) condanna altresì parte appellata a rimborsare in favore di parte appellante Parte_2 le spese di giudizio, che liquida per il procedimento avanti al Giudice di Pace in euro
633,00 a titolo di compensi ex DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. ed euro 98,00 per spese esenti e per il presente procedimento di appello in euro 852,00 a titolo di compensi ex DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. ed euro 180,44 per esborsi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Sondrio, 31 luglio 2025
Il giudice
dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice,
viste le note d'udienza depositate con cui le parti precisano le rispettive conclusioni e si riportano integralmente ai propri atti,
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Sara
Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 173/2025 promossa da:
( ) elett dom in Genova via Smirne 1/9 sc dx Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. FEDERICO GAVINO che lo rappresenta e difende ( c.f.
– pec C.F._2 Email_1
- parte appellante - nei confronti di:
( C.F. rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_2 C.F._3
WILLIAM LIMUTI con Studio in Sondrio Galleria Campello, 12 – CF: C.F._4
pec
[...] Email_2
- parte appellata -
Oggetto: opposizione all'esecuzione - appello avverso la sentenza n
311/2024 emessa nel procedimento civile r.g. 125/2024 dal
Giudice di pace di Sondrio
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice appellante
“Piaccia al Tribunale di Sondrio, in veste di Giudice di appello, previe declaratorie meglio viste, previa acquisizione del fascicolo r.e. 3/2023 Tribunale di Sondrio e per i motivi sotto esposti, annullare e/o dichiarare priva di giuridico effetto la sentenza impugnata, dichiarare che il titolo esecutivo costituito dalla ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Genova in data
15 febbraio 2022 prodotta in atti in copia conforme è tutt'ora valido, efficace ed opponibile
pagina 2 di 10 nei confronti della debitrice convenuta per gli effetti di cui agli art. 474 475 Parte_2 cpc costituendo un titolo esecutivo autonomo a carico delle parti del procedimento tenute in via solidale al pagamento,
Accertare la nullità e/o illegittimità della sentenza nella parte in cui indica l'obbligo di preventiva escussione del patrimonio del “soccombente” , nonché il Parte_3 dispositivo per contraddittorietà manifesta con la motivazione.
Respingere la opposizione proposta dalla signora , infondata in fatto e Parte_2 diritto. Dichiarare inammissibili le produzioni documentali offerte dalla appellata/appellante incidentale e respingere l'appello incidentale perché infondato in fatto e diritto.
Porre spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio a carico della convenuta, con gli accessori di legge”
Conclusioni di parte convenuta appellata
“ nel merito in via preliminare pregiudiziale e incidentale:
Voglia il Giudice adito in riforma dell'impugnata Sentenza del Giudice di Pace di Sondrio ed in accoglimento del presente appello incidentale dichiarare la nullità della citazione in riassunzione del primo grado di giudizio introduttiva del giudizio di merito sull'opposizione all'esecuzione essendo la stessa stata notificata al difensore della parte e non alla parte personalmente e pertanto nulla in violazione di quanto previsto dall'art. 137 cpc;
nel merito in via preliminare pregiudiziale ed incidentale ulteriore:
Voglia il Giudice adito in riforma dell'impugnata Sentenza del Giudice di Pace di Sondrio ed in accoglimento del presente appello incidentale previa declaratoria di nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, accertare e dichiarare il decorso del termine assegnato dal G.E. (giorni 90 dalla comunicazione della ordinanza) per l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione; in ragione della nullità della citazione di primo grado pronunciare declaratoria di estinzione del presente giudizio introdotto all'esito della fase sommaria di opposizione all'esecuzione, per il decorso del termine per la valida riassunzione del giudizio (giorni 90 dalla comunicazione del provvedimento) come disposto nell'ordinanza del G.E. dott.
Camnasio richiamata nella parte motiva della presente comparsa;
dichiarare in ogni caso nullo l'atto introduttivo del giudizio svolto da parte attrice in quanto privo delle forme di legge a seguito della novella introdotta con la legge Cartabia;
Nel merito in via principale:
Ferme le eccezioni preliminari e pregiudiziali che precedono e senza rinuncia alle eccezioni dedotte e per la sola denegata ipotesi di mancato accoglimento delle stesse:
Voglia il Giudice d'appello adito, rigettare i motivi di appello proposti da parte del geom
ed accogliere l'opposizione promossa dalla signora ed Pt_1 Parte_2 accertare e dichiarare in ragione dell'intervenuta pronuncia contenuta nella sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova in data 22-09-2023 (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione che ha disposto l'obbligo integrale per il Pt_2 Parte_3
pagina 3 di 10 di Via Puggia di provvedere alle spese di TU svolta in corso di causa;
dichiarare in riforma della Sentenza emessa dal Giudice di Pace di Sondrio che l'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente nei confronti della signora (di Pt_1 Parte_2 cui all'esecuzione 3/2023) è da ritenersi oggi illegittima per sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (ordinanza provvisoria della corte di Appello del 15.02.2021) posta dal alla base dell'esecuzione immobiliare REI 03-2023 intrapresa nei confronti Parte_4 della . Pt_2
In riforma della Sentenza emessa dal Giudice di Pace di Sondrio accertare e dichiarare la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo posto alla base dell'esecuzione immobiliare
REI 03/2023 promossa dal OM. (ordinanza del 15.02.2021 emessa dalla Parte_1
Corte di Appello di Genova) essendo la stessa stata modificata integralmente dalle statuizioni definitive di cui alla Sentenza della Corte di Appello di Genova 22-09-2023 che prevedono che gli onorari del TU OM. debbano essere corrisposte dal Parte_1
a Genova e non dalla signora Controparte_1 Parte_2 confermare le statuizioni di cui all'impugnata sentenza nella parte in cui si conferma la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione promossa dalla signora e Parte_2 conseguentemente che il OM a seguito del deposito della Sentenza emessa Parte_1 dalla Corte di Appello di Genova datata 22-09-2023 contenente la regolamentazione delle spese della TU svolta dal OM , non ha oggi più alcun valido ed efficace titolo Pt_1 esecutivo per poter procedere ad esecuzione forzata nei confronti della signora Pt_2
come già delibato in via sommaria nell'ordinanza di sospensione della procedura
[...] emessa dal G.E. dott. Camnasio, confermando nel merito la medesima ordinanza;
in riforma dell'impugnata Sentenza ed in accoglimento dell'opposizione promossa da disporre l'estinzione della procedura esecutiva REI n. 03/2023 Parte_2 promossa nei confronti della signora con ordine al creditore Parte_2 procedente di procedere a proprie cure e spese alla cancellazione del Pt_1 pignoramento sugli immobili della signora oggetto dell'esecuzione Parte_2 forzata 03/2023; per tutti i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione si chiede disporsi condanna dell'attore appellante ex art. 96 cpc per aver agito e proseguito in Pt_1 giudizio con mala fede e colpa grave;
Rigettare ogni ulteriore e diversa istanza ex adverso formulata da parte appellante
Con vittoria di diritti ed onorari di causa rifusi di entrambe i gradi di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Il presente procedimento trae origine dal provvedimento emesso dal GE del Tribunale di
Sondrio in data 15/1/2024 nell'ambito della procedura esecutiva pendente tra il creditore procedente contro la debitrice esecutata con cui, a fronte Parte_1 Parte_2 dell'eccepita caducazione del titolo esecutivo sollevata dalla debitrice procedente nel corso pagina 4 di 10 dell'udienza di comparizione delle parti a seguito dell'istanza ex art. 495 c.p.c. con cui la debitrice ha proposto la conversione del pignoramento, è stata disposta la sospensione del procedimento esecutivo con assegnazione del termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
- Con atto di citazione citava avanti al Giudice di pace di Parte_1 Parte_2
Sondrio chiedendo l'accertamento della sussistenza e validità del titolo esecutivo azionato in esecuzione costituito dalla ordinanza di liquidazione onorari e spese in favore dell'attività svolta come TU emessa dalla Corte d'Appello di Genova in data 15/2/2022 anche a seguito della sentenza pronunciata all'esito del giudizio che regolamentava diversamente le spese di lite tra le parti di causa.
- Si costituiva che eccepiva: la nullità dell'atto di citazione in violazione Parte_2 dell'art. 137 c.p.c. laddove la notifica era stata effettuata presso il difensore e non preso la parte personalmente, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio di merito;
e nel merito eccepiva la caducazione del titolo esecutivo azionato costituito dal decreto di liquidazione provvisorio dei compensi di spettanza del TU posti a carico della Pt_2 dalla Corte d'Appello di Genova nell'ambito della causa d'appello R.G. 1214/2018 a seguito della Sentenza della Corte d'Appello di Genova, che ha disposto il pagamento delle spese di
TU a carico della controparte Per queste ragioni Controparte_2 chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio di merito e l'illegittimità dell'azione esecutiva per sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo.
- Con sentenza n. 347/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Sondrio in data 26/11/2024 veniva accertata la “caducazione dell'ordinanza del 15/2/2021 essendo stata modificata dalla sentenza in data 22/9/2023” in accoglimento della domanda del convenuto con rigetto della domanda attorea.
- Avverso detta sentenza ha proposta appello eccependo: l'omessa Parte_1 applicazione e/o violazione dell'art 170 cpc / violazione e/o errata applicazione dell'art. 616 primo comma cpc- laddove erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto la nullità della notifica dell'atto di citazione trattandosi invece di opposizione all'esecuzione ex art. 616
c.p.c. correttamente notificata presso il domicilio eletto;
la contraddittorietà della motivazione laddove in motivazione ha ritenuto che le spese a favore del TU sono svincolate dall'esito del giudizio salvo poi ritenere che la sentenza avrebbe causato la caducazione del decreto di liquidazione emesso in corso di giudizio, non sussistendo peraltro alcun obbligo di preventiva escussione. Per queste ragioni chiedeva la riforma della sentenza appellata con accertamento del proprio diritto e rigetto delle pretese avverse.
- Seguiva la costituzione di che esperiva appello incidentale chiedendo Parte_2
l'accoglimento dell'eccepita nullità della citazione in violazione dell'art. 137 c.p.c. con estinzione del giudizio di merito e nel merito riproponeva le difese già avanzate in primo pagina 5 di 10 grado. Per queste ragioni chiedeva in riforma della sentenza impugnata dichiarare la nullità della citazione in violazione dell'art. 137 c.p.c. e conseguentemente decorso il termine di 90 giorni e l'estinzione del giudizio di merito nel merito il rigetto dell'appello.
- Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15/7/2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusionali.
1. Deve essere in primo luogo respinto l'appello incidentale proposto dall'appellata con cui ha contestato la statuizione del Giudice di Pace secondo cui la costituzione in giudizio dell'odierna appellata avrebbe sanato la nullità della citazione. Secondo l'appellata la notifica dell'atto di citazione deve ritenersi radicalmente nulla per essere stata la citazione introduttiva notificata al debitore presso il procuratore costituito in sede esecutiva e non personalmente, con conseguente decorso dei 90 giorni fissati per l'introduzione del giudizio di merito e conseguente improcedibilità del giudizio di merito.
Giova preliminarmente osservare che il giudizio in oggetto è un'opposizione endoesecutiva promossa dal debitore in cui è stata contestata la validità del titolo esecutivo, in seno ad una procedura esecutiva immobiliare, per la quale, a seguito di ordinanza del G.E. di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., il creditore procedente ha introdotto il giudizio di merito citando in causa il predetto debitore esecutato.
Tanto premesso, giova osservare che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire come la struttura bifasica, seppur unitaria, del giudizio di opposizione, comporta che la procura rilasciata per la fase di camerale si intenda rilasciata anche per la fase di merito, salvo che risulti l'espressa limitazione dello ius postulandi alla prima fase (Cass.
17307/2015, 17913/2022).
Nel caso di specie, la procura alle liti rilasciata dalla debitrice al proprio procuratore riferendosi “ad ogni fase e grado del procedimento ivi compresa la fase esecutiva ..” (cfr. doc. 7 appellata prodotto in giudizio dalla appellante come allegato all'appello) evidenzia come non ci sia alcuna limitazione dello ius postulandi.
Sul punto nulla ha specificamente eccepito o contestato l'appellata.
Pertanto, ne deriva che l'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito è stato validamente notificato al difensore già nominato nella fase esecutiva, in assenza di diversa ed esplicita volontà della parte di limitare il mandato.
A tanto consegue il rigetto dell'appello incidentale, seppure per una motivazione differente da quella ritenuta dal Giudice di Pace, essendo l'eccezione di improcedibilità infondata stante la validità della notifica effettuata.
pagina 6 di 10 2. Deve invece essere accolto l'appello principale, con riforma della sentenza impugnata.
In particolare l'odierna appellata ha eccepito l'insussistenza di un valido titolo esecutivo in quanto il decreto di liquidazione compensi TU con cui la Corte d'Appello di Genova ha posto le spese a carico dell'odierna reclamata sarebbe stato caducato dalla successiva sentenza con cui invece sono state poste le spese di TU a carico della controparte, con implicita revoca del precedente decreto.
L'appellante ha eccepito che il decreto di liquidazione deve ritenersi valido a prescindere di quanto successivamente statuito in sentenza, sicché ha errato il Giudice di pace nel ritenere caducato il decreto a seguito della sentenza, contestando inoltre la sentenza laddove ritiene sussistente un obbligo di preventiva escussione del soggetto a cui la sentenza ha posto il pagamento delle spese.
3. Orbene, nei fatti è pacifico che con Decreto di liquidazione datato 15/2/2022 la Corte
d'Appello di Genova nel procedimento civile r.g. 1214/2018 ha emesso in data 15.2.2022 decreto di liquidazione a carico della odierna appellante signora (compenso Parte_2 euro 1.229 + cpa 5% + iva 22% esborsi euro 60) nei seguenti termini: “pone le somme liquidate a carico provvisorio della parte appellante”.
Con Sentenza pronunciata in data 22/9/2023, la Corte d'Appello di Genova così statuiva:
“Condanna il al pagamento delle spese di TU Controparte_3 nella misura già liquidata dalla Corte di Appello con decreto del 15.02.2022”.
4. Tanto premesso giova rilevare da un punto di vista normativo che ai sensi dell'art. 168
D.P.R. n. 115/2002 ("Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia"), ai sensi del quale: "1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede;
2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo".
Va poi richiamato l'art. 171 D.P.R. n. 115/2002 ("Effetti del decreto di pagamento") ai sensi del quale: 1. "Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico". Mentre l'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 ("Opposizione a decreto di pagamento"), il quale dispone testualmente quanto segue: 1. "Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente”.
Dalla citata normativa si evince, tra l'altro, che la liquidazione delle spettanze agli ausiliari pagina 7 di 10 del magistrato e, dunque, anche al TU, viene effettuata con un Decreto di pagamento da parte del magistrato che procede e, dunque, non con la Sentenza conclusiva del relativo procedimento, il quale viene comunicato al TU ed alle parti.
Tale Decreto di liquidazione è titolo provvisoriamente esecutivo che, nei rapporti esterni tra il TU e le parti, diviene definitivo in mancanza di opposizione ex l'art. 170 D.P.R. n.
115/2002, da proporsi entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, da parte del TU e/o delle parti processuali.
In ordine alla loro ripartizione si rileva come le stesse siano soggette, in primo luogo, all'art. 8 D.P.R. n. 115/2002, ai sensi del quale: 1. "Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato 2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico".
In mancanza di norme specifiche su quale parte debba anticipare i compensi del TU, il relativo potere viene esercitato dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento, ponendole di regola di entrambe in via solidale.
In proposito, la Cassazione ha da tempo affermato che "in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza" (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094; in senso sostanzialmente conforme cfr. anche Cass. civile, sez. II, 15 settembre 2008, n. 23586, secondo cui "in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale").
Tuttavia anche in caso di diversa determinazione del giudice, che non viene modificata in sede di opposizione, il giudice dell'esecuzione e quello dell'opposizione alla stessa, nell'interpretare il titolo esecutivo, contenente la liquidazione delle spese in favore del
TU, e, quindi, nell'individuare il soggetto obbligato sono vincolati a quanto statuito nel decreto, non potendo modificare il titolo stesso, il che esulerebbe dal compito interpretativo del titolo da parte di tali giudici.
Invece, nei rapporti interni tra le parti di causa gli onorari e le spese liquidate al TU costituiscono spese di lite, e andranno regolate in sentenza secondo gli ordinari criteri di ripartizione delle spese di cui agli artt. 91 segg. c.p.c.
In ogni caso, la definitiva regolamentazione delle spese di TU, secondo le regole degli pagina 8 di 10 artt. 91 segg. c.p.c., ha efficacia unicamente tra le parti in causa, mentre nei confronti del
TU le parti sono tenute (di regola, in solido) al pagamento del compenso liquidatogli in precedenza con il citato Decreto ex art. 168 D.P.R. n. 115/2002.
Quindi, la parte escussa dal TU per il pagamento dei compensi non può opporgli la diversa regolamentazione delle spese contenuta in Sentenza, dovendo pagare l'intero compenso, dopo di che potrà agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti della parte a cui carico sono state poste in Sentenza (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. II, 30 dicembre
2009, n. 28094; Cass. civile, sez. II, 15 settembre 2008, n. 23586; Cass. civile, sez. I. 8 luglio 1 Cass. civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094 in Giust. civ. Mass. 2009, 12,
1780: "In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza." 996 n. 6199).
Pertanto, l'unico titolo esecutivo azionabile dal TU è il Decreto di liquidazione emesso a suo favore, mentre il diverso titolo esecutivo costituito dalla sentenza è azionabile soltanto tra le parti stesse, e non opponibile ai terzi.
Quindi la parte a cui è stato richiesto il pagamento sulla base titolo esecutivo rappresentato dal Decreto di liquidazione, non può opporre al TU il diverso titolo esecutivo costituito dalla sentenza ma, semmai, potrà agire in regresso verso la controparte risultata soccombente.
Non può infatti ritenersi che la sentenza - nonostante l'imprecisa statuizione in dispositivo
“Condanna il al pagamento delle spese di TU Controparte_3 nella misura già liquidata dalla Corte di Appello con decreto del 15.02.2022” che deve intendersi come “pone le spese di TU come liquidate con decreto del 15.02.2022 definitivamente a carico del ” - pronunciata in danno di una sola parte funge, in Parte_3 parte qua, da revoca implicita del decreto di liquidazione delle stesse spese che, in corso di procedimento, l'autorità giudiziaria abbia provvisoriamente posto a carico di una o di tutte le parti del processo in solido, riguardando infatti i meri rapporti interni tra le parti di causa.
Per le ragioni sin qui esposte, rigetta l'appello incidentale e in accoglimento dell'appello principale in riforma della sentenza appellata accerta e dichiara che il titolo esecutivo costituito dal decreto emesso dalla Corte di Appello di Genova in data 15 febbraio 2022 prodotta in atti in copia conforme è tutt'ora valido, efficace ed opponibile nei confronti della debitrice convenuta Parte_2
Spese di lite
pagina 9 di 10 Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste a carico di parte appellata ed in favore di parte appellante e si liquidano per il procedimento avanti al
Giudice di Pace in euro 633,00 a titolo di compensi ex DM 55/2014 (per procedimento avanti al Giudice di Pace, secondo lo scaglione da 1.100,00 a euro 5.200,00 valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. ed euro 98,00 per spese esenti e per il presente procedimento di appello in euro 852,00 a titolo di compensi ex DM 55/2014
(per procedimento avanti al tribunale, secondo lo scaglione da 1.100,00 a euro 5.200,00 valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate esclusa la fase istruttoria), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e
C.P.A. ed euro 180,44 per esborsi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale;
2) in accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza appellata accerta e dichiara che il titolo esecutivo costituito dal decreto emesso dalla Corte di Appello di
Genova in data 15 febbraio 2022 è tutt'ora valido, efficace ed opponibile nei confronti della debitrice Parte_2
2) condanna altresì parte appellata a rimborsare in favore di parte appellante Parte_2 le spese di giudizio, che liquida per il procedimento avanti al Giudice di Pace in euro
633,00 a titolo di compensi ex DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. ed euro 98,00 per spese esenti e per il presente procedimento di appello in euro 852,00 a titolo di compensi ex DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. ed euro 180,44 per esborsi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Sondrio, 31 luglio 2025
Il giudice
dott.ssa Sara Cargasacchi
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