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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/03/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.03.25. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6762 del 2022
TRA
, rapp.ta e difesa dall' avv.to Pasqualina Balzano e Parte_1 dall'avv. Salvatore Giordano, come in atti.
-Ricorrente-
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso in virtù di procura generale CP_1 alle liti dall'avv. Anna di Stefano come in atti
- Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.12.22 la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta mensile pari ad 1/5 sull'importo dell'assegno inv.civ, in quanto inferiore alla soglia di sopravvivenza, per tutti i motivi sopra esposti;
conseguentemente, ordinare all' la sospensione CP_1 dell'illegittima trattenuta mensile ancora in corso pari ad 1/5 dell'assegno inv.civ e per l'effetto condannare l'Ente resistente al pagamento delle somme trattenute dal
2018 ad oggi (dicembre 2022) per un totale pari ad euro 3.166,49, oltre a quelle successive maturate e/o maturande, o di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi sino al soddisfo;
condannare l' in persona del CP_1 legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge con attribuzione ai procuratori antistatari... ” La ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere titolare di pensione INV CIV n.
07368253, sulla quale l' effettuava una trattenuta mensile sin dal dicembre 2018 CP_1 per un presunto indebito;
in particolare, sulla prestazione pensionistica della sig.ra l'Ente previdenziale aveva effettuato una trattenuta mensile Parte_1 pari al 20% dal dicembre 2018 all'agosto 2021 e poi dall'aprile 2022 a tutt'oggi, mentre nel mese di marzo 2022 aveva trattenuto un importo di euro 749,25 sulla somma spettante quale conguaglio per arretrati (v. cedolino marzo 2022 allegato); con lettera del 24/11/2022 la sig.ra aveva chiesto all il Pt_1 Controparte_2 pagamento delle suddette somme a lei spettanti, nonché la sospensione della trattenuta mensile, in quanto illegittima alla luce della normativa vigente e delle recenti sentenze della Cassazione, ma tali richieste erano rimaste del tutto disattese;
tale trattenuta era del tutto illegittima;
infatti, l'art. 13 del decreto legge n. 83/2015, entrato in vigore il 27 giugno 2015 e conv. in L. n. 132 del 6 agosto 2015, in tema di pignoramento di pensioni e stipendi, aveva modificato gli articoli 545 e ss. c.p.c; con riferimento al pignoramento delle pensioni, il nuovo sesto comma, aggiunto dal decreto legge, all'art. 545 c.p.c. prevedeva che le somme dovute non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà; solo la parte eccedente tale ammontare era pignorabile nei limiti previsti dal III, IV e V comma di detto articolo, nonché dalle speciali disposizioni di legge, ovvero nel limite di 1/5; in sintesi, solo l'eccedenza rispetto alla somma costituita della misura dell'assegno sociale più la metà era pignorabile nel limite di 1/5; posto che per il 2020 l'assegno sociale era pari a € 459,83 mensili, il pignoramento poteva riguardare solo l'eccedenza rispetto ad € 689,74 e solo per 1/5 dell'importo; pertanto la pensione/assegno che non raggiungeva questa soglia non poteva essere pignorata.
Si è costituito in giudizio l' resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il CP_3 rigetto.
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa da questo giudicante designato per la trattazione del procedimento.
Il ricorso va accolto, per le argomentazioni di seguito esposte.
Oggetto del ricorso è l'illegittimità della trattenuta effettuata su prestazione di invalidità civile, per lesione del diritto al minimo vitale.
L'eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso è infondata, atteso l'oggetto del giudizio che non richiede la previa proposizione di una domanda amministrativa e di un ricorso.
Invero, l'istante senza contestare il provvedimento di indebito posto a fondamento delle trattenute operate dall' , lamenta l'illegittimità della trattenuta mensile pari CP_1 ad 1/5 sull'importo dell'assegno inv.civ, in quanto inferiore alla soglia di sopravvivenza.
L' nel costituirsi in giudizio ha documentato che l'indebito “assistenziale” era CP_3 scaturito dal venir meno del requisito sanitario e che la normativa di cui all'art 545 cpc risultava essere stata rispettata non avendo le trattenute superato la misura del quinto.
Ebbene, l'istante lamenta l'illegittimità delle trattenute in quanto la prestazione pensionistica di cui è titolare ha carattere assistenziale ed essendo la quota della pensione o dello stipendio sotto il minimo vitale impignorabile, gli importi erogati dall' a titolo di assegno di invalidità civile sarebbero per loro stessa natura CP_1 impignorabili.
I rilievi della ricorrente sono fondati, in quanto l'assegno di invalidità civile, prestazione assistenziale il cui importo mensile è inferiore alla soglia di sopravvivenza, è per sua natura impignorabile.
La giurisprudenza di legittimità ha invero affermato che “Ai sensi dell'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile
1936, n. 1155, e degli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, quali risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 2002, è assolutamente impignorabile, con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati, la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita (c.d. "minimo vitale"), mentre è pignorabile nei soli limiti del quinto - ex art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. - la parte residua.” (Cass. n. 18755 del 07/08/2013).
In considerazione della finalità della normativa, tale limite vale anche per le trattenute e gli arretrati, in quanto “ in tema di indebito previdenziale, l' salvo il diritto di CP_1 avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 cod. civ, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno
o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione ( Cass. n. 206/2016;
Cass. n. 9001/2003). “
In sintesi, l'impignorabilità delle prestazioni destinate ad assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita (c.d. "minimo vitale") riguarda anche le prestazioni di natura assistenziale.
Del resto la Corte di legittimità ha chiarito che “...qualora il creditore sia lo stesso
la fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di CP_1 quanto da destinare al minimum vitale....ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia ... dei minimi pensionistici” (Cass. n. 3648/19). La normativa successivamente intervenuta conferma le considerazioni di cui sopra;
alla luce del disposto di cui all'art. 545 comma 7 c.p.c. (così come modificato dall'art. 21 bis del D.L. n. 115.2022), è pignorabile solo la quota di pensione che eccede la misura del minimo vitale e nella misura di un quinto (“Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”). In conclusione, va dichiarata l'illegittimità delle trattenute mensili operate dall' CP_1 sull'importo dell'assegno di invalidità civile di cui beneficia la ricorrente, in quanto inferiore alla soglia di sopravvivenza e di conseguenza l' va condannato alla CP_3 restituzione delle somme già trattenute a far data dal dicembre 2018
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: dichiara l'illegittimità delle trattenute mensili operate dall' sull'importo CP_1 dell'assegno di invalidità civile;
condanna l' alla restituzione delle somme già trattenute;
CP_3 condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro CP_1
1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 11.03.25
Il Giudice dott.ssa Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.03.25. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6762 del 2022
TRA
, rapp.ta e difesa dall' avv.to Pasqualina Balzano e Parte_1 dall'avv. Salvatore Giordano, come in atti.
-Ricorrente-
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso in virtù di procura generale CP_1 alle liti dall'avv. Anna di Stefano come in atti
- Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.12.22 la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta mensile pari ad 1/5 sull'importo dell'assegno inv.civ, in quanto inferiore alla soglia di sopravvivenza, per tutti i motivi sopra esposti;
conseguentemente, ordinare all' la sospensione CP_1 dell'illegittima trattenuta mensile ancora in corso pari ad 1/5 dell'assegno inv.civ e per l'effetto condannare l'Ente resistente al pagamento delle somme trattenute dal
2018 ad oggi (dicembre 2022) per un totale pari ad euro 3.166,49, oltre a quelle successive maturate e/o maturande, o di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi sino al soddisfo;
condannare l' in persona del CP_1 legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge con attribuzione ai procuratori antistatari... ” La ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere titolare di pensione INV CIV n.
07368253, sulla quale l' effettuava una trattenuta mensile sin dal dicembre 2018 CP_1 per un presunto indebito;
in particolare, sulla prestazione pensionistica della sig.ra l'Ente previdenziale aveva effettuato una trattenuta mensile Parte_1 pari al 20% dal dicembre 2018 all'agosto 2021 e poi dall'aprile 2022 a tutt'oggi, mentre nel mese di marzo 2022 aveva trattenuto un importo di euro 749,25 sulla somma spettante quale conguaglio per arretrati (v. cedolino marzo 2022 allegato); con lettera del 24/11/2022 la sig.ra aveva chiesto all il Pt_1 Controparte_2 pagamento delle suddette somme a lei spettanti, nonché la sospensione della trattenuta mensile, in quanto illegittima alla luce della normativa vigente e delle recenti sentenze della Cassazione, ma tali richieste erano rimaste del tutto disattese;
tale trattenuta era del tutto illegittima;
infatti, l'art. 13 del decreto legge n. 83/2015, entrato in vigore il 27 giugno 2015 e conv. in L. n. 132 del 6 agosto 2015, in tema di pignoramento di pensioni e stipendi, aveva modificato gli articoli 545 e ss. c.p.c; con riferimento al pignoramento delle pensioni, il nuovo sesto comma, aggiunto dal decreto legge, all'art. 545 c.p.c. prevedeva che le somme dovute non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà; solo la parte eccedente tale ammontare era pignorabile nei limiti previsti dal III, IV e V comma di detto articolo, nonché dalle speciali disposizioni di legge, ovvero nel limite di 1/5; in sintesi, solo l'eccedenza rispetto alla somma costituita della misura dell'assegno sociale più la metà era pignorabile nel limite di 1/5; posto che per il 2020 l'assegno sociale era pari a € 459,83 mensili, il pignoramento poteva riguardare solo l'eccedenza rispetto ad € 689,74 e solo per 1/5 dell'importo; pertanto la pensione/assegno che non raggiungeva questa soglia non poteva essere pignorata.
Si è costituito in giudizio l' resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il CP_3 rigetto.
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa da questo giudicante designato per la trattazione del procedimento.
Il ricorso va accolto, per le argomentazioni di seguito esposte.
Oggetto del ricorso è l'illegittimità della trattenuta effettuata su prestazione di invalidità civile, per lesione del diritto al minimo vitale.
L'eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso è infondata, atteso l'oggetto del giudizio che non richiede la previa proposizione di una domanda amministrativa e di un ricorso.
Invero, l'istante senza contestare il provvedimento di indebito posto a fondamento delle trattenute operate dall' , lamenta l'illegittimità della trattenuta mensile pari CP_1 ad 1/5 sull'importo dell'assegno inv.civ, in quanto inferiore alla soglia di sopravvivenza.
L' nel costituirsi in giudizio ha documentato che l'indebito “assistenziale” era CP_3 scaturito dal venir meno del requisito sanitario e che la normativa di cui all'art 545 cpc risultava essere stata rispettata non avendo le trattenute superato la misura del quinto.
Ebbene, l'istante lamenta l'illegittimità delle trattenute in quanto la prestazione pensionistica di cui è titolare ha carattere assistenziale ed essendo la quota della pensione o dello stipendio sotto il minimo vitale impignorabile, gli importi erogati dall' a titolo di assegno di invalidità civile sarebbero per loro stessa natura CP_1 impignorabili.
I rilievi della ricorrente sono fondati, in quanto l'assegno di invalidità civile, prestazione assistenziale il cui importo mensile è inferiore alla soglia di sopravvivenza, è per sua natura impignorabile.
La giurisprudenza di legittimità ha invero affermato che “Ai sensi dell'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile
1936, n. 1155, e degli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, quali risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 2002, è assolutamente impignorabile, con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati, la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita (c.d. "minimo vitale"), mentre è pignorabile nei soli limiti del quinto - ex art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. - la parte residua.” (Cass. n. 18755 del 07/08/2013).
In considerazione della finalità della normativa, tale limite vale anche per le trattenute e gli arretrati, in quanto “ in tema di indebito previdenziale, l' salvo il diritto di CP_1 avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 cod. civ, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno
o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione ( Cass. n. 206/2016;
Cass. n. 9001/2003). “
In sintesi, l'impignorabilità delle prestazioni destinate ad assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita (c.d. "minimo vitale") riguarda anche le prestazioni di natura assistenziale.
Del resto la Corte di legittimità ha chiarito che “...qualora il creditore sia lo stesso
la fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di CP_1 quanto da destinare al minimum vitale....ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia ... dei minimi pensionistici” (Cass. n. 3648/19). La normativa successivamente intervenuta conferma le considerazioni di cui sopra;
alla luce del disposto di cui all'art. 545 comma 7 c.p.c. (così come modificato dall'art. 21 bis del D.L. n. 115.2022), è pignorabile solo la quota di pensione che eccede la misura del minimo vitale e nella misura di un quinto (“Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”). In conclusione, va dichiarata l'illegittimità delle trattenute mensili operate dall' CP_1 sull'importo dell'assegno di invalidità civile di cui beneficia la ricorrente, in quanto inferiore alla soglia di sopravvivenza e di conseguenza l' va condannato alla CP_3 restituzione delle somme già trattenute a far data dal dicembre 2018
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: dichiara l'illegittimità delle trattenute mensili operate dall' sull'importo CP_1 dell'assegno di invalidità civile;
condanna l' alla restituzione delle somme già trattenute;
CP_3 condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro CP_1
1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 11.03.25
Il Giudice dott.ssa Rosa Molè