Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in Camera di
Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Rossana Guzzo Presidente
2) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 859 del Registro Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2022,
TRA
(P.IV , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Roberto Corsello, presso il cui studio in Palermo, via Ricasoli
n. 48, è elettIVmente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
(GIÀ Controparte_1 Controparte_2
, (P.IV ), elettIVmente domiciliata in Palermo, Via
[...] P.IVA_2
Aspromonte n.9 (Studio legale Avv. Marianna Oriti) presso il recapito professionale dell'Avv. Andrea Paolo Vasaperna che la rappresenta, per procura in atti;
APPELLATA
C.F. quale Controparte_3 P.IVA_3
titolare EI crediti e EI rapporti inclusi nel compendio scisso trasferito a seguito dell'operazione di scissione parziale della NC ON EI CH di EN Spa (P.IV
), come da avviso pubblicato sulla G.U.R.I. del 29 dicembre 2020, parte P.IVA_4
II, foglio delle inserzioni n. 151, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Varvaro, giusta procura speciale in atti;
APPELLATA
E
), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dall'avv. P.IVA_5
Giannino Bettazzi;
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'appellante: “voglia L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO ammettere
l'appello proposto avverso la sentenza n. 1039/2021, resa inter partes dal Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Gagliano il
03.11.2021 e dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale della stessa resa il
25.01.2022 e, accogliendolo nel merito, in riforma della sentenza impugnata: - accertare la piena titolarità in capo alla della totalità EI crediti Pt_1 Parte_1 azionati nei confronti della con il ricorso per decreto Controparte_2 ingiuntivo del 07.08.2017, confermandolo nel merito;
- condannare la CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Giammoro,
[...]
Pace del Mela (ME), contrada Gabbia Z.I., partita IV , a pagare in P.IVA_2 favore della ditta ricorrente, come sopra rappresentata ed elettIVmente domiciliata, la complessIV somma di € 280.300,63 (tale essendo la differenza tra quanto chiesto in monitorio e quanto accordato in sentenza, la quale ha riconosciuto la
[...] titolare, tra quelli dedotti nel procedimento monitorio, unicamente del Parte_1 credito portato dalla fattura n. 382/001 del 13.04.2017 per complessivi € 5.250,59), oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs 231/02, come sostituito dall'art. 1, co 1, lett.e)
D.lgs. 192/12, dalle singole scadenze delle fatture all'effettivo soddisfo;
- condannare le convenute fallimento della , Controparte_2 Controparte_4
NC ON EI CH di EN spa, e, per essa , al pagamento delle spese CP_3
e compensi EI due gradi di giudizio;
Per l'appellata : “Voglia accogliere le già rassegnate Controparte_1
conclusioni 1) Nel merito, dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare con qualsiasi statuizione l'impugnazione proposta dalla società e, Parte_1 per l'effetto, confermare la sentenza n. 1039/2021 resa - inter partes - dal Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice Dott.ssa Chiara Gagliano, il 03.11.2021
(e pubblicata in pari data), così come integrata dall'ordinanza di correzione dell'errore materiale emessa, dal medesimo Giudice, il 25.01.2022 (cron. 1496/2022 del 25.01.2022); 2) In subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello
2 dovesse condividere il gravame svolto dall'appellante principale, disporre che il
e la NC ON EI CH di EN s.p.a., così Controparte_4
come i loro successori ed aventi causa, provvedano a restituire a
[...]
le somme dalla stessa corrisposte in esecuzione della sentenza di Controparte_1
primo grado;
3) In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento di spese e
compensi professionali anche del presente grado di giudizio, oltre spese generali, IV
e cpa come per legge. Salvo ogni altro diritto ed azione.”;
Per l'appellata “insiste, per l'accoglimento delle conclusioni proposte, ovvero CP_3 perché l'adita Corte respinga, in quanto infondato, l'appello proposto dalla ditta
avverso la sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Termini Parte_1
Imerese n. 1039/2021 pubblicata in data 3/11/2021, corretta con decreto di correzione di errore materiale del 25.02.2022, confermando la sentenza impugnata
in ogni sua statuizione, e condanni parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio”;
Per l'appellata : “Voglia la Corte d'Appello adita, Controparte_5
previa ogni opportuna declaratoria, così GIUDICARE respingere il gravame e confermare l'impugnata sentenza n. 1039/2021 del Tribunale di Termini Imerese.
Con vittoria di spese e compensi EI due gradi di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 1039 pubblicata il 3 novembre 2021, il Tribunale di Termini
Imerese, definitIVmente pronunciando: (i) accolse parzialmente l'opposizione proposta dalla Società (d'ora in poi per brevità Controparte_1
Contr
avverso il decreto ingiuntivo nr. 969/2017 emesso il 30 agosto 2017 su istanza della per il pagamento della somma pari ad euro 285.551,19, Parte_1 oltre spese ed accessori, in relazione ad alcune fatture emesse per la fornitura di merci Contr e, per l'effetto, revocò il decreto ingiuntivo opposto;
(ii) condannò la al pagamento in favore del (d'ora innanzi brevemente Controparte_4
Contr
della somma di € 188.837.03, oltre interessi moratori;
(iii) condannò la CP_4 al pagamento in favore della della somma di € 5.250,59, oltre Parte_1
Contr interessi moratori;
(iv) dichiarò la creditrice nei confronti della NC ON EI CH di EN (e, per essa, di , nella qualità di sua procuratrice con CP_6 rappresentanza), della somma di € 91.463,57, oltre interessi moratori;
(v) condannò la al pagamento delle spese di lite. Parte_1
3 Con successIV ordinanza del 25 gennaio 2022, venne disposta la correzione dell'errore materiale contenuto in tale sentenza, dichiarando che la SMA fosse debitrice (e non invece creditrice) nei confronti di NC ON EI CH di EN.
A tanto pervenne il primo giudice, ritenendo che la nota del 24 maggio 2017, con la quale la aveva comunicato alla la risoluzione per Parte_1 CP_4 inadempimento del contratto di factoring stipulato tra le stesse in data 24 maggio 2016
(in virtù del quale la prima aveva ceduto alla seconda, fra gli altri, i crediti vantati nei Contr confronti della azionati con il ricorso monitorio) non integrasse i requisiti della diffida ad adempiere prescritti dall'art. 1454 c.c., mancando l'indicazione del termine, con conseguente inidoneità della stessa a produrre effetti estintivi del rapporto costituito tra le parti.
Rimanendo inoperante il meccanismo risolutorio del rapporto tra la Parte_1
e la doveva reputarsi, a giudizio del Tribunale, parimenti valida ed
[...] CP_4 efficace la cessione di parte EI medesimi crediti successIVmente intervenuta tra quest'ultima e la NC ON EI CH di EN (ora , di talchè la CP_3 Parte_1 non aveva più alcun diritto, se non in limitata parte. di riscuotere le somme
[...]
Contr dovute dalla
2.Avverso tale pronuncia ha proposto appello la con atto Parte_1 di citazione notificato il 2 maggio 2022, lamentando: (i) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1454 e 1458 c.c. per non avere il primo giudice ritenuto risolto in via stragiudiziale il contratto di factoring stipulato tra essa appellante e la CP_4
(ii) la violazione e falsa applicazione dell'art. 34 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto di non poter accertare incidentalmente la verificazione dell'effetto risolutorio;
(iii)
l'ingiusta condanna alle spese in ragione della parziale soccombenza.
Sulla scorta di tali doglianze ha chiesto l'accertamento della piena titolarità EI Contr crediti vantati nei confronti della e la condanna di quest'ultima al pagamento, in proprio favore, della complessIV somma di € 280.300,63 (pari alla differenza tra quanto chiesto in sede monitoria e quanto accordato nella sentenza di primo grado), oltre alla refusione delle spese di lite. Contr
3.Si è costituita in giudizio la con comparsa depositata il 14 settembre
2022, ed ha contestato le ragioni del gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata nonché, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, la restituzione delle
4 somme già corrisposte in favore della e della in esecuzione della CP_4 CP_3 sentenza appellata.
4. Si è altresì costituita, con comparsa di risposta depositata il 9 settembre
2022, la - subentrata nella titolarità EI crediti alla NC ON EI CH di CP_3
EN, terza chiamata in causa nel giudizio di primo grado - deducendo l'infondatezza dell'appello e chiedendo la conferma della impugnata sentenza.
5.Con comparsa del 20 settembre 2022, si è, infine, costituito il
[...]
Contr (anch'essa terza chiamata in causa dalla nel giudizio di opposizione CP_4
a d.i.), chiedendo il rigetto dell'interposto gravame.
6.In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 27 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con assegnazione EI termini di cui all'art. 190 c.p.c.
7.Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo di appello la sostiene che la mancata indicazione, nella nota del 24 Parte_1 maggio 2017 inviata alla del termine entro cui provvedere all'adempimento, CP_4 non avrebbe sacrificato la ratio sottesa all'art. 1454 c.c, volta a tutelare il debitore e porlo nelle condizioni di adoperarsi per l'adempimento, atteso che, nel caso di specie, la diffida era stata preceduta da altre note in cui le era già stato intimato il pagamento.
Aggiunge che, secondo autorevole dottrina, ai fini della verificazione dell'effetto risolutorio, non sarebbe necessaria l'indicazione di un termine, configurandosi comunque il detto effetto dopo il decorso di un termine che possa considerarsi congruo ai sensi del secondo comma dell'art. 1454 c.c.
La soluzione adottata dal Tribunale, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe finito col frustrare definitIVmente la propria pretesa creditoria comportando un ingiustificato arricchimento sia della che della BMPS. CP_4
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Non essendo revocabile in dubbio la validità della cessione di crediti intervenuta tra la e la in forza EI contratti di factoring del 9 CP_7 CP_4 dicembre 2016, del 30 dicembre 2016 e del 6 febbraio 2017 (siccome regolarmente notificati ed espressamente accettati dal debitore ceduto), deve rilevarsi come la citata nota del 24 maggio 2017 non abbia affatto determinato l'estinzione del rapporto contrattuale tra le parti, essendo prIV del requisito essenziale della indicazione di un termine perentorio per adempiere – non inferiore a quindici giorni, salvo deroghe -
5 decorso inutilmente il quale il contratto si intendeva risolto, ai sensi dell'art. 1454
c.c..
A ben vedere, anzi, la citata nota si discosta palesemente dal modello della diffida ad adempiere, a torto invocato dall'appellante, posto che: a) quest'ultima ha carattere di negozio unilaterale recettizio;
b) “In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine, entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione pena la risoluzione "ope legis" del contratto, poiché la "ratio" della norma è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3477 del 06/03/2012;
Cass. 10968/2023; 27530/2016); c) la parte adempiente deve chiaramente intimare l'adempimento, non essendo sufficiente un generico invito (cfr. Cass. n. 4535 del
1987; Sez. 2 - , Ordinanza n. 32821 del 27/11/2023; d) è indispensabile che la diffida contenga l'avvertenza espressa che, in caso di mancato adempimento entro il termine, il contratto si intenderà risolto (Cass. n. 4066 del 1990; Sez. 2, Sentenza n. 3742 del
21/02/2006).
Il carattere indefettibile di tale presupposto trova ulteriore conferma in altre pronunce della Suprema Corte in cui si afferma che “la fissazione al debitore di un termine per l'adempimento inferiore ai quindici giorni trova fondamento solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 1454, comma 2, c.c., ovvero allorché ricorra una specifica previsione derogatoria o quando il termine abbreviato sia congruo rispetto alla natura del contratto o agli usi” (Cass. 8943/2020).
Applicando tali consolidati principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi che la nota del 24 maggio 2017 non sia affatto sussumibile nel rimedio risolutorio invocato, in quanto, non solo è prIV dell'indicazione del termine, ma nemmeno contiene alcuna intimazione ad adempiere nel futuro, contenendo la mera dichiarazione del cedente secondo cui il contratto si sarebbe già risolto, per l'inadempimento della cessionaria, mesi addietro (1 novembre 2016)
In questo senso è secondario che la non abbia neppure fornito Parte_1 la prova di avere diffidato la ad adempiere alle proprie obbligazioni, già in CP_4 epoca precedente alla comunicazione di intervenuta risoluzione del contratto,
Ne discende come logico corollario che la fosse pienamente legittimata CP_4
6 a disporre EI crediti in contestazione - come in effetti avvenne in virtù della cessione di parte EI suddetti crediti alla NC ON EI CH di EN - e che, conseguentemente soltanto la (subentrata alla cessionaria NC) e lo stesso CP_3
(per la parte residua EI crediti non ceduti) sono legittimate a Controparte_4 pretendere il pagamento delle fatture da parte della debitrice CP_2
8. Con il secondo motivo di appello la censura la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di non potere pronunciare la risoluzione del contratto di factoring ex art. 1453 c.c., previo accertamento del grave inadempimento della a motivo del fatto che la relatIV domanda fosse stata CP_4 proposta tardIVmente (solo in sede di difese conclusive ex art. 190 c.p.c.).
Sostiene l'appellante che l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto costituisse questione pregiudiziale rispetto alla decisione in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria fatta valere;
si tratterebbe, in altri termini, di una questione incidentale che, in quanto tale, non sarebbe soggetta ad alcuna preclusione processuale ai sensi del disposto dell'art. 34 c.p.c.
La doglianza è prIV di pregio.
A ben vedere l'appellante pretende che la domanda di risoluzione EI contratti di factoring per inadempimento della cessionaria non sarebbe tardIV e quindi inammissibile in quanto rispetto alla domanda, sicuramente tempestIV, di accertamento della risoluzione di diritto, la sussistenza del grave inadempimento della cessionaria sarebbe antecedente logico da affrontare nella decisione.
Ma questa argomentazione non coglie nel segno posto che confligge con il dato, incontestabile, per cui si tratta – come è peraltro agevole notare - di due domande distinte ed autonome, peraltro sottoposte ad un regime probatorio diverso: la prima tesa ad ottenere una pronuncia costitutIV di risoluzione giudiziale, la seconda finalizzata ad una sentenza dichiaratIV della risoluzione di accertamento dell'avvenuta risoluzione ope legis (si richiama in proposito Cass. 36918/2021 secondo cui “La pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutIV o meramente dichiaratIV, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta;
in particolare, l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutIV diretta
a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di
7 risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiaratIV dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto”).
E' dunque evidente la tardività della domanda di risoluzione per grave inadempimento fondata su presupposti diversi rispetto a quella tempestIVmente introdotta.
9. Le superiori argomentazioni permettono di ritenere infondato il terzo motivo di appello con cui l'appellante si duole della condanna alle spese di lite disposta a suo carico dalla sentenza gravata in quanto, a sui dire, frutto della non corretta interpretazione delle norme indicate e in ragione della propria “soccombenza solo parziale”
E' sufficiente, sul punto, rilevare che l'interpretazione e la valutazione contenute nella sentenza appellata sono del tutto corrette e che l'appellante è stato sostanzialmente e prevalentemente soccombente in quanto, a fronte di un decreto ingiuntivo di euro 285.551,19, in esito all'opposizione la pretesa riconosciuta come effettIVmente spettante è stata ridotta ad euro 5.250,59.
Tanto ben giustifica il capo gravato.
10. Il governo delle spese del grado segue, anche in questo caso, la soccombenza;
i compensi vanno liquidati in ossequio alle tabelle accluse al D.M.
55/2014 (scaglione di valore sino ad € 520.000; parametri minimi, stante la semplicità delle questioni affrontate, per attività di studio, introduttIV e decisionale)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitIVmente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Termini Imerese n.1039 pubblicata il 3 novembre 2021 che, per l'effetto, integralmente conferma;
condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese di lite di questo grado, liquidate, per ciascuna di loro, nella complessIV somma di € 4.997,00 per compensi,
oltre accessori come per legge;
8 dichiara la sussistenza EI presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012
n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 31 gennaio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Rossana Guzzo
9