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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/03/2024, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3870/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3870/2022 R.G. avente ad oggetto “Divorzio – scioglimento del matrimonio”, promossa da:
, nato il [...] ad [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GAROFALO LAURA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. BRUNO ANGELO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
All'udienza del 12/03/2024 la causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, come da verbale in atti.
Il Pubblico ministero ha espresso parere favorevole in data 17/03/2023
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a RAGUSA in data 09/04/2005, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di RAGUSA al Numero 12, Parte I,
Serie A, dell'anno 2005. Da tale unione è nata in [...] matrimonio la figlia in data Per_1
13/08/2006.
Dai documenti agli atti risulta che i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di
Ragusa il 30/03/2011 nel giudizio di separazione, concluso con decreto di omologa del 28/04/2011.
In data 19/11/2022 ha presentato ricorso per lo scioglimento del matrimonio;
Parte_1
si è costituita con memoria difensiva , resistendo in giudizio. Controparte_1
Ricorrono pertanto le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
In data 17/03/2023 il Pubblico ministero ha espresso parere favorevole.
All'udienza del 12/03/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno congiuntamente precisato le conclusioni nei termini seguenti:
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore (nt. a Ragusa il 13.08.2006) ad entrambi i Per_1
genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, sita in Ragusa, Via Laila Busacca
n.11, int. 12;
- disporre il diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia, tenendo conto dell'età, degli impegni di studio e personali della stessa, due pomeriggi la settimana e due week end alternati al mese;
cinque giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno la festa del Natale con quella del
Capodanno; tre giorni durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno il giorno della Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; quindici giorni consecutivi nel periodo estivo, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Inoltre, indipendentemente dalla calendazione ordinaria, il giorno del compleanno del papà e della festa del papà e il giorno del compleanno della mamma e della festa della mamma saranno trascorsi dalla figlia con il genitore da festeggiare;
mentre il compleanno della figlia sarà trascorso dalla stessa, ad anni alterni, con ciascun genitore, salvo diversi accordi tra le parti;
- disporre che il padre concorra al mantenimento della figlia minore nella misura di € 600,00 Per_1
mensili, somma che dovrà rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie;
- il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie a titolo di assegno divorzile una tantum Parte_1 la somma di € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00), di cui € 20.000,00 versati dalla data della pagina 2 di 3 sottoscrizione del presente foglio a mezzo assegno circolare ed i restanti € 25.000,00 da versarsi entro il
28.02.2024 a mezzo assegno bancario tratto sul c/c del sig. in essere presso;
Parte_1 Org_1
- il sig. si obbliga a procedere, entro il medesimo termine del 28.02.2024, Parte_1
all'estinzione del conto corrente bancario n. 1640, in essere presso la sede di Ragusa della , Org_1
previo ripianamento, con fondi propri, dell'attuale intero saldo passivo mentre sulla sig.ra CP_1
cointestataria del predetto conto corrente, graverà esclusivamente l'obbligo di prestare il
[...]
proprio contestuale assenso alla chiusura del predetto rapporto;
- le parti si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere per rapporti di dare/avere pregressi e dunque con l'esecuzione del presente obbligo riconoscono definitivamente risolte tutte le loro pendenze.
Il Collegio, preso atto che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, ritiene che possa recepirsi il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse della figlia e con diritti indisponibili;
prende atto delle ulteriori pattuizioni tra le parti.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3870/2022 R.G.: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
celebrato in RAGUSA in data 09/04/2005, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di RAGUSA al Numero 12, Parte I, Serie A, dell'anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti come in motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa, il 19/03/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3870/2022 R.G. avente ad oggetto “Divorzio – scioglimento del matrimonio”, promossa da:
, nato il [...] ad [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GAROFALO LAURA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. BRUNO ANGELO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
All'udienza del 12/03/2024 la causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, come da verbale in atti.
Il Pubblico ministero ha espresso parere favorevole in data 17/03/2023
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a RAGUSA in data 09/04/2005, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di RAGUSA al Numero 12, Parte I,
Serie A, dell'anno 2005. Da tale unione è nata in [...] matrimonio la figlia in data Per_1
13/08/2006.
Dai documenti agli atti risulta che i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di
Ragusa il 30/03/2011 nel giudizio di separazione, concluso con decreto di omologa del 28/04/2011.
In data 19/11/2022 ha presentato ricorso per lo scioglimento del matrimonio;
Parte_1
si è costituita con memoria difensiva , resistendo in giudizio. Controparte_1
Ricorrono pertanto le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
In data 17/03/2023 il Pubblico ministero ha espresso parere favorevole.
All'udienza del 12/03/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno congiuntamente precisato le conclusioni nei termini seguenti:
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore (nt. a Ragusa il 13.08.2006) ad entrambi i Per_1
genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, sita in Ragusa, Via Laila Busacca
n.11, int. 12;
- disporre il diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia, tenendo conto dell'età, degli impegni di studio e personali della stessa, due pomeriggi la settimana e due week end alternati al mese;
cinque giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno la festa del Natale con quella del
Capodanno; tre giorni durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno il giorno della Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; quindici giorni consecutivi nel periodo estivo, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Inoltre, indipendentemente dalla calendazione ordinaria, il giorno del compleanno del papà e della festa del papà e il giorno del compleanno della mamma e della festa della mamma saranno trascorsi dalla figlia con il genitore da festeggiare;
mentre il compleanno della figlia sarà trascorso dalla stessa, ad anni alterni, con ciascun genitore, salvo diversi accordi tra le parti;
- disporre che il padre concorra al mantenimento della figlia minore nella misura di € 600,00 Per_1
mensili, somma che dovrà rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie;
- il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie a titolo di assegno divorzile una tantum Parte_1 la somma di € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00), di cui € 20.000,00 versati dalla data della pagina 2 di 3 sottoscrizione del presente foglio a mezzo assegno circolare ed i restanti € 25.000,00 da versarsi entro il
28.02.2024 a mezzo assegno bancario tratto sul c/c del sig. in essere presso;
Parte_1 Org_1
- il sig. si obbliga a procedere, entro il medesimo termine del 28.02.2024, Parte_1
all'estinzione del conto corrente bancario n. 1640, in essere presso la sede di Ragusa della , Org_1
previo ripianamento, con fondi propri, dell'attuale intero saldo passivo mentre sulla sig.ra CP_1
cointestataria del predetto conto corrente, graverà esclusivamente l'obbligo di prestare il
[...]
proprio contestuale assenso alla chiusura del predetto rapporto;
- le parti si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere per rapporti di dare/avere pregressi e dunque con l'esecuzione del presente obbligo riconoscono definitivamente risolte tutte le loro pendenze.
Il Collegio, preso atto che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, ritiene che possa recepirsi il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse della figlia e con diritti indisponibili;
prende atto delle ulteriori pattuizioni tra le parti.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3870/2022 R.G.: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
celebrato in RAGUSA in data 09/04/2005, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di RAGUSA al Numero 12, Parte I, Serie A, dell'anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti come in motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa, il 19/03/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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