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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 121/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - TR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220220004209477504 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220210000335845604 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220220001812610504 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (anche ricorrente) presenta ricorso contro l'Agenzia delle Entrate SC (anche AdER) avendo emesso le seguenti cartelle di pagamento:
1. cartella di pagamento n. 112 2022 0004209477504, dell'importo di euro 2.014,47;
2. cartella di pagamento n. 112 2022 00018126 10 504, dell'importo di euro 382,35;
3. cartella di pagamento n. 112 2021 00003358 46 504, dell'importo di euro 506,42.
Tutte le cartelle furono notificate in data 24.02.2025.
TO
La ricorrente riceveva, quale erede coobbligato, la notifica delle summenzionate cartelle a seguito di controllo sulla dichiarazione dei redditi e dichiarazione Iva anno 2017 e per omesso versamento di imposta di registro relativa a contratto di locazione anno 2017, nei confronti dell'obbligato principale, signor Nominativo_1, deceduto in TR, in data 22.03.2021. Il ricorso è stato presentato al fine che venga riconosciuto e tutelato il diritto alla ricorrente, affinché non vengano aggrediti i propri beni personali per i debiti ereditari, con conseguente annullamento/dichiarazione di inefficacia delle cartelle di pagamento.
I motivi del ricorso si possono così riassumere in:
a) carenza di competenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate riscossione di TR e/o difetto di delega di agenzia delle entrate riscossione di Padova;
b) impossibilità di escutere l'erede accettante l'eredità con beneficio di inventario;
c) illegittimità delle cartelle esattoriali notificate per intrasmissibilità agli eredi degli importi a titoli di sanzioni ed interessi gravanti sull'obbligato principale deceduto.
Per tali motivi chiede l'accoglimento dl ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Parte ricorrente presenta ulteriori memorie: una in data 28/07/25 e l'altra in data 04/09/25. Nella prima memoria si allegano le cartelle de quibus, nella seconda memoria vengono confermate le eccezioni sollevate nel ricorso principale.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate riscossione motivando ogni singola eccezione di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato da Ricorrente_1 non è fondato per cui va rigettato.
Se verifichiamo la vertenza in esame, in considerazione della giurisprudenza esistente in materia, si ritiene corretta l'analisi di parte resistente, per i seguenti motivi. La ricorrente con atto di data 15 aprile 2021, a rogito avv. Nominativo_2, Notaio in Luogo_1 (TN), n.° Numero_1 rep. e n.° Numero_2 racc., unitamente agli altri familiari, accettava l'eredità del defunto Nominativo_1, come da copia atto di accettazione. Giova inoltre ricordare che siamo al cospetto non dell'atto prodromico e cioè all'iscrizione a ruolo dell'Agenzia delle Entrate, bensì della cartella di pagamento che costituisce l'atto successivo attraverso il quale la ricorrente viene ufficialmente invitata al pagamento del debito verso l'Erario. In buona sostanza, come nel caso in esame, l'AdER è l'Agente della riscossione per conto dell'Agenzia delle Entrate.
Tutto ciò premesso, la notifica delle cartelle di pagamento si riferiscono al de cuius sig. Nominativo_1 deceduto in data 22/03/2021. A suo carico soggiacciono le iscrizioni a ruolo che hanno originato le cartelle di pagamento qui in contestazione.
La sig.ra Ricorrente_1 risulta a tutti gli effetti erede coobbligata e, per i casi di condebitori solidali esiste una disposizione speciale contenuta nell'art. 11, comma 1, della legge n. ° 151/1991 che così dispone: “Se più soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del D.P.R.
28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento è notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo;
a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sarà iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altresì notificare l'avviso di mora di cui all'articolo 46 del decreto n. 602 del 1973”. Trattasi di una norma derogatoria rispetto agli artt. 12 e 24 D.P.R. n.° 602/1973.
La Suprema Corte di Cassazione, in merito, ha avuto modo di precisare, proprio sulla scorta di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, L. n.° 151/1991, con riferimento alla notificazione degli atti di riscossione nei confronti di coobbligati in solido, che l'Ente di esazione non è tenuto a notificare la/le cartella/e di pagamento a tutti i coobbligati in solido, ma può notificarla/le solo al primo intestatario (cfr.: Cass. n. ° 23659/2019).
Ed ancora, "In tema di riscossione di crediti tributari nei confronti di soggetti obbligati in solido, ai sensi dell'art. 11, comma 1, d.l. n. 151 del 1991, conv., con modif., in l. n. 202 del 1991, è legittima la formazione di un'unica partita di ruolo con più intestatari, in relazione alla quale il concessionario, che ha ricevuto in carico il ruolo, non è tenuto a notificare la cartella di pagamento a tutti, potendo provvedere ad effettuare tale notifica solo nei confronti del primo intestatario, inviando a ciascuno degli altri obbligati una comunicazione informativa, che ha nei riguardi di questi ultimi gli stessi effetti della notifica della cartella esattoriale." (Cass. n.° 31054/2018).
Le cartelle di pagamento, non rappresentando un “atto proprio dell'esecuzione”, sono legittimamente eseguite nei confronti del coobbligato. La notifica delle suddette cartelle costituiscono una fase necessaria ed indispensabile per poter concludere l'iter che conduce alla formazione dell'eventuale titolo esecutivo, traducibile nella riscossione coattiva vera e propria.
Tutto ciò premesso, con l'accettazione dell'asse ereditario la persona chiamata all'eredità diventa erede e acquista tutti i diritti ed obblighi a questa connessi. L'accettazione, che è un diritto soggetto a prescrizione ordinaria decennale, può essere pura e semplice o con il beneficio dell'inventario.
Nel primo caso, si attua una confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede, e quest'ultimo è responsabile per i debiti del de cuius anche al di là del valore dei beni che gli sono pervenuti.
Nel secondo il patrimonio del defunto rimane distinto da quello dell'erede, che risponde delle obbligazioni trasmessegli solo nei limiti del valore del patrimonio ereditato.
Questa tipologia di accettazione impedisce la confusione tra il patrimonio dell'erede e quello del de cuius;
eredità e patrimonio dell'erede restano separati. Colui che accetta con beneficio di inventario assume la qualifica di erede, pertanto è responsabile dei debiti del de cuius, entro i limiti dei beni ereditati e destinatario degli atti di riscossione del defunto con l'esclusione delle sanzioni tributarie. In buona sostanza, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non determina il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti del de cuius, ma fa solo sorgere il diritto a non risponderne ultra “vires hereditatis”, cioè, al di là del valore dei beni lasciati in eredità.
Infine, riguardo l'intrasmissibilità agli eredi degli importi a titoli di sanzioni, in violazione dell'art. 8 del D.lgs.
472/1997, parte resistente nelle proprie controdeduzioni precisa che “la cartella di pagamento n.
11220220004209477504 non porta alcuna iscrizione a ruolo relativa a sanzioni;
le sanzioni iscritte a ruolo dall'Ente impositore a carico del de cuius, trasfuse nelle cartelle di pagamento nn. 11220210000335846504 –
11220220001812610504, sono state escluse dalla posizione della ricorrente, come rilevabile dagli estratti di ruolo versati in giudizio”. Ne consegue che anche tale eccezione risulta infondata.
Nonostante l'esito del giudizio, si ritiene compensare le spese tenuto conto del carattere problematico degli argomenti trattati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 121/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - TR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220220004209477504 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220210000335845604 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220220001812610504 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (anche ricorrente) presenta ricorso contro l'Agenzia delle Entrate SC (anche AdER) avendo emesso le seguenti cartelle di pagamento:
1. cartella di pagamento n. 112 2022 0004209477504, dell'importo di euro 2.014,47;
2. cartella di pagamento n. 112 2022 00018126 10 504, dell'importo di euro 382,35;
3. cartella di pagamento n. 112 2021 00003358 46 504, dell'importo di euro 506,42.
Tutte le cartelle furono notificate in data 24.02.2025.
TO
La ricorrente riceveva, quale erede coobbligato, la notifica delle summenzionate cartelle a seguito di controllo sulla dichiarazione dei redditi e dichiarazione Iva anno 2017 e per omesso versamento di imposta di registro relativa a contratto di locazione anno 2017, nei confronti dell'obbligato principale, signor Nominativo_1, deceduto in TR, in data 22.03.2021. Il ricorso è stato presentato al fine che venga riconosciuto e tutelato il diritto alla ricorrente, affinché non vengano aggrediti i propri beni personali per i debiti ereditari, con conseguente annullamento/dichiarazione di inefficacia delle cartelle di pagamento.
I motivi del ricorso si possono così riassumere in:
a) carenza di competenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate riscossione di TR e/o difetto di delega di agenzia delle entrate riscossione di Padova;
b) impossibilità di escutere l'erede accettante l'eredità con beneficio di inventario;
c) illegittimità delle cartelle esattoriali notificate per intrasmissibilità agli eredi degli importi a titoli di sanzioni ed interessi gravanti sull'obbligato principale deceduto.
Per tali motivi chiede l'accoglimento dl ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Parte ricorrente presenta ulteriori memorie: una in data 28/07/25 e l'altra in data 04/09/25. Nella prima memoria si allegano le cartelle de quibus, nella seconda memoria vengono confermate le eccezioni sollevate nel ricorso principale.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate riscossione motivando ogni singola eccezione di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato da Ricorrente_1 non è fondato per cui va rigettato.
Se verifichiamo la vertenza in esame, in considerazione della giurisprudenza esistente in materia, si ritiene corretta l'analisi di parte resistente, per i seguenti motivi. La ricorrente con atto di data 15 aprile 2021, a rogito avv. Nominativo_2, Notaio in Luogo_1 (TN), n.° Numero_1 rep. e n.° Numero_2 racc., unitamente agli altri familiari, accettava l'eredità del defunto Nominativo_1, come da copia atto di accettazione. Giova inoltre ricordare che siamo al cospetto non dell'atto prodromico e cioè all'iscrizione a ruolo dell'Agenzia delle Entrate, bensì della cartella di pagamento che costituisce l'atto successivo attraverso il quale la ricorrente viene ufficialmente invitata al pagamento del debito verso l'Erario. In buona sostanza, come nel caso in esame, l'AdER è l'Agente della riscossione per conto dell'Agenzia delle Entrate.
Tutto ciò premesso, la notifica delle cartelle di pagamento si riferiscono al de cuius sig. Nominativo_1 deceduto in data 22/03/2021. A suo carico soggiacciono le iscrizioni a ruolo che hanno originato le cartelle di pagamento qui in contestazione.
La sig.ra Ricorrente_1 risulta a tutti gli effetti erede coobbligata e, per i casi di condebitori solidali esiste una disposizione speciale contenuta nell'art. 11, comma 1, della legge n. ° 151/1991 che così dispone: “Se più soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del D.P.R.
28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento è notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo;
a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sarà iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altresì notificare l'avviso di mora di cui all'articolo 46 del decreto n. 602 del 1973”. Trattasi di una norma derogatoria rispetto agli artt. 12 e 24 D.P.R. n.° 602/1973.
La Suprema Corte di Cassazione, in merito, ha avuto modo di precisare, proprio sulla scorta di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, L. n.° 151/1991, con riferimento alla notificazione degli atti di riscossione nei confronti di coobbligati in solido, che l'Ente di esazione non è tenuto a notificare la/le cartella/e di pagamento a tutti i coobbligati in solido, ma può notificarla/le solo al primo intestatario (cfr.: Cass. n. ° 23659/2019).
Ed ancora, "In tema di riscossione di crediti tributari nei confronti di soggetti obbligati in solido, ai sensi dell'art. 11, comma 1, d.l. n. 151 del 1991, conv., con modif., in l. n. 202 del 1991, è legittima la formazione di un'unica partita di ruolo con più intestatari, in relazione alla quale il concessionario, che ha ricevuto in carico il ruolo, non è tenuto a notificare la cartella di pagamento a tutti, potendo provvedere ad effettuare tale notifica solo nei confronti del primo intestatario, inviando a ciascuno degli altri obbligati una comunicazione informativa, che ha nei riguardi di questi ultimi gli stessi effetti della notifica della cartella esattoriale." (Cass. n.° 31054/2018).
Le cartelle di pagamento, non rappresentando un “atto proprio dell'esecuzione”, sono legittimamente eseguite nei confronti del coobbligato. La notifica delle suddette cartelle costituiscono una fase necessaria ed indispensabile per poter concludere l'iter che conduce alla formazione dell'eventuale titolo esecutivo, traducibile nella riscossione coattiva vera e propria.
Tutto ciò premesso, con l'accettazione dell'asse ereditario la persona chiamata all'eredità diventa erede e acquista tutti i diritti ed obblighi a questa connessi. L'accettazione, che è un diritto soggetto a prescrizione ordinaria decennale, può essere pura e semplice o con il beneficio dell'inventario.
Nel primo caso, si attua una confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede, e quest'ultimo è responsabile per i debiti del de cuius anche al di là del valore dei beni che gli sono pervenuti.
Nel secondo il patrimonio del defunto rimane distinto da quello dell'erede, che risponde delle obbligazioni trasmessegli solo nei limiti del valore del patrimonio ereditato.
Questa tipologia di accettazione impedisce la confusione tra il patrimonio dell'erede e quello del de cuius;
eredità e patrimonio dell'erede restano separati. Colui che accetta con beneficio di inventario assume la qualifica di erede, pertanto è responsabile dei debiti del de cuius, entro i limiti dei beni ereditati e destinatario degli atti di riscossione del defunto con l'esclusione delle sanzioni tributarie. In buona sostanza, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non determina il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti del de cuius, ma fa solo sorgere il diritto a non risponderne ultra “vires hereditatis”, cioè, al di là del valore dei beni lasciati in eredità.
Infine, riguardo l'intrasmissibilità agli eredi degli importi a titoli di sanzioni, in violazione dell'art. 8 del D.lgs.
472/1997, parte resistente nelle proprie controdeduzioni precisa che “la cartella di pagamento n.
11220220004209477504 non porta alcuna iscrizione a ruolo relativa a sanzioni;
le sanzioni iscritte a ruolo dall'Ente impositore a carico del de cuius, trasfuse nelle cartelle di pagamento nn. 11220210000335846504 –
11220220001812610504, sono state escluse dalla posizione della ricorrente, come rilevabile dagli estratti di ruolo versati in giudizio”. Ne consegue che anche tale eccezione risulta infondata.
Nonostante l'esito del giudizio, si ritiene compensare le spese tenuto conto del carattere problematico degli argomenti trattati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.