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Accoglimento
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01018/2025REG.PROV.COLL.
N. 05944/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5944 del 2024, proposto da
GI BI, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Irollo, Sebastiano Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 3325/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 19.09.2023, il sig. BI GI ha adito il T.a.r. per la Campania, Napoli, per ottenere l’ottemperanza del decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di € 3.600,00 oltre interessi legali, ai sensi della L. n. 89/2001.
2. Il T.a.r. ha accolto il ricorso, ponendo le spese del giudizio a carico del Ministero, liquidandole, in considerazione della linearità della controversia, in complessivi € 400,00 (quattrocento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato.
3. Il sig. BI ha impugnato la decisione limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del codice del processo amministrativo in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. e all’art. 24 e 111 Cost., per avere il primo giudice liquidato importi inferiori ai minimi tabellari, senza procedere ad una quantificazione per fasi. Ciò posto, l’appellante ha chiesto di ottenere la quantificazione delle spese di primo grado nella misura pari ad € 1.507,00 o a quella diversa ritenuta di giustizia.
4. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.
5. L’appello è fondato.
6. Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. nn. 28325/2022; 14198/2022; 19989/2021; 89/2021 e 10343/2020).
7. Com’è stato più efficacemente e recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione (sent. n. 11788/2023) “ ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate .”
La decisione richiama il parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante " modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 ", nel quale viene chiarito che le modifiche ai dei parametri erano, fra l'altro, votate proprio a " superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale ", sicché il decreto intendeva " limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare ".
La Sezione Consultiva ha conseguentemente rimarcato che l'intenzione di fissare soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti doveva essere meglio esplicitata, evitando di far ricorso, nel D.M. n. 55 del 2014, artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, alla locuzione "di regola", pure per gli aumenti percentuali ed ha escluso che l'obiettivo della inderogabilità dei minimi tariffari contravvenisse con la sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
8. Alla luce di tali chiare ed incontestate coordinate ermeneutiche, deve ritenersi scorretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei minimi tariffari approvati con il DM. 147/2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4 c.4 del medesimo DM.
10. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio e le liquida nella misura complessiva di € 2.500,00, oltre accessi di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO