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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/06/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3468/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'avv. MARCO VALENTINI e l'avv. Parte_1 P.IVA_1
BARRAVECCHIA GIANLUCA
OPPONENTE contro
C.F. , con l'Avv. GRASSO GIOVANNI Controparte_1 P.IVA_2
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note conclusive ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Si evidenzia che l'attualità della controversia è connessa al rispetto dei principi di economia dei giudizi e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Il compito del giudicante è quello di individuare i parametri astratti e le condizioni concrete meritevoli di essere tutelate;
è necessario stabilire, con un sufficiente grado di approssimazione, quando si versi in una situazione d'incertezza tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Argomentava parte opposta, in estrema sintesi: - le uniche opere derivanti dal contratto di subappalto tra le odierne parti sono state regolarmente eseguite e la prova di tale assunto è data proprio dall'Asseverazione dello Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) rilasciata dal direttore dei lavori Geom. (Allegato E) dal quale si evince CP_2
Contr chiaramente che quanto affidato alla è stato regolarmente eseguito - lo stesso direttore dei lavori Geom. ha regolarmente asseverato anche la parte di opere CP_2
Contr eseguite dalla senza che lo stesso abbia rilevato alcun tipo di vizio, carenza e/o danno (cfr. citato Allegato E al presente atto) - le uniche opere che doveva eseguire la
Contr
erano il ponteggio e la posa del cappotto termico - tali lavorazioni ed opere risultano ritualmente asseverate e certificate dal Geom. (cfr. citato Allegato D) – CP_2
la NGC ha anche provveduto al pagamento di una parte del credito della opposta.
Contr Infatti, proprio la opponente ha depositato contabile di pagamento in favore della per € 4.674,00 (cfr. pagina 1 doc. 3 parte opponente;
inoltre, si precisa che tutte le altre contabili presenti in detto documento fanno riferimento ad altri rapporti di collaborazione tra le odierne parti in causa e non per il cantiere oggetto della presente opposizione, “PA Simona” – la controparte cerca di attribuire responsabilità alla Contr
per opere che non rientrano in quelle affidate a quest'ultima che erano il ponteggio ed il cappotto termico - le presunte contestazione del Geom. non CP_2
Contr fanno riferimento alle lavorazioni eseguite dalla - dalle foto presenti nel doc. 7 di parte opposta non è dato comprendere a quale presunta irregolarità facciano riferimento: la prima foto è relativa ad un foro provocato dall'installazione della caldaia (operazione Contr non di competenza della ), la seconda e la terza foto sono relative ad un problema di infiltrativo provocato dalla mancata installazione degli infissi (relativo al S.A.L. 3,
Contr non di spettanza della ), la quarta e la quinta foto sono relative al pavimento sporco dopo l'esecuzione dei lavori e lo stesso è stato poi regolarmente pulito.
Orbene il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel
Pag. 2 di 7 quale....il giudice .... valuta ..... l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Si consideri ulteriormente che la norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1
c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica, come quella in esame, non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza S.U. n. 13331 del 2001,
Pag. 3 di 7 e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass. 15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ebbene, a questo onere ha assolto l'opposta; il quadro probatorio complessivo induce al rigetto dell'opposizione.
I testi escussi (cfr. ud. del 15.05.25) hanno, di fatto, confermato le deduzioni di parte opposta: ( “cap. 3 confermo la relazione da me redatta;
ho indicato i lavori CP_2
mancanti; non è indicato nella relazione alcun vizio cap. 4 a) no, non è vero;
sono stati installati dei pannelli che potevano essere bucati;
non ricordo il nome dei pannelli ma
Contr non si tratta dei nanovaku;
comunque non era di competenza della;
b) sono stati forniti i correnti di marmo coprimuro sul parapetto del balcone;
non sono stati posati perché in realtà il marmo fuoriesce comunque rispetto alla posa in opera del cappotto e andava a proteggere l'edificio, non vi era necessità della posa in qual punto;
c) si è vero ma durante i lavori;
successivamente l'impresa ha portato via il materiale di risulta”;
( ) “cap. 3 Ho visto i documenti mostrati n. 5 e 6; non so se la relazione dell'arch. Tes_1
Contr sia o meno completa;
le contestazioni sollevate non erano riferibili alla CP_2
Contr ma ad altre imprese sub appaltanti cap. 4 a) non erano di competenza della;
si trattava di due tipi di pannelli non solo i nanovaku, materiale sottovuoto ed un altro forabile di cui non ricordo il nome ADR avv. Valentini: non era una nostra lavorazione richiesta da contratto;
la direzione dei lavori spettava all'arch b) i correnti di CP_2
marmo n. 8 ovvero le soglie che andavano a sostituire quelle vecchie previste dal 110
Contr erano presenti e dovevano essere poste non da ma dalla società che doveva installare gli infissi;
per quanto riguardo il marmo indicato per il parapetto del bancone era un'opera aggiuntiva spettante al cliente sig.ra PA perché al di fuori del 110; alla Contr
spettava la fornitura ADR. Avv. Valentini: le ulteriori soglie non erano previste da contratto c) da contratto dovevo solo smaltire 3 mc mentre ne ho smaltiti 6 con relative ricevute di smaltimento;
il cantiere è stato lasciato libero da materiale di risulta,
Pag. 4 di 7 non in stato di abbandono né danneggiato avv. Valentini: ho smaltito il materiale di risulta due anni prima della notifica del decreto ingiuntivo”.
In linea generale, l'onere della prova era così distribuito: spettava alla creditrice che ha agito dimostrare il titolo del proprio diritto di credito e alla debitrice, a quel punto, dimostrare che quest'ultimo era in qualche modo stato estinto o non sussisteva.
Ebbene, a questo onere non ha assolto parte opponente, la quale non ha fornito la prova di quanto argomentato.
Legittime e condivisibili le argomentazioni dell'opposta in tal senso.
Peraltro, la genericità della formulazione delle censure di parte opponente evidenzia la cogente mancanza di elementi probatori certi.
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03).
In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria della parte ingiungente, che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le argomentazioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c...
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato. Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n. 22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n.
Pag. 5 di 7 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n. 28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n.
21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
Se si considera la fattispecie nell'ottica del principio di buona fede, si può obiettare che la sua violazione si sia verifica nella fase di esecuzione del contratto e sia dipesa da parte opponente.
Con ordinanza del 16.05.25 si statuiva in tal senso: visto il verbale di udienza del
15.05.25, ritenuta la ctu richiesta esplorativa per genericità delle allegazioni e impossibilità di colmare le lacune con la consulenza;
rilevato che nel caso in esame,
l'atto introduttivo redatto in assenza del supporto documentale necessario a suffragare la fondatezza delle affermazioni ivi contenute e quindi, la genericità delle allegazioni, unitamente alle omissioni documentali, rendono l'azione proposta meramente
"esplorativa", la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali;
rilevato che tali gravi lacune difensive non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità; essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative, non potendo valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate (cfr. Cass. n.30218/17); ritenuto che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere
Pag. 6 di 7 una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati;
ritenuto che
la causa appare matura per la decisione”.
Per quanto attiene la riconvenzionale avanzata, in mancanza di prova in tal senso – cf. ord. del 16.05.25 anzidetta - la stessa deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto cui va attribuita efficacia esecutiva;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi €
2.540,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 16/06/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3468/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'avv. MARCO VALENTINI e l'avv. Parte_1 P.IVA_1
BARRAVECCHIA GIANLUCA
OPPONENTE contro
C.F. , con l'Avv. GRASSO GIOVANNI Controparte_1 P.IVA_2
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note conclusive ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Si evidenzia che l'attualità della controversia è connessa al rispetto dei principi di economia dei giudizi e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Il compito del giudicante è quello di individuare i parametri astratti e le condizioni concrete meritevoli di essere tutelate;
è necessario stabilire, con un sufficiente grado di approssimazione, quando si versi in una situazione d'incertezza tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Argomentava parte opposta, in estrema sintesi: - le uniche opere derivanti dal contratto di subappalto tra le odierne parti sono state regolarmente eseguite e la prova di tale assunto è data proprio dall'Asseverazione dello Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) rilasciata dal direttore dei lavori Geom. (Allegato E) dal quale si evince CP_2
Contr chiaramente che quanto affidato alla è stato regolarmente eseguito - lo stesso direttore dei lavori Geom. ha regolarmente asseverato anche la parte di opere CP_2
Contr eseguite dalla senza che lo stesso abbia rilevato alcun tipo di vizio, carenza e/o danno (cfr. citato Allegato E al presente atto) - le uniche opere che doveva eseguire la
Contr
erano il ponteggio e la posa del cappotto termico - tali lavorazioni ed opere risultano ritualmente asseverate e certificate dal Geom. (cfr. citato Allegato D) – CP_2
la NGC ha anche provveduto al pagamento di una parte del credito della opposta.
Contr Infatti, proprio la opponente ha depositato contabile di pagamento in favore della per € 4.674,00 (cfr. pagina 1 doc. 3 parte opponente;
inoltre, si precisa che tutte le altre contabili presenti in detto documento fanno riferimento ad altri rapporti di collaborazione tra le odierne parti in causa e non per il cantiere oggetto della presente opposizione, “PA Simona” – la controparte cerca di attribuire responsabilità alla Contr
per opere che non rientrano in quelle affidate a quest'ultima che erano il ponteggio ed il cappotto termico - le presunte contestazione del Geom. non CP_2
Contr fanno riferimento alle lavorazioni eseguite dalla - dalle foto presenti nel doc. 7 di parte opposta non è dato comprendere a quale presunta irregolarità facciano riferimento: la prima foto è relativa ad un foro provocato dall'installazione della caldaia (operazione Contr non di competenza della ), la seconda e la terza foto sono relative ad un problema di infiltrativo provocato dalla mancata installazione degli infissi (relativo al S.A.L. 3,
Contr non di spettanza della ), la quarta e la quinta foto sono relative al pavimento sporco dopo l'esecuzione dei lavori e lo stesso è stato poi regolarmente pulito.
Orbene il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel
Pag. 2 di 7 quale....il giudice .... valuta ..... l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Si consideri ulteriormente che la norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1
c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica, come quella in esame, non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza S.U. n. 13331 del 2001,
Pag. 3 di 7 e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass. 15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ebbene, a questo onere ha assolto l'opposta; il quadro probatorio complessivo induce al rigetto dell'opposizione.
I testi escussi (cfr. ud. del 15.05.25) hanno, di fatto, confermato le deduzioni di parte opposta: ( “cap. 3 confermo la relazione da me redatta;
ho indicato i lavori CP_2
mancanti; non è indicato nella relazione alcun vizio cap. 4 a) no, non è vero;
sono stati installati dei pannelli che potevano essere bucati;
non ricordo il nome dei pannelli ma
Contr non si tratta dei nanovaku;
comunque non era di competenza della;
b) sono stati forniti i correnti di marmo coprimuro sul parapetto del balcone;
non sono stati posati perché in realtà il marmo fuoriesce comunque rispetto alla posa in opera del cappotto e andava a proteggere l'edificio, non vi era necessità della posa in qual punto;
c) si è vero ma durante i lavori;
successivamente l'impresa ha portato via il materiale di risulta”;
( ) “cap. 3 Ho visto i documenti mostrati n. 5 e 6; non so se la relazione dell'arch. Tes_1
Contr sia o meno completa;
le contestazioni sollevate non erano riferibili alla CP_2
Contr ma ad altre imprese sub appaltanti cap. 4 a) non erano di competenza della;
si trattava di due tipi di pannelli non solo i nanovaku, materiale sottovuoto ed un altro forabile di cui non ricordo il nome ADR avv. Valentini: non era una nostra lavorazione richiesta da contratto;
la direzione dei lavori spettava all'arch b) i correnti di CP_2
marmo n. 8 ovvero le soglie che andavano a sostituire quelle vecchie previste dal 110
Contr erano presenti e dovevano essere poste non da ma dalla società che doveva installare gli infissi;
per quanto riguardo il marmo indicato per il parapetto del bancone era un'opera aggiuntiva spettante al cliente sig.ra PA perché al di fuori del 110; alla Contr
spettava la fornitura ADR. Avv. Valentini: le ulteriori soglie non erano previste da contratto c) da contratto dovevo solo smaltire 3 mc mentre ne ho smaltiti 6 con relative ricevute di smaltimento;
il cantiere è stato lasciato libero da materiale di risulta,
Pag. 4 di 7 non in stato di abbandono né danneggiato avv. Valentini: ho smaltito il materiale di risulta due anni prima della notifica del decreto ingiuntivo”.
In linea generale, l'onere della prova era così distribuito: spettava alla creditrice che ha agito dimostrare il titolo del proprio diritto di credito e alla debitrice, a quel punto, dimostrare che quest'ultimo era in qualche modo stato estinto o non sussisteva.
Ebbene, a questo onere non ha assolto parte opponente, la quale non ha fornito la prova di quanto argomentato.
Legittime e condivisibili le argomentazioni dell'opposta in tal senso.
Peraltro, la genericità della formulazione delle censure di parte opponente evidenzia la cogente mancanza di elementi probatori certi.
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03).
In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria della parte ingiungente, che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le argomentazioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c...
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato. Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n. 22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n.
Pag. 5 di 7 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n. 28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n.
21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
Se si considera la fattispecie nell'ottica del principio di buona fede, si può obiettare che la sua violazione si sia verifica nella fase di esecuzione del contratto e sia dipesa da parte opponente.
Con ordinanza del 16.05.25 si statuiva in tal senso: visto il verbale di udienza del
15.05.25, ritenuta la ctu richiesta esplorativa per genericità delle allegazioni e impossibilità di colmare le lacune con la consulenza;
rilevato che nel caso in esame,
l'atto introduttivo redatto in assenza del supporto documentale necessario a suffragare la fondatezza delle affermazioni ivi contenute e quindi, la genericità delle allegazioni, unitamente alle omissioni documentali, rendono l'azione proposta meramente
"esplorativa", la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali;
rilevato che tali gravi lacune difensive non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità; essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative, non potendo valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate (cfr. Cass. n.30218/17); ritenuto che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere
Pag. 6 di 7 una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati;
ritenuto che
la causa appare matura per la decisione”.
Per quanto attiene la riconvenzionale avanzata, in mancanza di prova in tal senso – cf. ord. del 16.05.25 anzidetta - la stessa deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto cui va attribuita efficacia esecutiva;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi €
2.540,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 16/06/2025
Il Giudice
F. Monaco
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