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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 690\2025 R.G., vertente
TRA
quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_2
nonché in proprio, quale socio accomandatario ed illimitatamente responsabile,
[...]
elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni (SA), al c.so Umberto I, n. 337, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Landolfi, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce al reclamo;
RECLAMANTE
E
con sede in Cava de' Tirreni, in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, sig. elettivamente domiciliata in Salerno, al c.so V. Emanuele n. 58, CP_2
1 presso lo studio dell'avv. Francesco Sarno, come da procura conferita su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione;
RECLAMATA
NONCHE'
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE n. 21\25 della “ Parte_2
, nonché del socio accomandatario, in persona del curatore avv.
[...] Parte_1
Gerardo Belcore;
RECLAMATA-contumace
OGGETTO: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 23\2025 del 17\6\2025, pubblicata in data 18\6\2025 dal Tribunale di Nocera
Inferiore;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 23\10\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, con sentenza n. 23\25 del
17\6\2025, pubblicata in data 18\6\2025, accoglieva il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della e del suo socio Controparte_3
accomandatario, promosso dalla Parte_1 CP_1
L'odierno reclamato, invero, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore,
rappresentando di essere creditore nei confronti della Parte_2
(già e, prima ancora,
[...] Controparte_4 [...]
e del socio accomandatario, debitori in solido, della Controparte_5 Parte_1
somma di € 12.130,00 per canoni di locazione non pagati fino al mese di Dicembre 2023 del
2 bene immobile sito in Cava de' Tirreni, al C.so Umberto I nr. 74, concesso in locazione dalla alla originaria come attestato da decreto CP_1 Parte_3
ingiuntivo n. 195\2024, divenuto definitivo per mancata opposizione, nonché successivi canoni dal gennaio 2024.
Il Tribunale di Nocera Inferiore emanava la sentenza qui gravata, con la quale dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della società oggi reclamante, nella contumacia della stessa e del suo socio accomandatario.
In primo luogo, il primo giudice verificava la corretta instaurazione del contraddittorio, atteso che il ricorso e il pedissequo decreto di comparizioni parti risultava notificato alla società con iscrizione in area web e al socio mediante raccomandata all'estero. Inoltre, il Tribunale di
Nocera Inferiore riteneva non dimostrata da parte del debitore, sul quale ricadeva il relativo onere probatorio, il mancato superamento della soglia di fallibilità di cui agli artt. 121 e 2,
comma 1 lett.d), del CCII. Sussisteva, poi, per il giudice di prime cure, il presupposto oggettivo dell'insolvenza, evincibile non solo dal mancato pagamento del creditore ricorrente, nonostante un titolo giudiziale definitivo, asceso alla complessiva somma di € 35.226,82 fino al settembre
2024, superiore anche alla soglia di indebitamento di cui all'art. 49, comma quinto, CCII, ma anche da altri indizi: l'intervenuta cancellazione della società dal registro delle impresa in data
12\9\2024; l'esistenza di debiti contributivi per € 8.643,14 e di debiti tributari per € 11.176,84;
la circostanza che il fosse residente in [...]sin dal 2013 ed avesse assunto Parte_1
al carico di legale rappresentante e socio accomandatario in data 13\7\2023, quando la società
era già morosa per i canoni di locazione.
Avverso detta pronuncia, proponeva tempestivo reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII (depositato in data 15\7\2025 e notificato, in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza, in data
31\7\2025), in proprio e quale legale rappresentante per i seguenti Parte_1
motivi:
3 - Nullità e\o inesistenza della notifica. Il reclamante lamentava di non aver avuto mai notizia del ricorso per liquidazione Giudiziale della e perfino del decreto CP_1
ingiuntivo, se non a seguito della comunicazione del curatore di apertura della procedura concorsuale, atteso che la firma apposta sulla raccomandata a\r, indirizzata a in Romania, era da considerarsi apocrifa ed incomprensibile, non Parte_1
consentendo di identificare il soggetto e la qualifica di chi aveva sottoscritto. Peraltro,
informava di aver proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, come da allegato
4 depositato;
- Violazione del diritto di difesa. Per il reclamante l'inesistenza e\o la nullità della notifica di cui sopra aveva determinato un grave pregiudizio al diritto di difesa, senza considerare anche la violazione del termine minimo di 15 giorni liberi tra la notifica del ricorso, con il decreto di comparizione parti, e la data dell'udienza (notifica del
28\3\2025 – udienza 11\4\2025);
- Insussistenza del presupposto soggettivo. Il rappresentava che la Parte_1 CP_5
era una cd. “impresa minore”, come risultante dalla relazione del CTP
[...]
allegata in atti dalla quale emergeva che non erano state superate le soglie dimensionali di cui agli art. 2 lett. d) e 121 CCII.
Pertanto, il , nella sua duplice qualità, chiedeva la revoca della sentenza di Parte_1
apertura della liquidazione giudiziale, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria depositata il 10\10\2025, si costituiva nel giudizio di reclamo la CP_1
contestando gli assunti avversi.
Rimaneva, di contro, contumace la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE n. 21\25, nonostante la regolare notifica via PEC.
Infine, acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado, il reclamo, sulle conclusioni come precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
23\10\2025, era riservato in decisione.
4 Ciò premesso, ritiene la Corte che il reclamo in esame sia parzialmente fondato e vada, pertanto,
accolto nei limiti e per le seguenti motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Sulla eccezione di inesistenza e\o nullità della notifica del ricorso
“prefallimentare”; termine minimo ex art. 41, comma 2, CCII.
Con i primi due motivi il reclamante di doleva di non aver avuto mai notizia del ricorso per liquidazione Giudiziale della e perfino del decreto ingiuntivo, se non a seguito CP_1
della comunicazione del curatore di apertura della procedura concorsuale, atteso che la firma apposta sulla raccomandata a\r, indirizzata a in Romania, era da Parte_1
considerarsi apocrifa ed incomprensibile, non consentendo di identificare il soggetto e la qualifica di chi aveva sottoscritto. Per il reclamante, poi, l'inesistenza e\o la nullità della notifica di cui sopra aveva determinato un grave pregiudizio al diritto di difesa, senza considerare anche la violazione del termine minimo di 15 giorni liberi tra la notifica del ricorso, con il decreto di comparizione parti, e la data dell'udienza (notifica del 28\3\2025 – udienza 11\4\2025).
I motivi in esame sono solo parzialmente da accogliere.
Giova, a tal fine, sottolineare l'art. 40 del codice della crisi d'impresa, con riferimento alla notificazione della domanda di liquidazione giudiziale, al comma 6, prevede, tra l'altro, che “In
caso di domanda proposta da un creditore … il ricorso e il decreto di convocazione devono
essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo … di posta elettronica certificata del debitore
risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione
è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del
ricorrente>. Tuttavia, Quando la notificazione a mezzo posta elettronica certificata di cui al
comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il
ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel
portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area
riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al
5 destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è
compiuto l'inserimento …” (cfr. art. 6, comma 7).
Ne consegue, pertanto, che nel caso in esame, a fronte dell'incontestata circostanza per cui la posta elettronica certificata della società non fosse indicata nella visura camerale ovvero fosse inattiva, malgrado l'obbligo di mantenerla tale per un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (art. 33 CCII), la notificazione alla società è stata correttamente eseguita dalla cancelleria del Tribunale nocerino secondo la modalità prevista dall'art. 40, comma 8, cit., ossia mediante l'inserimento del ricorso e del decreto di fissazione udienza nella area WEB riservata del in data 4\3\2025, come attestato dal certificato presente nel Controparte_6
fascicolo di ufficio di rimo grado acquisito.
Deve, quindi, ritenersi validamente instaurato il contraddittorio con la società “fallenda”.
Per quanto riguarda la notifica al socio accomandatario, va premesso Parte_1
che a norma dell'art. 256 CCII – il quale riproduce, di fatto, il previdente art. 147 LF – “La
sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una
società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto
del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei
confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”. Chiaramente, tale estensione è subordinata alla convocazione del socio a norma dell'articolo 41. Si osserva che detta disposizione non pone in discussione la natura "automatica" dell'effetto estensivo, ma è
semplicemente volta a tutelare il diritto di difesa (del socio illimitatamente responsabile). In
altri termini, il legislatore, in aderenza ai principi fondamentali costituzionalmente garantiti, ha ritenuto necessario che i soci illimitatamente responsabili – soggetti potenzialmente destinatari dell'estensione automatica dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale - potessero far valere le proprie eventuali difese prima di subire le conseguenze della dichiarazione del fallimento personale (oggi liquidazione giudiziale).
6 Orbene, nel caso che qui ci occupa, risulta versata in atti copia della raccomandata a\r eseguita presso la residenza del , in Romania in data 28\3\2025 con firma del Parte_1
destinatario. Nonostante la firma illeggibile, ritiene la Corte che la notifica sia valida ed efficace.
Invero, la Cassazione ha più volte affermato che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, se l'atto viene consegnato presso l'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, la firma illeggibile non invalida la notifica, purché sia apposta nello spazio riservato al destinatario o persona delegata e non vi siano elementi che indichino la consegna a soggetto non legittimato (Cass. n. 7495/2020; Cass. n. 9337/2014), la sola illeggibilità della firma del consegnatario non comporta la nullità della notifica non essendo l'indicazione delle sue generalità prevista da alcuna norma. Fino a querela di falso,
nella specie, non proposta ma solo ventilata.
Ferma, quindi, la validità ed efficacia delle notificazioni alla società e al socio accomandatario,
ritiene la Corte che la sentenza qui reclamata risulti comunque nulla, sia pure solo in riferimento alla posizione personale del , per l'ulteriore motivo formulato dallo stesso. Parte_1
E' noto che il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede espressamente che tra la data della notifica del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a
15 giorni (art. 41, comma 2, CCII). Questo termine è ordinario, ma può essere abbreviato dal presidente del tribunale o dal giudice relatore con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza (art. 41, comma 3, CCII). In tal caso, il giudice può anche autorizzare modalità semplificate di comunicazione, omettendo formalità non indispensabili.
Tuttavia, il mancato rispetto del termine minimo di 15 giorni tra la notifica del ricorso e del decreto di convocazione e l'udienza non comporta automaticamente la nullità della procedura:
essendo finalizzato a garantire il diritto di difesa, se il debitore partecipa all'udienza e svolge difese senza eccepire la ristrettezza del termine sana la nullità in omaggio al principio di raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc. Se, quindi, il debitore non compare e il termine
7 non è stato rispettato, il vizio può essere fatto valere col reclamo ex art. 51 CCII, perché in tal caso il diritto di difesa è compromesso.
E tale nullità ricorre nel caso di specie, visto che la notifica a mezzo posta a Parte_1
è stata effettuata solo in data 28\3\2025 rispetto all'udienza dell'11\4\2025, data in cui
[...]
il GD ha riservato la decisione al collegio, ossia senza il rispetto del termine minimo di 15 giorni di cui al citato art. 41, comma 2, CCII.
Con la conseguenza che va revocata la dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale
in estensione di quale socio accomandatario e illimitatamente Parte_1
responsabile.
Per inciso, nessuna violazione della norma in esame si rintraccia rispetto alla posizione della società oggi reclamante, per la quale la notifica si è perfezionata in data 7\3\2025 ex art. 41,
comma 7, CCII.
B. Presupposto soggettivo.
Ritiene la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto da parte reclamante, sussista nel caso di specie il presupposto soggettivo per la richiesta dichiarazione di apertura della Liquidazione
Giudiziale, atteso che la sulla quale gravava il Parte_2
relativo onere probatorio (cfr. art. 121 CCII), non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare il possesso congiunto dei tre requisiti quantitativi di cui all'art. 2, comma 1, lett. d),
CCII, al fine di evitare la sottoposizione alle disposizioni delle procedure concorsuali, mediante la produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 41, comma quarto,
CCII.
Vero è che i bilanci non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. Cass.
n. 25025/20; Cass. n. 21188/21; Cass. n. 24138/19). Ma è altrettanto certo che il bilancio di
8 esercizio rimane il «canale privilegiato» per la valutazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. d),
CCII, nel senso che la sua funzione specifica è proprio quella di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa a cui fa riferimento, secondo quanto puntualizzato dalla norma dell'art. 2423 comma 2 cod. civ. Tuttavia, la dimostrazione della non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 comma 2 legge fall. non soffre preclusioni o limitazioni particolari:
quello che conta è la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile (cfr. Cass. n. 30516\2018; Cass. n.
6991\2019; Cass. 16067\2018; Cass. 24138\2019; Cass. 25025/2020; Cass., Ordinanza n.
21188\2021 Ordinanza n. 35381 del 01/12/2022).
Nel caso che qui ci occupa, la società reclamante, rimasta contumace in primo grado, ha offerto una documentazione tesa alla ricostruzione della reale situazione contabile e finanziaria dell'impresa negli ultimi tre anni (Dichiarazioni IVA 2002, 2023 e 2024; Libro giornale 2022,
2023 e 2024; libro cespiti ammortizzabili 2002, 2023 e 2024; bozze di bilancio 2002, 2023 e
2024 non depositati presso il registro delle imprese).
Ciò nonostante, ad opinione della Corte la documentazione allegata non appare veritiera.
E' palese l'omesso inserimento nella contabilità prodotta dell'enorme debito nei confronti dell'erario, emergente dalla visura tributaria ed ammesso al passivo fallimentare per oltre €
5.000.000,00, ben oltre i limiti dimensionali richiesti dalla legge per la configurabilità di una cd. “impresa minore”.
C. Insolvenza.
Infine, per codesta Corte ricorre nel caso di specie la dedotta insolvenza, conclamata ed irreversibile.
In via generale, va premesso che il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (cfr. d.lgs.
12\1\2019 n. 14 e sue successive modifiche) definisce all'art. 2, primo comma lett. b),
l'insolvenza come stato del debitore che si manifesta in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali rivelano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie
9 obbligazioni. Il legislatore, in effetti, ha sostituito il termine “fallimento” con la espressione
“liquidazione giudiziale” (cfr. Principi generali della Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza ex Lg 19\10\2017 n. 15, art. 2, comma 1, lett.
a), ritenendo che “un diverso approccio lessicale può meglio esprimere una nuova cultura del
superamento dell'insolvenza, vista come evenienza fisiologica nel ciclo vitale di un'impresa da
prevenire ed eventualmente da regolare meglio” (cfr. relazione illustrativa del 10\1\2019).
Questo perché il principale scopo del CCII non è quello di rimediare ex post al pregiudizio causato da una insolvenza conclamata e risalente, ma di favorire l'emersione tempestiva della crisi per evitare che essa si verifichi o per ridurne l'impatto ed il conseguente pregiudizio per i creditori. Ciò non toglie, però, che possa manifestarsi anche una “insolvenza prospettica”,
quando cioè la crisi dell'impresa è intrinseca e, pur non emergendo all'esterno con inadempimenti o altri fatti esteriori, si sostanzia nella previsione della non sostenibilità della regolarità nella soddisfazione dei crediti d'impresa, in misura tale da compromettere la continuità aziendale.
In definitiva, quello che è cambiato non è il concetto di insolvenza, ma l'approccio culturale ai problemi dell'impresa, distinguendo l'insolvenza dalla crisi rimediabile.
Nel caso che qui ci occupa, tuttavia ci troviamo al di fuori dall'ambito della crisi transeunte,
essendo la società oggi reclamante nella completa impossibilità di continuare ad operare proficuamente sul mercato, essendosi cancellata dal registro delle imprese in data 12\9\2024.
Sussiste l'insolvenza pregressa come si può rilevare dai seguenti elementi sintomatici: il mancato adempimento del credito per canoni di locazione della portato da un CP_1
titolo giudiziale definitivo – per inciso non vi è traccia della preannunziata opposizione tardiva
– che risulta ammesso al passivo per € 57.833,93; la debitoria già verificata in sede
“prefallimentare” nei confronti dell'Erario per debiti tributari e contributivi, assurta in sede di ammissione al passivo alla complessiva somma di € 5.034598,08; assenza di beni mobili di valore ovvero di immobili di proprietà.
10 In conclusione, per le motivazioni sin qui espresse il reclamo va rigettato in riferimento alla posizione della società. mentre va accolto in Parte_4
relazione alla posizione del socio accomandatario, con conseguente Parte_1
revoca dell'apertura della liquidazione giudiziaria nei suoi confronti.
D. Spese processuali.
L'accoglimento parziale del reclamo, presentato peraltro con unico atto dalla società e dal socio accomandatario, in uno alla ratio della presente decisione, rendono opportuna la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto da quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
nonché in proprio, quale socio accomandatario, avverso Parte_4
la sentenza 23\2025 di apertura della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE n. 21\25 della “
[...]
e di in proprio, nei confronti della Parte_4 Parte_1
e della , ogni diversa domanda, istanza ed CP_1 Controparte_7
eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE per quanto di ragione il reclamo e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 23\2025 emessa in data 16-18\6\2025 dal Tribunale di Nocera Inferiore,
REVOCA la dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale in estensione nei confronti del socio accomandatario, Parte_1
2) CONFERMA nel resto la sentenza reclamata;
3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese del reclamo.
MANDA alla cancelleria per gli adempienti di cui all'art. 51, comma 12, CCII.
Così deciso in Salerno in Camera di Consiglio il 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti -
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