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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.11/2023 RGN
TRA in persona del lr pt rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Andrea Tanga ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 127- appellante
E
– appellato contumace Controparte_1
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.590/2022
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il 22/8/22 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e in conformità all'ordinanza resa dalla Corte di Cassazione n. 19938/2022
che aveva cassato con rinvio la sentenza n.128/2017 resa dalla Corte
d'Appello di Salerno, che fosse ritenuto nullo e/o improduttivo di effetti e/o inefficace l'atto di precetto notificato in data 22-25/9/2017 e che fossero dichiarate non dovute le somme intimate all'interno dell'atto di precetto opposto, il tutto con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di causa per entrambi i gradi.
L'appellato riceveva la notifica dell'atto di appello e non si costituiva divenendo contumace.
Con ordinanza del 20 aprile 2023 la Corte accoglieva la richiesta di sospensione ex art.283 cpc.
Con ordinanza dell'8 gennaio 2024 la Corte disponeva l'acquisizione della sentenza delle Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Salerno emessa il 26/10/2023 nel giudizio di rinvio ex art.392 cpc a seguito dell'annullamento con rinvio della sent. Corte di
Appello n.128/2017.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 9 gennaio 2025 e con
2 ordinanza del 23 gennaio 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito della comparsa conclusionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1
precetto notificato il 22-25/9/17 con cui le veniva intimato, su istanza di , il pagamento di € 10.290,76, in virtù della sentenza Controparte_1
n. 128/17 della Corte di Appello di Salerno del 9/2/2017, emessa nel procedimento n. 42/2009 R.G.
L'opponente eccepiva la compensazione del credito azionato con la somma incassata dall'opposto in dipendenza di una fideiussione,
con conseguente restituzione del residuo, ex artt. 1241 e 1242 cc.
Concludeva, quindi, chiedendo che la somma richiesta con atto di precetto notificato il 22-25/9/17 fosse ritenuta compensata ex artt.
1241 e 1242 cc e, come tale, non dovuta con conseguente inefficacia del precetto;
chiedeva, inoltre, che fosse condannato al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che aveva patito e pari a € 5.000,00, nonché al risarcimento dei danni per lite e/o pretesa temeraria e per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
3 si costituiva chiedendo che la domanda fosse Controparte_1
dichiarata inammissibile o rigettata nel merito per infondatezza;
chiedeva la vittoria delle spese e la condanna dell'opponente ex art.96
cpc.
Il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava l'opposizione,
applicava in tema di spese il principio della soccombenza e rigettava le domande ex art.96 cpc.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
non era stata provata la compensazione del credito eccepita dalla società opponente per la somma incassata dall'opposto in dipendenza di una fideiussione, in quanto il relativo atto non veniva depositato per cui non risultava possibile verificare se la fideiussione fosse stata incassata e l'eventuale nesso causale con la somma precettata;
l'atto di precetto contro il quale era stata proposta l'opposizione,
contrariamente a quanto sostenuto dalla società opponente, concerneva esclusivamente le spese processuali del giudizio svoltosi davanti alla
Corte di Appello di Salerno e, peraltro, liquidate separatamente in
4 sentenza, per cui le stesse non avrebbero potuto formare oggetto di compensazione per espressa statuizione della medesima Corte.
La in persona del lr pt, ha presentato appello Parte_1
avverso la predetta sentenza deducendo il seguente motivo:
riforma della sentenza n.128/2017 resa dalla Corte D'Appello di
Salerno in forza della quale veniva proposto atto di precetto opposto;
caducazione degli effetti e nullità della sentenza n. 590/2022 resa dal
Tribunale di Vallo della Lucania;
la sentenza n.128/2017 della Corte
d'Appello di Salerno, in virtù della quale era stato notificato l'atto di precetto da parte di , era stata definitivamente cassata Controparte_1
dalla Corte di Cassazione con la sopravvenuta ordinanza n.19938/2022
con rinvio davanti alla stessa Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione;
in sostanza aveva perso ogni effetto il titolo su cui si basava l'atto di precetto e le relative statuizioni, comprese le spese legali liquidate che erano nulle ed inefficaci.
Va premesso che è stata disposta l'acquisizione al fascicolo della sentenza di questa Corte d'Appello prima sezione emessa dopo l'annullamento della sentenza di questa Corte n.128/2017 che costituiva il titolo in tema di spese a carico della parte appellante.
5 La Corte deve definire il presente giudizio con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo
giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per
effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie:
ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado
di appello) importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per
altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione
della materia del contendere, e non già di accoglimento
dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza,
secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente
in relazione agli originari motivi di opposizione
(cfr.sent.Cass.sez.un.n.25478/2021).
Il processo esecutivo esige l'esistenza di un titolo valido ed efficace non soltanto nella sua fase iniziale, ma anche per tutta la durata del processo medesimo. Non è sufficiente, in altri termini, che il processo esecutivo si avvii sulla base di un titolo valido, ma occorre che questo permanga per l'intera sua durata. Tale regola generale
6 abitualmente sintetizzata col brocardo “nulla executio sine titulo” è
stata affermata anche nella sentenza Sez. Un. Corte Cass.n. 61/2014.
Il problema della caducazione del titolo esecutivo verificatasi nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione è avvertito maggiormente ove il titolo sia per sua stessa natura soggetto a venir meno a seguito di successive vicende maturatesi nell'ambito del processo di cognizione come appunto verificatosi nel caso in esame in cui il titolo era costituito da una sentenza di appello provvisoriamente esecutiva.
A dimostrazione di quanto sia decisiva la permanenza di un titolo esecutivo valido ed efficace per l'intera durata del processo di esecuzione, il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo, rilevandone l'eventuale sopravvenuta carenza (cfr. sent. Cass.n.11021/2011;
sent.Cass.n.15363/2011; ord.Cass.n.20789/2017) al fine di pervenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
7 Tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla giurisprudenza e contenuta in una sentenza mediante la quale viene accertata e dichiarata, per il venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale conclusione, l'impossibilità di giungere alla definizione del giudizio ogni volta che non vi siano i presupposti per pervenire ad una declaratoria di rinuncia agli atti regolarmente accettata o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una specifica formale dichiarazione.
Una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata;
non solo,
ma tale tipo di sentenza non è assolutamente idonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, in quanto tale efficacia va riferita all'unico aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo, con conseguente formazione del giudicato solo su tale circostanza, ove la relativa statuizione non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (cfr.
8 sent.Cass. sez. un. n.1048/2002; sent. Cass.n.12887/2009; sent.Cass.
n.4714/2006).
Tutte le volte che risulti ritualmente acquisita agli atti processuali, o concordemente ammessa, una situazione dalla quale emerga l'estinzione di ogni ragione di contrasto tra le parti, di ogni interesse diretto ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in qualsiasi stato e grado del processo ed anche di ufficio a prescindere dall'istanza della parte.
La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo comporta una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma le spese devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale in quanto la caducazione del titolo potrebbe essere intervenuta "per motivi del tutto autonomi e diversi da quelli rispetto ai quali fosse stata proposta originariamente l'opposizione" (sent. Cass. n. 30857 del
2018).
9 Anzi la scelta della soccombenza virtuale è avvenuta da parte delle Sezioni Unite - sent.n.25478/2021 - sulla base dei seguenti motivi:
il giudizio di opposizione all'esecuzione è un giudizio vincolato ai motivi in essa proposti;
la soluzione in tema di spese è quella di scoraggiare la proposizione di opposizioni strumentali;
la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione all'esecuzione secondo il criterio della soccombenza virtuale equivale ad assumere la regola decisoria più giusta, nel senso che essa consente al giudice dell'opposizione di verificare se e in quale misura, a prescindere dalla caducazione del titolo avvenuta nella diversa sede di cognizione, l'opposizione sia o meno fondata;
tale soluzione è quella normalmente praticata quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere (cfr.sent.
Cass.n. 6016/ 2017; sent.Cass.n.19568/2017).
Nel caso in esame l'appellante ha chiesto la vittoria delle spese,
ma i motivi da valutare ai fini delle spese sono quelli proposti in primo
10 grado, ossia il controcredito in compensazione che in primo grado non era stato ritenuto provato.
Inoltre il Tribunale rilevava che l'eventuale compensazione di cui si diceva nel dispositivo nella sentenza successivamente cassata non si riferiva alla condanna alle spese che era oggetto del precetto.
Sulla base di tale ragionamento andrebbe applicata la soccombenza a carico dell'appellante, ma tale principio non è
applicabile per la contumacia dell'appellato che sarebbe vittorioso( cfr.
sent.Cass.n.11803/1993; sent.Cass.n.9419/1997).
Nulla per le spese nei confronti della parte rimasta contumace.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta , così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
nulla per le spese nei confronti dell'appellato rimasto contumace;
dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 Ic quater, D.P.R. n. 115/2002.
Salerno, 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
11 d.ssa Marcella Pizzillo
dr.Vito Colucci
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.11/2023 RGN
TRA in persona del lr pt rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Andrea Tanga ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 127- appellante
E
– appellato contumace Controparte_1
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.590/2022
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il 22/8/22 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e in conformità all'ordinanza resa dalla Corte di Cassazione n. 19938/2022
che aveva cassato con rinvio la sentenza n.128/2017 resa dalla Corte
d'Appello di Salerno, che fosse ritenuto nullo e/o improduttivo di effetti e/o inefficace l'atto di precetto notificato in data 22-25/9/2017 e che fossero dichiarate non dovute le somme intimate all'interno dell'atto di precetto opposto, il tutto con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di causa per entrambi i gradi.
L'appellato riceveva la notifica dell'atto di appello e non si costituiva divenendo contumace.
Con ordinanza del 20 aprile 2023 la Corte accoglieva la richiesta di sospensione ex art.283 cpc.
Con ordinanza dell'8 gennaio 2024 la Corte disponeva l'acquisizione della sentenza delle Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Salerno emessa il 26/10/2023 nel giudizio di rinvio ex art.392 cpc a seguito dell'annullamento con rinvio della sent. Corte di
Appello n.128/2017.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 9 gennaio 2025 e con
2 ordinanza del 23 gennaio 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito della comparsa conclusionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1
precetto notificato il 22-25/9/17 con cui le veniva intimato, su istanza di , il pagamento di € 10.290,76, in virtù della sentenza Controparte_1
n. 128/17 della Corte di Appello di Salerno del 9/2/2017, emessa nel procedimento n. 42/2009 R.G.
L'opponente eccepiva la compensazione del credito azionato con la somma incassata dall'opposto in dipendenza di una fideiussione,
con conseguente restituzione del residuo, ex artt. 1241 e 1242 cc.
Concludeva, quindi, chiedendo che la somma richiesta con atto di precetto notificato il 22-25/9/17 fosse ritenuta compensata ex artt.
1241 e 1242 cc e, come tale, non dovuta con conseguente inefficacia del precetto;
chiedeva, inoltre, che fosse condannato al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che aveva patito e pari a € 5.000,00, nonché al risarcimento dei danni per lite e/o pretesa temeraria e per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
3 si costituiva chiedendo che la domanda fosse Controparte_1
dichiarata inammissibile o rigettata nel merito per infondatezza;
chiedeva la vittoria delle spese e la condanna dell'opponente ex art.96
cpc.
Il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava l'opposizione,
applicava in tema di spese il principio della soccombenza e rigettava le domande ex art.96 cpc.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
non era stata provata la compensazione del credito eccepita dalla società opponente per la somma incassata dall'opposto in dipendenza di una fideiussione, in quanto il relativo atto non veniva depositato per cui non risultava possibile verificare se la fideiussione fosse stata incassata e l'eventuale nesso causale con la somma precettata;
l'atto di precetto contro il quale era stata proposta l'opposizione,
contrariamente a quanto sostenuto dalla società opponente, concerneva esclusivamente le spese processuali del giudizio svoltosi davanti alla
Corte di Appello di Salerno e, peraltro, liquidate separatamente in
4 sentenza, per cui le stesse non avrebbero potuto formare oggetto di compensazione per espressa statuizione della medesima Corte.
La in persona del lr pt, ha presentato appello Parte_1
avverso la predetta sentenza deducendo il seguente motivo:
riforma della sentenza n.128/2017 resa dalla Corte D'Appello di
Salerno in forza della quale veniva proposto atto di precetto opposto;
caducazione degli effetti e nullità della sentenza n. 590/2022 resa dal
Tribunale di Vallo della Lucania;
la sentenza n.128/2017 della Corte
d'Appello di Salerno, in virtù della quale era stato notificato l'atto di precetto da parte di , era stata definitivamente cassata Controparte_1
dalla Corte di Cassazione con la sopravvenuta ordinanza n.19938/2022
con rinvio davanti alla stessa Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione;
in sostanza aveva perso ogni effetto il titolo su cui si basava l'atto di precetto e le relative statuizioni, comprese le spese legali liquidate che erano nulle ed inefficaci.
Va premesso che è stata disposta l'acquisizione al fascicolo della sentenza di questa Corte d'Appello prima sezione emessa dopo l'annullamento della sentenza di questa Corte n.128/2017 che costituiva il titolo in tema di spese a carico della parte appellante.
5 La Corte deve definire il presente giudizio con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo
giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per
effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie:
ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado
di appello) importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per
altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione
della materia del contendere, e non già di accoglimento
dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza,
secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente
in relazione agli originari motivi di opposizione
(cfr.sent.Cass.sez.un.n.25478/2021).
Il processo esecutivo esige l'esistenza di un titolo valido ed efficace non soltanto nella sua fase iniziale, ma anche per tutta la durata del processo medesimo. Non è sufficiente, in altri termini, che il processo esecutivo si avvii sulla base di un titolo valido, ma occorre che questo permanga per l'intera sua durata. Tale regola generale
6 abitualmente sintetizzata col brocardo “nulla executio sine titulo” è
stata affermata anche nella sentenza Sez. Un. Corte Cass.n. 61/2014.
Il problema della caducazione del titolo esecutivo verificatasi nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione è avvertito maggiormente ove il titolo sia per sua stessa natura soggetto a venir meno a seguito di successive vicende maturatesi nell'ambito del processo di cognizione come appunto verificatosi nel caso in esame in cui il titolo era costituito da una sentenza di appello provvisoriamente esecutiva.
A dimostrazione di quanto sia decisiva la permanenza di un titolo esecutivo valido ed efficace per l'intera durata del processo di esecuzione, il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo, rilevandone l'eventuale sopravvenuta carenza (cfr. sent. Cass.n.11021/2011;
sent.Cass.n.15363/2011; ord.Cass.n.20789/2017) al fine di pervenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
7 Tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla giurisprudenza e contenuta in una sentenza mediante la quale viene accertata e dichiarata, per il venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale conclusione, l'impossibilità di giungere alla definizione del giudizio ogni volta che non vi siano i presupposti per pervenire ad una declaratoria di rinuncia agli atti regolarmente accettata o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una specifica formale dichiarazione.
Una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata;
non solo,
ma tale tipo di sentenza non è assolutamente idonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, in quanto tale efficacia va riferita all'unico aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo, con conseguente formazione del giudicato solo su tale circostanza, ove la relativa statuizione non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (cfr.
8 sent.Cass. sez. un. n.1048/2002; sent. Cass.n.12887/2009; sent.Cass.
n.4714/2006).
Tutte le volte che risulti ritualmente acquisita agli atti processuali, o concordemente ammessa, una situazione dalla quale emerga l'estinzione di ogni ragione di contrasto tra le parti, di ogni interesse diretto ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in qualsiasi stato e grado del processo ed anche di ufficio a prescindere dall'istanza della parte.
La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo comporta una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma le spese devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale in quanto la caducazione del titolo potrebbe essere intervenuta "per motivi del tutto autonomi e diversi da quelli rispetto ai quali fosse stata proposta originariamente l'opposizione" (sent. Cass. n. 30857 del
2018).
9 Anzi la scelta della soccombenza virtuale è avvenuta da parte delle Sezioni Unite - sent.n.25478/2021 - sulla base dei seguenti motivi:
il giudizio di opposizione all'esecuzione è un giudizio vincolato ai motivi in essa proposti;
la soluzione in tema di spese è quella di scoraggiare la proposizione di opposizioni strumentali;
la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione all'esecuzione secondo il criterio della soccombenza virtuale equivale ad assumere la regola decisoria più giusta, nel senso che essa consente al giudice dell'opposizione di verificare se e in quale misura, a prescindere dalla caducazione del titolo avvenuta nella diversa sede di cognizione, l'opposizione sia o meno fondata;
tale soluzione è quella normalmente praticata quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere (cfr.sent.
Cass.n. 6016/ 2017; sent.Cass.n.19568/2017).
Nel caso in esame l'appellante ha chiesto la vittoria delle spese,
ma i motivi da valutare ai fini delle spese sono quelli proposti in primo
10 grado, ossia il controcredito in compensazione che in primo grado non era stato ritenuto provato.
Inoltre il Tribunale rilevava che l'eventuale compensazione di cui si diceva nel dispositivo nella sentenza successivamente cassata non si riferiva alla condanna alle spese che era oggetto del precetto.
Sulla base di tale ragionamento andrebbe applicata la soccombenza a carico dell'appellante, ma tale principio non è
applicabile per la contumacia dell'appellato che sarebbe vittorioso( cfr.
sent.Cass.n.11803/1993; sent.Cass.n.9419/1997).
Nulla per le spese nei confronti della parte rimasta contumace.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta , così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
nulla per le spese nei confronti dell'appellato rimasto contumace;
dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 Ic quater, D.P.R. n. 115/2002.
Salerno, 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
11 d.ssa Marcella Pizzillo
dr.Vito Colucci
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