TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza di discussione del 11 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4602 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024, avente ad oggetto accertamento negativo pretesa restitutoria per reddito di cittadinanza tra
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Lufino del Foro di Napoli e Domenico Di
Micco del Foro di Napoli nord, presso i quali è elettivamente domiciliato in Portici, al I viale Melina n. 3, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso, dall'avv. Alessandra Maria Ingala in virtù di procura generale ad lites, rep. n. 37875 del 22.3.2024 del dr. notaio in Roma, elettivamente domiciliato Per_1 in Napoli, via Alcide De Gasperi 55 presso l'avvocatura distrettuale, come da atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce che in data 20/11/2023, l'I.N.P.S. - Agenzia di Napoli Centro – gli ha comunicato la revoca del beneficio relativo alla domanda di Reddito di cittadinanza (RdC)/Pensione di cittadinanza (PdC) Protocollo n. C.F._1 4910983, presentata in data 18/10/2021, per aver reso false dichiarazioni nell'istanza. Deduce che, a seguito di richiesta di informazioni, aveva appreso che il motivo della revoca riguardava la mancata indicazione, nella Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda per il riconoscimento della prestazione, degli immobili di sua proprietà, come da segnalazione prot. 0114936 del 06/11/2023 della Guardia di Finanza di Fiera di Primiero.
Asserisce l'insussistenza del predetto motivo di revoca, tenuto conto che l'immobile in questione era un bene ereditario del padre, rispetto al quale egli non ha mai accettato l'eredità né può più farlo essendo decorso il termine prescrizionale dal momento dell'apertura della successione. Chiede pertanto accertare e dichiarare l'insussistenza dei motivi di revoca del beneficio, con CP_ condanna dell' al pagamento della prestazione dovuta.
- - LA COSTITUZIONE DELL' CP_1 CP_ Si è costituito l resistendo al ricorso e deducendo l'infondatezza della pretesa avversa. Asserisce che da accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza sulla effettiva situazione reddituale del ricorrente è emerso che egli, nella DSU allegata alla domanda amministrativa per il beneficio in esame, ha omesso di indicare i dati del patrimonio immobiliare del nucleo familiare e ha indicato dati falsi relativi al titolo del possesso dell'immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare. Deduce pertanto sussistere i presupposti per la revoca del beneficio in applicazione della norma di cui all'art. 7 del D.L. 4/2019. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Costituito il contraddittorio, all'udienza del 15 ottobre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all' udienza odierna. All'esito dell'odierna udienza, sentita la discussione della causa, la stessa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione.
Deve invero evidenziarsi che il beneficio in godimento del ricorrente è stato revocato sul presupposto dell'omessa indicazione nel Quadro FC3 Patrimonio Immobiliare nelle DSU, allegate all'istanza di reddito di cittadinanza, di un immobile posseduto. Tale rilievo si è fondato sull'accertamento condotto dalla Guardia di Finanza sulle risultanze dei registri immobiliari. Dalle risultanze documentali in atti si evince che gli atti a cui si riferisce l'informativa della Guardia di Finanza sono relativi alla sola avvenuta trascrizione di una denuncia di successione del de cuius , padre del ricorrente, presentata in data Persona_2
10/06/2022 da , figlio del de cuius e fratello del ricorrente, nella quale il Parte_2 ricorrente stesso viene indicato, unitamente agli altri chiamati, quale chiamato all'eredità, per la quota di 1\30,. Ritiene il tribunale che tale atto non comporta l'effetto civilistico di accettazione tacita dell'eredità, in quanto la denuncia di successione – e relativa trascrizione
-, ex se è inidonea a denotare in modo univoco l'intento di assumere la qualità di erede, siccome diretta ad evitare l'applicazione di sanzioni sulla imposta ( vedi Cass 13\08\2024n.22769; Cass. 19/02/2019, n. 4843). Ritiene, inoltre, il Tribunale che l'accettazione tacita può desumersi soltanto ed esclusivamente da un comportamento del successibile (o a questi riferibile in via mediata), sicché non ricorre quando solo un altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali inferire l'attribuzione di un mandato o la successiva ratifica del suo operato da parte di altri, abbia fatto richiesta di un atto, (nella specie peraltro privo di effetti civilisti quale la denuncia di successione in un immobile del de cuius, vedi Cass. 06/04/2017, n. 8980), sia pure indicando, a necessari fini di completezza della propria dichiarazione, anche l'identità e le generalità degli altri chiamati. Nel caso in esame, dalle risultanze in atti non è emerso alcun elemento utile a ricostruire la sussistenza di una delega nel senso predetto in favore di colui che ha presentato la denuncia da parte del ricorrente, il quale ha espressamente contestato la circostanza. Deve pertanto ritenersi a lui non riferibile la presentazione della denunzia di successione di cui sopra, comunque inidonea di per se sola all'effetto dell'accettazione ereditaria. Deve pertanto ritenersi esclusa la qualità di erede proprietario della quota ereditaria sull'immobile nei confronti del ricorrente. Deve, per completezza, ritenersi che risulta dirimente ai fini della decisione della causa la circostanza per cui, indipendentemente dalla mancata accettazione dell'eredità, l'omessa indicazione del cespite nella DSU non spiega alcuna efficacia sulla insorgenza del diritto dell'istante e, in via successiva, non integra il delitto di cui all'art. 7 del d.l. n.4 del 2019, tenuto conto che l'importo della quota ereditaria dell'immobile non risulterebbe superiore al limite previsto dalla legge – euro 30.000 – per poter accedere, nel concorso degli altri requisiti, non contestati nella specie, al beneficio assistenziale per cui è causa. . Sul punto giova, invero, l'insegnamento della Suprema Corte (V. Cass. SS.UU. n. 49686 del 13/07/2023) che, con ampie argomentazioni alle quali si rimanda, ha statuito il seguente principio di diritto «Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 dl, 28 gennaio 2019 n. 4, conv. in legge 28 marzo 2019 n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge». E, nel caso in esame, deve ritenersi accertato che l'infedele, in ipotesi, rappresentazione della consistenza del patrimonio immobiliare, non poteva incidere sull'an o sul quantum del beneficio richiesto (ed ottenuto).
Ne consegue che devono ritenersi insussistenti i presupposti per la revoca e, quindi, deve ritenersi sussistente il diritto dell'istante all'erogazione del beneficio in esame, con condanna CP_ dell' al pagamento di quanto dovuto.
LE SPESE DI LITE E IL DISPOSITIVO
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara sussistente il diritto della parte ricorrente al CP_ beneficio revocato, con la condanna dell' al pagamento di quanto dovuto;
CP_ condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1865,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Napoli, 11.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza di discussione del 11 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4602 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024, avente ad oggetto accertamento negativo pretesa restitutoria per reddito di cittadinanza tra
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Lufino del Foro di Napoli e Domenico Di
Micco del Foro di Napoli nord, presso i quali è elettivamente domiciliato in Portici, al I viale Melina n. 3, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso, dall'avv. Alessandra Maria Ingala in virtù di procura generale ad lites, rep. n. 37875 del 22.3.2024 del dr. notaio in Roma, elettivamente domiciliato Per_1 in Napoli, via Alcide De Gasperi 55 presso l'avvocatura distrettuale, come da atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce che in data 20/11/2023, l'I.N.P.S. - Agenzia di Napoli Centro – gli ha comunicato la revoca del beneficio relativo alla domanda di Reddito di cittadinanza (RdC)/Pensione di cittadinanza (PdC) Protocollo n. C.F._1 4910983, presentata in data 18/10/2021, per aver reso false dichiarazioni nell'istanza. Deduce che, a seguito di richiesta di informazioni, aveva appreso che il motivo della revoca riguardava la mancata indicazione, nella Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda per il riconoscimento della prestazione, degli immobili di sua proprietà, come da segnalazione prot. 0114936 del 06/11/2023 della Guardia di Finanza di Fiera di Primiero.
Asserisce l'insussistenza del predetto motivo di revoca, tenuto conto che l'immobile in questione era un bene ereditario del padre, rispetto al quale egli non ha mai accettato l'eredità né può più farlo essendo decorso il termine prescrizionale dal momento dell'apertura della successione. Chiede pertanto accertare e dichiarare l'insussistenza dei motivi di revoca del beneficio, con CP_ condanna dell' al pagamento della prestazione dovuta.
- - LA COSTITUZIONE DELL' CP_1 CP_ Si è costituito l resistendo al ricorso e deducendo l'infondatezza della pretesa avversa. Asserisce che da accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza sulla effettiva situazione reddituale del ricorrente è emerso che egli, nella DSU allegata alla domanda amministrativa per il beneficio in esame, ha omesso di indicare i dati del patrimonio immobiliare del nucleo familiare e ha indicato dati falsi relativi al titolo del possesso dell'immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare. Deduce pertanto sussistere i presupposti per la revoca del beneficio in applicazione della norma di cui all'art. 7 del D.L. 4/2019. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Costituito il contraddittorio, all'udienza del 15 ottobre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all' udienza odierna. All'esito dell'odierna udienza, sentita la discussione della causa, la stessa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione.
Deve invero evidenziarsi che il beneficio in godimento del ricorrente è stato revocato sul presupposto dell'omessa indicazione nel Quadro FC3 Patrimonio Immobiliare nelle DSU, allegate all'istanza di reddito di cittadinanza, di un immobile posseduto. Tale rilievo si è fondato sull'accertamento condotto dalla Guardia di Finanza sulle risultanze dei registri immobiliari. Dalle risultanze documentali in atti si evince che gli atti a cui si riferisce l'informativa della Guardia di Finanza sono relativi alla sola avvenuta trascrizione di una denuncia di successione del de cuius , padre del ricorrente, presentata in data Persona_2
10/06/2022 da , figlio del de cuius e fratello del ricorrente, nella quale il Parte_2 ricorrente stesso viene indicato, unitamente agli altri chiamati, quale chiamato all'eredità, per la quota di 1\30,. Ritiene il tribunale che tale atto non comporta l'effetto civilistico di accettazione tacita dell'eredità, in quanto la denuncia di successione – e relativa trascrizione
-, ex se è inidonea a denotare in modo univoco l'intento di assumere la qualità di erede, siccome diretta ad evitare l'applicazione di sanzioni sulla imposta ( vedi Cass 13\08\2024n.22769; Cass. 19/02/2019, n. 4843). Ritiene, inoltre, il Tribunale che l'accettazione tacita può desumersi soltanto ed esclusivamente da un comportamento del successibile (o a questi riferibile in via mediata), sicché non ricorre quando solo un altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali inferire l'attribuzione di un mandato o la successiva ratifica del suo operato da parte di altri, abbia fatto richiesta di un atto, (nella specie peraltro privo di effetti civilisti quale la denuncia di successione in un immobile del de cuius, vedi Cass. 06/04/2017, n. 8980), sia pure indicando, a necessari fini di completezza della propria dichiarazione, anche l'identità e le generalità degli altri chiamati. Nel caso in esame, dalle risultanze in atti non è emerso alcun elemento utile a ricostruire la sussistenza di una delega nel senso predetto in favore di colui che ha presentato la denuncia da parte del ricorrente, il quale ha espressamente contestato la circostanza. Deve pertanto ritenersi a lui non riferibile la presentazione della denunzia di successione di cui sopra, comunque inidonea di per se sola all'effetto dell'accettazione ereditaria. Deve pertanto ritenersi esclusa la qualità di erede proprietario della quota ereditaria sull'immobile nei confronti del ricorrente. Deve, per completezza, ritenersi che risulta dirimente ai fini della decisione della causa la circostanza per cui, indipendentemente dalla mancata accettazione dell'eredità, l'omessa indicazione del cespite nella DSU non spiega alcuna efficacia sulla insorgenza del diritto dell'istante e, in via successiva, non integra il delitto di cui all'art. 7 del d.l. n.4 del 2019, tenuto conto che l'importo della quota ereditaria dell'immobile non risulterebbe superiore al limite previsto dalla legge – euro 30.000 – per poter accedere, nel concorso degli altri requisiti, non contestati nella specie, al beneficio assistenziale per cui è causa. . Sul punto giova, invero, l'insegnamento della Suprema Corte (V. Cass. SS.UU. n. 49686 del 13/07/2023) che, con ampie argomentazioni alle quali si rimanda, ha statuito il seguente principio di diritto «Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 dl, 28 gennaio 2019 n. 4, conv. in legge 28 marzo 2019 n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge». E, nel caso in esame, deve ritenersi accertato che l'infedele, in ipotesi, rappresentazione della consistenza del patrimonio immobiliare, non poteva incidere sull'an o sul quantum del beneficio richiesto (ed ottenuto).
Ne consegue che devono ritenersi insussistenti i presupposti per la revoca e, quindi, deve ritenersi sussistente il diritto dell'istante all'erogazione del beneficio in esame, con condanna CP_ dell' al pagamento di quanto dovuto.
LE SPESE DI LITE E IL DISPOSITIVO
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara sussistente il diritto della parte ricorrente al CP_ beneficio revocato, con la condanna dell' al pagamento di quanto dovuto;
CP_ condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1865,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Napoli, 11.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo