Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2597/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
Dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 6.08.2024 avente ad oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sassari, via Parte_1 C.F._1
Stintino n. 2, presso lo Studio dell'Avv. Pietro Casu (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende giusta procura speciale conferita in calce al ricorso,
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Sassari, Viale Mameli n° Parte_2 C.F._3
75, presso e nello studio dell'Avv. Stefano Sussarello (C.F. ) che la rappresenta e C.F._4
difende giusta delega in calce al ricorso in foglio separato,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 6.08.2024, premesso di aver contratto matrimonio in Santa Teresa di Gallura in data 10.09.2009, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al numero 5 parte 1 ufficio 1, optando per il regime della pagina 1 di 7
Hanno rappresentato che dalla separazione erano trascorsi i termini di legge per dar corso alla richiesta di divorzio congiunto, senza che nelle more fosse intervenuta tra i coniugi alcuna riconciliazione spirituale o materiale.
Hanno allegato, inoltre, di aver acquistato durante il loro matrimonio due immobili situati nel comune di Pisa: il primo, con atto di compravendita del 7 settembre 2016, ubicato in via Cattaneo n. 159, al prezzo di € 185.000 e per il cui pagamento il signor ha stipulato un mutuo ipotecario del Parte_1
valore di € 96.051,45; il secondo, posto in via Giovanni Bovio n. 52, comperato il 27 settembre 2019 per un importo di € 192.000, per il cui acquisto la signora LI ha contratto un mutuo ipotecario per l'importo di € 153.000,00.
Nell'ottica di regolamentare le condizioni dello scioglimento del matrimonio, i coniugi hanno deciso di procedere alla cessione dell'intero compendio immobiliare in favore della sig.ra con Parte_2
contestuale accollo da parte di questa dei corrispondenti mutui e a fronte del pagamento in favore del signor della somma complessiva di € 100.000,00. Parte_1
Hanno quindi chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, ordinando al competente Ufficiale dello Stato civile l'annotazione provvedimento;
hanno altresì domandato che l'accoglimento delle condizioni di accordo tra le parti, così come formulate nel ricorso congiunto e qui di seguito riportate, siano accompagnate dall'ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di procedere alla trascrizione dei relativi trasferimenti immobiliari con esonero da ogni responsabilità:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Con la firma del presente atto il sottoscritto nato a [...] il 16 Parte_1
dicembre1973 e residente a [...], c.f. trasferisce ad C.F._1
ogni effetto di legge, in piena ed assoluta proprietà alla coniuge nata a [...] il Parte_2
27.4.1970 e residente in [...], c.f. , che accetta C.F._3
e acquista (per il complessivo prezzo di € 100.000,00 (diconsi euro centomila\00) i diritti pari ad 1/2
(un mezzo) al medesimo spettanti sui seguenti beni immobili:
- immobile sito in Comune di Pisa, via Cattaneo n. 159, e precisamente appartamento al secondo piano, composto da cinque vani catastali;
confinante con la detta via, parti condominiali, proprietà
, salvo altri;
il tutto meglio distinto al locale NCEU al foglio 39, particella 211, sub 6, zona Per_1
pagina 2 di 7 censuaria 1, cat. A/2, cl. 1, vani 5, r.c. euro 464,81, ad essi pervenuto in forza di atto pubblico di compravendita del 7 settembre 2016, Notaio dr. , Rep. 114220, Racc. 17010; Persona_2
- immobile sito in Comune di Pisa, via Giovanni Bovio n. 52, e precisamente appartamento per civile abitazione ubicato al piano terzo (quarto fuori terra) del maggior fabbricato sito in Pisa, via Giovanni
Bovio n. 52, composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, studio e bagno;
confinante con proprietà aventi causa da proiezione su via Bovio, salvo altri;
il tutto Pt_3 Per_3
meglio distinto al locale NCEU al foglio 125, particella 362, sub 11, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, vani 5,5, superficie catastale totale mq. 85, r.c. euro 688,82, ad essi pervenuto in forza di atto pubblico del 27 settembre 2019, Notaio dr. , Rep. 27306, Racc. 13341. Persona_4
Tale cessione viene espressamente pattuita a corpo e non a misura, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui gli immobili attualmente si trovano, che la sig.ra dichiara di ben conoscere ed Parte_2
accettare.
I coniugi concordano che il prezzo della presente vendita, come detto complessivamente quantificato in
€ 100.000,00 (diconsi euro centomila\00) verrà corrisposto secondo le seguenti modalità: bonifico bancario in favore del sig. sul conto corrente IBAN Parte_1
[...] ad egli intestato;
concordano, altresì, che il bonifico verrà effettuato in sostanziale contestualità al deposito telematico delle note di trattazione scritta sottoscritte dalle parti, nelle quali daranno compiutamente atto degli estremi dell'avvenuto pagamento ad ogni effetto di legge. Le parti dispensano il Conservatore dei Registri Immobiliari dall'iscrivere ipoteca legale.
È compreso nella vendita ogni inerente diritto, azione e ragione, inclusa una quota proporzionale di comproprietà su tutti gli elementi del fabbricato che per legge o per destinazione costituiscono oggetto di condominio, con tutte le precisazioni ed esclusioni contenute negli atti di compravendita del 7 settembre 2016, Notaio dr. , Rep. 114220, Racc. 17010, e del 27 settembre Persona_2
2019, Notaio dr. , Rep. 27306, Racc. 13341, nonché negli atti e nei documenti in essi Persona_4
citati che la sottoscritta dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte. Parte_2
A decorrere dal 25 giugno 2024, la parte acquirente si obbliga a pagare, accollandoseli e facendo proprie le quote nominali degli importi dovuti, i ratei connessi ad entrambi i mutui di cui ai punti d) ed f) della premessa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti. In relazione all'accollo di cui sopra, dunque, la parte promittente acquirente assume a suo carico il pagamento delle corrispondenti rate di ammortamento dei mutui dovuto alle parti mutuanti e, relativamente alla quota accollatasi, assume tutti gli obblighi nascenti dai detti contratti di mutuo, contestualmente impegnandosi alla restituzione di quanto frattanto eventualmente versato dal sig. a decorrere dal 25.6.2024 ed Parte_1
pagina 3 di 7 in ogni caso impegnandosi a tenere quest'ultimo indenne da ogni e qualsiasi onere e pretesa che chiunque avesse eventualmente ad avanzare con riferimento agli immobili oggetto di trasferimento.
Sempre a decorrere dal 25 giugno 2024, fermo quanto previsto al capoverso che precede, i frutti degli immobili spetteranno unicamente alla parte acquirente, che ne assume anche ogni connesso onere: in particolare, a far data dal 25 giugno 2024, la LI subentra nella esclusiva titolarità del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di via Bovio n. 52, Pisa, distinto al locale NCEU al fg. 125,
p.lla 362, sub 11, e ne percepirà integralmente i relativi canoni, al netto di eventuali oneri e costi sostenuti dal nelle more della registrazione del subentro. Parte_1
Trattandosi di trasferimento effettuato nell'ambito della crisi coniugale e/o del suo componimento, comunque allo scopo di regolamentare i rispettivi rapporti economici e patrimoniali come esplicitati e formalizzati nel presente atto - così come espressamente richiesto dall'art. 19 della legge 6 marzo
1987, n. 74, interpretato secondo i principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale nr. 154 del
10 maggio 1999 ed alla circolare del Ministero delle Finanze n. 49 del 16 marzo 2000 - i ricorrenti invocano l'esenzione del relativo trasferimento immobiliare da ogni imposta registro-catastale e ipotecaria anche in considerazione del fatto che detto trasferimento immobiliare è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, formalizzato in sede di divorzio secondo i principi espressi nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21761/2021.
Il sottoscritto in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi in materia urbanistica, Parte_1
rende le seguenti dichiarazioni, delle quali la sig.ra prende atto e, a propria volta e Parte_2
quale comproprietaria, conferma la correttezza.
Quanto all'immobile di via Cattaneo n. 159, Pisa, distinto al locale NCEU al fg. 39, p.lla 211, sub 6:
- che l'immobile è conforme alla planimetria depositata al catasto fabbricati in data 9 marzo 2016, protocollo nr. PI0017983 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- che la costruzione del fabbricato in questione è stata iniziata anteriormente al primo settembre 1967;
- che in seguito l'immobile non è stato oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto licenza, concessione o autorizzazione alcuna, ad eccezione della concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di Pisa in data 5 novembre 1996, protocollo n. 4890, nonché dei lavori autorizzati con comunicazione inizio lavori in data 24 novembre 2011, pratica n. 4400;
- che l'immobile è privo del certificato di agibilità;
- che l'immobile è dotato di attestato di prestazione energetica in corso di validità, rilasciato dall'ingegner in data 30 marzo 2016 e protocollato dal Comune di Pisa con il Persona_5
pagina 4 di 7 numero 25141, già in possesso della sig.ra e che si produce in allegato al presente Parte_2
ricorso.
Quanto all'immobile di via Bovio n. 52, Pisa, distinto al locale NCEU al fg. 125, p.lla 362, sub 11:
- che l'immobile è conforme alla planimetria depositata al catasto fabbricati in data 2 dicembre 2011, protocollo nr. PI0232455 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- che la costruzione del fabbricato in questione è stata iniziata anteriormente al primo settembre 1967;
- che in seguito l'immobile non è stato oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto licenza, concessione o autorizzazione alcuna, ad eccezione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, per i quali è stato rilasciato dal Comune di Pisa il relativo Nulla Osta in data 23 novembre 1987, protocollo generale n. 23936 e protocollo speciale n. 2014/87; di alcuni interventi ed in particolare l'apertura di un lucernario, la modifica dei lucernari già assentiti, il parziale cambio di destinazione d'uso del piano sottotetto da soffitta a civile abitazione, per i quali è stata rilasciata dal Comune di Pisa la concessione edilizia in sanatoria n. 4962 del 5 dicembre 1996; di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, per i quali è stata presentata al Comune di Pisa la Denuncia di Inizio Attività in data 30 dicembre 2009, protocollo n. 4820;
- che l'immobile è privo del certificato di agibilità;
- che l'immobile è dotato di attestato di prestazione energetica in corso di validità, rilasciato dall'ingegner in data 10 luglio 2018, già in possesso della sig.ra Persona_6 Parte_2
e che si produce in allegato al presente ricorso.
4) Le parti si impegnano a collaborare lealmente e a trasmettere senza ritardo ogni documentazione in loro possesso eventualmente richiesta dall'Istituto di Credito per l'accollo del mutuo e per la chiusura dei conti correnti cointestati;
5) Con compensazione di spese e compensi professionali e rinunzia all'impugnazione per l'ipotesi di integrale recepimento delle condizioni di divorzio come più sopra indicate;
”
All'udienza del 3.12.2024 le parti, presenti personalmente, hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come codificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda pagina 5 di 7 principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti e relativo ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte in quanto regolamentano compiutamente i rapporti economici.
Con riferimento alle statuizioni relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione negoziale, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il
Collegio darne esecuzione.
Si ritiene difatti che la decisione dei ricorrenti di trasferire la proprietà del complesso immobiliare situato nel comune di Pisa, acquistato in costanza di matrimonio in regime di separazione dei beni, interamente alla signora LI, a fronte del versamento di questa della cifra di 100.000€ al signor costituisce piena espressione della capacità delle parti di autodeterminarsi responsabilmente Parte_1
nel definire la crisi coniugale.
La giurisprudenza di legittimità ha, anche recentemente, ribadito la validità degli accordi di regolamentazione dell'assetto patrimoniale ed economico fra coniugi raggiunti in sede di separazione personale o divorzio congiunto.
L'autonomia privata di cui tali intese sono manifestazione, infatti, è ritenuta meritevole di considerazione: tali clausole, che rispecchiano e rispondono agli interessi delle parti, non solo esprimono un momento di collaborazione tra i coniugi all'interno di un contesto conflittuale come quello della crisi coniugale, ma altresì svolgono una funzione preventiva rispetto a possibili ed eventuali controversie di tipo economiche.
La natura e la causa dell'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Santa Teresa di Gallura in data 10.09.2009 tra
(C.F. ) nato a [...] il 16 dicembre Parte_1 C.F._1
1973 e residente a [...] e (C.F. Parte_2
) nata a [...] il [...], residente a [...], atto C.F._3
trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del comune di Santa Teresa di Gallura, al n. 5 parte 1, ufficio 1, alle condizioni sopra concordate da ritenersi qui integralmente trascritte, mandando alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Teresa per l'annotazione della presente sentenza. pagina 6 di 7 2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari il 7 gennaio 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 7 di 7