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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/08/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1161/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Macerata, Strada Cluentina n. 57/A, quivi elettivamente domiciliata alla Piazza della Libertà n. 25, presso lo studio dell'Avv. Alberto
Feliziani, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Silvia Squadroni, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma al Viale Altiero Spinelli n. 30, elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno alla Piazza Roma n. 3, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Bonelli, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito
Notaio Dott. in Roma del 19.10.2007 Persona_1 appellata
1 Oggetto: rapporti fideiussori – risarcimento danni per illegittima iscrizione ipotecaria – illegittima segnalazione alla TR IS, appello avverso la sentenza n. 545/2022 emessa in data 1.06.2022 dal Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 545/2022 emessa in data 1.06.2022 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di (rimasta contumace per
[...] Controparte_1 tutto il giudizio), al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno nell'ammontare di
€.40.000.000 o in altra somma ritenuta di giustizia, lamentando la illegittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita sui beni intestati ai soci e fideiussori (per un valore eccedente e sproporzionato rispetto all'importo del credito), anziché su quelli della società pur essendo liberi da vincoli pregiudizievoli, nonché l'omessa esecuzione sul patrimonio societario,
l'omessa preventiva escussione della polizza fidejussoria Eurofidi S.p.a. e la segnalazione a sofferenza alla TR IS senza preavviso, con conseguente allarme del sistema bancario e successiva revoca degli affidamenti, lamentando la violazione dei doveri di correttezza e buona fede della banca per la mancata adesione all'accordo di ristrutturazione del debito ex art 182 bis L.F., ritenuto dal giudicante non provato il nesso causale tra le revoche in blocco degli affidamenti bancari e l'iscrizione ipotecaria eseguita dalla banca convenuta sui beni dei fideiussori con segnalazione alla TR IS, né essendo vietato che il creditore possa preventivamente ipotecare i beni dei garanti e poi quelli del debitore principale, né potendo configurarsi la violazione del beneficio di escussione invero applicabile in sede esecutiva e a carico delle sole società di persone e non anche alle iscrizioni ipotecarie di cui, peraltro, potrebbero eventualmente dolersi i soli soci fideiussori e non anche la società garantita, ha rigettato tutte le domande, nulla disponendo sulle spese.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , Parte_1 chiedendone la riforma per aver omesso di considerare la segnalazione a sofferenza della società attrice e dei soci fideiussori, facendone derivare l'inevitabile e repentino default, risultando versata in atti la formale comunicazione indirizzata alla società e ai soci riportante l'esplicita segnalazione alla TR IS “a far data dal mese di Novembre 2012”, essendo altresì erroneo che l'obbligo di preavviso di segnalazione rilevi solo per i crediti al consumo e non anche per le persone giuridiche;
inoltre il primo giudice non ha dato rilevanza alla generale condizione di insolvenza in cui versava la società, come risultante dai
2 bilanci 2009/2011 depositati in atti, né all'iscrizione ipotecaria sui beni dei soci determinante il blocco dell'attività d'impresa a seguito della richiesta di rientro degli affidamenti in pochissimi giorni, né alla mancanza dei presupposti di inadempimento per la segnalazione, né alla mancanza di prova che il patrimonio della società fosse libero da vincoli, né alla sproporzione tra il credito fatto valere dalla banca e l'iscrizione ipotecaria, né alla violazione del beneficio di escussione applicabile non solo alle azioni esecutive e determinante la violazione degli obblighi di buona fede.
Si è regolarmente costituita in giudizio contestando in Controparte_1 modo specifico l'avverso gravame, preliminarmente rilevando che la notifica dell'atto di citazione in primo grado, eseguita a mezzo PEC in data 28.02.2020, non sarebbe stata correttamente processata poiché pervenuta in piena emergenza Covid e, pertanto, ha chiesto la rimessione in termini al fine di essere autorizzata a provvedere al deposito della documentazione ipocatastale finalizzata a dimostrare la sussistenza delle iscrizioni pregiudizievoli sul patrimonio immobiliare della società debitrice;
quanto al merito, ha evidenziato la correttezza della sentenza impugnata che ha rigettato la domanda attorea per l'infondatezza e carenza probatoria delle circostanze allegate, oltre che supportate da una documentazione incompleta e prodotta solo in stralcio, quali i bilanci e l'accordo di ristrutturazione, mentre dalla documentazione in atti non si evince se la segnalazione alla
TR IS sia avvenuta su impulso della banca convenuta o di altro istituto di credito e, comunque, le comunicazioni di revoca affidamenti e messa in mora non sono riconducibili alla contestata segnalazione, ma piuttosto all'inadempimento della società; quanto al lamentato mancato preavviso di segnalazione, inammissibile è da ritenersi la produzione in appello della Circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia asseritamente oggetto di violazione poiché tardiva e, pertanto, tamquam non esset, sempre fermo restando che l'onere preventivo di avviso al debitore è da ritenersi rilevante solo qualora si tratti di segnalazioni per credito al consumo non riguardanti la società garantita, ma i soli garanti anche consumatori;
dall'analisi dei bilanci si desume che il default della società è principalmente legato al declino del settore e alle inefficienze della struttura della stessa e non alla Contr illegittima segnalazione e, anche se essa fosse stata eseguita da parte di non esiste alcun nesso tra quest'ultima e la rilevante perdita di fatturato registrata nell'anno 2012, che rappresenta in sostanza il danno lamentato dall'appellante; non risulta alcuna evidente sproporzione tra credito e iscrizione ipotecaria, il cui valore rappresenta meno del doppio del credito vantato e tale rapporto risulta coerente, se si consideri che nella vendita coattiva il prezzo di vendita viene spesso ribassato e quindi la procedura esecutiva potrebbe non risultare sufficiente al soddisfacimento del creditore;
corretta è la rilevata carenza di
3 legittimazione attiva nel presupposto che chi si duole della iscrizione ipotecaria è un soggetto diverso da quello ipotecato, non sussistendo una sorta di beneficio d'ordine (tale per cui il creditore debba dapprima ipotecare i beni del debitore principale e poi quelli dei garanti), né di escussione applicabile alle sole azioni esecutive.
A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
La Corte rigetta la richiesta di rimessione in termini di parte appellata ed annessa autorizzazione al deposito della documentazione ipocatastale comprovante la presenza di iscrizioni ipotecarie sugli immobili della società debitrice, sia in quanto la contumacia della banca risulta correttamente dichiarata in primo grado in ragione della regolarità della notifica dell'atto di citazione eseguita a mezzo PEC in data 28.02.2020, quando non erano ancora intervenute le restrizioni del lockdown disposte successivamente a far data dall'11.03.2020 e che, comunque, non avrebbero potuto influire sul processo notificatorio previsto per i messaggi PEC, la cui consegna nell'apposita casella avviene in modo automatico e senza l'intervento di una persona fisica, così come avviene in modo automatico la generazione delle ricevute di accettazione e di consegna, sia in quanto la presenza delle iscrizioni a carico della società è da ritenersi del tutto irrilevante per dimostrare la legittimità dell'iscrizione ulteriore a carico dei beni dei garanti, oggetto di contestazione, in quanto il creditore non ha un obbligo di preventiva “escussione” (rectius: iscrizione) del patrimonio della debitrice principale, che nel qual caso è una società di capitali, ma se anche fosse stata a base personale sarebbe stato irrilevante, in quanto l'art. 1944 c.c., nel regolare l'obbligazione del fideiussore in solido col debitore principale, si riferisce espressamente ai beni da sottoporre ad esecuzione e non alle formalità ipotecarie (cfr., altresì, pag. 4 sent.).
Muovendo da tale premessa e passando allo scrutinio dei motivi di gravame, tutti suscettibili di trattazione congiunta attesa la matrice unica, in punto di fatto, della lamentata preventiva iscrizione a carico dei beni dei fideiussori e/o a prescindere da quelli societari, quale comportamento asseritamente illegittimo che avrebbe generato il danno a carico della debitrice principale (che, peraltro, se ne duole in modo inammissibile, in quanto carente di ogni legittimazione in tal senso, anche a nome dei propri garanti, estranei al processo), il
Collegio reputa la legittimità della segnalazione a sofferenza della società debitrice e dei soci fideiussori alla TR IS (quale unica responsabile -secondo la tesi appellante- della crisi economica dell'impresa), atteso che per ottenere il risarcimento dei danni richiesti non è sufficiente la produzione della formale comunicazione indirizzata alla società e ai soci
4 Contr riportante l'esplicita segnalazione, ma occorre dimostrare che essa provenga a cura di odierna parte in causa (prova che non è stata fornita, potendo la segnalazione essere partita da qualsiasi altro istituto di credito, essendo particolarmente numerose le esposizioni bancarie della società, come si evince dall'elenco degli istituti di credito del piano ex art. 182 bis L.F. depositato presso il Tribunale di Macerata), oltre alla sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il danno, ugualmente carente sotto il profilo probatorio anche in considerazione della mancanza della certezza che la segnalazione sia provenuta dalla banca attuale parte appellata che, ad ogni buon conto, a fronte dell'inadempimento della società, si sarebbe comunque limitata a preservare le proprie ragioni creditorie mediante la contestata iscrizione ipotecaria, senza agire esecutivamente e violare il principio del beneficio di escussione.
“Né parte attrice spiega perché l'iscrizione dell'ipoteca sui beni dei soci fideiussori sia in grado di esplicare danni maggiori di quelli che sarebbero potuti derivare alla società dalla iscrizione sui suoi beni sociali;
né spiega come possa derivare da una iscrizione di ipoteca sui beni dei soci fideiussori (e non, come parrebbe più logico, da un vincolo su tutti i beni sociali) il blocco dell'attività d'impresa ed il conseguente default della stessa, considerato peraltro che una iscrizione ipotecaria non pregiudica l'utilizzo dei beni né la loro astratta commerciabilità”, come anche ritenuto con convincente e condivisibile motivazione dal giudice di prime cure (cfr. pag. 3 sent.).
E', inoltre, da considerare la circostanza che l'obbligo di preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia sia rilevante solo nei confronti di tutte le persone fisiche, anche se non sono consumatori, ma non anche per le persone giuridiche, nella cui categoria rientra l'appellante quale società di capitali, come condivisibilmente ritenuto dal costante orientamento di legittimità, secondo cui in tema di segnalazione alle società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 385/1993, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'obbligo di preventivo avviso al debitore assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo (cfr.
Cass., Ord., 13 dicembre 2021, n. 39769; Ord. n. 14382/2021; Collegio di Coordinamento, decisione n. 4632 del 15.05.2023):.
Di tale avviso anche l'Arbitro Bancario Finanziario: “Nell'ipotesi di segnalazione alla
TR IS della Banca d'Italia, non sussiste in capo all'intermediario finanziario
l'obbligo della preventiva comunicazione qualora il soggetto segnalato sia una persona giuridica e non un consumatore” (ABF, Collegio di Napoli, 9.04.2014, n. 2201).
5 Priva di fondamento è, inoltre, anche l'ultima notazione riguardante l'asserita sproporzione del valore dell'iscrizione ipotecaria, che nella prassi avviene per un valore superiore di circa la metà di quello del credito garantito, come nel caso in esame, in cui la banca ha inteso espressamente considerare che nella vendita coattiva il prezzo di vendita viene spesso ribassato e che, quindi, la procedura esecutiva potrebbe non risultare sufficiente a soddisfare il credito vantato.
Al lume delle suesposte considerazioni, rigettato ogni mezzo istruttorio in quanto irrilevante, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il principio della soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 545/2022 emessa in data 1.06.2022 dal Tribunale di Macerata, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.6.946 (di cui €.
2.058 per studio controversia, €.
1.418 per fase introduttiva ed €.
3.470 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 5.08.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1161/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Macerata, Strada Cluentina n. 57/A, quivi elettivamente domiciliata alla Piazza della Libertà n. 25, presso lo studio dell'Avv. Alberto
Feliziani, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Silvia Squadroni, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma al Viale Altiero Spinelli n. 30, elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno alla Piazza Roma n. 3, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Bonelli, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito
Notaio Dott. in Roma del 19.10.2007 Persona_1 appellata
1 Oggetto: rapporti fideiussori – risarcimento danni per illegittima iscrizione ipotecaria – illegittima segnalazione alla TR IS, appello avverso la sentenza n. 545/2022 emessa in data 1.06.2022 dal Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 545/2022 emessa in data 1.06.2022 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di (rimasta contumace per
[...] Controparte_1 tutto il giudizio), al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno nell'ammontare di
€.40.000.000 o in altra somma ritenuta di giustizia, lamentando la illegittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita sui beni intestati ai soci e fideiussori (per un valore eccedente e sproporzionato rispetto all'importo del credito), anziché su quelli della società pur essendo liberi da vincoli pregiudizievoli, nonché l'omessa esecuzione sul patrimonio societario,
l'omessa preventiva escussione della polizza fidejussoria Eurofidi S.p.a. e la segnalazione a sofferenza alla TR IS senza preavviso, con conseguente allarme del sistema bancario e successiva revoca degli affidamenti, lamentando la violazione dei doveri di correttezza e buona fede della banca per la mancata adesione all'accordo di ristrutturazione del debito ex art 182 bis L.F., ritenuto dal giudicante non provato il nesso causale tra le revoche in blocco degli affidamenti bancari e l'iscrizione ipotecaria eseguita dalla banca convenuta sui beni dei fideiussori con segnalazione alla TR IS, né essendo vietato che il creditore possa preventivamente ipotecare i beni dei garanti e poi quelli del debitore principale, né potendo configurarsi la violazione del beneficio di escussione invero applicabile in sede esecutiva e a carico delle sole società di persone e non anche alle iscrizioni ipotecarie di cui, peraltro, potrebbero eventualmente dolersi i soli soci fideiussori e non anche la società garantita, ha rigettato tutte le domande, nulla disponendo sulle spese.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , Parte_1 chiedendone la riforma per aver omesso di considerare la segnalazione a sofferenza della società attrice e dei soci fideiussori, facendone derivare l'inevitabile e repentino default, risultando versata in atti la formale comunicazione indirizzata alla società e ai soci riportante l'esplicita segnalazione alla TR IS “a far data dal mese di Novembre 2012”, essendo altresì erroneo che l'obbligo di preavviso di segnalazione rilevi solo per i crediti al consumo e non anche per le persone giuridiche;
inoltre il primo giudice non ha dato rilevanza alla generale condizione di insolvenza in cui versava la società, come risultante dai
2 bilanci 2009/2011 depositati in atti, né all'iscrizione ipotecaria sui beni dei soci determinante il blocco dell'attività d'impresa a seguito della richiesta di rientro degli affidamenti in pochissimi giorni, né alla mancanza dei presupposti di inadempimento per la segnalazione, né alla mancanza di prova che il patrimonio della società fosse libero da vincoli, né alla sproporzione tra il credito fatto valere dalla banca e l'iscrizione ipotecaria, né alla violazione del beneficio di escussione applicabile non solo alle azioni esecutive e determinante la violazione degli obblighi di buona fede.
Si è regolarmente costituita in giudizio contestando in Controparte_1 modo specifico l'avverso gravame, preliminarmente rilevando che la notifica dell'atto di citazione in primo grado, eseguita a mezzo PEC in data 28.02.2020, non sarebbe stata correttamente processata poiché pervenuta in piena emergenza Covid e, pertanto, ha chiesto la rimessione in termini al fine di essere autorizzata a provvedere al deposito della documentazione ipocatastale finalizzata a dimostrare la sussistenza delle iscrizioni pregiudizievoli sul patrimonio immobiliare della società debitrice;
quanto al merito, ha evidenziato la correttezza della sentenza impugnata che ha rigettato la domanda attorea per l'infondatezza e carenza probatoria delle circostanze allegate, oltre che supportate da una documentazione incompleta e prodotta solo in stralcio, quali i bilanci e l'accordo di ristrutturazione, mentre dalla documentazione in atti non si evince se la segnalazione alla
TR IS sia avvenuta su impulso della banca convenuta o di altro istituto di credito e, comunque, le comunicazioni di revoca affidamenti e messa in mora non sono riconducibili alla contestata segnalazione, ma piuttosto all'inadempimento della società; quanto al lamentato mancato preavviso di segnalazione, inammissibile è da ritenersi la produzione in appello della Circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia asseritamente oggetto di violazione poiché tardiva e, pertanto, tamquam non esset, sempre fermo restando che l'onere preventivo di avviso al debitore è da ritenersi rilevante solo qualora si tratti di segnalazioni per credito al consumo non riguardanti la società garantita, ma i soli garanti anche consumatori;
dall'analisi dei bilanci si desume che il default della società è principalmente legato al declino del settore e alle inefficienze della struttura della stessa e non alla Contr illegittima segnalazione e, anche se essa fosse stata eseguita da parte di non esiste alcun nesso tra quest'ultima e la rilevante perdita di fatturato registrata nell'anno 2012, che rappresenta in sostanza il danno lamentato dall'appellante; non risulta alcuna evidente sproporzione tra credito e iscrizione ipotecaria, il cui valore rappresenta meno del doppio del credito vantato e tale rapporto risulta coerente, se si consideri che nella vendita coattiva il prezzo di vendita viene spesso ribassato e quindi la procedura esecutiva potrebbe non risultare sufficiente al soddisfacimento del creditore;
corretta è la rilevata carenza di
3 legittimazione attiva nel presupposto che chi si duole della iscrizione ipotecaria è un soggetto diverso da quello ipotecato, non sussistendo una sorta di beneficio d'ordine (tale per cui il creditore debba dapprima ipotecare i beni del debitore principale e poi quelli dei garanti), né di escussione applicabile alle sole azioni esecutive.
A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
La Corte rigetta la richiesta di rimessione in termini di parte appellata ed annessa autorizzazione al deposito della documentazione ipocatastale comprovante la presenza di iscrizioni ipotecarie sugli immobili della società debitrice, sia in quanto la contumacia della banca risulta correttamente dichiarata in primo grado in ragione della regolarità della notifica dell'atto di citazione eseguita a mezzo PEC in data 28.02.2020, quando non erano ancora intervenute le restrizioni del lockdown disposte successivamente a far data dall'11.03.2020 e che, comunque, non avrebbero potuto influire sul processo notificatorio previsto per i messaggi PEC, la cui consegna nell'apposita casella avviene in modo automatico e senza l'intervento di una persona fisica, così come avviene in modo automatico la generazione delle ricevute di accettazione e di consegna, sia in quanto la presenza delle iscrizioni a carico della società è da ritenersi del tutto irrilevante per dimostrare la legittimità dell'iscrizione ulteriore a carico dei beni dei garanti, oggetto di contestazione, in quanto il creditore non ha un obbligo di preventiva “escussione” (rectius: iscrizione) del patrimonio della debitrice principale, che nel qual caso è una società di capitali, ma se anche fosse stata a base personale sarebbe stato irrilevante, in quanto l'art. 1944 c.c., nel regolare l'obbligazione del fideiussore in solido col debitore principale, si riferisce espressamente ai beni da sottoporre ad esecuzione e non alle formalità ipotecarie (cfr., altresì, pag. 4 sent.).
Muovendo da tale premessa e passando allo scrutinio dei motivi di gravame, tutti suscettibili di trattazione congiunta attesa la matrice unica, in punto di fatto, della lamentata preventiva iscrizione a carico dei beni dei fideiussori e/o a prescindere da quelli societari, quale comportamento asseritamente illegittimo che avrebbe generato il danno a carico della debitrice principale (che, peraltro, se ne duole in modo inammissibile, in quanto carente di ogni legittimazione in tal senso, anche a nome dei propri garanti, estranei al processo), il
Collegio reputa la legittimità della segnalazione a sofferenza della società debitrice e dei soci fideiussori alla TR IS (quale unica responsabile -secondo la tesi appellante- della crisi economica dell'impresa), atteso che per ottenere il risarcimento dei danni richiesti non è sufficiente la produzione della formale comunicazione indirizzata alla società e ai soci
4 Contr riportante l'esplicita segnalazione, ma occorre dimostrare che essa provenga a cura di odierna parte in causa (prova che non è stata fornita, potendo la segnalazione essere partita da qualsiasi altro istituto di credito, essendo particolarmente numerose le esposizioni bancarie della società, come si evince dall'elenco degli istituti di credito del piano ex art. 182 bis L.F. depositato presso il Tribunale di Macerata), oltre alla sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il danno, ugualmente carente sotto il profilo probatorio anche in considerazione della mancanza della certezza che la segnalazione sia provenuta dalla banca attuale parte appellata che, ad ogni buon conto, a fronte dell'inadempimento della società, si sarebbe comunque limitata a preservare le proprie ragioni creditorie mediante la contestata iscrizione ipotecaria, senza agire esecutivamente e violare il principio del beneficio di escussione.
“Né parte attrice spiega perché l'iscrizione dell'ipoteca sui beni dei soci fideiussori sia in grado di esplicare danni maggiori di quelli che sarebbero potuti derivare alla società dalla iscrizione sui suoi beni sociali;
né spiega come possa derivare da una iscrizione di ipoteca sui beni dei soci fideiussori (e non, come parrebbe più logico, da un vincolo su tutti i beni sociali) il blocco dell'attività d'impresa ed il conseguente default della stessa, considerato peraltro che una iscrizione ipotecaria non pregiudica l'utilizzo dei beni né la loro astratta commerciabilità”, come anche ritenuto con convincente e condivisibile motivazione dal giudice di prime cure (cfr. pag. 3 sent.).
E', inoltre, da considerare la circostanza che l'obbligo di preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia sia rilevante solo nei confronti di tutte le persone fisiche, anche se non sono consumatori, ma non anche per le persone giuridiche, nella cui categoria rientra l'appellante quale società di capitali, come condivisibilmente ritenuto dal costante orientamento di legittimità, secondo cui in tema di segnalazione alle società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 385/1993, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'obbligo di preventivo avviso al debitore assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo (cfr.
Cass., Ord., 13 dicembre 2021, n. 39769; Ord. n. 14382/2021; Collegio di Coordinamento, decisione n. 4632 del 15.05.2023):.
Di tale avviso anche l'Arbitro Bancario Finanziario: “Nell'ipotesi di segnalazione alla
TR IS della Banca d'Italia, non sussiste in capo all'intermediario finanziario
l'obbligo della preventiva comunicazione qualora il soggetto segnalato sia una persona giuridica e non un consumatore” (ABF, Collegio di Napoli, 9.04.2014, n. 2201).
5 Priva di fondamento è, inoltre, anche l'ultima notazione riguardante l'asserita sproporzione del valore dell'iscrizione ipotecaria, che nella prassi avviene per un valore superiore di circa la metà di quello del credito garantito, come nel caso in esame, in cui la banca ha inteso espressamente considerare che nella vendita coattiva il prezzo di vendita viene spesso ribassato e che, quindi, la procedura esecutiva potrebbe non risultare sufficiente a soddisfare il credito vantato.
Al lume delle suesposte considerazioni, rigettato ogni mezzo istruttorio in quanto irrilevante, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il principio della soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 545/2022 emessa in data 1.06.2022 dal Tribunale di Macerata, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.6.946 (di cui €.
2.058 per studio controversia, €.
1.418 per fase introduttiva ed €.
3.470 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 5.08.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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