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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/10/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott. Antonino Campanella Giudice relatore ed estensore dott. Giampaolo Bellofiore Giudice letti gli atti del procedimento iscritto al n. 36-1/2025 P.U., udita la relazione del Giudice relatore e sciogliendo la riserva dallo stesso assunta all'udienza del 25 settembre 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale della società:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Castelvetrano, via Rossini, n. 90, partita IVA e codice fiscale P.IVA_1
Motivi della decisione
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale della società debitrice - coincidente fino a prova contraria con la sede legale (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. un.,
n. 15872/2013; Cass. civ., n. 23719/2014) - sita in Castelvetrano, Comune che rientra nel circondario di competenza di questo Tribunale, da oltre un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
2. Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente Repubblica presso il Tribunale Parte_1 di Marsala, ai sensi dell'art. 37, comma 2, CCII.
3. La società intimata è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII, poiché svolge, tra l'altro, “commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori”, quale attività prevalente indicata nella visura camerale versata in atti.
4. Va ribadito, sotto il profilo probatorio, l'insegnamento giurisprudenziale - emerso sotto la vigenza della legge fallimentare (Cass. civ., n. 7372/2018) ed applicabile alla liquidazione giudiziale, stante il tenore dell'art. 121 CCII - che addossa all'impresa intimata l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
1 Va inoltre rammentato che, ai sensi dell'art. 121 CCII, occorre il rispetto “congiunto” e non alternativo dei menzionati limiti, nel senso che è sufficiente il superamento di uno di essi anche in uno soltanto degli esercizi in considerazione, perché si perda l'effetto di esonero dalla procedura concorsuale, senza che possa operarsi una media di periodo.
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, che questo Tribunale condivide, il possesso dei menzionati requisiti deve essere desunto dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, al cui deposito parte resistente è tenuta a norma dell'art. 41 comma 4, CCII.
I bilanci degli ultimi tre esercizi, benché costituiscano la base documentale imprescindibile della dimostrazione che parte resistente ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, tuttavia, non hanno certamente il valore di prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'impresa rimane onerata della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale (arg. ex Cass. civ., n. 24548/2016 e Cass. civ., n.
13746/2017).
Venendo al caso in esame, risultano superati i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d,
CCII.
In primo luogo, la società non ha prodotto i bilanci degli ultimi tre esercizi. Risulta versato in atti soltanto il bilancio del 2024, quindi, la resistente non ha assolto all'onere di provare il mancato superamento in ciascuno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Ad ogni modo, con riferimento all'importo dei debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la società resistente ha eccepito che non può essere considerato l'ammontare complessivo di €
2.518.945,08 indicato dal Pubblico Ministero in ricorso, poiché trattasi di debiti sub iudice, pertanto, secondo le allegazioni della resistente, va considerato soltanto il debito di € 490.437,17, cui va anche detratto il credito di circa € 15.000 per spese processuali vantato dalla società resistente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. A tal riguardo, va precisato quanto segue.
Con sentenza dell'11 febbraio 2022, la Commissione Tributaria provinciale di Trapani ha annullato i seguenti avvisi di accertamento: n. TY9036D00408 IRES-ALTRO 2015, n. TY9036D00408 IVA-
ALTRO 2015 e n. TY9036D00408 IRAP 2015 (allegato 1 alla memoria di costituzione). Con sentenza del 21 gennaio 2025, il Consiglio di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha condannato la stessa Agenzia al pagamento delle spese processuali del doppio grado, pari a euro 15.000 in favore dell'odierna resistente (allegato 2 alla memoria di costituzione).
Con sentenza del 6 novembre 2023, la Commissione Tributaria provinciale di Trapani ha annullato i seguenti avvisi di accertamento: n. TY9036D00274 IVA 2016, n. TY9036D00274 IRES-ALTRO
2 Controparte_2 2016 e n. TY9036D00274 IRAP 2016 (allegato 3 alla memoria di costituzione). Con la sentenza del
22 maggio 2025, il Consiglio di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha condannato la società odierna resistente al pagamento delle spese processuali del doppio grado, pari a euro 8.200, oltre accessori di legge (allegato 4 alla memoria di costituzione).
Con sentenza del 6 novembre 2023, la Commissione Tributaria provinciale di Trapani ha annullato i seguenti avvisi di accertamento: n. TY9036D00705 IVA 2017, n. TY9036D00705 IRES-ALTRO
2017 e n. TY9036D00705 IRAP 2017 (allegato 5 alla memoria di costituzione). Con la sentenza del
22 maggio 2025, il Consiglio di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha condannato la società odierna resistente al pagamento delle spese processuali del doppio grado, pari a euro 10.700, oltre accessori di legge (allegato 6 alla memoria di costituzione).
Con sentenza del 6 novembre 2023, la Commissione Tributaria provinciale di Trapani ha annullato i seguenti avvisi di accertamento: n. TY9036D00706 IVA 2018, n. TY9036D00706 IRES-ALTRO
2018 e n. TY9036D00706 IRAP 2018 (allegato 7 alla memoria di costituzione). Con la sentenza del
22 maggio 2025, il Consiglio di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha condannato la società odierna resistente al pagamento delle spese processuali del doppio grado pari a euro 8.200, oltre accessori di legge (allegato 10 alla memoria di costituzione).
Con sentenza del 6 novembre 2023, la Commissione Tributaria provinciale di Trapani ha annullato i seguenti avvisi di accertamento: n. TY9076D00909 RITENUTA 2018 (allegato 8 alla memoria di costituzione). Con la sentenza del 22 maggio 2025, il Consiglio di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha condannato la società odierna resistente al pagamento delle spese processuali del doppio grado pari a euro 6.300, oltre accessori di legge (allegato 9 alla memoria di costituzione).
Premesso che, secondo quanto emerge dagli atti processuali prodotti da parte resistente, è provato il credito di euro 15.000 per spese processuali (per la sentenza del 21 gennaio 2025 Consiglio di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia), tuttavia, sono anche provati, debiti per spese processuali della stessa società resistente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per complessivi euro 33.400 oltre accessori di legge, per effetto delle altre quattro suindicate sentenze del Consiglio di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia.
Inoltre, a seguito delle sentenze di appello sfavorevoli alla società resistente, sono state riformate le sentenze della Commissione Tributaria provinciale di Trapani che aveva annullato i numerosi avvisi di accertamento.
3 Tanto premesso, sebbene dagli atti prodotti dalla società resistente non emergano gli importi dei singoli avvisi di accertamento impugnati, tali importi possono desumersi, in assenza di contrarie allegazioni, dalla nota prodotta depositata in data 01 luglio 2025 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, contenente il prospetto dei debiti tributari. Dalla citata nota, risulta che il solo avviso di accertamento unificato n. TY9036D00274/2022 del 2016 (che, in assenza di allegazioni contrarie, deve presumersi corrispondente ai tre avvisi di accertamento del 2016 oggetto della sentenza del 22 maggio 2025 del Consiglio di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia) è pari a euro
571.910,87. Tale importo, sommato all'importo dei debiti non sub iudice (€ 490.437,17 quale “totale residuo al netto dell'importo sospeso”) determina il superamento del limite di cui all'art. 2, comma
1, lett. d), n. 3, CCII.
Né consente di pervenire a diversa conclusione, la volontà di parte resistente di ricorrere in
Cassazione avverso le sentenze sfavorevoli del Consiglio di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia poiché, secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi durante la vigenza della legge fallimentare e applicabile anche al codice della crisi, la contestazione giudiziale dei debiti non ne impedisce l'inclusione nel computo dell'indebitamento complessivo (sul punto, si veda Cass. civ., n.
601/2017) ai fini del raggiungimento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
5. Il limite di € 30.000 posto dall'art. 49, comma 5, CCII - con la ratio di riservare l'apertura della più complessa ed incisiva tra le procedure concorsuali alle fattispecie capaci di determinare un effettivo turbamento dell'ordinario funzionamento del mercato, esentando o indirizzando verso soluzioni alternative le crisi di modeste dimensioni oggettive - deve essere verificato con riferimento non al solo credito del soggetto ricorrente, ma in base a tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria (arg. ex Cass. civ., n. 26926/2017), valutati alla data della decisione sull'istanza e non al momento della sua proposizione (arg. ex Cass. civ., n. 16683/2018).
A tal proposito, l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti esigibili superiore alla soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII, tenuto conto dell'esposizione debitoria, anche soltanto di quella non contestata (€ 490.437,17) nei confronti dell' e dalla stessa Agenzia Controparte_3 riferito quale “totale residuo al netto dell'importo sospeso” (cfr. nota depositata in data 07 luglio
2025).
6. Quanto al requisito oggettivo dell'insolvenza di cui all'art. 1, comma 2, lett. B), CCII, va osservato che la società ricorrente si trova in stato di liquidazione dal 18 dicembre 2020 (data di iscrizione della liquidazione volontaria risultante dalla visura camerale in atti).
Per la valutazione dello stato di insolvenza di una società in liquidazione, deve darsi seguito ai principi affermati già affermati dalla Corte di Cassazione prima dell'introduzione del Codice della Crisi, secondo cui «Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione
4 dell'art. 5 l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali» (v. Cass. civ., n. 15948/2017), «e ciò in quanto - non proponendosi la impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte» (Cass. civ., n. 19414/2017; conf. Cass. civ., n. 25167/2016; Cass. civ., n. 13644/2013; Cass. civ., n. 21834/2009).
La Corte di Cassazione - sempre con riferimento alla valutazione dello stato di insolvenza delle società in liquidazione - ha precisato che deve tenersi conto «anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice, con giudizio che - quando sia espressamente motivato - si sottrae al controllo in questa sede» (Cass. civ., n. 24948/2019 e n.
18137/2018).
Ciò premesso, nel caso di specie, la società resistente non formulato specifiche allegazioni a tal riguardo e, inoltre, non ha fornito prova in ordine alle concrete attività di liquidazione già poste in essere, né alla relativa tempistica.
In assenza di specifiche allegazioni in ordine a tali aspetti e stante i dati emersi dall'istruttoria - persistendo i debiti emersi dagli atti - manca ogni elemento utile a dimostrare non solo che il patrimonio della società sia idoneo a soddisfare, per intero ed in egual misura, i creditori, ma anche con quale tempistica la società ritiene di potere far fronte al soddisfacimento dei creditori essendo in liquidazione dal 18 dicembre 2020, «non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito» (Cass. civ., n. 24948/2019 e Cass. civ., n. 18137/2018).
Sulla base di tutti gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria e delle superiori considerazioni, sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale della società.
7. La società resistente è stata cancellata il 17 gennaio 2025 (cfr. visura camerale in atti), pertanto la presente pronuncia è tempestiva, poiché la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore (art. 33, comma 1, CCII) cessazione che, per le imprese iscritte, coincide con la cancellazione dal registro delle imprese (art. 33, comma 2, CCII).
Per questi motivi
tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
Dichiara
5 l'apertura della liquidazione giudiziale della società
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Castelvetrano, via Rossini, n. 90, partita IVA e codice fiscale P.IVA_1
Nomina
Giudice delegato il dott. Antonino Campanella
Nomina
Curatore l'Avv. Federica Armata, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII.
Stabilisce il giorno 05 febbraio 2026, ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato.
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.
6 Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ex art. art. 10, comma 3, CCII.
Segnala al curatore che devono tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ex art. 146 d.P.R. n. 115 del 2002.
Dispone che la presente sentenza venga notificata alla società soggetta a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al Pubblico Ministero ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
09 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott. Antonino Campanella Giudice relatore ed estensore dott. Giampaolo Bellofiore Giudice letti gli atti del procedimento iscritto al n. 36-1/2025 P.U., udita la relazione del Giudice relatore e sciogliendo la riserva dallo stesso assunta all'udienza del 25 settembre 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale della società:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Castelvetrano, via Rossini, n. 90, partita IVA e codice fiscale P.IVA_1
Motivi della decisione
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale della società debitrice - coincidente fino a prova contraria con la sede legale (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. un.,
n. 15872/2013; Cass. civ., n. 23719/2014) - sita in Castelvetrano, Comune che rientra nel circondario di competenza di questo Tribunale, da oltre un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
2. Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente Repubblica presso il Tribunale Parte_1 di Marsala, ai sensi dell'art. 37, comma 2, CCII.
3. La società intimata è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII, poiché svolge, tra l'altro, “commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori”, quale attività prevalente indicata nella visura camerale versata in atti.
4. Va ribadito, sotto il profilo probatorio, l'insegnamento giurisprudenziale - emerso sotto la vigenza della legge fallimentare (Cass. civ., n. 7372/2018) ed applicabile alla liquidazione giudiziale, stante il tenore dell'art. 121 CCII - che addossa all'impresa intimata l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
1 Va inoltre rammentato che, ai sensi dell'art. 121 CCII, occorre il rispetto “congiunto” e non alternativo dei menzionati limiti, nel senso che è sufficiente il superamento di uno di essi anche in uno soltanto degli esercizi in considerazione, perché si perda l'effetto di esonero dalla procedura concorsuale, senza che possa operarsi una media di periodo.
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, che questo Tribunale condivide, il possesso dei menzionati requisiti deve essere desunto dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, al cui deposito parte resistente è tenuta a norma dell'art. 41 comma 4, CCII.
I bilanci degli ultimi tre esercizi, benché costituiscano la base documentale imprescindibile della dimostrazione che parte resistente ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, tuttavia, non hanno certamente il valore di prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'impresa rimane onerata della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale (arg. ex Cass. civ., n. 24548/2016 e Cass. civ., n.
13746/2017).
Venendo al caso in esame, risultano superati i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d,
CCII.
In primo luogo, la società non ha prodotto i bilanci degli ultimi tre esercizi. Risulta versato in atti soltanto il bilancio del 2024, quindi, la resistente non ha assolto all'onere di provare il mancato superamento in ciascuno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Ad ogni modo, con riferimento all'importo dei debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la società resistente ha eccepito che non può essere considerato l'ammontare complessivo di €
2.518.945,08 indicato dal Pubblico Ministero in ricorso, poiché trattasi di debiti sub iudice, pertanto, secondo le allegazioni della resistente, va considerato soltanto il debito di € 490.437,17, cui va anche detratto il credito di circa € 15.000 per spese processuali vantato dalla società resistente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. A tal riguardo, va precisato quanto segue.
Con sentenza dell'11 febbraio 2022, la Commissione Tributaria provinciale di Trapani ha annullato i seguenti avvisi di accertamento: n. TY9036D00408 IRES-ALTRO 2015, n. TY9036D00408 IVA-
ALTRO 2015 e n. TY9036D00408 IRAP 2015 (allegato 1 alla memoria di costituzione). Con sentenza del 21 gennaio 2025, il Consiglio di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha condannato la stessa Agenzia al pagamento delle spese processuali del doppio grado, pari a euro 15.000 in favore dell'odierna resistente (allegato 2 alla memoria di costituzione).
Con sentenza del 6 novembre 2023, la Commissione Tributaria provinciale di Trapani ha annullato i seguenti avvisi di accertamento: n. TY9036D00274 IVA 2016, n. TY9036D00274 IRES-ALTRO
2 Controparte_2 2016 e n. TY9036D00274 IRAP 2016 (allegato 3 alla memoria di costituzione). Con la sentenza del
22 maggio 2025, il Consiglio di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha condannato la società odierna resistente al pagamento delle spese processuali del doppio grado, pari a euro 8.200, oltre accessori di legge (allegato 4 alla memoria di costituzione).
Con sentenza del 6 novembre 2023, la Commissione Tributaria provinciale di Trapani ha annullato i seguenti avvisi di accertamento: n. TY9036D00705 IVA 2017, n. TY9036D00705 IRES-ALTRO
2017 e n. TY9036D00705 IRAP 2017 (allegato 5 alla memoria di costituzione). Con la sentenza del
22 maggio 2025, il Consiglio di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha condannato la società odierna resistente al pagamento delle spese processuali del doppio grado, pari a euro 10.700, oltre accessori di legge (allegato 6 alla memoria di costituzione).
Con sentenza del 6 novembre 2023, la Commissione Tributaria provinciale di Trapani ha annullato i seguenti avvisi di accertamento: n. TY9036D00706 IVA 2018, n. TY9036D00706 IRES-ALTRO
2018 e n. TY9036D00706 IRAP 2018 (allegato 7 alla memoria di costituzione). Con la sentenza del
22 maggio 2025, il Consiglio di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha condannato la società odierna resistente al pagamento delle spese processuali del doppio grado pari a euro 8.200, oltre accessori di legge (allegato 10 alla memoria di costituzione).
Con sentenza del 6 novembre 2023, la Commissione Tributaria provinciale di Trapani ha annullato i seguenti avvisi di accertamento: n. TY9076D00909 RITENUTA 2018 (allegato 8 alla memoria di costituzione). Con la sentenza del 22 maggio 2025, il Consiglio di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha condannato la società odierna resistente al pagamento delle spese processuali del doppio grado pari a euro 6.300, oltre accessori di legge (allegato 9 alla memoria di costituzione).
Premesso che, secondo quanto emerge dagli atti processuali prodotti da parte resistente, è provato il credito di euro 15.000 per spese processuali (per la sentenza del 21 gennaio 2025 Consiglio di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia), tuttavia, sono anche provati, debiti per spese processuali della stessa società resistente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per complessivi euro 33.400 oltre accessori di legge, per effetto delle altre quattro suindicate sentenze del Consiglio di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia.
Inoltre, a seguito delle sentenze di appello sfavorevoli alla società resistente, sono state riformate le sentenze della Commissione Tributaria provinciale di Trapani che aveva annullato i numerosi avvisi di accertamento.
3 Tanto premesso, sebbene dagli atti prodotti dalla società resistente non emergano gli importi dei singoli avvisi di accertamento impugnati, tali importi possono desumersi, in assenza di contrarie allegazioni, dalla nota prodotta depositata in data 01 luglio 2025 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, contenente il prospetto dei debiti tributari. Dalla citata nota, risulta che il solo avviso di accertamento unificato n. TY9036D00274/2022 del 2016 (che, in assenza di allegazioni contrarie, deve presumersi corrispondente ai tre avvisi di accertamento del 2016 oggetto della sentenza del 22 maggio 2025 del Consiglio di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia) è pari a euro
571.910,87. Tale importo, sommato all'importo dei debiti non sub iudice (€ 490.437,17 quale “totale residuo al netto dell'importo sospeso”) determina il superamento del limite di cui all'art. 2, comma
1, lett. d), n. 3, CCII.
Né consente di pervenire a diversa conclusione, la volontà di parte resistente di ricorrere in
Cassazione avverso le sentenze sfavorevoli del Consiglio di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia poiché, secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi durante la vigenza della legge fallimentare e applicabile anche al codice della crisi, la contestazione giudiziale dei debiti non ne impedisce l'inclusione nel computo dell'indebitamento complessivo (sul punto, si veda Cass. civ., n.
601/2017) ai fini del raggiungimento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
5. Il limite di € 30.000 posto dall'art. 49, comma 5, CCII - con la ratio di riservare l'apertura della più complessa ed incisiva tra le procedure concorsuali alle fattispecie capaci di determinare un effettivo turbamento dell'ordinario funzionamento del mercato, esentando o indirizzando verso soluzioni alternative le crisi di modeste dimensioni oggettive - deve essere verificato con riferimento non al solo credito del soggetto ricorrente, ma in base a tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria (arg. ex Cass. civ., n. 26926/2017), valutati alla data della decisione sull'istanza e non al momento della sua proposizione (arg. ex Cass. civ., n. 16683/2018).
A tal proposito, l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti esigibili superiore alla soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII, tenuto conto dell'esposizione debitoria, anche soltanto di quella non contestata (€ 490.437,17) nei confronti dell' e dalla stessa Agenzia Controparte_3 riferito quale “totale residuo al netto dell'importo sospeso” (cfr. nota depositata in data 07 luglio
2025).
6. Quanto al requisito oggettivo dell'insolvenza di cui all'art. 1, comma 2, lett. B), CCII, va osservato che la società ricorrente si trova in stato di liquidazione dal 18 dicembre 2020 (data di iscrizione della liquidazione volontaria risultante dalla visura camerale in atti).
Per la valutazione dello stato di insolvenza di una società in liquidazione, deve darsi seguito ai principi affermati già affermati dalla Corte di Cassazione prima dell'introduzione del Codice della Crisi, secondo cui «Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione
4 dell'art. 5 l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali» (v. Cass. civ., n. 15948/2017), «e ciò in quanto - non proponendosi la impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte» (Cass. civ., n. 19414/2017; conf. Cass. civ., n. 25167/2016; Cass. civ., n. 13644/2013; Cass. civ., n. 21834/2009).
La Corte di Cassazione - sempre con riferimento alla valutazione dello stato di insolvenza delle società in liquidazione - ha precisato che deve tenersi conto «anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice, con giudizio che - quando sia espressamente motivato - si sottrae al controllo in questa sede» (Cass. civ., n. 24948/2019 e n.
18137/2018).
Ciò premesso, nel caso di specie, la società resistente non formulato specifiche allegazioni a tal riguardo e, inoltre, non ha fornito prova in ordine alle concrete attività di liquidazione già poste in essere, né alla relativa tempistica.
In assenza di specifiche allegazioni in ordine a tali aspetti e stante i dati emersi dall'istruttoria - persistendo i debiti emersi dagli atti - manca ogni elemento utile a dimostrare non solo che il patrimonio della società sia idoneo a soddisfare, per intero ed in egual misura, i creditori, ma anche con quale tempistica la società ritiene di potere far fronte al soddisfacimento dei creditori essendo in liquidazione dal 18 dicembre 2020, «non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito» (Cass. civ., n. 24948/2019 e Cass. civ., n. 18137/2018).
Sulla base di tutti gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria e delle superiori considerazioni, sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale della società.
7. La società resistente è stata cancellata il 17 gennaio 2025 (cfr. visura camerale in atti), pertanto la presente pronuncia è tempestiva, poiché la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore (art. 33, comma 1, CCII) cessazione che, per le imprese iscritte, coincide con la cancellazione dal registro delle imprese (art. 33, comma 2, CCII).
Per questi motivi
tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
Dichiara
5 l'apertura della liquidazione giudiziale della società
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Castelvetrano, via Rossini, n. 90, partita IVA e codice fiscale P.IVA_1
Nomina
Giudice delegato il dott. Antonino Campanella
Nomina
Curatore l'Avv. Federica Armata, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII.
Stabilisce il giorno 05 febbraio 2026, ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato.
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.
6 Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ex art. art. 10, comma 3, CCII.
Segnala al curatore che devono tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ex art. 146 d.P.R. n. 115 del 2002.
Dispone che la presente sentenza venga notificata alla società soggetta a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al Pubblico Ministero ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
09 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
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