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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/05/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1005/2023 R.A.C.C.
TRA
(cf ) in proprio e quale lrpt della Parte_1 C.F._1
(cf ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Luca Basciani, giusta procura in atti;
-ATTORE-
E
(cf ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'Matteo Massimo D'Argenio, giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
Oggetto: Assicurazione contro i danni pagina 1 di 11 Conclusioni delle parti: all'udienza del 3.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. ha Parte_1
adito questo Tribunale, in proprio e quale lrpt della Controparte_1
al fine di accertare e dichiarare l'operatività delle polizze “n. 31000471038
[...] [...]
(versione business e imprese - Contraente – Assicurato CP_3 CP_1
) e n. 5349_03 (Contraente Parte_1 Controparte_4 [...]
– Assicurato ) – contratto ”, CP_1 Parte_1 PartitaIVA_3
stipulate con e, Controparte_2 conseguentemente, ottenere la condanna di quest'ultima, in ragione della propria accertata invalidità totale permanente nella misura del 100%, al pagamento della somma complessiva di € 250.000,00 (di cui € 200.000,00 come da massimale di polizza CP_4
ed € 50.000,00 come da massimale di polizza ”) o di
[...] Controparte_3
diversa somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia (laddove l'invalidità permanente riscontrata fosse stata qualificata come malattia) oltre interessi legali dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, e diarie accessorie, se dovute.
A fondamento della domanda formulata ha dedotto:
1) di aver sottoscritto, quale lrpt della società aderente Controparte_1
nonché di beneficiario, le polizze collettive
[...] Controparte_4
e protetto” (rispettivamente in data 24.3.2015 e in data 7.11.2016), CP_3
entrambe prestate anche a copertura del rischio di “invalidità permanente”;
2) che in data 6.12.2016 era stato condotto al Pronto Soccorso del Nosocomio di Chieti, ove era rimasto ricoverato sino al 30.12.2016, giorno in cui era stato dimesso con diagnosi di “emorragia cerebrale in sede pontina sinistra”;
3) che, a seguito dell'evento in questione, era stato riconosciuto invalido totale dall' e che avendo presentato regolare denuncia alla compagnia assicuratrice, CP_5 aveva invocato l'operatività delle polizze cennate;
4) che, tuttavia, la non aveva corrisposto alcunché a titolo risarcitorio. CP_2
pagina 2 di 11 Si è costituita la convenuta, la quale ha eccepito il difetto di prova della sussistenza della condizione di invalidità così come coperta dai contratti assicurativi di che trattasi nonché
l'avvenuto rilascio, da parte dell' di dichiarazioni inesatte e reticenti con Parte_1
conseguente diritto di rifiutare il pagamento dell'indennizzo ex art. 1892, comma 3, c.c.; in subordine ha allegato la ricorrenza, nella specie, dell'ipotesi di esclusione contrattuale prevista, rispettivamente, dall'art. 6 lett. f) polizza e Controparte_4 dall'art. 10 polizza ” nonché la cessazione, in data 1.12.2016, della Controparte_3 copertura assicurativa “ ; in ulteriore subordine ha contestato Controparte_4 la quantificazione degli importi richiesti dall'attore.
Sulla scorta di queste premesse, ha, dunque, chiesto di “rigettare CP_2
integralmente ogni domanda ex adverso avanzata siccome non provata, infondata e mal posta, tenuto conto che: in via principale, per mancanza di prova circa la sussistenza di una condizione di invalidità contrattualmente rilevante e/o in ogni caso per rilascio di dichiarazioni inesatte e reticenti autocertificate e sottoscritte dal signor Parte_1
in sede di adesione alle polizze collettive dedotte e pertanto accertare e
[...]
dichiarare il buon diritto della Compagnia convenuta a rifiutare il pagamento del preteso indennizzo ai sensi dell'art. 1892, III° comma c.c.; - in subordine, accertare e dichiarare che la dedotta invalidità, ove mai sussistente, è in ogni caso contrattualmente esclusa dalle coperture assicurative ai sensi degli artt. 6 lett. f) della polizza Controparte_4
e dell'art. 10 della polizza “ ”; -in linea di ulteriore
[...] Controparte_3
subordine, nella (francamente non creduta) ipotesi in cui dovesse essere Controparte_2
giudicata tenuta ad erogare gli indennizzi assicurativi ex adverso richiesti, contenerne la consistenza entro i limiti contrattualmente previsti dalle Condizioni di Assicurazione;
-in ogni caso, con piena vittoria nelle spese di lite”.
Alla prima udienza del 6.7.2023 è stato disposto il mutamento di rito, con rinvio al
26.9.2023 per nuova comparizione delle parti.
Qui è stato concesso il triplo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa è stata istruita documentalmente.
In data 3.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata in decisione.
pagina 3 di 11 Merito
Sulle dichiarazioni inesatte e reticenti
Si osserva che la domanda attorea non appare fondata e va rigettata, dovendo, invece, trovare accoglimento l'eccezione proposta da ai sensi dell'art. 1892 c.c. CP_2
Come noto, secondo la norma in questione “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contrente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave”.
La Suprema Corte ha precisato, al riguardo, che all'ambito applicativo della norma può ricondursi anche l'eccezione sollevata in tal senso dalla compagnia convenuta, che rifiuti il pagamento dell'indennizzo, in quanto nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione rappresentativa del rischio, è sufficiente che lo stesso, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (ex multis, Cass.
21.1.2020 n. 1166 e Cass. 13.7.2010 n. 16406).
Ed invero, la disposizione in oggetto trova la sua ratio nella natura aleatoria del contratto di assicurazione: le dichiarazioni dell'assicurato incidono sulla valutazione del rischio assunto dall'assicuratore, in quanto gravanti sulla commisurazione del premio pagato, sul calcolo dell'alea assunta e dell'indennizzo da versare in caso del verificarsi dell'evento assicurato.
Ciò posto, è orientamento pacifico della Cassazione quello secondo cui la reticenza/inesattezza della dichiarazione dell'assicurato è causa di annullamento negoziale ovvero di perdita del diritto all'indennizzo quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore (cfr Cass. 29.3.2006 n. 7245, 13.3.2007 n. 5849).
pagina 4 di 11 Ebbene, con riguardo al caso di specie, deve ritenersi che, alla luce della documentazione versata in atti, ricorrano effettivamente tutte le condizioni in questione e ciò sia con riferimento alla polizza “continuity affidamenti” che con riferimento alla polizza
“avvenire protetto”.
I) polizza “continuity affidamenti”
Per ciò che riguarda la polizza in oggetto, sottoscritta in data 24.3.2015, v'è da dire che il modulo di adesione reca in calce “dichiarazione di buono stato di salute”, specificamente sottoscritta dall' ed avente il seguente tenore letterale: “ai fini Parte_1 dell'efficacia dell'adesione alla polizza n. 5349/03 dichiaro: di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni fisiche né da patologie che necessitino di un trattamento medico, farmacologico o fisioterapico continuativo nel tempo, di non essere
e di non essere stato affetto da disturbi o malattie o lesioni fisiche che abbiano comportato
l'assenza totale o parziale dal lavoro o l'interruzione totale o parziale delle normali attività della vita quotidiana negli ultimi 24 mesi, per più di 3 settimane (salvo che per stato di gravidanza), e, inoltre, di non presentare postumi invalidanti che riducano la mia integrità fisica”.
Nel fascicolo informativo, poi, nell'ambito delle condizioni di assicurazione, la malattia viene espressamente definita come “alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio”.
Ora, le posizioni assunte dalle parti sull'argomento s'incentrano tutte sulla configurabilità o meno, al momento della sottoscrizione della polizza in questione, della c.d. poliangioite microscopica.
Senonché, i rilievi in questione non colgono nel segno.
Ed invero, per quanto dalla cartella clinica della “Asl n. 2 Lanciano Vasto Chieti
P.O. G. Bernabeo di Ortona”, afferente al ricovero dell'attore in data 29.6.2015 (doc. 20 di parte attrice), risulti che la diagnosi di “poliangioite microscopica” sia stata emessa solo successivamente alla sottoscrizione della polizza in questione, vale a dire al momento delle dimissioni del 4.7.2015, purtuttavia, le risultanze della documentazione medica in atti paiono contrastare con la dichiarazione resa dall' circa il proprio stato di buona Parte_1
salute.
pagina 5 di 11 Nello specifico, infatti, è emerso che, al momento della sottoscrizione della polizza in questione, l'attore, pur non presentando alcun sintomo di vasculite o di altra malattia sistemica, fosse in cura da circa un anno (vale a dire nel periodo 2014-2015) presso il Dott.
(cfr relazione di parte attrice, all. 21) per “episodi artritici a carico Persona_1 delle articolazioni ginocchio e mani” ovvero per una “sintomatologia ad interessamento esclusivamente articolare”.
Inoltre, dalla cartella clinica afferente al ricovero cennato (cfr, in particolare, il paragrafo “motivi di ricovero” nella lettera di dimissioni), è risultato che l' nei Parte_1 mesi antecedenti l'ospedalizzazione, avesse altresì riportato lesioni pruriginose a carico del tronco, degli arti superiori, del volto e sul palmo delle mani.
Si aggiunga, infine, che dalla stessa cartella clinica è emerso che l'attore, proprio a ridosso della stipula della polizza in questione, vale a dire dopo soli tre mesi, abbia avuto necessità di ricoverarsi per un aggravamento del quadro clinico appena delineato ed in particolare della situazione articolare (nel paragrafo intitolato “motivi di ricovero”, nella lettera di dimissioni, si legge, infatti, testualmente che “il paziente di anni 41 si ricovera per la comparsa nell'ultimo anno di episodi di artrite a carico del ginocchio (> dx) e delle mani con verosimile dattilite al 2°-3° dito sn. negli ultimi mesi sono inoltre comparse delle lesioni pruriginose, a carico del tronco, degli arti (> arti superiori), del volto e sul palmo delle mani, febbricola serotina (37-38°), alvo alterno, mialgie bilaterali con limitazione funzionale”).
Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, la dichiarazione resa dall' circa il proprio stato di buona salute e la mancanza di malattie o patologie Parte_1
richiedenti un trattamento medico continuativo nel tempo appare quanto meno reticente.
Ciò posto, con riferimento all'elemento soggettivo, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità: "in tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 cod. civ., non è necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la
pagina 6 di 11 coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni" (ex multis Cass. 10.6.2015 n. 12086 e
Cass.
4.8.2017 n. 19520).
In particolare, è stato precisato sul punto che l'inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza ex art. 1892 c.c. non necessariamente presuppongono la consapevolezza, da parte del contraente, di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente, se del caso tramite la compilazione di un questionario (Cass. 11.6.2010, n. 14069).
Ebbene, nella specie, deve ritenersi che la dichiarazione dell' sia stata resa Parte_1
con colpa grave.
Difatti, l'attore, a fronte di un modulo prestampato contenente, tra l'altro, l'espresso riferimento all'assenza di malattie necessitanti un trattamento medico continuato nel tempo,
e dunque redatto in termini semplici, chiari e specifici, ben sapeva di trovarsi nella condizione prevista dal documento in parola, essendo affetto da artrite ed essendo in cura presso uno specialista da circa un anno.
Lo stesso inoltre, alla luce dell'espresso richiamo, nella polizza, alle Parte_1
conseguenze delle dichiarazioni reticenti non poteva che essere consapevole dell'importanza della malattia in questione, ai fini del perfezionamento del contratto assicurativo e delle sue condizioni.
Così, in particolare, nel modulo d'adesione, relativamente alle dichiarazioni sullo stato di salute, l'assicurato era stato avvertito che: “a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) prima della sottoscrizione è necessario verificare l'esattezza e la rispondenza a verità delle dichiarazioni relative al proprio stato di salute, siano esse rese tramite la compilazione del questionario medico o in qualunque altra forma”.
Inoltre, all'art. 2 delle condizioni di polizza veniva definita assicurabile “la persona fisica…che possa rilasciare la dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalla
pagina 7 di 11 Compagnia” e all'art. 16 era ribadito che: “le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Impresa Aderente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell'Assicurato, che richieste dalla Compagnia all'atto dell'adesione all'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza”.
Infine, a pag. 2 della nota informativa si richiamava l'attenzione dell'assicurato
“sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di
Adesione relative alle Informazioni rese dall'Assicurato sul suo stato di salute”.
Dunque deve ritenersi che, se l'assicurazione convenuta fosse stata a conoscenza delle reali condizioni di salute dell'assicurato, avrebbe potuto negare il suo consenso o, comunque, non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, posto che, se quest'ultimo avesse indicato la malattia da cui era afflitto, avrebbe potuto, quanto meno, CP_2
richiedere una visita medica per certificare l'effettivo stato di salute dello stesso, in modo tale da esprimere consapevolmente il proprio consenso (cfr in tal senso il paragrafo
“dichiarazioni dell'assicurato” contenute nel modulo d'adesione).
Dal che consegue il rigetto della domanda attorea proposta con riferimento alla polizza in questione.
II) Polizza Controparte_3
Per ciò che concerne la polizza in parola, sottoscritta in data 7.11.2016, va rilevato che il modulo d'adesione reca in calce il questionario sotto forma di dichiarazione precompilata sullo stato di salute, nel quale l' ha riferito, tra l'altro, di non soffrire Parte_1
o non aver mai sofferto di una delle patologie ivi menzionate (“tumori, ipertensione cronica, angina pectoris o altre patologie del cuore o delle arterie, attacco ischemico transitorio, ictus, infarto miocardico, epatite, cirrosi epatica o altre malattie del fegato, diabete, malattie renali o genitourinari croniche, malattie croniche dell'apparato respiratorio o neurologiche croniche dell'apparato muscolo-scheletrico, malattie del sangue, malattie rare, malattie genetiche, infezione da HIV”); di non soffrire o di non aver sofferto “di malattie per le quali sia stato necessario un ricovero ospedaliero negli ultimi 5
pagina 8 di 11 anni (ad esclusione di interventi di appendicectomia, adenotonsillectomia, erniectomia, meniscectomia, fratture agli arti, varici, chirurgia estetica, parto” e di “non assumere farmaci in modo continuativo per malattie croniche (es. ipercolesterotomia, ipertensione, diabete, ecc.)”.
Ebbene, in contrasto con la dichiarazione in questione, dalla documentazione medica in atti è emerso che l'attore: a) all'incirca un anno e mezzo prima della stipula della
[... polizza in parola, in data 29.6.2015, era stato ricoverato, come già rilevato, presso la ASL
p.o. “G. Bernabeo di Ortona” per “artrite ingravescente”, Controparte_6
ricevendo al momento delle dimissioni del 4.7.2015 diagnosi di “poliangioite microscopica con interessamento articolare, cutaneo, renale e lesione encefalica (su verosimile base emorragica), ipertensione arteriosa secondaria di grado 3ESH/ESC”; b) circa tre mesi dopo, in data 13.9.2015, era stato nuovamente ricoverato presso la ASL 2 Lanciano-Vasto-
Chieti, u.o. di clinica ortopedica, per “sospetta lesione tendinea quadricipite dx e sx”, ricevendo, al momento delle dimissioni in data 19.9.2015, diagnosi di “lesione totale tendini quadricipite femorale destro e tricipite brachiale a sinistra”. In particolare, nella cartella clinica relativa al ricovero in oggetto, dall' “anamnesi patologica remota”, si legge che risultava affetto da: cardiopatia, ipertensione arteriosa, Parte_1
nefropatia, malattie endocrino-metaboliche, ossia la poliangioite microscopica e che nell'anno 2014 era stato sottoposto ad un intervento di osteosintesi 5° metacarpale ds.
Dunque, in occasione della stipula della polizza di che trattasi, parte attrice ha omesso di segnalare la pregressa malattia di cui era affetto, vale a dire la poliangioite microscopica, per la quale era stato ricoverato circa un anno prima.
Ora, tale omissione va giudicata senz'altro rilevante ai fini delle determinazioni contrattuali della compagnia ed inescusabile dal lato del contraente/assicurato, inerendo a circostanza specificamente contemplata nel questionario sopra richiamato e, pertanto, suscettibile di esercitare un'effettiva e chiara influenza sul rischio assicurato.
Quanto all'elemento soggettivo, deve ritenersi che l' fosse senz'altro a Parte_1
conoscenza sia dell'esistenza e della serietà della patologia da cui era affetto, avendone ricevuto diagnosi formale in occasione del ricovero ospedaliero resosi necessario, sia della sua rilevanza ai fini del perfezionamento del contratto assicurativo e delle sue condizioni.
pagina 9 di 11 Sotto tale profilo, in particolare, si evidenzia che nel modulo di adesione, in calce alla dichiarazione di buona salute testé indicata, l'attore dichiarava, tra l'altro, che: le informazioni rese erano veritiere, complete ed esatte, riconoscendone, altresì, il carattere fondamentale per la valutazione del rischio da parte di di essere a Controparte_2 conoscenza degli effetti derivanti in applicazione dell'art. 1892 c.c. (annullamento del contratto) e dell'art. 1893 c.c. (recesso dell'Assicuratore), in caso di dichiarazioni non veritiere;
d'impegnarsi ad informare la Società di eventuali variazioni del proprio stato di salute che si fossero verificate nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione della dichiarazione e la data di emissione della comunicazione di accettazione del rischio da parte di Controparte_2
Nella nota informativa contenuta nel fascicolo informativo, inoltre, l'assicurato veniva espressamente avvertito che, prima della sottoscrizione, doveva leggere le raccomandazioni ed avvertenze contenute nella proposta, circa la dichiarazione sullo stato di salute o la compilazione del questionario sanitario;
inoltre, veniva rimarcato testualmente che: “le eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze dell' , relative a Parte_2
circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società, possono comportare effetti sulla prestazione nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile”.
Da ultimo, all'art. 4 delle condizioni di polizza veniva specificato che il premio da versare veniva determinato anche in relazione allo stato di salute dell'assicurato.
In conclusione, anche in relazione alla polizza in oggetto non può, dunque, trovare accoglimento la domanda attorea.
Ogni altra questione resta assorbita.
Spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da d.m. 147/2022
(scaglione da 52.001 a 260.000 euro, fasi di studio, introduttiva, istruttoria, e decisionale, secondo i parametri), in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda proposta, così provvede:
• rigetta la domanda proposta;
• condanna parte attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.
Pescara, 7.5.2025
Il giudice
-dott. Stefania Ursoleo-
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1005/2023 R.A.C.C.
TRA
(cf ) in proprio e quale lrpt della Parte_1 C.F._1
(cf ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Luca Basciani, giusta procura in atti;
-ATTORE-
E
(cf ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'Matteo Massimo D'Argenio, giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
Oggetto: Assicurazione contro i danni pagina 1 di 11 Conclusioni delle parti: all'udienza del 3.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. ha Parte_1
adito questo Tribunale, in proprio e quale lrpt della Controparte_1
al fine di accertare e dichiarare l'operatività delle polizze “n. 31000471038
[...] [...]
(versione business e imprese - Contraente – Assicurato CP_3 CP_1
) e n. 5349_03 (Contraente Parte_1 Controparte_4 [...]
– Assicurato ) – contratto ”, CP_1 Parte_1 PartitaIVA_3
stipulate con e, Controparte_2 conseguentemente, ottenere la condanna di quest'ultima, in ragione della propria accertata invalidità totale permanente nella misura del 100%, al pagamento della somma complessiva di € 250.000,00 (di cui € 200.000,00 come da massimale di polizza CP_4
ed € 50.000,00 come da massimale di polizza ”) o di
[...] Controparte_3
diversa somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia (laddove l'invalidità permanente riscontrata fosse stata qualificata come malattia) oltre interessi legali dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, e diarie accessorie, se dovute.
A fondamento della domanda formulata ha dedotto:
1) di aver sottoscritto, quale lrpt della società aderente Controparte_1
nonché di beneficiario, le polizze collettive
[...] Controparte_4
e protetto” (rispettivamente in data 24.3.2015 e in data 7.11.2016), CP_3
entrambe prestate anche a copertura del rischio di “invalidità permanente”;
2) che in data 6.12.2016 era stato condotto al Pronto Soccorso del Nosocomio di Chieti, ove era rimasto ricoverato sino al 30.12.2016, giorno in cui era stato dimesso con diagnosi di “emorragia cerebrale in sede pontina sinistra”;
3) che, a seguito dell'evento in questione, era stato riconosciuto invalido totale dall' e che avendo presentato regolare denuncia alla compagnia assicuratrice, CP_5 aveva invocato l'operatività delle polizze cennate;
4) che, tuttavia, la non aveva corrisposto alcunché a titolo risarcitorio. CP_2
pagina 2 di 11 Si è costituita la convenuta, la quale ha eccepito il difetto di prova della sussistenza della condizione di invalidità così come coperta dai contratti assicurativi di che trattasi nonché
l'avvenuto rilascio, da parte dell' di dichiarazioni inesatte e reticenti con Parte_1
conseguente diritto di rifiutare il pagamento dell'indennizzo ex art. 1892, comma 3, c.c.; in subordine ha allegato la ricorrenza, nella specie, dell'ipotesi di esclusione contrattuale prevista, rispettivamente, dall'art. 6 lett. f) polizza e Controparte_4 dall'art. 10 polizza ” nonché la cessazione, in data 1.12.2016, della Controparte_3 copertura assicurativa “ ; in ulteriore subordine ha contestato Controparte_4 la quantificazione degli importi richiesti dall'attore.
Sulla scorta di queste premesse, ha, dunque, chiesto di “rigettare CP_2
integralmente ogni domanda ex adverso avanzata siccome non provata, infondata e mal posta, tenuto conto che: in via principale, per mancanza di prova circa la sussistenza di una condizione di invalidità contrattualmente rilevante e/o in ogni caso per rilascio di dichiarazioni inesatte e reticenti autocertificate e sottoscritte dal signor Parte_1
in sede di adesione alle polizze collettive dedotte e pertanto accertare e
[...]
dichiarare il buon diritto della Compagnia convenuta a rifiutare il pagamento del preteso indennizzo ai sensi dell'art. 1892, III° comma c.c.; - in subordine, accertare e dichiarare che la dedotta invalidità, ove mai sussistente, è in ogni caso contrattualmente esclusa dalle coperture assicurative ai sensi degli artt. 6 lett. f) della polizza Controparte_4
e dell'art. 10 della polizza “ ”; -in linea di ulteriore
[...] Controparte_3
subordine, nella (francamente non creduta) ipotesi in cui dovesse essere Controparte_2
giudicata tenuta ad erogare gli indennizzi assicurativi ex adverso richiesti, contenerne la consistenza entro i limiti contrattualmente previsti dalle Condizioni di Assicurazione;
-in ogni caso, con piena vittoria nelle spese di lite”.
Alla prima udienza del 6.7.2023 è stato disposto il mutamento di rito, con rinvio al
26.9.2023 per nuova comparizione delle parti.
Qui è stato concesso il triplo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa è stata istruita documentalmente.
In data 3.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata in decisione.
pagina 3 di 11 Merito
Sulle dichiarazioni inesatte e reticenti
Si osserva che la domanda attorea non appare fondata e va rigettata, dovendo, invece, trovare accoglimento l'eccezione proposta da ai sensi dell'art. 1892 c.c. CP_2
Come noto, secondo la norma in questione “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contrente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave”.
La Suprema Corte ha precisato, al riguardo, che all'ambito applicativo della norma può ricondursi anche l'eccezione sollevata in tal senso dalla compagnia convenuta, che rifiuti il pagamento dell'indennizzo, in quanto nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione rappresentativa del rischio, è sufficiente che lo stesso, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (ex multis, Cass.
21.1.2020 n. 1166 e Cass. 13.7.2010 n. 16406).
Ed invero, la disposizione in oggetto trova la sua ratio nella natura aleatoria del contratto di assicurazione: le dichiarazioni dell'assicurato incidono sulla valutazione del rischio assunto dall'assicuratore, in quanto gravanti sulla commisurazione del premio pagato, sul calcolo dell'alea assunta e dell'indennizzo da versare in caso del verificarsi dell'evento assicurato.
Ciò posto, è orientamento pacifico della Cassazione quello secondo cui la reticenza/inesattezza della dichiarazione dell'assicurato è causa di annullamento negoziale ovvero di perdita del diritto all'indennizzo quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore (cfr Cass. 29.3.2006 n. 7245, 13.3.2007 n. 5849).
pagina 4 di 11 Ebbene, con riguardo al caso di specie, deve ritenersi che, alla luce della documentazione versata in atti, ricorrano effettivamente tutte le condizioni in questione e ciò sia con riferimento alla polizza “continuity affidamenti” che con riferimento alla polizza
“avvenire protetto”.
I) polizza “continuity affidamenti”
Per ciò che riguarda la polizza in oggetto, sottoscritta in data 24.3.2015, v'è da dire che il modulo di adesione reca in calce “dichiarazione di buono stato di salute”, specificamente sottoscritta dall' ed avente il seguente tenore letterale: “ai fini Parte_1 dell'efficacia dell'adesione alla polizza n. 5349/03 dichiaro: di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni fisiche né da patologie che necessitino di un trattamento medico, farmacologico o fisioterapico continuativo nel tempo, di non essere
e di non essere stato affetto da disturbi o malattie o lesioni fisiche che abbiano comportato
l'assenza totale o parziale dal lavoro o l'interruzione totale o parziale delle normali attività della vita quotidiana negli ultimi 24 mesi, per più di 3 settimane (salvo che per stato di gravidanza), e, inoltre, di non presentare postumi invalidanti che riducano la mia integrità fisica”.
Nel fascicolo informativo, poi, nell'ambito delle condizioni di assicurazione, la malattia viene espressamente definita come “alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio”.
Ora, le posizioni assunte dalle parti sull'argomento s'incentrano tutte sulla configurabilità o meno, al momento della sottoscrizione della polizza in questione, della c.d. poliangioite microscopica.
Senonché, i rilievi in questione non colgono nel segno.
Ed invero, per quanto dalla cartella clinica della “Asl n. 2 Lanciano Vasto Chieti
P.O. G. Bernabeo di Ortona”, afferente al ricovero dell'attore in data 29.6.2015 (doc. 20 di parte attrice), risulti che la diagnosi di “poliangioite microscopica” sia stata emessa solo successivamente alla sottoscrizione della polizza in questione, vale a dire al momento delle dimissioni del 4.7.2015, purtuttavia, le risultanze della documentazione medica in atti paiono contrastare con la dichiarazione resa dall' circa il proprio stato di buona Parte_1
salute.
pagina 5 di 11 Nello specifico, infatti, è emerso che, al momento della sottoscrizione della polizza in questione, l'attore, pur non presentando alcun sintomo di vasculite o di altra malattia sistemica, fosse in cura da circa un anno (vale a dire nel periodo 2014-2015) presso il Dott.
(cfr relazione di parte attrice, all. 21) per “episodi artritici a carico Persona_1 delle articolazioni ginocchio e mani” ovvero per una “sintomatologia ad interessamento esclusivamente articolare”.
Inoltre, dalla cartella clinica afferente al ricovero cennato (cfr, in particolare, il paragrafo “motivi di ricovero” nella lettera di dimissioni), è risultato che l' nei Parte_1 mesi antecedenti l'ospedalizzazione, avesse altresì riportato lesioni pruriginose a carico del tronco, degli arti superiori, del volto e sul palmo delle mani.
Si aggiunga, infine, che dalla stessa cartella clinica è emerso che l'attore, proprio a ridosso della stipula della polizza in questione, vale a dire dopo soli tre mesi, abbia avuto necessità di ricoverarsi per un aggravamento del quadro clinico appena delineato ed in particolare della situazione articolare (nel paragrafo intitolato “motivi di ricovero”, nella lettera di dimissioni, si legge, infatti, testualmente che “il paziente di anni 41 si ricovera per la comparsa nell'ultimo anno di episodi di artrite a carico del ginocchio (> dx) e delle mani con verosimile dattilite al 2°-3° dito sn. negli ultimi mesi sono inoltre comparse delle lesioni pruriginose, a carico del tronco, degli arti (> arti superiori), del volto e sul palmo delle mani, febbricola serotina (37-38°), alvo alterno, mialgie bilaterali con limitazione funzionale”).
Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, la dichiarazione resa dall' circa il proprio stato di buona salute e la mancanza di malattie o patologie Parte_1
richiedenti un trattamento medico continuativo nel tempo appare quanto meno reticente.
Ciò posto, con riferimento all'elemento soggettivo, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità: "in tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 cod. civ., non è necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la
pagina 6 di 11 coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni" (ex multis Cass. 10.6.2015 n. 12086 e
Cass.
4.8.2017 n. 19520).
In particolare, è stato precisato sul punto che l'inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza ex art. 1892 c.c. non necessariamente presuppongono la consapevolezza, da parte del contraente, di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente, se del caso tramite la compilazione di un questionario (Cass. 11.6.2010, n. 14069).
Ebbene, nella specie, deve ritenersi che la dichiarazione dell' sia stata resa Parte_1
con colpa grave.
Difatti, l'attore, a fronte di un modulo prestampato contenente, tra l'altro, l'espresso riferimento all'assenza di malattie necessitanti un trattamento medico continuato nel tempo,
e dunque redatto in termini semplici, chiari e specifici, ben sapeva di trovarsi nella condizione prevista dal documento in parola, essendo affetto da artrite ed essendo in cura presso uno specialista da circa un anno.
Lo stesso inoltre, alla luce dell'espresso richiamo, nella polizza, alle Parte_1
conseguenze delle dichiarazioni reticenti non poteva che essere consapevole dell'importanza della malattia in questione, ai fini del perfezionamento del contratto assicurativo e delle sue condizioni.
Così, in particolare, nel modulo d'adesione, relativamente alle dichiarazioni sullo stato di salute, l'assicurato era stato avvertito che: “a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) prima della sottoscrizione è necessario verificare l'esattezza e la rispondenza a verità delle dichiarazioni relative al proprio stato di salute, siano esse rese tramite la compilazione del questionario medico o in qualunque altra forma”.
Inoltre, all'art. 2 delle condizioni di polizza veniva definita assicurabile “la persona fisica…che possa rilasciare la dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalla
pagina 7 di 11 Compagnia” e all'art. 16 era ribadito che: “le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Impresa Aderente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell'Assicurato, che richieste dalla Compagnia all'atto dell'adesione all'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza”.
Infine, a pag. 2 della nota informativa si richiamava l'attenzione dell'assicurato
“sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di
Adesione relative alle Informazioni rese dall'Assicurato sul suo stato di salute”.
Dunque deve ritenersi che, se l'assicurazione convenuta fosse stata a conoscenza delle reali condizioni di salute dell'assicurato, avrebbe potuto negare il suo consenso o, comunque, non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, posto che, se quest'ultimo avesse indicato la malattia da cui era afflitto, avrebbe potuto, quanto meno, CP_2
richiedere una visita medica per certificare l'effettivo stato di salute dello stesso, in modo tale da esprimere consapevolmente il proprio consenso (cfr in tal senso il paragrafo
“dichiarazioni dell'assicurato” contenute nel modulo d'adesione).
Dal che consegue il rigetto della domanda attorea proposta con riferimento alla polizza in questione.
II) Polizza Controparte_3
Per ciò che concerne la polizza in parola, sottoscritta in data 7.11.2016, va rilevato che il modulo d'adesione reca in calce il questionario sotto forma di dichiarazione precompilata sullo stato di salute, nel quale l' ha riferito, tra l'altro, di non soffrire Parte_1
o non aver mai sofferto di una delle patologie ivi menzionate (“tumori, ipertensione cronica, angina pectoris o altre patologie del cuore o delle arterie, attacco ischemico transitorio, ictus, infarto miocardico, epatite, cirrosi epatica o altre malattie del fegato, diabete, malattie renali o genitourinari croniche, malattie croniche dell'apparato respiratorio o neurologiche croniche dell'apparato muscolo-scheletrico, malattie del sangue, malattie rare, malattie genetiche, infezione da HIV”); di non soffrire o di non aver sofferto “di malattie per le quali sia stato necessario un ricovero ospedaliero negli ultimi 5
pagina 8 di 11 anni (ad esclusione di interventi di appendicectomia, adenotonsillectomia, erniectomia, meniscectomia, fratture agli arti, varici, chirurgia estetica, parto” e di “non assumere farmaci in modo continuativo per malattie croniche (es. ipercolesterotomia, ipertensione, diabete, ecc.)”.
Ebbene, in contrasto con la dichiarazione in questione, dalla documentazione medica in atti è emerso che l'attore: a) all'incirca un anno e mezzo prima della stipula della
[... polizza in parola, in data 29.6.2015, era stato ricoverato, come già rilevato, presso la ASL
p.o. “G. Bernabeo di Ortona” per “artrite ingravescente”, Controparte_6
ricevendo al momento delle dimissioni del 4.7.2015 diagnosi di “poliangioite microscopica con interessamento articolare, cutaneo, renale e lesione encefalica (su verosimile base emorragica), ipertensione arteriosa secondaria di grado 3ESH/ESC”; b) circa tre mesi dopo, in data 13.9.2015, era stato nuovamente ricoverato presso la ASL 2 Lanciano-Vasto-
Chieti, u.o. di clinica ortopedica, per “sospetta lesione tendinea quadricipite dx e sx”, ricevendo, al momento delle dimissioni in data 19.9.2015, diagnosi di “lesione totale tendini quadricipite femorale destro e tricipite brachiale a sinistra”. In particolare, nella cartella clinica relativa al ricovero in oggetto, dall' “anamnesi patologica remota”, si legge che risultava affetto da: cardiopatia, ipertensione arteriosa, Parte_1
nefropatia, malattie endocrino-metaboliche, ossia la poliangioite microscopica e che nell'anno 2014 era stato sottoposto ad un intervento di osteosintesi 5° metacarpale ds.
Dunque, in occasione della stipula della polizza di che trattasi, parte attrice ha omesso di segnalare la pregressa malattia di cui era affetto, vale a dire la poliangioite microscopica, per la quale era stato ricoverato circa un anno prima.
Ora, tale omissione va giudicata senz'altro rilevante ai fini delle determinazioni contrattuali della compagnia ed inescusabile dal lato del contraente/assicurato, inerendo a circostanza specificamente contemplata nel questionario sopra richiamato e, pertanto, suscettibile di esercitare un'effettiva e chiara influenza sul rischio assicurato.
Quanto all'elemento soggettivo, deve ritenersi che l' fosse senz'altro a Parte_1
conoscenza sia dell'esistenza e della serietà della patologia da cui era affetto, avendone ricevuto diagnosi formale in occasione del ricovero ospedaliero resosi necessario, sia della sua rilevanza ai fini del perfezionamento del contratto assicurativo e delle sue condizioni.
pagina 9 di 11 Sotto tale profilo, in particolare, si evidenzia che nel modulo di adesione, in calce alla dichiarazione di buona salute testé indicata, l'attore dichiarava, tra l'altro, che: le informazioni rese erano veritiere, complete ed esatte, riconoscendone, altresì, il carattere fondamentale per la valutazione del rischio da parte di di essere a Controparte_2 conoscenza degli effetti derivanti in applicazione dell'art. 1892 c.c. (annullamento del contratto) e dell'art. 1893 c.c. (recesso dell'Assicuratore), in caso di dichiarazioni non veritiere;
d'impegnarsi ad informare la Società di eventuali variazioni del proprio stato di salute che si fossero verificate nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione della dichiarazione e la data di emissione della comunicazione di accettazione del rischio da parte di Controparte_2
Nella nota informativa contenuta nel fascicolo informativo, inoltre, l'assicurato veniva espressamente avvertito che, prima della sottoscrizione, doveva leggere le raccomandazioni ed avvertenze contenute nella proposta, circa la dichiarazione sullo stato di salute o la compilazione del questionario sanitario;
inoltre, veniva rimarcato testualmente che: “le eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze dell' , relative a Parte_2
circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società, possono comportare effetti sulla prestazione nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile”.
Da ultimo, all'art. 4 delle condizioni di polizza veniva specificato che il premio da versare veniva determinato anche in relazione allo stato di salute dell'assicurato.
In conclusione, anche in relazione alla polizza in oggetto non può, dunque, trovare accoglimento la domanda attorea.
Ogni altra questione resta assorbita.
Spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da d.m. 147/2022
(scaglione da 52.001 a 260.000 euro, fasi di studio, introduttiva, istruttoria, e decisionale, secondo i parametri), in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda proposta, così provvede:
• rigetta la domanda proposta;
• condanna parte attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.
Pescara, 7.5.2025
Il giudice
-dott. Stefania Ursoleo-
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