Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 39153/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa MA Laura Amato Presidente rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data
07 novembre 2024 e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Settembrini Sparavieri Trabucchi ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MA Cristina Pustorino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 27.11.2024
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. DEL 12 MARZO 2025
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1
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
La SI.ra ha contratto matrimonio con rito concordatario con il SI. il Parte_1 CP_1
29.05.1988 in LB (SV) (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LB, n. 24, parte
II, serie A), dalla cui unione sono nati e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati con sentenza n. 12674/2024 del Tribunale di Milano emessa il 29.11.2017.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07.11.2024 la SI.ra ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 08.02.2025 si è costituito in giudizio il SI. il quale si associava alla domanda di divorzio della CP_1 ricorrente, chiedendo la condanna ex art. 96 c.p.c. della SI.ra . Parte_1
All'udienza del 12.03.2025, presenti le parti con i rispettivi difensori, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ha proceduto all'audizione delle parti. La ricorrente ha dichiarato: “non vedo né sento mio marito da anni, anche prima della separazione. Io lavoro sempre alle dipendenze dell'Ospedale San Paolo di Milano, adesso full timer e guadagno € 1.300/1400 al mese. Vivo in una casa in locazione con canone di € 800,00 al mese. e vivono con il padre, sono Per_1 Per_2 autonomi e lavorano, lavora all'ospedale Buzzi e è consulente informatico. Voglio Per_2 Per_1 ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta”.
Parte resistente ha dichiarato: “anche io voglio ottenere solo la pronuncia di divorzio. I figli sono autonomi, lavorano e vivono con me. Io sono pensionato e prendo € 1700 di pensione. Io vivo nella ex casa coniugale in comproprietà con mia moglie. Io ho sospeso l'assegno per da molto tempo”. Per_1
Il Giudice delegato, dato atto che le parti chiedevano la pronuncia di divorzio a spese compensate, non ha emesso provvedimenti temporanei e urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze economiche;
ritenuta, quindi la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie e dato atto che parte resistente aveva rinunciato alla domanda ex art. 96 c.p.c., ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed ha ordinato la discussione orale della causa. I difensori insistevano sulla pronuncia di status a spese di lite compensate.
Il Giudice delegato, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire in c
Collegio in Camera di Consiglio.
La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio del 19.03.2025
Sulla domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti hanno celebrato matrimonio con rito Parte_2 CP_1 concordatario in data 29.05.1988 in LB (SV) (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
LB, n. 24, parte II, serie A)
Dalla loro unione sono nati il 06.04.1990 e il 31.10.1994. Per_1 Per_2
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza n. 12674/2024 del Tribunale di Milano emessa il 29.11.2017.
2 Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Sulle spese di lite
Ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in LB (SV) il 28.05.1988 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
LB, n. 24, parte II, serie A);
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LB (SV) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, nonché all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano, ove l'atto è stata parimenti trascritto (n. 449, parte II, serie B, anno 1998, R. 2).
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 19 marzo 2025
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa MA Laura Amato
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