TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15965/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEHO' Parte_1 C.F._1 DANIELA e dell'avv. DELLA PIETA' ERIKA ( TOLMEZZO 2 20132 C.F._2
MILANO, elettivamente domiciliato in VIA TOLMEZZO 2 20132 MILANO presso il difensore avv. DEHO' DANIELA ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
c.f. ), a mezzo procuratore speciale C.F. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. LO IE, elettivamente domiciliato in Via P.IVA_3
Venti Settembre n. 12 20123 MILANO presso il difensore avv. LO IE
CONVENUTO
CONCLUSIONI Per Parte_2
l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni esposte in narrativa, disattesa ogni contraria istanza,
[...] deduzione ed eccezione e con ogni migliore formula, previa ogni statuizione e declaratoria del caso, così provvedere: In via inibitoria: sospendere l'esecutività del titolo esecutivo opposto per tutte le ragioni di nullità esposte in atti ed in ogni caso sospendere il procedimento esecutivo, RGE 1031/2012 pendente innanzi alla Sezione Terza del medesimo Ill.mo Tribunale di Milano. Firmato Da: Erika Della Pieta' Emesso Da: InfoCert
Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 1902dab 12 In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione in capo alla e per essa e, per l'effetto, Controparte_4 Controparte_5 estrometterla dal presente giudizio. In via principale, previa declaratoria della sussistenza della qualità di consumatrice in capo all'attrice opponente, accertarsi e dichiararsi la nullità, l'insussistenza, la risoluzione e/o l'inefficacia degli obblighi fideiussori dell'odierna esponente nei confronti della Banca opposta in considerazione della violazione della normativa consumeristica, ex D.Lgs. 209/2005 (Codice del Consumo) e succ. mod.. e quindi, per l'effetto, in specifico, dichiarare nulle le clausole vessatorie così come indicate nel contratto fideiussorio a firma dell'opponente signora in data 08.04.1998, ovvero le clausole di cui ai Parte_1 artt. 10, 2, 9,7 e 3 e/o qualsiasi altra clausola che il Tribunale dovesse ritenere nulla per contrarietà alla normativa consumeristica. Riservandosi sino da ora la facoltà di integrare le proprie istanze istruttorie entro i termini previsti dall'art. 183 sesto comma c.p.c. Con il favore delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre al 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, se dovuta, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. Con ogni più ampia riserva di meglio replicare alle eccezioni nuove di controparte ed indicare la prova contraria Per Controparte_3
“In via principale, previa declaratoria della sussistenza della qualità di consumatrice in capo all'attrice opponente, Signora dichiarare, per l'effetto, nullo, illegittimo e/o inefficace il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
In ogni caso, accertarsi e dichiararsi la nullità, l'insussistenza, la risoluzione e/o inefficacia degli obblighi fideiussori dell'odierna pagina 1 di 3 esponente nei confronti della Banca opposta in considerazione della violazione della normativa consumeristica, ex D. Lgs 209/2005 (Codice del Consumo) e succ. mod. e quindi, per l'effetto, in specifico, dichiarare nulle le clausole vessatorie cosi come indicate nel contratto fideiussorio a firma della opponente Sig.ra in data Parte_1 08.04.98, ovvero le clausole di cui gli artt. 10,2,9,7 e 3 e qualsiasi altra clausola che il Tribunale dovesse ritenere nulla per contrarietà alla normativa consumeristica. Riservandosi sino da ora la facoltà di integrare le proprie istanze istruttorie entro i termini previsti dall'art. 171 ter c.p.c. Il tutto con riserva di altro produrre e dedurre nelle memorie istruttorie come per legge. Avverte infine i convenuti che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali e che, sussistendone i presupposti di legge, possono presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Si dichiara ai sensi dell'art. 14 DPR 30 MAGGIO 2002 N. 115 E SUCC. MOD., che il valore del presente procedimento è pari ad Euro
240.000,00 e che il contributo unificato è pari ad Euro 379,50. Con il favore delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre il 15% spese generali, C.P.A. ed Iva come per legge, se dovuta, Da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. Indi, con comparsa datata 17.07.2024 e depositata nel fascicolo telematico in pari data, si costituiva in giudizio e per essa Controparte_2 CP_3
C.F. )la quale contestando le avverse domande, chiedeva il rigetto delle domande spiegate e
[...] P.IVA_2 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: IN PRELIMINARE: Accertare e dichiarare l'inammissibilità della promossa opposizione per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa Firmato Da: IE LO Co Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA Serial#: 3 del presente atto e per C.F._4 quelli che eventualmente emergeranno in corso di causa;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate per tutti i motivi e le ragioni di cui alla narrativa del presente atto e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa e per l'effetto, confermare la revoca del titolo, rappresentato dal Decreto Ingiuntivo n. 48429/2009 – RG 71406/2009 – Tribunale di Milano, reso in data 16.11.2009 e depositato in Cancelleria in data 17.11.2009, giusta sentenza n. 14912/2011 Tribunale di Milano, resa anche nei confronti della Sig.ra con condanna di quest'ultima quale obbligata in Parte_1 solido con il Sig. – al pagamento della somma di € 240.000,00, oltre € 278,00 per spese esenti, € Parte_3 2.725,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, Cpa ed Iva;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Condannare la Sig.ra al pagamento della somma equitativamente Parte_1 determinata ex art. 96 c.p.c., nonché al risarcimento del danno IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni più ampia riserva di richiesta e produzione, nei termini i di legge, anche sulla base delle eventuali istanze di controparte, sulla quale ricade l'onere della prova, a suffragio delle di lei infondate contestazioni. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze professionali del presente giudizio, oltre accessori come per legge.”. Con la presente memoria integrativa, la difesa di parte convenuta opposta intende adempiere al primo degli incombenti di cui all'art. 171 ter n. 1 c.p.c. e all'uopo si riporta integralmente a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nella propria comparsa di costituzione e riposta già versata in atti, qui da intendersi per brevità integralmente richiamata e trascritta, insistendo nell'accoglimento delle domande – tutte –ivi spiegate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione introduce in forma di opposizione al decreto ingiuntivo n. 48429/2009 emesso Parte_1 da questo tribunale la circostanza dell'emissione dello stesso in difetto di specifica analisi della validità del contratto posto a base del ricorso monitorio sotto il profilo della tutela del consumatore. A tale scopo sarebbe stata sostanzialmente autorizzata e rimessa in termini ex art. 650 c.p.c. dal giudice dell'esecuzione di questo tribunale (giusta Cass. S.U. n. 9479/2023). In particolare si allega la nullità della clausola in deroga all'art. 1957 c.c. (che è poi il solo profilo che, in astratto, può formare oggetto dell'opposizione ai sensi delle sezioni unite richiamate)
Tuttavia, impregiudicato il punto, la medesima opponente ha già svolto giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo in contestazione, sicché difettano i presupposti di ammissibilità dell'opposizione.
Ciò nel procedimento n. 5770/2010 avanti a questo tribunale, conclusosi con sentenza n. 14912/2011
(cfr. doc. 5 conv.): che se pure ha revocato il decreto ingiuntivo, ha non di meno condannato l'odierna opponente, la quale poteva e doveva bene svolgere nel giudizio suddetto ogni difesa anche in punto di effetti derivanti dal rivestire qualità di consumatrice, potendosi difendere in un giudizio a pagina 2 di 3 contraddittorio pieno. Consegue l'inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato. Spese pari a € 7500,00, tenuto conto della non peculiare difficoltà della controversia, oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte convenuta soggetto passivo d'imposta che già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta DICHIARA
Inammissibile l'opposizione
CONDANNA al pagamento in favore di di € 7.500,00, oltre spese generali Parte_1 Controparte_2
15%, e c.p.a. Milano, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15965/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEHO' Parte_1 C.F._1 DANIELA e dell'avv. DELLA PIETA' ERIKA ( TOLMEZZO 2 20132 C.F._2
MILANO, elettivamente domiciliato in VIA TOLMEZZO 2 20132 MILANO presso il difensore avv. DEHO' DANIELA ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
c.f. ), a mezzo procuratore speciale C.F. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. LO IE, elettivamente domiciliato in Via P.IVA_3
Venti Settembre n. 12 20123 MILANO presso il difensore avv. LO IE
CONVENUTO
CONCLUSIONI Per Parte_2
l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni esposte in narrativa, disattesa ogni contraria istanza,
[...] deduzione ed eccezione e con ogni migliore formula, previa ogni statuizione e declaratoria del caso, così provvedere: In via inibitoria: sospendere l'esecutività del titolo esecutivo opposto per tutte le ragioni di nullità esposte in atti ed in ogni caso sospendere il procedimento esecutivo, RGE 1031/2012 pendente innanzi alla Sezione Terza del medesimo Ill.mo Tribunale di Milano. Firmato Da: Erika Della Pieta' Emesso Da: InfoCert
Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 1902dab 12 In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione in capo alla e per essa e, per l'effetto, Controparte_4 Controparte_5 estrometterla dal presente giudizio. In via principale, previa declaratoria della sussistenza della qualità di consumatrice in capo all'attrice opponente, accertarsi e dichiararsi la nullità, l'insussistenza, la risoluzione e/o l'inefficacia degli obblighi fideiussori dell'odierna esponente nei confronti della Banca opposta in considerazione della violazione della normativa consumeristica, ex D.Lgs. 209/2005 (Codice del Consumo) e succ. mod.. e quindi, per l'effetto, in specifico, dichiarare nulle le clausole vessatorie così come indicate nel contratto fideiussorio a firma dell'opponente signora in data 08.04.1998, ovvero le clausole di cui ai Parte_1 artt. 10, 2, 9,7 e 3 e/o qualsiasi altra clausola che il Tribunale dovesse ritenere nulla per contrarietà alla normativa consumeristica. Riservandosi sino da ora la facoltà di integrare le proprie istanze istruttorie entro i termini previsti dall'art. 183 sesto comma c.p.c. Con il favore delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre al 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, se dovuta, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. Con ogni più ampia riserva di meglio replicare alle eccezioni nuove di controparte ed indicare la prova contraria Per Controparte_3
“In via principale, previa declaratoria della sussistenza della qualità di consumatrice in capo all'attrice opponente, Signora dichiarare, per l'effetto, nullo, illegittimo e/o inefficace il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
In ogni caso, accertarsi e dichiararsi la nullità, l'insussistenza, la risoluzione e/o inefficacia degli obblighi fideiussori dell'odierna pagina 1 di 3 esponente nei confronti della Banca opposta in considerazione della violazione della normativa consumeristica, ex D. Lgs 209/2005 (Codice del Consumo) e succ. mod. e quindi, per l'effetto, in specifico, dichiarare nulle le clausole vessatorie cosi come indicate nel contratto fideiussorio a firma della opponente Sig.ra in data Parte_1 08.04.98, ovvero le clausole di cui gli artt. 10,2,9,7 e 3 e qualsiasi altra clausola che il Tribunale dovesse ritenere nulla per contrarietà alla normativa consumeristica. Riservandosi sino da ora la facoltà di integrare le proprie istanze istruttorie entro i termini previsti dall'art. 171 ter c.p.c. Il tutto con riserva di altro produrre e dedurre nelle memorie istruttorie come per legge. Avverte infine i convenuti che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali e che, sussistendone i presupposti di legge, possono presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Si dichiara ai sensi dell'art. 14 DPR 30 MAGGIO 2002 N. 115 E SUCC. MOD., che il valore del presente procedimento è pari ad Euro
240.000,00 e che il contributo unificato è pari ad Euro 379,50. Con il favore delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre il 15% spese generali, C.P.A. ed Iva come per legge, se dovuta, Da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. Indi, con comparsa datata 17.07.2024 e depositata nel fascicolo telematico in pari data, si costituiva in giudizio e per essa Controparte_2 CP_3
C.F. )la quale contestando le avverse domande, chiedeva il rigetto delle domande spiegate e
[...] P.IVA_2 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: IN PRELIMINARE: Accertare e dichiarare l'inammissibilità della promossa opposizione per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa Firmato Da: IE LO Co Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA Serial#: 3 del presente atto e per C.F._4 quelli che eventualmente emergeranno in corso di causa;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate per tutti i motivi e le ragioni di cui alla narrativa del presente atto e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa e per l'effetto, confermare la revoca del titolo, rappresentato dal Decreto Ingiuntivo n. 48429/2009 – RG 71406/2009 – Tribunale di Milano, reso in data 16.11.2009 e depositato in Cancelleria in data 17.11.2009, giusta sentenza n. 14912/2011 Tribunale di Milano, resa anche nei confronti della Sig.ra con condanna di quest'ultima quale obbligata in Parte_1 solido con il Sig. – al pagamento della somma di € 240.000,00, oltre € 278,00 per spese esenti, € Parte_3 2.725,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, Cpa ed Iva;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Condannare la Sig.ra al pagamento della somma equitativamente Parte_1 determinata ex art. 96 c.p.c., nonché al risarcimento del danno IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni più ampia riserva di richiesta e produzione, nei termini i di legge, anche sulla base delle eventuali istanze di controparte, sulla quale ricade l'onere della prova, a suffragio delle di lei infondate contestazioni. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze professionali del presente giudizio, oltre accessori come per legge.”. Con la presente memoria integrativa, la difesa di parte convenuta opposta intende adempiere al primo degli incombenti di cui all'art. 171 ter n. 1 c.p.c. e all'uopo si riporta integralmente a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nella propria comparsa di costituzione e riposta già versata in atti, qui da intendersi per brevità integralmente richiamata e trascritta, insistendo nell'accoglimento delle domande – tutte –ivi spiegate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione introduce in forma di opposizione al decreto ingiuntivo n. 48429/2009 emesso Parte_1 da questo tribunale la circostanza dell'emissione dello stesso in difetto di specifica analisi della validità del contratto posto a base del ricorso monitorio sotto il profilo della tutela del consumatore. A tale scopo sarebbe stata sostanzialmente autorizzata e rimessa in termini ex art. 650 c.p.c. dal giudice dell'esecuzione di questo tribunale (giusta Cass. S.U. n. 9479/2023). In particolare si allega la nullità della clausola in deroga all'art. 1957 c.c. (che è poi il solo profilo che, in astratto, può formare oggetto dell'opposizione ai sensi delle sezioni unite richiamate)
Tuttavia, impregiudicato il punto, la medesima opponente ha già svolto giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo in contestazione, sicché difettano i presupposti di ammissibilità dell'opposizione.
Ciò nel procedimento n. 5770/2010 avanti a questo tribunale, conclusosi con sentenza n. 14912/2011
(cfr. doc. 5 conv.): che se pure ha revocato il decreto ingiuntivo, ha non di meno condannato l'odierna opponente, la quale poteva e doveva bene svolgere nel giudizio suddetto ogni difesa anche in punto di effetti derivanti dal rivestire qualità di consumatrice, potendosi difendere in un giudizio a pagina 2 di 3 contraddittorio pieno. Consegue l'inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato. Spese pari a € 7500,00, tenuto conto della non peculiare difficoltà della controversia, oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte convenuta soggetto passivo d'imposta che già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta DICHIARA
Inammissibile l'opposizione
CONDANNA al pagamento in favore di di € 7.500,00, oltre spese generali Parte_1 Controparte_2
15%, e c.p.a. Milano, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 3 di 3