Articolo 4 della Legge 23 dicembre 1982, n. 947
Articolo 3
Versione
14 gennaio 1983
Art. 4. Disposizioni finali

Le societa' di fatto gia' regolarizzate o enunciate agli effetti dell'imposta di registro che si costituiscono in una delle forme e nei termini di cui all'articolo 1 della presente legge scontano i tributi secondo le norme ivi previste diminuiti dell'ammontare delle imposte gia' assolte al momento della regolarizzazione od enunciazione.
Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta sia inferiore a quello gia' corrisposto non compete alcun rimborso per la differenza.

Entrata in vigore il 14 gennaio 1983